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Documento 62021CJ0554
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 11 July 2024.#Financijska agencija v Hann-Invest d.o.o. and Others.#Requests for a preliminary ruling from the Visoki trgovački sud.#References for a preliminary ruling – Second subparagraph of Article 19(1) TEU – Effective legal protection in the fields covered by Union law – Independence of the judiciary – Tribunal previously established by law – Fair hearing – Case-law Registration Service – National legislation providing for a registrations judge to be established in courts of second instance having, in practice, the power to stay the delivery of a judgment, to give instructions to judicial panels and to request that a section meeting be convened – National legislation providing for the power, for meetings of a section or of all judges of a court, to put forward binding ‘legal positions’, including for cases which have already been deliberated.#Joined Cases C-554/21, C-622/21 and C-727/21.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 luglio 2024.
Financijska agencija contro Hann-Invest d.o.o. e a.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Visoki trgovački sud.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Processo equo – Servizio di registrazione delle decisioni giudiziarie – Normativa nazionale che prevede l’istituzione di un giudice della registrazione, presso gli organi giurisdizionali di secondo grado, dotato, in pratica, del potere di sospendere la pronuncia di una sentenza, di impartire istruzioni ai collegi giudicanti e di richiedere la convocazione di una riunione di dipartimento – Normativa nazionale ai sensi della quale, nelle riunioni di un dipartimento o di tutti i giudici di un organo giurisdizionale, possono essere adottate “posizioni giuridiche” vincolanti, anche per le cause già definite.
Cause riunite C-554/21, C-622/21 e C-727/21.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 luglio 2024.
Financijska agencija contro Hann-Invest d.o.o. e a.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Visoki trgovački sud.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Processo equo – Servizio di registrazione delle decisioni giudiziarie – Normativa nazionale che prevede l’istituzione di un giudice della registrazione, presso gli organi giurisdizionali di secondo grado, dotato, in pratica, del potere di sospendere la pronuncia di una sentenza, di impartire istruzioni ai collegi giudicanti e di richiedere la convocazione di una riunione di dipartimento – Normativa nazionale ai sensi della quale, nelle riunioni di un dipartimento o di tutti i giudici di un organo giurisdizionale, possono essere adottate “posizioni giuridiche” vincolanti, anche per le cause già definite.
Cause riunite C-554/21, C-622/21 e C-727/21.
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2024:594
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
11 luglio 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Processo equo – Servizio di registrazione delle decisioni giudiziarie – Normativa nazionale che prevede l’istituzione di un giudice della registrazione, presso gli organi giurisdizionali di secondo grado, dotato, in pratica, del potere di sospendere la pronuncia di una sentenza, di impartire istruzioni ai collegi giudicanti e di richiedere la convocazione di una riunione di dipartimento – Normativa nazionale ai sensi della quale, nelle riunioni di un dipartimento o di tutti i giudici di un organo giurisdizionale, possono essere adottate “posizioni giuridiche” vincolanti, anche per le cause già definite»
Nelle cause riunite C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21,
aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio, Croazia), con decisioni del 3 agosto 2021 (C‑554/21), del 21 settembre 2021 (C‑622/21) e del 10 novembre 2021 (C‑727/21), pervenute in cancelleria rispettivamente l’8 settembre 2021, il 7 ottobre 2021 e il 30 novembre 2021, nei procedimenti
Financijska agencija
contro
HANN-INVEST d.o.o. (C‑554/21),
MINERAL-SEKULINE d.o.o. (C‑622/21),
e
UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB (C‑727/21)
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, C. Lycourgos, F. Biltgen e N. Piçarra, presidenti di sezione, S. Rodin, I. Jarukaitis (relatore), N. Jääskinen, N. Wahl, I. Ziemele, J. Passer, D. Gratsias e M.L. Arastey Sahún, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: M. Longar, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 giugno 2023,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Financijska agencija, da S. Pejaković, perita; |
– |
per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente; |
– |
per la Commissione europea, da K. Herrmann, M. Mataija e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 ottobre 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di tre controversie, le prime due tra, da un lato, la Financijska agencija (Agenzia delle finanze, Croazia) e, dall’altro, la HANN-INVEST d.o.o. (C‑554/21) e la MINERAL-SEKULINE d.o.o. (C‑622/21), in merito al rimborso delle spese di tale agenzia relative alle attività svolte da quest’ultima nell’ambito di una procedura di insolvenza, e la terza vertente su una domanda presentata dalla UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB ai fini dell’avvio di una procedura di amministrazione controllata (C‑727/21). |
Contesto normativo
Legge relativa all’ordinamento giudiziario
3 |
L’articolo 14 dello Zakon o sudovima (legge relativa all’ordinamento giudiziario; Narodne novine, br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20) così dispone: «1. In Croazia il potere giudiziario è esercitato dai giudici ordinari, dai giudici speciali e dal Vrhovni sud (Corte suprema, Croazia). (...) 3. I giudici speciali sono i Trgovački sudovi (tribunali di commercio, Croazia), gli Upravni sudovi (tribunali amministrativi, Croazia), il Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio, Croazia), il Visoki upravni sud (Corte amministrativa d’appello, Croazia), il Visoki prekršajni sud (Corte d’appello penale, Croazia) e il Visoki kazneni sud (Alta Corte penale, Croazia). 4. Il giudice di ultima istanza della Croazia è il Vrhovni sud (Corte suprema). (...)». |
4 |
