Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62015CJ0149

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2016.
Sabrina Wathelet contro Garage Bietheres & Fils SPRL.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 1999/44/CE – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Ambito di applicazione – Nozione di “venditore” – Intermediario – Circostanze eccezionali.
Causa C-149/15.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2016:840

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

9 novembre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 1999/44/CE — Vendita e garanzie dei beni di consumo — Ambito di applicazione — Nozione di “venditore” — Intermediario — Circostanze eccezionali»

Nella causa C‑149/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio), con decisione del 16 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 30 marzo 2015, nel procedimento

Sabrina Wathelet

contro

Garage Bietheres & Fils SPRL,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, M. Berger (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

per il governo belga, da J. Van Holm e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da D. Roussanov e G. Goddin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU 1999, L 171, pag. 12).

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la sig.ra Sabrina Wathelet e il garage Bietheres & Fils SPRL (in prosieguo: l’«autofficina Bietheres») in merito alle vendita di un veicolo d’occasione.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 9 della direttiva 1999/44 è formulato nei seguenti termini:

«(…) considerando che il venditore deve essere il responsabile diretto nei confronti del consumatore della conformità del bene al contratto; che tale è la soluzione tradizionalmente adottata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri; che il venditore deve tuttavia poter agire, come previsto dalla legislazione nazionale, contro il produttore, un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o qualsiasi altro intermediario, a meno che non abbia rinunciato al suo diritto; che la presente direttiva non incide sul principio dell’autonomia contrattuale nei rapporti tra il venditore, il produttore, un precedente venditore o qualsiasi altro intermediario; che le norme che individuano i soggetti passivi e le modalità d’azione del venditore devono essere stabilite dal diritto nazionale».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/44 stabilisce quanto segue:

«La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno».

5

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44 definisce la nozione di «venditore» come riferita a «qualsiasi persona fisica o giuridica che in base a un contratto vende beni di consumo nell’ambito della propria attività commerciale o professionale».

6

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 1999/44 così dispone:

«Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita».

7

L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Diritto di regresso», così recita:

«Quando è determinata la responsabilità del venditore finale nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità risultante da un’azione o da un’omissione del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore finale ha diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili, nel rapporto contrattuale. La legge nazionale individua il soggetto o i soggetti nei cui confronti il venditore finale ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio».

8

Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 1999/44, intitolato «Diritto nazionale e protezione minima»:

«1.   L’esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

2.   Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore».

Diritto belga

9

L’articolo 1649 bis del Codice civile dispone quanto segue:

«§1. La presente sezione è applicabile alle vendite di beni di consumo da un venditore a un consumatore.

§2. Ai fini dell’applicazione della presente sezione, si intende per:

(…)

2° “venditore”: qualsiasi persona fisica o giuridica che vende beni di consumo nell’ambito della propria attività commerciale o professionale».

Fatti e questione pregiudiziale

10

Nell’aprile 2012 la sig.ra Wathelet, in qualità di consumatrice, acquistava un veicolo d’occasione presso l’autofficina Bietheres. Ella versava la somma di EUR 4000, corrispondente al prezzo di vendita di tale veicolo, alla suddetta autofficina. Quest’ultima non consegnava alla sig.ra Wathelet né una ricevuta, né una prova di pagamento, né una fattura di vendita.

11

L’autofficina Bietheres sottoponeva a proprie spese il veicolo alla revisione e presentava inoltre la domanda di immatricolazione all’autorità belga competente. Del costo di tale immatricolazione si faceva carico la sig.ra Wathelet.

12

Nel luglio 2012, quando ancora la sig.ra Wathelet non aveva ricevuto la fattura, il suo veicolo rimaneva in panne e veniva condotto dalla stessa presso l’autofficina Bietheres per essere riparato. L’autofficina Bietheres diagnosticava la rottura del motore.

13

Quando la sig.ra Wathelet decideva di ritirare il proprio veicolo riparato, le veniva presentata una fattura di EUR 2000 per spese di riparazione. Ella si rifiutava di pagare la fattura, adducendo che tali spese dovevano essere sopportate dall’autofficina Bietheres in qualità di venditore del veicolo.

14

In tale occasione la sig.ra Wathelet veniva informata che il suo veicolo non era mai appartenuto alla suddetta autofficina, che lo aveva venduto non già per proprio conto, bensì per conto della sig.ra Donckels, la quale era a sua volta una privata cittadina. L’autofficina Bietheres aveva in effetti svolto unicamente il ruolo di intermediario.

