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Documento 62017CJ0183

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2019.
International Management Group contro Commissione europea.
Impugnazione – Cooperazione allo sviluppo – Esecuzione del bilancio dell’Unione europea in gestione indiretta – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Atti impugnabili – Decisione di affidare in futuro un compito di esecuzione del bilancio a un soggetto diverso da quello inizialmente scelto – Decisione di non affidare nuovi compiti di esecuzione del bilancio all’entità inizialmente scelta – Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 – Articolo 43 – Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 – Articolo 43 – Nozione di “organizzazione internazionale” – Presupposti – Domanda di risarcimento.
Cause riunite C-183/17 P e C-184/17 P.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2019:78

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

31 gennaio 2019 ( *1 )

«Impugnazione – Cooperazione allo sviluppo – Esecuzione del bilancio dell’Unione europea in gestione indiretta – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Atti impugnabili – Decisione di affidare in futuro un compito di esecuzione del bilancio a un soggetto diverso da quello inizialmente scelto – Decisione di non affidare nuovi compiti di esecuzione del bilancio all’entità inizialmente scelta – Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 – Articolo 43 – Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 – Articolo 43 – Nozione di “organizzazione internazionale” – Presupposti – Domanda di risarcimento»

Nelle cause riunite C‑183/17 P e C‑184/17 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte l’11 aprile 2017, da

International Management Group, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da L. Levi e J.‑Y. de Cara, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský (relatore), L. Bay Larsen, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 giugno 2018,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le sue impugnazioni, l’International Management Group (in prosieguo: l’«IMG») chiede l’annullamento delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 2 febbraio 2017, International Management Group/Commissione (T‑29/15, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata T‑29/15», EU:T:2017:56), e del 2 febbraio 2017 International Management Group/Commissione (T‑381/15, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata T‑381/15», EU:T:2017:57) (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), con le quali tale giudice ha respinto i suoi ricorso volti, nella causa T‑29/15, all’annullamento della decisione di esecuzione C(2014) 9787 final della Commissione, del 16 dicembre 2014, recante modifica della decisione di esecuzione C(2013) 7682, relativa al programma di azione annuale 2013 a favore del Myanmar/Birmania con finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea (in prosieguo: la «decisione del 16 dicembre 2014»), e, nella causa T‑381/15, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione europea, contenuta nella sua lettera dell’8 maggio 2015 inviata all’IMG (in prosieguo: la «decisione dell’8 maggio 2015» e, insieme alla decisione del 16 dicembre 2014, le «decisioni controverse») nonché, dall’altro, al risarcimento dei danni causati dalla decisione dell’8 maggio 2015.

Contesto normativo

Regolamenti finanziari del 2002

Regolamento n. 1605/2002

2

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, (GU 2006, L 390, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1605/2002»), è stato abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2013, dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1). Tuttavia, l’articolo 212, lettera a), del regolamento n. 966/2012 ha previsto, in particolare, che gli articoli 53 e 53 quinquies del regolamento n. 1605/2002 continuassero ad applicarsi a tutti gli impegni assunti fino al 31 dicembre 2013.

3

L’articolo 53 del regolamento n. 1605/2002 prevede quanto segue:

«La Commissione esegue il bilancio in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 bis a 53 quinquies secondo i metodi seguenti:

a)

in modo centralizzato;

b)

con una gestione concorrente o decentrata; o

c)

in gestione congiunta con organizzazioni internazionali».

4

L’articolo 53 quinquies di tale regolamento prevede, in particolare, quanto segue:

«1.   Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione congiunta, alcune funzioni d’esecuzione sono delegate ad organizzazioni internazionali (…)

(…)

2.   Nelle convenzioni individuali concluse con le organizzazioni internazionali per la concessione del finanziamento devono figurare disposizioni particolareggiate per l’esecuzione delle funzioni affidate a tali organizzazioni internazionali.

(…)».

Regolamento n. 2342/2002

5

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 (GU 2002, L 357, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU 2007, L 111, pag. 13) (in prosieguo: il «regolamento n. 2342/2002» e, insieme al regolamento n. 1605/2002, i «regolamenti finanziari del 2002»), è stato abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 (GU 2012, L 362, pag. 1) (in prosieguo, insieme al regolamento n. 966/2012: i «regolamenti finanziari del 2012»).

6

L’articolo 43 del regolamento n. 2342/2002, intitolato «Gestione congiunta», conteneva un paragrafo 2 ai sensi del quale:

«Le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 53 quinquies del regolamento [n. 1605/2002] sono le seguenti:

a)

le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni;

(…)».

Regolamenti finanziari del 2012

Regolamento n. 966/2012

7

Il regolamento n. 966/2012 è entrato in vigore il 27 ottobre 2012, conformemente al suo articolo 214, primo comma. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, conformemente al secondo comma di tale articolo, fatte salve le specifiche date di applicazione previste per altri articoli di detto regolamento.

8

Tra tali altri articoli vi è l’articolo 58, intitolato «Metodi d’esecuzione del bilancio», che si applica solo agli impegni assunti a decorrere dal 1o gennaio 2014 e che contiene un paragrafo 1 così formulato:

«La Commissione esegue il bilancio secondo i metodi seguenti:

a)

direttamente (“gestione diretta”), a opera dei suoi servizi (…)

b)

nell’ambito della gestione concorrente con gli Stati membri (“gestione concorrente”); oppure

c)

indirettamente (“gestione indiretta”), (…) affidando compiti d’esecuzione del bilancio:

i)

a paesi terzi o organismi da questi designati;

ii)

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;

(…)».

9

Gli articoli da 84 a 86 del regolamento n. 966/2012 si applicano, dal canto loro, a decorrere dal 1o gennaio 2013.

10

Ai sensi dell’articolo 84 di tale regolamento, intitolato «Decisioni di finanziamento»:

«1.   Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell’emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

2.   Con l’eccezione degli stanziamenti che possono essere eseguiti senza un atto di base (…), l’impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

3.   La decisione di finanziamento di cui al paragrafo 2 specifica l’obiettivo perseguito, i risultati attesi, il metodo d’esecuzione e il suo importo complessivo. Essa contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un’indicazione dell’importo stanziato per le singole azioni, nonché un calendario d’esecuzione indicativo.

In caso di gestione indiretta, la decisione di finanziamento specifica altresì l’entità o la persona delegate a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), i criteri utilizzati per la sua scelta e i compiti affidati a detta entità o persona.

