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Document 92002E002118

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2118/02 di Dirk Sterckx (ELDR) alla Commissione. Fissazione di un limite d'età da parte di determinate compagnie aeree per l'assunzione di steward.

GU C 301E del 5.12.2002, pp. 261–262 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E2118

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2118/02 di Dirk Sterckx (ELDR) alla Commissione. Fissazione di un limite d'età da parte di determinate compagnie aeree per l'assunzione di steward.

Gazzetta ufficiale n. 301 E del 05/12/2002 pag. 0261 - 0262


INTERROGAZIONE SCRITTA P-2118/02

di Dirk Sterckx (ELDR) alla Commissione

(10 luglio 2002)

Oggetto: Fissazione di un limite d'età da parte di determinate compagnie aeree per l'assunzione di steward

Si apprende che le compagnie aeree Austrian Airlines e Lufthansa hanno fissato per l'assunzione di steward un limite di età rispettivamente a 35 e 40 anni.

Può la Commissione far sapere se una siffatta discriminazione sulla base dell'età è compatibile con il disposto della direttiva 2000/78/CE(1) che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro? Sono tali disparità di trattamento sulla base dell'età giustificate dall'articolo 6 della medesima direttiva e, in caso affermativo, perché? Esiste inoltre su tale materia una giurisprudenza della Corte di giustizia europea?

(1) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(1o agosto 2002)

La Commissione ricorda che il Consiglio ha adottato il 2 dicembre 2000 la direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(1). Questa direttiva vieta la discriminazione basata in particolare sull'età, compresa l'applicazione di limiti di età quando non sono obiettivamente e ragionevolmente giustificati da uno scopo legittimo, compresi scopi legittimi collegati alla politica relativa all'occupazione, al mercato del lavoro e alla formazione professionale, e se i mezzi per realizzare tali scopi non sono adatti e necessari.

Gli Stati membri hanno fino al 2 dicembre 2003 per effettuare la trasposizione della direttiva nelle norme nazionali. Allo scopo di tener conto di particolari condizioni, gli Stati membri possono, se necessario, ottenere un periodo ulteriore di tre anni dal 2 dicembre 2003 per attuare la trasposizione delle norme della direttiva relative alla discriminazione fondata sull'età e sulla disabilità. Ogni Stato membro che sceglie di utilizzare questa opzione deve informarne la Commissione immediatamente e fornire relazioni annuali sulle misure che prende per eliminare la discriminazione fondata sull'età e sulla disabilità e sui progressi realizzati allo scopo dell'attuazione della direttiva.

Poiché il termine di recepimento della direttiva non è ancora scaduto, la Corte di giustizia europea non ha ancora dovuto trattare casi relativi alla questione.

(1) GU L 303 del 2.12.2000.

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