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Document 52009XG0331(01)

    Piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea

    GU C 75 del 31.3.2009, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 75/1


    PIANO D'AZIONE PLURIENNALE 2009-2013 IN MATERIA DI GIUSTIZIA ELETTRONICA EUROPEA

    (2009/C 75/01)

    I.   INTRODUZIONE

    1.

    Nel giugno 2007 il Consiglio GAI ha deciso che dovranno essere avviati lavori nella prospettiva di sviluppare, a livello europeo, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in materia di giustizia, in particolare per mezzo della creazione di un portale europeo.

    2.

    In effetti, l'uso di queste nuove tecnologie contribuisce alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure giudiziarie. L'uso di un sistema elettronico in questo settore permette di ridurre i tempi delle procedure e i costi di funzionamento, a vantaggio dei cittadini, delle imprese, degli operatori di giustizia e dell'amministrazione della giustizia. L'accesso alla giustizia risulta pertanto facilitato.

    3.

    Secondo gli studi effettuati dalla Commissione (1), circa 10 milioni di persone sono attualmente interessate da una procedura civile transfrontaliera. Questa cifra è destinata ad aumentare a causa di una più intensa circolazione delle persone nello spazio dell'Unione europea.

    4.

    Da 18 mesi il gruppo del Consiglio «Informatica giuridica (Giustizia elettronica)» sta svolgendo importanti lavori per rispondere ai successivi mandati conferitigli dal Consiglio. In tale contesto, alcuni Stati membri hanno sviluppato progetti pilota e, in particolare, un progetto volto alla elaborazione di un portale europeo della giustizia elettronica.

    5.

    Il 2 giugno 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo intitolata «Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica» (2).

    6.

    Il Parlamento europeo ha anch'esso avviato una riflessione sulla giustizia elettronica. Una relazione di iniziativa del Parlamento europeo dovrebbe essere adottata entro la fine del 2008.

    7.

    Nella sessione del 5 e 6 giugno 2008, il Consiglio ha invitato il gruppo «Informatica giuridica (Giustizia elettronica)» a esaminare, tenendo conto della Comunicazione della Commissione (3), gli aspetti relativi alla creazione di una struttura di coordinamento e gestione, in grado di elaborare vari progetti su larga scala entro termini ragionevoli in materia di giustizia elettronica e ad avviare discussioni sull'istituzione di un programma di lavoro pluriennale.

    8.

    Il 18 e 19 giugno 2008, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'iniziativa volta a «predisporre progressivamente un portale uniforme dell'UE per la giustizia elettronica entro il 2009».

    II.   CONTESTO DELLO SVILUPPO DELLA GIUSTIZIA ELETTRONICA A LIVELLO EUROPEO

    9.

    Lo sviluppo della giustizia elettronica deve iscriversi in un triplice contesto:

    1.   Lavori in materia di giustizia elettronica già realizzati

    10.

    Già prima che il gruppo «Giustizia elettronica» si occupasse dell'argomento erano stati realizzati nell'ambito dell'Unione europea lavori volti in particolare a garantire l'accesso alle informazioni europee (siti delle istituzioni europee). Lavori più specifici sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione nell'ambito dell'attuazione di strumenti adottati dal Consiglio in materia civile (rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale) o penale (per esempio, la rete giudiziaria europea in materia penale o l'interconnessione dei casellari giudiziari europei), ovvero sulla base di iniziative delle professioni giudiziarie (per esempio la rete europea dei registri dei testamenti) o in altri contesti ancora, ad esempio il collegamento in rete dei registri delle imprese, tramite il Registro europeo delle imprese (EBR), e dei registri fondiari, tramite il Servizio europeo di informazione territoriale (EULIS).

    11.

    L'inserimento di queste iniziative nell'ambito del programma pluriennale «giustizia elettronica» deve dunque essere effettuato in concertazione con i responsabili della loro attuazione.

    2.   Il contesto della pubblica amministrazione elettronica

    12.

    Il sistema di giustizia elettronica europea deve essere concepito nel rispetto del principio di indipendenza della giustizia.

    13.

    Tuttavia, da un punto di vista tecnico, la giustizia elettronica deve tener conto del quadro più generale della pubblica amministrazione elettronica (4). Nel campo dei progetti in materia di infrastruttura protetta e autenticazione dei documenti esistono già competenze consolidate che devono essere messe a frutto. Deve essere promosso, in piena cooperazione con la Commissione, un quadro di interoperabilità europea (EIF) in seno al programma IDABC (5). I lavori a livello europeo sull'eSignature e sull'e-Identity (6) sono particolarmente pertinenti in materia giudiziaria in cui l'autenticazione degli atti riveste un'importanza fondamentale.