(…)».

11

Conformemente all’articolo 85, paragrafo 1, di detto regolamento, intitolato «Tipi di impegni»:

«Un impegno di bilancio consiste nell’operazione con la quale sono riservati gli stanziamenti necessari all’esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di impegni giuridici.

Un impegno giuridico è l’atto con il quale l’ordinatore crea o constata un’obbligazione dalla quale deriva un onere.

(…)».

12

L’articolo 86 del medesimo regolamento, intitolato «Disposizioni relative agli impegni», così dispone al suo paragrafo 1:

«Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l’ordinatore responsabile procede previamente a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi (…)».

Regolamento delegato n. 1268/2012

13

L’articolo 43 del regolamento delegato n. 1268/2012, intitolato «Disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento [n. 966/2012] sono le seguenti:

a)

le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni;

(…)».

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

14

Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1), è entrato in vigore il 1o ottobre 2013.

15

L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Esecuzione delle indagini», al suo paragrafo 6 prevede, in particolare, quanto segue:

«Quando le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure amministrative cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, l’[OLAF] informa senza indugio l’istituzione, l’organo o l’organismo interessati dell’indagine in corso. Le informazioni trasmesse comprendono i seguenti elementi:

(…)

L’istituzione, l’organo o l’organismo interessato può in qualsiasi momento decidere di adottare, in stretta cooperazione con l’[OLAF], adeguate misure cautelari, comprese misure per salvaguardare gli elementi di prova, e informa senza indugio l’[OLAF] di tale decisione».

Fatti

La ricorrente

16

Secondo i suoi statuti, che figurano nel fascicolo trasmesso alla Corte, l’IMG è stata istituita il 25 novembre 1994 come organizzazione internazionale denominata «International Management Group – Infrastructure for Bosnia and Herzegovina» con sede in Belgrado (Serbia), con l’obiettivo di consentire agli Stati partecipanti alla ricostruzione della Bosnia‑Erzegovina di disporre di un’entità dedicata a tale fine. Da allora, l’IMG ha progressivamente ampliato il suo campo di attività, ed ha successivamente concluso, il 13 giugno 2012, un accordo sulla sede con il Regno del Belgio.

La decisione iniziale

17

Il 7 novembre 2013, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2013) 7682 final relativa al programma di azione annuale 2013 a favore del Myanmar/Birmania con finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea (in prosieguo: la «decisione iniziale»), sulla base dell’articolo 84 del regolamento n. 966/2012.

18

L’articolo 1 di tale decisione dichiara l’approvazione del programma di azione annuale per il 2013 a favore del Myanmar/Birmania, quale precisato agli allegati 1 e 2 della stessa.

19

L’articolo 3 di detta decisione prevede che i compiti di esecuzione del bilancio in gestione congiunta possono essere affidati alle entità di cui agli allegati 1 e 2 della medesima, previa conclusione di un accordo di delega.

20

L’allegato 2 della medesima decisione descrive la seconda azione che costituisce il programma di azione annuale per il 2013 a favore del Myanmar/Birmania. Le sezioni 5 e 8 dell’allegato in parola precisano, in sostanza, che tale azione consiste in un programma di sviluppo commerciale i cui costi, stimati in EUR 10 milioni, saranno finanziati dall’Unione europea e la cui attuazione sarà garantita mediante gestione congiunta con l’IMG. Il punto 8.3.1 di detto allegato presenta l’IMG come un’organizzazione internazionale già stabilita in Myanmar/Birmania e coinvolta nell’attuazione di progetti finanziati dall’Unione in tale Stato.

La decisione del 16 dicembre 2014 e i relativi fatti

21

Il 17 febbraio 2014 l’OLAF ha informato la Commissione di aver avviato un’indagine sulla natura dell’IMG.

22

Il 24 febbraio 2014 il Segretario generale della Commissione ha trasmesso tale informazione al direttore generale della cooperazione internazionale e dello sviluppo di detta istituzione, attirando la sua attenzione sulla possibilità di adottare misure cautelari sulla base dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2013.

23

Il 26 febbraio 2014, tale direttore generale ha adottato misure cautelari sulla base di detta disposizione, giustificandole con il fatto che l’analisi iniziale dell’OLAF aveva fatto emergere dubbi sulla natura dell’IMG (in prosieguo: le «misure cautelari del 26 febbraio 2014»). Tali misure cautelari consistevano, in sostanza, nel vietare temporaneamente, da un lato, la conclusione di qualsiasi nuovo accordo di delega con l’IMG nell’ambito della gestione indiretta del bilancio dell’Unione sulla base del regolamento n. 966/2012 e, dall’altro, l’estensione di tutti gli accordi di delega già conclusi con l’IMG nell’ambito della gestione congiunta del bilancio dell’Unione sulla base del regolamento n. 1605/2002.

24

Il 25 aprile 2014 lo stesso direttore generale ha inviato una lettera all’IMG (in prosieguo: la «lettera del 25 aprile 2014»), in cui ha informato quest’ultima di tre nuovi elementi nel fascicolo della Commissione relativi, in primo luogo, al fatto che cinque Stati membri dell’Unione che l’IMG ha presentato come suoi membri non si consideravano tali, in secondo luogo al fatto che il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) aveva dichiarato che l’IMG non era un’agenzia specializzata dell’ONU e, in terzo luogo, al fatto che esistevano dubbi sui poteri delle persone che avevano rappresentato alcuni Stati presenti al momento della firma dell’atto costitutivo dell’IMG. Il direttore generale della cooperazione internazionale e dello sviluppo della Commissione ha inoltre dichiarato che, in considerazione dei dubbi che tali elementi hanno suscitato sulla natura dell’IMG, aveva incaricato i propri servizi di sospendere temporaneamente, rispetto a quest’ultima, il ricorso alle procedure che consentono l’esecuzione di compiti di bilancio da parte di organizzazioni internazionali.

25

Il 15 dicembre 2014 la Commissione ha ricevuto la relazione redatta dall’OLAF al termine della sua indagine (in prosieguo: la «relazione dell’OLAF»), accompagnata da una serie di raccomandazioni. In tale relazione l’OLAF ha accertato, in sostanza, che l’IMG non costituiva un’organizzazione internazionale ai sensi dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, e ha raccomandato alla Commissione di imporre sanzioni all’IMG, nonché di procedere al recupero degli importi che le erano stati versati in tale qualità.