Ai sensi dell’articolo 24 di tale legge: «Il Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio) 1. statuisce sugli appelli contro le decisioni emesse in primo grado dai Trgovački sudovi (tribunali di commercio), 2. decide sui conflitti di competenza territoriale tra i Trgovački sudovi (tribunali di commercio) e statuisce sulla delega di competenza tra tali tribunali, (...)». |
5 |
L’articolo 38 di detta legge prevede quanto segue: «1. Le riunioni di un dipartimento sono dedicate all’esame delle questioni che presentano un interesse per i lavori di tale dipartimento, ossia, in particolare, l’organizzazione dell’attività interna, le questioni giuridiche controverse, l’armonizzazione della giurisprudenza e le questioni rilevanti per l’applicazione delle norme in ciascun settore del diritto, nonché il monitoraggio del lavoro e della formazione dei giudici, dei consiglieri giudiziari e dei magistrati tirocinanti assegnati a detto dipartimento. 2. Durante le riunioni dei dipartimenti di un Županijski sud (tribunale distrettuale, Croazia), del Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio), del Visoki upravni sud (Corte amministrativa d’appello), del Visoki kazneni sud (Alta Corte penale) e del Visoki prekršajni sud (Corte d’appello penale), sono inoltre esaminate le questioni di interesse comune per gli organi giurisdizionali di grado inferiore con sede nella circoscrizione degli stessi. 3. Le riunioni di dipartimento del Vrhovni sud (Corte suprema) sono dedicate all’esame delle questioni di interesse comune per alcuni o per tutti gli organi giurisdizionali nel territorio della Repubblica di Croazia nonché all’esame e alla formulazione di un parere sui progetti legislativi riguardanti un determinato settore del diritto». |
6 |
Ai sensi dell’articolo 39 della medesima legge: «1. Il presidente di un dipartimento, o il presidente dell’organo giurisdizionale in questione convoca una riunione di tale dipartimento ogniqualvolta sia necessario e almeno una volta a trimestre, e ne dirige i lavori. Se il presidente di tale organo giurisdizionale prende parte ai lavori della riunione di detto dipartimento, presiede la riunione e partecipa al processo decisionale. 2. Deve essere convocata una riunione di tutti i giudici di un organo giurisdizionale quando ne facciano richiesta un dipartimento del medesimo organo giurisdizionale o un quarto di tutti i suoi giudici. 3. Nelle riunioni dei giudici di un organo giurisdizionale o di un suo dipartimento, le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei giudici di tale organo giurisdizionale, o dei giudici di tale dipartimento. 4. Viene redatto verbale dei lavori della riunione. 5. Il presidente di un organo giurisdizionale o di un suo dipartimento può inoltre invitare studiosi di chiara fama ed esperti in un determinato settore del diritto a partecipare alla riunione di tutti i giudici di tale organo giurisdizionale o di tale dipartimento». |
7 |
L’articolo 40 della legge relativa all’ordinamento giudiziario dispone quanto segue: «1. Quando si riscontrano contrasti interpretativi tra dipartimenti, sezioni o giudici su questioni relative all’applicazione della legge o quando una sezione o un giudice di un dipartimento si discosta dalla posizione giuridica precedentemente adottata, viene convocata una riunione di dipartimento o di giudici. 2. La posizione giuridica adottata nella riunione di tutti i giudici o di un dipartimento del Vrhovni sud (Corte suprema), del Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio), del Visoki upravni sud (Corte amministrativa d’appello), del Visoki kazneni sud (Alta Corte penale), del Visoki prekršajni sud (Corte d’appello penale) o nella riunione di un dipartimento di uno Županijski sud (tribunale di comitato) è vincolante per tutte le sezioni o i giudici di secondo grado del dipartimento o dell’organo giurisdizionale. 3. Il presidente di un dipartimento può, se del caso, invitare docenti della facoltà di giurisprudenza, studiosi di chiara fama o esperti in un determinato settore del diritto a partecipare alla riunione del dipartimento di cui trattasi». |
Regolamento di procedura dei tribunali
8 |
L’articolo 177, paragrafo 3, del Sudski poslovnik (regolamento di procedura dei tribunali; Narodne novine, br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20, 70/21, 99/21 e 145/21) prevede quanto segue: «In secondo grado, una causa si considera conclusa alla data di spedizione della decisione dall’ufficio del giudice, che ha luogo dopo la restituzione della causa dal servizio di registrazione. A decorrere dalla data in cui riceve il fascicolo, il servizio di registrazione è tenuto a restituirlo all’ufficio del giudice nel più breve tempo possibile. Si procede poi alla spedizione della decisione entro un nuovo termine di otto giorni». |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
9 |
Tre procedimenti di appello sono pendenti dinanzi al Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio), giudice del rinvio. Nelle cause C‑554/21 e C‑622/21, i procedimenti di appello si riferiscono a ordinanze che hanno respinto le domande dell’Agenzia delle finanze per il rimborso delle spese relative alle attività svolte da quest’ultima nell’ambito di una procedura di insolvenza. Nella causa C‑727/21, il procedimento di appello riguarda un’ordinanza che respinge la domanda di avvio una procedura di amministrazione controllata. |
10 |
Il giudice del rinvio, in composizione collegiale con tre membri, ha esaminato tali tre appelli e li ha respinti all’unanimità, confermando così le decisioni emesse in primo grado. I giudici di tale organo giurisdizionale hanno firmato le loro sentenze e le hanno successivamente trasmesse al servizio di registrazione delle decisioni giudiziarie dello stesso, in conformità all’articolo 177, paragrafo 3, del regolamento di procedura dei tribunali. |
11 |
Tuttavia, il giudice del servizio di registrazione (in prosieguo: il «giudice della registrazione») ha rifiutato di registrare tali decisioni giudiziarie e le ha rinviate ai rispettivi collegi giudicanti, accompagnate da una lettera in cui dichiarava di non condividere le soluzioni adottate in dette decisioni. |
12 |
