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Document 52005XC0427(01)

    Comunicazione sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio riguardo a una clausola di salvaguardia specifica per i tessili

    GU C 101 del 27.4.2005, p. 2–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 101/2


    Comunicazione sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio riguardo a una clausola di salvaguardia specifica per i tessili

    (2005/C 101/02)

    1.   INTRODUZIONE — OBIETTIVI DELLE LINEE GUIDA

    Le disposizioni della clausola di salvaguardia specifica per i tessili (in appresso: «CSST») contenute nel protocollo di adesione della Cina all'OMC sono state inserite nel diritto comunitario dal regolamento (CE) n. 138/2003 del Consiglio (1) sotto forma di un articolo 10 bis inserito nel regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio (2). Il testo dell'articolo 10 bis riprende, in una trascrizione pressoché letterale, i termini contenuti nel protocollo di adesione della Cina all'OMC: l'aggiunta principale consiste nell'istituzione della procedura decisionale comunitaria interna in base alla quale le decisioni vengono adottate in seguito alla cosiddetta «procedura di comitatologia» (cfr. descrizione in appresso).

    Da quando è stata adottata la disposizione ha sollevato una serie di interrogativi in merito alla sua interpretazione, mentre sono state espresse preoccupazioni circa l'esigenza di prevedere procedure il più possibile trasparenti e la necessità di una maggiore prevedibilità riguardo alla politica della Commissione sull'applicazione di tale disposizione. In risposta a queste preoccupazioni la Commissione ha indicato, nella comunicazione su «Il settore tessile e dell'abbigliamento dopo il 2005» del 13 ottobre 2004 (3) che avrebbe provveduto a elaborare «linee guida contenenti le procedure e i criteri cui la Commissione intende attenersi, in conformità dei pertinenti regolamenti adottati dal Consiglio, relativamente all'applicazione delle clausole di salvaguardia, segnatamente la clausola di salvaguardia specifica per i tessili che figura nel protocollo di adesione della Cina all'OMC». La presente comunicazione contiene una serie di indicazioni (in appresso definite «linee guida») sulle modalità con cui la Commissione intende applicare la CSST. L'obiettivo della comunicazione consiste pertanto nell'informare le parti interessate in merito ai seguenti punti:

    a)

    i criteri per l'applicazione della CSST che la Commissione ritiene debbano essere applicati;

    b)

    le procedure per il disbrigo e l'esame con la dovuta diligenza delle richieste di applicazione della CSST — procedure tali da offrire a tutte le parti interessate la possibilità di partecipare al processo — che la Commissione intende applicare.

    Le presenti linee guida illustrano inoltre il «sistema di preallarme» al quale la Commissione intende ricorrere quale strumento di orientamento per decidere se avviare un'inchiesta e intense consultazioni con la Cina qualora vengano raggiunti determinati «livelli di guardia». Il ricorso a tale sistema non pregiudicherà l'effettiva applicazione della CSST, che sarà subordinata alle condizioni ivi specificate.

    Le presenti linee guida sono redatte a titolo d'informazione delle parti interessate e non costituiscono uno strumento giuridico, ma rispecchiano l'intenzione della Commissione di attenersi, in materia di politica, a determinate procedure e criteri in merito all'applicazione della CSST. Esse, pertanto, non dovrebbero valere a fondare sul piano giuridico alcun affidamento legittimo riguardo alle singole decisioni che la Commissione adotterà in merito alla CSST in conformità dei pertinenti regolamenti: tali decisioni saranno infatti il risultato di un esame dei singoli casi volto a garantire che le misure adottate in forza della CSST siano pienamente giustificate. Dal momento che la normativa comunitaria conferisce ampi poteri alla Commissione per l'applicazione della CSST, le presenti linee guida illustrano, a beneficio delle parti interessate, le modalità di esercizio di tali competenze.

    2.   DESCRIZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SPECIFICA PER I TESSILI

    Il paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Cina all'OMC (4), allegata al protocollo di adesione della Cina all'OMC (5), contiene una disposizione che consente ai paesi membri dell'OMC di introdurre misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento dalla Cina sino alla fine del 2008 (6).I punti principali della disposizione (figurante nell'allegato 1) sono i seguenti:

    a)

    Condizioni per invocare la clausola : la clausola può essere invocata «nel caso in cui un membro dell'OMC ritenga che le importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento di origine cinese (…) rischino, a causa di distorsioni del mercato, di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi di questi prodotti».

    b)

    Misure di salvaguardia contemplate : La clausola scatta con la richiesta di consultazioni presentata dal membro dell'OMC che l'ha invocata. Il processo si svolge in due tappe: (a) una volta ricevuta la richiesta di consultazioni, la Cina accetta di mantenere le spedizioni verso il paese in questione di prodotti appartenenti alla pertinente categoria oggetto della richiesta a un livello non superiore del 7,5 % (6 % per i prodotti di lana) rispetto ai quantitativi esportati nei primi 12 mesi dell'ultimo periodo di 14 mesi precedenti il mese in cui è effettuata la richiesta di consultazioni; (b) in assenza di una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, il membro dell'OMC interessato ha il diritto di istituire limiti quantitativi per tali esportazioni.

    Le misure possono restare in vigore soltanto per un anno. Tuttavia, rimane oggetto di interpretazione se esse possano essere o no prorogate, poiché il testo recita: «nessuna misura adottata ai sensi del presente paragrafo resta in vigore per più di un anno se non viene nuovamente richiesta», il che lascia aperta la possibilità di una nuova applicazione della clausola agli stessi prodotti dopo la scadenza del periodo di un anno.

    Si deve osservare che la CSST costituisce una disposizione eccezionale di natura transitoria senza alcun chiaro e preciso collegamento con altre disposizioni o procedure di salvaguardia in ambito OMC. La sua unicità — la quale implica che l'impostazione seguita nelle presenti linee guida non è applicabile ad altre misure di salvaguardia — deriva dal fatto che la CSST si prefigge di fornire un ulteriore strumento volto a facilitare la transizione al regime esente da contingenti che sarà in vigore dalla scadenza, alla data del 31 dicembre 2004, dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento (ATA), tenuto conto inoltre dell'adesione della Cina all'OMC sette anni dopo la conclusione dei negoziati sull'ATA. Si tratta altresì di una disposizione formulata in modo particolarmente vago, che può essere applicata con un margine discrezionale relativamente ampio e alla quale ci si può difficilmente opporre in ambito OMC.

    I requisiti per l'applicazione della clausola sembrano essere inferiori rispetto a quelli in vigore per le altre misure di salvaguardia. Questo può essere attribuito al fatto che i provvedimenti applicabili in forza della CSST sono di portata (solo limiti quantitativi) e durata (periodo massimo di un anno) più limitate rispetto a quelli applicabili in virtù di altri strumenti di salvaguardia.

