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Document C2006/108/06

    Causa C-95/06 P: Ricorso proposto il 15 febbraio 2006 dalla Bausch & Lomb Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 17 novembre 2005 , causa T-154/03, Biofarma SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    GU C 108 del 6.5.2006, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 108/4


    Ricorso proposto il 15 febbraio 2006 dalla Bausch & Lomb Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 17 novembre 2005, causa T-154/03, Biofarma SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    (Causa C-95/06 P)

    (2006/C 108/06)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Bausch & Lomb Inc. (rappresentanti: M. Silverleaf QC, R. Black, B. Gerber ed E. Kohner, Solicitors)

    Altre parti nel procedimento: 1. Biofarma AS; 2. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Conclusioni della ricorrente

    Rimuovere la sentenza impugnata;

    Ripristinare la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 5 febbraio 2003;

    Ordinare all'UAMI di registrare il marchio oggetto della domanda a nome del ricorrente;

    Condannare la controparte al pagamento delle spese del presente ricorso e di quelle del Tribunale di primo grado.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente afferma che la sentenza del Tribunale di primo grado dev'essere rimossa per i seguenti motivi:

    La sentenza del Tribunale di primo grado afferma l'esistenza di un rischio di confusione da parte del pubblico tra i due marchi in esame. La ricorrente afferma che, nel pervenire alla detta conclusione, il Tribunale di primo grado è incorso in errore di diritto e/o in violazione di procedura. I vizi dedotti sono qui di seguito sintetizzati.

    Il CFI è incorso in errore omettendo di considerare in modo corretto o non considerando affatto se i prodotti per i quali i marchi confliggenti sono registrati o dei quali viene richiesta la registrazione siano prodotti somiglianti. Il tribunale di primo grado è incorso in errore di diritto nella premessa.

    Il Tribunale avrebbe dovuto considerare se i prodotti per i quali viene chiesta la registrazione siano somiglianti a quelli per i quali è stato dimostrato l'uso del marchio configgente. Se il Tribunale avesse così operato, avrebbe dovuto concludere che essi non lo erano e che di conseguenza non vi era base per applicare l'art. 8, n. 1, lett. b). Alternativamente avrebbe dovuto concludere che vi era quantomeno una vaga somiglianza nel genere e che siffatta scarsa somiglianza, valutata di una ponderazione complessiva per accertare l'esistenza di un rischio di confusione, richiede un grado molto elevato di somiglianza tra i marchi confliggenti le ragioni (che non vengono precisate) per cui il pubblico pertinente debba reputarli dalla relativa origine commerciale.

    Il Tribunale di primo grado è incorso in errore di diritto applicando l'art. 8, n. 1, lett. b) nel valutare la somiglianza relativa dei marchi configgenti. Ha formato il suo giudizio non sulla base di una valutazione globale dell'impressione generale che i marchi fanno agli o agli orecchi del consumatore medio, ma sulla base di una minuta disamina delle caratteristiche linguistiche e verbali delle parole che formano i rispettivi marchi.

    Nel valutare la somiglianza, il Tribunale avrebbe dovuto considerare i marchi nel loro complesso con riguardo all'impatto visivo e, in particolare, auditivo dell'insieme dei marchi configgenti agli occhi e agli orecchi del consumatore medio. Inoltre il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione il fatto che per quanto riguarda i prodotti in esame le parti concordano che il pubblico di riferimento possa porre particolare attenzione sia nella selezione che nell'uso. Se il Tribunale avesse adottato un approccio corretto, avrebbe concluso che i due marchi sono diversi sia nel suono che nell'immagine.

    Il Tribunale ha omesso di individuare il pubblico pertinente e di conseguenza è incorso in errore di diritto. Il Tribunale è incorso in errore di diritto nell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), stabilendo che i pazienti costituiscono parte del pubblico pertinente. Il Tribunale avrebbe dovuto concludere, conformemente alla normativa in vigore, che il pubblico pertinente è costituito da professionisti medici.

    Nello svolgere la sua valutazione della somiglianza, il Tribunale ha operato in modo meccanicistico. Ha omesso di ponderare le similarità riscontrate e di valutare se esse implicano un rischio di confusione. Al contrario, ha invece affermato che tale era il caso aprioristicamente. Avendo così operato, il Tribunale ha dato luogo ad una disamina delle differenze tra i rispettivi marchi e prodotti senza rimuovere la detta similarità. Ha operato così, senza precisarne i motivi. Di conseguenza il Tribunale è incorso in errore nell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), quale interpretato dalla Corte di giustizia e/o è incorso in violazione di procedura, in particolare dell'art. 81 del regolamento di procedura, non avendo esposto i motivi della sua decisione.

    Il Tribunale è incorso in errore di diritto non avendo preso in considerazione il livello di attenzione del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi e se ciò potesse ridurre il rischio di confusione. Avrebbe dovuto prendere in considerazione il livello particolarmente elevato di attenzione dimostrato dalla media dei consumatori, quando prepara e fa la sua scelta tra i prodotti pertinenti e l'effetto che può esservi per quanto riguarda il rischio di confusione. Di conseguenza il CFI è incorso in errore nell'applicare l'art. 8, n. 1, lett. b), nei termini interpretati dalla Corte di giustizia.


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