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Document 52007XC0322(10)
Notice published pursuant to Article 27(4) of Council Regulation (EC) No 1/2003 in Case COMP/39.143 — Opel
Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.143 — Opel
Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.143 — Opel
GU C 66 del 22.3.2007, p. 27-29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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22.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 66/27 |
Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.143 — Opel
(2007/C 66/11)
1. INTRODUZIONE
Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) del Consiglio, la Commissione — qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare — può decidere di rendere detti impegni vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato concludendo che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.
2. SINTESI DEL CASO
Il presente caso riguarda la fornitura a riparatori indipendenti, da parte di General Motors Europe (GME), di informazioni tecniche Opel/Vauxhall per le riparazioni. L'indagine della Commissione ha constatato che GME potrebbe non aver rivelato determinate categorie di informazioni tecniche per le riparazioni dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione (2). Inoltre, al momento in cui la Commissione ha avviato la propria indagine, GME — secondo la valutazione preliminare della Commissione — non aveva ancora realizzato un sistema effettivo per consentire ai riparatori indipendenti di avere accesso in modo disaggregato alle informazioni tecniche, specifiche per Opel/Vauxhall, necessarie per le riparazioni. Malgrado GME abbia migliorato l'accessibilità delle sue informazioni tecniche nel corso dell'indagine della Commissione, le informazioni messe a disposizione dei riparatori indipendenti sembrano essere ancora incomplete.
Nel dicembre 2006 la Commissione ha avviato un procedimento a tale riguardo ed ha trasmesso a GME una valutazione preliminare, secondo la quale gli accordi GME con i propri partner per i servizi post-vendita sembrano contravvenire alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.
In sostanza gli accordi di GME sulla manutenzione e la distribuzione di pezzi di ricambio prevedono che i membri delle sue reti autorizzate eseguano una serie completa di servizi di riparazione specifici per il marchio ed escludono le imprese che intendano offrire un servizio diverso e/o più mirato, nonché i grossisti indipendenti di pezzi di ricambio. La Commissione nutriva preoccupazioni in merito al fatto che gli effetti negativi di tali accordi potrebbero essere inaspriti qualora GME non assicuri un adeguato accesso alle informazioni tecniche da parte dei riparatori indipendenti. Secondo la valutazione preliminare della Commissione, tale prassi potrebbe aver contribuito ad un peggioramento della posizione di mercato dei riparatori indipendenti, con una conseguente contrazione del mercato potenziale per i grossisti indipendenti di pezzi di ricambio e potrebbe aver causato un notevole danno ai consumatori in termini di riduzione significativa della scelta dei pezzi di ricambio, prezzi più elevati per i servizi di riparazione, una riduzione della scelta delle officine di riparazione, potenziali questioni di sicurezza e una mancanza di accesso a officine di riparazione innovative.
Inoltre, il fatto che GME non abbia concesso ai riparatori indipendenti un accesso adeguato alle informazioni tecniche sembra impedire ai suoi accordi con i partner per i servizi post-vendita di beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1400/2002 poiché, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento, l'esenzione non si applica qualora il fornitore di autoveicoli rifiuti di concedere agli operatori indipendenti l'accesso a tutte le informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature e attrezzi, compreso tutto il software rilevante e la formazione richiesta per la riparazione e la manutenzione di detti autoveicoli.
La Commissione è infine giunta alla conclusione preliminare che, in mancanza dell'accesso alle informazioni tecniche per le riparazioni, gli accordi tra GME e i suoi riparatori autorizzati Opel/Vauxhall non sembrerebbero suscettibili di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 3. In sostanza, i vantaggi in termini di efficienza che potrebbero prevedibilmente derivare dalla gestione di una rete selezionata di riparatori autorizzati non sembrano controbilanciare i significativi effetti negativi per la concorrenza derivanti dalle attuali difficoltà di accesso da parte degli operatori indipendenti ad informazioni tecniche sulle riparazioni specifiche al marchio e dal conseguente rafforzamento della protezione delle reti autorizzate Opel/Vauxhall dalle pressioni concorrenziali del settore dei riparatori indipendenti.
3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI
GME ha offerto alla Commissione una serie di impegni per ovviare alle riserve in materia di concorrenza contenute nella valutazione preliminare. L'impresa propone che tali impegni restino in vigore fino al 31 maggio 2010. Gli impegni sono esposti sinteticamente in appresso e sono pubblicati in lingua inglese sul sito web della direzione generale Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.
3.1 Informazioni tecniche da fornire
Il principio che determina la portata delle informazioni da fornire è quello della non discriminazione tra i riparatori indipendenti e quelli autorizzati. In questo contesto, GME assicurerà che tutte le informazioni tecniche, gli strumenti, le apparecchiature, il software e la formazione richiesti per la riparazione e la manutenzione dei suoi autoveicoli Opel/Vauxhall che vengono forniti ai riparatori autorizzati in qualsiasi Stato membro dell'UE da parte o per conto di GME siano resi disponibili anche ai riparatori indipendenti.