    14.

    Il programma pluriennale deve essere pertanto definito in questo contesto generale. Deve essere inteso non solo a dare una risposta a breve ma anche a medio o lungo termine che permetta di favorire, attraverso l'uso delle TIC, lo sviluppo di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

    3.   Un approccio orizzontale

    15.

    Le questioni relative alla giustizia elettronica non si limitano a certi settori giuridici, ma sussistono anche in numerosi settori del diritto civile, penale e amministrativo. La giustizia elettronica è pertanto una questione orizzontale nel quadro di procedure europee di carattere transfrontaliero.

    III.   PIANO D'AZIONE

    1.   Campo d'applicazione

    16.

    Occorre rilevare la dimensione europea del progetto «giustizia elettronica». Al riguardo, la denominazione dovrebbe essere cambiata in «giustizia elettronica europea».

    17.

    Va da sé che gli Stati membri restano liberi, nel rispetto delle competenze previste dal trattato, di istaurare tra loro progetti che possono rientrare nella giustizia elettronica ma non necessariamente nella giustizia elettronica europea. Questi progetti tuttavia possono qualificarsi per aspirare a uno statuto europeo e in particolare a finanziamenti comunitari solo a determinate condizioni:

    18.

    Tenuto conto della dimensione orizzontale della giustizia elettronica europea il gruppo «Giustizia elettronica», esaminando le questioni tecniche sollevate durante i lavori di altri organi del Consiglio, è destinato a svolgere un ruolo di coordinamento. Per contro il lavoro legislativo dovrà essere svolto dai gruppi competenti del Consiglio, ad esempio il Gruppo «Cooperazione in materia penale» o il Comitato per le questioni di diritto civile.

    19.

    Un sistema di giustizia elettronica dovrebbe essere accessibile ai cittadini e agli operatori economici, agli operatori di giustizia e alle autorità giudiziarie, che trarranno beneficio dalle moderne tecnologie esistenti. Occorrerebbe fissare tre criteri:

    a)   Dimensione europea

    20.

    La giustizia elettronica europea è in grado di favorire uno spazio di giustizia europeo avvalendosi delle tecnologie di informazione e comunicazione. In questo contesto i progetti sviluppati nell'ambito della giustizia elettronica europea devono coinvolgere potenzialmente tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

    b)   Sostegno alla costruzione dello spazio giudiziario europeo

    21.

    I progetti dovranno favorire l'attuazione degli strumenti legislativi già adottati dalla Comunità europea e dall'Unione europea in materia di giustizia, senza tuttavia tralasciare gli altri progetti forieri di un valore aggiunto per la creazione di uno spazio giudiziario europeo.

    22.

    Inoltre, la giustizia elettronica europea dovrebbe costituire uno strumento di lavoro per gli operatori di giustizia e le autorità giudiziarie, fornendo una piattaforma e singole funzionalità per scambi d'informazioni efficaci e sicuri.

    c)   Costruzione al servizio dei cittadini europei

    23.

    È fondamentale che lo sviluppo di una giustizia elettronica europea sia al servizio diretto dei cittadini europei che beneficiano del suo valore aggiunto, in particolare attraverso il portale. Nella scelta dei progetti o nell'ordine della loro realizzazione occorre pertanto far sì che i cittadini possano beneficiare rapidamente e concretamente degli strumenti della giustizia elettronica europea. Occorre dunque avviare alcuni progetti il più presto possibile, secondo quanto riportato in allegato, fatta salva l'eventuale aggiunta di altri progetti secondo le modalità definite nel presente piano d'azione.

    24.

    Tutti i progetti che consentono ai cittadini europei di conoscere meglio i loro diritti centrano questo obiettivo. Ciò deve anche valere per i progetti che permettono loro di esercitarli (assistenza legale gratuita, mediazione, traduzione, ecc.).

    2.   Funzioni della giustizia elettronica europea

    25.

    I lavori avviati dal gruppo «Giustizia elettronica» e la comunicazione della Commissione permettono di definire chiaramente le funzionalità del futuro sistema di giustizia elettronica europea. Occorrerebbe fissare le tre funzioni essenziali seguenti:

    a)   Accesso alle informazioni nel settore della giustizia

    26.

    Queste informazioni riguardano in particolare la legislazione e la giurisprudenza europee (7) come quelle relative agli Stati membri.

    27.

