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Documento 62014CJ0155
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 16 June 2016.#Evonik Degussa GmbH and AlzChem AG, formerly AlzChem Trostberg GmbH, formerly AlzChem Hart GmbH v European Commission.#Appeal — Competition — Article 81 EC — Agreements, decisions and concerted practices — Markets for calcium carbide powder, calcium carbide granulates and magnesium granulates in a substantial part of the European Economic Area — Price fixing, market sharing and exchange of information — Liability of a parent company for infringements of the competition rules committed by its subsidiaries — Decisive influence exercised by the parent company over its subsidiary — Rebuttable presumption in the case of a 100% shareholding — Condition for the rebuttal of that presumption — Disregard of an express instruction.#Case C-155/14 P.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 giugno 2016.
Evonik Degussa GmbH e AlzChem AG, anciennement AlzChem Trostberg GmbH, anciennement AlzChem Hart GmbH contro Commissione europea.
Impugnazione – Concorrenza – Articolo 81 CE – Intese – Mercati della polvere e dei granuli di carburo di calcio nonché dei granuli di magnesio in una parte rilevante dello Spazio economico europeo – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni – Responsabilità di una società madre per le infrazioni alle regole della concorrenza commesse dalle proprie controllate – Influenza determinante esercitata dalla società madre – Presunzione relativa in caso di detenzione di una partecipazione del 100% – Condizione dell’inversione di tale presunzione – Violazione di un’istruzione espressa.
Causa C-155/14 P.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 giugno 2016.
Evonik Degussa GmbH e AlzChem AG, anciennement AlzChem Trostberg GmbH, anciennement AlzChem Hart GmbH contro Commissione europea.
Impugnazione – Concorrenza – Articolo 81 CE – Intese – Mercati della polvere e dei granuli di carburo di calcio nonché dei granuli di magnesio in una parte rilevante dello Spazio economico europeo – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni – Responsabilità di una società madre per le infrazioni alle regole della concorrenza commesse dalle proprie controllate – Influenza determinante esercitata dalla società madre – Presunzione relativa in caso di detenzione di una partecipazione del 100% – Condizione dell’inversione di tale presunzione – Violazione di un’istruzione espressa.
Causa C-155/14 P.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2016:446
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
16 giugno 2016 ( *1 )
«Impugnazione — Concorrenza — Articolo 81 CE — Intese — Mercati della polvere e dei granuli di carburo di calcio nonché dei granuli di magnesio in una parte rilevante dello Spazio economico europeo — Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni — Responsabilità di una società madre per le infrazioni alle regole della concorrenza commesse dalle proprie controllate — Influenza determinante esercitata dalla società madre — Presunzione relativa in caso di detenzione di una partecipazione del 100% — Condizione dell’inversione di tale presunzione — Violazione di un’istruzione espressa»
Nella causa C‑155/14 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 aprile 2014,
Evonik Degussa GmbH, con sede in Essen (Germania),
AlzChem AG, già AlzChem Trostberg GmbH, con sede in Trostberg (Germania),
rappresentate da C. Steinle e I. Bodenstein, Rechtsanwälte,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da G. Meessen e R. Sauer, in qualità di agenti, assistiti da A. Böhlke, Rechtsanwalt,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Šváby (relatore), A. Rosas, E. Juhász e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 giugno 2015,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con la loro impugnazione, la Evonik Degussa GmbH (in prosieguo: la «Degussa») e la AlzChem AG, già AlzChem Trostberg GmbH, chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 23 gennaio 2014, Evonik Degussa e AlzChem/Commissione (T‑391/09, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2014:22), con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto il loro ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione C (2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio utilizzati nelle industrie siderurgica e del gas) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte relativa alle ricorrenti, nonché, in subordine, la domanda di riforma di detta decisione, diretta, da un lato, all’annullamento dell’ammenda loro inflitta ovvero alla riduzione del relativo importo e, dall’altro, a porre a carico della SKW Stahl-Metallurgie GmbH (in prosieguo: la «SKW») l’intero importo dell’ammenda, in solido con le ricorrenti. |
Contesto normativo
2 |
L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), stabilisce il regime delle ammende che possono essere inflitte dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 81 CE e 82 CE. |
Fatti e decisione controversa
3 |
I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nei punti da 1 a 4 della sentenza impugnata nei seguenti termini:
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4 |
Per quanto concerne il periodo compreso tra il 1o settembre 2004 e il 16 gennaio 2007, durante il quale la SKW non era più detenuta interamente dalla AlzChem e dalla Degussa, bensì dalla SKW Stahl-Metallurgie Holding (in prosieguo: la «SKW Holding») e dalla Arques Industrie AG, ora Gigaset AG, la Commissione ha rilevato che la SKW, la SKW Holding e la Gigaset avevano partecipato all’infrazione di cui trattasi e/o dovevano pertanto esserne ritenute responsabili. Con l’articolo 2, lettera f), della decisione controversa come modificata dalla sentenza Gigaset/Commissione (T‑395/09, EU:T:2014:23), essa ha inflitto in solido alla SKW e alla SKW Holding un’ammenda di importo pari a EUR 13300000, di cui una parte, vale a dire EUR 12300000, è stata altresì posta in solido a carico della Gigaset. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
5 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2009, le ricorrenti chiedevano, in via principale, l’annullamento della decisione controversa nella parte ad esse relativa; in subordine, da un lato, la riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte in forza dell’articolo 2, lettere g) e h), di tale decisione e, dall’altro, l’imposizione a carico della SKW dell’integralità di dette ammende, in solido con esse. |
6 |
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducevano una tesi non articolata su motivi di ricorso, che il Tribunale ha inteso come attinente, in primo luogo, all’imputazione nei loro confronti della responsabilità per l’infrazione commessa dalla loro controllata, la SKW, in secondo luogo, all’importo delle ammende loro inflitte, in terzo luogo, alla responsabilità in solido della SKW per il pagamento delle ammende stesse e, in quarto luogo, al contrasto della decisione controversa con la sentenza del 3 marzo 2011, Siemens e VA Tech Transmission & Distribution/Commissione (da T‑122/07 a T‑124/07, EU:T:2011:70). Quest’ultimo addebito è stato enunciato in occasione di una domanda di organizzazione del procedimento nonché all’udienza. |
7 |
Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso. Il dispositivo di tale sentenza così recitava:
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8 |
Da tale sentenza emerge che le ammende inflitte alle società già appartenenti all’entità economica detenuta dalla Degussa, società holding, per effetto della partecipazione della SKW all’infrazione di cui trattasi per il periodo compreso tra il 22 aprile 2004 e il 30 agosto 2004 sono le seguenti:
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Domande delle parti in sede di impugnazione
9 |
La Degussa e la AlzChem chiedono che la Corte voglia:
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10 |
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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Sull’impugnazione
11 |
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono cinque motivi. |
12 |
Il primo motivo riguarda la violazione dell’articolo 81 CE, del principio della responsabilità personale, della presunzione d’innocenza e della responsabilità per colpa. Con il secondo motivo, esse fanno valere che il Tribunale, respingendo la loro tesi relativa al contrasto della decisione controversa con la sentenza del 3 marzo 2011, Siemens e VA Tech Transmission & Distribution/Commissione (da T‑122/07 a T‑124/07, EU:T:2011:70), ha violato il loro diritto di essere ascoltate e l’articolo 296 TFUE. Il terzo motivo verte sulla violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di motivazione e del principio di parità di trattamento. Con il quarto motivo, presentato in subordine, esse sostengono che il Tribunale ha violato il principio della certezza del diritto, il principio nulla poena sine lege certa nonché l’obbligo di motivazione. Infine, il quinto motivo, anch’esso dedotto in subordine, riguarda la violazione dell’articolo 81 CE, del loro diritto di essere ascoltate e dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003. |
13 |
All’udienza dibattimentale, le ricorrenti hanno desistito dal secondo motivo. |
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 81 CE e dei principi della responsabilità personale, della presunzione d’innocenza e della responsabilità per colpa
Argomenti delle parti
14 |
Con il primo motivo, diretto contro i punti da 70 a 119 della sentenza impugnata, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver violato l’articolo 81 CE nonché i principi della responsabilità personale, della presunzione d’innocenza e della responsabilità per colpa, avendo subordinato a requisiti troppo elevati l’inversione della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte delle stesse ricorrenti sulla SKW, il che lo avrebbe indotto a non tener conto del carattere confutabile di tale presunzione. |
15 |
