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Document 91999E000457

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 457/99 dell'on. Concepció FERRER Clausola democratica negli accordi con paesi terzi

    GU C 341 del 29.11.1999, p. 116 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91999E0457

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 457/99 dell'on. Concepció FERRER Clausola democratica negli accordi con paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0116


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0457/99

    di Concepció Ferrer (PPE) alla Commissione

    (5 marzo 1999)

    Oggetto: Clausola democratica negli accordi con paesi terzi

    Considerando che il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce uno degli assi portanti dell'Unione europea e che occorre promuovere l'applicazione pratica di tale principio non soltanto all'interno delle nostre frontiere ma anche nei paesi terzi, considerando che l'inserimento della "clausola democratica" negli accordi stipulati dall'Unione con paesi terzi consente di intraprendere azioni concrete ed anche di sospendere gli aiuti finanziari ai paesi che non rispettano i diritti dell'uomo, ritiene la Commissione che l'applicazione di tale clausola nel quadro dei diversi accordi abbia contribuito a migliorare il rispetto dei diritti umani nel mondo?

    Può essa indicare in quali casi ha dovuto sospendere gli accordi per inadempimento di detta clausola democratica?

    Risposta data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione

    (13 aprile 1999)

    La Commissione tiene a ricordare che il Consiglio ha convenuto, nel maggio 1995, di inserire sistematicamente in tutti gli accordi con i paesi terzi una clausola relativa al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, quale elemento essenziale degli accordi fra la Comunità e i paesi terzi, e una clausola di "non esecuzione", allo scopo di sostenere un impegno comune sul rispetto e la promozione di valori universali e non già allo scopo di stabilire una relazione di condizionalità.

    Secondo la Commissione, è molto difficile valutare, in questa fase, la portata di tali clausole sulla situazione dei diritti dell'uomo nei paesi interessati. Il dispositivo adottato dal Consiglio ha consentito di privilegiare il dialogo, inteso come mezzo per giungere ad una soluzione, salvo in caso di urgenza speciale, prima che si prendano misure negative, fermo restando che la sospensione della cooperazione deve essere considerata unicamente come ultima misura da applicare.

    La serie di misure da adottare in caso di violazioni gravi e persistenti dei diritti dell'uomo o di interruzione del processo democratico è sufficientemente vasta per consentire reazioni diversificate in funzione dei casi. Attualmente, ferme restando le varie misure adottate a titolo di interventi e le modifiche contenutistiche apportate ai programmi di cooperazione, non è stato sospeso nessun accordo in quanto tale.

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