Le «informazioni tecniche »ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002 comprendono tutte le informazioni fornite ai riparatori autorizzati Opel/Vauxhall per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli Opel/Vauxhall. Tale nozione include, a titolo di esempio, software specifici, i codici di errore ed altri parametri, ivi compresi gli aggiornamenti, necessari per interventi sulle unità elettroniche di controllo (ECU) implicanti l'introduzione e/o il ripristino delle impostazioni raccomandate da GME, i metodi d'identificazione dei veicoli, i cataloghi dei pezzi di ricambio, le soluzioni derivanti dall'esperienza pratica e relative a problemi che in genere riguardano un dato modello o una data partita, gli avvisi di ritiro dei prodotti nonché altri avvisi che indicano le riparazioni che possono essere effettuate senza spese nella rete dei riparatori autorizzati.
L'accesso agli strumenti comprende l'accesso alla diagnostica elettronica e ad altri strumenti di riparazione, assieme al relativo software, compresi aggiornamenti periodici e servizi di post-vendita per tali strumenti.
Dal considerando 26 del regolamento (CE) n. 1400/2002 risulta chiaro che l'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento non richiede a GME di fornire ai riparatori indipendenti informazioni tecniche che potrebbero permettere a terzi di aggirare i dispositivi antifurto o di disattivarli e/o di ricalibrare (3) dispositivi elettronici o manomettere i dispositivi che limitano la velocità o altri parametri relativi alle prestazioni degli autoveicoli. GME si impegna tuttavia a concedere ai riparatori indipendenti un accesso illimitato alle informazione di questo tipo, a condizione che essi ottengano il relativo certificato di formazione («GME Training Certification») (4). Tale certificato verrà rilasciato ai riparatori indipendenti subito dopo il completamento della formazione.
Qualora GME dovesse invocare in futuro l'eccezione di cui al considerando 26 come motivo per non comunicare determinate informazioni tecniche ai riparatori indipendenti, spetterebbe all'impresa garantire che le informazioni non comunicate saranno limitate a quanto necessario per assicurare la protezione di cui al considerando 26, e che la mancanza delle informazioni in questione non potrà in nessun caso impedire ai riparatori indipendenti di effettuare operazioni diverse da quelle elencate al considerando 26 quali, ad esempio, gli interventi su ECU per la gestione del motore, airbag, pretensionatori per le cinture di sicurezza o elementi della chiusura centralizzata.
3.2 Modalità di comunicazione
L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002 prevede che le informazioni tecniche debbano essere rese disponibili in modo proporzionato alle esigenze dei riparatori indipendenti. Questo implica sia la fornitura delle informazioni in modo disaggregato che una fissazione di prezzi che tengano conto della misura in cui i riparatori indipendenti utilizzano dette informazioni.
GME metterà sul sito web TI tutte le informazioni tecniche relative ai modelli lanciati sul mercato dopo il 1996 e garantirà che tutte le informazioni tecniche aggiornate si trovino costantemente sul sito web TI o eventuali sostituti di tale sito. Inoltre, GME garantirà sempre che il sito web possa essere di facile reperibilità e fornirà un livello equivalente di prestazioni ai metodi impiegati per la fornitura delle informazioni tecniche ai membri della rete autorizzate Opel/Vauxhall. Quando GME o altra impresa che agisca per conto di GME mette a disposizione dei riparatori autorizzati un'informazione tecnica in una particolare lingua dell'UE, GME garantirà che tale versione linguistica sia messa subito sul sito web TI.
Per quanto riguarda il catalogo elettronico dei pezzi di ricambio, che non è attualmente disponibile sul sito web TI, si riterrà che GME abbia adempiuto agli impegni se metterà tali informazioni sul sito web TI entro il 31 dicembre 2007. Come soluzione a breve termine, il catalogo sarà disponibile attraverso i servizi del Call Center di GME, che fornirà via fax ai riparatori indipendenti, su richiesta e senza indugio, le pagine richieste in qualsiasi lingua in cui il catalogo sia disponibile per i riparatori autorizzati. Tale servizio sarà disponibile a 1 EUR per pagina (3,9 % per spese amministrative); verranno applicate le tariffe di chiamata locali.
