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Document 52009XG0331(01)
Multi-annual European e-Justice action plan 2009-2013
Piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea
Piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea
GU C 75 del 31.3.2009, p. 1–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/1 |
PIANO D'AZIONE PLURIENNALE 2009-2013 IN MATERIA DI GIUSTIZIA ELETTRONICA EUROPEA
(2009/C 75/01)
I. INTRODUZIONE
1. |
Nel giugno 2007 il Consiglio GAI ha deciso che dovranno essere avviati lavori nella prospettiva di sviluppare, a livello europeo, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in materia di giustizia, in particolare per mezzo della creazione di un portale europeo. |
2. |
In effetti, l'uso di queste nuove tecnologie contribuisce alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure giudiziarie. L'uso di un sistema elettronico in questo settore permette di ridurre i tempi delle procedure e i costi di funzionamento, a vantaggio dei cittadini, delle imprese, degli operatori di giustizia e dell'amministrazione della giustizia. L'accesso alla giustizia risulta pertanto facilitato. |
3. |
Secondo gli studi effettuati dalla Commissione (1), circa 10 milioni di persone sono attualmente interessate da una procedura civile transfrontaliera. Questa cifra è destinata ad aumentare a causa di una più intensa circolazione delle persone nello spazio dell'Unione europea. |
4. |
Da 18 mesi il gruppo del Consiglio «Informatica giuridica (Giustizia elettronica)» sta svolgendo importanti lavori per rispondere ai successivi mandati conferitigli dal Consiglio. In tale contesto, alcuni Stati membri hanno sviluppato progetti pilota e, in particolare, un progetto volto alla elaborazione di un portale europeo della giustizia elettronica. |
5. |
Il 2 giugno 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo intitolata «Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica» (2). |
6. |
Il Parlamento europeo ha anch'esso avviato una riflessione sulla giustizia elettronica. Una relazione di iniziativa del Parlamento europeo dovrebbe essere adottata entro la fine del 2008. |
7. |
Nella sessione del 5 e 6 giugno 2008, il Consiglio ha invitato il gruppo «Informatica giuridica (Giustizia elettronica)» a esaminare, tenendo conto della Comunicazione della Commissione (3), gli aspetti relativi alla creazione di una struttura di coordinamento e gestione, in grado di elaborare vari progetti su larga scala entro termini ragionevoli in materia di giustizia elettronica e ad avviare discussioni sull'istituzione di un programma di lavoro pluriennale. |
8. |
Il 18 e 19 giugno 2008, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'iniziativa volta a «predisporre progressivamente un portale uniforme dell'UE per la giustizia elettronica entro il 2009». |
II. CONTESTO DELLO SVILUPPO DELLA GIUSTIZIA ELETTRONICA A LIVELLO EUROPEO
9. |
Lo sviluppo della giustizia elettronica deve iscriversi in un triplice contesto: |
1. Lavori in materia di giustizia elettronica già realizzati
10. |
Già prima che il gruppo «Giustizia elettronica» si occupasse dell'argomento erano stati realizzati nell'ambito dell'Unione europea lavori volti in particolare a garantire l'accesso alle informazioni europee (siti delle istituzioni europee). Lavori più specifici sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione nell'ambito dell'attuazione di strumenti adottati dal Consiglio in materia civile (rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale) o penale (per esempio, la rete giudiziaria europea in materia penale o l'interconnessione dei casellari giudiziari europei), ovvero sulla base di iniziative delle professioni giudiziarie (per esempio la rete europea dei registri dei testamenti) o in altri contesti ancora, ad esempio il collegamento in rete dei registri delle imprese, tramite il Registro europeo delle imprese (EBR), e dei registri fondiari, tramite il Servizio europeo di informazione territoriale (EULIS). |
11. |
L'inserimento di queste iniziative nell'ambito del programma pluriennale «giustizia elettronica» deve dunque essere effettuato in concertazione con i responsabili della loro attuazione. |
2. Il contesto della pubblica amministrazione elettronica
12. |
Il sistema di giustizia elettronica europea deve essere concepito nel rispetto del principio di indipendenza della giustizia. |
13. |