15

Il giudice del rinvio ha accertato che la sig.ra Donckels non aveva ricevuto l’importo corrispondente all’integralità del prezzo di vendita, poiché l’autofficina Bietheres aveva trattenuto la somma di EUR 800 a titolo delle riparazioni effettuate per mettere la vettura in vendita.

16

Con lettera del 17 novembre 2012, inviata alla sig.ra Wathelet, l’autofficina Bietheres confermava il suo ruolo di intermediario nella vendita in oggetto. Essa affermava inoltre che la rottura del motore costituiva un rischio normale nell’acquisto di un veicolo d’occasione tra privati. Di conseguenza, insisteva nel rifiuto di restituire il veicolo alla sig.ra Wathelet fino a quando la fattura di riparazione non fosse stata interamente pagata. L’autofficina Bietheres allegava alla propria lettera una ricevuta della somma di EUR 4000, completata a mano con il nome e il cognome del proprietario non professionista e dell’acquirente, sig.ra Wathelet. Tale documento, tuttavia, contiene soltanto la firma della sig.ra Donckels.

17

Nel dicembre 2012 l’autofficina Bietheres citava la sig.ra Wathelet a comparire dinanzi al tribunal de première instance de Verviers (Tribunale di primo grado di Verviers, Belgio), chiedendo il pagamento della fattura di riparazione, pari a EUR 2000, aumentato degli interessi di legge.

18

Con atto depositato presso la cancelleria del tribunal de première instance de Verviers (Tribunale di primo grado di Verviers), la sig.ra Wathelet presentava una domanda riconvenzionale, chiedendo la risoluzione della vendita del veicolo con il rimborso di EUR 4000 pagati, più gli interessi di legge, e la corresponsione di un risarcimento danni per un importo di EUR 2147,46. Ella contestava peraltro la fondatezza delle domande formulate dall’autofficina Bietheres.

19

Il tribunal de première instance de Verviers (Tribunale di primo grado di Verviers) condannava la sig.ra Wathelet al pagamento della fattura di riparazione più gli interessi, respingendo la sua domanda riconvenzionale. La sig.ra Wathelet impugnava tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

20

Quest’ultimo giudice ha accertato che la sig.ra Wathelet era un «consumatore» ai sensi del codice civile e che il veicolo era «un bene di consumo» nell’accezione di tale normativa. Esso ha peraltro constatato che l’autofficina Bietheres vendeva beni di consumo nel contesto della sua attività professionale o commerciale.

21

L’autofficina Bietheres, al contrario, contestava di essere parte del contratto di vendita controverso, sottolineando che il proprietario del veicolo in oggetto, la sig.ra Donckels, lo aveva depositato in conto vendita presso lo stabilimento dell’autofficina Bietheres e che, quindi, si configurava una vendita tra privati.

22

Il giudice remittente afferma tuttavia che sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti del fatto che la sig.ra Wathelet non fosse stata informata che si trattava di una vendita tra privati.

23

Ciò premesso, la cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la nozione di “venditore” di beni di consumo, di cui all’articolo 1649 bis del Codice civile belga, inserito dalla legge del 1o settembre 1994 denominata “legge relativa alla protezione dei consumatori in caso di vendita di beni di consumo” che recepisce nel diritto belga la direttiva 1999/44, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, debba essere interpretata nel senso che essa non riguarda soltanto il professionista che in qualità di venditore trasferisce la proprietà di un bene di consumo a un consumatore, ma anche il professionista che funge da intermediario per un venditore non professionista, indipendentemente dal fatto che venga o meno remunerato per il suo intervento e che abbia o meno informato il potenziale acquirente del fatto che il venditore è un privato».

Sulla questione pregiudiziale

24

In via preliminare, si rileva che dal fascicolo emerge che il proprietario del veicolo d’occasione in questione era la sig.ra Donckels e non già l’autofficina Bietheres, e che, pertanto, si trattava di una vendita da privato a privato, nel cui contesto l’autofficina Bietheres fungeva da mero intermediario.

25

Peraltro, il giudice remittente ha accertato che il prezzo di vendita al netto delle spese di riparazione per la messa in vendita del veicolo in questione è stato trasferito alla proprietaria del veicolo. Inoltre, nel fascicolo non è dato rinvenire alcun elemento che consenta di addivenire alla conclusione che l’autofficina Bietheres non fosse stata autorizzata dalla proprietaria di tale veicolo a venderlo.

