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Document 52003XC0215(01)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di importazioni di glifosato originarie della Repubblica popolare cinese

    GU C 36 del 15.2.2003, p. 18–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003XC0215(01)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di importazioni di glifosato originarie della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. C 036 del 15/02/2003 pag. 0018 - 0021


    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di importazioni di glifosato originarie della Repubblica popolare cinese

    (2003/C 36/03)

    A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza(1), delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (il "paese interessato"), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002(3) (il "regolamento di base"). La Commissione dispone inoltre di prove che giustificano l'apertura di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

    1. Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata il 18 novembre 2002 dall'associazione europea del glifosato (EGA) ("il richiedente") per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 90 %, della produzione comunitaria complessiva di glifosato.

    2. Prodotto

    Il prodotto oggetto del riesame è il glifosato, che può essere prodotto in vari gradi o forme di concentrazione, tra cui in particolare: formulato (generalmente con un tenore di glifosato del 36 %), sale (tenore del 62 %), pani (tenore dell'84 %) e acido (tenore del 95 %), originario della Repubblica popolare cinese (il "prodotto in esame"), attualmente classificabile nei codici NC ex 2931 00 95 (codici TARIC 2931 00 95 81 e 2931 00 95 82 ) ed ex 3808 30 27 (codici TARIC 3808 30 27 11 e 3808 30 27 19 ). I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

    3. Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore sono costituite da un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1086/2000(5) ed esteso alle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, dal regolamento (CE) n. 163/2002(6).

    4. Giustificazione del riesame

    4.1. Motivazione del riesame in previsione della scadenza

    La richiesta viene motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

    Il richiedente ha fornito prove del fatto che il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese ha continuato ad essere importato nella Comunità in quantità consistenti e a prezzi di dumping. La denuncia di persistenza delle pratiche di dumping si basa sul confronto tra un valore normale e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al valore normale del prodotto in un appropriato paese ad economia di mercato [indicato al punto 5.1, lettera d), del presente avviso]. La denuncia di persistenza delle pratiche di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase e i prezzi del prodotto in questione venduto all'esportazione nella Comunità.

    I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese esportatore interessato.

    Per quanto attiene al pregiudizio, è stato affermato che i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra le altre conseguenze, effetti negativi sul livello di prezzi praticato dai produttori comunitari e hanno provocato così un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

    Secondo il richiedente vi sarebbe il rischio che vengano attuate nuove pratiche di dumping pregiudizievole. A tale proposito il richiedente asserisce che, dal momento che le misure sono state assorbite ed eluse, è probabile che le pratiche di dumping pregiudizievole vengano riprese. Il richiedente ha inoltre presentato elementi che provano l'esistenza di pratiche di dumping a carico delle esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi e ha segnalato così il rischio della ripresa del dumping qualora le misure in vigore scadessero.

    Inoltre il richiedente ha presentato prove del fatto che, lasciando scadere le misure, è probabile che si verifichi un aumento dell'attuale livello di importazioni del prodotto in esame, date le potenzialità delle strutture di produzione dei produttori/esportatori, le loro capacità inutilizzate nel paese interessato e l'esistenza di ben avviati canali di distribuzione per queste importazioni nella Comunità.

    Il richiedente afferma, in più, che la situazione dell'industria comunitaria è delicata e che, nel caso in cui si lasciassero scadere le misure, ulteriori consistenti incrementi delle importazioni a prezzi di dumping originarie dei paesi interessati potrebbero causare un pregiudizio ancora più grave a questa industria.

    4.2. Motivazione del riesame intermedio

    Poiché gli elementi di prova presentati nella domanda mostrano che il livello delle misure esistenti non è sufficiente a controbilanciare gli effetti delle pratiche di dumping pregiudizievole e poiché in una situazione di questo genere si impone un ampio riesame intermedio delle misure, che interessi tutti gli aspetti del procedimento, la Commissione, per propria iniziativa, ha deciso di avviare un riesame intermedio volto ad esaminare l'adeguatezza delle misure in vigore.

    5. Procedura

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

    5.1. Procedimento per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio

    L'inchiesta determinerà se lo scadere delle misure implichi il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e valuterà anche la necessità di confermare, abrogare o modificare le misure in vigore.

    a) Campionamento

    In considerazione dell'elevato numero di parti interessate dal procedimento, la Commissione può decidere di effettuare il campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    i) Campionamento dei produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

    - ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare,

    - il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002,

    - il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002,

    - se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale o dello status di economia di mercato (i margini individuali e lo status di economia di mercato possono essere chiesti esclusivamente dai produttori),

    - una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

    - il volume, in tonnellate, della produzione del prodotto in esame, la capacità produttiva e gli investimenti in capacità produttiva tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002,

    - i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate(7) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

    - qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

    - l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

    ii) Campionamento degli importatori

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

    - ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare,

    - il fatturato totale in euro della società nel periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2002,

    - il numero totale di persone occupate nella società,

    - una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame e il volume in tonnellate del prodotto in esame tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002,

    - il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese,

    - le ragioni sociali e la descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate(8) interessate dalla produzione e/o dalla vendita del prodotto in esame,

    - qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

    - un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società a essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

    iii) Selezione definitiva dei campioni

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

    La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte ad esservi incluse.

    Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

    Qualora non ottenga una collaborazione sufficiente, la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base.

    b) Questionari

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto alle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

    In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione per fax per sapere se il loro nome figura nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto i), in quanto i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso sono validi per tutte le parti interessate.

    c) Raccolta di informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

    Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

    d) Selezione del paese ad economia di mercato

    Nella precedente inchiesta, come paese ad economia di mercato adatto a stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese era stato utilizzato il Brasile. La Commissione intende utilizzare il Brasile anche in questo caso. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

    e) Status di economia di mercato

    Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, soddisfacendo quindi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento stesso. I produttori/esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà i moduli per la richiesta a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione o che abbiano chiesto un margine individuale, nonché alle autorità di tale paese.

    5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

    In caso di conferma della probabilità del persistere del dumping e del pregiudizio o della necessità di cambiare la forma delle misure esistenti, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se il mantenimento o la modifica delle attuali misure antidumping non siano contro l'interesse della Comunità. Di conseguenza, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in questione. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto specificato dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

    6. Termini

    a) Termini generali

    i) Perché le parti chiedano il questionario o altri formulari

    Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

    Le società incluse in un campione devono fornire le risposte al questionario entro i termini specificati al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

    iii) Audizioni

    Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

    b) Termine specifico relativo al campionamento

    i) Tutte le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii) Tutte le informazioni relative alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

    c) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

    Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso, viene preso in considerazione quale paese a economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    d) Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di società operante in un'economia di mercato

    Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di economia di mercato di cui al punto 5.1, lettera e), del presente avviso devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di selezione del campione o come indicato dalla Commissione.

    7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

    Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni: Commissione europea Direzione generale Commercio

    Direzione B

    J-79 5/16 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex: COMEU B 21877.

    8. Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

    (1) GU C 120 del 23.5.2002, pag. 3.

    (2) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (3) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

    (4) GU L 47 del 18.2.1998, pag. 1.

    (5) GU L 124 del 25.5.2000, pag. 1.

    (6) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 1.

    (7) Per chiarimenti sul significato del termine "società collegate" si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (8) Per chiarimenti sul significato del termine "società collegate" si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

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