Tuttavia, da un punto di vista tecnico, la giustizia elettronica deve tener conto del quadro più generale della pubblica amministrazione elettronica (4). Nel campo dei progetti in materia di infrastruttura protetta e autenticazione dei documenti esistono già competenze consolidate che devono essere messe a frutto. Deve essere promosso, in piena cooperazione con la Commissione, un quadro di interoperabilità europea (EIF) in seno al programma IDABC (5). I lavori a livello europeo sull'eSignature e sull'e-Identity (6) sono particolarmente pertinenti in materia giudiziaria in cui l'autenticazione degli atti riveste un'importanza fondamentale. |
14. |
Il programma pluriennale deve essere pertanto definito in questo contesto generale. Deve essere inteso non solo a dare una risposta a breve ma anche a medio o lungo termine che permetta di favorire, attraverso l'uso delle TIC, lo sviluppo di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. |
3. Un approccio orizzontale
15. |
Le questioni relative alla giustizia elettronica non si limitano a certi settori giuridici, ma sussistono anche in numerosi settori del diritto civile, penale e amministrativo. La giustizia elettronica è pertanto una questione orizzontale nel quadro di procedure europee di carattere transfrontaliero. |
III. PIANO D'AZIONE
1. Campo d'applicazione
16. |
Occorre rilevare la dimensione europea del progetto «giustizia elettronica». Al riguardo, la denominazione dovrebbe essere cambiata in «giustizia elettronica europea». |
17. |
Va da sé che gli Stati membri restano liberi, nel rispetto delle competenze previste dal trattato, di istaurare tra loro progetti che possono rientrare nella giustizia elettronica ma non necessariamente nella giustizia elettronica europea. Questi progetti tuttavia possono qualificarsi per aspirare a uno statuto europeo e in particolare a finanziamenti comunitari solo a determinate condizioni: |
18. |
Tenuto conto della dimensione orizzontale della giustizia elettronica europea il gruppo «Giustizia elettronica», esaminando le questioni tecniche sollevate durante i lavori di altri organi del Consiglio, è destinato a svolgere un ruolo di coordinamento. Per contro il lavoro legislativo dovrà essere svolto dai gruppi competenti del Consiglio, ad esempio il Gruppo «Cooperazione in materia penale» o il Comitato per le questioni di diritto civile. |
19. |
Un sistema di giustizia elettronica dovrebbe essere accessibile ai cittadini e agli operatori economici, agli operatori di giustizia e alle autorità giudiziarie, che trarranno beneficio dalle moderne tecnologie esistenti. Occorrerebbe fissare tre criteri: |
a) Dimensione europea
20. |
La giustizia elettronica europea è in grado di favorire uno spazio di giustizia europeo avvalendosi delle tecnologie di informazione e comunicazione. In questo contesto i progetti sviluppati nell'ambito della giustizia elettronica europea devono coinvolgere potenzialmente tutti gli Stati membri dell'Unione europea. |
b) Sostegno alla costruzione dello spazio giudiziario europeo
21. |
I progetti dovranno favorire l'attuazione degli strumenti legislativi già adottati dalla Comunità europea e dall'Unione europea in materia di giustizia, senza tuttavia tralasciare gli altri progetti forieri di un valore aggiunto per la creazione di uno spazio giudiziario europeo. |
22. |
Inoltre, la giustizia elettronica europea dovrebbe costituire uno strumento di lavoro per gli operatori di giustizia e le autorità giudiziarie, fornendo una piattaforma e singole funzionalità per scambi d'informazioni efficaci e sicuri. |
c) Costruzione al servizio dei cittadini europei
23. |
È fondamentale che lo sviluppo di una giustizia elettronica europea sia al servizio diretto dei cittadini europei che beneficiano del suo valore aggiunto, in particolare attraverso il portale. Nella scelta dei progetti o nell'ordine della loro realizzazione occorre pertanto far sì che i cittadini possano beneficiare rapidamente e concretamente degli strumenti della giustizia elettronica europea. Occorre dunque avviare alcuni progetti il più presto possibile, secondo quanto riportato in allegato, fatta salva l'eventuale aggiunta di altri progetti secondo le modalità definite nel presente piano d'azione. |
24. |
Tutti i progetti che consentono ai cittadini europei di conoscere meglio i loro diritti centrano questo obiettivo. Ciò deve anche valere per i progetti che permettono loro di esercitarli (assistenza legale gratuita, mediazione, traduzione, ecc.). |
2. Funzioni della giustizia elettronica europea
25. |
I lavori avviati dal gruppo «Giustizia elettronica» e la comunicazione della Commissione permettono di definire chiaramente le funzionalità del futuro sistema di giustizia elettronica europea. Occorrerebbe fissare le tre funzioni essenziali seguenti: |
