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Document JOC_2001_240_E_0303_01

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [COM(2001) 316 def. — 2000/0159(COD)] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 240E del 28.8.2001, p. 303–304 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0316

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0316 def. - COD 2000/0159 */

Gazzetta ufficiale n. 240 E del 28/08/2001 pag. 0303 - 0304


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA RESTRIZIONE DELL'USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

1. Antecedenti

Trasmissione delle proposte al Consiglio e al Parlamento europeo (COM2000(347) def. - 2000/0159(COD)) (a norma dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato) 28 luglio 2000

Parere del Comitato economico e sociale 29 novembre 2000

Parere del Comitato delle regioni 14 febbraio 2001

Parere del Parlamento europeo in prima lettura 15 maggio 2001

2. Finalità della proposta della Commissione

La proposta stabilisce restrizioni all'uso di determinate sostanze pericolose (metalli pesanti e sostanze ignifughe bromurate) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tali restrizioni entreranno in vigore nel 2008. L'allegato tecnico elenca una serie di deroghe e può essere modificato mediante procedura di comitato.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo

3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

L'emendamento 1, che fa riferimento alle possibilità e alla redditività economica del riciclo e alla tutela della salute riducendo l'uso delle sostanze pericolose.

L'emendamento 10 (prima parte), che anticipa la data di messa al bando delle sostanze pericolose dal 2008 al 2006.

Si può accogliere l'emendamento 9 relativo al campo di applicazione della direttiva che introduce le lampade ad incandescenza, quelle ad uso domestico e quelle fluorescenti compatte, include la categoria 10 dell'allegato I della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) nel campo di applicazione della direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose ed esclude i pezzi di ricambio immessi sul mercato anteriormente al 2006.

Per quanto riguarda l'adeguamento della direttiva al progresso tecnico e scientifico, si possono accogliere gli emendamenti 12 e 13, relativi alla procedura di consultazione da seguire prima di modificare l'allegato.

L'emendamento 17, sulle sanzioni applicabili.

L'emendamento 19, che modifica la data di entrata in vigore (la data di pubblicazione e non il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione).

3.2. Emendamenti accolti dalla Commissione in parte o in linea di principio

Per quanto riguarda la messa al bando delle sostanze pericolose, la Commissione accoglie in linea di principio gli emendamenti 4 e 10, seconda parte, purché vengano così riformulati: "Sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio, non appena disponibili i dati scientifici, e in conformità con i principi stabiliti nella strategia sulle sostanze chimiche, decidono la messa al bando di altre sostanze pericolose e la loro sostituzione con sostanze alternative più rispettose dell'ambiente, che garantiscano almeno lo stesso livello di sicurezza dei consumatori." Tale riformulazione è necessaria per collegare l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva alla nuova strategia sulle sostanze chimiche.

La Commissione accoglie l'emendamento 22, purché venga così riformulato: "Gli Stati membri garantiscono che le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche commercializzate dopo il 1° gennaio 2006 non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) e eteri di difenile polibromurati (PBDE). Questa riformulazione è puramente linguistica.

La Commissione accoglie l'emendamento 23, purché venga così riformulato: "L'articolo 4 non si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 8 e 9 dell'allegato I A della direttiva ...... [sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche], ai pezzi di ricambio per la riparazione delle apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2006". La Commissione suggerisce di non menzionare il termine "prodotti di consumo" nella riformulazione, poiché non è necessario escludere i prodotti di consumo dal campo di applicazione della direttiva che per assicurare che le apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 1° gennaio continuino a funzionare.

La Commissione accoglie l'emendamento 35, purché venga così riformulato in modo da lasciare più flessibilità alla Commissione e permettere di tenere conto di qualsiasi sviluppo scientifico possibile: "In sede di riesame, la Commissione si riserva di proporre la sostituzione dei ritardanti di fiamma bromurati quando siano disponibili efficaci alternative di prevenzione antincendio, salvo che si possa dimostrare che i ritardanti di fiamma bromurati non danno motivo di preoccupazione secondo i principi indicati nella strategia sulle sostanze chimiche."

La Commissione può accogliere il riferimento alla sicurezza dei consumatori all'articolo 5, paragrafo 1, introdotto dall'emendamento 11.

Per quanto riguarda l'allegato, la Commissione accoglie in linea di principio l'emendamento 21, purché venga riformulato. Le soppressioni vengono accolte, mentre per quanto riguarda le aggiunte la Commissione può accogliere:

- "Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ad esempi. leghe di saldatura di stagno e piombo contenenti più dell'85% di piombo)

- Vetro piombato in componenti elettronici

- Piombo in dispositivi piezoelettrici

- Piombo nei server, in sistemi di memorizzazione e di memorizzazione in serie (deroga concessa fino al 2010)"

Per quanto riguarda le altre disposizioni, la Commissione può accogliere l'emendamento 7 come segue: "Dal momento che, come principio generale, il reimpiego, il rinnovo e il prolungamento della vita dei prodotti sono fattori positivi"

L'emendamento 18 stabilisce il termine per il recepimento della direttiva a diciotto mesi dalla sua entrata in vigore (la Commissione aveva proposto il 30.6.2004). La modifica può essere accolta in linea di principio, salvo possibile riesame all'adozione della direttiva.

3.3. Emendamenti respinti dalla Commissione

L'emendamento 2 dichiara che la direttiva non pregiudica la direttiva 76/769 sulla restrizione delle sostanze pericolose. Il significato e le conseguenze giuridiche di tale emendamento non sono chiare e la Commissione suggerisce di evitare formulazioni che potrebbero condurre a potenziali interpretazioni divergenti in un settore tanto delicato.

L'emendamento 3 si riferisce alla tutela dei lavoratori. Dal momento che tale materia non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva, non è opportuno accogliere l'emendamento.

L'emendamento 8 elimina il riferimento al ravvicinamento delle legislazioni tra gli obiettivi della direttiva e non può essere accolto, dal momento che è importante sottolineare che la direttiva deve avere la propria base giuridica nell'articolo 95 del trattato.

L'emendamento 5 sostituisce i termini PBB e PBDE con 'ritardanti di fiamma bromurati' e non può essere accolto dal momento che l'ambito di applicazione della direttiva si limita ai PBB e ai PBDE.

Gli emendamenti 6, 11 e 33 aggiungono alle attività del comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 compiti e condizioni che la Commissione non ritiene appropriati, dato che non sono sufficientemente precisi e rischierebbero di compromettere l'attività del comitato.

L'emendamento 15 prevede che la Commissione tenga conto di nuove risultanze scientifiche sottopostele entro il 2003. Non è possibile accogliere tale impegno in un testo normativo, anche se la Commissione terrà certamente conto di qualsiasi informazione pertinente che le verrà fornita.

L'emendamento 34 non può essere accolto, dal momento che la Commissione ha accolto in linea di principio gli emendamenti 4 e 35, che rendono superfluo l'emendamento 34.

3.4. Proposta modificata

In applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica il testo delle proposte come indicato sopra.

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