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Documento 61997TO0189

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 18 febbraio 1998.
Comité d'entreprise de la Société française de production, Syndicat national de radiodiffusion et de télévision CGT (SNRT-CGT), Syndicat unifié de radio et de télévision CFDT (SURT-CFDT), Syndicat national Force ouvrière de radiodiffusion et de télévision e Syndicat national de l'encadrement audiovisuel CFE-CGC (SNEA-CFE-CGC) contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Sindacati e consigli d'azienda - Irricevibilità.
Causa T-189/97.

Raccolta della Giurisprudenza 1998 II-00335

Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:1998:38

61997B0189

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 18 febbraio 1998. - Comité d'entreprise de la Société française de production, Syndicat national de radiodiffusion et de télévision CGT (SNRT-CGT), Syndicat unifié de radio et de télévision CFDT (SURT-CFDT), Syndicat national Force ouvrière de radiodiffusion et de télévision e Syndicat national de l'encadrement audiovisuel CFE-CGC (SNEA-CFE-CGC) contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Sindacati e consigli d'azienda - Irricevibilità. - Causa T-189/97.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-00335


Massima

Parole chiave


Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune - Ricorso delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori dell'impresa beneficiaria dell'aiuto - Irricevibilità

(Trattato CE, artt. 92, 93, paragrafo 2, e 173, quarto comma)

Massima


Le organizzazioni rappresentate dei lavoratori di un'impresa beneficiaria di un aiuto non possono utilmente avvalersi di tale qualifica per dedurre che esse sono individualmente riguardate, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, da una decisione con la quale la Commissione dichiara il detto aiuto incompatibile con il mercato comune. Infatti, a differenza del settore relativo al controllo comunitario delle operazioni di concentrazione, nella misura in cui il Consiglio non si sia avvalso della facoltà conferitagli dall'art. 94 del Trattato di emettere regolamenti di attuazione degli artt. 92 e 93, non esistono, nel settore degli aiuti di Stato, disposizioni di regolamento analoghe a quelle contenute nel regolamento n. 4064/89 che riconoscano espressamente ai rappresentanti riconosciuti dei lavoratori prerogative di ordine procedurale.

Anche se non è escluso che queste organizzazioni possano, in quanto interessate ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, presentare alla Commissione osservazioni su considerazioni di ordine sociale idonee, se del caso, ad essere prese da essa in considerazione, le stesse non possono essere considerate individualmente riguardate dalla detta decisione quando, in mancanza di una sostanziale incidenza su una posizione di concorrenza e in assenza di una effettiva lesione della facoltà di cui esse potrebbero disporre, in qualità di interessate ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, di presentare loro osservazioni nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, le dette organizzazioni non possono far valere un qualsivoglia pregiudizio idoneo a dimostrare che la loro situazione giuridica sia sostanzialmente lesa dalla decisione impugnata.

Inoltre, tali organizzazioni non possono neanche essere considerate come direttamente riguardate da una decisione siffatta. Infatti questa non è, di per sé, idonea a comportare conseguenze dirette sugli interessi dei dipendenti dell'impresa beneficiaria dell'aiuto. Il fatto che si producano siffatte conseguenze presuppone, necessariamente, l'adozione, da parte dell'impresa stessa o delle parti sociali, di misure autonome rispetto alla decisione della Commissione.

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