    La giustizia elettronica europea darà anche accesso, mediante interconnessioni, alle informazioni gestite dagli Stati membri nel quadro del servizio pubblico della giustizia (ad esempio, facendo salve le norme di funzionamento di questo progetto, l'interconnessione delle banche dati del casellario giudiziario degli Stati membri).

    b)   Smaterializzazione delle procedure

    28.

    La smaterializzazione delle procedure giudiziarie ed extragiudiziarie transfrontaliere (ad esempio, la mediazione elettronica) comprende segnatamente la comunicazione elettronica tra una giurisdizione e le parti interessate, in particolare per l'attuazione degli strumenti europei adottati dal Consiglio (8).

    c)   Comunicazioni tra autorità giudiziarie

    29.

    La semplificazione e l'incentivazione delle comunicazioni tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, in particolare nel quadro degli strumenti adottati nello spazio giudiziario europeo, rivestono un'importanza particolare (ad esempio, mediante le videoconferenze o le reti elettroniche sicure).

    3.   Portale della giustizia elettronica europea

    30.

    Il portale uniforme della giustizia elettronica europea auspicato per la fine del 2009 dal Consiglio europeo è stato oggetto di importanti lavori nell'ambito del gruppo «Giustizia elettronica». In questo ambito un gruppo di Stati membri ha realizzato un progetto pilota. È importante che la realizzazione del portale si iscriva nella continuità dei lavori effettuati sinora nel quadro del progetto pilota.

    31.

    Il portale darà accesso all'intero sistema di giustizia elettronica europea, vale a dire a siti di informazione europei e nazionali e/o a servizi. Non potrà tuttavia costituire unicamente un insieme di collegamenti.

    32.

    Consentirà agli operatori di giustizia di accedere, attraverso una procedura di autenticazione unica, a varie funzionalità ad essi riservate, in cui saranno loro concessi diritti di accesso adeguati. Potrebbe essere opportuno prevedere altresì la possibilità di un'autenticazione analoga per i non addetti ai lavori.

    33.

    Il portale inoltre darà accesso a funzionalità nazionali mediante un'interfaccia plurilingue conviviale che le renda comprensibili ai cittadini europei.

    34.

    Il contenuto delle funzionalità accessibili attraverso il portale come pure la sua gestione dipendono evidentemente dalle scelte fatte dal Consiglio per quanto riguarda sia le funzioni della giustizia elettronica europea che le modalità di gestione della stessa.

    4.   Aspetti tecnici

    35.

    L'istituzione di un sistema di giustizia elettronica europea implica la soluzione di un determinato numero di problemi tecnici orizzontali che sono stati individuati in particolare nella relazione approvata dal Consiglio il 5 giugno 2007 (9).

    a)   Sistema tecnico decentrato

    36.

    Nella riunione informale tenutasi nel gennaio 2007 a Dresda, i ministri della giustizia hanno, a grande maggioranza, espresso la volontà di creare a livello europeo un sistema decentrato che colleghi tra loro i sistemi esistenti negli Stati membri.

    b)   Standardizzazione degli scambi di informazioni

    37.

    Deve essere assicurata la maggiore compatibilità possibile tra le varie misure tecniche e organizzative prescelte per le applicazioni dei sistemi giudiziari, pur garantendo agli Stati membri la massima elasticità. È tuttavia necessario trovare un accordo su formati e protocolli di comunicazione standardizzati — tenendo conto degli standard europei o internazionali esistenti nel settore — che consentano uno scambio interoperabile, efficace, sicuro e rapido al minimo costo possibile.

    c)   Meccanismi di autenticazione

    38.

    Una delle condizioni essenziali per un uso efficace della giustizia elettronica oltre le frontiere nazionali è la messa a punto di norme o interfacce uniformi per il ricorso alle tecnologie di autenticazione e alle componenti delle firme elettroniche. Questo requisito è essenziale almeno per le funzionalità della giustizia elettronica europea che vanno oltre l'esigenza di mettere semplicemente a disposizione del pubblico informazioni giuridiche. Occorre pertanto continuare a esaminare le varie disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri, nonché le tecnologie che questi utilizzano. Sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite, potrà essere determinata l'istituzione di uno scambio elettronico di documenti tra gli Stati membri, che sia quanto più sicuro possibile dal punto di vista giuridico.

    d)   Sicurezza del sistema e protezione dei dati

    39.