26

Se ne evince che, nel procedimento principale, l’autofficina Bietheres è intervenuta in qualità di professionista nella vendita di un bene di consumo, agendo per conto della proprietaria del citato bene, che, da parte sua, era un semplice privato che aveva autorizzato tale vendita.

27

È quindi necessario verificare se, in circostanze di questo genere, il consumatore che abbia acquistato i beni di consumo usufruisca della protezione garantita dalla direttiva 1999/44, nel senso che l’intermediario possa essere considerato alla stregua di un venditore nell’accezione di detta direttiva.

28

In proposito occorre ricordare che, in forza di una costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione discende che, laddove una sua disposizione non rinvii al diritto degli Stati membri per quanto riguarda una determinata nozione, quest’ultima deve essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione (v., in questo senso, sentenze del 18 ottobre 2011, Brüstle, C‑34/10, EU:C:2011:669, punto 25, e del 15 ottobre 2015, Axa Belgium, C‑494/14, EU:C:2015:692, punto 21 nonché la giurisprudenza citata).

29

Posto che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44 definisce la nozione di «venditore» senza rinviare ai diritti nazionali per specificarne il significato, ai fini dell’applicazione di tale direttiva la suddetta disposizione deve essere considerata come contenente una nozione autonoma di diritto dell’Unione, da interpretarsi in maniera uniforme nel territorio di quest’ultima.

30

Oltretutto, benché il termine «venditore» figuri in altri atti del diritto dell’Unione, la definizione specifica introdotta dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44 si trova soltanto in tale direttiva. Quindi, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, si tratta di una nozione che deve essere interpretata alla luce degli obiettivi perseguiti da detta direttiva, nonché della funzione particolare del «venditore» nell’ambito di quest’ultima.

31

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44 definisce il venditore come «qualsiasi persona fisica o giuridica che in base a un contratto vende beni di consumo nell’ambito della propria attività commerciale o professionale».

32

Occorre constatare che la nozione di «venditore» in tal modo delineata possiede un carattere oggettivo (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, punto 21, e ordinanza del 19 novembre 2015, Tarcâu, C‑74/15, EU:C:2015:772, punto 27) che poggia su elementi quali la sussistenza di un «contratto», la vendita di un «bene di consumo» e l’esistenza di un’«attività commerciale o professionale».

33

Invero, tale nozione non rinvia a quella di intermediario. Più in generale, la direttiva 1999/44 non contiene definizioni della nozione di «intermediario», sebbene questa figuri nel considerando 9 nonché nell’articolo 4 della direttiva stessa. Quest’ultima, inoltre, non ha, nel contesto di un contratto di vendita, ad oggetto la responsabilità dell’intermediario nei confronti del consumatore.

34

Tuttavia, resta il fatto che, come rileva in sostanza l’avvocato generale al paragrafo 51 delle conclusioni, tale constatazione non esclude di per sé che la nozione di «venditore» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44 possa essere interpretata nel senso che include un professionista che agisce per conto di un privato laddove egli, dal punto di vista del consumatore, si presenti come venditore di un bene di consumo in base a un contratto nell’ambito della propria attività professionale o commerciale. Questo professionista, infatti, potrebbe confondere il consumatore, inducendolo a credere a torto di agire in qualità di venditore proprietario del bene.

35

A questo proposito si rileva, in primo luogo, che dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44 non emerge alcun elemento che osti ad una siffatta interpretazione.

36

In secondo luogo, l’interpretazione teleologica dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44, alla luce della sua finalità di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori (sentenza del 3 ottobre 2013, Duarte Hueros, C‑32/12, EU:C:2013:637, punto 25), corrobora l’interpretazione di tale disposizione prospettata al punto 34.

37

In effetti, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3 della direttiva 1999/44, il venditore è tenuto a consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di vendita e, in caso di difetto di conformità, a ripararlo o a sostituirlo, a norma del paragrafo 3 di tale disposizione. In questo modo, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c) di detta direttiva delimita la cerchia delle persone contro cui il consumatore può agire per far valere i propri diritti risultanti da detta direttiva. Di conseguenza, è indispensabile che il consumatore venga a conoscenza dell’identità del venditore, e in particolare della sua qualità di privato o di professionista, per poter usufruire della tutela conferitagli dalla direttiva 1999/44.