Da un lato, esse contestano il diniego del Tribunale, enunciato ai punti da 102 a 107 della sentenza impugnata, di ammettere l’inversione di detta presunzione, sebbene le ricorrenti avessero fatto valere che la SKW aveva partecipato all’intesa controversa in violazione flagrante delle istruzioni da loro espresse, riportate ai punti 91 e 102 della sentenza impugnata, imponendo all’amministratore unico della SKW di non concludere accordi con i concorrenti riguardanti prodotti di desolforazione della ghisa. Secondo le ricorrenti, una situazione del genere dimostrerebbe l’assenza di esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla SKW. |
16 |
Esse contestano altresì al Tribunale per aver considerato irrilevante la dichiarazione del direttore commerciale della SKW all’epoca dei fatti, di cui al punto 107 della sentenza impugnata, secondo la quale il direttore della AlzChem non avrebbe disposto di mezzi per garantire il rispetto di tali istruzioni. Tuttavia, una dichiarazione di tal genere dimostrerebbe l’assenza di effettivo esercizio di un’influenza determinante da parte dell’autore di detta istruzione sul suo destinatario. |
17 |
Le ricorrenti fanno inoltre valere che, ai fini dell’imputazione della responsabilità di una violazione dell’articolo 81 CE, l’elemento essenziale non è unicamente la possibilità di esercitare un’influenza determinante, bensì l’esercizio effettivo di quest’ultima, il che risulterebbe confermato dal punto 62 della sentenza del 12 dicembre 2007, Akzo Nobel e a./Commissione (T‑112/05, EU:T:2007:381). Orbene, in varie occasioni e, in particolare, riguardo al fatturato della SKW, menzionato nei punti da 108 a 113 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato a un’influenza ipotetica basata su elementi speculativi e non avrebbe dimostrato l’esercizio effettivo di tale influenza determinante su quest’ultima società da parte delle ricorrenti. |
18 |
Le ricorrenti contestano altresì al Tribunale di aver fatto derivare da una valutazione riguardante una situazione precedente al periodo dell’infrazione una conclusione concernente tale periodo, sebbene esse avessero affermato di non aver mai esercitato alcuna influenza determinante. Esse censurano inoltre il Tribunale per essersi limitato a valutare i rapporti esistenti tra le stesse ricorrenti e la SKW riguardo alla ripartizione delle quote sociali e al personale dirigente, senza aver concretamente esaminato se esse esercitassero effettivamente un’influenza determinante sulla propria controllata. |
19 |
Dall’altro lato, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver rifiutato di accertare l’assenza di esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte loro sulla SKW, sebbene quest’ultima gestisse la propria attività autonomamente nel momento in cui le ricorrenti erano impegnate a procedere alla sua cessione e benché elementi di prova attestino la sfiducia della stessa SKW nei confronti delle proprie società controllanti, come risulta dalla dichiarazione del sig. N., di cui al punto 105 della sentenza impugnata. |
20 |
In particolare, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente l’onere della prova nell’inversione della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, basandosi su un’eventuale influenza teorica delle ricorrenti sulla SKW e non sulla sua situazione concreta. A parere delle ricorrenti, non spettava loro dimostrare di non poter esercitare in generale alcuna influenza determinante sulla SKW, bensì, unicamente, che esse, nel caso concreto, non avevano effettivamente esercitato alcuna influenza del genere. Orbene, il Tribunale, ai punti 82, 83, 88, 89, 93, da 94 a 98 e da 108 a 113 della sentenza impugnata, si sarebbe basato unicamente sulla loro eventuale influenza teorica sulla SKW. |
21 |
Infine, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, deducendo da un mero obbligo di rendiconto della SKW alla AlzChem l’esercizio effettivo di un’influenza determinante, avrebbe snaturato gli elementi di prova. |
22 |
La Commissione sostiene che tale motivo è irricevibile, in quanto le ricorrenti se ne avvarrebbero per contestare la valutazione da parte del Tribunale degli elementi di fatto e di prova sottoposti al suo esame. In ogni caso, a parere della Commissione, lo stesso motivo deve essere respinto in quanto infondato. |
Giudizio della Corte
– Sulla ricevibilità
23 |
Occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di principio, ad esaminare le prove che esso accoglie a sostegno di detti fatti. Invero, qualora tali prove siano state assunte regolarmente e siano stati rispettati i principi generali di diritto nonché le norme procedurali relative all’onere della prova e all’istruttoria, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (sentenza del 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punto 40). Inoltre, un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 28 gennaio 2016, Éditions Odile Jacob/Commissione, C‑514/14 P, EU:C:2016:55, punto 73 e giurisprudenza ivi citata). |
24 |
Nella specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, il Tribunale non ha snaturato gli elementi probatori sottopostigli laddove ha considerato, al punto 87 della sentenza impugnata, che l’obbligo dell’amministratore della SKW di inviare relazioni regolari al direttore della AlzChem costituiva un indizio che deponeva a favore della tesi secondo cui quest’ultima avrebbe influenzato in modo determinante le decisioni della prima. |
