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Documento 62017CJ0631

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell' 8 maggio 2019.
    SF contro Inspecteur van de Belastingdienst.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hoge Raad der Nederlanden.
    Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 3, lettera e) – Cittadino di uno Stato membro assunto come lavoratore marittimo a bordo di nave battente bandiera di uno Stato terzo – Datore di lavoro stabilito in un Stato membro diverso da quello di residenza del lavoratore – Determinazione della normativa applicabile.
    Causa C-631/17.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2019:381

    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    8 maggio 2019 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 3, lettera e) – Cittadino di uno Stato membro assunto come lavoratore marittimo a bordo di nave battente bandiera di uno Stato terzo – Datore di lavoro stabilito in un Stato membro diverso da quello di residenza del lavoratore – Determinazione della normativa applicabile»

    Nella causa C‑631/17,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 27 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2017, nel procedimento

    SF

    contro

    Inspecteur van de Belastingdienst,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore), J. Malenovský, C.G. Fernlund e L.S. Rossi, giudici,

    avvocato generale: G. Pitruzzella

    cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 novembre 2018,

    considerate le osservazioni presentate:

    per SF, da V.J. de Groot e H. Menger, consulenti tributari;

    per il governo dei Paesi Bassi, da M. K. Bulterman e M. L. Noort, in qualità di agenti;

    per il governo ellenico, da E.-M. Mamouna, in qualità di agente;

    per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da M. van Beek e D. Martin, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 gennaio 2019,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra SF e l’inspecteur van de Belastingdienst (ispettorato dell’ufficio delle imposte, in prosieguo: l’«Ispettorato»), in merito all’affiliazione di SF al regime generale di previdenza sociale neerlandese per il periodo compreso tra il 13 agosto ed il 31 dicembre 2013.

    Contesto normativo

    3

    Il titolo II del regolamento n. 883/2004, comprendente gli articoli da 11 a 16, contiene le regole relative alla determinazione della normativa di previdenza sociale applicabile.

    4

    A termini dell’articolo 11 di tale regolamento, rubricato «Norme generali»:

    «1.   Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

    (…)

    3.   Con riserva degli articoli da 12 a 16:

    a)

    una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

    b)

    un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;

    c)

    una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

    d)

    una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

    e)

    qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.

    4.   Ai fini del presente titolo, un’attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è considerata un’attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia, la persona che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un’impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. (…)

    (…)»

    5

    Gli articoli da 12 a 16 del regolamento n. 883/2004 prevedono le norme particolari applicabili alle persone oggetto di distacco (articolo 12), alle persone che esercitano attività lavorativa in uno o più Stati membri (articolo 13), alle persone che hanno optato per un’assicurazione volontaria o un’assicurazione facoltativa continuata (articolo 14), agli agenti contrattuali delle istituzioni europee (articolo 15), nonché alle deroghe agli articoli da 11 a 15 del regolamento medesimo (articolo 16).

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    6

    Nel periodo compreso tra il 13 agosto 2013 e il 31 dicembre 2013 SF, cittadino lettone residente in Lettonia, lavorava in qualità di steward alle dipendenze della società Oceanwide Offshore Services B.V., avente sede nei Paesi Bassi.

    7

    SF svolgeva tale attività a bordo di una nave battente bandiera delle Bahamas che, in tale periodo, navigava nella zona tedesca della piattaforma continentale del Mare del Nord.

    8

    L’amministrazione finanziaria neerlandese emanava, nei confronti di SF, avviso di accertamento, relativamente all’esercizio 2013, per le imposte sui redditi e per i contributi previdenziali. In esito al reclamo proposto da SF contro tale accertamento, l’Ispettorato confermava l’accertamento medesimo unicamente nella parte in cui poneva a carico di SF i contributi relativi al regime previdenziale neerlandese per il periodo compreso tra il 13 agosto ed il 31 dicembre 2013.

    9

    Avverso la decisione dell’Ispettorato SF ricorreva dinanzi al Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Tribunale della Zelandia-Brabante occidentale, Paesi Bassi), sostenendo di non ricadere in detto regime.