Nella causa C‑554/21, tale lettera si riferisce a procedimenti in cui, in circostanze simili, il giudice del rinvio si è pronunciato in modo diverso, ma anche a un altro procedimento in cui quest’ultimo giudice si è pronunciato nello stesso modo del collegio giudicante che ha statuito sul procedimento principale. Da ciò il giudice della registrazione ha concluso che il procedimento principale doveva essere rinviato alla sezione competente e che, se quest’ultima avesse confermato la sua decisione, il procedimento principale avrebbe dovuto essere esaminato in un’apposita «riunione di dipartimento». Così facendo, il giudice della registrazione avrebbe subordinato la registrazione della decisione giudiziaria in detto procedimento principale all’adozione di una soluzione diversa, preferendo in tale sede uno dei due orientamenti divergenti riscontrati nella giurisprudenza del giudice del rinvio, precisando che qualora tale sezione non avesse riesaminato il procedimento in questione e non avesse modificato la soluzione adottata, avrebbe assegnato l’esame della stessa decisione giudiziaria al dipartimento del contenzioso commerciale e altre controversie del giudice del rinvio, al fine di adottare una «posizione giuridica» sulla modalità di definizione dei procedimenti di tale tipo. |
13 |
Nella causa C‑622/21, la lettera del giudice della registrazione giustifica il rinvio del procedimento principale alla sezione competente facendo riferimento a due decisioni del giudice del rinvio che adottano soluzioni contrarie a quella accolta nel procedimento principale. Tale giudice rileva, tuttavia, che dette decisioni sono state assunte dopo l’adozione della decisione emessa in tale procedimento principale. In realtà, la procedura di registrazione di quest’ultima decisione sarebbe stata bloccata e la stessa non sarebbe stata spedita fino all’invio di tali decisioni successive, le quali riflettevano un punto di vista giuridico diverso. |
14 |
Nella causa C‑727/21, dalla lettera del giudice della registrazione si evince che quest’ultimo non condivide l’interpretazione giuridica adottata dal collegio giudicante che ha statuito nel procedimento principale. Tuttavia, tale lettera non menzionerebbe altre decisioni di indirizzo diverso da quello seguito da tale collegio. |
15 |
In tale procedimento principale, a seguito del rifiuto di registrazione della sua prima decisione giudiziaria, detto collegio giudicante si è riunito per ulteriori deliberazioni, nelle quali ha riesaminato l’appello e il parere del giudice della registrazione prima di decidere di non modificare la soluzione precedentemente adottata. Ha quindi adottato una nuova decisione giudiziaria e l’ha trasmessa al servizio di registrazione. |
16 |
Preferendo una soluzione giuridica diversa, il giudice della registrazione ha deferito tale procedimento principale al dipartimento del contenzioso commerciale e altre controversie del giudice del rinvio, affinché la questione giuridica controversa fosse esaminata in una riunione di tale dipartimento. |
17 |
In tale riunione, detto dipartimento ha adottato una «posizione giuridica», in cui ha accolto la soluzione preferita dal giudice della registrazione. In seguito, lo stesso procedimento principale è stato rinviato al collegio giudicante competente, affinché si pronunciasse in conformità a tale «posizione giuridica». |
18 |
Nelle tre cause il giudice del rinvio evidenzia che, ai sensi dell’articolo 177, paragrafo 3, del regolamento di procedura dei tribunali, in un procedimento deciso in secondo grado, l’attività giurisdizionale si considera completata solo quando la decisione giudiziaria in questione è stata registrata dal servizio di registrazione. Solo dopo tale registrazione e la successiva spedizione della decisione alle parti il procedimento si ritiene concluso. Pertanto, secondo le spiegazioni del giudice del rinvio, sebbene tale decisione giudiziaria sia stata adottata collegialmente da un collegio giudicante, è considerata definitiva solo quando viene confermata dal giudice della registrazione, che viene nominato dal presidente dell’organo giurisdizionale in questione, in qualità di soggetto che esercita una funzione rientrante nell’amministrazione giudiziaria, nell’ambito del programma annuale di assegnazione dei giudici. Il giudice del rinvio precisa inoltre che l’intervento e l’identità del giudice della registrazione non sono noti alle parti e che, sebbene la legge non preveda che la procedura di registrazione sia condizione per l’adozione di una decisione giudiziaria, una siffatta conseguenza risulta dalla prassi degli organi giurisdizionali di secondo grado, in forza del regolamento di procedura dei tribunali. |
19 |
Il giudice del rinvio ritiene che un giudice come il giudice della registrazione, il quale non è noto alle parti, il cui ruolo non è previsto dalle norme di procedura applicabili agli appelli e che, senza essere un giudice di grado superiore, può indicare al collegio giudicante investito del procedimento di modificare la propria decisione, possa incidere in modo significativo sull’indipendenza dei giudici. |
20 |
Nella causa C‑554/21, il giudice del rinvio aggiunge che, nonostante un’inversione di giurisprudenza emersa in una precedente decisione di uno dei suoi collegi giudicanti sulla stessa questione giuridica, il giudice della registrazione non aveva proceduto, in relazione a tale inversione, allo stesso modo del procedimento principale e aveva approvato e registrato la decisione che conteneva tale inversione, consentendo quindi la spedizione di tale decisione alle parti, il che, secondo tale giudice, dimostra l’esercizio di un’influenza significativa da parte del giudice della registrazione sull’indipendenza dei giudici che compongono il collegio giudicante competente. |
21 |
Nella causa C‑622/21, il giudice del rinvio sottolinea che tale influenza è confermata dal fatto che il giudice della registrazione ha stabilito, senza sottoporre la questione alla riunione del dipartimento competente, di accettare la registrazione e la notifica di decisioni giudiziarie adottate da altre sezioni successivamente a quella adottata nel procedimento principale, decidendo di ritardare la registrazione della decisione giudiziaria in quest’ultimo procedimento e di rinviarla alla sezione competente, solo perché non condivideva la soluzione adottata in quest’ultima decisione. |
22 |
Il giudice del rinvio evidenzia, in tali due cause, che l’esistenza di un meccanismo di registrazione delle decisioni giudiziarie è stata finora giustificata dalla necessità di garantire la coerenza della giurisprudenza. Tuttavia, il modo in cui il servizio di registrazione procede dopo l’adozione di una decisione giudiziaria è, a parere di tale giudice, in contrasto con l’indipendenza dei giudici. Come dimostrerebbero le circostanze relative ai procedimenti principali, il servizio di registrazione delle decisioni giudiziarie sceglierebbe le decisioni che devono essere spedite da un organo giurisdizionale di secondo grado e deciderebbe i casi in cui occorre o meno rendere pubblica una decisione difforme dalla giurisprudenza. |
