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Document 51999AG0028

    Posizione comune (CE) n. 28/1999, del 28 giugno 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

    GU C 243 del 27.8.1999, p. 33–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999AG0028

    Posizione comune (CE) n. 28/1999, del 28 giugno 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

    Gazzetta ufficiale n. C 243 del 27/08/1999 pag. 0033


    POSIZIONE COMUNE (CE) N. 28/1999

    definita dal Consiglio il 28 giugno 1999

    in vista dell'adozione della direttiva 1999/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

    (1999/C 243/02)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    visto il parere del Comitato delle regioni(3),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

    (1) considerando che il 16 aprile 1997 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione relativa ad un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico;

    (2) considerando che l'8 ottobre 1997 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione intitolata "Garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle comunicazioni elettroniche - Verso la definizione di un quadro europeo in materia di firme digitali e di cifratura";

    (3) considerando che il 1o dicembre 1997 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle firme digitali;

    (4) considerando che le comunicazioni elettroniche e il commercio elettronico necessitano di firme elettroniche e dei servizi ad esse relativi, atti a consentire l'autenticazione dei dati; che la divergenza delle norme in materia di riconoscimento giuridico delle firme elettroniche e di accreditamento dei prestatori di servizi di certificazione negli Stati membri può costituire un grave ostacolo all'uso delle comunicazioni elettroniche e del commercio elettronico; che, invece, un quadro comunitario chiaro relativo alle condizioni che si applicano alle firme elettroniche rafforzerà la fiducia nelle nuove tecnologie e la loro accettazione generale; che la normativa negli Stati membri non dovrebbe essere di ostacolo alla libera circolazione di beni e di servizi nel mercato interno;

    (5) considerando che occorrerebbe promuovere l'interoperabilità dei prodotti di firma elettronica; che, a norma dell'articolo 14 del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci; che, per garantire la libera circolazione nell'ambito del mercato interno e infondere fiducia nelle firme elettroniche, è necessaria la conformità ai requisiti essenziali specifici relativi ai prodotti di firma elettronica, fatti salvi il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso(5), e la decisione 94/942/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativa all'azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso(6);

    (6) considerando che la presente direttiva non armonizza la fornitura di servizi rispetto al carattere riservato dell'informazione quando sono oggetto di disposizioni nazionali inerenti all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza;

    (7) considerando che il mercato interno consente anche la libera circolazione delle persone la quale si traduce in una maggiore necessità, per i cittadini dell'Unione europea e per le persone che vi risiedono, di trattare con le autorità di Stati membri diversi da quello in cui risiedono; che la disponibilità di comunicazioni elettroniche potrebbe essere di grande aiuto a questo riguardo;

    (8) considerando che la rapida evoluzione tecnologica e il carattere globale di Internet rendono necessario un approccio aperto alle varie tecnologie e servizi che consentono di autenticare i dati in modo elettronico;

    (9) considerando che le firme elettroniche verranno usate in svariate circostanze ed applicazioni, che comporteranno un'ampia gamma di nuovi servizi e prodotti facenti uso di firme elettroniche o ad esse collegati; che la definizione di tali prodotti e servizi non dovrebbe essere limitata al rilascio e alla gestione di certificati, ma comprenderebbe anche ogni altro servizio e prodotto facente uso di firme elettroniche, o ad esse ausiliario, quali servizi di immatricolazione, servizi di apposizione del giorno e dell'ora, servizi di repertorizzazione, servizi informatici o di consulenza relativi alle firme elettroniche;

    (10) considerando che il mercato interno consente ai prestatori di servizi di certificazione di sviluppare le proprie attività transfrontaliere ai fini di accrescere la competitività e, pertanto, di offrire ai consumatori e alle imprese nuove opportunità di scambiare informazioni e di effettuare negozi per via elettronica in modo sicuro, indipendentemente dalle frontiere; che, al fine di stimolare la prestazione su scala comunitaria di servizi di certificazione sulle reti aperte, i prestatori di servizi di certificazione dovrebbero essere liberi di fornire i rispettivi servizi senza preventiva autorizzazione; per autorizzazione preventiva non si intende soltanto qualsiasi permesso che il prestatore di servizi interessato deve ottenere dalle autorità nazionali prima di poter fornire i propri servizi di certificazione, ma anche ogni altra misura avente effetto equivalente;