26

Il giorno successivo, la Commissione ha adottato la decisione del 16 dicembre 2014, basandosi sull’articolo 84 del regolamento n. 966/2012. Ai sensi dell’articolo 1 di tale decisione, l’allegato 2 della decisione iniziale viene sostituito da un nuovo allegato, le cui sezioni 1 e 4.3 prevedono, in sostanza, che l’attuazione del programma di sviluppo commerciale previsto da tale decisione iniziale sarà assicurata in gestione indiretta non più dall’IMG, ma dalla Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (in prosieguo: la «GIZ»).

La decisione dell’8 maggio 2015

27

Il 16 gennaio 2015 il servizio giuridico della Commissione ha emesso una nota dal titolo «Analisi giuridica della [relazione dell’OLAF] nell’indagine [...] relativa all’[IMG]» (in prosieguo: il «parere del servizio giuridico»).

28

L’8 maggio 2015 la Commissione ha inviato all’IMG una lettera per informarla del seguito che intendeva dare alla relazione dell’OLAF, nella quale l’ha informata del fatto che, pur astenendosi dal dare seguito alla maggior parte delle raccomandazioni dell’OLAF, essa aveva deciso, tra l’altro, che fino a quando non vi fosse la certezza assoluta della natura di organizzazione internazionale dell’IMG, i suoi servizi non avrebbero più concluso con quest’ultima nuovi accordi di delega secondo il regime della gestione indiretta con un’organizzazione internazionale, previsto dal regolamento n. 966/2012. Tale parte della lettera in parola costituisce la decisione dell’8 maggio 2015, menzionata al punto 1 della presente sentenza.

Le sentenze impugnate

La sentenza impugnata T‑29/15

29

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2015 e registrato con il numero di ruolo T‑29/15, l’IMG ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione del 16 dicembre 2014.

30

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 marzo 2015, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità avverso tale ricorso, vertente sulla non impugnabilità della decisione del 16 dicembre 2014, in considerazione, da un lato, della mancanza di effetti giuridici vincolanti della medesima e, dall’altro, del suo carattere meramente confermativo della lettera del 25 aprile 2014, con cui l’IMG era stata informata dell’esistenza delle misure cautelari del 26 febbraio 2014.

31

Con ordinanza del 30 giugno 2015, il Tribunale ha riunito tale eccezione al merito e ha riservato la decisione sulle spese.

32

Il 2 febbraio 2017 il Tribunale ha pronunciato la sentenza impugnata T‑29/15, con la quale ha respinto il ricorso dell’IMG e l’ha condannata alle spese. In tale contesto, esso ha considerato, in primo luogo, ai punti da 28 a 78 di tale sentenza, che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione era infondata in quanto, da un lato, la decisione del 16 dicembre 2014 aveva prodotto effetti giuridici vincolanti nella parte in cui aveva definitivamente privato l’IMG della possibilità di concludere un accordo di delega e, dall’altro, non aveva carattere meramente confermativo della lettera del 25 aprile 2014, cosicché doveva essere dichiarato ricevibile il ricorso proposto dalla IMG avverso tale decisione. In secondo luogo, ai punti da 79 a 169 e 174 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che nessuno dei sette motivi dedotti dall’IMG poteva essere accolto e che il suo ricorso doveva essere quindi respinto in quanto infondato.

La sentenza impugnata T‑381/15

33

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 luglio 2015 e registrato con il numero di ruolo T‑381/15, l’IMG ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’8 maggio 2015 e al risarcimento dei danni da quest’ultima causati.

34

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2015, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità avverso tale ricorso, vertente sulla non impugnabilità della decisione dell’8 maggio 2015 in considerazione, in particolare, della sua mancanza di effetti giuridici vincolanti.

35

Con ordinanza del 29 gennaio 2016, il Tribunale ha riunito tale eccezione al merito e ha riservato la decisione sulle spese.

36

Il 2 febbraio 2017 il Tribunale ha pronunciato la sentenza impugnata T‑381/15, con la quale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire su una parte del ricorso dell’IMG, ha respinto il ricorso per il resto e ha condannato l’IMG alle spese. In tale contesto, esso ha constatato, anzitutto, ai punti da 41 a 53 e 75 di tale sentenza, che la decisione dell’8 maggio 2015 aveva prodotto effetti giuridici vincolanti nella misura in cui aveva privato l’IMG della possibilità che gli venissero affidati nuovi compiti di esecuzione del bilancio secondo il regime di gestione indiretta con un’organizzazione internazionale previsto all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012, e che il ricorso di annullamento dell’IMG era sotto tale profilo ricevibile. Successivamente, ai punti da 76 a 160 di detta sentenza, il Tribunale ha constatato che nessuno degli otto motivi dedotti dall’IMG poteva essere accolto e che il ricorso di annullamento di quest’ultima doveva quindi essere respinto in quanto infondato. Infine, ai punti da 170 a 173 della medesima sentenza, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento dell’IMG in quanto infondata.

37

Inoltre, ai punti da 174 a 184 della sentenza impugnata T‑381/15, il Tribunale si è pronunciato sulla richiesta della Commissione volta a che due documenti prodotti dall’IMG, ossia la relazione dell’OLAF e il parere del servizio giuridico, fossero ritirati dal fascicolo. Esso ha respinto tale domanda per quanto riguarda il primo documento in questione e l’ha accolta per quanto riguarda il secondo.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

38

Con la sua impugnazione nella causa C‑183/17 P, l’IMG chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata T‑29/15 nella parte in cui ha respinto il suo ricorso di annullamento in quanto infondato;

statuire definitivamente sulla controversia, annullando la decisione del 16 dicembre 2014, e

condannare la Commissione alle spese sostenute sia in primo grado che in sede di impugnazione.

39

Con la sua impugnazione nella causa C‑184/17 P, l’IMG chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata T‑381/15 nella parte in cui ha respinto il suo ricorso di annullamento e la sua domanda di risarcimento in quanto infondati;

statuire definitivamente sulla controversia, annullando la decisione dell’8 maggio 2015 e condannando l’Unione al risarcimento dei danni causati da tale decisione, e

condannare la Commissione alle spese sostenute sia in primo grado che in sede di impugnazione.

40

La Commissione chiede che la Corte voglia respingere le due impugnazioni e condannare l’IMG alle relative spese.