38

Qualora, quindi, in circostanze come quelle del procedimento principale, un professionista intervenga in veste di intermediario per conto di un privato, la circostanza che il consumatore non sia al corrente della qualità in cui tale professionista interviene nella vendita lo priverebbe dei suoi diritti garantiti dalla direttiva 1999/44 e che possiedono carattere vincolante a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, della stessa.

39

A questo proposito, affinché sia garantita un’efficace tutela del consumatore nel contesto della direttiva 1999/44, è indispensabile che egli sia informato del fatto che il proprietario è un privato. Questa interpretazione consente di conferire effetto utile alla citata direttiva ed è conforme alla giurisprudenza della Corte secondo cui il sistema di tutela approntato dalle direttive dell’Unione in materia di tutela dei consumatori è fondato sull’idea che il consumatore si trova in una situazione d’inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione (v. sentenza del 4 giugno 2015, Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, punto 42).

40

In effetti esiste un marcato squilibrio, a livello informativo, tra il consumatore e l’intermediario professionista, segnatamente laddove il consumatore non sia informato della circostanza che il proprietario del bene venduto, in realtà, è un privato.

41

Pertanto, in situazioni come quella delineata nel procedimento principale, in cui il consumatore può essere facilmente indotto in errore alla luce delle modalità con cui si svolge la vendita, si deve conferire a quest’ultimo una tutela rafforzata. Pertanto, occorre che la responsabilità del venditore, in forza della direttiva 1999/44, possa essere fatta gravare sull’intermediario il quale, presentandosi al consumatore, genera un rischio di confonderlo, inducendolo a confidare nella sua qualità di proprietario del bene venduto.

42

L’interpretazione contraria, che escluda in ogni caso il professionista che agisce come intermediario dall’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44, pregiudicherebbe l’obiettivo globale perseguito dalla normativa dell’Unione in materia di tutela dei consumatori e stabilito dall’articolo 169 TFUE, vale a dire assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e, di conseguenza, la fiducia dei consumatori.

43

In terzo luogo, per quanto attiene alla questione della remunerazione dell’intermediario per il suo intervento, occorre dichiarare che tale remunerazione, oggetto del rapporto contrattuale tra il proprietario non professionista e l’intermediario, non ricade, in linea di principio, nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/44. Pertanto, come hanno rilevato il governo austriaco e la Commissione europea, la circostanza che il professionista che agisce in veste di intermediario venga retribuito o meno per il suo intervento è irrilevante per appurare se questi vada considerato come un «venditore» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44.

44

In un frangente come quello in discussione nel procedimento principale, è compito del giudice nazionale verificare se il professionista possa essere considerato quale «venditore» nell’accezione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44, qualora non abbia debitamente informato il consumatore di non essere il proprietario del bene in oggetto. Tale verifica implica che detto giudice tenga conto delle circostanze del caso di specie (v., per analogia, sentenza del 4 giugno 2015, Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, punti 3839). A questo proposito possono essere pertinenti, in particolare, il grado di partecipazione e l’intensità degli sforzi profusi dall’intermediario nella vendita, le circostanze in cui il bene è stato presentato al consumatore, nonché il comportamento di quest’ultimo, onde determinare se egli avrebbe potuto capire che l’intermediario agiva per conto di un privato.

45

Alla luce di quanto precede, la nozione di «venditore» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44 deve essere interpretata nel senso che si riferisce anche ad un professionista che agisce in veste di intermediario per conto di un privato e che non abbia debitamente informato il consumatore acquirente del fatto che il proprietario del bene venduto è un privato, circostanza che incombe al giudice del rinvio verificare prendendo in considerazione il complesso delle circostanze del caso di specie. Questa interpretazione prescinde dal fatto che l’intermediario sia stato o meno retribuito per il suo intervento.

Sulle spese

46

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

La nozione di «venditore» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che si riferisce anche ad un professionista che agisce in veste di intermediario per conto di un privato e che non abbia debitamente informato il consumatore acquirente del fatto che il proprietario del bene venduto è un privato, circostanza che incombe al giudice del rinvio verificare prendendo in considerazione il complesso delle circostanze del caso di specie. Questa interpretazione prescinde dal fatto che l’intermediario sia stato o meno retribuito per il suo intervento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

In alto