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Document 52006AE1367

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica COM(2006) 382 def. — 2006/0133 (COD)

    GU C 324 del 30.12.2006, p. 42–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 324/42


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

    COM(2006) 382 def. — 2006/0133 (COD)

    (2006/C 324/19)

    Il Consiglio, in data 4 settembre 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

    L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 12 settembre 2006, ha incaricato la sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione di preparare i lavori in materia.

    Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 430a sessione plenaria del 26 ottobre 2006, ha nominato relatore generale HERNÁNDEZ BATALLER e ha adottato il seguente parere con 131 voti favorevoli, 7 voti contrari e 12 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    Il Comitato approva i criteri utilizzati dalla Commissione, la quale, visti i prezzi elevati addebitati agli utenti della telefonia mobile per il servizio di «roaming internazionale», ha presentato una proposta di regolamento che mira a creare una base giuridica armonizzata per un intervento normativo che agevoli il completamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche e collochi i cittadini al centro della politica comunitaria in materia.

    1.2

    La proposta, che risulta essere necessaria e proporzionata, accresce il livello di tutela dei consumatori, in particolare ampliando il diritto di questi ultimi di accedere alle informazioni attraverso l'adozione di misure di trasparenza, e tutelandone gli interessi economici grazie all'introduzione di limiti tariffari massimi per la fornitura di servizi di roaming per le chiamate vocali tra gli Stati membri, sia al dettaglio che all'ingrosso.

    1.3

    Il Comitato preferisce che, nel riesaminare il funzionamento del regolamento, la Commissione basi le proprie future proposte sul principio «chi chiama paga» (calling party pays), e sul «principio della tariffa del paese d'origine» (home pricing principle), il quale prevede l'agganciamento delle tariffe di roaming a quelle del paese d'origine dell'utente.

    2.   Introduzione

    2.1

    Lo sviluppo progressivo della mobilità dei cittadini europei oltre i confini nazionali, e in particolare all'interno dell'UE, ha dato vita alla necessità crescente di garantire le comunicazioni telefoniche attraverso i telefoni cellulari, che sono sempre più diffusi. In questo contesto, il termine roaming si riferisce alla possibilità di effettuare o ricevere telefonate quando ci si trova all'estero, in virtù di un accordo tra gli operatori degli Stati membri interessati.

    2.1.1

    Si tratta pertanto di servizi prestati da un operatore nazionale di telefonia mobile (rete ospitante) a un gestore di rete mobile di un altro paese (rete del paese di origine). In linea generale, il mercato in esame si compone dei seguenti servizi:

    servizio di accesso da un telefono cellulare: fornito a operatori di telefonia mobile di un altro Stato membro o di un paese terzo,

    servizio di raccolta del traffico telefonico da un telefono cellulare: prestato a operatori di telefonia mobile di un altro Stato membro o di un paese terzo,

    servizio di raccolta del traffico di dati da un telefono cellulare: fornito a operatori di telefonia mobile all'interno di uno stesso Stato membro o di un paese terzo,

    servizio di trasferimento di chiamate e di dati a utenti di reti sia mobili che fisse, nazionali o internazionali: prestato a operatori di telefonia mobile all'interno di uno stesso Stato membro o di un paese terzo.

    2.1.2

    Si calcola che quasi 150 milioni di cittadini europei utilizzano già il servizio di roaming, vuoi durante spostamenti turistici, vuoi, in misura assai maggiore (circa il 75 % del totale), nel quadro della loro attività professionale.

    2.2

    Sebbene il roaming apporti innegabili benefici ai cittadini sul piano economico e sociale, esso è stato però anche oggetto di ripetute critiche da parte degli utenti, delle associazioni di consumatori, delle autorità di regolamentazione e dei responsabili politici a causa delle tariffe applicate, che risultano essere notevolmente superiori a quelle praticate per le chiamate nazionali. Sono state inoltre espresse critiche sul fatto che le tariffe di roaming sono poco trasparenti nei confronti dell'utente finale, che non sono giustificate se si considerano i costi connessi con la prestazione del servizio e che esistono notevoli differenze tra i vari paesi e i diversi operatori: grosso modo, la tariffa applicata oscilla tra i 0,20 euro pagati da un utente finlandese che chiama il proprio paese dalla Svezia e i 13,05 euro addebitati a un cliente maltese che si trova in Lettonia. Diversi studi settoriali indicano che questo servizio frutta alle compagnie telefoniche circa 8.500 milioni di euro all'anno in tutta l'UE, cifra che può rappresentare una percentuale compresa tra il 3 e il 7 % del loro fatturato ed è in aumento.