    3.   RECEPIMENTO DELLA CSST NEL DIRITTO COMUNITARIO

    La CSST è stata inserita nel diritto comunitario dal regolamento (CE) n. 138/2003 del Consiglio del 21 gennaio 2003, che ha inserito un articolo 10 bis nel regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, il cui testo è assai simile al testo contenuto nel protocollo (cfr. l'allegato 2), e che ha conferito alla Commissione il potere di applicare il meccanismo. La Commissione, pertanto, è abilitata ad adottare, in consultazione con il comitato dei tessili, le decisioni relative alle richieste di consultazioni (che comportano automaticamente il fatto che la Cina si imponga da sé delle restrizioni), su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, e all'imposizione di restrizioni. È questa la disposizione che disciplina, assieme ai principi generali di diritto comunitario, l'applicazione della CSST nella Comunità.

    A norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, le cui disposizioni giuridiche figurano nell'allegato 2 (7), prima di chiedere consultazioni formali con la Cina o di introdurre restrizioni, la Commissione sottopone al comitato dei tessili un progetto delle misure proposte; il progetto viene successivamente adottato dalla Commissione se il comitato vota a favore a maggioranza qualificata. Qualora non si raggiunga la maggioranza qualificata, la Commissione sottopone senza indugio una proposta al Consiglio, il quale, deliberando a maggioranza qualificata, può confermarla, modificarla o abrogarla. Se, tuttavia, il Consiglio non decide in merito alla proposta a maggioranza qualificata entro il termine di un mese, la Commissione adotta le misure proposte. Qualora il Consiglio abbia manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alle misure, la Commissione deve riesaminarle: essa può quindi presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta o presentare una proposta legislativa; se allo scadere del termine di un mese il Consiglio non ha adottato alcuna decisione, la Commissione deve adottare l'atto.

    La presente comunicazione spiega e illustra: i criteri in base ai quali verranno prese le decisioni (sezione 4); le procedure decisionali e per il disbrigo delle denunce (sezione 5); essa descrive inoltre il «sistema di preallarme» volto a ridurre al minimo il rischio di distorsioni del mercato e, di conseguenza, di dover ricorrere alle misure di salvaguardia (sezione 6); infine, nella comunicazione sono indicati determinati livelli di importazioni al di sotto dei quali la Commissione non intende invocare, in linea di principio, la clausola di salvaguardia (sezione 7).

    4.   DEFINIZIONI E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA CSST

    La CSST può essere applicata se «le importazioni nella Comunità di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della Cina disciplinati dall'ATA rischiano, a causa di distorsioni del mercato, di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi di questi prodotti». Un certo numero di elementi fondamentali, definiti di seguito, necessita di una spiegazione, la quale tuttavia non dovrebbe essere considerata vincolante o valida d'autorità, bensì una semplice illustrazione a beneficio delle parti interessate di tali elementi così come vengono interpretati dalla Commissione.

    a)   Cause della perturbazione

    La causa della perturbazione — cioè dell'andamento instabile degli scambi dovuto a distorsioni del mercato — deve consistere in «importazioni […] di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della Cina disciplinati dall'ATA». L'elemento fondamentale è l'origine dei prodotti, determinata in conformità delle norme in vigore nella Comunità, a prescindere dal fatto che essi provengano direttamente dalla Cina o attraverso altri territori intermedi. I prodotti in questione devono essere disciplinati dall'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento (ATA).

    b)   «Rischio di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi di prodotti tessili e dell'abbigliamento»

    La CSST è stata concordata nel corso dei negoziati con la Cina in vista dell'adesione del paese all'OMC quale ulteriore meccanismo di salvaguardia cui poter ricorrere, in particolare, dopo l'avvenuto processo di liberalizzazione nel quadro dell'ATA, onde tener conto della produzione elevatissima della Cina in prodotti tessili e dell'abbigliamento e del suo potenziale di esportazione altrettanto rilevante nello stesso settore. In particolare, l'obiettivo della clausola era garantire una transizione il più possibile agevole e senza scosse verso il contesto commerciale senza contingenti che avrebbe prevalso nel settore a partire dal 2005. Per questo motivo la CSST prevede, quale condizione per la sua applicazione, che lo sviluppo delle importazioni dalla Cina debba rischiare «di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi» di prodotti tessili e dell'abbigliamento.

    Una simile nozione non è definita nella normativa o nella giurisprudenza dell'OMC né figura nel diritto comunitario. Per poter valutare se «l'andamento stabile degli scambi» di prodotti tessili e dell'abbigliamento sia o no minacciato, il principale indicatore preso in considerazione dalla Commissione è l'esistenza di un rapido incremento o un'impennata delle importazioni , in termini assoluti o relativi. Una lieve variazione percentuale non può ritenersi sufficiente per giustificare l'applicazione della CSST. L'incremento deve essere rapido e netto, e avvenire in modo tale da potersi considerare una significativa alterazione della configurazione degli scambi di un determinato prodotto o gruppo di prodotti. Tale modifica può riguardare i quantitativi importati o i valori dei prodotti importati, o entrambi i parametri. Ad esempio, un aumento di parecchie decine di punti percentuali delle importazioni di prodotti per i quali la Cina è già un fornitore dominante — o di una percentuale anche maggiore nei casi in cui i contingenti per la Cina erano, in termini relativi, non elevati — nel giro di pochi mesi nel 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004 può essere considerato un rapido incremento delle importazioni.

    Alla luce di queste considerazioni, si può ritenere, in linea di principio, che aumenti quali quelli indicati nelle tabelle A e B della sezione 6 «rischino di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi di prodotti tessili e dell'abbigliamento». Al contrario, la Commissione riterrà, in linea di principio, che al di sotto di determinati tassi di crescita delle importazioni, indicati nella sezione 7, non si è in presenza di un «andamento instabile degli scambi», dal momento che quei tassi di crescita possono essere considerati una normale conseguenza dell'abolizione dei contingenti.

    Un simile rapido incremento delle importazioni non deve registrarsi necessariamente in termini assoluti, ma anche soltanto in termini relativi: in quest'ultimo caso, tuttavia, è evidente che le motivazioni per ipotizzare l'adozione di misure saranno meno solide e più difficili da provare, tranne se le importazioni avvengono a determinate condizioni (ad esempio, nel caso di significativi cali dei prezzi o di una notevole diminuzione delle esportazioni verso l'UE provenienti, ad esempio, da paesi partner euromediterranei o da paesi partner ACP), tali da rischiare «di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi». Nel caso, in particolare, di aumenti delle importazioni dalla Cina registrati soltanto in termini relativi o di aumenti in termini assoluti che non possano però essere considerati come un'impennata delle importazioni, un fattore pertinente di cui tener conto è l'andamento dei prezzi all'importazione : questi ultimi devono essere esaminati, di norma, come prezzi unitari medi all'importazione ricavabili dalle statistiche sulle importazioni. È probabile che significativi cali dei prezzi unitari medi all'importazione (soprattutto se si registra una sottoquotazione dei prezzi rispetto a quelli di altri fornitori) associati ai suddetti aumenti delle importazioni siano all'origine di distorsioni del mercato e costituiscano una minaccia all'«andamento stabile degli scambi».

    c)   Distorsioni del mercato

    Alla luce delle definizioni contenute in, e delle prassi basate su, altri strumenti di salvaguardia, sia comunitari che in ambito OMC (8), si può ritenere che vi sia una distorsione o perturbazione del mercato quando le importazioni di un prodotto, o di una categoria di prodotti, crescono, in termini assoluti o relativi, così rapidamente, o a tali condizioni, da rappresentare o rischiare di rappresentare un'importante causa di pregiudizio notevole per l'industria comunitaria. Nello stabilire se si sia in presenza di una distorsione o perturbazione del mercato i fattori da prendere in considerazione sono, tra l'altro: il volume delle importazioni in questione, l'effetto di tali importazioni sui prezzi dei prodotti in questione nella Comunità, e l'effetto di tali importazioni sull'industria comunitaria produttrice dei prodotti in questione.

