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Documento 62016CJ0303

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017.
    Solar Electric Martinique contro Ministre des Finances et des Comptes publics.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État.
    Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Direttiva 2006/112/CE – Lavori immobiliari – Dipartimenti francesi d’oltremare – Disposizioni rese applicabili dal diritto nazionale – Operazioni di vendita e installazione su immobili – Qualificazione come operazione unica – Incompetenza.
    Causa C-303/16.

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2017:773

    SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    19 ottobre 2017 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Direttiva 2006/112/CE – Lavori immobiliari – Dipartimenti francesi d’oltremare – Disposizioni rese applicabili dal diritto nazionale – Operazioni di vendita e installazione su immobili – Qualificazione come operazione unica – Incompetenza»

    Nella causa C-303/16,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 20 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 30 maggio 2016, nel procedimento

    Solar Electric Martinique

    contro

    Ministre des Finances et des Comptes publics,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, E. Levits (relatore), A. Borg Barthet, M. Berger e F. Biltgen, giudici,

    avvocato generale: P. Mengozzi

    cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 febbraio 2017,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Solar Electric Martinique, da F. Fabiani e F. Joly, avocats;

    per il governo francese, da S. Ghiandoni e D. Colas, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da N. Gossement e L. Lozano Palacios, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 giugno 2017,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995 (GU 1995, L 102, pag. 18; in prosieguo: la «sesta direttiva»), nonché dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»), che ha sostituito la sesta direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Solar Electric Martinique e il ministre des Finances et des Comptes publics (Ministro delle Finanze e dei Conti pubblici, Francia) in merito a taluni avvisi di accertamento relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) cui la suddetta società è stata assoggettata per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    L’articolo 3 della sesta direttiva, intitolato «Territorialità», così prevede:

    «1.   Ai sensi della presente direttiva, si considera:

    “territorio di uno Stato membro”: l’interno del paese quale è definito, per ciascuno Stato membro, nei paragrafi 2 e 3;

    (…)

    3.   Sono esclusi dall’interno del paese i seguenti territori nazionali:

    (…)

    Sono parimenti esclusi dall’interno del paese i seguenti territori nazionali:

    (…)

    Repubblica francese:

    Dipartimenti d’oltremare;

    (…)».

    4

    L’articolo 5 della sesta direttiva, intitolato «Cessioni di beni», dispone quanto segue:

    «1.   Si considera “cessione di bene” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

    (…)

    5.   Gli Stati membri possono considerare cessione, ai sensi del paragrafo 1, la consegna di taluni lavori immobiliari.

    (…)».

    5

    L’articolo 6 della sesta direttiva, intitolato «Prestazioni di servizi», così enuncia al paragrafo 1:

    «1.   Si considera “prestazioni di servizi” ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell’articolo 5.

    Tale operazione può consistere tra l’altro:

    in una cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo;

    in un obbligo di non fare o di tollerare un atto od una situazione;

    nell’esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge».

    6

    Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, quest’ultima non si applica ai dipartimenti francesi d’oltremare.

    7

    L’articolo 14, paragrafo 3, lettera f), della direttiva IVA ha riprodotto il tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva.

    8

    Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA, si considera «prestazione di servizi» ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.

    Diritto francese

    9

    Ai termini dell’articolo 256, punto IV, paragrafo 1, del code général des impôts (codice generale delle imposte; in prosieguo: il «CGI»), nel testo applicabile alle imposte oggetto del procedimento principale, «i lavori immobiliari sono considerati come prestazioni di servizi soggetti all’[IVA]».

    10

    L’articolo 266 di detto codice così dispone:

    «1.   La base imponibile è costituita:

    (…)

    f.

    Per i lavori immobiliari, dall’importo di appalti, note spese o fatture;

    (…)».

    11

    L’articolo 268 bis dello stesso codice prevede quanto segue:

    «Qualora una persona compia contestualmente operazioni ricomprese in diverse categorie tra quelle previste agli articoli del presente capo, l’imponibile è determinato applicando a ciascun gruppo di operazioni le regole fissate da detti articoli».

    12

    Ai sensi dell’articolo 295 del CGI:

    «1.   Sono esenti dall[’IVA]:

    (…)

    Nei dipartimenti della Guadalupa, della Martinica e della Riunione:

    a)

    Le importazioni di (…) prodotti il cui elenco è fissato da ordinanze congiunte del ministre de l’Économie et des Finances [(Ministro dell’Economia e delle Finanze)] (…) e del ministro competente per i Dipartimenti d’oltremare;

    b)

    le vendite (…) dei prodotti di fabbricazione locale analoghi a quelli la cui importazione nei suindicati dipartimenti è esente in virtù delle precedenti disposizioni;

    (…)».

