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Document 92001E003282(01)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3282/01 di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione. Inquinamento ambientale a San Claudio (Oviedo, Asturie).

GU C 301E del 5.12.2002, pp. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

92001E3282(01)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3282/01 di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione. Inquinamento ambientale a San Claudio (Oviedo, Asturie).

Gazzetta ufficiale n. 301 E del 05/12/2002 pag. 0003 - 0004


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3282/01

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(27 novembre 2001)

Oggetto: Inquinamento ambientale a San Claudio (Oviedo, Asturie)

L'associazione per la tutela dell'ambiente San Claudio Aire Limpio (Amascal) ha denunciato presso varie amministrazioni delle Asturie l'inquinamento dell'aria e del suolo prodotto dall'impresa Indasa avente sede a San Claudio, nel comune di Oviedo (Asturie). Tale impresa utilizza nel suo forno di fusione rottami di ferro, resti di pittura, inchiostri e olii lubrificanti, prodotti considerati rifiuti pericolosi. L'inquinamento dell'aria e del suolo con metalli pesanti (piombo, cadmio, ecc.) provocato da questa impresa, che è situata a circa 300 metri dal centro abitato in violazione della legislazione spagnola a norma della quale questo tipo di industrie deve essere situato a più di 2000 metri dalle zone abitate, suscita i timori della popolazione per la propria salute e per il futuro della zona in cui vive.

Nel 1996 l'Unione europea ha adottato una direttiva quadro al fine di migliorare la qualità dell'aria; esiste altresì una legislazione comunitaria sui limiti massimi per le emissioni

a livello nazionale. D'altra parte, per quanto riguarda i rifiuti, la direttiva 75/442/CEE(1) che stabilisce i principi di base relativi alla raccolta, allo smaltimento, al riutilizzo e al trattamento dei rifiuti è stata completata dalla direttiva 78/319/CEE(2) relativa allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Nel caso in esame si potrebbero applicare le seguenti direttive:

- direttiva 1999/30/CE(3) concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;

- direttiva 82/884/CEE(4) e sue modifiche concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera;

- direttiva 88/609/CEE(5) e sue modifiche concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione;

- direttiva 96/62/CE(6) in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

Quali provvedimenti intende la Commissione adottare nel caso in esame per garantire la corretta applicazione della legislazione comunitaria in vigore?

(1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(2) GU L 84 del 31.3.1978, pag. 43.

(3) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

(4) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 15.

(5) GU L 336 del 7.12.1988, pag. 1.

(6) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

Risposta complementaredata dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(3 giugno 2002)

Le autorità spagnole (Comunità autonoma delle Asturie e il comune di Oviedo) hanno inviato le loro osservazioni e chiarimenti in risposta alla lettera della Commissione in relazione all'attività dell'impresa Indasa e al diritto comunitario ambientale che potrebbe trovare applicazione nel caso di specie.

Dall'esame delle informazioni fornite risulta che l'impresa Indasa ha ottenuto dal comune di Oviedo un'autorizzazione per esercitare un'attività industriale di fonderia per il riciclaggio dell'alluminio. Questa autorizzazione è condizionata al rispetto di varie condizioni ed è stata ottenuta al termine di un lungo iter burocratico.

Le autorità spagnole segnalano che, in seguito ad esposti e denunce di cittadini abitanti nelle vicinanze e alle ispezioni effettuate, si è constatato che l'attività dell'impresa in questione non corrispondeva esattamente all'autorizzazione concessa. Le autorità spagnole segnalano che il comune di Oviedo ha imposto all'impresa l'adozione di una serie di misure e che questa sta facendo i passi necessari per regolarizzare la sua attività e rispettare la normativa in vigore relativa alle emissioni nell'aria.

D'altra parte, occorre precisare che la questione della distanza tra l'impianto citato e i centri abitati è di competenza delle autorità nazionali dato che non è disciplinata dal diritto comunitario.

Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(1), va notato che anche se quest'impianto figura all'allegato I punto 2.5 di detta direttiva, l'articolo 5 della stessa prevede un regime transitorio per gli impianti esistenti.

In ogni caso, la Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, adotterà le misure necessarie per garantire che il diritto comunitario sia rispettato nel caso in questione.

(1) GU L 257 del 10.10.1996.

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