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Document C2005/271/02

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 15 settembre 2005, nella causa C-37/03: BioID AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Ricorso — Marchio comunitario — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio denominativo e figurativo — BioID — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio privo di carattere distintivo»)

GU C 271 del 29.10.2005, pp. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

15 settembre 2005

nella causa C-37/03: BioID AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Ricorso - Marchio comunitario - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Marchio denominativo e figurativo - BioID - Impedimento assoluto alla registrazione - Marchio privo di carattere distintivo»)

(2005/C 271/02)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-37/03, avente ad oggetto un ricorso in forza dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 3 febbraio 2003, BioID AG, con sede in Berlino (Germania), in liquidazione (avv. A. Nordemann, Rechtsanwalt), contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. A. von Mühlendahl e G. Schneider), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. P. Puissochet, S. von Bahr, J. Malenovský e A. Ó Caoimh (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 dicembre 2002, causa T 91/01, BioID/UAMI (BioID) (Racc. pag. II 5159), è annullata.

2)

Il ricorso contro la decisione 20 febbraio 2001 della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è respinto.

3)

La ricorrente è condannata alle spese dei due gradi di giudizio.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


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