    (11) considerando che i sistemi di accreditamento facoltativo intesi a migliorare il livello di servizio fornito possono offrire ai prestatori di servizi di certificazione il quadro appropriato per l'ulteriore sviluppo dei loro servizi verso i livelli di fiducia, sicurezza e qualità richiesti dall'evoluzione del mercato; che tali sistemi dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di prassi ottimali tra i prestatori di servizi di certificazione; che questi ultimi dovrebbero essere liberi di aderire a tali sistemi di accreditamento e di trarne vantaggio;

    (12) considerando che i servizi di certificazione possono essere forniti o da un'entità pubblica ovvero da una persona giuridica o fisica quando è costituita secondo il diritto nazionale; che gli Stati membri non dovrebbero vietare ai prestatori di servizi di certificazione di operare al di fuori dei sistemi di accreditamento facoltativo; che si dovrebbe garantire che tali sistemi di accreditamento non riducano la concorrenza nel settore dei servizi di certificazione;

    (13) considerando che gli Stati membri possono decidere come garantire il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva; che quest'ultima non esclude l'istituzione di sistemi di controllo basati sul settore privato; che la presente direttiva non obbliga i prestatori di servizi di certificazione a chiedere il controllo in base a un qualsiasi sistema d'accreditamento applicabile;

    (14) considerando che è importante raggiungere l'equilibrio tra le esigenze dei consumatori e le esigenze delle imprese;

    (15) considerando che l'allegato III prevede requisiti relativi a dispositivi per la creazione di una firma sicura al fine di assicurare la funzionalità delle firme elettroniche avanzate; che esso non contempla la globalità dell'ambiente del sistema in cui tali dispositivi operano; che il funzionamento del mercato interno impone alla Commissione e agli Stati membri un'azione rapida al fine di permettere la designazione degli organismi preposti alla valutazione della conformità dei dispositivi di firma sicura rispetto all'allegato III; che, per rispondere alle esigenze del mercato, la valutazione della conformità deve essere tempestiva ed efficiente;

    (16) considerando che la presente direttiva contribuisce all'uso e al riconoscimento giuridico delle firme elettroniche nell'ambito della Comunità; che le firme elettroniche usate esclusivamente all'interno di sistemi chiusi non esigono una disciplina comune; che, tuttavia, le firme elettroniche che soddisfano i requisiti fissati nella presente direttiva e che sono usate all'interno di gruppi chiusi di utenti dovrebbero essere giuridicamente riconosciute; che, nella misura consentita dal diritto nazionale, andrebbe rispettata la libertà delle parti di accordarsi sulle condizioni di accettazione dei dati firmati in modo elettronico;

    (17) che la presente direttiva non è diretta ad armonizzare le normative nazionali sui contratti, in particolare in materia di conclusione ed esecuzione dei contratti, od altre formalità di natura extracontrattuale concernenti l'apposizione di firme; che, per tale motivo, le disposizioni sugli effetti giuridici delle firme elettroniche non dovrebbero pregiudicare i requisiti formali previsti dal diritto nazionale sulla conclusione dei contratti o le regole di determinazione del luogo della conclusione del contratto;

    (18) considerando che la registrazione e la copia di dati per la creazione di una firma potrebbero costituire una minaccia per la validità giuridica delle firme elettroniche;

    (19) considerando che le firme elettroniche saranno utilizzate nel settore pubblico nell'ambito delle amministrazioni nazionali e comunitarie e nelle comunicazioni tra tali amministrazioni nonché con i cittadini e gli operatori economici, ad esempio nei settori degli appalti pubblici, della fiscalità, della previdenza sociale, della sanità e dell'amministrazione della giustizia;

    (20) considerando che criteri armonizzati relativi agli effetti giuridici delle firme elettroniche manterranno un quadro giuridico coerente in tutta la Comunità; che il diritto nazionale stabilisce differenti requisiti per la validità giuridica delle firme autografe; che i certificati possono essere usati per confermare l'identità di una persona che ricorre alla firma elettronica; che le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato mirano ad un più alto livello di sicurezza; che le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura possono essere considerate giuridicamente equivalenti alle firme autografe solo se sono rispettati i requisiti per le firme autografe;