41

Inoltre, la Commissione ha proposto due impugnazioni incidentali, con le quali chiede che la Corte voglia:

in entrambe le cause, annullare le sentenze impugnate nella parte in cui hanno respinto le sue eccezioni di irricevibilità, statuire definitivamente sulle controversie respingendo i ricorsi in quanto irricevibili e condannare l’IMG alle spese;

nella causa C‑184/17 P ordinare, inoltre, che la relazione dell’OLAF sia ritirata dal fascicolo di causa.

42

L’IMG chiede che la Corte voglia respingere tali due impugnazioni incidentali e condannare la Commissione alle relative spese.

43

Con lettera dell’8 febbraio 2018, le parti sono state invitate a presentare osservazioni in merito all’eventuale riunione delle due cause ai fini della fase orale del procedimento e della decisione della Corte. In risposta, l’IMG ha dichiarato di non avere obiezioni al riguardo. La Commissione non ha risposto nel termine impartito.

44

Con decisione del 20 marzo 2018, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, tali cause sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della decisione della Corte.

Sulle impugnazioni incidentali

Argomenti delle parti

45

La Commissione sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, ai punti da 57 a 63 della sentenza impugnata T‑29/15 e ai punti da 44 a 48 della sentenza impugnata T‑381/15, che le decisioni controverse avevano avuto effetti giuridici vincolanti nella parte in cui avevano privato l’IMG della possibilità di concludere nuovi accordi di delega nell’ambito della gestione indiretta di progetti finanziati dal bilancio dell’Unione. È vero che la decisione del 16 dicembre 2014 avrebbe modificato la decisione iniziale sostituendo all’IMG la GIZ, quale entità designata per la conclusione di un accordo di delega specifico, e che la decisione dell’8 maggio 2015 indicherebbe che la Commissione non intende più concludere nuovi accordi di delega con l’IMG. Resta tuttavia il fatto che l’IMG non aveva alcun diritto a che tali accordi venissero conclusi con essa, situazione dalla quale si dovrebbe dedurre che le decisioni controverse hanno al massimo prodotto nei suoi confronti effetti di fatto.

46

In secondo luogo, la Commissione sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 49 a 52 della sentenza impugnata T‑29/15, una decisione di finanziamento, come quella del 16 dicembre 2014, deve essere considerata un atto meramente interno, senza alcun effetto giuridico vincolante nei confronti dei terzi.

47

In terzo e ultimo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la decisione del 16 dicembre 2014 non costituiva un atto puramente confermativo della lettera del 25 aprile 2014, con la quale l’IMG era stata informata dell’adozione delle misure cautelari del 26 febbraio 2014. Infatti, tale decisione non avrebbe presentato alcun elemento di fatto o di diritto nuovo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti da 70 a 73 della sentenza impugnata T‑29/15. Inoltre, sebbene le predette misure cautelari e tale decisione si fondino su basi giuridiche diverse e siano state adottate nell’ambito di procedimenti distinti, come indicato dal Tribunale ai punti da 74 a 76 di tale sentenza, la seconda sarebbe stata in ogni caso la conseguenza diretta e automatica delle prime.

48

Peraltro, nella sua impugnazione incidentale nella causa C‑184/17 P, la Commissione sostiene che l’IMG non avrebbe dovuto avere accesso alla relazione dell’OLAF.

49

Di conseguenza, essa chiede alla Corte di ritirare tale relazione dal fascicolo di causa.

50

L’IMG contesta la fondatezza di tali diversi argomenti.

Giudizio della Corte

51

Per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti della Commissione relativi alla mancanza di effetti giuridici vincolanti delle decisioni controverse, esposti al punto 45 della presente sentenza, secondo una costante giurisprudenza si deve ritenere che possano costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento tutte le disposizioni o misure adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, a prescindere dalla loro forma, volte a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di una persona fisica o giuridica, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultima (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9; del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 54, e del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 37).

52

Nel caso di specie, per quanto riguarda la decisione del 16 dicembre 2014, il Tribunale ha in primo luogo osservato, ai punti da 37 a 42 della sentenza impugnata T‑29/15, non contestati dalla Commissione, che tale decisione costituiva una decisione di finanziamento adottata da detta istituzione sulla base dell’articolo 84 del regolamento n. 966/2012, e che essa ha non soltanto come effetto giuridico, ma anche come oggetto, la modifica della decisione iniziale, designando la GIZ, al posto dell’IMG, come entità incaricata dell’attuazione dell’azione di sviluppo commerciale prevista nell’ambito del programma di azione per il Myanmar/Birmania per il 2013.

53

Nell’ambito di tale analisi, il Tribunale ha in particolare dichiarato, al punto 38 di detta sentenza, che era pacifico tra le parti che la decisione iniziale aveva designato l’IMG come entità incaricata unicamente «previa conclusione di un accordo di delega».

54

Tenuto conto di tali diversi elementi, il Tribunale ha successivamente ritenuto, ai punti da 44 a 48 e da 57 a 63 della medesima sentenza, che la decisione del 16 dicembre 2014 producesse effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi dell’IMG, privando quest’ultima di qualsiasi possibilità di concludere tale accordo di delega.

55

A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012, sulla base del quale sono state adottate sia la decisione iniziale che la decisione del 16 dicembre 2014, prevede che tali decisioni precedano l’impegno di una spesa. Per quanto riguarda tale impegno, esso corrisponde, come emerge dall’articolo 85, paragrafo 1, e dall’articolo 86, paragrafo 1, di tale regolamento, all’operazione che consiste, per l’operatore di bilancio, nel procedere prima all’impegno di bilancio della spesa e poi alla conclusione di un impegno giuridico nei confronti del terzo destinato a ricevere i pagamenti che concretizzano tale spesa. Di conseguenza, la Commissione ha giustamente sostenuto che non era stato assunto alcun impegno giuridico nei confronti dell’IMG al momento dell’adozione della decisione del 16 dicembre 2014 e, pertanto, che l’IMG non disponeva di alcun diritto alla conclusione di un accordo di delega.

56

Tuttavia, come ha rilevato il Tribunale ai punti 42 e 59 della sentenza impugnata T‑29/15, la decisione di impegno, conformemente all’articolo 84, paragrafo 3, del regolamento n. 966/2012, specifica quantomeno «l’entità o la persona delegate (…), i criteri utilizzati per la sua scelta e i compiti affidati a detta entità o persona». La decisione iniziale aveva così selezionato l’IMG come entità delegata ad una delle azioni previste nell’ambito del programma di azione per il Myanmar/Birmania per il 2013.