a) Accesso alle informazioni nel settore della giustizia
26. |
Queste informazioni riguardano in particolare la legislazione e la giurisprudenza europee (7) come quelle relative agli Stati membri. |
27. |
La giustizia elettronica europea darà anche accesso, mediante interconnessioni, alle informazioni gestite dagli Stati membri nel quadro del servizio pubblico della giustizia (ad esempio, facendo salve le norme di funzionamento di questo progetto, l'interconnessione delle banche dati del casellario giudiziario degli Stati membri). |
b) Smaterializzazione delle procedure
28. |
La smaterializzazione delle procedure giudiziarie ed extragiudiziarie transfrontaliere (ad esempio, la mediazione elettronica) comprende segnatamente la comunicazione elettronica tra una giurisdizione e le parti interessate, in particolare per l'attuazione degli strumenti europei adottati dal Consiglio (8). |
c) Comunicazioni tra autorità giudiziarie
29. |
La semplificazione e l'incentivazione delle comunicazioni tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, in particolare nel quadro degli strumenti adottati nello spazio giudiziario europeo, rivestono un'importanza particolare (ad esempio, mediante le videoconferenze o le reti elettroniche sicure). |
3. Portale della giustizia elettronica europea
30. |
Il portale uniforme della giustizia elettronica europea auspicato per la fine del 2009 dal Consiglio europeo è stato oggetto di importanti lavori nell'ambito del gruppo «Giustizia elettronica». In questo ambito un gruppo di Stati membri ha realizzato un progetto pilota. È importante che la realizzazione del portale si iscriva nella continuità dei lavori effettuati sinora nel quadro del progetto pilota. |
31. |
Il portale darà accesso all'intero sistema di giustizia elettronica europea, vale a dire a siti di informazione europei e nazionali e/o a servizi. Non potrà tuttavia costituire unicamente un insieme di collegamenti. |
32. |
Consentirà agli operatori di giustizia di accedere, attraverso una procedura di autenticazione unica, a varie funzionalità ad essi riservate, in cui saranno loro concessi diritti di accesso adeguati. Potrebbe essere opportuno prevedere altresì la possibilità di un'autenticazione analoga per i non addetti ai lavori. |
33. |
Il portale inoltre darà accesso a funzionalità nazionali mediante un'interfaccia plurilingue conviviale che le renda comprensibili ai cittadini europei. |
34. |
Il contenuto delle funzionalità accessibili attraverso il portale come pure la sua gestione dipendono evidentemente dalle scelte fatte dal Consiglio per quanto riguarda sia le funzioni della giustizia elettronica europea che le modalità di gestione della stessa. |
4. Aspetti tecnici
35. |
L'istituzione di un sistema di giustizia elettronica europea implica la soluzione di un determinato numero di problemi tecnici orizzontali che sono stati individuati in particolare nella relazione approvata dal Consiglio il 5 giugno 2007 (9). |
a) Sistema tecnico decentrato
36. |
Nella riunione informale tenutasi nel gennaio 2007 a Dresda, i ministri della giustizia hanno, a grande maggioranza, espresso la volontà di creare a livello europeo un sistema decentrato che colleghi tra loro i sistemi esistenti negli Stati membri. |
b) Standardizzazione degli scambi di informazioni
37. |
Deve essere assicurata la maggiore compatibilità possibile tra le varie misure tecniche e organizzative prescelte per le applicazioni dei sistemi giudiziari, pur garantendo agli Stati membri la massima elasticità. È tuttavia necessario trovare un accordo su formati e protocolli di comunicazione standardizzati — tenendo conto degli standard europei o internazionali esistenti nel settore — che consentano uno scambio interoperabile, efficace, sicuro e rapido al minimo costo possibile. |
c) Meccanismi di autenticazione
38. |
Una delle condizioni essenziali per un uso efficace della giustizia elettronica oltre le frontiere nazionali è la messa a punto di norme o interfacce uniformi per il ricorso alle tecnologie di autenticazione e alle componenti delle firme elettroniche. Questo requisito è essenziale almeno per le funzionalità della giustizia elettronica europea che vanno oltre l'esigenza di mettere semplicemente a disposizione del pubblico informazioni giuridiche. Occorre pertanto continuare a esaminare le varie disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri, nonché le tecnologie che questi utilizzano. Sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite, potrà essere determinata l'istituzione di uno scambio elettronico di documenti tra gli Stati membri, che sia quanto più sicuro possibile dal punto di vista giuridico. |
