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Document 91997E004220

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 4220/97 dell'on. Maartje van PUTTEN alla Commissione. Etichettatura dei prodotti alimentari - leggibilità

    GU C 187 del 16.6.1998, p. 138 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E4220

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 4220/97 dell'on. Maartje van PUTTEN alla Commissione. Etichettatura dei prodotti alimentari - leggibilità

    Gazzetta ufficiale n. C 187 del 16/06/1998 pag. 0138


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-4220/97 di Maartje van Putten (PSE) alla Commissione (21 gennaio 1998)

    Oggetto: Etichettatura dei prodotti alimentari - leggibilità

    La direttiva sull'etichettatura (79/112/CEE) ((GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1 )) stabilisce all'articolo 11 che le indicazioni sui prodotti alimentari devono essere facilmente «comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili». Nel decreto legislativo olandese concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari il testo di tale disposizione è «chiaramente visibili e facilmente leggibili» (art. 23).

    1. E' vero che gli Stati membri all'atto dell'applicazione del suddetto articolo 11 nella loro legislazione non possono prescrivere un formato minimo per quanto riguarda la grandezza delle lettere?

    2. La Commissione è a conoscenza di eventuali reclami per l'uso di lettere troppo piccole e non chiare sulle etichette?

    3. A giudizio della Commissione la specificazione della grandezza minima dei caratteri utilizzati sulle etichette, tenuto conto del numero crescente di consumatori anziani, non costituirebbe un'interpretazione corretta della disposizione «chiaramente leggibili»?

    4. In caso affermativo, tale norma è stabilita nelle «direttive interne» per il controllo di tale prescrizione?

    Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione (13 febbraio 1998)

    L'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 79/112/CEE, a norma del quale le indicazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichettatura dei prodotti alimentari devono essere visibili e chiaramente leggibili, è di competenza degli operatori.

    Come recita l'articolo 14 della direttiva, gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto dagli articoli da 3 a 11, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni previste da tali articoli. Conformemente a queste disposizioni, gli Stati membri non sono quindi autorizzati a fissare le dimensioni dei caratteri delle indicazioni sull'etichettatura.

    I servizi di controllo degli Stati membri sono invece competenti per verificare se i principi stabiliti all'articolo 11, paragrafo 2 e recepiti nel diritto nazionale sono applicati correttamente. Qualora ritengano che le indicazioni che figurano sull'etichettatura non siano leggibili, detti servizi hanno il diritto di chiedere ai responsabili di modificare l'etichettatura. La Commissione non è autorizzata ad effettuare tali controlli.

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