    (21) considerando che, al fine di contribuire all'accettazione generale dei metodi di autenticazione elettronici, è necessario garantire che le firme elettroniche possano essere utilizzate come prove nei procedimenti giudiziari in tutti gli Stati membri; che il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche dovrebbe basarsi su criteri oggettivi e non essere connesso ad un'autorizzazione rilasciata al prestatore di servizi di certificazione interessato; che il diritto nazionale disciplina l'uso dei documenti elettronici e delle firme elettroniche; che la presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli organi giurisdizionali nazionali di deliberare in merito alla conformità rispetto ai requisiti della presente direttiva e non lede le norme nazionali in materia di libero uso delle prove in giudizio;

    (22) considerando che la responsabilità dei prestatori di servizi di certificazione che forniscono tali servizi al pubblico è disciplinata dal diritto nazionale;

    (23) considerando che lo sviluppo del commercio elettronico internazionale rende necessarie soluzioni transfrontaliere che coinvolgano i paesi terzi;

    (24) considerando che, al fine di accrescere la fiducia da parte degli utenti nelle comunicazioni elettroniche e nel commercio elettronico, i prestatori di servizi di certificazione devono osservare la legislazione in materia di protezione dei dati e la vita privata degli individui;

    (25) considerando che le disposizioni sull'uso degli pseudonimi nei certificati non dovrebbe impedire agli Stati membri di chiedere l'identificazione delle persone in base alla normativa comunitaria o della legislazione nazionale;

    (26) considerando che, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di gestione;

    (27) considerando che due anni dopo la sua attuazione la Commissione presenterà una relazione su questa direttiva al fine di garantire tra l'altro che il progresso tecnologico o il mutamento del quadro giuridico non abbiano creato ostacoli al raggiungimento degli obiettivi sanciti nella stessa; che la Commissione dovrebbe esaminare le implicazioni dei settori tecnici connessi e presentare una relazione al riguardo al parlamento europeo e al Consiglio;

    (28) considerando che, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo della creazione di un quadro giuridico armonizzato per la fornitura di firme elettroniche e dei servizi relativi non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario; che la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA::

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    La presente direttiva è volta ad agevolare l'uso delle firme elettroniche e a contribuire al loro riconoscimento giuridico. Essa istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche e taluni servizi di certificazione al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

    Essa non disciplina aspetti relativi alla conclusione e alla validità dei contratti o altri obblighi giuridici quando esistono requisiti relativi alla forma prescritti dal diritto nazionale o comunitario, né pregiudica le norme e i limiti che disciplinano l'uso dei documenti contenuti nel diritto nazionale o comunitario.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

    1. "firma elettronica", dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione;

    2. "firma elettronica avanzata", una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:

    a) essere connessa in maniera unica al firmatario;

    b) essere idonea ad identificare il firmatario;

    c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo;

    d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;

    3. "firmatario", una persona che detiene un dispositivo per la creazione di una firma e agisce per conto proprio o per conto della persona fisica o giuridica o dell'entità che rappresenta;

    4. "dati per la creazione di una firma", dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal firmatario per creare una firma elettronica;

    5. "dispositivo per la creazione di una firma", un software configurato o un hardware usato per applicare i dati per la creazione di una firma;

    6. "dispositivo per la creazione di una firma sicura", un dispositivo per la creazione di una firma che soddisfa i requisiti di cui all'allegato III;

    7. "dati per la verifica della firma", dati, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare una firma elettronica;

    8. "dispositivo di verifica della firma", un software configurato o un hardware usato per applicare i dati di verifica della firma;

    9. "certificato", un attestato elettronico che collega i dati di verifica della firma ad una persona e conferma l'identità di tale persona;

    10. "certificato qualificato", un certificato conforme ai requisiti di cui all'allegato I e fornito da un prestatore di servizi di certificazione che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II;

    11. "prestatore di servizi di certificazione", un'entità o una persona fisica o giuridica che rilascia certificati o fornisce altri servizi connessi alle firme elettroniche;

    12. "prodotto di firma elettronica", hardware o software, oppure i componenti pertinenti dei medesimi, destinati ad esser utilizzati da un prestatore di servizi di certificazione per la prestazione di servizi di firma elettronica oppure per la creazione o la verifica di firme elettroniche.

