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Document C2006/108/02

    Causa C-74/06: Ricorso presentato l' 8/2/2006 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica ellenica

    GU C 108 del 6.5.2006, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 108/2


    Ricorso presentato l'8/2/2006 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica ellenica

    (Causa C-74/06)

    (2006/C 108/02)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D.Triantafyllou)

    Convenuta: Repubblica ellenica

    Conclusioni della ricorrente:

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    dichiarare che la Repubblica ellenica, applicando per la determinazione del valore imponibile degli autoveicoli usati importati nel territorio greco da un altro Stato membro un unico criterio per il deprezzamento, basato esclusivamente sulla vetustà del veicolo, secondo cui è consentita una riduzione del 7 % per autoveicoli di età compresa tra 6 mesi e un anno o del 14 % per autoveicoli di un anno, fatto che non garantisce che la tassa dovuta non superi, neppure in casi specifici, l'importo della tassa residuale, incorporata nel valore degli autoveicoli usati dello stesso tipo già registrati nello stesso Stato, mentre d'altro canto la base di calcolo del deprezzamento non è resa nota al pubblico, e l'esame degli autoveicoli da parte di periti è assoggettato al pagamento di un'imposta di bollo di EUR 300, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 90 del Trattato CE;

    condannare Repubblica ellenica alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    La scala fissa di deprezzamento applicata dalla Repubblica ellenica agli autoveicoli usati importati non rispecchia con la precisione richiesta dalla giurisprudenza, l'effettiva riduzione del loro valore e, di conseguenza, non garantisce che la tassa di registro dovuta non superi, nemmeno in casi specifici, l'importo della tassa residuale incorporata nel valore degli autoveicoli usati dello stesso tipo già registrati in Grecia.

    2.

    La procedura dinanzi alla commissione dei reclami non è sufficiente a colmare le carenze di tale sistema di base, implica il pagamento dissuasivo di un'imposta di bollo rilevante e non è accompagnata dalla pubblicazione dei criteri che devono essere presi in considerazione per la determinazione del valore degli autoveicoli usati, fatto che determina l'inutilità di tale procedura.


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