23 |
Nella causa C‑727/21, il giudice del rinvio sottolinea anche, per quanto riguarda le riunioni di dipartimento, che queste ultime non sono previste dal regolamento di procedura dei tribunali e che solo i giudici della registrazione, i presidenti di dipartimento o i presidenti degli organi giurisdizionali decidono i punti che devono essere inseriti nell’ordine del giorno di una siffatta riunione. Le parti del procedimento non sarebbero a conoscenza del calendario di tale riunione e non potrebbero parteciparvi. Orbene, ai sensi dell’articolo 40 della legge relativa all’ordinamento giudiziario, le «posizioni giuridiche» adottate in una riunione di un dipartimento di un organo giurisdizionale di grado superiore sarebbero vincolanti per tutti i giudici o le sezioni di tale dipartimento nei singoli procedimenti di cui sono investiti. Il giudice del rinvio ritiene pertanto che tale ruolo quasi legislativo svolto dai dipartimenti degli organi giurisdizionali sia in contrasto con la separazione tripartita dei poteri e con lo Stato di diritto, nonché con il principio dell’indipendenza dei giudici. Precisa, tuttavia, che le «posizioni giuridiche» adottate nella riunione dei giudici appartenenti agli organi giurisdizionali di secondo grado non sono vincolanti per gli organi giurisdizionali di grado superiore e che, in molti casi, gli organi giurisdizionali supremi, nell’ambito dell’esame dei ricorsi proposti dinanzi ad essi, hanno adottato «posizioni giuridiche» diverse da quelle degli organi giurisdizionali di secondo grado. |
24 |
In tali circostanze, il Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, formulata in termini identici nelle cause C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21: «Se si possa ritenere che la norma di cui alla seconda parte della prima frase e alla seconda frase dell’articolo 177, paragrafo 3, del [regolamento di procedura dei tribunali], secondo cui “[i]n secondo grado, una causa si considera conclusa alla data di spedizione della decisione dall’ufficio del giudice, che ha luogo dopo la restituzione della causa dal servizio di registrazione, a decorrere dalla data in cui riceve il fascicolo, il servizio di registrazione è tenuto a restituirlo all’ufficio del giudice nel più breve tempo possibile e si procede poi alla spedizione della decisione entro un nuovo termine di otto giorni”, sia conforme all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta». |
25 |
Inoltre, nella causa C‑727/21, il Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio) ha deciso di sottoporre alla Corte la seconda questione pregiudiziale seguente: «Se la norma di cui all’articolo 40, paragrafo 2, [della legge relativa all’ordinamento giudiziario], la quale prevede che “[l]a posizione giuridica adottata nella riunione di tutti i giudici o di un dipartimento del Vrhovni sud (Corte suprema), del Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio), del Visoki upravni sud (Corte amministrativa d’appello), del Visoki kazneni sud (Alta Corte penale), del Visoki prekršajni sud (Corte d’appello penale) o nella riunione di un dipartimento di uno Županijski sud (Tribunale di comitato) è vincolante per tutte le sezioni o i giudici di secondo grado del dipartimento o dell’organo giurisdizionale”, sia conforme all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della [Carta]». |
Procedimento dinanzi alla Corte
26 |
Con decisioni del presidente della Corte dell’8 novembre e del 15 novembre 2021, le cause C‑554/21 e C‑622/21 sono state sospese fino alla decisione conclusiva del procedimento nella causa C‑361/21 PET-PROM. |
27 |
Con decisione del presidente della Corte del 4 febbraio 2022, la causa C‑727/21 è stata sospesa fino al ricevimento della risposta del giudice del rinvio nella causa C‑361/21 PET-PROM in merito allo stato del procedimento principale in quest’ultima causa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal giudice del rinvio nell’ambito della causa C‑727/21. |
28 |
Con decisione del presidente della Corte del 14 marzo 2022, sono proseguiti i procedimenti nelle cause C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, in considerazione del fatto che l’esistenza della controversia nel procedimento principale che ha dato origine alla causa C‑361/21 sollevava dubbi. Con decisione del presidente della Corte dello stesso giorno, le cause C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza. |
Sulla competenza della Corte
29 |
In via preliminare, occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza costante, spetta alla Corte stessa esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza o la ricevibilità della domanda ad essa sottoposta [sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 59 e giurisprudenza ivi citata]. |
30 |
A tal proposito, si deve, in primo luogo, rammentare che, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 77 e giurisprudenza ivi citata]. |
31 |
L’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione; tale disposizione conferma la costante giurisprudenza secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 78 e giurisprudenza ivi citata]. |
32 |
Nel caso di specie, per quanto riguarda più specificamente l’articolo 47 della Carta, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna indicazione secondo cui le controversie nei procedimenti principali riguarderebbero l’interpretazione o l’applicazione di una norma del diritto dell’Unione attuata a livello nazionale. |
33 |
Di conseguenza, nelle presenti cause, la Corte non è competente per interpretare l’articolo 47 della Carta in quanto tale. |
34 |
In secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. In tal senso, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). |
35 |
Per quanto concerne l’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, tale disposizione riguarda «i settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 29, nonché del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). |
36 |
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato a trovare applicazione, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, nell’esercizio di funzioni giurisdizionali, su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). |