    13

    L’articolo 50 duodecies, punto I, dell’allegato IV di detto codice menziona, tra i prodotti la cui importazione nei dipartimenti della Guadalupa, della Martinica e della Riunione può avvenire senza pagamento dell’IVA, i «dispositivi fotosensibili a semiconduttore, ivi comprese le cellule fotovoltaiche anche assemblate in moduli o costituite da pannelli».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    14

    La Solar Electric Martinique, che svolge l’attività, segnatamente, di vendita e installazione di apparecchiature connesse all’energia solare nel dipartimento della Martinica, ha assoggettato ad IVA le operazioni di installazione sul tetto di immobili ad uso abitativo di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari soltanto nei limiti del costo delle prestazioni di installazione.

    15

    A seguito di una verifica riguardante il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2007, l’amministrazione tributaria ha considerato che le suddette operazioni presentavano il carattere di lavori immobiliari e dovevano, quindi, includere il costo delle apparecchiature fornite. Di conseguenza, tale amministrazione ha rettificato la base imponibile di dette operazioni.

    16

    Il 21 settembre 2010 la Solar Electric Martinique ha presentato dinanzi al tribunal administratif de Fort‑de‑France (Tribunale amministrativo di Fort-de-France, Francia) una domanda volta alla revoca degli avvisi di accertamento IVA cui essa era stata assoggettata a seguito della suddetta rettifica.

    17

    La Solar Electric Martinique, essendo stata respinta la sua domanda mediante sentenza del 26 giugno 2012, ha proposto appello avverso quest’ultima sentenza dinanzi alla cour administrative d’appel de Bordeaux (Corte amministrativa d’appello di Bordeaux, Francia), la quale, con sentenza del 10 luglio 2014, ha respinto il ricorso di cui era stata adita.

    18

    La Solar Electric Martinique ha proposto ricorso in cassazione dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), sostenendo, in particolare, che detta Corte amministrativa d’appello sarebbe incorsa in un errore di diritto nel ritenere che i lavori di installazione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari compiuti dalla Solar Electric Martinique costituissero lavori immobiliari, mentre dette apparecchiature potevano essere posate senza causare gravi danni all’immobile interessato e di norma non andavano di pari passo con la costruzione di edifici.

    19

    Il giudice del rinvio espone che le operazioni di vendita e installazione di apparecchiature di cui all’articolo 295 del CGI e all’articolo 50 duodecies, punto I, dell’allegato IV del codice medesimo sono soggette all’IVA soltanto nei limiti del costo delle operazioni di installazione, con l’esclusione del costo di acquisto delle apparecchiature, salvo considerare che tali operazioni di installazione presentino carattere di prestazioni di lavori immobiliari e siano, quindi, assoggettate all’IVA a concorrenza del prezzo complessivo fatturato all’acquirente.

    20

    Detto giudice precisa che, quantunque l’articolo 295 del CGI si applichi unicamente in dipartimenti d’oltremare, vale a dire al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale della sesta direttiva, le disposizioni dell’articolo 256 di tale codice relative ai lavori immobiliari si applicano anche nella Francia metropolitana e garantiscono il recepimento nel diritto francese dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, le cui disposizioni sono state riprese all’articolo 14, paragrafo 3, e all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA.

    21

    Ad avviso del giudice del rinvio, va ricercata un’applicazione uniforme delle disposizioni di tali direttive nell’Unione europea. Pertanto, sebbene la controversia sottoposta al suo esame riguardi operazioni compiute al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale di tali direttive, sorge la questione se la vendita e l’installazione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari su immobili o al fine di fornire elettricità o acqua calda a immobili costituiscano un’operazione unica avente carattere di lavori immobiliari ai sensi delle suddette direttive.

    22

    In tali condizioni, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «[S]e la vendita e l’installazione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari su immobili o al fine di fornire elettricità o acqua calda a immobili costituiscano un’operazione unica avente carattere di lavori immobiliari ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 6, paragrafo l, della [sesta direttiva], divenuti l’articolo 14, paragrafo 3, e l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva [IVA]».