    13. "accreditamento facoltativo", qualsiasi permesso che stabilisca diritti ed obblighi specifici della fornitura di servizi di certificazione, il quale sia concesso, su richiesta del prestatore di servizi di certificazione interessato, dall'organismo pubblico o privato preposto all'elaborazione e alla sorveglianza del rispetto di tali diritti ed obblighi, fermo restando che il prestatore di servizi di certificazione non è autorizzato ad esercitare i diritti derivanti dal permesso fino a che non abbia ricevuto la decisione da parte dell'organismo.

    Articolo 3

    Accesso al mercato

    1. Gli Stati membri non subordinano ad autorizzazione preventiva la prestazione di servizi di certificazione.

    2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre o conservare sistemi di accreditamento facoltativi volti a fornire servizi di certificazione di livello più elevato. Tutte le condizioni relative a tali sistemi devono essere obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri non possono limitare il numero di prestatori di servizi di certificazione accreditati per motivi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

    3. Ciascuno Stato membro provvede affinché venga istituito un sistema appropriato che consenta la supervisione dei prestatori di servizi di certificazione stabiliti nel loro territorio e rilasci al pubblico certificati qualificati.

    4. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti di cui all'allegato III è determinata dai pertinenti organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri. Secondo la procedura di cui all'articolo 9 la Commissione fissa i criteri in base ai quali gli Stati membri stabiliscono se un organismo può essere designato.

    La conformità ai requisiti di cui all'allegato III accertata dagli organismi di cui al primo comma è riconosciuta da tutti gli Stati membri.

    5. Secondo la procedura di cui all'articolo 9 la Commissione può determinare e pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica. Un prodotto di firma elettronica conforme a tali norme viene considerato dagli Stati membri conforme ai requisiti di cui all'allegato II, lettera e), e all'allegato III.

    6. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per promuovere la sviluppo e l'uso dei dispositivi di verifica della firma, alla luce delle raccomandazioni per la verifica della firma sicura di cui all'allegato IV e nell'interesse dei consumatori.

    7. Gli Stati membri possono assoggettare l'uso delle firme elettroniche nel settore pubblico ad eventuali requisiti supplementari. Tali requisiti debbono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e riguardare unicamente le caratteristiche specifiche dell'uso di cui trattasi. Tali requisiti non possono rappresentare un ostacolo ai servizi transfrontalieri per i cittadini.

    Articolo 4

    Principi del mercato interno

    1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali da esso adottate in base alla presente direttiva ai prestatori di servizi di certificazione stabiliti nel suo territorio e ai servizi da essi forniti. Gli Stati membri non possono limitare la prestazione di servizi di certificazione originati in un altro Stato membro nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    2. Gli Stati membri consentono ai prodotti di firma elettronica conformi alla presente direttiva di circolare liberamente nel mercato interno.

    Articolo 5

    Effetti giuridici delle firme elettroniche

    1. Gli Stati membri provvedono a che le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura:

    a) posseggano i requisiti legali di una firma in relazione ai dati in forma elettronica così come una firma autografa li possiede per dati cartacei; e

    b) siano ammesse come prova in giudizio.

    2. Gli Stati membri provvedono affinché una firma elettronica non sia considerata legalmente inefficace e inammissibile come prova in giudizio unicamente a causa del fatto che è:

    - in forma elettronica, o

    - non basata su un certificato qualificato, o

    - non basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione accreditato, ovvero

    - non creata da un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

    Articolo 6

    Responsabilità

    1. Gli Stati membri provvedono almeno a che il prestatore di servizi di certificazione che rilascia al pubblico un certificato come certificato qualificato o che garantisce al pubblico tale certificato, sia responsabile per danni provocati a entità o persone fisiche o giuridiche che facciano ragionevole affidamento su detto certificato:

    a) per quanto riguarda l'esattezza di tutte le informazioni contenute nel certificato qualificato a partire dalla data di rilascio,

    b) per la garanzia che, al momento del rilascio del certificato, il firmatario identificato nel certificato qualificato detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato,

    c) la garanzia che i dati per la creazione della firma e i dati per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il fornitore di servizi di certificazione generi entrambi,

    a meno che il prestatore di servizi di certificazione provi di aver agito senza negligenza.