    2.3

    La Commissione ha manifestato la propria preoccupazione per le elevate tariffe applicate ai clienti in roaming in Europa attraverso diverse iniziative, adottate a partire dalla fine degli anni Novanta:

    a metà del 1999 la Commissione ha deciso di condurre un'indagine settoriale sui servizi di roaming nazionale e internazionale che ha indotto l'esecutivo comunitario ad avviare procedimenti per infrazione nei confronti di alcuni operatori mobili nel Regno Unito e in Germania,

    all'istituzione, nel 2002, di un quadro normativo europeo per le comunicazioni elettroniche (1), ha fatto seguito la raccomandazione della Commissione, datata 11 febbraio 2003 (2), relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, che ha incluso il mercato nazionale all'ingrosso del roaming internazionale sulle reti mobili pubbliche di telefonia mobile tra i servizi suscettibili di regolamentazione ex ante,

    nel maggio del 2005 il gruppo dei regolatori europei (3) ha segnalato che i prezzi al dettaglio erano estremamente elevati senza una chiara giustificazione. Questa situazione sembrava imputabile ai prezzi elevati praticati all'ingrosso dall'operatore straniero della rete ospitante e, in numerosi casi, alle forti maggiorazioni applicate al dettaglio dall'operatore di rete dell'utente. Il medesimo gruppo ha osservato inoltre che spesso le riduzioni dei prezzi all'ingrosso non venivano trasferite al cliente al dettaglio e che in molti casi i consumatori non disponevano di informazioni chiare circa le tariffe di roaming,

    nell'ottobre del 2005 la Commissione ha richiamato l'attenzione sul problema delle elevate tariffe di roaming internazionale e della mancanza di trasparenza dei prezzi con la pubblicazione di un sito web di informazione per i consumatori, sito che non solo confermava che le tariffe erano in molti casi palesemente eccessive, ma evidenziava anche, all'interno della Comunità, una variazione dei prezzi ingiustificabile per chiamate con caratteristiche identiche,

    nella risoluzione del 1o dicembre 2005 relativa alla regolamentazione e ai mercati europei delle comunicazioni elettroniche, 2004 (4), il Parlamento europeo ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione in materia di trasparenza nel settore del roaming internazionale e ha invitato la Commissione a studiare nuove iniziative per ridurre i costi elevati del traffico telefonico mobile transfrontaliero,

    nel dicembre del 2005 il gruppo dei regolatori europei ha espresso alla Commissione europea il timore che i provvedimenti adottati dalle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) non potessero risolvere il problema dei prezzi e ha osservato che il roaming costituiva un caso particolare in cui un problema evidente di danno arrecato al consumatore non era risolvibile preventivamente con la sola applicazione del quadro normativo europeo esistente,

    nel marzo del 2006 il Consiglio europeo ha confermato l'importanza, ai fini della competitività, di ridurre le tariffe di roaming, nell'ambito di politiche mirate, efficaci e integrate, a livello di Stati membri e di Unione europea, nel campo delle TIC (tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni) allo scopo di conseguire gli obiettivi della nuova strategia di Lisbona di crescita economica e produttività (5).

    2.4

    Malgrado la chiara diagnosi risultante dalle critiche mosse da varie parti, e nonostante le iniziative delle istituzioni europee, le misure adottate da alcuni Stati membri e persino le riduzioni tariffarie applicate da alcuni operatori, non è stato finora possibile adottare misure efficaci e rapide per conseguire una diminuzione sostanziale e armonizzata delle tariffe di roaming nell'UE.

    2.5

    Infine, dopo aver preso in esame diverse possibilità di interventi normativi e il loro impatto, il 12 luglio scorso la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità, proposta che punta a limitare sia il prezzo che gli operatori si possono addebitare reciprocamente per gestire le chiamate effettuate con il telefono cellulare, sia le tariffe praticate all'utente per effettuare e ricevere chiamate in un altro Stato membro. Detto regolamento andrebbe a modificare l'attuale quadro normativo per le comunicazioni elettroniche istituito con la direttiva 2002/21/CE.

    3.   La proposta della Commissione

    3.1

    Con il regolamento proposto, la Commissione mira a creare una base giuridica armonizzata, obiettiva, coerente e proporzionata che agevoli il completamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche, e che sia in linea tanto con la strategia di Lisbona rinnovata volta a promuovere la crescita e l'occupazione attraverso una maggiore competitività, quanto con l'iniziativa i2010 della Commissione ad essa collegata.

