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Document C2004/106/49

    Causa C-113/04 P: Ricorso presentato il 3 marzo 2004 dalla Technische Unie BV contro la sentenza del Tribunale di primo grado, (Prima Sezione) 16 dicembre 2002, cause riunite T-5/00 e T-6/00, tra, da un lato, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e la Technische Unie BV e, d'altro lato, la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla CEF City Electrical Factors BV e dalla CEF Holding Ltd.

    GU C 106 del 30.4.2004, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 106/28


    Ricorso presentato il 3 marzo 2004 dalla Technische Unie BV contro la sentenza del Tribunale di primo grado, (Prima Sezione) 16 dicembre 2002, cause riunite T-5/00 e T-6/00, tra, da un lato, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e la Technische Unie BV e, d'altro lato, la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla CEF City Electrical Factors BV e dalla CEF Holding Ltd.

    (Causa C-113/04 P)

    (2004/C 106/49)

    Il 3 marzo 2004 dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stato presentato un ricorso della Technische Unie BV rappresentata dal sig. P.V.F. Bos e dalla sig.ra Mr. C. Hubert, advocaten, contro la sentenza del Tribunale di primo grado, (Prima Sezione), cause riunite T-5/00 e T-6/00, tra, da un lato, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e la Technische Unie BV e, d'altro lato, la Commissione delle Comunità europee sostenuta dalla CEF City Electrical Factors BV e dalla CEF Holding Ltd.

    La ricorrente concludere che la Corte voglia:

    1)

    annullare la sentenza emanata il 16 dicembre 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-5/00 e T-6/00, almeno nella causa T-6/00, e in ottemperanza del petitum sub 2), definire essa stessa la causa, ovvero in subordine, rinviarla al Tribunale di primo grado per un'ulteriore pronuncia;

    2)

    annullare integralmente o parzialmente la decisione della Commissione delle Comunità europee 26 ottobre 1999, o almeno, statuendo ex novo, decidere una consistente riduzione dell'ammenda irrogata alla Technische Unie BV;

    3)

    condannare la Commissione europea a tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute per il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

    Motivi e principali argomenti:

    In primo luogo, il Tribunale ha violato il diritto comunitario e/o la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, o per lo meno ha motivato l'uno all'altro incomprensibilmente, nel giudicare che il superamento del termine ragionevole non può giustificare l'annullamento della decisione della Commissione ovvero una consistente riduzione dell'ammenda.

    In secondo luogo, il Tribunale ha violato il diritto comunitario in quanto sussiste un'intrinseca contraddittorietà e pertanto un vizio di motivazione con riferimento alla maniera ambigua in cui attribuisce valore al momento in cui è stata emanata la lettera di diffida.

    In terzo luogo il Tribunale ha commesso un errore di diritto, o almeno ha motivato tutto ciò incomprensibilmente, giudicando che la Commissione ha potuto a giusto titolo considerare la Technische Unie BV responsabile per le infrazioni menzionate agli artt. 1 e 2 della decisione.

    In quarto luogo il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ovvero ha fornito una motivazione viziata di tutto ciò, nel considerare le infrazioni constatate agli artt. 1 e 2 della decisione d'aprile ciascuna come infrazione (continuata) nel corso dei periodi presi in considerazione e successivamente nel prendere a riferimento, ai fini della durata dell'infrazione constatata all'art. 3 della decisione, gli stessi periodi che attengono alle infrazioni supra menzionate.

    In quinto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, nel non accordare un'ulteriore riduzione dell'ammenda, malgrado l'errata valutazione della durata delle infrazioni e la violazione del principio del termine ragionevole, ovvero non ha motivato a sufficienza tutto ciò.


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