    2. Gli Stati membri provvedono almeno a che il prestatore di servizi di certificazione che rilascia al pubblico un certificato come certificato qualificato sia responsabile, nei confronti di entità o di persone fisiche o giuridiche che facciano ragionevole affidamento sul certificato, dei danni provocati, per la mancata registrazione della revoca del certificato, a meno che provi di non aver agito senza negligenza.

    3. Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di certificazione possa indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di detto certificato, purché tali limiti siano riconoscibili da parte dei terzi. Il prestatore di servizi di certificazione deve essere esentato dalla responsabilità per i danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti nello stesso.

    4. Gli Stati membri provvedono affinché un prestatore di servizi di certificazione abbia la facoltà di indicare nel certificato qualificato un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato, purché tali limiti siano riconoscibili da parte dei terzi.

    5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori(7).

    Articolo 7

    Aspetti internazionali

    1. Gli Stati membri provvedono a che i certificati rilasciati al pubblico come certificati qualificati da un prestatore di servizi di certificazione stabilito in un paese terzo siano riconosciuti giuridicamente equivalenti ai certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione stabilito nella Comunità, in presenza di una delle seguenti condizioni:

    a) il prestatore di servizi di certificazione possiede i requisiti di cui alla presente direttiva e sia stato accreditato in virtù di un sistema di accreditamento facoltativo stabilito in uno Stato membro, oppure

    b) il certificato è garantito da un prestatore di servizi di certificazione stabilito nella Comunità, in possesso dei requisiti, oppure

    c) il certificato o il prestatore di servizi di certificazione è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

    2. Al fine di agevolare servizi di certificazione transfrontalieri con paesi terzi e il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche avanzate che hanno origine in paesi terzi, la Commissione presenta, se del caso, proposte miranti all'effettiva attuazione di norme e di accordi internazionali applicabili ai servizi di certificazione. In particolare, ove necessario, essa presenta al Consiglio proposte relative a mandati per la negoziazione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

    3. Ogniqualvolta la Commissione è informata di difficoltà che le imprese comunitarie incontrano riguardo all'accesso al mercato di paesi terzi, essa può, se necessario, presentare al Consiglio proposte in merito a un appropriato mandato di negoziato per ottenere diritti paragonabili per le imprese comunitarie in tali paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

    Le misure adottate a norma di questo paragrafo lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi internazionali in materia.

    Articolo 8

    Protezione dei dati

    1. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di certificazione e gli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento o della supervisione si conformino alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(8).

    2. Gli Stati membri consentono a un prestatore di servizi di certificazione che rilascia certificati al pubblico di raccogliere dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.

    3. Fatti salvi gli effetti giuridici che la legislazione nazionale attribuisce agli pseudonimi, gli Stati membri non vietano al prestatore di servizi di certificazione di riportare sul certificato uno pseudonimo in luogo del nome del firmatario.

    Articolo 9

    Comitato

    1. È istituito il "comitato per la firma elettronica", in prosieguo denominato "comitato". Esso è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2. La Commissione è assistita dal comitato.

    3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    4. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

    - La Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

    - Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

    Articolo 10

    Compiti del comitato

    Il comitato precisa i requisiti di cui agli allegati della presente direttiva, i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e le norme generalmente riconosciute per i prodotti di firma elettronica istituite e pubblicate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo la procedura di cui all'articolo 9.

    Articolo 11

    Notificazione

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le seguenti informazioni:

    a) sistemi di accreditamento facoltativi nazionali ed ogni requisito supplementare a norma dell'articolo 3, paragrafo 7;

    b) nomi e indirizzi degli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento e della supervisione nonché degli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 4;

    c) i nomi e gli indirizzi di tutti i prestatori di servizi di certificazione nazionali accreditati.

    2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e le loro eventuali variazioni sono notificate agli Stati membri al più presto.

    Articolo 12

    Riesame

    1. Entro ...(9) la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

    2. Nel riesame si valuta, tra l'altro, se l'ambito di applicazione della presente direttiva debba essere modificato per tener conto dei progressi tecnologici, dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi giuridici. La relazione include in particolare una valutazione, sulla base dell'esperienza acquisita, degli aspetti relativi all'armonizzazione. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

    Articolo 13

    Attuazione

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al ...(10). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 15

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a ...

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    ...

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ...

    (1) GU C 325 del 23.10.1998, pag. 5.

    (2) GU C 40 del 15.2.1999, pag. 29.