    10

    A fronte della questione se SF fosse effettivamente debitore dei contributi previdenziali de quibus nonché di dubbi a tal riguardo, detto giudice adiva in via pregiudiziale lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).

    11

    Lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), ritiene che, sebbene l’attività lavorativa svolta da SF durante il periodo in questione non possa essere considerata esercitata sul territorio di uno Stato membro dell’Unione, sussista un collegamento sufficientemente stretto con il territorio di quest’ultima, con conseguente applicabilità nella specie del regolamento n. 883/2004. A parere del giudice medesimo, SF ricade inoltre nella sfera d’applicazione ratione personae di detto regolamento.

    12

    Sempre secondo detto giudice, la fattispecie che caratterizza la controversia pendente dinanzi al Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Tribunale della Zelandia-Brabante occidentale), in cui l’attività di lavoro dipendente del lavoratore de quo viene svolta su una nave battente bandiera di uno Stato terzo, non ricade nella sfera d’applicazione né dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere da a) a d), né del successivo paragrafo 4 del medesimo articolo 11 del regolamento n. 883/2004.

    13

    A suo parere, tale fattispecie non può nemmeno rientrare nella sfera d’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 ai sensi del quale le persone diverse da quelle contemplate ai punti da a) a d) del medesimo articolo 11, paragrafo 3, sono soggette alla legge dello Stato membro di residenza.

    14

    Il giudice del rinvio sottolinea, a tal proposito, che dinanzi ad esso è stato dedotto che l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 non sarebbe applicabile ad una fattispecie del genere di quella oggetto della controversia principale, in quanto dalle Note esplicative sulla modernizzazione della coordinazione in materia di previdenza sociale – Regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 della Commissione, del gennaio 2011 (in prosieguo: le «Note esplicative»), risulterebbe che tale disposizione sarebbe applicabile unicamente alle persone economicamente non attive.

    15

    A parere del giudice medesimo, tale interpretazione non emergerebbe tuttavia dal tenore della disposizione de qua, la quale costituirebbe una norma di conflitto redatta in termini generali, applicabile, residualmente, alle persone distinte da quelle di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettere da a) a d), ed agli articoli da 12 a 16 del regolamento n. 883/2004.

    16

    Dinanzi al giudice del rinvio sarebbe stato peraltro parimenti sostenuto che gli articoli 11, paragrafo 3, lettera a), e 11, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004, sebbene non direttamente applicabili, dovrebbe trovare applicazione analogica designando la legge dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, come affermato dalla Corte nelle proprie sentenze del 29 giugno 1994, Aldewereld (C‑60/93, EU:C:1994:271) e del 19 marzo 2015, Kik (C‑266/13, EU:C:2015:188), con riguardo alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU 2005, L 117, pag. 1) (in prosieguo: «il regolamento n. 1408/71»). Secondo il giudice medesimo, il sistema delle norme di conflitto istituito dal regolamento n. 883/2004 sarebbe tuttavia più completo e privo di lacune, ragion per cui, nella specie, tale giurisprudenza non dovrebbe essere seguita.

    17

    A parere del giudice del rinvio persistono nondimeno dubbi in merito all’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 883/2004 ai fini della determinazione della legge applicabile in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale.

    18

    Alla luce delle suesposte considerazioni, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «La legislazione di quale Stato membro sia designata dal regolamento n. 883/2004 quale legislazione applicabile nell’ipotesi in cui l’interessato (a) è residente in Lettonia, (b) è cittadino della Lettonia, (c) è dipendente di un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi, (d) lavora come marittimo, (e) svolge la sua attività lavorativa a bordo di una nave battente bandiera delle Bahamas e (f) svolge detta attività al di fuori del territorio dell’Unione europea».

    Sulla questione pregiudiziale

    19

    Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che una fattispecie, come quella oggetto del procedimento principale, in cui una persona, pur svolgendo attività lavorativa come marittimo alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, su una nave battente bandiera di uno Stato terzo che navighi al di fuori del territorio dell’Unione europea, abbia conservato la residenza nel proprio Stato membro d’origine, ricada nella sfera d’applicazione della menzionata disposizione, ragion per cui la normativa nazionale applicabile sia quella dello Stato membro di residenza della persona medesima.