57

Inoltre, dall’articolo 53 quinquies, paragrafo 2, del regolamento n. 1605/2002, applicabile al momento dell’adozione della decisione iniziale, risulta che un accordo di delega, come quello oggetto di tale decisione, ha la finalità di precisare le modalità di esecuzione delle funzioni di bilancio precedentemente affidate, in un determinato caso, ad un’organizzazione internazionale. La conclusione di tale accordo deve quindi essere necessariamente preceduta dall’adozione di una decisione di finanziamento che delega tali compiti all’organizzazione in parola e può aver luogo soltanto con quest’ultima. Allo stesso modo, la perdita della qualità di entità incaricata dei compiti in questione ha come conseguenza automatica la perdita della possibilità di concludere il relativo accordo di delega. Ebbene, la decisione del 16 dicembre 2014 ha avuto proprio lo scopo e l’effetto giuridico di designare come entità incaricata la GIZ, al fine di consentire alla Commissione di concludere l’accordo di delega con tale entità invece che con l’IMG.

58

In tali circostanze, il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti 44, 45, 57, 59, 60 e 62 della sentenza impugnata T‑29/15, che la decisione del 16 dicembre 2014 aveva fatto perdere all’IMG sia la qualità giuridica di entità selezionata per essere incaricata di un compito di bilancio, sia qualsiasi effettiva possibilità di concludere il relativo accordo di delega.

59

Ebbene, la perdita di tale qualità giuridica costituisce, chiaramente, un effetto giuridico vincolante, idoneo ad incidere sugli interessi dell’IMG. Per quanto riguarda la perdita di ogni effettiva possibilità di concludere il relativo accordo di delega, quest’ultima è la conseguenza automatica della predetta perdita di qualità giuridica, come rilevato al punto 57 della presente sentenza, e a tale titolo costituisce anche un effetto giuridico vincolante.

60

Pertanto, deve essere respinto in quanto infondato il motivo dedotto dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione incidentale nella causa C‑183/17 P, nella parte in cui verte sull’assenza di effetti giuridici vincolanti della decisione del 16 dicembre 2014.

61

Per quanto riguarda la decisione dell’8 maggio 2015, si deve innanzitutto rilevare che essa non esprime un’intenzione futura, come invece affermato dalla Commissione, bensì una decisione effettiva e attuale di non concludere più alcun accordo di delega «fintanto che non vi sia la certezza assoluta della natura di organizzazione internazionale dell’IMG». In tal modo, essa priva l’interessata di ogni effettiva possibilità di vedersi affidare nuovi compiti di esecuzione del bilancio e attribuire i rispettivi fondi nell’ambito della gestione indiretta del bilancio dell’Unione, come ha affermato il Tribunale ai punti 44 e 45 della sentenza impugnata T‑381/15.

62

Ebbene, la Corte ha già dichiarato che, qualora una decisione adottata dalla Commissione, nell’esercizio delle proprie competenze, nei confronti di una persona specifica abbia l’effetto, per il solo fatto della sua adozione, di far perdere a quest’ultima qualsiasi effettiva possibilità di beneficiare di un finanziamento dell’Unione, tale effetto deve essere considerato un effetto giuridico vincolante di detta decisione (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 1997, Geotronics/Commissione, C‑395/95 P, EU:C:1997:210, punti 1415).

63

Pertanto, deve essere respinto in quanto infondato il motivo dedotto dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione incidentale nella causa C‑184/17 P, nella parte in cui verte sull’assenza di effetti giuridici vincolanti della decisione dell’8 maggio 2015.

64

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento della Commissione esposto al punto 46 della presente sentenza, secondo il quale una decisione di finanziamento come quella di cui trattasi nelle cause in esame avrebbe dovuto essere considerata un atto senza effetti giuridici vincolanti nei confronti dei terzi, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, non costituiscono, in linea di principio, atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE gli atti volti unicamente a produrre effetti giuridici nella sfera interna dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione che ne è l’autore (v., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 1988, Les Verts/Parlamento, 190/84, EU:C:1988:94, punto 8, e del 6 aprile 2000, Spagna/Commissione, C‑443/97, EU:C:2000:190, punto 28).

65

Nel caso di specie, è sufficiente constatare che, poiché il Tribunale ha correttamente dichiarato che la decisione del 16 dicembre 2014 intendeva produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti dell’IMG, per i motivi esposti ai punti da 57 a 59 della presente sentenza, a tale giudice non può essere contestato di aver commesso un errore di diritto respingendo, in quanto infondato, ai punti da 49 a 52 della sentenza impugnata T‑29/15, l’argomento della Commissione secondo il quale detta decisione produrrebbe effetti giuridici unicamente nella sfera interna della Commissione.

66

In terzo e ultimo luogo, la Commissione sostiene, come rilevato al punto 47 della presente sentenza, che la decisione del 16 dicembre 2014 avrebbe dovuto essere qualificata come «atto puramente confermativo di un atto anteriore», ossia la lettera del 25 aprile 2014 che informava l’IMG dell’adozione delle misure cautelari del 26 febbraio 2014.

67

A tale riguardo, un atto deve essere considerato puramente confermativo di un atto anteriore allorché non contiene alcun elemento di fatto o di diritto nuovo rispetto all’atto anteriore (v., in tal senso, sentenze del 14 aprile 1970, Nebe/Commissione, 24/69, EU:C:1970:22, punto 8, e del 3 aprile 2014, Commissione/Paesi Bassi e ING Groep, C‑224/12 P, EU:C:2014:213, punto 69).

68

Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 70 a 73 della sentenza impugnata T‑29/15, che, mentre l’esame del contenuto delle misure cautelari del 26 febbraio 2014 ha rivelato che queste ultime avevano avuto l’effetto di sospendere temporaneamente la conclusione con l’IMG di qualsiasi accordo di delega, come quello oggetto della decisione iniziale, l’analisi della decisione del 16 dicembre 2014 ha fatto emergere che il suo contenuto aveva avuto l’effetto giuridico vincolante di privare, specificamente e definitivamente, l’IMG della possibilità di concludere il suddetto accordo.

69

In tal modo, il Tribunale ha sottolineato gli elementi di fatto e di diritto nuovi che contraddistinguono la decisione del 16 dicembre 2014 rispetto alle misure cautelari del 26 febbraio 2014.