    (3) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 33.

    (4) Parere del Parlamento europeo del 13 gennaio 1999 (GU C 104 del 14.4.1999, pag. 49), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999 e decisione del Parlamento europeo del... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (5) GU L 367 del 31.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 837/95 (GU L 90 del 21.4.1995, pag. 1).

    (6) GU L 367 del 31.12.1994, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 1999/193/PESC (GU L 73 del 19.3.1999, pag. 1).

    (7) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

    (8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (9) Tre anni e sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

    (10) Un anno e sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

    ALLEGATO I

    Requisiti relativi ai certificati qualificati

    I certificati qualificati devono includere:

    a) l'indicazione che il certificato rilasciato è un certificato qualificato;

    b) l'identificazione e lo Stato nel quale è stabilito il prestatore di servizi di certificazione;

    c) il nome del firmatario del certificato o uno pseudonimo identificato come tale;

    d) l'indicazione di un attributo specifico del firmatario, da includere se pertinente, a seconda dello scopo per cui il certificato è richiesto;

    e) i dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della firma sotto il controllo del firmatario;

    f) un'indicazione dell'inizio e del termine del periodo di validità del certificato;

    g) il codice d'identificazione del certificato;

    h) la firma elettronica avanzata del prestatore di servizi di certificazione che ha rilasciato il certificato;

    i) i limiti d'uso del certificato, ove applicabili; e

    j) i limiti del valore dei negozi per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.

    ALLEGATO II

    Requisiti relativi ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano certificati qualificati

    I prestatori di servizi di certificazione devono:

    a) dimostrare l'affidabilità necessaria per fornire servizi di certificazione;

    b) assicurare il funzionamento di un servizio di repertorizzazione puntuale e sicuro e garantire un servizio di revoca sicuro e immediato;

    c) assicurare che la data e l'ora di rilascio o di revoca di un certificato possano essere determinate con precisione;

    d) vertificare con mezzi appropriati, secondo la legislazione nazionale l'identità ed, eventualmente, le specifiche caratteristiche della persona cui è rilasciato un certificato qualificato;

    e) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie per i servizi forniti, in particolare la competenza a livello gestionale, la conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e la dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate; essi devono inoltre applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e corrispondenti a norme riconosciute;

    f) utilizzare sistemi affidabili e prodotti protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti di cui sono oggetto;

    g) adottare misure contro la contraffazione dei certificati e, nei casi in cui il prestatore di servizi di certificazione generi dati per la creazione di una firma, garantire la riservatezza nel corso della generazione di tali dati;

    h) disporre di risorse finanziarie sufficienti ad operare secondo i requisiti previsti dalla direttiva, in particolare per sostenere il rischio di responsabilità per danni, ad esempio stipulando un'apposita assicurazione;

    i) tenere una registrazione di tutte le informazioni pertinenti relative ad un certificato qualificato per un adeguato periodo di tempo, in particolare al fine di fornire la prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari. Tali registrazioni possono essere elettroniche;

    j) non conservare né copiare i dati per la creazione della firma della persona cui il prestatore di servizi di certificazione ha fornito i servizi di gestione della chiave;

    k) prima di avviare una relazione contrattuale con una persona che richieda un certificato a sostegno della sua firma elettronica, informarla, con un mezzo di comunicazione durevole, degli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie. Dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte e utilizzare un linguaggio comprensibile. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato;

    l) utilizzare sistemi affidabili per memorizzare i certificati in modo verificabile e far sì che:

    - soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche;

    - l'autenticità delle informazioni sia verificabile,

    - i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato,

    - l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi modifica tecnica che comprometta i requisiti di sicurezza.

    ALLEGATO III

    Requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma sicura

    1. I dispositivi per la creazione di una firma sicura, mediante mezzi tecnici e procedurali appropriati, devono garantire almeno che:

    a) i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa possono comparire in pratica solo una volta e che è ragionevolmente garantita la loro riservatezza;

    b) i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa non possono, entro limiti ragionevoli di sicurezza, essere derivati e la firma è protetta da contraffazioni compiute con l'impiego di tecnologia attualmente disponibile;

    c) i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa sono sufficientemente protetti dal firmatario legittimo contro l'uso da parte di terzi.

