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Document 91998E002095

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2095/98 dell'on. Alexandros ALAVANOS alla Commissione. Funzionamento delle università straniere europee in Grecia

    GU C 386 del 11.12.1998, p. 169 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E2095

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2095/98 dell'on. Alexandros ALAVANOS alla Commissione. Funzionamento delle università straniere europee in Grecia

    Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0169


    INTERROGAZIONE SCRITTA P-2095/98

    di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

    (30 giugno 1998)

    Oggetto: Funzionamento delle università straniere europee in Grecia

    In Grecia sono in funzione Centri di liberi studi che collaborano con università straniere di Stati membri dell'Unione europea. Gli studenti di detti Centri seguono le lezioni in Grecia nei primi anni e compiono di solito l'ultimo anno di studi nell'università straniera da cui acquisiscono la laurea.

    D'altra parte, però, a causa di disposizioni costituzionali che vietano la fondazione di università private tali lauree non vengono riconosciute. Ciò è stato confermato anche da una recente sentenza del Consiglio di Stato.

    Dato che la confusione regna sovrana, può la Commissione chiarire:

    1. se le questioni dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda il carattere pubblico o privato dell'istruzione di terzo grado, sono di competenza degli Stati membri;

    2. se le decisioni dell'organo competente (DIKATSA) che si basano sulla Costituzione greca e sulla sentenza del Consiglio di Stato non vengono così a far parte della legislazione comunitaria in materia di riconoscimento dei diplomi;

    3. se tali lauree che non vengono riconosciute in Grecia hanno validità per gli altri Stati dell'Unione europea, dato che le università rientrano nell'elenco della direttiva sulla equiparazione dei diplomi?

    Risposta complementare

    data dal sig. Monti nome della Commissione

    (26 ottobre 1998)

    1. e 2. Le questioni relative al contenuto dell'insegnamento e all'organizzazione del sistema d'istruzione sono di competenza degli Stati membri (articolo 126 del trattato CE). Di conseguenza, la Commissione non può intervenire nelle procedure di equivalenza accademica dei diplomi che dipendono dalle autorità nazionali. Per quanto riguarda invece il riconoscimento professionale dei diplomi, sono state adottat molte direttive(1) che gli Stati membri sono tenuti a rispettare. Il sistema di riconoscimento instaurato dalle direttive comunitarie non costituisce un sistema di equivalenza dei diplomi, ma un'autorizzazione ad esercitare una determinata professione. Il riconoscimento professionale previsto dalle direttive comunitarie è fondato sul principio della fiducia reciproca e risponde ad una logica completamente diversa da quella delle procedure di equivalenza dei diplomi del Dikatsa.

    Ogni Stato membro ha dovuto adottare le misure di diritto nazionale necessarie per attuare le direttive e designare i servizi competenti per trattare le domande di riconoscimento professionale presentate da cittadini comunitari conformemente alle direttive stesse. Per quanto riguarda la Grecia, la Commissione prega di fare riferimento alla sua risposta alla interrogazione scritta E-2499/97 del sig. Fernandez-Albo(2).

    3. Per ora non esiste un sistema di riconoscimento automatico dei diplomi o un elenco o una tabella dei diplomi riconosciuti a priori a livello europeo, eccetto per alcune professioni che sono state oggetto di direttive specifiche. Infatti, un diploma non è riconosciuto per il suo valore intrinseco, bensì in funzione della professione a cui dà accesso nello Stato membro che l'ha rilasciato e in funzione della professione che il richiedente intende esercitare nello Stato membro. Si intende per diploma ai sensi delle direttive comunitarie, qualsiasi diploma, o insieme di diplomi, che è stato rilasciato da un'autorità di uno Stato membro e da cui risulta che il titolare possiede tutte le qualificazioni richieste per esercitare una data professione in questo Stato. Se le condizioni previste dalle direttive sono soddisfatte, l'interessato ha il diritto di ottenere il riconoscimento allo scopo di esercitare la stessa professione in un altro Stato membro.

    (1) Direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'insegnamento superiore che sanciscono formazioni professionali della durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989) e direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali che completa la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992).

    (2) GU C 82 del 17.3.1998.

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