    3.2

    Tale base giuridica consentirebbe di stabilire le tariffe massime al minuto che gli operatori comunitari di telefonia mobile terrestre possono addebitare per la prestazione di servizi di roaming per chiamate vocali effettuate all'interno dell'Unione, sia nel caso di prezzi praticati all'ingrosso tra operatori di rete che in quello di tariffe praticate al dettaglio dall'operatore del paese d'origine. I limiti tariffari massimi dovranno tener conto dei vari elementi che entrano in gioco nell'effettuazione di una chiamata in roaming internazionale (come costi generali, segnalazione, raccolta, transito e terminazione delle chiamate) e dei diversi costi connessi alla fornitura di tale servizio.

    3.3

    In linea con il cosiddetto «meccanismo del mercato domestico europeo», la proposta di regolamento intende garantire un elevato livello di tutela degli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche e salvaguardare nello stesso tempo la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile, i quali possono così differenziare le loro offerte e adattare le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori.

    3.4

    Dal punto di vista tariffario vengono stabiliti i seguenti limiti:

    i prezzi all'ingrosso per le chiamate effettuate verso una destinazione all'interno del paese ospitante non potranno superare un importo pari al doppio della tariffa comunitaria media di terminazione delle chiamate mobili, calcolata per gli operatori di reti mobili designati come detentori di un significativo potere di mercato. La tariffa media di terminazione delle chiamate mobili costituisce un parametro attendibile, in quanto tali tariffe sono già oggetto di vigilanza da parte delle autorità di regolamentazione a norma del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 e devono essere determinate in base al principio dell'orientamento ai costi,

    il prezzo applicabile alle chiamate effettuate dal paese ospitante al paese di origine o a un terzo paese comunitario non potrà superare un importo pari al triplo della tariffa media di cui sopra,

    in relazione ai servizi al dettaglio, per le stesse categorie di chiamate in roaming menzionate nei punti precedenti la tariffa massima applicabile non potrà superare il 130 % della tariffa all'ingrosso, escludendo l'IVA ma tenendo conto di tutti i costi fissi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate, quali lo scatto alla risposta o i costi di attivazione. I limiti massimi previsti per le tariffe di roaming praticate al dettaglio per effettuare chiamate in roaming regolamentate acquisteranno efficacia giuridica sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento proposto, per permettere agli operatori di realizzare gli adattamenti necessari,

    la proposta prevede inoltre un limite fissato al 130 % della tariffa media di terminazione delle chiamate mobili per i prezzi addebitati ai clienti in roaming per ricevere chiamate quando sono in viaggio nell'UE. Tale tariffa non include l'IVA, ma tiene conto di tutti i costi fissi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate, quali lo scatto alla risposta o i costi di attivazione.

    3.5

    La proposta di regolamento verte anche sulla necessità di migliorare la trasparenza delle tariffe, imponendo l'obbligo agli operatori di telefonia mobile di fornire ai loro clienti in roaming, a loro richiesta, informazioni personalizzate sui prezzi al dettaglio loro addebitati. Tali informazioni dovranno essere fornite gratuitamente e i clienti potranno scegliere se riceverle per mezzo di un SMS (short message service) o di una comunicazione vocale sul cellulare. Inoltre, gli operatori di telefonia mobile avranno l'obbligo di fornire ai loro utenti informazioni sulle tariffe di roaming al momento della sottoscrizione del servizio e di aggiornarli regolarmente, oltre che in caso di variazioni notevoli delle tariffe praticate.

    3.6

    Le disposizioni in materia di prezzi previste dalla proposta di regolamento devono essere applicate indipendentemente dal fatto che i clienti in roaming usino una scheda ricaricabile o siano abbonati, al fine di garantire gli stessi vantaggi a tutti gli utenti della telefonia vocale mobile.

    3.7

    La proposta conferisce inoltre alle autorità nazionali di regolamentazione le competenze necessarie per assicurare il rispetto del regolamento in linea con il compito che è già stato loro affidato ai sensi del quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche. Già incaricate di fornire le informazioni relative alla tariffa media di terminazione delle chiamate mobili, che sarà pubblicata regolarmente dalla Commissione, alle ANR viene affidato anche il compito di monitorare l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio dei servizi di comunicazioni vocali e di trasmissione dei dati, come gli SMS e gli MMS (multimedia message service), resi ai clienti in roaming nei paesi della Comunità, in particolare nelle regioni ultraperiferiche. Questo consentirà di valutare la redditività e il recupero dei costi da parte degli operatori e di applicare le sanzioni previste in caso di un'eventuale violazione del regolamento.

    3.8

    Le misure necessarie per l'attuazione della proposta di regolamento in esame devono essere adottate in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. La Commissione sarà assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE.