    2. I dispositivi per la creazione di una firma sicura non devono alterare i dati da firmare né impediscono che tali dati siano presentati al firmatario prima dell'operazione di firma.

    ALLEGATO IV

    Raccomandazioni per la verifica della firma sicura

    Durante il processo relativo alla verifica della firma occorre garantire, entro limiti ragionevoli di certezza, che

    a) i dati utilizzati per la verifica della firma corrispondono ai dati comunicati al verificatore;

    b) la firma è verificata in modo affidabile e i risultati della verifica correttamente comunicati;

    c) il verificatore può, all'occorrenza, stabilire in modo attendibile i contenuti dei dati firmati;

    d) l'autenticità e la validità del certificato necessario al momento della verifica della firma sono verificate in modo attendibile;

    e) i risultati della verifica e dell'identità del firmatario sono comunicati correttamente;

    f) l'uso di uno pseudonimo è chiaramente indicato;

    g) qualsiasi modifica che incida sulla sicurezza può essere individuata.

    MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

    I. INTRODUZIONE

    1. Il 16 giugno 1998 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comune per le firme elettroniche.

    2. Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura il 13 gennaio 1999, mentre il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno formulato i rispettivi pareri il 3 dicembre 1998 e il 14 gennaio 1999.

    3. Il 28 giugno 1999 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

    II. OBIETTIVO

    La presente proposta è intesa a garantire il corretto funzionamento del mercato interno nel settore delle firme elettroniche tramite la creazione di un quadro giuridico armonizzato.

    Tale quadro, consistente in una serie di criteri che devono fungere da base al riconoscimento giuridico delle firme elettroniche, faciliterà l'utilizzazione di queste ultime e permetterà in tal modo ai consumatori ed alle imprese in Europa di sfruttare pienamente le possibilità offerte dalle comunicazioni elettroniche.

    III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

    A. OSSERVAZIONI GENERALI

    Benché il Consiglio abbia fatto proprie l'impostazione e le finalità proposte dalla Commissione e sostenute dal Parlamento europeo, nell'elaborare la sua posizione comune ha ritenuto necessario apportare al testo della proposta di direttiva un certo numero di modifiche di merito e di carattere redazionale.

    Nell'apportare tali modifiche il Consiglio si è preoccupato in particolare:

    - di rendere più chiara ed agevole la lettura delle disposizioni della nuova direttiva;

    - di rendere più sicure le comunicazioni elettroniche;

    - di prendere maggiormente in considerazione le diverse tecnologie e i diversi servizi che consentono di autenticare i dati trasmessi per via elettronica;

    - di tenere maggiormente conto della diversità delle situazioni nazionali.

    B. OSSERVAZIONI SPECIFICHE

    1. Principali modifiche apportate alla proposta della Commissione

    a) Distinzione tra le firme elettroniche avanzate e le altre firme elettroniche

    Secondo l'impostazione seguita dal Consiglio, per firma elettronica avanzata si intende una firma che garantisce un alto livello di sicurezza e alla quale viene pertanto riconosciuta una validità equivalente a quella di una firma autografa (cfr. articolo 2, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafo 1).

    In effetti tale firma deve da un lato basarsi su un certificato qualificato approntato e rilasciato nel rispetto di una serie di requisiti (cfr. i requisiti di cui all'allegato I concernenti il certificato qualificato e quelli di cui all'allegato II concernenti il prestatore di servizi), e dall'altro essere creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica sicura (cfr. i requisiti di cui all'allegato III).

    Quanto alle altre firme elettroniche, esse devono perlomento beneficiare del principio della non discriminazione e dunque non possono essere considerate prive di efficacia giuridica per il solo fatto di presentarsi in forma elettronica o di non soddisfare i requisiti previsti per le firme elettroniche avanzate (cfr. articolo 2, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 2).

    b) Misure supplementari destinate a migliorare il livello di servizio di certificazione fornito dai prestatori di tale servizio

    La posizione comune, pur sancendo il principio del divieto di qualsiasi autorizzazione preventiva alla fornitura di servizi di certificazione, sostiene l'istituzione di regimi facoltativi di accreditamento a livello nazionale destinati a migliorare il livello di detti servizi, da un lato, e, dall'altro, obbliga gli Stati membri ad istituire un sistema appropriato di controllo dei prestatori di servizi che rilasciano al pubblico certificati qualificati (cfr. articolo 3, paragrafi 2 e 3).