    In conformità di questa definizione internazionalmente accettata di «distorsione del mercato», non è necessario che un effettivo pregiudizio si concretizzi realmente — dato che in tal caso sarebbe troppo tardi perché eventuali misure adottate possano risultare efficaci — e può quindi essere sufficiente il rischio che si verifichi un tale pregiudizio. Tuttavia, il rischio di pregiudizio dovrebbe essere qualificato e non può essere solo ipotetico: dovrebbe essere imminente e risultare chiaramente dall'attuale andamento delle importazioni. Pertanto, un requisito per prendere in considerazione l'esistenza di un rischio o minaccia di pregiudizio dovrebbe essere un rapido ed effettivo incremento, in termini assoluti o relativi, delle importazioni. La semplice probabilità che un simile incremento possa verificarsi — ad esempio, in seguito all'abolizione dei contingenti all'importazione — non dovrebbe essere sufficiente. Un simile rapido incremento delle importazioni dovrebbe in particolare essere valutato confrontando l'andamento delle importazioni in un determinato periodo pertinente (non inferiore a 2-3 mesi) con quello di un periodo comparabile negli anni precedenti.

    Un altro fattore importante di cui tener conto è l'andamento dei prezzi all'importazione: un eventuale significativo calo di tali prezzi o una loro sottoquotazione rispetto, ad esempio, ai prezzi praticati da altri importanti fornitori può rappresentare un'indicazione di distorsioni del mercato.

    Si dovrebbe inoltre esaminare se il volume e i prezzi delle importazioni abbiano o avranno un impatto negativo diretto sull'industria comunitaria. Anche il loro impatto sull'industria fornitrice (ad es. industrie della filatura, della tessitura, della maglieria o del finissaggio) potrebbe essere pertinente e non dovrebbe essere escluso dall'analisi del pregiudizio o del rischio o minaccia di pregiudizio per l'industria comunitaria. I dati disponibili pertinenti per la valutazione dell'impatto, effettivo o ipotizzato, sull'industria comunitaria interessata dal pregiudizio sono, ad esempio, quelli relativi all'andamento della produzione, della quota di mercato, delle vendite, dell'occupazione, della redditività e agli effetti sulla catena di approvvigionamento.

    Per tener conto della grande varietà di prodotti inclusi nelle diverse categorie, e anche tra una categoria e l'altra, nel settore tessile e dell'abbigliamento, come pure dei collegamenti e delle sovrapposizioni possibili tra tutti questi prodotti e categorie, si ritiene opportuno conservare una certa flessibilità in modo da poter definire caso per caso i prodotti o i gruppi di prodotti interessati.

    d)   Altri fattori pertinenti

    Un fattore che occorre prendere in considerazione è il possibile impatto di un'impennata delle importazioni dalla Cina sugli altri fornitori, in particolare sui paesi in via di sviluppo più vulnerabili e maggiormente dipendenti dal settore tessile: economie di piccoli paesi in via di sviluppo, paesi meno sviluppati e paesi ACP, e in particolare i paesi del Mediterraneo meridionale ed orientale, dal momento che questi ultimi rientrano nell'area di naturale competitività dell'industria comunitaria dei tessili e dell'abbigliamento e costituiscono importanti paesi destinatari tanto delle esportazioni quanto degli investimenti di tale industria. Se la «fuga» degli importatori tradizionali dal mercato comunitario verso altri mercati diventa un fenomeno rilevante, ciò può costituire un segnale che gli scambi sono perturbati e avere gravi conseguenze negative alle quali può essere opportuno porre rimedio, benché le misure di salvaguardia possano essere adottate unicamente se sono soddisfatti i criteri riguardanti il «rischio di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi» e le «distorsioni del mercato» illustrati nelle precedenti sottosezioni (b) e (c).

    Una determinazione positiva del fatto che sono riunite le condizioni per l'applicazione della CSST dovrebbe, in linea di principio, indurre la Commissione a presentare richiesta di consultazioni formali con la Cina a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, la Commissione può decidere altrimenti nel caso in cui invocare la clausola potrebbe comportare significativi e tangibili effetti negativi quanto all'interesse generale della Comunità (ad esempio: altre industrie — fornitrici o utilizzatrici –, industrie comunitarie che hanno realizzato investimenti in Cina, i consumatori o il settore commerciale), tali da annullare chiaramente l'impatto positivo derivante per l'industria dall'adozione delle misure.

    5.   PROCEDURE E CALENDARIO PER I PROCEDIMENTI DI SALVAGUARDIA

    La Commissione attribuisce grande importanza a criteri di trasparenza e rapidità nel ricorso agli strumenti commerciali, cosicché, quando uno Stato membro o altre parti interessate presentano una richiesta di adozione di misure di salvaguardia, sono previste procedure per il disbrigo di tale richiesta in modo tale che tutte le parti interessate possano essere sentite, le decisioni vengano adottate entro un periodo di tempo ragionevole, siano adeguatamente motivate e vengano comunicate alle suddette parti interessate nonché, più generalmente, rese pubbliche. Una simile trasparenza delle procedure dovrebbe garantire maggiore prevedibilità e certezze per il commercio e per le imprese, assicurando altresì che le decisioni vengano adottate sulla base delle migliori informazioni disponibili in merito a tutti i fattori pertinenti e dopo aver sentito tutte le argomentazioni pertinenti. In casi di particolare urgenza, tuttavia, la Commissione può decidere di accelerare le procedure, il che implica l'imposizione di termini più brevi o una procedura di consultazione semplificata e accelerata, o può decidere l'adozione delle misure necessarie sulla base dei dati disponibili.

    Per conseguire questi obiettivi, la Commissione intende procedere nel modo descritto di seguito per quanto riguarda le procedure per l'applicazione della CSST. Va sottolineato, ancora una volta, che quanto segue deve considerarsi un'illustrazione, a beneficio delle parti interessate, non vincolante né valida d'autorità, delle modalità con cui la Commissione intende esercitare le sue competenze.

    a)   Avvio della procedura — Apertura di un'inchiesta e richiesta di consultazioni informali con la Cina

    Prima di invocare la clausola di salvaguardia presentando una richiesta di consultazioni formali con la Cina, è opportuno che la Commissione apra un'inchiesta al fine di accertare i fatti e chieda di avviare consultazioni informali con la Cina al fine di esaminare gli strumenti e i metodi per prevenire distorsioni del mercato. Ciò avviene in due casi:

    su richiesta di uno Stato membro;

    di propria iniziativa della Commissione, il che può verificarsi in due casi: quando, in applicazione del «sistema di preallarme» descritto nella sezione 6, vengono raggiunti determinati «livelli di guardia»; o dietro richiesta dell'industria che presenta elementi di prova a prima vista sufficienti dell'esigenza di adottare misure di salvaguardia.