37 |
Orbene, ciò avviene nel caso del giudice del rinvio, il quale in effetti può essere chiamato a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e, in quanto «organo giurisdizionale» nel senso definito da tale diritto, fa parte del sistema croato di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, cosicché tale giudice deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 35 nonché giurisprudenza ivi citata). |
38 |
Pertanto, la Corte è competente per interpretare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nelle presenti cause. |
Sulla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale
39 |
Secondo costante giurisprudenza, il procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere. La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o teoriche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia [sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 60 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta dev’essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito [sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 61 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Nel caso di specie, il giudice del rinvio riferisce che i tre collegi giudicanti investiti dei procedimenti principali, nelle cause C‑554/21 e C‑622/21 sono posti di fronte alle istruzioni del giudice della registrazione e, nella causa C‑727/21, all’obbligo di pronunciarsi in conformità ad una «posizione giuridica» della riunione del dipartimento del contenzioso commerciale e altre controversie di tale giudice. Il giudice del rinvio evidenzia che tali istruzioni e tale «posizione giuridica» si riferiscono al contenuto delle decisioni già adottate dai tre collegi giudicanti e che il loro rispetto è condizione per la chiusura definitiva dei procedimenti principali e per la registrazione e la notifica di tali decisioni alle parti. Orbene, con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio intende precisamente stabilire se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a «interventi», come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, nell’attività giurisdizionale di un collegio giudicante di un organo giurisdizionale, da parte di altri soggetti che esercitano una funzione all’interno di tale organo giurisdizionale. Di conseguenza, la risposta della Corte a tali questioni pregiudiziali è necessaria per consentire al giudice del rinvio di concludere definitivamente i tre procedimenti principali. |
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Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve constatare che le domande di pronuncia pregiudiziale sono ricevibili. |
Sulle questioni pregiudiziali
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Con le sue questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che il diritto nazionale preveda un meccanismo interno a un organo giurisdizionale nazionale in base al quale, da un lato, una decisione giudiziaria può essere spedita alle parti per concludere il procedimento in questione solo se un giudice della registrazione che non è membro del collegio giudicante che ha adottato tale decisione approva il contenuto di quest’ultima e, dall’altro, a una riunione di dipartimento di tale organo giurisdizionale nazionale è demandata l’adozione di «posizioni giuridiche» vincolanti per tutte le sezioni o i giudici di detto organo giurisdizionale. |
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In via preliminare, occorre ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, e segnatamente l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali, rientri nella competenza di tali Stati, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, sono nondimeno tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19 TUE [v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 63 e giurisprudenza ivi citata]. |
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A tal proposito, il principio della tutela giurisdizionale effettiva, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che è stato sancito, in particolare, dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), al quale corrisponde l’articolo 47, secondo comma, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 219 e giurisprudenza ivi citata). Quest’ultima disposizione deve pertanto essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione di detto articolo 19, paragrafo 1, secondo comma [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 102 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Inoltre, laddove la Carta preveda diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione. Secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita nelle presenti cause assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 123 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Ciò precisato, occorre rammentare che ogni Stato membro deve, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «giudici» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 40 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Pertanto qualsiasi misura o prassi nazionale volta ad evitare divergenze nella giurisprudenza o a porvi rimedio e quindi a garantire la certezza del diritto insita nel principio dello Stato di diritto, deve soddisfare i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. |
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A tal proposito, si deve ricordare, in primo luogo, che il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che rivestono importanza cardinale in quanto garanzie della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto [sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 58 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Secondo giurisprudenza costante, detto requisito di indipendenza implica due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 121]. |
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Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e concerne l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 122]. |
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Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo in questione che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti [v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 123]. |