70

Pertanto, deve essere respinto in quanto infondato il motivo dedotto dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione incidentale nella causa C‑183/17 P, nella parte in cui verte sul carattere di «atto puramente confermativo di un atto anteriore» della decisione del 16 dicembre 2014.

71

Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla Commissione a sostegno delle sue impugnazioni incidentali può essere accolto, queste ultime devono essere respinte nel loro insieme.

72

Inoltre, non vi è luogo a statuire sulla domanda della Commissione volta al ritiro della relazione dell’OLAF dal fascicolo, in quanto essa è divenuta priva di oggetto dal momento che la Commissione ha informato la Corte, all’udienza, di aver comunicato di propria iniziativa tale relazione all’IMG.

Sulle impugnazioni principali

73

A sostegno delle sue impugnazioni volte all’annullamento delle sentenze impugnate nella parte in cui hanno respinto, in quanto infondati, i sui ricorsi di annullamento, l’IMG deduce rispettivamente quattro motivi nella causa C‑183/17 P e cinque motivi nella causa C‑184/17 P. Essa solleva inoltre diverse censure riguardanti la sorte riservata, da parte del Tribunale, a taluni documenti contenuti nei fascicoli dei procedimenti.

74

Inoltre, a sostegno della sua impugnazione volta all’annullamento della sentenza impugnata T‑381/15, nella parte in cui quest’ultima ha respinto, in quanto infondata, la sua domanda di risarcimento, l’IMG deduce un sesto motivo nella causa C‑184/17 P.

75

È opportuno esaminare anzitutto il secondo motivo dedotto dall’IMG in ciascuna delle cause riunite.

Sul secondo motivo nelle cause C‑183/17 P e C‑184/17 P

Argomenti delle parti

76

L’IMG sostiene, in primo luogo, che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare che la Commissione non era incorsa in errori di diritto o in errori manifesti di valutazione laddove ha adottato le decisioni controverse sulla base di motivi vertenti sui dubbi nutriti da tale istituzione in merito alla sua natura di organizzazione internazionale ai sensi dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012. Infatti, gli elementi invocati dalla Commissione a fondamento dei suoi dubbi riguardavano soltanto una parte dei sedici membri dell’IMG e non la natura stessa di organizzazione internazionale di tale entità, ai sensi di detti regolamenti.

77

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti nella misura in cui ha respinto sommariamente gli argomenti dedotti dall’IMG per contestare la fondatezza delle decisioni controverse invece di esaminare i numerosi documenti prodotti dall’interessata in allegato alle sue memorie (statuti, verbale di costituzione, accordo sulla sede con il Regno del Belgio, dichiarazioni di ambasciatori ecc.) al fine di attestare la sua natura di organizzazione internazionale. Ebbene, tali documenti, che sarebbero stati a disposizione della Commissione al momento in cui la stessa ha adottato le decisioni controverse, dimostrerebbero che l’IMG è un’organizzazione internazionale del settore pubblico, istituita nel 1994 sulla base di un accordo intergovernativo concluso da sedici Stati membri e dall’Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO), a seguito di una riunione di un gruppo di lavoro dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, per consentire agli Stati partecipanti alla ricostruzione della Bosnia‑Erzegovina di disporre a tal fine di un organismo specifico.

78

In risposta, la Commissione sostiene che la questione da risolvere per verificare la legittimità delle sentenze impugnate non è se l’IMG abbia o meno natura di organizzazione internazionale ai sensi dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, ma piuttosto se, tenuto conto dei dubbi che esistevano al riguardo, tale istituzione potesse, in funzione di tale natura, decidere di non affidarle più compiti di esecuzione del bilancio. In tale contesto, gli argomenti dell’IMG menzionati al punto 76 della presente sentenza si limiterebbero a contestare la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal Tribunale e dovrebbero, in quanto tali, essere respinti in quanto irricevibili, poiché esulano dal sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Inoltre, l’argomento secondo il quale gli elementi invocati dalla Commissione per giustificare i dubbi espressi nelle decisioni controverse riguardano solo una parte dei sedici membri dell’IMG non sarebbe stato dedotto in primo grado e dovrebbe a tale titolo essere respinto in quanto irricevibile nella fase dell’impugnazione, dato il suo carattere nuovo. In ogni caso, il Tribunale non avrebbe commesso errori di diritto, né snaturato i documenti prodotti dall’IMG, laddove ha ritenuto che i dubbi esistenti circa la natura di organizzazione internazionale di quest’ultima giustificassero le decisioni controverse.

79

In risposta, l’IMG aggiunge che i suoi argomenti mettono in discussione la fondatezza giuridica del ragionamento seguito dal Tribunale nelle sentenze impugnate in merito alla legittimità delle decisioni controverse alla luce dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, e che essi sono a tale titolo ricevibili.

Giudizio della Corte

– Sulla ricevibilità

80

Poiché la Commissione contesta la ricevibilità di una parte delle censure sollevate dall’IMG a sostegno del secondo motivo di ciascuna delle sue impugnazioni, occorre ricordare, in via preliminare, che la parte ricorrente è legittimata a contestare, dinanzi alla Corte, l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata in primo grado dal Tribunale (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commissione, C‑210/98 P, EU:C:2000:397, punto 43, e del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 51), e, in tale contesto, a sollevare motivi di impugnazione volti a contestare la fondatezza in diritto delle valutazioni effettuate da tale giudice nella sentenza impugnata (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2011, Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione, da C‑465/09 P a C‑470/09 P, non pubblicata, EU:C:2011:372, punto 146, e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

81

Ebbene, nel caso di specie, con le sue censure menzionate al punto 76 della presente sentenza, l’IMG fa valere un errore commesso dal Tribunale nell’applicazione dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012, ai punti da 102 a 106 e 113 della sentenza impugnata T‑29/15, nonché ai punti da 98 a 103 e da 108 a 109 della sentenza impugnata T‑381/15, in risposta ai motivi con i quali l’IMG aveva messo in discussione la legittimità delle decisioni controverse alla luce di tali regolamenti.

