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Documento 62014CJ0033
Judgment of the Court (Third Chamber) of 17 September 2015.#Mory SA and Others v European Commission.#Appeal — State aid — Actions for annulment — Article 263 TFEU — Admissibility — Unlawful and incompatible aid — Obligation to recover — European Commission decision not to extend the recovery obligation to the successor of the aid beneficiary — Interest in bringing proceedings — Action for damages and for the recovery of aid before the national courts — Locus standi — Appellant not individually concerned.#Case C-33/14 P.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2015.
Mory SA e a. contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Ricorso di annullamento – Articolo 263 TFUE – Ricevibilità – Aiuti illegittimi ed incompatibili – Obbligo di recupero – Decisione della Commissione europea di non estendere l’obbligo di recupero all’acquirente del beneficiario dell’aiuto – Interesse ad agire – Ricorso per risarcimento e di recupero degli aiuti dinanzi ai giudici nazionali – Legittimazione ad agire – Ricorrente non individualmente interessato.
Causa C-33/14 P.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2015.
Mory SA e a. contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Ricorso di annullamento – Articolo 263 TFUE – Ricevibilità – Aiuti illegittimi ed incompatibili – Obbligo di recupero – Decisione della Commissione europea di non estendere l’obbligo di recupero all’acquirente del beneficiario dell’aiuto – Interesse ad agire – Ricorso per risarcimento e di recupero degli aiuti dinanzi ai giudici nazionali – Legittimazione ad agire – Ricorrente non individualmente interessato.
Causa C-33/14 P.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:609
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 settembre 2015 ( *1 )
«Impugnazione — Aiuti di Stato — Ricorso di annullamento — Articolo 263 TFUE — Ricevibilità — Aiuti illegittimi ed incompatibili — Obbligo di recupero — Decisione della Commissione europea di non estendere l’obbligo di recupero all’acquirente del beneficiario dell’aiuto — Interesse ad agire — Ricorso di risarcimento e di recupero degli aiuti dinanzi ai giudici nazionali — Legittimazione ad agire — Ricorrente non individualmente interessato»
Nella causa C‑33/14 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 22 gennaio 2014,
Mory SA, in liquidazione, con sede in Pantin (Francia),
Mory Team, in liquidazione, con sede in Pantin,
Superga Invest, già Compagnie française superga d’investissement dans le service (CFSIS), con sede in Miraumont (Francia),
rappresentate da B. Vatier e F. Loubières, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da T. Maxian Rusche e B. Stromsky, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh (relatore), C. Toader, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 aprile 2015,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 giugno 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con la loro impugnazione la Mory SA, la Mory Team e la Superga Invest chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea Mory e a./Commissione (T‑545/12, EU:T:2013:607; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento della decisione C (2012) 2401 final della Commissione, del 4 aprile 2012, riguardante l’acquisizione degli attivi del gruppo Sernam nell’ambito della sua amministrazione controllata (in prosieguo la «decisione controversa»). |
Fatti
2 |
Le ricorrenti si presentano quali ex concorrenti dirette della Financière Sernam, nonché delle sue controllate, la Sernam Services e la Aster (in prosieguo, congiuntamente, il «gruppo Sernam»). La Mory SA e la Mory Team (in prosieguo, congiuntamente, le «società Mory») erano operanti nel settore della messaggeria tradizionale e della messaggeria espressa prima di essere poste in liquidazione giudiziaria. La Superga Invest, già Compagnie française superga d’investissement dans le service (CFSIS), era l’azionista principale delle società Mory. |
3 |
Con decisione del 23 maggio 2001, riguardante l’aiuto di Stato NN 122/2000 (ex NJ 140/2000) (GU C 199, pag. 15), la Commissione ha approvato un aiuto alla ristrutturazione del gruppo Sernam (in prosieguo: la «decisione Sernam 1»). |
4 |
Con decisione 2006/367/CE, del 20 ottobre 2004, relativa all’aiuto di Stato parzialmente erogato dalla Francia all’impresa Sernam (GU 2006, L 140, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Sernam 2»), la Commissione ha confermato che l’aiuto approvato dalla decisione Sernam 1 era compatibile con il mercato interno a talune condizioni. Essa ha altresì rilevato la presenza di un aiuto supplementare incompatibile con il mercato interno e che doveva quindi essere recuperato dalla Repubblica francese. |
5 |