    Le stesse procedure si applicano tanto alle inchieste avviate d'ufficio quanto a quelle avviate sulla base di richieste.

    i)   Apertura su richiesta di uno Stato membro

    Se una richiesta contiene elementi di prova a prima vista sufficienti del fatto che sono riunite le condizioni per l'applicazione della CSST, così come definite nella sezione 4, i servizi della Commissione aprono un'inchiesta e chiedono di avviare consultazioni informali con le autorità cinesi.

    S'intende che vi sono elementi di prova a prima vista sufficienti quando la richiesta contiene dati ed elementi che indicano in misura sufficiente l'esistenza di distorsioni del mercato, a livello dell'Unione europea o a un livello geografico adeguato di dimensioni più limitate, e di un «andamento instabile degli scambi» così come definito nella sezione 4 delle presenti linee guida. Le richieste non sono, in linea di principio, ammissibili allorché i livelli delle importazioni sono inferiori a quelli indicati nella sezione 7 del presente documento.

    Le richieste possono riguardare una o più categorie di prodotti, o singoli prodotti appartenenti a tali categorie.

    La Commissione decide, di norma, entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, se aprire un'inchiesta e chiedere di avviare consultazioni informali con la Cina o respingere la richiesta stessa; in quest'ultimo caso deve dichiarare i motivi in base ai quali ha stabilito l'inammissibilità della richiesta.

    La Commissione non accetta, in linea di principio, di esaminare richieste che costituiscano sostanzialmente un duplicato di precedenti richieste già respinte, a meno che non contengano nuovi elementi che ne giustifichino una seconda presentazione.

    ii)   Apertura di propria iniziativa della Commissione

    La Commissione intende avviare le procedure in due casi:

    quando, sulla base delle informazioni raccolte nel quadro del sistema di monitoraggio delle importazioni descritto dettagliatamente nella sezione 6 delle presenti linee guida, vengono superati i «livelli di guardia»;

    dietro presentazione di richieste, suffragate da elementi di prova sufficienti, di parti direttamente danneggiate dalle distorsioni del mercato.

    Nel secondo caso, perché la richiesta sia ammissibile dovrebbe essere presentata da un organismo o da un gruppo di imprese situati all'interno dell'UE e sufficientemente rappresentativi del settore o del prodotto in questione (cosa che non si verificherebbe, ad esempio, qualora vi fossero due o più associazioni di produttori degli stessi prodotti aventi opinioni divergenti).

    La Commissione intende applicare alle richieste di adozione di misure di salvaguardia pervenutele dall'industria le procedure e i criteri descritti al precedente punto i).

    b)   Pubblicazione di un avviso e termini per la presentazione di osservazioni

    Qualora venga aperta un'inchiesta, la Commissione pubblica quanto prima un avviso di apertura di un'inchiesta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella pagina iniziale del sito Internet della Direzione generale del Commercio (9).

    L'avviso pubblicato nella GU e sul sito Internet della Direzione generale del Commercio contiene una sintesi delle motivazioni in base alle quali è stata decisa l'apertura dell'inchiesta di salvaguardia, ivi compresi, se del caso, i punti principali dell'eventuale richiesta di adozione di misure di salvaguardia presentata, e invita tutte le parti interessate a presentare, entro 21 giorni di calendario, osservazioni con i loro pareri e a fornire informazioni fattuali pertinenti. L'avviso specifica inoltre le procedure e il calendario cui dovranno attenersi le parti interessate che partecipano al procedimento.

    c)   Inchiesta e consultazioni informali

    La Commissione svolge un'inchiesta destinata ad accertare i fatti entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Tale periodo può essere prorogato una sola volta, in circostanze eccezionali, di dieci giorni lavorativi. La Commissione cerca di ottenere tutte le informazioni che ritiene necessarie, se del caso anche mediante l'esame delle osservazioni presentate dalle parti interessate, onde decidere se presentare richiesta di consultazioni formali con la Cina.

    La Commissione comunica le conclusioni raggiunte alle parti interessate, invitandole a presentare ulteriori osservazioni, e può inoltre, se richiesta, svolgere audizioni delle parti interessate. Essa provvede a stabilire termini adeguati per la presentazione delle osservazioni e la richiesta di audizioni. Contemporaneamente all'apertura dell'inchiesta, la Commissione chiede l'avvio di consultazioni informali con la Cina. L'inchiesta e le consultazioni informali con la Cina si svolgono in parallelo e si concludono entro il termine di 60 giorni.

    d)   Decisione di presentare richiesta di consultazioni formali con la Cina

    La Commissione prende una decisione sulla base delle informazioni e dei dati disponibili al termine dell'inchiesta; essa presenta al comitato dei tessili i risultati e le conclusioni dell'inchiesta svolta e delle consultazioni informali con la Cina.

    Qualora la Commissione giunga a una determinazione positiva quanto all'applicabilità della CSST, convoca senza indugio una riunione del comitato dei tessili per consultarlo in merito alla sua intenzione di presentare richiesta di consultazioni formali con la Cina a norma della lettera a) della CSST. La Commissione fornisce al comitato dei tessili una dichiarazione dettagliata sui motivi e le giustificazioni di tale richiesta, corredata di «dati aggiornati comprovanti l'esistenza o il rischio di distorsioni del mercato e il ruolo che svolgono in tale contesto i prodotti di origine cinese» (10). Le tappe successive previste dalla procedura sono definite all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio (11).

    Dopo aver consultato il comitato dei tessili e, se del caso, aver espletato le procedure previste dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, la Commissione presenta senza indugio una richiesta di consultazioni formali con la Cina. La determinazione di cui sopra e i motivi della decisione di presentare la richiesta di consultazioni sono pubblicati in un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella pagina iniziale del sito Internet della Direzione generale del Commercio (12), e vengono altresì comunicati alla parte che ha presentato la richiesta.

    Se la Commissione ritiene che non siano riunite le condizioni per l'applicazione della CSST, lo comunica al richiedente indicando inoltre le motivazioni della sua decisione, la quale viene del pari pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    e)   Decisioni e procedure in caso di estrema urgenza

    In circostanze in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile, la Commissione, dopo che sia stato determinato in via preliminare che le importazioni rischiano di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi, può presentare direttamente richiesta di consultazioni formali con la Cina senza svolgere un'inchiesta o prima che quest'ultima sia conclusa. Ciò potrebbe avvenire, in particolare, qualora si registri un'impennata delle importazioni di considerevole entità, al punto che risulti evidente che l'andamento stabile degli scambi è minacciato e che dette importazioni arrecheranno un concreto e sostanziale pregiudizio all'industria comunitaria se non vengono presi provvedimenti. Tale richiesta è presentata previa consultazione con il comitato dei tessili, in conformità delle procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.

    f)   Periodo di consultazioni formali con la Cina

    In conformità della CSST, una volta ricevuta la richiesta di consultazioni, la Cina dovrebbe provvedere a imporsi da sé delle restrizioni alle esportazioni. Qualora ciò non avvenga entro 15 giorni di calendario dalla presentazione della richiesta, la Commissione trasmette senza indugio al comitato dei tessili le proposte necessarie per ovviare alla situazione; tali proposte dovrebbero, di norma, stabilire dei limiti alle importazioni calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.