82

Inoltre, occorre rilevare che l’argomento secondo il quale gli elementi dedotti dalla Commissione per giustificare i dubbi espressi in tali decisioni riguardano soltanto una parte dei sedici membri dell’IMG mira a contestare la fondatezza in diritto della valutazione del Tribunale contenuta, da un lato, al punto 103 della sentenza impugnata T‑29/15, che rinvia al punto 89 di tale sentenza, il quale rinvia a sua volta al punto 85 di detta sentenza, e, dall’altro, al punto 98 della sentenza impugnata T‑381/15, che rinvia al punto 85 di quest’ultima sentenza, secondo la quale dette decisioni devono essere considerate, tenuto conto del contesto in cui sono state rese, giustificate, tra l’altro, da tali elementi. A tale riguardo, siffatta censura non può, alla luce della giurisprudenza citata al punto 80 della presente sentenza, essere respinta in quanto irricevibile nella fase dell’impugnazione per il fatto che non sarebbe stata dedotta in primo grado.

83

Occorre pertanto ritenere che le censure presentate dall’IMG a sostegno del suo secondo motivo in ciascuna delle cause riunite e, pertanto, tali stessi motivi, siano ricevibili.

– Nel merito

84

Per quanto riguarda il merito, si deve constatare che il secondo motivo delle impugnazioni principali ha ad oggetto rispettivamente i punti da 102 a 106 e 113 della sentenza impugnata T‑29/15, nonché i punti da 98 a 103, 108 e 109 della sentenza impugnata T‑381/15.

85

A tale riguardo, dinanzi al Tribunale, l’IMG ha contestato, da un lato, la legittimità della decisione del 16 dicembre 2014 alla luce dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012 e, dall’altro, la legittimità della decisione dell’8 maggio 2015 alla luce del regolamento finanziario del 2012. In tale contesto, essa ha in particolare sostenuto, come ha rilevato il Tribunale ai punti 102 e 104 della sentenza impugnata T‑29/15 e al punto 96 della sentenza impugnata T‑381/15, che essa era un’organizzazione internazionale del settore pubblico istituita mediante un accordo intergovernativo, ai sensi di tali regolamenti, e che ciò risulterebbe dai diversi documenti forniti sia alla Commissione che al Tribunale.

86

Al fine di respingere tali argomenti, il Tribunale ha anzitutto affermato, ai punti 103 e 105 della sentenza impugnata T‑29/15 e al punto 98 della sentenza impugnata T‑381/15, che nelle decisioni controverse la Commissione aveva espresso dubbi sulla natura di organizzazione internazionale dell’IMG basandosi sugli elementi dedotti nella lettera del 25 aprile 2014, nei termini indicati al punto 24 della presente sentenza.

87

Il Tribunale ha successivamente dichiarato, ai punti da 104 a 105 della sentenza impugnata T‑29/15 e al punto 102 della sentenza impugnata T‑381/15, che gli argomenti e i documenti forniti dall’IMG non erano idonei a dimostrare l’infondatezza dei dubbi espressi dalla Commissione, nelle decisioni controverse, sulla base degli elementi in questione.

88

A tale riguardo, occorre rilevare che dagli articoli 53 e 53 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002 e dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012, che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1605/2002, risulta che la Commissione può, in particolare, eseguire il bilancio dell’Unione affidando compiti di esecuzione del bilancio ad organizzazioni internazionali.

89

Da tali disposizioni risulta che, quando la Commissione intende adottare una decisione che affida compiti di esecuzione del bilancio ad una determinata entità, essa ha il dovere di assicurarsi che quest’ultima possieda la qualità di organizzazione internazionale.

90

Inoltre, quando, a seguito dell’adozione di una decisione che affida compiti di esecuzione del bilancio ad una determinata entità in qualità di organizzazione internazionale, la Commissione adotta decisioni come quelle di cui trattasi sulla base di elementi a suo parere idonei a rimettere in discussione tale qualità, dette decisioni devono essere motivate sia in diritto che in fatto.

91

A tale riguardo, la nozione di «organizzazione internazionale», di cui agli articoli 53 e 53 quinquies del regolamento n. 1605/2002 e all’articolo 58 del regolamento n. 966/2012 è stata definita, in termini identici, all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 2342/2002 e successivamente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 1268/2012, che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 2342/2002. Secondo tali due ultime disposizioni essa comprende, tra l’altro, «le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni».

92

Nel caso di specie, si deve necessariamente constatare che il Tribunale non ha esaminato la legittimità delle decisioni controverse alla luce di tale definizione, ma si è limitato ad affermare che gli argomenti e gli elementi di prova presentati dall’IMG non mettevano in discussione i dubbi della Commissione sulla natura di organizzazione internazionale dell’IMG.

93

Ebbene, tale affermazione è viziata da un errore di diritto, in quanto nessuno degli elementi dedotti dal Tribunale per ritenere giustificati i dubbi della Commissione, quali ricordati al punto 86 della presente sentenza, è idoneo a dare loro un fondamento giuridico.

94

Infatti, per quanto riguarda il primo di tali elementi, che verte sulla questione se diversi Stati presentati dall’IMG come suoi membri lo fossero effettivamente, dalle constatazioni del Tribunale risulta che i dubbi della Commissione al riguardo concernevano soltanto «alcuni» membri dell’IMG e, più precisamente, cinque di essi su un totale di sedici. Ebbene, tali dubbi, anche a volerli supporre fondati, non hanno come conseguenza, in diritto internazionale, di privare l’entità di cui tali Stati membri non sarebbero – o non sarebbero più – membri della qualità di «organizzazione internazionale», a maggior ragione quando, come nel caso di specie, gli Stati interessati costituiscono una parte ampiamente minoritaria dell’entità in questione.

95

Per quanto riguarda il secondo elemento, legato all’esistenza di dubbi relativi ai poteri delle persone che hanno rappresentato taluni Stati al momento della firma dell’atto costitutivo dell’IMG, occorre parimenti rilevare che esso potrebbe eventualmente mettere in dubbio la validità dell’atto di firma, in particolare da parte di tali Stati, dell’atto costitutivo dell’IMG, ma non la validità dell’istituzione stessa di quest’ultima, in quanto le eventuali irregolarità di rappresentanza menzionate riguardavano soltanto un numero limitato di Stati partecipanti.

96

Per quanto riguarda il terzo elemento, secondo il quale il Segretario generale dell’ONU avrebbe indicato all’OLAF che l’IMG non era un’agenzia specializzata dell’ONU, è sufficiente rilevare che esso era privo di qualsiasi rilevanza giuridica. Infatti, come emerge dal punto 91 della presente sentenza, i regolamenti finanziari del 2002 e del 2012 non impongono in alcun modo che una determinata entità, per poter essere qualificata come «organizzazione internazionale», sia un’agenzia dell’ONU. Inoltre, nel caso di specie, era pacifico che l’IMG non avesse mai sostenuto di essere una siffatta agenzia, ma ha rivendicato la qualità di «organizzazione internazionale del settore pubblico istituita mediante un accordo intergovernativo», come risulta chiaramente dalle constatazioni del Tribunale richiamate al punto 85 della presente sentenza.