25 |
Pertanto, poiché le ricorrenti contestano le valutazioni degli elementi di fatto effettuate dal Tribunale, comprese quelle di cui ai punti 87 e 107 della sentenza impugnata, le loro censure sono irricevibili. |
26 |
Per contro, laddove le ricorrenti contestano la metodologia utilizzata dal Tribunale per valutare la natura probatoria degli elementi forniti dalle stesse al fine di invertire la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante da parte loro sulla SKW, laddove contestano al Tribunale per aver ritenuto che la dimostrazione di un comportamento di una controllata in violazione flagrante delle istruzioni della propria società controllante non consentisse di ribaltare tale presunzione, e laddove contestano altresì al Tribunale stesso di aver adottato un criterio troppo restrittivo volto a rendere inconfutabile la suddetta presunzione, i loro addebiti sono ricevibili. Infatti, la questione, sollevata con tali censure, se il Tribunale abbia applicato un criterio giuridico corretto nella valutazione dei fatti e degli elementi di prova costituisce una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte nell’ambito del presente giudizio d’impugnazione (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, EU:C:2013:514, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). |
– Nel merito
27 |
Si deve ricordare, in via preliminare, che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la responsabilità del comportamento di una controllata può essere imputata alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche. Infatti, in una situazione del genere, atteso che la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, la Commissione può emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Commissione e a./Versalis e a., C‑93/13 P e C‑123/13 P, EU:C:2015:150, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). |
28 |
Sempre da costante giurisprudenza della Corte emerge che, nella particolare ipotesi in cui una società controllante detenga, direttamente o indirettamente, la totalità o la quasi totalità del capitale della propria controllata che abbia commesso un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione europea, esiste una presunzione relativa secondo cui tale società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sulla sua controllata (sentenze del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 5 marzo 2015, Commissione e a./Versalis e a., C‑93/13 P e C‑123/13 P, EU:C:2015:150, punto 41). |
29 |
In una situazione del genere, è sufficiente che la Commissione dimostri che la totalità o la quasi totalità del capitale di una controllata sia detenuta, direttamente o indirettamente, dalla propria società controllante per considerare soddisfatta detta presunzione. Di conseguenza, la Commissione potrà ritenere la società controllante responsabile del comportamento della propria controllata e obbligata in solido al pagamento dell’ammenda inflitta a quest’ultima, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di ribaltare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare la condotta autonoma sul mercato da parte della propria controllata (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Commissione e a./Versalis e a., C‑93/13 P e C‑123/13 P, EU:C:2015:150, punti 42 e 43 e giurisprudenza ivi citata). |
30 |
Pertanto, una presunzione del genere, qualora risulti acquisita, circostanza che non è contestata dalle ricorrenti nella specie, implica, salvo la sua inversione, che l’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della società controllante sulla propria controllata sia considerato accertato e autorizza la Commissione a ritenere la prima responsabile del comportamento della seconda, senza dover fornire prove supplementari. |
31 |
Infatti, una volta che la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sia stata acquisita, spetta alla sola società controllante che detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della propria controllata confutare detta presunzione. |
32 |
Per ribaltare tale presunzione, una società controllante, nell’ambito dei ricorsi diretti contro una decisione della Commissione, deve sottoporre alla valutazione del giudice dell’Unione ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra la stessa e la sua controllata, idonei a dimostrare che essi non costituiscono un’unica entità economica (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C‑90/09 P, EU:C:2011:21, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). |
33 |
Al fine di valutare se la controllata determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato o si attenga, in sostanza, alle istruzioni impartitele dalla propria società controllante (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, EU:C:2013:514, punto 38 e giurisprudenza ivi citata), il giudice dell’Unione è tenuto a prendere in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono quindi essere elencati in modo tassativo (sentenza del 26 settembre 2013, The Dow Chemical Company/Commissione, C‑179/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:605, punto 54). |
34 |