    Nella creazione di servizi di giustizia elettronica europea che consentano la comunicazione di informazioni tra autorità giudiziarie o tra autorità giudiziarie e cittadini o addetti ai lavori, questi dati dovranno essere scambiati in un ambito protetto. Anche da questo punto di vista, si potrebbe tener conto dei lavori preparatori svolti nell'ambito dell'IDABC.

    40.

    Inoltre, poiché nella maggior parte dei casi i dati in questione hanno un carattere personale ai sensi della legislazione europea, sarà imperativo prestare attenzione al rispetto dei principi sottesi a tale legislazione.

    5.   Aspetti linguistici

    41.

    L'esistenza di ventitre lingue diverse nelle istituzioni dell'Unione europea e la preoccupazione di fornire per i cittadini in Europa un facile accesso al sistema di giustizia elettronica europea comporterà la necessità di prevedere azioni mirate in materia di traduzione e interpretazione in sede giudiziaria.

    42.

    A tale riguardo sarebbe illusorio ritenere che il fatto di facilitare l'accesso di un cittadino al sito di giustizia elettronica di uno Stato membro diverso dal suo possa costituire una soluzione sufficiente: la barriera linguistica renderebbe in ampia misura inutile un accesso siffatto.

    43.

    Questa sfida linguistica potrebbe essere raccolta grazie in particolare a sistemi di traduzione automatica, segnatamente del contenuto dei formulari usati negli strumenti europei, e alla messa in rete di risorse nazionali di traduzione.

    44.

    Inoltre, è opportuno istituire un metodo di lavoro che consenta la traduzione rigorosa, nelle ventitre lingue delle istituzioni della Comunità europea, dei concetti giuridici esistenti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, tenendo pienamente conto delle questioni di semantica.

    6.   Necessità di un'infrastruttura di lavoro

    45.

    L'insieme di questi aspetti impone indubbiamente di stabilire una procedura che consenta di scegliere gli standard tecnici da utilizzare per permettere l'interoperabilità dei sistemi degli Stati membri e di definire, come è consuetudine per i progetti collegati alle TIC, la ripartizione tra:

    a)

    la supervisione, ossia la presa di decisioni per quanto riguarda la struttura e il funzionamento del sistema di giustizia elettronica europea e i progetti da attuare. Questa funzione può talvolta richiedere lavori di natura giuridica, come dimostrano i lavori svolti in materia di interconnessione dei casellari giudiziari;

    b)

    la gestione del progetto, vale a dire la realizzazione dei diversi servizi della giustizia elettronica europea, quali l'elaborazione delle interfacce per utenti plurilingui, in piena collaborazione con gli Stati membri, e l'evoluzione dei sistemi. Nella gestione rientra anche la manutenzione completa del sistema.

    46.

    Una struttura di questo tipo dovrebbe indubbiamente essere, da un lato, composta da esperti in materia di TIC e, dall'altro, dotata di capacità di traduzione. Possono essere prese in considerazione varie possibilità, eventualmente complementari:

    a)

    uno o più Stati membri accettano di assicurare la gestione della struttura in piena concertazione con gli altri Stati membri nell'ambito del gruppo «Giustizia elettronica»;

    b)

    la funzione è assicurata dalla Commissione europea, secondo modalità da definire;

    c)

    la creazione di un'agenzia europea. A tal fine esistono varie modalità, in funzione della loro dimensione e del loro grado di autonomia. Si tratta tuttavia di un'opzione che richiede tempi lunghi e la cui attuazione è complessa, da prevedere solo a medio termine, se del caso in base ai progressi dei lavori.

    7.   Finanziamento

    47.

    La realizzazione della giustizia elettronica europea implica la mobilitazione di notevoli mezzi finanziari, destinati soprattutto:

    a)

    a incoraggiare, a livello nazionale, l'approntamento di un sistema di giustizia elettronica, favorendo in tal modo l'istituzione della giustizia elettronica europea;

    b)

    a permettere la realizzazione di progetti a livello europeo, compresi la creazione e lo sviluppo del portale della giustizia elettronica europea.

    48.

    I programmi finanziari giustizia civile e penale potrebbero essere mobilitati a concorrenza di 45 Mio EUR per il 2008 e il 2009. Questo importo dovrebbe essere aumentato in modo significativo in futuro. Occorrerebbe inoltre definire chiaramente gli altri importi disponibili nel bilancio delle Comunità europee che possono essere immediatamente destinati alla giustizia elettronica europea.

    49.

