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Document 91999E001808
WRITTEN QUESTION E-1808/99 by Paul Rübig (PPE-DE) to the Commission. Notified bodies.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1808/99 di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione. Organismi accreditati (notified bodies).
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1808/99 di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione. Organismi accreditati (notified bodies).
GU C 225E del 8.8.2000, pp. 22–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1808/99 di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione. Organismi accreditati (notified bodies).
Gazzetta ufficiale n. 225 E del 08/08/2000 pag. 0022 - 0023
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1808/99 di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione (12 ottobre 1999) Oggetto: Organismi accreditati (notified bodies) L'interrogante appoggia l'intenzione della Commissione di promuovere la libera circolazione delle merci tra l'UE e i paesi candidati all'adesione e di ridurre i costi per le imprese mediante il celere riconoscimento degli organismi accreditati. È chiaro comunque che in nessun caso ne debba derivare un progressivo peggioramento, per quanto concerne le norme ambientali, sociali, tecniche e di produzione, a scapito del consumatore nell'UE o nei paesi candidati. Pertanto, proprio sul fronte del controllo dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti occorre assicurare che gli organismi accreditati dei paesi candidati ricevano l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria al raggiungimento dei livelli di qualità dell'UE. In generale andrebbe altresì assicurato che i criteri di qualità del controllo tecnico, sia nell'Unione che nei paesi candidati, garantiscano un elevato grado di protezione e sicurezza per il consumatore. Non possono essere tollerate pecore nere tra queste importanti istituzioni. 1. Può la Commissione far sapere per quale motivo la questione degli organismi accreditati non è stata affrontata in sede di negoziati di adesione? 2. Quali misure intende adottare affinché gli organismi accreditati dei paesi candidati si adeguino alle norme di qualità dell'UE? Giudica tali misure sufficienti? 3. Quali sono state finora le sue esperienze per quanto concerne l'applicazione delle procedure connesse alla clausola di salvaguardia e in che modo intende organizzare tali procedure nel periodo di transizione? 4. Come si profila la questione giurisdizionale? 5. In che modo intende garantire il controllo continuo delle necessarie norme di qualità sia nell'UE che nei paesi candidati? 6. Prevede di adottare ulteriori misure per portare avanti la liberalizzazione in materia di normalizzazione e controlli, riducendo in tal modo i costi per le imprese e dunque indirettamente per i consumatori? Risposta data dal sig. Verheugen In nome della Commissione (3 dicembre 1999) La Commissione condivide in larga misura il parere espresso dall'onorevole parlamentare, ritenendo tuttavia necessario aggiungere alcune riflessioni in risposta alle domande specifiche contenute nell'interrogazione. 1. Le questioni riguardanti gli organismi accreditati vengono affrontate nell'ambito dei negoziati sull'ampliamento nel quadro del capitolo intitolato libera circolazione delle merci. Tali negoziati sono tuttora in corso. 2. La Commissione ha informato chiaramente i paesi candidati che il rispetto dell'acquis relativamente agli organismi accreditati è essenziale ai fini dell'ampliamento, e tale posizione non è stata contestata. Il programma PHARE, in particolare il programma PRAQ III, fornisce assistenza tecnica in questo settore. PRAQ III prevede altresì una valutazione dello stato di avanzamento al fine di garantire un'efficace utilizzo dell'assistenza. L'assistenza tecnica consiste nel trasferimento delle migliori pratiche a livello europeo al fine di aiutare i paesi beneficiari a raggiungere dei livelli di efficienza paragonabili a quelli comunitari. 3. e 4. La clausola di salvaguardia prevista dalla legislazione comunitaria sui prodotti trova applicazione soltanto all'interno dello spazio economico europeo (SEE) o nei paesi in cui determinati accordi commerciali prevedono l'applicazione di tale clausola. Quest'ultima non è applicabile nei paesi candidati all'adesione nel periodo di preadesione, salvo accordi contrari. Pertanto, non si profila alcuna questione giurisdizionale. 5. Il controllo del mercato all'interno della Comunità spetta ai singoli Stati membri. Il diritto comunitario prevede che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dell'acquis, ad esempio per quanto riguarda la libertà di immissione sul mercato dei prodotti conformi alle norme vigenti e l'obbligo di assicurare che i prodotti non conformi non vengano introdotti nel mercato. Tuttavia, nella fase di preadesione la Comunità valuterà i progressi compiuti dai paesi candidati nell'applicazione dell'acquis mediante ulteriori verifiche e riunioni di sottocomitato. 6. I protocolli aggiuntivi agli accordi europei sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti (PECA), che attualmente vengono discussi insieme ad una serie di paesi candidati, faciliterebbero gli scambi ove risultasse che il paese candidato abbia già recepito e attuato concretamente le disposizioni dell'acquis relative ai prodotti industriali. Ciò implica che il paese candidato abbia attuato la legislazione pertinente e assicurato che gli organismi accreditati abbiano operato ai livelli di competenza comunitari e istituito un efficace controllo sul mercato, applicando una clausola di salvaguardia paragonabile a quella comunitaria. Secondo la prevista procedura PECA, il rispetto degli obblighi relativi alla clausola di salvaguardia è di competenza delle rispettive parti, sotto la supervisione di un comitato misto.