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A tal riguardo, è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. Le regole applicabili allo statuto dei giudici e all’esercizio della loro funzione di giudice devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati, e devono escludere così una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di questi ultimi tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto [sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 60 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Se è vero che l’aspetto «esterno» dell’indipendenza mira essenzialmente a salvaguardare l’indipendenza dei giudici dai poteri legislativo ed esecutivo conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, tale aspetto deve tuttavia essere inteso nel senso che riguarda anche la tutela dei giudici contro indebite influenze provenienti dall’interno dell’organo giurisdizionale in questione (v., in tal senso, Corte EDU, 22 dicembre 2009, Parlov-Tkalčić c. Croazia, CE:ECHR:2009:1222JUD002481006, § 86). |
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In secondo luogo, in considerazione dei legami inscindibili che esistono fra le garanzie di indipendenza e di imparzialità dei giudici nonché di accesso a un giudice precostituito per legge [v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Mantenimento in servizio di un giudice), C‑718/21, EU:C:2023:1015, punto 59 e giurisprudenza ivi citata], l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede inoltre la presenza di un giudice «precostituito per legge». Tale espressione, che riflette in particolare il principio dello Stato di diritto, riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa del giudice di cui trattasi, ma anche la composizione del collegio in ciascuna causa [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 73, nonché del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 73]. Tale principio implica, in particolare, che l’organo giudicante investito di un procedimento prenda da solo la decisione che conclude lo stesso procedimento. |
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L’espressione «precostituito per legge» ha lo scopo di evitare che l’organizzazione dell’ordinamento giudiziario sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo e di fare in modo che la materia sia disciplinata da una legge. Inoltre, neppure nei paesi di diritto codificato l’organizzazione dell’ordinamento giudiziario può essere lasciata alla discrezione delle autorità giudiziarie. Ciò non esclude tuttavia che a queste ultime sia riconosciuto un certo potere d’interpretazione della legislazione nazionale in materia [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 168 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Un «giudice costituito per legge» è caratterizzato dalla sua funzione giurisdizionale, ossia quella di decidere, sulla base di norme di legge e seguendo un procedimento organizzato, qualsiasi questione che rientri nella sua competenza. Esso deve quindi soddisfare, oltre all’indipendenza e all’imparzialità dei suoi membri, anche altri requisiti, in particolare la presenza di garanzie offerte dalla procedura seguita dinanzi ad esso (v., in tal senso, Corte EDU, 22 giugno 2000, Coëme e a. c. Belgio, CE:ECHR:2000:0622JUD003249296, § 99). |
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Tra tali garanzie figura, in terzo luogo, il principio del contraddittorio, che è parte integrante del diritto a un processo equo e a una tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA, C‑197/09 RX-II, EU:C:2009:804, punto 59; del16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, punto 61; del 29 aprile 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 92, nonché del 10 febbraio 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Termine di prescrizione), C‑219/20, EU:C:2022:89, punto 46]. Tale principio implica, in particolare, che le parti possano discutere in contraddittorio tutti gli elementi di fatto e di diritto decisivi per l’esito del procedimento (sentenze del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 56, nonché del 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA, C‑197/09 RX-II, EU:C:2009:804, punto 41). |
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I requisiti menzionati ai punti da 47 a 58 della presente sentenza presuppongono quindi, in particolare, l’esistenza di norme trasparenti e note ai singoli riguardanti la composizione dei collegi giudicanti, che siano tali da escludere qualsiasi ingerenza indebita, nel processo decisionale relativo a un determinato procedimento, di soggetti che sono estranei al collegio giudicante investito di tale procedimento e dinanzi ai quali le parti non hanno potuto esporre i loro argomenti. |
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Se è vero che spetta al giudice del rinvio applicare tutti i principi appena ricordati, tuttavia, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE e in base al contenuto del fascicolo, la Corte può fornire a tale giudice gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 133 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Per quanto riguarda l’intervento del giudice della registrazione di cui trattasi nei procedimenti principali, dai fascicoli di cui dispone la Corte risulta che l’articolo 177, paragrafo 3, del regolamento di procedura dei tribunali non prevede che tale giudice sia competente ad eseguire un qualsiasi controllo del contenuto di una decisione giudiziaria né a impedire che quest’ultima venga formalmente emessa e notificata alle parti se non ne condivide il contenuto. |
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Da tali fascicoli si evince altresì che una siffatta competenza non è prevista nemmeno dalla legge relativa all’ordinamento giudiziario, in particolare dal suo articolo 40, paragrafo 2, che riguarda la natura vincolante delle «posizioni giuridiche» delle riunioni di dipartimento. |
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Tuttavia, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio e come emerso dalle circostanze di fatto relative ai tre procedimenti principali, tali disposizioni sembrano, nella prassi, essere applicate in modo tale che il ruolo del giudice della registrazione vada oltre la funzione di registrazione. |