    Dovrebbe inoltre essere preso in considerazione il più presto possibile, come propone la Commissione, un unico programma orizzontale che abbracci contemporaneamente il settore civile e quello penale. Le risorse di bilancio dovrebbero essere aumentate considerevolmente per far fronte alle esigenze a livello nazionale e a livello comunitario in vista della realizzazione della giustizia elettronica europea. Sarebbe anche necessario che i criteri di selezione attualmente in vigore nei programmi per la giustizia civile e penale fossero chiariti e armonizzati per tener conto dei criteri relativi alla giustizia elettronica europea quali definiti al punto III del presente documento.

    50.

    I progetti di giustizia elettronica europea ai sensi del presente piano d'azione che non sono contemplati dal punto 49 beneficeranno degli eventuali finanziamenti previsti in altri programmi comunitari esistenti purché soddisfino le condizioni in essi stabilite.

    IV.   PROPOSTE DELLA PRESIDENZA

    51.

    L'elaborazione di un piano d'azione pluriennale presuppone in via preliminare:

    a)

    la determinazione, per la realizzazione delle funzioni di giustizia elettronica europea, nel rispetto del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, dei compiti da svolgere nonché la definizione delle relative priorità e, per quanto possibile, delle scadenze da rispettare. È tuttavia necessaria una certa flessibilità per garantire la possibilità di adeguarsi alle evoluzioni che avranno luogo in questo settore;

    b)

    la ripartizione dei compiti tra Consiglio, Stati membri, Commissione europea e una struttura di realizzazione/coordinamento di determinati compiti tecnici che occorre determinare. Questa ripartizione deve anche riguardare le modalità di selezione dei progetti futuri;

    c)

    la determinazione di un metodo per garantire un seguito rigoroso e la valutazione della realizzazione del piano d'azione.

    52.

    Quanto detto implica che il Consiglio prenda, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna istituzione e conformemente agli articoli 5 e 7 del trattato CE, una serie di decisioni sulle questioni affrontate nel presente documento, in particolare:

    a)

    sulla struttura di lavoro che dovrà essere istituita a livello di Unione europea per realizzare i progetti di giustizia elettronica europea e controllare la loro attuazione ed evoluzione;

    b)

    sulla ripartizione dei compiti tra i vari soggetti: Consiglio, Commissione europea, Stati membri.

    53.

    A tale riguardo la presidenza rileva che le sporadiche esperienze acquisite con sistemi di giustizia elettronica esistenti (avvio del sito della rete giudiziaria europea in materia penale, interconnessione dei casellari giudiziari) hanno messo in evidenza che l'iniziativa di uno o più Stati membri è spesso stata determinante per l'avvio dei progetti.

    54.

    Tuttavia, oltre un determinato stadio di sviluppo, la partecipazione di un più elevato numero di Stati membri aumenta la complessità dei lavori. Sorge quindi la necessità di conferire una dimensione europea allo sviluppo, alla gestione e all'evoluzione del progetto.

    55.

    L'analisi dei vari aspetti tecnici riportata nelle pagine precedenti mette peraltro in evidenza che sarebbe più opportuno che alcuni compiti di natura orizzontale fossero gestiti a livello europeo. Sono inoltre prevedibili notevoli economie di scala con l'aumento del numero dei servizi disponibili di giustizia elettronica.

    1.   Per una giustizia elettronica europea

    56.

    La presidenza propone di intitolare il programma giustizia elettronica: «giustizia elettronica europea».

    2.   Verso la creazione di una struttura di lavoro

    57.

    Tenuto conto degli sviluppi illustrati nel presente piano d'azione e al fine di permettere la realizzazione di un programma pluriennale di realizzazione della giustizia elettronica europea, la presidenza propone di mettere in atto la seguente struttura di lavoro globale:

    a)   Supervisione

    58.

    Il Consiglio, coerentemente con gli orientamenti definiti nel presente piano d'azione, è incaricato di monitorare l'attuazione del programma pluriennale. Adotta tutte le decisioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi fissati nel presente piano d'azione. Ha il compito, in particolare, in funzione dei criteri definiti al punto III e in stretto collegamento con la Commissione, di stabilire l'elenco dei nuovi progetti proposti da esso stesso, dagli Stati membri [lettera c)] o dalla Commissione.

    59.

    La Commissione realizza qualsiasi studio reputi appropriato, di sua iniziativa o a richiesta del Consiglio.

    60.

    Il Consiglio può determinare le specifiche funzionali dei progetti.

    61.

    Per quanto riguarda i finanziamenti comunitari, la Commissione, nel rispetto delle procedure applicabili, tiene pienamente conto degli orientamenti e delle decisioni prese dal Consiglio.

    b)   Gestione del progetto

    62.