Nell’ambito di detto esercizio, spetta al Tribunale effettuare una valutazione riguardante fatti contemporanei al periodo dell’infrazione, lasciando impregiudicata, tuttavia, la possibilità di basarsi su elementi concernenti un periodo precedente a quest’ultimo, purché esso sia in grado di comprovare la pertinenza di detti elementi per il periodo dell’infrazione e non trasponga automaticamente a tale periodo le conclusioni derivanti dalla valutazione di elementi precedenti a quest’ultimo. |
35 |
Nella specie, da una lettura complessiva dei punti da 100 a 107 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha effettuato una valutazione conforme ai suddetti requisiti. |
36 |
Così, dopo aver concluso, al punto 99 della sentenza impugnata, che le ricorrenti non erano riuscite a dimostrare di non aver effettivamente esercitato, anteriormente al 1o gennaio 2004, un’influenza determinante sulla politica commerciale della SKW, il Tribunale, al punto 100 di detta sentenza, ha sottolineato che occorreva verificare se una constatazione analoga valesse riguardo al periodo dell’infrazione e, più in generale, al periodo successivo al 1o gennaio 2004. In tale contesto, esso ha sottolineato, ai punti 106 e 107 di detta sentenza, che le affermazioni delle ricorrenti, richiamate ai punti da 102 a 105 della stessa sentenza – che, nell’ambito della presente impugnazione, non sono state contestate o non sono state validamente contestate – non consentivano di dimostrare che queste ultime, nel 2004, non esercitassero più effettivamente un’influenza del genere, valutazione che, come ricordato al punto 23 della presente sentenza, rientra nella competenza di questo Tribunale. |
37 |
Di conseguenza, correttamente il Tribunale ha potuto prendere in considerazione la situazione precedente al 1o gennaio 2004, al fine di respingere l’argomento delle ricorrenti con il quale esse sostenevano di aver invertito la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte loro sulla SKW. |
38 |
Laddove le ricorrenti contestano al Tribunale di aver erroneamente respinto, in particolare ai punti da 84 a 87, 88 e 89, da 93 a 98 nonché da 108 a 113, l’inversione della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte loro sulla SKW, basandosi sull’esistenza di un’influenza potenziale o teorica, occorre rilevare che tale censura deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata e deve quindi essere respinta. Infatti, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, da tale sentenza risulta che il Tribunale non si è basato sull’esistenza di un’influenza potenziale o teorica da parte loro sulla SKW, avendo soltanto constatato che i loro argomenti non dimostravano che esse non esercitassero effettivamente un’influenza determinante sulla SKW e non erano pertanto sufficienti a ribaltare la presunzione capitalistica. |
39 |
Per quanto concerne la censura relativa al diniego da parte del Tribunale di tener conto della partecipazione della SKW all’infrazione di cui trattasi in violazione flagrante delle istruzioni espresse delle ricorrenti, di cui ai punti 106 e 107 della sentenza impugnata, si deve ricordare, come affermato ai punti 32 e 33 supra, che il giudice dell’Unione, nell’esame se la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante risulti ribaltata, è tenuto a prendere in considerazione l’insieme degli elementi di prova sottopostigli. |
40 |
Nell’ambito di tale valutazione complessiva, sebbene l’esistenza di un’istruzione espressa fornita da una società controllante alla propria controllata di non partecipare a pratiche anticoncorrenziali su un determinato mercato possa costituire un indizio atto a dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della prima sulla seconda, il fatto che quest’ultima non si sia conformata a tale istruzione non può essere inteso dal Tribunale, come ha fatto ai punti da 90 a 92 della sentenza impugnata, come un indizio che dimostri l’esercizio effettivo di un’influenza del genere. |
41 |
Tuttavia, la circostanza che una controllata non si conformi a un’istruzione della propria società controllante non è di per sé sufficiente a dimostrare l’assenza di esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della seconda sulla prima, poiché la Corte ha avuto modo di precisare che non è necessario che la controllata applichi tutte le istruzioni della controllante per dimostrare l’esistenza di un’influenza determinante, a meno che l’inosservanza di tali istruzioni non costituisca la regola (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punti 96 e 97). |
42 |
Di conseguenza, correttamente il Tribunale, ai punti 106 e 107 della sentenza impugnata, ha potuto rilevare, nonostante le istruzioni impartite dalle ricorrenti alla SKW di non partecipare ad accordi anticoncorrenziali sui mercati di cui trattasi, che queste ultime non avevano fornito prova sufficientemente valida di non aver esercitato un’influenza determinante sulla SKW durante il periodo dell’infrazione. |
43 |
Infine, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver adottato un criterio eccessivamente restrittivo che avrebbe reso inconfutabile la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante. |