d) Sicurezza del sistema e protezione dei dati
39. |
Nella creazione di servizi di giustizia elettronica europea che consentano la comunicazione di informazioni tra autorità giudiziarie o tra autorità giudiziarie e cittadini o addetti ai lavori, questi dati dovranno essere scambiati in un ambito protetto. Anche da questo punto di vista, si potrebbe tener conto dei lavori preparatori svolti nell'ambito dell'IDABC. |
40. |
Inoltre, poiché nella maggior parte dei casi i dati in questione hanno un carattere personale ai sensi della legislazione europea, sarà imperativo prestare attenzione al rispetto dei principi sottesi a tale legislazione. |
5. Aspetti linguistici
41. |
L'esistenza di ventitre lingue diverse nelle istituzioni dell'Unione europea e la preoccupazione di fornire per i cittadini in Europa un facile accesso al sistema di giustizia elettronica europea comporterà la necessità di prevedere azioni mirate in materia di traduzione e interpretazione in sede giudiziaria. |
42. |
A tale riguardo sarebbe illusorio ritenere che il fatto di facilitare l'accesso di un cittadino al sito di giustizia elettronica di uno Stato membro diverso dal suo possa costituire una soluzione sufficiente: la barriera linguistica renderebbe in ampia misura inutile un accesso siffatto. |
43. |
Questa sfida linguistica potrebbe essere raccolta grazie in particolare a sistemi di traduzione automatica, segnatamente del contenuto dei formulari usati negli strumenti europei, e alla messa in rete di risorse nazionali di traduzione. |
44. |
Inoltre, è opportuno istituire un metodo di lavoro che consenta la traduzione rigorosa, nelle ventitre lingue delle istituzioni della Comunità europea, dei concetti giuridici esistenti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, tenendo pienamente conto delle questioni di semantica. |
6. Necessità di un'infrastruttura di lavoro
45. |
L'insieme di questi aspetti impone indubbiamente di stabilire una procedura che consenta di scegliere gli standard tecnici da utilizzare per permettere l'interoperabilità dei sistemi degli Stati membri e di definire, come è consuetudine per i progetti collegati alle TIC, la ripartizione tra:
|
46. |
Una struttura di questo tipo dovrebbe indubbiamente essere, da un lato, composta da esperti in materia di TIC e, dall'altro, dotata di capacità di traduzione. Possono essere prese in considerazione varie possibilità, eventualmente complementari:
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7. Finanziamento
47. |
La realizzazione della giustizia elettronica europea implica la mobilitazione di notevoli mezzi finanziari, destinati soprattutto:
|
48. |
I programmi finanziari giustizia civile e penale potrebbero essere mobilitati a concorrenza di 45 Mio EUR per il 2008 e il 2009. Questo importo dovrebbe essere aumentato in modo significativo in futuro. Occorrerebbe inoltre definire chiaramente gli altri importi disponibili nel bilancio delle Comunità europee che possono essere immediatamente destinati alla giustizia elettronica europea. |
49. |
Dovrebbe inoltre essere preso in considerazione il più presto possibile, come propone la Commissione, un unico programma orizzontale che abbracci contemporaneamente il settore civile e quello penale. Le risorse di bilancio dovrebbero essere aumentate considerevolmente per far fronte alle esigenze a livello nazionale e a livello comunitario in vista della realizzazione della giustizia elettronica europea. Sarebbe anche necessario che i criteri di selezione attualmente in vigore nei programmi per la giustizia civile e penale fossero chiariti e armonizzati per tener conto dei criteri relativi alla giustizia elettronica europea quali definiti al punto III del presente documento. |
50. |
I progetti di giustizia elettronica europea ai sensi del presente piano d'azione che non sono contemplati dal punto 49 beneficeranno degli eventuali finanziamenti previsti in altri programmi comunitari esistenti purché soddisfino le condizioni in essi stabilite. |
IV. PROPOSTE DELLA PRESIDENZA
51. |
L'elaborazione di un piano d'azione pluriennale presuppone in via preliminare:
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52. |
Quanto detto implica che il Consiglio prenda, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna istituzione e conformemente agli articoli 5 e 7 del trattato CE, una serie di decisioni sulle questioni affrontate nel presente documento, in particolare:
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53. |
A tale riguardo la presidenza rileva che le sporadiche esperienze acquisite con sistemi di giustizia elettronica esistenti (avvio del sito della rete giudiziaria europea in materia penale, interconnessione dei casellari giudiziari) hanno messo in evidenza che l'iniziativa di uno o più Stati membri è spesso stata determinante per l'avvio dei progetti. |
54. |
Tuttavia, oltre un determinato stadio di sviluppo, la partecipazione di un più elevato numero di Stati membri aumenta la complessità dei lavori. Sorge quindi la necessità di conferire una dimensione europea allo sviluppo, alla gestione e all'evoluzione del progetto. |
55. |
L'analisi dei vari aspetti tecnici riportata nelle pagine precedenti mette peraltro in evidenza che sarebbe più opportuno che alcuni compiti di natura orizzontale fossero gestiti a livello europeo. Sono inoltre prevedibili notevoli economie di scala con l'aumento del numero dei servizi disponibili di giustizia elettronica. |
1. Per una giustizia elettronica europea
56. |
La presidenza propone di intitolare il programma giustizia elettronica: «giustizia elettronica europea». |
2. Verso la creazione di una struttura di lavoro
57. |
Tenuto conto degli sviluppi illustrati nel presente piano d'azione e al fine di permettere la realizzazione di un programma pluriennale di realizzazione della giustizia elettronica europea, la presidenza propone di mettere in atto la seguente struttura di lavoro globale: |
a) Supervisione
58. |
Il Consiglio, coerentemente con gli orientamenti definiti nel presente piano d'azione, è incaricato di monitorare l'attuazione del programma pluriennale. Adotta tutte le decisioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi fissati nel presente piano d'azione. Ha il compito, in particolare, in funzione dei criteri definiti al punto III e in stretto collegamento con la Commissione, di stabilire l'elenco dei nuovi progetti proposti da esso stesso, dagli Stati membri [lettera c)] o dalla Commissione. |
59. |
La Commissione realizza qualsiasi studio reputi appropriato, di sua iniziativa o a richiesta del Consiglio. |
60. |
Il Consiglio può determinare le specifiche funzionali dei progetti. |
61. |
Per quanto riguarda i finanziamenti comunitari, la Commissione, nel rispetto delle procedure applicabili, tiene pienamente conto degli orientamenti e delle decisioni prese dal Consiglio. |
b) Gestione del progetto
62. |
La Commissione europea mette a disposizione del Consiglio una struttura di gestione del progetto incaricata:
|
c) Stati membri
63. |
Gli Stati membri, fatte salve le regole di cui alla lettera a), se del caso mediante i finanziamenti comunitari disponibili, possono proporre e varare nuovi progetti di giustizia elettronica europea, conformemente alle specifiche tecniche definite dal Consiglio, in piena concertazione con la Commissione, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli standard tecnici e la realizzazione delle interfacce plurilingue. |
3. Clausola di revisione
64. |
Il gruppo «Giustizia elettronica» procederà alla valutazione dei lavori realizzati dalla struttura di gestione del progetto nel corso del primo semestre 2010 e, se del caso, presenterà al Consiglio qualsiasi proposta che reputi appropriata per migliorarne il funzionamento. |
4. Programma pluriennale
65. |
L'allegato programma pluriennale sarà regolarmente aggiornato in funzione dell'evoluzione dei lavori. |
V. CONCLUSIONI
66. |
Si invita il Coreper/Consiglio ad approvare il presente piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea. |
(1) 10285/08 ADD 1 JURINFO 45 JAI 305 JUSTCIV 119 COPEN 118 CRIMORG 87.
(2) 10285/08 JURINFO 45 JAI 305 JUSTCIV 119 COPEN 118 CRIMORG 87.
(3) È opportuno tener conto del fatto che il Parlamento europeo ha avviato discussioni in tema di giustizia elettronica.
(4) La pubblica amministrazione elettronica è definita come l'applicazione delle TIC a tutte le procedure amministrative.
(5) http://ec.europa.eu/idabc/ Preliminary Study on mutual recognition of e-Signatures for e-Government applications (2007) e eID Interoperability for PEGS (2007).
(6) Standardisation aspects of e-Signature (2007).
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/esignatures/e_signatures_standardisation.pdf
(7) Sarà stabilito un collegamento tra EUR-Lex e N-Lex.
(8) Regolamento (CE) n. 1896/2006; regolamento (CE) n. 861/2007.
