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Document 92002E001316

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1316/02 di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione. Canapicoltura a basso tenore di THC.

GU C 301E del 5.12.2002, pp. 122–123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E1316

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1316/02 di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione. Canapicoltura a basso tenore di THC.

Gazzetta ufficiale n. 301 E del 05/12/2002 pag. 0122 - 0123


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1316/02

di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(8 maggio 2002)

Oggetto: Canapicoltura a basso tenore di THC

Autorizzare la canapicoltura a basso tenore di THC solleva non pochi problemi di controllo poiché è difficile verificare la differenza fra piante a basso o elevato tenore di THC. In varie delle sue relazioni annuali (segnatamente nel 1997) l'organismo internazionale di controllo degli stupefacenti (INCB) ha messo in guardia dal fatto che il rapido aumento della canapicoltura potrebbe rendere impossibili i necessari provvedimenti normativi e controlli sulle coltivazioni. L'INCB a altresì sottolineato l'importanza per i governi degli Stati membri dell'UE e le istituzioni dell'Unione di tener conto non solo degli aspetti ambientali, industriali ed economici bensì anche dei controlli sugli stupefacenti. Inoltre dalla relazione annuale del 1999 si evince che laddove si sosteneva che venisse coltivata canapa a basso tenore di THC in realtà ed in molti casi si coltivava canapa ad elevato tenore di THC destinata al mercato illegale. Secondo fonti ufficiali svizzere la grande maggioranza delle superfici adibite alla coltivazioni di canapa a basso tenore di THC erano in realtà utilizzate per la produzione di canapa indiana destinata al mercato illegale degli stupefacenti. Nel 1998 si ritiene che in Svizzera sono state prodotte in questo modo 100 tonnellate di canapa indiana. Questo stupefacente è smistato a livello nazionale tramite una rete di cosiddetti hemp shops che rifornisce anche altri paesi europei (relazione dell'INCB del 1999, paragrafi 455-456).

Ciò premesso, quando intende la Commissione presentare una proposta tesa a modificare l'organizzazione comune dei mercati del lino e della canapa onde far sì che la canapicoltura non usufruisca più di aiuti comutari?

Risposta comunedata dal sig. Fischler in nome della Commissionealle interrogazioni scritte E-1313/02, E-1315/02 e E-1316/02

(21 giugno 2002)

La canapa (cannabis sativa) appare nella seguente legislazione agricola comunitaria:

- regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre(1). Tale organizzazione comune dei mercati prevede un aiuto alla trasformazione della canapa destinata alla produzione di fibre;

- regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1672/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000(5);

- regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi(3). Un aiuto alla produzione di sementi certificate può essere accordato per la canapa destinata alla produzione di fibre;

- regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del 19 novembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale(4).

Nel quadro di tutti questi regolamenti, la legislazione agricola comunitaria da un lato accorda un sostegno alla canapa destinata alla produzione di fibre e di altre materie prime e, dall'altro, elimina i rischi per la salute assoggettando l'erogazione dell'aiuto a condizioni molto rigorose. Infatti, sono ammesse a fruire dell'aiuto solo le varietà che hanno un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) assai basso (0,2 %).

Inoltre, il Consiglio impone agli Stati membri di istituire un rigoroso sistema di controllo, che può includere la soppressione di alcune varietà se il tasso di THC supera lo 0,2 %.

La legislazione svedese, invece, proibisce la produzione e la trasformazione di qualsiasi tipo di canapa, salvo concedere autorizzazioni per usi molto specifici.

Dato il divieto di produzione della canapa, risulta impossibile procedere all'importazione in Svezia di semi di canapa destinati alla produzione delle fibre.

Come indicato dall'onorevole parlamentare, le autorità svedesi hanno posto alla Corte di giustizia alcuni quesiti pregiudiziali in merito alla conformità con il diritto comunitario del divieto nazionale di coltura della canapa.

In attesa della sentenza della Corte, la Commissione non ha intenzione di proporre modifiche alla regolamentazione in materia.

(1) GU L 193 del 29.7.2000.

(2) GU L 160 del 26.6.1999.

(3) GU L 246 del 5.11.1971.

(4) GU L 299 del 20.11.1999.

(5) GU L 193 del 29.7.2000.

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