    La Commissione europea mette a disposizione del Consiglio una struttura di gestione del progetto incaricata:

    i)

    di realizzare le condizioni tecniche relative al sistema di giustizia elettronica europea, secondo la procedura definita al punto 58;

    ii)

    a richiesta del Consiglio, di realizzare in stretto collegamento con gli Stati membri e in base ai finanziamenti comunitari disponibili, i progetti di giustizia elettronica europea definiti dal programma d'azione pluriennale, o progetti complementari;

    iii)

    di realizzare, entro il 2009, una prima versione del portale della giustizia elettronica europea, nel rispetto dei principi definiti dal progetto pilota in sede di gruppo «Giustizia elettronica» e sulla scorta delle decisioni che il Consiglio sarà chiamato ad adottare. Questa prima versione del portale sarà progressivamente integrata con funzionalità supplementari che saranno sviluppate nel quadro di progetti pilota specifici.

    Ai fini di un uso complementare delle competenze degli Stati membri e della Commissione, quest'ultima istituirà un gruppo di esperti tecnici, comprensivo di quelli designati dagli Stati membri, che si riunirà a intervalli regolari per assicurare il monitoraggio dei progetti in corso e stabilire le scelte tecniche da effettuare.

    Inoltre, la Commissione informerà il Consiglio dell'andamento dei lavori avviati e delle questioni dibattute nell'ambito del gruppo di esperti, consentendo agli Stati membri di assicurare un seguito adeguato e di far sì che i lavori traggano vantaggio dai progressi metodologici e tecnologici da essi realizzati.

    c)   Stati membri

    63.

    Gli Stati membri, fatte salve le regole di cui alla lettera a), se del caso mediante i finanziamenti comunitari disponibili, possono proporre e varare nuovi progetti di giustizia elettronica europea, conformemente alle specifiche tecniche definite dal Consiglio, in piena concertazione con la Commissione, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli standard tecnici e la realizzazione delle interfacce plurilingue.

    3.   Clausola di revisione

    64.

    Il gruppo «Giustizia elettronica» procederà alla valutazione dei lavori realizzati dalla struttura di gestione del progetto nel corso del primo semestre 2010 e, se del caso, presenterà al Consiglio qualsiasi proposta che reputi appropriata per migliorarne il funzionamento.

    4.   Programma pluriennale

    65.

    L'allegato programma pluriennale sarà regolarmente aggiornato in funzione dell'evoluzione dei lavori.

    V.   CONCLUSIONI

    66.

    Si invita il Coreper/Consiglio ad approvare il presente piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea.


    (1)  10285/08 ADD 1 JURINFO 45 JAI 305 JUSTCIV 119 COPEN 118 CRIMORG 87.

    (2)  10285/08 JURINFO 45 JAI 305 JUSTCIV 119 COPEN 118 CRIMORG 87.

    (3)  È opportuno tener conto del fatto che il Parlamento europeo ha avviato discussioni in tema di giustizia elettronica.

    (4)  La pubblica amministrazione elettronica è definita come l'applicazione delle TIC a tutte le procedure amministrative.

    (5)  http://ec.europa.eu/idabc/ Preliminary Study on mutual recognition of e-Signatures for e-Government applications (2007) e eID Interoperability for PEGS (2007).

    (6)  Standardisation aspects of e-Signature (2007).

    http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/esignatures/e_signatures_standardisation.pdf

    (7)  Sarà stabilito un collegamento tra EUR-Lex e N-Lex.

    (8)  Regolamento (CE) n. 1896/2006; regolamento (CE) n. 861/2007.

    (9)  Doc. 10393/07 JURINFO 21, del 5 giugno 2007.


    ALLEGATO

    PIANO D'AZIONE

    Allegato al piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea

    Introduzione

    I progetti sono stati fatti rientrare in un determinato tipo di progetto secondo le categorie seguenti:

    sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo,

    interconnessione di registri nazionali,

    problematica trasversale,

    scambio di buone pratiche.