(9) Doc. 10393/07 JURINFO 21, del 5 giugno 2007.
ALLEGATO
PIANO D'AZIONE
Allegato al piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea
Introduzione
I progetti sono stati fatti rientrare in un determinato tipo di progetto secondo le categorie seguenti:
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sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo, |
— |
interconnessione di registri nazionali, |
— |
problematica trasversale, |
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scambio di buone pratiche. |
Progetto |
Stato dei lavori |
Azione da avviare |
Responsabile dell'azione |
Calendario dei lavori |
Osservazioni |
Tipo di progetto |
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Portale della giustizia elettronica |
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2009-2011 Avvio del portale nel 2008, con apertura al pubblico nel dicembre del 2009 (v. conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2008) |
Riflessioni in corso I siti accessibili saranno determinati in funzione dei progetti ammissibili e dei criteri adottati dal Consiglio |
Problematica trasversale |
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Successivo perfezionamento e arricchimento del portale grazie alla realizzazione di altri progetti |
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Interconnessione dei casellari giudiziari |
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Consiglio (lavori sul progetto ECRIS seguiti dal gruppo COPEN) e Commissione (elaborazione dell'applicazione di riferimento e cofinanziamento UE) |
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A tutt'oggi, lavori seguiti dal gruppo COPEN. |
Interconnessione di registri nazionali e sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo |
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Procedura di ingiunzione di pagamento europea |
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2009-2011 |
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Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo |
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Assistenza legale gratuita |
Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 2003 intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato |
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Commissione |
2009-2013 |
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Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo |
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Procedimento europeo per la composizione delle controversie di modesta entità |
Regolamento dell'11 luglio 2007 che prevede la possibilità di ricorrere alla via elettronica |
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2009-2013 |
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Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo |
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Traduzione |
Progetto pilota EUROVOC Sistema di traduzione automatica SYSTRAN usato dal 1976 Questionario diffuso su iniziativa dell'Austria Lavori sull'interoperabilità semantica e su tabelle (come ausilio alla comprensione) |
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2009-2013 |
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Problematica trasversale |
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2009-2013 |
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2009-2013 |
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2009-2013 |
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Miglioramento dell'uso delle tecnologie di videoconferenza |
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Associare le due reti giudiziarie ai lavori |
Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo e scambio di buone pratiche |
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Mediazione |
Direttiva del 21 maggio 2008 che deve essere recepita entro il 21 maggio 2011 |
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Commissione |
2011-2013 |
Il calendario dei lavori è legato alla data di recepimento della direttiva |
Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo |
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Firma elettronica (1) |
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Commissione |
2009-2011 |
Il progetto IDABC è realizzato dalla DG SANCO |
Problematica trasversale |
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Notificazione o comunicazione di un atto giudiziario o extragiudiziario (per via elettronica) |
Regolamento del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale |
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Commissione |
2010-2011 |
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Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo |
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Pagamento in linea delle spese procedurali |
Permettere di pagare in linea le spese procedurali |
Avvio dei lavori |
Stati membri |
2011-2013 |
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Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo |
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Interconnessione dei registri di insolvibilità |
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Gruppo di Stati membri e in seguito Commissione |
Prosieguo nel 2009 su iniziativa degli Stati membri. Integrazione nel portale |
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Interconnessione dei registri nazionali |
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Interconnessione dei registri fondiari (Integrazione di EULIS) |
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Autenticazione dell'utente tramite il portale |
Commissione |
2009-2010 |
Nesso con i lavori condotti in altre sedi del Consiglio |
Interconnessione dei registri nazionali |
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Interconnessione dei registri commerciali (Integrazione di EBR) |
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Autenticazione dell'utente tramite il portale |
Commissione |
2009-2010 |
Nesso con i lavori condotti in altre sedi del Consiglio |
Interconnessione dei registri nazionali |
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Interconnessione dei registri dei testamenti |
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Consiglio GAI e ARERT (CNUE) |
2011-2013 |
Nesso con il futuro strumento sulle successioni che sarà presentato dalla Commissione nel 2009 |
Interconnessione dei registri nazionali |
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Formazione degli addetti ai lavori |
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2010-2012 |
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Scambio di buone pratiche |
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(1) Cfr. anche i lavori relativi all'autenticazione e all'identificazione citati sopra relativamente al progetto «Portale della giustizia elettronica».
(2) Nel rispetto dell'autonomia da riservare al progetto di giustizia elettronica europea.