    20

    Si deve rammentare, in limine, che laddove una persona rientri nell’ambito di «applicazione ratione personae» del regolamento n. 883/2004, quale definito all’articolo 2 del medesimo, trova applicazione, in linea di massima, il principio di unicità sancito al successivo articolo 11, paragrafo 1, e la normativa nazionale applicabile viene determinata in base alle disposizioni del titolo II del regolamento stesso (v., per analogia, sentenza del 19 marzo 2015, Kik, C‑266/13, EU:C:2015:188, punto 47 e giurisprudenza citata, nonché sentenza del 25 ottobre 2018, Walltopia, C‑451/17, EU:C:2018:861, punto 42 e giurisprudenza citata).

    21

    Nella specie, dagli atti sottoposti alla Corte emerge che, nel periodo in questione nel procedimento principale, SF, pur conservando la residenza nel proprio Stato membro d’origine, vale a dire in Lettonia, svolgeva attività lavorativa come marittimo alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro, ossia i Paesi Bassi, su una nave battente bandiera di uno Stato terzo, in navigazione al di fuori del territorio dell’Unione.

    22

    A tale riguardo, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che il solo fatto che un lavoratore eserciti la propria attività al di fuori del territorio dell’Unione non è sufficiente ad escludere l’applicazione delle norme dell’Unione sulla libera circolazione dei lavoratori e, segnatamente, del regolamento n. 883/2004 qualora il rapporto di lavoro conservi un collegamento sufficientemente stretto con il territorio dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2015, Kik, C‑266/13, EU:C:2015:188, punto 42 e giurisprudenza citata).

    23

    Secondo la giurisprudenza della Corte, un collegamento sufficientemente stretto tra il rapporto di lavoro de quo ed il territorio dell’Unione deriva, in particolare, dalla circostanza che un cittadino dell’Union, residente in un Stato membro, sia stato assunto da un’impresa stabilita in un altro Stato membro per conto della quale svolga quindi attività lavorativa (sentenza del 19 marzo 2015, Kik, C‑266/13, EU:C:2015:188, punto 43 e giurisprudenza citata).

    24

    Come rilevato dal giudice del rinvio, ne consegue che, sebbene l’attività lavorativa di SF venga svolta, nella specie, al di fuori del territorio dell’Unione, il relativo rapporto di lavoro conserva un collegamento sufficientemente stretto con il territorio medesimo considerato che, nel periodo in questione, SF risiedeva in Lettonia e che il suo datore di lavoro era stabilito nei Paesi Bassi.

    25

    Una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale dev’essere conseguentemente considerata ricompresa nella sfera d’applicazione del regolamento n. 883/2004, ragion per cui la legge nazionale applicabile dev’essere determinata in base alle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso.

    26

    Nella specie, è pacifico che una persona come SF non ricade nella sfera delle norme speciali prevista agli articoli da 12 a 16 del regolamento n. 883/2004, riguardanti le persone oggetto di distacco, quelle svolgenti attività lavorativa in due o più Stati membri, quelle che abbiano optato per un’assicurazione volontaria o facoltativa o, ancora, coloro che siano agenti ausiliari delle istituzioni europee.

    27

    L’interessato non ricade nemmeno nelle fattispecie previste alle lettere da a) a d) del paragrafo 3 dell’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, riguardante le persone svolgenti attività di lavoro dipendente in uno Stato membro, i pubblici dipendenti, le persone che beneficino di prestazioni di disoccupazione o, ancora, coloro che siano chiamati o richiamati sotto le armi ovvero effettuino il servizio civile in uno Stato membro.

    28

    Inoltre, SF, lavorando come marittimo su una nave battente bandiera di uno Stato terzo, non ricade nemmeno nella sfera della regola generale di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004, che designa la legge dello Stato membro di bandiera per quanto attiene ai lavoratori marittimi (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2015, Kik, C‑266/13, EU:C:2015:188, punto 56).