    3.9

    La proposta prevede un riesame del regolamento dopo due anni. Ciò significa che se in quel momento gli sviluppi del mercato mostreranno che tale dispositivo non è più necessario, la Commissione valuterà la possibilità di proporne l'abrogazione, in linea con il principio «legiferare meglio».

    4.   Osservazioni generali

    4.1

    Il Comitato plaude allo sforzo compiuto dalla Commissione per creare una base giuridica che consenta di adottare delle misure efficaci mirate a ridurre le tariffe applicabili ai servizi di roaming per le chiamate di telefonia vocale mobile in Europa. Va inoltre considerato che, secondo le stime della Commissione, le riduzioni delle tariffe di roaming potranno arrivare al 70 %, con un risparmio per i consumatori pari a circa 5.000 milioni di euro.

    4.1.1

    Il Comitato ritiene che la misura proposta comporti un elevato livello di tutela dei consumatori, in quanto da un lato ne difende gli interessi economici grazie alla riduzione dei costi di roaming, e dall'altro promuove la trasparenza dei prezzi grazie all'ampliamento, per gli utenti, del diritto di accesso alle informazioni. Il CESE appoggia pertanto la proposta e approva le motivazioni che hanno indotto la Commissione a presentarla.

    4.2

    Il Comitato è peraltro cosciente di quanto sia difficile raggiungere un consenso sulle misure di riduzione delle tariffe di roaming, data la reticenza di certe autorità di regolamentazione e degli stessi operatori telefonici. In linea generale, la proposta della Commissione è stata criticata per una serie di motivi, quali: le iniziative normative in essa contemplate hanno portata troppo ampia; gli attori coinvolti non sono stati consultati a sufficienza; il regolamento entrerà in vigore immediatamente e senza dilazioni, non consentendo pertanto alle imprese di adattarsi; tali imprese dovrebbero avere la possibilità di autoregolamentarsi; la proposta doveva vertere sulle tariffe al dettaglio, ma non su quelle all'ingrosso; l'iniziativa può danneggiare in modo particolare gli operatori dei paesi che accolgono molti visitatori, oppure può avere l'effetto perverso di generare un aumento del prezzo di altri servizi di telecomunicazioni, mettendo in discussione investimenti futuri necessari per lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche (3G, banda larga, ecc.).

    4.3

    D'altra parte, va segnalato che i profitti degli operatori telefonici sono assai elevati: anche con la riduzione proposta delle tariffe di roaming la loro redditività è pertanto assicurata, come riconoscono anche alcuni studi settoriali effettuati dagli operatori stessi.

    4.3.1

    Quanto alle modalità di regolamentazione più adeguate, e pur riconoscendo gli sforzi di riduzione delle tariffe di roaming effettuati da certi operatori, l'esperienza insegna che questo genere di iniziative non garantisce né la rapidità né il grado di armonizzazione necessari per risolvere il problema.

    4.3.2

    Il Comitato considera necessario elaborare un regolamento, dato che un tale strumento può essere applicato direttamente dagli Stati membri ed è in questo caso preferibile alla semplice autoregolamentazione del mercato e alle misure adottabili dagli Stati membri. In effetti, dato il carattere transnazionale del roaming, il problema è di portata transfrontaliera e le ANR non hanno competenza per agire.

    4.4

    Inoltre, la possibilità di creare, in futuro, operatori virtuali mette in guardia contro i rischi insiti nell'adozione di decisioni diverse nelle varie parti del territorio comunitario, decisioni che potrebbero realmente compromettere lo sviluppo globale delle comunicazioni elettroniche nell'UE.

    4.5

    Oltre a quanto affermato nei punti precedenti, il CESE deplora il fatto che le misure proposte dalla Commissione per porre termine all'addebitamento, da parte delle compagnie telefoniche, di prezzi eccessivi per il servizio di roaming siano assai inferiori alle aspettative degli utenti, nonché alle misure inizialmente previste dalla Commissione stessa.

    4.6

    Il Comitato ritiene che l'obiettivo verso cui devono tendere gli sforzi è l'eliminazione delle differenze tra le tariffe di roaming praticate nei vari Stati membri, senza pregiudicare la concorrenza che si può sviluppare tra i prodotti offerti dai vari operatori. In altre parole, ai clienti dovrebbe essere addebitata la stessa tariffa applicata nel paese di origine, indipendentemente da dove si trovino (è il cosiddetto «principio della tariffa del paese d'origine», in inglese home pricing principle). La proposta di regolamento della Commissione non consente però di conseguire quest'obiettivo di equiparazione dei prezzi domestici a quelli di roaming, malgrado le riduzioni tariffarie già registrate.

