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Document C2004/106/117

Sentenza del Tribunale di primo grado 1o aprile 2004 nella causa T-198/02, N contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Regime disciplinare — Destituzione senza perdita dei diritti a pensione — Motivazione — Diritti della difesa — Proporzionalità — Mancata osservanza dei termini stabiliti dall'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto — Art. 12, primo comma, dello Statuto)

GU C 106 del 30.4.2004, p. 59–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/59


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1o aprile 2004

nella causa T-198/02, N contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Regime disciplinare - Destituzione senza perdita dei diritti a pensione - Motivazione - Diritti della difesa - Proporzionalità - Mancata osservanza dei termini stabiliti dall'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto - Art. 12, primo comma, dello Statuto)

(2004/C 106/117)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-198/02, N, già dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Asse (Belgio), rappresentato dagli avv.ti N. Lhoëst e E. de Schietere de Lophem, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto, da una parte, un ricorso diretto all'annullamento della decisione 25 febbraio 2002, con cui l'autorità che ha il potere di nomina della Commissione ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione senza soppressione né riduzione dei diritti pensionistici ex art. 86, n. 2, lett. f), dello Statuto del personale delle Comunità europee e, dall'altra, un ricorso diretto al risarcimento dei danni, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 1o aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 700 a titolo di risarcimento del danno morale da questo subito.

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, un sesto delle spese sostenute dal ricorrente per il presente procedimento e per il procedimento sommario.

4)

Il ricorrente sopporterà i cinque sesti delle spese da lui sostenute per il presente procedimento e per il procedimento sommario.


(1)  GU C 233, del 28.9.2002.


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