97

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve ritenere fondato il secondo motivo sollevato dall’IMG a sostegno di ciascuna delle sue impugnazioni nelle cause C‑183/17 P e C‑184/17 P, e vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, nelle sentenze impugnate, che la Commissione non era incorsa in errori di diritto o in errori manifesti di valutazione laddove ha giustificato l’adozione delle decisioni controverse con i dubbi che essa nutriva circa la natura di «organizzazione internazionale» dell’IMG ai sensi dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012. Di conseguenza, i presenti motivi devono essere accolti, senza che sia necessario esaminare se tale decisione del Tribunale sia viziata anche da uno snaturamento dei fatti.

Sulle conseguenze da trarre dall’accoglimento dei secondi motivi

98

Per quanto riguarda le conseguenze che devono essere tratte dall’errore di diritto constatato al punto precedente occorre, in primo luogo, rilevare che il rigetto dei motivi dell’IMG vertenti sull’errore di diritto che la Commissione ha commesso nel giustificare le decisioni controverse con i dubbi da essa nutriti sulla natura di organizzazione internazionale dell’IMG costituisce il sostegno necessario del dispositivo delle sentenze impugnate, nella parte in cui hanno respinto i ricorsi di annullamento di tale entità.

99

Occorre pertanto annullare le sentenze impugnate nella parte in cui hanno respinto i ricorsi di annullamento dell’IMG in quanto infondati, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e censure dedotte dall’IMG a sostegno delle sue impugnazioni.

100

In secondo luogo, come indicato al punto 33 della presente sentenza, l’IMG aveva altresì presentato, nella causa T‑381/15, una domanda di risarcimento dei danni asseritamente causati dalla decisione dell’8 maggio 2015, nella parte in cui la Commissione afferma che non intende più concludere nuovi accordi di delega nell’ambito della gestione indiretta del bilancio dell’Unione con l’IMG.

101

Ebbene, è anche sulla base della valutazione errata in diritto menzionata al punto 97 della presente sentenza che il Tribunale ha respinto, di conseguenza, tale domanda di risarcimento, come risulta dai punti 170 e 172 della sentenza impugnata T‑381/15.

102

Pertanto, si deve altresì annullare la sentenza impugnata T‑381/15 nella parte in cui ha respinto in quanto infondata detta domanda di risarcimento.

Sul ricorso di annullamento e sulla domanda di risarcimento

103

Qualora lo stato degli atti consenta una pronuncia parziale sulla controversia la Corte può, a norma dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, statuire definitivamente su tale parte della controversia e rinviare il resto della causa al Tribunale.

104

Nel caso di specie, la Corte deve statuire definitivamente sui due ricorsi di annullamento, in quanto lo stato degli atti lo consente. Infatti, come emerge dai punti da 92 a 96 della presente sentenza, le decisioni controverse sono illegittime nella misura in cui gli elementi fatti valere dalla Commissione a sostegno delle stesse non sono tali da mettere in discussione la natura di organizzazione internazionale dell’IMG, ai sensi dei regolamenti finanziari del 2002 e del 2012. Di conseguenza, occorre annullare integralmente dette decisioni.

105

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento presentata nella causa T‑381/15, occorre ricordare che, come rilevato al punto 101 della presente sentenza, il Tribunale l’ha respinta basandosi esclusivamente sulla constatazione che la Commissione non era incorsa in un errore di diritto né in un errore manifesto di valutazione, laddove ha giustificato l’adozione della decisione dell’8 maggio 2015 con i dubbi da essa nutriti sulla natura di organizzazione internazionale dell’IMG. Ebbene, anche se dai precedenti punti della presente sentenza emerge che tale valutazione è viziata da un errore di diritto, è comunque necessario esaminare gli altri argomenti delle parti relativi a detta domanda di risarcimento e, in particolare, quelli relativi all’esistenza e alla portata dei danni lamentati dall’IMG, che non sono stati oggetto di discussione dinanzi alla Corte.

106

In considerazione di quanto precede, si deve constatare che lo stato degli atti non consente di statuire su tale parte della controversia e occorre pertanto rinviare, sotto tale profilo, la causa dinanzi al Tribunale.

Sulle spese

107

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

108

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

109

Nel caso di specie, la Commissione, rimasta soccombente nelle cause C‑183/17 P, C‑184/17 P e T‑29/15, deve essere condannata alle spese in tali tre cause, conformemente alla domanda dell’IMG.

110

Per quanto riguarda invece la causa T‑381/15, occorre ricordare che, benché la Commissione sia rimasta soccombente nell’ambito del ricorso di annullamento proposto dall’IMG, lo stato degli atti non consente di statuire sulla domanda di risarcimento unita a tale ricorso di annullamento, e tale domanda deve essere quindi rinviata al Tribunale.

111

Di conseguenza, occorre riservare la decisione sulle spese relative a detta causa, conformemente all’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 2 febbraio 2017, International Management Group/Commissione (T‑29/15, non pubblicata, EU:T:2017:56), e del 2 febbraio 2017, International Management Group/Commissione (T‑381/15, non pubblicata, EU:T:2017:57), sono annullate.

 

2)

La decisione di esecuzione C(2014) 9787 final della Commissione, del 16 dicembre 2014, recante modifica della decisione di esecuzione C(2013) 7682 relativa al programma di azione annuale 2013 a favore del Myanmar/Birmania con finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, è annullata.

 

3)

La decisione della Commissione europea di non concludere in futuro nuovi accordi di delega in gestione indiretta con l’International Management Group, contenuta nella lettera dell’8 maggio 2015, è annullata.

 

4)

La causa T‑381/15 è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sulla domanda di risarcimento dell’International Management Group relativa ai danni che sarebbero stati cagionati a tale entità dalla decisione della Commissione di cui al punto 3 del presente dispositivo.

 

5)

Le impugnazioni incidentali sono respinte.

 

6)

La Commissione è condannata alle spese nelle cause C‑183/17 P, C‑184/17 P e T‑29/15.

 

7)

Le spese sono riservate nella causa T‑381/15.

 

Firme


( *1 ) Lingue processuali: l’inglese e il francese.

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