44 |
A tal riguardo, la Corte ha già avuto occasione di precisare che la circostanza che sia difficile fornire la prova contraria necessaria per inficiare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante non implica, di per sé, che quest’ultima sia di fatto inconfutabile, soprattutto quando gli enti nei confronti dei quali la presunzione opera si trovano nella posizione migliore per reperire tale prova all’interno della propria sfera d’attività (sentenza del 5 marzo 2015, Commissione e a./Versalis e a., C‑93/13 P e C‑123/13 P, EU:C:2015:150, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). |
45 |
Del pari, il fatto che il Tribunale, nell’ambito della sua valutazione dei fatti e degli elementi di prova, abbia rilevato, nella causa in esame, che le ricorrenti non avevano ribaltato la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante non può nemmeno consentire di ritenere che quest’ultimo abbia commesso un errore di diritto conferendo a tale presunzione un carattere inconfutabile. |
46 |
Tale censura non può dunque essere accolta. |
47 |
Poiché il complesso delle censure dedotte dalle ricorrenti sono state disattese e la valutazione dei fatti e degli elementi di prova rientra nella competenza del Tribunale, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. |
Sul terzo motivo, relativo alla violazione da parte del Tribunale del principio della parità di trattamento, del diritto delle ricorrenti di essere ascoltate nonché dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
48 |
Con il terzo motivo, diretto contro i punti da 287 a 289 della sentenza impugnata, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, non riducendo l’ammenda loro inflitta, ha violato il principio della parità di trattamento, il loro diritto di essere ascoltate nonché l’obbligo di motivazione. |
49 |
Esse fanno valere, in proposito, che la loro ammenda doveva essere ridotta per due motivi. In primo luogo, il Tribunale avrebbe dovuto trarre le conseguenze dai rilievi compiuti ai punti da 272 a 275 della sentenza impugnata, in base ai quali la Commissione, nel calcolo della responsabilità solidale globale della SKW, avrebbe ingiustamente omesso di tener conto della somma prevista al punto 25 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2), denominata «droit d’entrée», violando, pertanto, il principio della parità di trattamento nonché i principi che disciplinano la fissazione di ammende inflitte in solido. |
50 |
In secondo luogo, esse sostengono che, come risulta dalla sentenza del 23 gennaio 2014, SKW Stahl-Metallurgie Holding e SKW Stahl-Metallurgie/Commissione (T‑384/09, non pubblicata, EU:T:2014:27), relativa al periodo di infrazione compreso tra il 1o settembre 2004 e il 16 gennaio 2007, la Commissione non avrebbe dovuto procedere, a favore della SKW, ad una riduzione della sua ammenda ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole, in quanto la domanda di clemenza proposta dalle ricorrenti non valeva per la SKW e quest’ultima non aveva proposto una domanda del genere in nome e per conto proprio. Le ricorrenti ne deducono che, se la Commissione non fosse incorsa in questi errori, l’ammenda inflitta alla SKW per la prima parte dell’infrazione riguardante il periodo compreso tra il 22 aprile 2004 e il 30 agosto 2004 avrebbe dovuto essere considerevolmente più elevata. |
51 |
Orbene, non riducendo le ammende inflitte alle ricorrenti al fine di rimediare all’illegittima sproporzione tra le ammende inflitte a queste ultime e l’ammenda comminata alla SKW a norma dell’articolo 2, lettera g), della decisione controversa, il Tribunale avrebbe violato il principio della parità di trattamento, e ciò sebbene, nella sentenza del 23 gennaio 2014, Gigaset/Commissione (T‑395/09, non pubblicata, EU:T:2014:23), concernente un ricorso diretto contro l’articolo 2, lettera f), della medesima decisione, il Tribunale, in una situazione analoga, abbia ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla Gigaset, società controllante della SKW dopo la sua cessione da parte delle ricorrenti e che la Commissione ha ritenuto responsabile del comportamento della SKW per il periodo compreso tra il 1o settembre 2004 e il 16 gennaio 2007. |
52 |
In proposito, le ricorrenti rammentano che, al punto 192 della sentenza del 23 gennaio 2014, Gigaset/Commissione (T‑395/09, non pubblicata, EU:T:2014:23), il Tribunale, dopo aver dichiarato «che il trattamento uguale di situazioni diverse della [Gigaset] e della SKW ha comportato l’imposizione nei loro confronti di un’ammenda del medesimo importo, mentre tra gli importi dell’ammenda inflitta a queste due società doveva esserci una differenza di EUR 1 milione», ha deciso, «al fine di rimediare alla disparità di trattamento accertata a sfavore della [Gigaset], nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, di «ridurre di EUR 1 milione l’importo dell’ammenda inflitta alla [Gigaset] nella decisione [controversa]». |
53 |
