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Document 91997E003829

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3829/97 dell'on. Wilfried TELKÄMPER alla Commissione. Attuazione, nell'area dell'aeroporto di Söllingen, della direttiva sulla flora, la fauna e gli habitat naturali

    GU C 187 del 16.6.1998, p. 63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    91997E3829

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3829/97 dell'on. Wilfried TELKÄMPER alla Commissione. Attuazione, nell'area dell'aeroporto di Söllingen, della direttiva sulla flora, la fauna e gli habitat naturali

    Gazzetta ufficiale n. C 187 del 16/06/1998 pag. 0063


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3829/97 di Wilfried Telkämper (V) alla Commissione (28 novembre 1997)

    Oggetto: Attuazione, nell'area dell'aeroporto di Söllingen, della direttiva sulla flora, la fauna e gli habitat naturali

    1. Quali provvedimenti sono tenute ad adottare le autorità dei Länder della Germania federale in relazione alla direttiva sulla flora, la fauna e gli habitat naturali, finché questa non è ancora stata trasposta nella legislazione nazionale, se le condizioni da essa previste per la tutela, ad esempio quelle corrispondenti a «tipi di habitat naturali prioritari», si riscontrano su diverse centinaia di ettari? In quali ipotesi le amministrazioni locali possono rinunciare ai provvedimenti in questione, e a chi spetta decidere se detti provvedimenti debbano essere adottati o possano essere tralasciati?

    2. Come si deve procedere nel caso in cui sulla medesima area, dotata dei requisiti per la tutela degli habitat, concorrano la pianificazione territoriale dello Stato federale, quella del Land e quella del Comune, e quali sono le conseguenze giuridiche con riferimento a tale tutela se l'ente pianificatore non rispetta la procedura prevista e

    a) gli habitat esistono ancora, ma su di essi è stato pianificato un eccesso di interventi

    b) gli habitat vengono distrutti?

    Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione (20 gennaio 1998)

    La Commissione è a conoscenza del fatto che il sito dell'aeroporto di Söllingen sia stato oggetto di esame al parlamento (Landtag) del Baden-Württemberg e che secondo le autorità responsabili non esistono in tale Stato (Land) siti di importanza analoga per la conservazione dei tipi di habitat della sedo-scleranthetea. La Commissione, avendo ricevuto un reclamo, sta attualmente conducendo un'indagine più approfondita a tal proposito.

    Attualmente, il sito in questione sembra avere un'importanza che potrebbe indurre le autorità tedesche a selezionarlo per includerlo nell'elenco nazionale dei siti da proporre ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ((GU L 206, del 22.7.1992. )). Tuttavia, la Germania non ha ancora proposto un elenco nazionale completo (poiché l'elenco completo doveva essere presentato entro giugno 1995, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione) e questo sito non compare nell'elenco parziale già fornito dalla Germania. L'inserimento di questo sito nell'elenco nazionale o nel successivo elenco di siti di importanza comunitaria è quindi incerto.

    In tali circostanze è difficile per la Commissione fornire dettagli all'Onorevole parlamentare circa le implicazioni della direttiva 92/43/CEE per il sito in questione, in particolare considerata l'assenza di giurisprudenza specifica della Corte di giustizia europea. Tuttavia, le seguenti osservazioni possono essere d'aiuto.

    Le misure di protezione dei siti della direttiva 92/43/CEE, stabilite all'articolo 6, si applicano in generale solo quando il sito figura nell'elenco dei siti di importanza comunitaria, e non è questo il caso. Si presenta un'eccezione quando la Commissione invoca l'articolo 5 della direttiva, nel cui caso, in attesa di una decisione del Consiglio, si applicano le misure dell'articolo 6, paragrafo 2). Quando non esiste ancora un elenco comunitario, e l'articolo 5 della direttiva non è ancora stato invocato, le autorità competenti possono tuttavia avvalersi dell'articolo 5 del Trattato CE, che inter alia prevede che gli Stati membri «si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato». La distruzione di siti importanti per la conservazione della natura senza un'adeguata considerazione preventiva può sollevare problemi di conformità rispetto all'articolo 5 del trattato CE, se l'effetto è di ostacolare la realizzazione degli scopi della direttiva 92/43/CEE.

    Altre normative comunitarie possono essere pertinenti. Per la rilevanza del sito può essere necessaria una valutazione dell'impatto ambientale del progetto conformemente alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ((GU L 175, del 5.7.1985. )). La rilevanza può anche interessare l'articolo 4 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. Detta convenzione (che include la Germania e la Comunità ((Decisione del Consiglio 82/72/CEE concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, GU L 38, del 10.2.1982. ))) impone alle parti contraenti di evitare o di ridurre al massimo, nelle loro politiche di pianificazione e sviluppo, il deterioramento degli habitat naturali minacciati di estinzione. La Commissione ritiene che la conformità con tali misure dovrebbe aiutare a garantire che gli scopi della direttiva 92/43/CEE non siano compromessi prima della costituzione dell'elenco comunitario.

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