    4.7

    Per quanto riguarda il pagamento delle chiamate ricevute dal cliente in roaming, la proposta di regolamento fissa dei limiti tariffari senza però porre fine a questa pratica, come chiedono invece da tempo imprese e consumatori, e come la Commissione aveva previsto in un primo momento. Secondo il Comitato in futuro si dovrebbero concentrare gli sforzi sull'introduzione del principio «chi chiama paga» (calling party pays), ritenuto più equo.

    4.8

    Il CESE deplora che la Commissione non abbia valutato le conseguenze sociali che l'adozione di questa iniziativa potrebbe avere sull'occupazione, e auspica che la sua attuazione non comporti nessuna perdita di posti di lavoro né un peggioramento delle condizioni di lavoro del settore, consentendo invece di rispettare le aspettative create dall'Agenda sociale europea (7).

    4.8.1

    Il Comitato considera eccessivo il periodo di sei mesi previsto per l'entrata in vigore dei limiti tariffari al dettaglio (vale a dire i prezzi addebitati al consumatore finale), dato che gli operatori si possono adattare facilmente alla nuova situazione. Tale periodo dovrebbe pertanto essere soppresso.

    4.8.2

    Sarebbe tuttavia più ragionevole inserire nella proposta di regolamento la possibilità di prevedere, durante tale periodo di sei mesi, delle disposizioni transitorie che consentano l'adozione di misure correttive in caso di scompensi registrati da determinati operatori, specie nei nuovi Stati membri, in seguito all'entrata in vigore del regolamento — purché il regime transitorio non comporti discriminazioni nei confronti dei consumatori di tali Stati.

    4.9

    Il Comitato auspica che l'attuazione del regolamento non comporti un adeguamento delle tariffe di telefonia mobile, vale a dire che alcuni operatori, in determinate circostanze, non tentino di recuperare i costi sostenuti aumentando le entrate generate da altri servizi. Occorre pertanto garantire che i meccanismi di determinazione delle tariffe all'ingrosso e al dettaglio consentano di coprire tutti i costi del servizio.

    4.9.1

    Data la notevole dinamicità del mercato delle comunicazioni elettroniche, il Comitato appoggia la proposta della Commissione di riesaminare il funzionamento del regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore. Nella relazione prevista al riguardo, la Commissione dovrà spiegare i motivi per cui, alla luce dell'andamento del mercato e della concorrenza, ritiene che il regolamento debba rimanere in vigore oppure possa essere abrogato.

    4.9.2

    Nel procedere al riesame del funzionamento del regolamento, occorrerà valutarne l'impatto sull'occupazione, sulle condizioni di lavoro e sugli investimenti effettuati dagli operatori, al fine di trarne le conseguenze del caso.

    4.10

    Il Comitato ritiene altresì che occorra approfittare dell'occasione offerta dall'adozione del nuovo quadro normativo per risolvere altri problemi connessi al roaming, oltre all'addebito di tariffe eccessive per tale servizio, quali l'attivazione abusiva del servizio di roaming nelle zone limitrofe tra Stati membri dell'UE.

    Bruxelles, 26 ottobre 2006

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Dimitris DIMITRIADIS


    (1)  Direttiva 2002/21/CE, del 7.3.2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, nota come «direttiva quadro» (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.). Sempre il 7.3.2002 sono adottate la direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, conosciuta come «direttiva accesso» (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7), la direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, nota come «direttiva autorizzazioni» (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21), e la direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, conosciuta come «direttiva servizio universale» (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51). A queste va aggiunta la direttiva 2002/58/CE, del 12.7.2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

    (2)  Raccomandazione della Commissione dell'11.2.2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, notificata con il numero C(2003) 497 (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45). Nel documento vengono identificati 18 mercati conformi alle normative comunitarie.

    (3)  Cfr. la decisione 2002/627/CE della Commissione, del 29.7.2002, che istituisce il gruppo dei «Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica» (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38), modificata dalla decisione 2004/641/CE della Commissione, del 14.9.2004 (GU L 293 del 16.9.2004, pag. 30).

    (4)  Risoluzione del Parlamento europeo 2005/2052 (INI).

    (5)  Comunicazione al Consiglio europeo di primaveraLavorare insieme per la crescita e l'occupazioneIl rilancio della strategia di Lisbona (COM(2005) 24 def., del 2.2.2005) e Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo, 22-23.3.2005.

    (6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (7)  Comunicazione della Commissione sull'Agenda sociale (COM(2005) 33 def.).


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