Inoltre, non rispondendo agli argomenti, che esso ha considerato tardivi, in quanto formulati per la prima volta nella replica, relativi, a tal proposito, alla violazione del principio della parità di trattamento, il Tribunale avrebbe violato il loro diritto di essere ascoltate e l’obbligo di motivazione al medesimo incombente. Infatti, le ricorrenti precisano di non essere state in grado di dedurre detti argomenti in una fase precedente del procedimento. |
54 |
La Commissione afferma che tale motivo è irricevibile in quanto andrebbe oltre l’oggetto del procedimento di primo grado essendo in ogni caso, infondato. |
Giudizio della Corte
55 |
In limine occorre ricordare che un ricorrente può utilmente proporre impugnazione facendo valere motivi tratti dalla sentenza impugnata medesima e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (v., in tal senso, sentenze del 10 aprile 2014, Commissione e a./Siemens Österreich e a., da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 102, nonché del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione, C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punti 118 e 170 e giurisprudenza ivi citata). |
56 |
Orbene, è pacifico che, secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nella rivalutazione dell’importo delle ammende loro inflitte, rivalutazione che il Tribunale, come risulta dal punto 269 della sentenza impugnata, ha effettuato nell’esercizio della sua competenza estesa al merito ai sensi dell’articolo 261 TFUE. |
57 |
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il presente motivo è ricevibile. |
58 |
Ciò premesso, secondo costante giurisprudenza della Corte, il principio della parità di trattamento, evocato dalle ricorrenti, deve conciliarsi con il rispetto della legalità, in base al quale nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenza del 10 novembre 2011, The Rank Group, C‑259/10 e C‑260/10, EU:C:2011:719, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). |
59 |
Pertanto, le ricorrenti, avendo invocato a loro favore, come risulta dai punti 49 e 50 supra, asserite illegittimità commesse nella determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta alla SKW, non possono, in ogni caso, avvalersi del principio della parità di trattamento e della sentenza del 23 gennaio 2014, Gigaset/Commissione (T‑395/09, non pubblicata, EU:T:2014:23), al fine di contestare l’importo delle ammende loro inflitte dal Tribunale. |
60 |
Infine, e alla luce dei suesposti rilievi, non possono essere accolte, anche supponendole fondate, le censure delle ricorrenti relative alla violazione, da un lato, del loro diritto di essere ascoltate e, dall’altro, dell’obbligo di motivazione, derivante dall’omesso esame da parte del Tribunale della loro tesi concernente la violazione del principio della parità di trattamento. |
61 |
Di conseguenza, il terzo motivo deve essere respinto in quanto in parte irrilevante e in parte infondato. |
Sul quarto motivo, riguardante la violazione del principio della certezza del diritto, del principio nulla poena sine lege certa nonché dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
62 |
Con il quarto motivo, dedotto in subordine e diretto al contempo contro il punto 288 della sentenza impugnata e il punto 2, primo trattino, ultima parte del periodo, del dispositivo della medesima sentenza, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non dichiarare espressamente che un pagamento della SKW produrrà il duplice effetto liberatorio non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Gigaset, aggiungendo che tale omissione potrà indurre la Commissione, durante il recupero delle ammende loro inflitte, a contestare l’effetto estintivo, a vantaggio della Gigaset, di un eventuale pagamento della SKW. In proposito, le stesse ricorrenti fanno valere che, nell’ipotesi in cui la Commissione dovesse ritenere che un pagamento della SKW avrà effetto liberatorio solo nei loro confronti e non a favore della Gigaset, esse non sarebbero in grado di determinare l’importo che dovranno in definitiva versare e il giudice nazionale eventualmente adito di una controversia al riguardo non potrebbe pronunciarsi in merito. |
63 |
In tal modo, il Tribunale non avrebbe violato soltanto il principio della certezza del diritto, che prevarrebbe in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende, bensì parimenti il principio nulla poena sine lege certa, l’obbligo di motivazione ad esso incombente, nonché l’articolo 296 TFUE. |
64 |
A parere della Commissione, tale motivo è nuovo e, pertanto, irricevibile e, in ogni caso, infondato. |
Giudizio della Corte
65 |
Occorre rilevare, in limine, che, con il presente motivo, diretto al contempo contro il punto 288 della sentenza impugnata e il punto 2, primo trattino, ultima parte di periodo, del dispositivo di tale sentenza, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’eventuale pagamento da parte della SKW delle somme a titolo delle ammende inflittele all’articolo 2, lettere f) e g), della decisione controversa aveva effetto liberatorio unicamente per le ricorrenti. |
66 |
Conformemente a costante giurisprudenza della Corte, l’interesse ad agire costituisce una condizione di ricevibilità che deve perdurare fino alla decisione del giudice nel merito. Un siffatto interesse esiste fintantoché l’impugnazione, con il suo esito, può procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta (sentenza del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). |
