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Document 52005XC0604(02)
Information communicated by Member States regarding state aid granted under Commission Regulation (EC) No 68/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid (Text with EEA relevance)
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 137 del 4.6.2005, p. 6–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
4.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 137/6 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione
(2005/C 137/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto: XT29/02
Stato membro: Italia
Regione: Lombardia
Titolo del regime di aiuti: Formazione specifica e generale per le imprese lombarde
Base giuridica:
— |
Legge 236/93 del 19/03/1993, art. 9 |
— |
Legge 845 del 21/12/78 |
— |
Quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 3 FSE-2006 |
— |
Programma operativo regione Lombardia relativo all'utilizzo del FSE, ob. 3 2000/2006 approvato dalla Commissione con decisione n. C (2000) 20070 CE 21 settembre 2000 |
— |
Legge 16 aprile 1987 n. 183 art. 5 |
Spesa annua prevista per il regime: 70 000 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: Formazione specifica
Grandi imprese al di fuori di una zona prioritaria 25 %
Grandi imprese in zona prioritaria ex art. 87, paragrafo 3, lettera c) 30 %
PMI al di fuori di una zona prioritaria 35 %
PMI in una zona prioritaria ex art. 87, paragrafo 3, lettera c) 40 %
Formazione generica
Grandi imprese al di fuori di una zona prioritaria 50 %
Grandi imprese in zona prioritaria ex art. 87, paragrafo 3, lettera c) 55 %
PMI al di fuori di una zona prioritaria 70 %
PMI in zona prioritaria ex art. 87, paragrafo 3, lettera c) 75 %
Le percentuali sopra indicate sono aumentate del 10 % per gli interventi rivolti alla formazione dei soggetti svantaggiati reg. CE 68/2001
Data di applicazione: giugno 2001
Durata del regime: giugno 2001/giugno 2006
Obiettivo dell'aiuto: Formazione generale e specifica
Settore economico interessato: tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Regione Lombardia |
Via Fabio Filzi, 22 |
20124 Milano — Italia |
Numero dell'aiuto: XT 58/02
Stato membro: Italia
Regione: Liguria
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Avviso pubblico della Regione Liguria per interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della prassi della formazione continua, annualità 2002.
Base giuridica: Art. 9 legge 19 luglio 1993 n. 236; Art.118, comma 12, legge 23/12/2000 n. 388
Decreto direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 511/V/01.
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concessa all'impresa: EURO 2 695 905,01
Intensità massima dell'aiuto: Si fa riferimento alle intensità massime previste dal regolamento (CE) 68/2001. Per tutte le imprese, anche se destinatari della formazione sono lavoratori svantaggiati, l'intensità massima dell'aiuto non potrà comunque essere superiore al 80 %.
Data di applicazione: 10 luglio 2002, data di pubblicazione dell'avviso pubblico
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Indicativamente dicembre 2005
Obiettivo dell'aiuto: Formazione generale, le cui tipologie sono individuate nell'avviso pubblico in conformità alle definizioni dell'art. 2 del regolamento (CE) 68/2001, e specifica.
Settore (o settori) economico — interessato: Tutti i settori
Norme e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Regione Liguria |
Servizio Politiche Attive del Lavoro |
Via Fieschi 15 |
16121 Genova |
tel 010/54851; fax 010/5485932 |
Altre informazioni: Ciascuna impresa beneficiaria della formazione, in alternativa al regime «di esenzione» di cui al regolamento (CE) 68/2001, può optare per il regime «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001
Numero dell'aiuto: XT 80/02
Stato membro: Italia
Regione: (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) Obiettivo 1
Titolo del regime di aiuti: Misure III.1 — Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.
Base giuridica: Programma operativo nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» 2000/2006 che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna. Approvato con decisione della Commissione C(2000), 2343 dell'8.8.2000
Complemento di programmazione approvato dal Comitato di sorveglianza dell'11.12.2001.
Avviso 4391/2001 pubblicato sulla GURI n. 202 del 31.8.2001 — Supplemento ordinario n. 222.
Decreto direttoriale n. 800/RIC/2001 del 30.7.2001 — Cofinanziamento mediante l'utilizzo delle risorse comunitarie assicurate dal Fondo sociale europeo (FSE) — Programma operativo nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'obiettivo 1 — di interventi formativi per soggetti occupati, compresi i titolari di PMI, delle imprese localizzate sul territorio obiettivo 1.
Spesa annua prevista per il regime: 1 611 309,65 euro per il periodo luglio 2002-dicembre 2003.
Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto è erogato sotto forma di anticipi iniziali e rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di azioni formative entro i limiti delle intensità massime indicate qui di seguito, in coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 68/2001
Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati, come individuati all'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 68/2001, e come meglio specificato dal D.D. 800/RIC/2001.
Data di applicazione: 10 luglio 2002.
Durata del regime: Fino al 31 dicembre 2006.
Obiettivo dell'aiuto: Il regime di aiuti riguarda sia la formazione generale che la formazione specifica. In coerenza con quanto indicato dal regolamento (CE) n. 68/2001, articolo 2, lettera e), la formazione generale è quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione attuale, o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che è ritenuta «generale»: la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese.
Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori. Tutti i servizi.
Osservazioni
Il regime di aiuti si applica a tutti i settori previsti dal regolamento (CE) n. 68/2001. In secondo luogo il presente regime non si applica agli aiuti alla formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese «in crisi» secondo gli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999), nell'ambito di operazioni di salvataggio o ristrutturazione sovvenzionate attraverso risorse pubbliche (aiuti al salvataggio e/o alla ristrutturazione). Tali aiuti saranno valutati alla luce di detti orientamenti. In terzo luogo il presente regime non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR, nel qual caso si dovrà procedere attraverso la notifica dell'aiuto singolo alla Commissione europea per la sua approvazione.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca |
Servizio per lo Sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca |
Ufficio IV |
Piazza Kennedy, 20 — 00144 Roma |
Numero dell'aiuto: XT 81/02
Stato membro: Spagna
Regione: Comunidad Valenciana, Regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.
Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: GLAPILK, A.I.E.
Base giuridica: Convenio de 5 de junio de 2002
Importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 145 813,29 EUR
Intensità massima dell'aiuto:
— |
Formazione generale: 60 % |
— |
Formazione specifica: 35 % |
Data di applicazione: Data della firma dell'accordo: 5 giugno 2002.
Durata dell'aiuto singolo concesso: 2002
Obiettivo dell'aiuto: Formazione specifica e generale.
Settore economico interessato (o settori): Altri settori industriali.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (Generalitat Valenciana) |
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) |
C/ Navarro Reverter no 2, 46004 Valencia |