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Infatti, sebbene tale giudice non possa sostituire la sua valutazione a quella del collegio giudicante investito del procedimento in questione, può di fatto bloccare la registrazione della decisione giudiziaria adottata e, quindi, impedire il completamento del processo decisionale e la notifica di tale decisione alle parti, rinviando il procedimento a tale collegio giudicante per un riesame della decisione alla luce delle sue osservazioni giuridiche e, qualora persista un disaccordo con detto collegio giudicante, invitando il presidente del dipartimento di cui trattasi a convocare una riunione di dipartimento affinché quest’ultimo adotti una «posizione giuridica» vincolante, in particolare, per lo stesso collegio giudicante. |
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L’effetto di una siffatta prassi è quello di consentire un’ingerenza del giudice della registrazione nel procedimento in questione, ingerenza che può implicare un’influenza di tale giudice sulla soluzione definitiva da adottare in detto procedimento. |
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Orbene, sotto un primo profilo, come risulta dai punti 61 e 62 della presente sentenza, la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali non sembra prevedere un intervento di tale natura da parte del giudice della registrazione. |
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Sotto un secondo profilo, tale intervento ha luogo dopo che il collegio giudicante al quale è stato assegnato il procedimento in questione ha adottato la sua decisione giudiziaria al termine delle sue deliberazioni, ancorché tale giudice non appartenga a detto collegio giudicante e quindi non abbia partecipato alle fasi precedenti del procedimento sfociato nell’adozione di tale decisione. Detto giudice può quindi esercitare la propria influenza sul contenuto delle decisioni giudiziarie emesse da collegi giudicanti di cui non fa parte. |
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Sotto un terzo profilo, il potere di intervento del giudice della registrazione non sembra nemmeno regolato da criteri oggettivi chiaramente definiti che riflettano una giustificazione specifica e siano idonei ad evitare l’esercizio di un potere discrezionale. In tal senso, nel procedimento principale che ha dato origine alla causa C‑554/21, il giudice della registrazione ha rilevato che la decisione giudiziaria trasmessagli era coerente con un’altra decisione precedente, ma non con altre due decisioni precedenti, e ha preferito una delle due soluzioni giuridiche divergenti. Nel procedimento principale che ha dato origine alla causa C‑622/21, il giudice della registrazione ha giustificato il rinvio del procedimento al collegio giudicante competente con la presenza di decisioni che hanno accolto, successivamente alla decisione di cui trattasi nel procedimento principale in detta causa, un punto di vista contrario. Nel procedimento principale che ha dato origine alla causa C‑727/21, sulla base del rilievo che non condivideva il punto di vista giuridico seguito nella decisione di cui trattasi in tale procedimento, il giudice della registrazione, senza fare riferimento ad alcuna decisione precedente, ha rinviato il procedimento al collegio giudicante competente, il quale tuttavia aveva richiamato, nella propria decisione, una decisione precedente che aveva adottato una soluzione simile. |
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In considerazione di quanto precede, una prassi come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, in base alla quale la decisione giudiziaria adottata dal collegio giudicante investito del procedimento può essere considerata definitiva e può essere spedita alle parti solo se il suo contenuto è stato approvato da un giudice della registrazione che non appartiene a tale collegio giudicante, non è conciliabile con i requisiti inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. |
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Per quanto riguarda lo svolgimento di una riunione di dipartimento come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, dalla formulazione dell’articolo 40, paragrafi 1 e 2, della legge relativa all’ordinamento giudiziario si evince che può essere convocata una riunione di dipartimento o dei giudici di un organo giurisdizionale quando si riscontrano, in particolare, contrasti interpretativi tra dipartimenti, sezioni o giudici di tale organo giurisdizionale su questioni relative all’applicazione della legge e che, in seguito, tale riunione formula una «posizione giuridica» che è vincolante per tutte le sezioni o i giudici di tale dipartimento o di detto organo giurisdizionale. |
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Inoltre, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che tale riunione di dipartimento può essere convocata da un presidente di dipartimento su richiesta del giudice della registrazione, qualora quest’ultimo non acconsenta alla registrazione della decisione giudiziaria trasmessagli dal collegio giudicante investito del procedimento in questione, almeno nel caso in cui tale collegio giudicante intenda mantenere la propria decisione dopo aver effettuato il riesame di quest’ultima richiesto da detto giudice. |
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Secondo tali spiegazioni, tutti i giudici del dipartimento in questione possono partecipare a detta riunione, compresi quelli appartenenti al collegio giudicante investito del procedimento in questione e il giudice della registrazione. A tal proposito, si deve rilevare che, sebbene, come risulta dal fascicolo della causa C‑727/21, il giudice o i giudici del collegio giudicante competente sembrino aver partecipato alla riunione di dipartimento in questione, la maggior parte dei giudici che hanno partecipato a detta riunione di dipartimento sono altri giudici membri dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, i quali però non appartengono a detto collegio giudicante. Peraltro, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 3, della legge relativa all’ordinamento giudiziario, «docenti della facoltà di giurisprudenza, studiosi di chiara fama o esperti in un determinato settore del diritto», che sono soggetti estranei all’organo giurisdizionale in questione, possono, a determinate condizioni, partecipare a una siffatta riunione di dipartimento e quindi al processo giurisdizionale. |