67 |
Tale condizione di ricevibilità s’impone sia per l’impugnazione nel suo insieme sia per ciascuno dei motivi dedotti a sostegno di quest’ultima. |
68 |
Nella specie, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 96 e 98 delle sue conclusioni, il Tribunale ha espressamente previsto, al punto 288 della sentenza impugnata nonché al punto 2, primo trattino, ultima parte di periodo, del dispositivo di quest’ultima, che i versamenti da parte della SKW delle somme a titolo delle ammende inflittele all’articolo 2, lettere f) e g), della decisione controversa avrebbero un effetto estintivo sulle ammende cui le ricorrenti sono state condannate. Pertanto, il presente motivo si risolve sostanzialmente nel chiedere alla Corte di riconoscere a vantaggio di un terzo, nella specie la Gigaset, l’effetto estintivo di tali versamenti, circostanza dalla quale le ricorrenti non possono trarre alcun beneficio. |
69 |
Di conseguenza, il quarto motivo d’impugnazione dev’essere respinto in quanto irricevibile. |
Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 nonché del principio della parità di trattamento, del diritto delle ricorrenti di essere ascoltate e dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
70 |
Con il quinto motivo, dedotto in subordine e diretto al contempo contro il punto 288 della sentenza impugnata e il punto 2, primo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver violato l’articolo 81 CE, l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 nonché il principio della parità di trattamento, il diritto di essere ascoltati e l’obbligo di motivazione, all’atto della rivalutazione dell’importo delle ammende loro inflitte, avendo dedotto la riduzione loro illegittimamente concessa in virtù della comunicazione sul trattamento favorevole dalla parte di ammenda considerata pagata dalle ricorrenti in caso di pagamento da parte della SKW, e ciò senza aver risposto ai loro argomenti al riguardo. |
71 |
In tal senso, le ricorrenti fanno valere che, in assenza della riduzione di ammenda di cui la SKW ha illegittimamente beneficiato a titolo della domanda di clemenza da esse presentata a loro solo beneficio e non a quello della SKW, la proporzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, al punto 2, primo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata – vale a dire EUR 2,49 milioni –, per la quale i pagamenti effettuati dalla SKW hanno un effetto estintivo, sarebbe stata più elevata e avrebbe raggiunto EUR 3,47 milioni. Ne discenderebbe che il Tribunale avrebbe così indirettamente tenuto conto, a svantaggio delle ricorrenti, di una riduzione illegittima di ammenda di cui avrebbe beneficiato la SKW. |
72 |
Pertanto, le ricorrenti chiedono alla Corte di fissare l’effetto liberatorio, per la Degussa, di un pagamento della SKW a un importo di EUR 3,47 milioni. |
Giudizio della Corte
73 |
Con il presente motivo, le ricorrenti, riguardo all’ammenda di EUR 2,49 milioni loro inflitta in solido dal Tribunale al punto 2, primo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata, censurano lo stesso Tribunale per aver sostanzialmente fissato a un importo di EUR 2,49 milioni e non di EUR 3,47 milioni l’effetto estintivo, per la Degussa, di un pagamento effettuato dalla SKW a titolo delle ammende inflitte a quest’ultima all’articolo 2, lettere f) e g), della decisione controversa. |
74 |
In proposito, occorre rilevare che, in forza del meccanismo relativo all’ammenda che il Tribunale ha inflitto in solido alle ricorrenti al punto 2, primo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata, i pagamenti effettuati dalla SKW a titolo delle ammende impostele dall’articolo 2, lettere f) e g), della decisione controversa possono già avere effetto liberatorio per le ricorrenti per la totalità dell’ammenda di importo pari a EUR 2,49 milioni loro inflitta in solido. |
75 |
Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 106 delle sue conclusioni, la SKW non può essere tenuta a pagare, neanche in parte, l’importo di EUR 1,24 milioni previsto al punto 2, secondo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata. Infatti, come si evince dal punto 289 di tale sentenza e dal punto 2, secondo trattino, del dispositivo di quest’ultima, non contestati nell’ambito della presente impugnazione, tale importo è stato irrogato esclusivamente alla Degussa in ragione della recidiva e, pertanto, i pagamenti eventualmente effettuati dalla SKW a titolo dell’ammenda posta a suo carico non riguarderanno detto importo. |
76 |
Di conseguenza, il quinto motivo dev’essere rigettato. |
77 |
Pertanto, l’impugnazione dev’essere respinta in toto. |
Sulle spese
78 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. |
79 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
80 |
Poiché la Degussa e la AlzChem sono rimaste soccombenti, occorre condannarle alle proprie spese e a quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima. |
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.