Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62004TJ0502

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 4 luglio 2007.
    Stéphane Lopparelli contro Commissione delle Comunità europee.
    Pubblico impiego - Dipendenti - Promozione.
    Causa T-502/04.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2007 I-A-2-00145; II-A-2-00995

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2007:197

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    4 luglio 2007

    Causa T‑502/04

    Stéphane Lopparelli

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2003 – Attribuzione di punti di priorità»

    Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione recante attribuzione al ricorrente dei punti di priorità per l’esercizio di promozione 2003, nonché della decisione di non iscrivere il suo nome nell’elenco dei funzionari promossi al grado A5 per il medesimo esercizio.

    Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Massime

    1.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità

    (Statuto dei funzionari, artt. 43 e 45)

    2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità

    (Statuto dei funzionari, art. 45)

    1.      Nell’ambito del sistema di promozione istituito da una normativa interna della Commissione, basato sulla quantificazione dei meriti e caratterizzato dall’attribuzione annuale ai funzionari di diversi tipi di punti e dalla necessità di raggiungere, sin dall’esercizio 2003, una certa soglia pari a un determinato punteggio cumulativo per poter essere promossi, la misura transitoria consistente nell’attribuzione automatica, a seconda dell’anzianità nel grado, di un numero molto limitato di punti di priorità nell’esercizio 2003 è, da una parte, giustificata da una necessità imperativa connessa alla transizione verso un nuovo sistema di promozione e, dall’altra, non sproporzionata, perché non attribuisce, di per sé, un ruolo determinante all’anzianità nel grado. Pertanto, tale misura non può essere considerata come eccedente i poteri di cui dispone l’autorità che ha il potere di nomina per disciplinare, in via transitoria, la modifica delle norme relative alla promozione dei funzionari, e non è pertanto in contrasto con gli artt. 43 e 45 dello Statuto.

    (v. punti 51-54)

    2.      Nell’ambito del sistema di promozione istituito da una normativa interna della Commissione, basato sulla quantificazione dei meriti e caratterizzato, da una parte, dall’attribuzione annuale ai funzionari di diversi tipi di punti, di cui alcuni – «punti di merito» – risultanti dalla trasformazione dei voti ricevuti dal funzionario in occasione della sua valutazione periodica in base all’art. 43 dello Statuto, e altri – «punti di priorità» – diretti a distinguere, tra i funzionari, quelli più meritevoli al fine di aumentare le loro possibilità di promozione, e, dall’altra, dalla necessità di raggiungere una determinata soglia, pari a un determinato punteggio cumulativo, per poter essere promossi, né l’esistenza della soglia di promozione, né l’esistenza di un contingente per l’attribuzione dei punti di priorità in seno a ciascuna direzione generale, né l’indicazione di una media obiettivo per l’attribuzione dei punti di merito sono tali da impedire uno scrutinio per merito comparativo contrastante con l’art. 45 dello Statuto, con il principio di parità di trattamento e con quello dell’aspettativa di carriera. È chiaro, invece, che tali meccanismi sono tali da favorire l’espressione effettiva di una valutazione rappresentativa dei meriti dei funzionari garantendo nel contempo il più elevato livello di comparabilità delle valutazioni nel complesso delle direzioni generali della Commissione e, di conseguenza, la parità di trattamento dei detti funzionari. Al riguardo è importante ricordare che, in pratica, lo scrutinio per merito comparativo dev’essere condotto su base paritaria e a partire da fonti d’informazione ed elementi di valutazione comparabili.

    Per quanto riguarda il contingente di punti di priorità in seno a ciascuna direzione generale, esso risponde all’obiettivo generale di questo tipo di punti diretto a distinguere, tra i funzionari, quelli più meritevoli al fine di aumentare le loro possibilità di promozione. Infatti, una limitazione dei punti disponibili è tale da portare le direzioni generali ad operare una siffatta selezione. Questo obiettivo è a sua volta compatibile con l’art. 45 dello Statuto, la parità di trattamento e l’aspettativa di carriera. Il fatto che la concessione dei detti punti in un caso di specie possa avere come effetto che un solo funzionario in seno ad una direzione generale sia promosso è una conseguenza logica di tale obiettivo di selezione. D’altro canto, è parimenti logico e proporzionato che una direzione generale di piccole dimensioni annoveri un numero ridotto di funzionari che ottengono tale categoria di punti rispetto a direzioni generali che annoverano un numero più elevato di funzionari promuovibili. In ogni caso, l’argomento secondo cui i contingenti di tali punti di priorità penalizzerebbero le direzioni generali di piccole dimensioni perché queste ultime potrebbero promuovere solo un funzionario è irrilevante, in quanto il numero dei detti punti di priorità assegnato ad un funzionario non è, di per sé o, determinante per raggiungere la soglia di promozione poiché altri tipi di punti di priorità possono essere assegnati dall’autorità che ha il potere di nomina per consentire al funzionario di raggiungere detta soglia.

    Infine, il sistema così istituito non è in contrasto né con lo spirito né con la lettera dell’art. 45 dello Statuto per il fatto di non comportare una comparazione dei meriti dei funzionari delle varie direzioni generali al momento dell’attribuzione dei punti di priorità in seno a ciascuna direzione generale, dato che il direttore generale non può effettuare l’esame comparativo previo delle prestazioni effettuate nella direzione generale rispetto alle prestazioni dei funzionari delle altre direzioni generali. Infatti, da una parte, la varietà dei compiti svolti dai funzionari delle varie direzioni generali in un’istituzione come la Commissione implica che le responsabilità che incombono ai funzionari dello stesso grado in seno all’istituzione non siano equivalenti e i loro meriti si rivelino, pertanto, difficilmente comparabili. Alla luce del numero limitato di punti di priorità disponibili per direzione generale, ciascun funzionario che abbia i requisiti per essere promosso concorre con tutti gli altri funzionari della sua direzione o del suo servizio per un numero limitato di punti ai fini della promozione. D’altra parte, l’attribuzione dei punti di priorità in seno a ciascuna direzione generale si concretizza con la redazione di un elenco di merito che non fissa, in maniera definitiva, l’ordine di promozione dei funzionari, figuranti o no su tale elenco, in quanto l’autorità che ha il potere di nomina decide quali siano i funzionari da promuovere in ciascun grado sul fondamento delle proposte dei comitati di promozione che accompagnano tale elenco, le quali non vincolano la detta autorità. Quest’ultima prende la decisione di promuovere un funzionario, in conformità all’art. 45 dello Statuto, dopo uno scrutinio per merito comparativo di tutti i funzionari dell’istituzione che abbiano i requisiti per essere promossi su detto elenco. Esso rispetta così il principio di parità di trattamento e di aspettativa di carriera dei funzionari secondo il loro grado.

    (v. punti 111, 112 e 147-152)

    Riferimento: Tribunale 30 novembre 1993, causa T‑76/92, Tsirimokos/Parlamento (Racc. pag. II‑1281, punto 21); Tribunale 21 settembre 1999, causa T‑157/98, Oliveira/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑163 e II‑851, punto 35)

    In alto