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Document 52006XC1207(01)

    Avviso relativo all'applicazione di misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia in vigore nella Comunità all'indomani dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e al possibile riesame delle medesime

    GU C 297 del 7.12.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    7.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 297/12


    Avviso relativo all'applicazione di misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia in vigore nella Comunità all'indomani dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e al possibile riesame delle medesime

    (2006/C 297/04)

    Con l'allargamento, il 1o gennaio 2007, tutte le misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia in vigore si applicheranno automaticamente alle importazioni verso i ventisette Stati membri della Comunità allargata e saranno pertanto applicate anche alle importazioni verso i due nuovi Stati membri (1).. In quella data sarà in corso un numero di inchieste iniziate prima del 1o gennaio 2007 e i provvedimenti che ne potrebbero scaturire saranno applicati a pari titolo alle importazioni verso i ventisette Stati membri della Comunità.

    La Commissione rende noto di essere pronta a riesaminare le misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (2), dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97 (3) e all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 3285/94 (4) qualora le parti interessate ne facciano richiesta fornendo le prove che dette misure sarebbero state sostanzialmente diverse se le informazioni su cui si basavano avessero tenuto conto dell'adesione dei nuovi Stati membri. A tale riguardo va fatto presente che, in assenza delle prove di cui sopra, l'allargamento non costituisce di per sé un motivo sufficiente per dare inizio ad un riesame. Le parti interessate possono visitare il sito della DG Trade dedicato all'impatto dell'allargamento sulla difesa commerciale:

    (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/tdi_enlarg/index_en.htm) per ulteriori informazioni e ragguagli tramite servizio di helpdesk.


    (1)  Repubblica di Bulgaria e Romania.

    (2)  Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio del 21.12.2005, GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.

    (3)  Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio dell'8.3.2004, GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

    (4)  Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio del 13.12.2004, GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1.


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