    29

    Quanto alla questione se l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 trovi applicazione in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del loro tenore letterale, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (sentenze del 15 ottobre 2014, Hoštická e a., C‑561/13, EU:C:2014:2287, punto 29 e giurisprudenza citata, nonché del 19 settembre 2018, González Castro, C‑41/17, EU:C:2018:736, punto 39 e giurisprudenza citata), ove la genesi della disposizione in questione può parimenti presentare elementi pertinenti ai fini dell’interpretazione (sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 50 nonché la giurisprudenza citata).

    30

    Dal tenore dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 risulta che «qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri».

    31

    Come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 34 e 35 delle proprie conclusioni, dall’analisi letterale di tale disposizione risulta che il legislatore dell’Unione ha utilizzato termini generali, segnatamente le locuzioni «qualsiasi altra persona» nonché «fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento» al fine di attribuire al detto articolo 11, paragrafo 3, lettera e) il carattere di norma residuale, volta ad applicarsi a chiunque si trovi in una situazione non specificamente disciplinata da altre disposizioni del regolamento stesso, istituendo un sistema completo di determinazione della legge applicabile.

    32

    Il tenore di tale disposizione non prevede peraltro alcuna limitazione della sua sfera d’applicazione alle persone economicamente non attive.

    33

    Per quanto attiene agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 883/2004, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, le disposizioni contenute nel titolo II del regolamento n. 883/2004, in cui si collocano gli articoli da 11 a 16, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto di leggi volte non soltanto ad evitare l’applicazione simultanea di diverse normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche di impedire che le persone che ricadono nell’ambito di applicazione di tale regolamento restino senza protezione in materia di sicurezza sociale per mancanza di una normativa che sia loro applicabile (sentenze del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito, C‑308/14, EU:C:2016:436, punto 64, e del 25 ottobre 2018, Walltopia, C‑451/17, EU:C:2018:861, punto 41 e giurisprudenza citata).

    34

    Per quanto attiene, più in particolare all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004, la Corte ha dichiarato che tale disposizione è diretta a determinare, fatti salvi gli articoli da 12 a 16 del regolamento stesso, la normativa nazionale applicabile alle persone ricomprese in una delle fattispecie contemplate alle lettere da a) a e) del medesimo articolo 11, paragrafo 3 (sentenza del 25 ottobre 2018, Walltopia, C‑451/17, EU:C:2018:861, punto 43 e giurisprudenza citata).

    35

    È ben vero che la Corte ha affermato che l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 s’applica, in particolare, alle persone economicamente non attive (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito, C‑308/14, EU:C:2016:436, punto 63).

    36

    Tuttavia, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 44 e 45 delle proprie conclusioni, un’interpretazione restrittiva dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, che restringesse la sfera d’applicazione della disposizione medesima unicamente alle persone economicamente non attive sarebbe tale da privare coloro che non siano ricompresi né nelle fattispecie di cui alle lettere da a) a d) del menzionato articolo 11, paragrafo 3, né in altre disposizioni del regolamento n. 883/2004, in assenza di una normativa loro applicabile, di protezione in materia di previdenza sociale.

    37

    Per quanto attiene alla genesi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, il quale si colloca in un contesto di modernizzazione e di semplificazione delle regole contenute nel regolamento n. 1408/71, si deve rilevare, come parimenti osservato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle proprie conclusioni, che tale disposizione ha sostituito l’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, secondo cui «la persona cui cessi di essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede».

    38

    A tal riguardo, va rammentato che l’articolo 13 del regolamento n. 1408/71 e, più in particolare, il paragrafo 2, lettera f), del medesimo è stato interpretato in modo ampio, al fine di rispondere all’obiettivo perseguito dalla normativa in cui è collocato, volta ad evitare che persone ricomprese nella sfera d’applicazione del regolamento stesso siano private, in mancanza di una normativa loro applicabile, di protezione in materia di previdenza sociale (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 1998, Kuusijärvi, C‑275/96, EU:C:1998:279, punto 40).