    Il periodo delle consultazioni è di 90 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta di tali consultazioni.

    g)   Adozione di misure di salvaguardia

    Se nel periodo di consultazione di 90 giorni di cui al precedente punto f) non si perviene a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti con la Cina, e se la Commissione stabilisce che sono riunite le condizioni di cui alla sezione 4, la Commissione stessa ha il diritto di istituire un limite quantitativo per i prodotti in esame. In tale contesto, essa convoca senza indugio una riunione del comitato dei tessili per consultarlo in merito alla proposta di istituire un limite quantitativo per le pertinenti categorie oggetto di consultazioni. Detto limite dovrebbe altresì applicarsi alle importazioni di merci di origine cinese esportate dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura delle consultazioni formali e spedite in quantitativi superiori a quelli cui la Cina avrebbe dovuto attenersi in base alle restrizioni che si era imposta da sé conformemente al paragrafo 242 del protocollo di adesione. Le tappe successive previste dalla procedura sono definite all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio (13).

    Il summenzionato limite quantitativo è fissato al livello del quantitativo di prodotti della categoria interessata che è stato importato nell'UE nei primi 12 mesi dell'ultimo periodo di 14 mesi precedenti il mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni, maggiorato del 7,5 % (o del 6 % per i prodotti di lana). Il limite quantitativo è in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui sono state richieste le consultazioni o, se mancano tre o un numero inferiore di mesi alla fine dell'anno al momento della presentazione della richiesta di consultazioni, per un periodo di 12 mesi dalla data di richiesta delle stesse. Le consultazioni con la Cina dovrebbero proseguire nel periodo di applicazione dei limiti quantitativi stabiliti a norma della presente disposizione.

    La decisione, in conformità delle pertinenti procedure (Commissione o Consiglio), è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Dopo la scadenza di una misura di salvaguardia istituita su un determinato prodotto, le procedure illustrate nella presente sezione sono d'applicazione per l'introduzione di nuove misure di salvaguardia relative al medesimo prodotto.

    6.   SISTEMA DI PREALLARME — AVVIO D'UFFICIO DELL'INCHIESTA E RICHIESTA DI CONSULTAZIONI INFORMALI

    Alla luce della passata esperienza ed in particolare dello sviluppo delle importazioni dalla Cina delle categorie di prodotti liberalizzate nel 2002 è opportuno predisporre alcuni orientamenti circa i passi che la Commissione seguirà per rendere quanto più possibile prevedibili gli scambi commerciali, far sì che le importazioni dalla Cina si sviluppino in modo da evitare distorsioni del mercato e consentire la massima apertura all'individuazione di soluzioni accettabili, così da tenere come ultima istanza il ricorso alle misure di salvaguardia.

    Per conseguire tali obiettivi la Commissione predisporrà un sistema di preallarme in base al quale, qualora si osservasse nelle importazioni dalla Cina che è in atto un «andamento instabile delle importazioni», o se ne dovesse presagire l'imminenza, essa, prima di far valere la clausola di salvaguardia, chiederebbe anzitutto l'apertura di consultazioni informali con la Cina ed avvierebbe un'inchiesta per valutare se tali importazioni siano causa di distorsioni del mercato. Solo qualora, nonostante dette discussioni, l'andamento degli scambi dovesse essere tale da far sorgere i presupposti per l'applicazione delle misure di salvaguardia, la Commissione farebbe formalmente valere la clausola di salvaguardia e chiederebbe perciò consultazioni formali con la Cina, ricorrendo alle procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.

    In ogni caso qualsivoglia decisione di agire in salvaguardia ai sensi della clausola specifica di salvaguardia per i tessili va presa caso per caso, dopo aver verificato che sussistano i presupposti per la sua applicazione e, salvo che per i casi di assoluta urgenza, dopo un'inchiesta conforme alle procedure sopra esposte.

    La Commissione, basandosi sul monitoraggio delle importazioni svolto ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, esaminerà periodicamente se siano superate talune soglie indicative delle importazioni effettive (14) di prodotti dalla Cina, vuoi su base annua vuoi nel corso di un periodo più breve (di regola non inferiore a 3 mesi) secondo il metodo del pro rata temporis. In tal caso la Commissione prenderà contatti con le autorità cinesi per esaminare l'evoluzione delle importazioni, il loro impatto e la possibilità che l'andamento prosegua. Tali soglie indicative, che prevedono incrementi molto sensibili rispetto ai contingenti fissati per la Cina nel 2004, sono state fissate, categoria per categoria, tenendo conto dei seguenti indicatori:

    a)

    utilizzo dei contingenti eliminati il 1o gennaio 2005, tenendo anche conto della posizione relativa di altri paesi cui nel 2004 si applicava un contingente.

    b)

    Quota delle importazioni dalla Cina sul totale delle importazioni comunitarie quale indicatore o ambito della loro crescita.

    c)

    Tassi di penetrazione delle importazioni e loro evoluzione.

    d)

    Livelli di produzione comunitaria e loro evoluzione.

    e)

    Altri indicatori relativi alla situazione del mercato dei prodotti interessati, quali l'andamento dei consumi e dei prezzi.

    Le tabelle qui sotto riportate forniscono un'indicazione della crescita delle importazioni dalla Cina che porterebbe la Commissione, qualora i livelli fossero superati, ad avviare un'inchiesta e a chiedere consultazioni informali con la Cina:

    Tabella A

    Formula per la determinazione dei livelli di consultazione

    Prodotti le cui importazioni dalla Cina rappresentano, in percentuale del totale delle importazioni comunitarie nel 2004, un volume del

    2005

    Aumento nel 2004, in percentuale delle importazioni del 2004

    2006

    Aumento nel 2005, in percentuale delle importazioni del 2004

    2007

    Aumento nel 2006, in percentuale delle importazioni del 2004

    2008

    Aumento nel 2007, in percentuale delle importazioni del 2004

    7,5 % o meno

    100 %

    50 %

    50 %

    50 %

    > 7,5 % a 20 %

    50 %

    50 %

    50 %

    50 %

    > 20% a 35 %

    30 %

    30 %

    30 %

    30 %

    Più del 35 %

    10 %

    10 %

    10 %

    10 %

    Tabella B

    Livelli di consultazione risultanti dall'applicazione della formula di cui alla Tabella A

    [NB: la tabella dev'essere completata, categoria per categoria, dopo l'applicazione della formula]

    Categoria di prodotto

    Unità

    Importazioni 2004 di provenienza cinese nell'UE a 25

    (migliaia di unità)

    Contingenti 2004 per la Cina

    (migliaia d'unità)

    Livello 2005

    Livello 2006

    Livello 2007

    Livello 2008

    1 — Filati di cotone

    Ton.

    3 263

    4 770

    9 540

    11 925

    14 310

    16 695

    2 — Tessuti di cotone

    Ton.