    Progetto

    Stato dei lavori

    Azione da avviare

    Responsabile dell'azione

    Calendario dei lavori

    Osservazioni

    Tipo di progetto

    Portale della giustizia elettronica

    Un prototipo di portale, stabilito da un gruppo di Stati membri

    Sistema DIM elaborato da alcuni Stati membri in sede di gruppo «Giustizia elettronica»

    Autenticazione e identificazione

    Gruppo di Stati membri e Commissione

    2009-2011

    Avvio del portale nel 2008, con apertura al pubblico nel dicembre del 2009 (v. conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2008)

    Riflessioni in corso

    I siti accessibili saranno determinati in funzione dei progetti ammissibili e dei criteri adottati dal Consiglio

    Problematica trasversale

    Prototipo aperto ai membri del gruppo «Giustizia elettronica» nell'aprile del 2008

    Sicurezza

    Interfaccia plurilingue e lavori di traduzione

    Standard tecnici

    Commissione in piena cooperazione con il gruppo di Stati membri partecipanti al progetto pilota

    Successivo perfezionamento e arricchimento del portale grazie alla realizzazione di altri progetti

    Comunicazioni smaterializzate tra autorità giudiziarie attraverso una rete sicura — Lavori in corso nel quadro del programma IDABC e in sede di gruppo «Giustizia elettronica»

    Studio di fattibilità a cura della Commissione

    Interconnessione dei casellari giudiziari

    Nel quadro di un progetto pilota, interconnessione nel 2006 dei casellari giudiziari ES, BE, DE e FR, estesa nel gennaio del 2008 a CZ e LU

    Elaborazione di un'applicazione di riferimento per facilitare l'accesso di nuovi Stati membri all'interconnessione

    Consiglio (lavori sul progetto ECRIS seguiti dal gruppo COPEN) e Commissione (elaborazione dell'applicazione di riferimento e cofinanziamento UE)

    Messa a disposizione dell'applicazione di riferimento durante il 2009.

    A tutt'oggi, lavori seguiti dal gruppo COPEN.

    Interconnessione di registri nazionali e sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo

    Il progetto è attualmente operativo tra 6 Stati membri; 14 Stati membri sono a tutt'oggi partner del progetto

    Accordo politico in sede di Consiglio GAI di giugno 2007 sul progetto di decisione quadro relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario

    Orientamento generale del Consiglio del 24 ottobre 2008 sul progetto di decisione «ECRIS» per gettare le basi del formato per lo scambio elettronico delle informazioni tra i 27 Stati membri

    Istituzione del cofinanziamento UE per la preparazione della connessione dei casellari giudiziari nazionali

    Cofinanziamento in corso

    Procedura di ingiunzione di pagamento europea

    Regolamento del 30 dicembre 2006 che prevede la possibilità di ricorrere alla via elettronica

    Proseguire le discussioni e i lavori sul prototipo

    Creazione di formulari dinamici

    Gruppo di Stati membri e in seguito Commissione

    2009-2011

     

    Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo

    Prototipo di procedura automatizzata elaborato da alcuni Stati membri

    Inoltro di una domanda per via elettronica

    Gruppo di Stati membri e in seguito Commissione

    Studio avviato dalla Commissione

    Commissione

    Assistenza legale gratuita

    Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 2003 intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato

    Inserimento di informazioni nel portale

    Richiesta e ottenimento in linea dell'assistenza legale gratuita: avvio di uno studio di fattibilità

    Commissione

    2009-2013

     

    Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo

    Procedimento europeo per la composizione delle controversie di modesta entità

    Regolamento dell'11 luglio 2007 che prevede la possibilità di ricorrere alla via elettronica

    A cura della Commissione avvio di uno studio di fattibilità

    Commissione

    2009-2013

     

    Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo

    Creazione di formulari dinamici

    Gruppo di Stati membri e Commissione

    Inoltro di una domanda per via elettronica

    Gruppo di Stati membri e in seguito Commissione

    Traduzione

    Progetto pilota EUROVOC

    Sistema di traduzione automatica SYSTRAN usato dal 1976

    Questionario diffuso su iniziativa dell'Austria

    Lavori sull'interoperabilità semantica e su tabelle (come ausilio alla comprensione)

    Creazione graduale di un dizionario giuridico plurilingue comparato

    Finanziamento di motori di traduzione idonei per il settore giuridico in tutte le coppie di lingue europee

    Interconnessione delle banche dati traduttori e interpreti giuridici

    Creazione di un glossario giuridico

    Elaborazione di tavole di corrispondenza semantica nei vari settori

    Commissione (Ufficio delle pubblicazioni)

    2009-2013

     

    Problematica trasversale

    Commissione (Servizio di traduzione)

    2009-2013

    Gruppo di Stati membri e in seguito Commissione

    2009-2013

    Commissione e Stati membri

    SEMIC.EU

    2009-2013

    Miglioramento dell'uso delle tecnologie di videoconferenza

    Opuscolo elaborato sotto presidenza slovena

    Messa a punto e messa in linea dell'opuscolo nel portale

    Commissione in cooperazione con gli Stati membri

    2008-2009

    Associare le due reti giudiziarie ai lavori

    Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo e scambio di buone pratiche