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Da dette spiegazioni risulta inoltre che non spetta a una riunione di dipartimento pronunciarsi definitivamente sul procedimento che ha dato origine alla sua consultazione o proporre una soluzione concreta per tale procedimento. Tuttavia, anche se una «posizione giuridica» di tale riunione di dipartimento è formulata in modo più o meno astratto ed è vincolante per tutti i giudici, tale riunione, al fine di adottare detta posizione giuridica, interpreta la legge alla luce di casi concreti. |
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Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, della legge relativa all’ordinamento giudiziario, una «posizione giuridica» di una riunione di dipartimento deve essere rispettata in particolare dal collegio giudicante che ha adottato la decisione giudiziaria nel procedimento che ha dato origine alla sua consultazione, se tale decisione non è stata ancora registrata né spedita. Infatti, il giudice della registrazione, al quale spetta, nella prassi, garantire il rispetto delle «posizioni giuridiche» adottate dalla riunione di dipartimento in questione, potrà quindi rifiutare la registrazione della «nuova» decisione giudiziaria adottata da tale collegio giudicante se quest’ultima si discosta da detta «posizione giuridica». |
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Lo svolgimento della riunione di dipartimento consente, di fatto, l’ingerenza, nella soluzione definitiva di un procedimento precedentemente deliberata e decisa dal collegio giudicante competente, ma non ancora registrata e spedita, di un gruppo di giudici che partecipano a tale riunione di dipartimento. |
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Infatti, la prospettiva, per tale collegio giudicante, nel caso in cui mantenga un punto di vista giuridico opposto a quello del giudice della registrazione, che la sua decisione giudiziaria venga sottoposta al controllo di una riunione di dipartimento, nonché l’obbligo, per detto collegio giudicante, di rispettare, sebbene dopo la conclusione delle deliberazioni, la «posizione giuridica» che sia stata adottata da tale riunione di dipartimento, sono idonei ad influire sul contenuto finale di detta decisione. |
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Orbene, in primo luogo, non risulta che il potere di convocare la riunione di dipartimento di cui trattasi nei procedimenti principali sia sufficientemente regolato da criteri oggettivi e applicati come tali. Infatti, sebbene l’articolo 40, paragrafo 1, della legge relativa all’ordinamento giudiziario preveda indubbiamente la convocazione di una riunione di dipartimento «quando si riscontrano contrasti interpretativi tra dipartimenti, sezioni o giudici su questioni relative all’applicazione della legge o quando una sezione o un giudice di un dipartimento si discosta dalla posizione giuridica precedentemente adottata», dalla descrizione dei fatti nella decisione di rinvio nella causa C‑727/21 si evince che la riunione di dipartimento in questione è stata semplicemente convocata con la motivazione che il giudice della registrazione non condivideva il punto di vista giuridico del collegio giudicante competente, senza che sia stata menzionata alcuna decisione che rivelasse una divergenza di tale punto di vista rispetto alle precedenti decisioni giudiziarie. |
78 |
In secondo luogo, dal fascicolo di cui dispone la Corte nella causa C‑727/21 risulta che, al pari dell’intervento del giudice della registrazione, la convocazione di una riunione di dipartimento e l’adozione da parte di quest’ultima di una «posizione giuridica» vincolante, in particolare, per il collegio giudicante investito di detto procedimento, non vengono rese note alle parti in alcun momento. Tali parti non sembrano quindi avere la possibilità di esercitare i loro diritti procedurali nell’ambito di una siffatta riunione di dipartimento. |
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In considerazione di quanto precede, una normativa nazionale che consente a una riunione di dipartimento di un organo giurisdizionale nazionale di obbligare, con l’emissione di una «posizione giuridica», il collegio giudicante investito del procedimento a modificare il contenuto della decisione giudiziaria che esso ha precedentemente adottato, ancorché tale riunione di dipartimento comprenda anche giudici diversi da quelli appartenenti a detto collegio giudicante e, se del caso, soggetti estranei all’organo giurisdizionale in questione, dinanzi ai quali le parti non hanno la possibilità di presentare i loro argomenti, non è conciliabile con le prescrizioni inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un processo equo. |
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Occorre inoltre precisare che, al fine di evitare contrasti nella giurisprudenza o di porvi rimedio e quindi di garantire la certezza del diritto insita nel principio dello Stato di diritto, un meccanismo procedurale che consenta a un giudice di un organo giurisdizionale nazionale che non appartiene a un collegio giudicante competente di rinviare un procedimento a un collegio giudicante ampliato di tale organo giurisdizionale non viola le prescrizioni derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, a condizione che il procedimento non sia ancora stato trattenuto in decisione dal collegio giudicante inizialmente designato, che le circostanze in cui un siffatto rinvio può essere effettuato siano chiaramente definite nella legislazione applicabile e che tale rinvio non privi gli interessati della possibilità di partecipare al procedimento dinanzi a tale collegio giudicante ampliato. Inoltre, il collegio giudicante inizialmente designato può sempre decidere su tale rinvio. |
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Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il diritto nazionale preveda un meccanismo interno a un organo giurisdizionale nazionale in virtù del quale:
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Sulle spese
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Nei confronti delle parti nei procedimenti principali le presenti cause costituiscono incidenti sollevati dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: |
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE |
deve essere interpretato nel senso che: |
esso osta a che il diritto nazionale preveda un meccanismo interno a un organo giurisdizionale nazionale in virtù del quale: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il croato.