    34 465

    30 556

    51 698

    68 930

    86 163

    103 395

    3 — Tessuti sintetici

    Ton.

    10 938

    8 088

    21 876

    27 345

    32 814

    38 283

    4 — T-shirt

    Pezzi

    191 473

    126 808

    382 946

    478 683

    574 419

    670 156

    5 — Pullover

    Pezzi

    64 324

    39 422

    128 648

    160 810

    192 972

    225 134

    6 — Pantaloni da uomo

    Pezzi

    75 688

    40 913

    151 376

    189 220

    227 064

    264 908

    7 — Bluse

    Pezzi

    26 035

    17 093

    52 070

    65 088

    78 105

    91 123

    8 — Camicie da uomo

    Pezzi

    40 837

    27 723

    61 256

    81 674

    102 093

    122 511

    9 — Asciugamani in tessuto di spugna

    Ton.

    13 538

    6 962

    20 307

    27 076

    33 845

    40 614

    12 — Calze e calzini

    Paia

    131 443

    132 029

    264 058

    330 073

    396 087

    462 102

    13 — Mutande da uomo

    Pezzi

    681 114

    586 244

    749 225

    817 337

    885 448

    953 560

    14 — Soprabiti da uomo

    Pezzi

    24 326

    17 887

    26 759

    29 191

    31 624

    34 056

    15 — Cappotti da donna

    Pezzi

    35 570

    20 131

    46 241

    56 912

    67 583

    78 254

    16 — Vestiti da uomo

    Pezzi

    17 407

    17 181

    19 148

    20 888

    22 629

    24 370

    17 — Giacche e blazer

    Pezzi

    6 063

    13 061

    14 367

    15 804

    17 241

    18 677

    20 — Biancheria da letto

    Ton.

    7 894

    5 681

    15 788

    19 735

    23 682

    27 629

    22 — Filati di fibra sintetica

    Ton.

    9 364

    19 351

    38 702

    48 378

    58 053

    67 729

    26 — Abiti femminili

    Pezzi

    8 682

    6 645

    17 364

    21 705

    26 046

    30 387

    28 — Pantaloni (altri)

    Pezzi

    102 204

    92 909

    132 865

    163 526

    194 188

    224 849

    29 — Tailleur

    Pezzi

    22 541

    15 687

    24 796

    27 050

    29 304

    31 558

    31 — Reggiseno e bustini

    Pezzi

    128 272

    96 488

    166 754

    205 235

    243 717

    282 198

    39 — Biancheria da tavola e da cucina

    Ton.

    7 342

    5 681

    11 013

    14 684

    18 355

    22 026

    78 — Altri vestiti

    Ton.

    31 395

    36 651

    40 316

    43 981

    47 646

    51 311

    83 — Soprabiti

    Ton.

    12 039

    10 883

    15 651

    19 262

    22 874

    26 486

    97 — Reti

    Ton.

    3 124

    2 861

    4 062

    4 999

    5 936

    6 873

    163 — Garza idrofila

    Ton.

    8 657

    8 481

    9 523

    10 388

    11 254

    12 120

    ex20 — Biancheria da letto in seta

    Ton.

    100

    59

    200

    250

    300

    350

    115 — Filati di lino o di ramié

    Ton.

    2 727

    1 413

    3 545

    4 363

    5 181

    6 000

    117 — Tessuti di lino

    Ton.

    1 510

    684

    2 264

    3 019

    3 774

    4 529

    118 — Biancheria da tavola e da letto in lino

    Ton.

    2 409

    1 513

    2 650

    2 891

    3 132

    3 373

    122 — Sacchi e borse di lino

    Ton.

    360

    220

    468

    576

    684

    792

    136A — Tessuti di seta

    Ton.

    446

    462

    693

    924

    1 155

    1 386

    156 — Bluse e pullover in seta

    Ton.

    7 291

    3 986

    8 020

    8 749

    9 478

    10 207

    157 — Indumenti a maglia

    Ton.

    17 941

    13 738

    19 735

    21 529

    23 323

    25 117

    159 — Bluse di seta

    Ton.

    3 236

    4 352

    4 787

    5 222

    5 658

    6 093

    Gli incrementi previsti per il calcolo di tali livelli sono talmente elevati che, in caso di superamento degli stessi, si può di norma ritenere che si sia in presenza di un'alta probabilità di «andamento instabile delle importazioni». Qualora tali livelli fossero raggiunti, vuoi su base annua, vuoi pro rata temporis su un periodo, di regola, non inferiore a 3 mesi (15) la Commissione avvierebbe un'inchiesta per verificare se sussistano gli elementi per giungere o meno alla conclusione che lo sviluppo di tali importazioni impedisce un «andamento stabile delle importazioni» e se sussista la seconda condizione per l'applicazione della clausola specifica di salvaguardia per i tessili, ossia una distorsione del mercato quantomeno sotto forma di una minaccia di pregiudizio all'industria comunitaria. Il superamento di tali soglie farebbe unicamente scattare un'inchiesta e l'avvio di consultazioni informali, ma non avrebbe rilevanza per stabilire se sia o meno giustificata l'applicazione della clausola specifica di salvaguardia per i tessili.

    I livelli di consultazione per il 2006, 2007 e 2008 possono essere aggiustati alla luce di un ulteriore esame e di altri fattori che potrebbero successivamente emergere.

    La formula per il calcolo dei livelli di consultazione può essere applicata, se del caso, per particolari prodotti, ad un livello di aggregazione inferiore a quello della categoria di un dato prodotto. In tal caso, qualora le importazioni dalla Cina superassero i livelli corrispondenti su base annua o pro rata temporis (di regola non inferiore a 3 mesi), la Commissione potrebbe anche, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, o di un terzo interessato, chiedere consultazioni informali con la Cina e avviare un'inchiesta.

    Tali livelli devono quindi essere considerati indicativi, per cui il loro superamento non fa scattare automaticamente l'applicazione della clausola specifica di salvaguardia per i tessili.

    7.   LIVELLI AL DI SOTTO DEI QUALI, DI NORMA, RESTA ESCLUSO IL RICORSO ALLA CLAUSOLA SPECIFICA DI SALVAGUARDIA PER I TESSILI

    La Commissione ritiene inoltre che, qualora alcuni livelli non siano superati, resti escluso, di norma, il ricorso alla clausola specifica di salvaguardia per i tessili. Ciò vale in particolare nei casi di moderata espansione delle importazioni cinesi, tenuto conto della loro posizione relativa sul mercato comunitario. In tali circostanze la Commissione riterrà siffatti incrementi normale conseguenza dell'abolizione dei contingenti all'importazione e perciò, di norma — ossia a meno che non sia provato il contrario — riterrà che non sussista un «andamento instabile degli scambi». Tali livelli, che già lascerebbero un notevole margine di espansione alle esportazioni cinesi nell'UE, sono riportati nella tabella qui sotto.