    Sulla competenza della Corte

    23

    Dalla decisione di rinvio risulta che i fatti all’origine della controversia di cui al procedimento principale si collocano interamente nel dipartimento della Martinica, che è una dei dipartimenti d’oltremare della Repubblica francese.

    24

    Detti dipartimenti sono, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 3, della sesta direttiva e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive in parola.

    25

    A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni in cui i fatti del procedimento principale si collocavano al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ma nelle quali le disposizioni di detto diritto erano state rese applicabili dal diritto nazionale in forza di un rinvio operato da quest’ultimo al contenuto delle medesime (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868, punto 17 e giurisprudenza ivi citata, e del 18 ottobre 2012, Nolan, C-583/10, EU:C:2012:638, punto 45).

    26

    Infatti, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che apporta a situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’atto dell’Unione considerato, a quelle adottate dal suddetto atto, sussiste un interesse certo dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni riprese da tale atto ricevano un’interpretazione uniforme (v., in tal senso, sentenze del 7 luglio 2011, Agafiței e a., C-310/10, EU:C:2011:467, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, e del 18 ottobre 2012, Nolan, C-583/10, EU:C:2012:638, punto 46).

    27

    Pertanto, un’interpretazione, da parte della Corte, di disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione di quest’ultimo si giustifica quando tali disposizioni sono state rese applicabili a siffatte situazioni dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

    28

    Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede se la vendita e l’installazione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari su immobili o al fine di fornire elettricità o acqua calda a immobili costituiscano un’operazione unica avente carattere di lavori immobiliari ai sensi della sesta direttiva e della direttiva IVA, precisando nel contempo, da un lato, che l’articolo 256 del CGI garantirebbe il recepimento nel diritto nazionale delle disposizioni rilevanti di dette direttive e, dall’altro, che le suddette nozioni avrebbero la medesima portata per quanto riguarda i dipartimenti d’oltremare, territori esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive in parola.

    29

    La sussistenza di un interesse dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, la nozione di lavori immobiliari e quella di operazione unica avente il carattere di lavori immobiliari ricevano un’interpretazione uniforme è certamente ipotizzabile.

    30

    Tuttavia, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi da 41 a 44 delle sue conclusioni, in primo luogo, le disposizioni rilevanti della sesta direttiva e della direttiva IVA non possono essere considerate come recepite dall’articolo 256 del CGI.

    31

    Infatti, mentre l’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva e l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva IVA istituiscono la facoltà, per gli Stati membri, di considerare come una cessione la consegna di taluni lavori immobiliari, l’articolo 256 del CGI prevede, al contrario, che i lavori immobiliari siano qualificati come prestazioni di servizi.

    32

    In secondo luogo, gli articoli 256 e 295 del CGI non possono costituire, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 27 della presente sentenza, un rinvio diretto e incondizionato alle suddette disposizioni rilevanti delle direttive in parola.

    33

    Da una parte, la scelta operata all’articolo 256 del CGI consente solo di dedurre a contrario che i lavori immobiliari, al pari d’altronde di tutte le operazioni che non costituiscono una cessione di beni, rientrano nell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva e nell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA.

    34

    Dall’altra, l’articolo 295 del CGI, concedendo un regime di esenzione in deroga alle norme applicabili nel territorio metropolitano francese alle cessioni di beni effettuate in territori esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione della sesta direttiva e della direttiva IVA, non può essere considerato come operante un rinvio diretto e incondizionato alle disposizioni delle suddette direttive.

    35

    La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata, peraltro, proposta proprio perché sussistono, con riferimento ai dipartimenti d’oltremare cui non si applicano la sesta direttiva e la direttiva IVA, disposizioni speciali che prevedono l’esenzione della vendita di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari.

    36

    Di conseguenza, trattandosi di soluzioni fornite a situazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui trattasi, la normativa nazionale controversa nel procedimento principale non si conforma alle soluzioni accolte tanto dalla sesta direttiva quanto dalla direttiva IVA, dal momento che essa concede un’esenzione che non è prevista da dette direttive. Non è possibile, quindi, considerare che le disposizioni delle direttive in parola siano state rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato a situazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione delle medesime direttive.

    37

    In tale contesto, si deve dichiarare che la Corte è incompetente a rispondere alla questione sollevata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato).

    Sulle spese

    38

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

     

    La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alla questione sollevata, con decisione del 20 maggio 2016, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia).

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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