Per quanto riguarda gli schemi degli impianti elettrici, GME metterà sul sito web TI tutti gli schemi che sono stati creati o convertiti in formato digitale per essere utilizzati dai suoi riparatori autorizzati Opel/Vauxhall nell'UE. Gli altri schemi, relativi a determinati modelli (5) lanciati sul mercato dopo il 1o gennaio 1997 e che non esistono in formato digitale, saranno a disposizione dei riparatori indipendenti attraverso i servizi del Call Center GME. Tali servizi di Call Center funzioneranno in tutte le lingue richieste per evitare una discriminazione diretta o indiretta tra i riparatori autorizzati Opel/Vauxhall e quelli indipendenti, tenendo conto delle condizioni alle quali tali riparatori autorizzati ottengono l'accesso agli schemi degli impianti elettrici. Gli schemi degli impianti elettrici saranno forniti senza indugio via fax con il pacchetto più piccolo necessario al riparatore indipendente medio per effettuare un lavoro di riparazione e alle stesse condizioni applicabili ai riparatori autorizzati Opel/Vauxhall. GME manterrà, durante tutto il periodo di validità degli impegni, le condizioni attualmente applicabili per gli schemi degli impianti elettrici non digitalizzati.
Per quanto riguarda l'accesso al sito web TI, GME s'impegna a fornire una suddivisione proporzionata in fasce orarie, giornaliere, settimanali, mensili e annuali ad un prezzo, rispettivamente, di 4, 30, 100, 300 e 3 700 EUR. Per l'accesso iniziale al sito web TI, verranno richieste un'unica volta spese di registrazione pari a 15 EUR + 3,9 % di spese amministrative. Il Tech1/Tech2 SWDL (Diagnostic Tester Software Download) sarà disponibile mediante un abbonamento annuale al sito web TI oppure versando un abbonamento mensile specifico del costo di 100 EUR. GME s'impegna a mantenere questa struttura di tariffe di accesso e di non aumentarne i livelli al di sopra del tasso d'inflazione medio all'interno dell'UE.
3.3 Principio degli standard minimi
Gli impegni di GME non pregiudicano le disposizioni, attuali o future, previste dal diritto comunitario o nazionale, che potrebbero estendere la portata delle informazioni tecniche che GME deve fornire agli operatori indipendenti e/o precisare modalità più favorevoli per la fornitura di tali informazioni.
3.4 Risoluzione delle controversie
Onde trattare qualsiasi reclamo presentato da un riparatore indipendente in merito all'accesso alle informazioni tecniche, GME nominerà un «ombudsman »GME. Al ricevimento di un reclamo da parte di un riparatore indipendente, l'ombudsman GME gli fornirà la risposta di GME entro tre settimane dalla ricezione del fascicolo completo. Nel caso in cui un ricorrente non accetti la risposta di GME, quest'ultima si impegna ad accettare un meccanismo arbitrale per dirimere le controversie concernenti la fornitura di informazioni tecniche; in questo contesto ciascuna parte può nominare un esperto e i due esperti possono in seguito decidere congiuntamente la nomina di un terzo.
L'arbitrato avrà luogo nello Stato membro nel quale si trova la sede del ricorrente. La lingua dell'arbitrato sarà la lingua ufficiale del foro arbitrale. L'arbitrato non pregiudicherà il diritto di ricorrere al competente tribunale nazionale.
4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI
Fatte salve le conclusioni di un test di mercato, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 che dichiari vincolanti gli impegni riassunti ai punti precedenti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale Concorrenza (6). Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione per posta elettronica all'indirizzo comp-infotech@ec.europa.eu, per fax [al numero (32-2) 296 29 11] o per posta, specificando il riferimento COMP/39.143 — Opel, al seguente indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Antitrust |
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J-70 |
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B-1049 Bruxelles |
Nel corso del procedimento potrebbe risultare necessario od opportuno elaborare, per le parti che offrono gli impegni, una sintesi delle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione della presente comunicazione. A tal fine, si prega di segnalare eventuali informazioni riservate o segreti aziendali. Ogni richiesta legittima sarà presa in considerazione.
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30.
(3) Ossia di modificare le impostazioni originali di una ECU in un modo non raccomandato da GME.
(4) Le tariffe per il certificato di formazione saranno equivalenti per i riparatori autorizzati e per quelli indipendenti; GME si impegna a mantenerle allo stesso livello per tutta la durata di validità degli impegni. La formazione comprenderà: i) due giorni di formazione con un istruttore (costi compresi tra 115 e 230 EUR al giorno a seconda del mercato nazionale) e ii) un giorno di formazione Tech2 mediante web (costi compresi tra 30 e 50 EUR al giorno, anche in questo caso a seconda del mercato nazionale). La formazione sarà fornita dalla GM Academy.
(5) Soltanto due di tali modelli (Agila e Movano) sono ancora in produzione e per entrambi i modelli gli schemi degli impianti elettrici relativi alle loro varianti lanciate a partire dal 2002 sono disponibili sul sito web TI. La produzione degli unici modelli per i quali gli schemi degli impianti elettrici sono disponibili soltanto attraverso i servizi del Call Center GME (Arena e Sintra) è cessata nel 1999 e nel 2001. Per i modelli rimanenti, il sito web TI contiene gli schemi degli impianti elettrici per le varianti lanciate a partire dal 2002 (Astra-G, Frontera-B, Zafira-A) o a partire dal 2003 (Speedster).
(6) http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html