    Tabella C

    Formula per la determinazione dei livelli minimi al di sotto dei quali non scatta la clausola specifica di salvaguardia per i tessili

    Prodotti le cui importazioni dalla Cina rappresentano, in percentuale del totale delle importazioni comunitarie nel 2004, un volume del

    2005

    Aumento nel 2004, in percentuale delle importazioni del 2004

    2006

    Aumento nel 2005, in percentuale delle importazioni del 2004

    2007

    Aumento nel 2006, in percentuale delle importazioni del 2004

    2008

    Aumento nel 2007, in percentuale delle importazioni del 2004

    7,5% o meno

    25 %

    25 %

    25 %

    25 %

    > 7,5% a 20%

    20 %

    20 %

    20 %

    20 %

    > 20% a 35%

    15 %

    15 %

    15 %

    15 %

    Più del 35%

    10 %

    10 %

    10 %

    10 %

    Tabella D

    Livelli al di sotto dei quali di regola non si ricorre alla clausola specifica di salvaguardia per i tessili

    Categoria di prodotto

    Unità

    Importazioni 2004 di provenienza cinese nell'Unione a 25

    (migliaia di unità)

    Contingenti 2004 per la Cina

    (migliaia d'unità)

    Livello 2005

    Livello 2006

    Livello 2007

    Livello 2008

    1 — Filati di cotone

    Ton.

    3 263

    4 770

    5 963

    7 155

    8 348

    9 540

    2 — Tessuti di cotone

    Ton.

    34 465

    30 556

    41 358

    48 251

    55 144

    62 037

    3 — Tessuti sintetici

    Ton.

    10 938

    8 088

    13 673

    16 407

    19 142

    21 876

    4 — T-shirt

    Pezzi

    191 473

    126 808

    239 341

    287 210

    335 078

    382 946

    5 — Pullover

    Pezzi

    64 324

    39 422

    80 405

    96 486

    112 567

    128 648

    6 — Pantaloni da uomo

    Pezzi

    75 688

    40 913

    94 610

    113 532

    132 454

    151 376

    7 — Bluse

    Pezzi

    26 035

    17 093

    32 544

    39 053

    45 561

    52 070

    8 — Camicie da uomo

    Pezzi

    40 837

    27 723

    49 004

    57 172

    65 339

    73 507

    9 — Asciugamani in tessuto di spugna

    Ton.

    13 538

    6 962

    16 246

    18 953

    21 661

    24 368

    12 — Calze e calzini

    Paia

    131 443

    132 029

    165 036

    198 044

    231 051

    264 058

    13 — Mutande da uomo

    Pezzi

    681 114

    586 244

    749 225

    817 337

    885 448

    953 560

    14 — Soprabiti da uomo

    Pezzi

    24 326

    17 887

    26 759

    29 191

    31 624

    34 056

    15 — Cappotti da donna

    Pezzi

    35 570

    20 131

    40 906

    46 241

    51 577

    56 912

    16 — Vestiti da uomo

    Pezzi

    17 407

    17 181

    19 148

    20 888

    22 629

    24 370

    17 — Giacche e blazer

    Pezzi

    6 063

    13 061

    14 367

    16 326

    18 285

    20 245

    20 — Biancheria da letto

    Ton.

    7 894

    5 681

    9 868

    11 841

    13 815

    15 788

    22 — Filati di fibra sintetica

    Ton.

    9 364

    19 351

    24 189

    29 027

    33 864

    38 702

    26 — Abiti femminili

    Pezzi

    8 682

    6 645

    10 853

    13 023

    15 194

    17 364

    28 — Pantaloni (altri)

    Pezzi

    102 204

    92 909

    117 535

    132 865

    148 196

    163 526

    29 — Tailleur

    Pezzi

    22 541

    15 687

    24 796

    27 050

    29 304

    31 558

    31 — Reggiseno e bustini

    Pezzi

    128 272

    96 488

    147 513

    166 754

    185 994

    205 235

    39 — Biancheria da tavola e da cucina

    Ton.

    7 342

    5 681

    8 810

    10 279

    11 747

    13 216

    78 — Altri vestiti

    Ton.

    31 395

    36 651

    40 316

    43 981

    47 646

    51 311

    83 — Soprabiti

    Ton.

    12 039

    10 883

    13 845

    15 651

    17 457

    19 262

    97 — Reti

    Ton.

    3 124

    2 861

    3 593

    4 062

    4 530

    4 999

    163 — Garza idrofila

    Ton.

    8 657

    8 481

    9 523

    10 388

    11 254

    12 120

    ex20 — Biancheria da letto in seta

    Ton.

    100

    59

    125

    150

    175

    200

    115 — Filati di lino o di ramié

    Ton.

    2 727

    1 413

    3 136

    3 545

    3 954

    4 363

    117 — Tessuti di lino

    Ton.

    1 510

    684

    1 812

    2 113

    2 415

    2 717

    118 — Biancheria da tavola e da letto in lino

    Ton.

    2 409

    1 513

    2 650

    2 891

    3 132

    3 373

    122 — Sacchi e borse di lino

    Ton.

    360

    220

    414

    468

    522

    576

    136A — Tessuti di seta

    Ton.

    360

    220

    414

    468

    522

    576

    156 — Bluse e pullover in seta

    Ton.

    7 291

    3 986

    8 020

    8 749

    9 478

    10 207

    157 — Indumenti a maglia

    Ton.

    17 941

    13 738

    19 735

    21 529

    23 323

    25 117

    159 — Bluse di seta

    Ton.

    3 236

    4 352

    4 787

    5 222

    5 658

    6 093


    (1)  GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 3.

    (3)  «Il settore tessile e dell'abbigliamento dopo il 2005 - Raccomandazioni del Gruppo ad alto livello per il settore tessile e l'abbigliamento», COM(2004)668 def. del 13.10.2004.

    (4)  Documento WT/MIN(01)/3 del 10 novembre 2001.

    (5)  Documento WT/L/432 del 23 novembre 2001.

    (6)  Tale paragrafo è considerato parte del protocollo di adesione della Cina all'OMC, il quale, a sua volta, costituisce parte integrante dell'accordo OMC (cfr. il paragrafo 2 del protocollo di adesione).

    (7)  Cfr. articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 391/2001 del Consiglio del 26 febbraio 2001.

    (8)  Cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia, relativo alle condizioni per l'applicazione delle misure di salvaguardia; il paragrafo 16.4 del protocollo di adesione della Cina all'OMC (Meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto); l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Cina; e l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni.

    (9)  Indirizzo: http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm.

    (10)  Cfr. l'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera a), primo comma, del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio e il paragrafo 242, lettera a), della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Cina all'OMC.

    (11)  Cfr. l'allegato 2.

    (12)  Indirizzo: http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm.

    (13)  Cfr. l'allegato 2.

    (14)  Dati relativi alle importazioni effettive raccolti ai sensi dell'articolo 27 dell'allegato III al regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio. La Commissione, qualora tali dati non fossero disponibili in tempo utili per motivi indipendenti dalla stessa, può disporre l'avvio della procedura e di un'inchiesta, chiedendo l'apertura di consultazioni informali con la Cina se i dati relativi alle licenze d'importazione (cfr. articolo 25 dell'allegato III al regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio) indicassero, per le importazioni dalla Cina, il probabile superamento di tali «livelli di consultazione».