    Manuale d'uso in corso di elaborazione

    Messa a punto e messa in linea del manuale nel portale

    Entro il 2009

    Diffusione di un questionario sulle predisposizioni per la videoconferenza e condizioni giuridiche d'uso

    Messa in linea delle informazioni aggiornate sulle predisposizioni delle giurisdizioni per la videoconferenza e sulle condizioni giuridiche d'uso

    Stati membri

    Gestore della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

    Gestore della rete giudiziaria europea in materia penale

    Messa in linea effettiva durante il 2009 al più tardi

    Progetto di elaborazione di un sistema di prenotazione: valutazione di fattibilità e pertinenza

    Elaborazione di un sistema di prenotazione in linea

    Commissione in cooperazione con gli Stati membri

    Avvio nel 2009

    Mediazione

    Direttiva del 21 maggio 2008 che deve essere recepita entro il 21 maggio 2011

    Inserimento di informazioni nel portale

    Avvio di uno studio di fattibilità

    Commissione

    2011-2013

    Il calendario dei lavori è legato alla data di recepimento della direttiva

    Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo

    Firma elettronica  (1)

    Lavori avviati (IDABC) (2)

     

    Commissione

    2009-2011

    Il progetto IDABC è realizzato dalla DG SANCO

    Problematica trasversale

    Notificazione o comunicazione di un atto giudiziario o extragiudiziario (per via elettronica)

    Regolamento del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

    Studio di fattibilità

    Commissione

    2010-2011

     

    Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo

    Pagamento in linea delle spese procedurali

    Permettere di pagare in linea le spese procedurali

    Avvio dei lavori

    Stati membri

    2011-2013

     

    Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo

    Interconnessione dei registri di insolvibilità

    Prototipo relativo ai dati dei registri di insolvibilità di alcuni Stati membri

    Aggiungere dati dei registri di insolvibilità di altri Stati membri

    Creare un'interfaccia plurilingue

    Creare un glossario giuridico e semantico

    Gruppo di Stati membri e in seguito Commissione

    Prosieguo nel 2009 su iniziativa degli Stati membri. Integrazione nel portale

     

    Interconnessione dei registri nazionali

    Interconnessione dei registri fondiari (Integrazione di EULIS)

    Lavori a cura di EULIS

    Prima fase: creazione di un collegamento con il sito di EULIS

    Seconda fase: riflessione sull'eventuale integrazione parziale di EULIS nel portale

    Autenticazione dell'utente tramite il portale

    Commissione

    2009-2010

    Nesso con i lavori condotti in altre sedi del Consiglio

    Interconnessione dei registri nazionali

    Interconnessione dei registri commerciali (Integrazione di EBR)

    Lavori a cura di EBR

    Prima fase: creazione di un collegamento con il sito di EBR

    Seconda fase: riflessione sull'eventuale integrazione parziale di EBR nel portale

    Autenticazione dell'utente tramite il portale

    Commissione

    2009-2010

    Nesso con i lavori condotti in altre sedi del Consiglio

    Interconnessione dei registri nazionali

    Interconnessione dei registri dei testamenti

    Progetto pilota: interconnessione effettiva tra Francia e Belgio

    Determinare le possibilità di cooperazione con l'ARERT (CNUE)

    Studio di fattibilità a cura della Commissione

    Consiglio GAI e ARERT (CNUE)

    2011-2013

    Nesso con il futuro strumento sulle successioni che sarà presentato dalla Commissione nel 2009

    Interconnessione dei registri nazionali

    Formazione degli addetti ai lavori

    Riflessione in corso sulla teledidattica in sede di REFG

    Sviluppo di strumenti di teledidattica

    Rete europea di formazione giudiziaria

    2010-2012

     

    Scambio di buone pratiche

    Forum Giustizia creato dalla Commissione

    Organizzazione di riunioni annuali su tematiche di giustizia elettronica nel quadro del forum Giustizia

    Commissione

    Riflessione sulle diverse pratiche nazionali nell'ambito di un gruppo di lavoro ristretto

    Formazione all'uso della videoconferenza

    Stati membri a livello nazionale e, in caso, europeo, attraverso la rete europea di formazione giudiziaria


    (1)  Cfr. anche i lavori relativi all'autenticazione e all'identificazione citati sopra relativamente al progetto «Portale della giustizia elettronica».

    (2)  Nel rispetto dell'autonomia da riservare al progetto di giustizia elettronica europea.


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