    La posizione comune amplia inoltre la responsabilità dei prestatori di servizi per quanto concerne la validità del contenuto dei certificati qualificati da essi rilasciati, onde accrescere la fiducia degli utilizzatori di detti certificati (cfr. articolo 6). Tale responsabilità riguarda in particolare la revoca dei certificati (cfr. articolo 6, paragrafo 2).

    c) Comitato che assiste la Commissione

    Il Consiglio ha ritenuto opportuno adottare per tale comitato una procedura regolamentare di tipo IIB in considerazione dell'importanza dei compiti ad esso conferiti (cfr. articoli 9 e 10).

    Il comitato avrà infatti il compito di:

    - delucidare i requisiti di cui agli allegati della direttiva;

    - fissare i criteri di designazione degli enti nazionali incaricati di verificare che i dispositivi sicuri per la creazione di firme utilizzate per le firme avanzate siano conformi alla direttiva (cfr. articolo 3, paragrafo 4);

    - determinare le norme generalmente riconosciute per i prodotti di firma elettronica il cui rispetto conferirà a tali prodotti un'attribuzione di conformità ai requisiti della direttiva (cfr. articolo 3, paragrafo 5).

    d) Raccomandazione concernente i dispositivi di verifica della firma

    La posizione comune formula una serie di raccomandazioni intese a rendere quanto più sicuro possibile il processo di verifica della firma elettronica avanzata e invita gli Stati membri e la Commissione a cooperare per promuovere, alla luce di tali raccomandazioni, lo sviluppo e l'uso dei dispositivi per la creazione di una firma sicura (cfr. articolo 3, paragrafo 6, e allegato IV).

    2. Posizione del Consiglio riguardo agli emendamenti del Parlamento europeo

    a) Emendamenti riportati totalmente o parzialmente nella posizione comune

    Il Consiglio ha accolto testualmente gli emendamenti nn. 3, 11, 12, 14, 18, 20, 31, 32, 33, e 34 e, nella sostanza, gli emendamenti nn. 2, 13, 21, 22 e 25.

    Il Consiglio ha accolto parzialmente gli emendamenti nn. 4, 9 e 17, allineandosi in tale rispetto alla posizione della Commissione.

    b) Emendamenti non ripresi nella posizione comune

    Non accogliendo gli emendamenti nn. 1, 6, 7, 10, 15, 23, 24, 26, 28 e 29, il Consiglio ha seguito il parere negativo della Commissione.

    Non accogliendo gli emendamenti nn. 5, 16, 27 e 30, il Consiglio si è basato sulle seguenti considerazioni:

    - emendamento n. 5, concernente un più agevole accesso dei cittadini dell'Unione europea ai servizi amministrativi di uno Stato membro diverso da quello nel quale risiedono (nuovo considerando).

    Secondo il Consiglio l'articolo 3, paragrafo 7, che stabilisce che, nel regolamentare l'utilizzazione delle firme elettroniche nel settore pubblico, gli Stati membri non possono creare ostacoli ai servizi transfrontalieri per i cittadini, tiene conto delle preoccupazioni espresse in materia dal Parlamento europeo al riguardo.

    - Emendamento n. 16, concernente il riconoscimento dei regimi di accreditamento gestiti da organizzazioni non governative (articolo 3, paragrafo 2).

    Secondo il Consiglio la definizione di accreditamento facoltativo inserita all'articolo 2, paragrafo 13, tiene conto delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo.

    - Emendamento n. 27, relativo al trasferimento alle pubbliche autorità dei dati concernenti l'identità delle persone che utilizzano pseudonimi (articolo 8, paragrafo 4).

    Secondo il Consiglio la proposta di autorizzare tale trasferimento solo nel caso di un'inchiesta penale o di un ricorso in giustizia è troppo restrittiva e potrebbe segnatamente presentare il rischio di incoraggiare l'uso illegale delle comunicazioni elettroniche.

    - Emendamento n. 30, che invita a fare riferimento agli enti nazionali "riconosciuti" in materia di notifica degli enti responsabili dell'accreditamento e della supervisione (articolo 11).

    Il Consiglio ritiene che l'espressione "enti riconosciuti" che non è mai definita né menzionata nel resto della direttiva, possa dare adito a problemi di interpretazione.

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