    (15)  Il computo dei livelli di «consultazione» o di «allerta» con il metodo del pro rata temporis va effettuato in modo da tener conto, per quanto possibile, degli aspetti stagionali. Ciò potrebbe consigliare, per il computo dei livelli di un dato periodo annuale, l'applicazione della formula alle importazioni dell'analogo periodo del 2004.


    ALLEGATO 1

    Estratto della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Cina

    242.

    The representative of China agreed that the following provisions would apply to trade in textiles and clothing products until 31 December 2008 and be part of the terms and conditions for China's accession:

    (a)

    In the event that a WTO Member believed that imports of Chinese origin of textiles and apparel products covered by the ATC as of the date the WTO Agreement entered into force, were, due to market disruption, threatening to impede the orderly development of trade in these products, such Member could request consultations with China with a view to easing or avoiding such market disruption. The Member requesting consultations would provide China, at the time of the request, with a detailed factual statement of reasons and justifications for its request for consultations with current data which, in the view of the requesting Member, showed: (1) the existence or threat of market disruption; and (2) the role of products of Chinese origin in that disruption;

    (b)

    Consultations would be held within 30 days of receipt of the request. Every effort would be made to reach agreement on a mutually satisfactory solution within 90 days of the receipt of such request, unless extended by mutual agreement;

    (c)

    Upon receipt of the request for consultations, China agreed to hold its shipments to the requesting Member of textile or textile products in the category or categories subject to these consultations to a level no greater than 7.5 per cent (6 per cent for wool product categories) above the amount entered during the first 12 months of the most recent 14 months preceding the month in which the request for consultations was made;

    (d)

    If no mutually satisfactory solution were reached during the 90-day consultation period, consultations would continue and the Member requesting consultations could continue the limits under subparagraph (c) for textiles or textile products in the category or categories subject to these consultations;

    (e)

    The term of any restraint limit established under subparagraph (d) would be effective for the period beginning on the date of the request for consultations and ending on 31 December of the year in which consultations were requested, or where three or fewer months remained in the year at the time of the request for consultations, for the period ending 12 months after the request for consultations;

    (f)

    No action taken under this provision would remain in effect beyond one year, without reapplication, unless otherwise agreed between the Member concerned and China; and

    (g)

    Measures could not be applied to the same product at the same time under this provision and the provisions of Section 16 of the Draft Protocol.

    The Working Party took note of these commitments.


    ALLEGATO 2

    Estratto delle disposizioni relative alle procedure comunitarie interne per l'adozione delle decisioni riguardanti la clausola specifica di salvaguardia per i tessili

    Articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio:

    «Articolo 10 bis

    Misure di salvaguardia speciali per la Cina

    1.

    Se le importazioni nella Comunità di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della Cina disciplinati dall'ATA rischiano, a causa di distorsioni del mercato, di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi di questi prodotti, tali importazioni possono essere subordinate, fino al 31 dicembre 2008, a specifiche misure di salvaguardia alle seguenti condizioni:

    a)

    su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione avvia consultazioni con la Cina al fine di risolvere o prevenire tali distorsioni del mercato. Nella richiesta di consultazioni viene fornita alla Cina una dichiarazione dettagliata sui motivi e le giustificazioni della suddetta richiesta, corredata di dati aggiornati comprovanti l'esistenza o il rischio di distorsioni del mercato e il ruolo che svolgono in tale contesto i prodotti di origine cinese. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e il periodo di consultazione dura 90 giorni dalla stessa data, salvo diverso accordo tra le parti.

    Una volta ricevuta la richiesta di consultazioni, la Cina provvede, nel suddetto periodo, a mantenere le spedizioni di tessili o prodotti tessili appartenenti alla(e) categoria(e) oggetto di consultazioni ad un livello non superiore del 7,5 % (6 % per le categorie di prodotti di lana) rispetto alle importazioni effettuate nei primi 12 mesi dell'ultimo periodo di 14 mesi precedenti il mese in cui è effettuata la richiesta di consultazioni.

    b)

    Se nel periodo di consultazione di 90 giorni le parti non raggiungono una soluzione soddisfacente, la Commissione ha il diritto di istituire un limite quantitativo per la categoria o le categorie oggetto di consultazioni. Il limite quantitativo è fissato sulla base del livello al quale la Cina ha sospeso le spedizioni alla data di ricezione della richiesta di consultazioni da parte della Comunità. I limiti quantitativi sono in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata richiesta la consultazione o, se mancano tre o un numero inferiore di mesi alla fine dell'anno, per un periodo di 12 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Le consultazioni con la Cina proseguono nel periodo di applicazione dei limiti quantitativi stabiliti a norma della presente disposizione.

    c)

    Salvo diverso accordo tra la Comunità e la Cina, nessuna misura adottata ai sensi del presente paragrafo resta in vigore per più di un anno se non viene nuovamente richiesta. È opportuno evitare di applicare simultaneamente misure allo stesso prodotto a norma del presente comma e della sezione 16 del protocollo di adesione della Cina all'OMC. Le misure adottate ai sensi della lettera b) saranno oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2.

    I limiti quantitativi fissati a norma del presente articolo non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità, a condizione che siano stati spediti dal paese fornitore di cui sono originari per essere esportati verso la Comunità prima della notifica della richiesta di consultazioni.

    3.

    Le misure di cui al presente articolo, compreso l'avvio di consultazioni previsto al paragrafo 1, lettera a), sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»

    Articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio:

    «Articolo 17

    Comitato dei tessili

    1.

    La Commissione è assistita da un comitato (in seguito denominato: il comitato dei tessili).

    2.

    Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 468/1999/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    3.

    Il comitato dei tessili adotta il proprio regolamento interno.»

    Articoli 5 e 7 della Decisione del consiglio 1999/468/CE (1):

    «Articolo 5

    Procedura di regolamentazione

    1.

    La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2.

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere viene emesso alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    3.

    La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

    4.

    Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

    5.

    Se il Parlamento europeo ritiene che una proposta presentata dalla Commissione in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato eccede le competenze di esecuzione previste da tale atto di base, esso informa il Consiglio circa la sua posizione.

    6.

    Il Consiglio può, se del caso alla luce di tale eventuale posizione, deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine che sarà fissato in ciascun atto di base ma che non può in nessun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

    Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

    Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

    Articolo 7

    1.

    Ogni comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    I comitati attualmente esistenti adattano, per quanto necessario, i loro regolamenti interni al regolamento di procedura tipo.

    2.

    Ai comitati si applicano i principi e le condizioni relativi all'accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.

    3.

    Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori dei comitati. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati, i progetti sottoposti ai comitati relativi a misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato nonché i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli. Il Parlamento europeo è parimenti tenuto informato ogniqualvolta la Commissione trasmette al Consiglio misure o proposte relative alle misure da adottare.

    4.

    Entro sei mesi dalla decorrenza dell'efficacia della decisione, la Commissione pubblica, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un elenco dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Nell'elenco sono specificati, per ciascun comitato, l'atto o gli altri atti di base in virtù dei quali sono istituiti i comitati. A decorrere dal 2000 la Commissione pubblica inoltre una relazione annuale sui lavori dei comitati.

    5.

    I riferimenti di tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del paragrafo 3 sono resi pubblici in un registro che sarà istituito nel 2001.»


    (1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


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