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Document 91997E003553

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3553/97 degli onn. Jan SONNEVELD , Jan MULDER alla Commissione. Piccoli produttori di prodotti fitosanitari nell'Unione europea

    GU C 187 del 16.6.1998, p. 21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E3553

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3553/97 degli onn. Jan SONNEVELD , Jan MULDER alla Commissione. Piccoli produttori di prodotti fitosanitari nell'Unione europea

    Gazzetta ufficiale n. C 187 del 16/06/1998 pag. 0021


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3553/97 di Jan Sonneveld (PPE) e Jan Mulder (ELDR) alla Commissione (12 novembre 1997)

    Oggetto: Piccoli produttori di prodotti fitosanitari nell'Unione europea

    Può la Commissione dare una risposta motivata ai seguenti quesiti:

    1. Sa la Commissione che la direttiva del Consiglio 91/414/CEE ((GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.)) causa grosse difficoltà alle piccole aziende europee produttrici di prodotti fitosanitari, che non possono disporre dei dati richiesti per l'omologazione dei prodotti da essi fabbricati, non possono far riferimento ai dati già disponibili presso i maggiori produttori a causa dell'ostruzionismo di questi ultimi e non possono sostenere gli elevatissimi costi di ricerca che comporta l'elaborazione di tali dati?

    2. Sa essa che i maggiori produttori sfruttano questa situazione per riconquistare il proprio monopolio o oligopolio sul mercato comunitario dei prodotti fitosanitari, inclusi quelli di tipo generico?

    3. Sa essa che i piccoli fabbricanti sono disposti, a condizione di essere ammessi al programma di rivalutazione, a pagare ai grandi produttori un congruo compenso, pur di poter far riferimento agli studi già realizzati da questi ultimi?

    4. Non ritiene la Commissione che, per quanto riguarda i principi attivi da inserire nei futuri elenchi, tutti i produttori debbano essere obbligati alla cooperazione in modo tale che sia presentato un solo dossier per principio attivo?

    5. Non sarebbe il caso di affidare a un organo indipendente il compito di fare da mediatore?

    6. Non ritiene la Commissione che il sistema descritto eviterebbe sprechi di risorse e manterrebbe viva la concorrenza?

    7. Sa infine la Commissione che i piccoli produttori hanno sviluppato per tale sistema piani dettagliati, che funzionano già da anni negli Stati Uniti con piena soddisfazione generale?

    Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione (5 gennaio 1998)

    La Commissione è pienamente consapevole delle vaste esigenze stabilite dalla direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda, da una parte, la presentazione dei dati necessari a valutare le sostanze attive degli antiparassitari e dei prodotti fitosanitari, e, dall'altra, la loro protezione nell'interesse delle società che li hanno presentati.

    Com'è noto, i prodotti fitosanitari sono fonte di elevati rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente. È perciò evidente che tutti i loro possibili effetti sulla sicurezza dell'uomo e dell'ambiente debbano essere estesamente sperimentati, e che le industrie interessate siano tenute a presentare dettagliate relazioni sui singoli e molteplici aspetti di sicurezza da prendersi in considerazione.

    Dati gli elevati costi di tali relazioni, il Consiglio, adottando la direttiva 91/414/CEE, ha disposto un ampio regime di protezione dei dati a beneficio delle aziende che hanno finanziato i necessari studi. In questo modo le società sono incoraggiate a produrre i dati richiesti, ed i prodotti, nuovi o già esistenti, per i quali è dimostrato che le attuali, rigorose disposizioni di elevata sicurezza per la sanità umana e per l'ambiente sono rispettate, possono essere immessi sul mercato o rimanervi, a tutto vantaggio dell'agricoltura comunitaria.

    Quanto ai dati necessari per iscrivere una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva del Consiglio 91/414/CEE, quest'ultima, al suo articolo 13, paragrafo 7, stabilisce il principio che i loro possessori debbano essere incoraggiati alla cooperazione nel fornirli. Coerentemente con tale principio, il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, che stabilisce norme particolareggiate per la messa in opera della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ((GU L 366 del 15.12.1992. )), dispone che i notificanti interessati prendano tutte le iniziative ragionevolmente opportune per presentare collettivamente le loro pratiche. Per molte sostanze attive (ma purtroppo non per tutte), ciò ha condotto alla creazione, tra le diverse società, di forze operative che cooperano alla preparazione di fascicoli collettivi. Per i casi in cui la presentazione di fascicoli collettivi non è stata realizzata, la Commissione, attraverso il suo regolamento (CE) n. 1199/97 del 27 giugno 1997, recante modifica al regolamento (CEE) n. 3600/92 che stabilisce le norme particolareggiate per la messa in opera della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva del Consiglio 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ((GU L 170 del 28. 6.1997. )), ha disposto che, in una prima fase, i notificanti interessati possano ottenere informazioni sugli studi per i quali è reclamata la protezione. In questo modo i notificatori, in caso di bisogno, possono compiere tutti i passi necessari per fornire informazioni adeguate presentando gli studi indipendentemente o in cooperazione con altri richiedenti.

    La Commissione intende prendere in considerazione, nel quadro di una futura proposta di modificazione della direttiva di base (91/414/CEE), la possibilità di modificare le disposizioni in questione, sulla base dell'esperienza acquisita e tenendo conto delle eventuali proposte delle organizzazioni delle industrie interessate.

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