    39

    Orbene, l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 persegue lo stesso obiettivo e, considerato che il suo tenore, riguardando espressamente coloro che si trovano in una situazione non contemplata da altre disposizioni del regolamento medesimo, appare più ampio di quello dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n.1408/71, tale disposizione non può essere interpretata restrittivamente.

    40

    Conseguentemente, l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a tutti coloro che non sono ricompresi nella sfera delle precedenti lettere da a) a d) di detta disposizione e non solo alle persone economicamente non attive.

    41

    Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle proprie conclusioni, tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dalle Note esplicative della Commissione, menzionate al punto 14 della presente sentenza e dalla Guida pratica relativa alla legislazione applicabile nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera, elaborata e approvata dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e pubblicata nel dicembre 2013. Infatti, tali documenti, pur costituendo strumenti di interpretazione del regolamento n. 883/2004, non hanno efficacia obbligatoria e non vincolano in alcun modo la Corte o le giurisdizioni nazionali nell’interpretazione del regolamento stesso.

    42

    Alla luce di tutti i suesposti rilievi, una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale è disciplinata dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, ai sensi del quale la normativa nazionale applicabile è quella dello Stato membro di residenza dell’interessato.

    43

    Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza, invocata dal governo neerlandese all’udienza, secondo cui taluni Stati membri subordinerebbero l’affiliazione dell’interessato al sistema previdenziale nazionale alla condizione che questi svolga un’attività di lavoro dipendente sul loro territorio nazionale, ragion per cui, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l’interessato potrebbe non venire affiliato al sistema previdenziale e risultare privo di protezione sociale.

    44

    Nella specie, dagli atti sottoposti alla Corte non emerge, infatti, che la normativa nazionale dello Stato membro di residenza dell’interessato preveda una condizione di tal genere.

    45

    In ogni caso, secondo costante giurisprudenza della Corte, se è pur vero che spetta alla normativa dei singoli Stati membri stabilire i requisiti relativi alla sussistenza del diritto d’affiliazione ai regimi di previdenza sociale, gli Stati membri sono tuttavia tenuti, nella fissazione di tali requisiti, a rispettare le vigenti disposizioni del diritto dell’Unione. In particolare, le norme di conflitto previste dal regolamento n. 883/2004 s’impongono imperativamente agli Stati membri, i quali non dispongono della facoltà di stabilire in quale misura sia applicabile la propria legislazione oppure quella di un altro Stato membro.(v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2018, Walltopia, C‑451/17, EU:C:2018:861, punti 4748 nonché giurisprudenza citata).

    46

    Conseguentemente, i requisiti relativi alla sussistenza del diritto d’affiliazione ad un regime di previdenza sociale non possono produrre l’effetto di escludere dalla sfera d’applicazione della normativa de qua le persone alle quali, per effetto del regolamento n. 883/2004, tale normativa si applica (sentenza del 25 ottobre 2018, Walltopia, C‑451/17, EU:C:2018:861, punto 49 e giurisprudenza citata).

    47

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione proposta dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 dev’essere interpretato nel senso che una fattispecie, come quella oggetto del procedimento principale, in cui una persona, pur svolgendo attività lavorativa come marittimo alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, su una nave battente bandiera di uno Stato terzo che navighi al di fuori del territorio dell’Unione europea, abbia conservato la residenza nel proprio Stato membro d’origine, ricade nella sfera d’applicazione di tale disposizione, ragion per cui la normativa nazionale applicabile è quella dello Stato membro di residenza della persona medesima.

    Sulle spese

    48

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, dev’essere interpretato nel senso che una fattispecie, come quella oggetto del procedimento principale, in cui una persona, pur svolgendo attività lavorativa come marittimo alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, su una nave battente bandiera di uno Stato terzo che navighi al di fuori del territorio dell’Unione europea, abbia conservato la residenza nel proprio Stato membro d’origine, ricade nella sfera d’applicazione di tale disposizione, ragion per cui la normativa nazionale applicabile è quella dello Stato membro di residenza della persona medesima.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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