Con lettera del 16 luglio 2008, la Commissione ha informato la Repubblica francese della sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE riguardo all’applicazione della decisione Sernam 2 da parte di quest’ultima. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 gennaio 2009 (GU C 4, pag. 5). |
6 |
Il 27 giugno 2011 le società Mory sono state sottoposte ad amministrazione controllata da parte del tribunal de commerce de Bobigny (Francia). |
7 |
Il 31 gennaio 2012, la Financière Sernam e la Sernam Services sono state sottoposte ad amministrazione controllata da parte del tribunal de commerce de Nanterre (Francia). |
8 |
Il 3 febbraio 2012, il tribunal de commerce de Pontoise (Francia) ha sottoposto la Aster a liquidazione giudiziaria, con prosecuzione delle attività. |
9 |
Il 9 marzo 2012, la Commissione ha adottato la decisione 2012/398/UE, riguardante l’aiuto di Stato SA.12522 (C 37/08) Francia – Applicazione della decisione Sernam 2 (GU L 195, pag. 19; in prosieguo: la «decisione Sernam 3»). L’articolo 1 del dispositivo di tale decisione indica che il gruppo Sernam ha beneficiato di aiuti di Stato illegittimi ed incompatibili con il mercato interno (in prosieguo: gli «aiuti di cui trattasi»). A norma dell’articolo 2 del suddetto dispositivo, la Repubblica francese è tenuta a recuperare gli aiuti di cui trattasi presso tale gruppo. |
10 |
In pari data, al curatore fallimentare del gruppo Sernam sono state inoltrate due offerte di acquisto, la prima proveniente dalla Geodis Calberson (in prosieguo: la «Calberson»), controllata del gruppo Geodis (in prosieguo: la «Geodis»), operante nel settore della messaggeria, e la seconda dalla BMV. L’offerta di acquisto della Calberson era sottoposta alla condizione che «nessun obbligo di qualsivoglia natura e segnatamente nessun onere di restituzione di tutto o di parte degli aiuti [di cui trattasi] corrisposti al [gruppo Sernam] possa essere trasferito unitamente agli attivi acquisiti o in relazione all’acquisto, ovvero posto a carico dell’acquirente». L’offerta presentata dalla BMV non era subordinata a una condizione siffatta, tuttavia si presentava come indissociabile dall’offerta formulata dalla Calberson e sarebbe decaduta qualora l’offerta di quest’ultima fosse stata respinta. |
11 |
Il 23 marzo 2012 la Repubblica francese ha chiesto alla Commissione di confermare che l’obbligo di rimborso degli aiuti di cui trattasi non si sarebbe esteso alla Geodis e alla BMV in caso di acquisto, da parte di queste ultime, di una parte degli attivi del gruppo Sernam. |
12 |
Con la decisione controversa, la Commissione ha indicato alla Repubblica francese che non andava esteso alla Geodis e alla BMV l’obbligo di rimborso imposto al gruppo Sernam a termini dell’articolo 2 della decisione Sernam 3, a causa della mancanza di continuità economica tra il gruppo Sernam e queste due potenziali acquirenti. Al punto 54 della decisione controversa, la Commissione ha precisato che quest’ultima non verteva sull’oculatezza o meno dell’investimento degli acquirenti consistente nell’acquisto di taluni attivi del gruppo Sernam e che, di conseguenza, essa non pregiudicava la valutazione di tale investimento alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
13 |
Il 10 aprile 2012, la Calberson ha presentato presso il curatore fallimentare del gruppo Sernam una nuova offerta di acquisto non contenente la condizione cui era subordinata la sua offerta di acquisto iniziale. |
14 |
Il 13 aprile 2012 il tribunal de commerce de Nanterre ha accolto le offerte di acquisto presentate dalla Calberson nonché dalla BMV e ha disposto il trasferimento in loro favore di taluni attivi della Sernam Services con data di inizio del godimento al 7 maggio 2012. |
15 |
Il 10 luglio 2012 il tribunal de commerce de Bobigny ha posto le società Mory in liquidazione giudiziaria. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
16 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2012, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. |
17 |
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 marzo 2013, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, con la motivazione, da un lato, che le ricorrenti non avevano dimostrato di avere un interesse ad agire contro la decisione controversa e, dall’altro, che esse non erano interessate individualmente da tale decisione a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
18 |
A termini dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha deciso che le ricorrenti non avevano dimostrato il loro interesse ad agire contro la decisione controversa e che, di conseguenza, il loro ricorso doveva essere dichiarato irricevibile per quest’unica ragione, senza che fosse necessario esaminare l’eccezione di irricevibilità opposta dalla Commissione e attinente al fatto che le stesse non erano individualmente interessate dalla decisione controversa. In particolare, il Tribunale ha considerato che né il ricorso presentato dalle società Mory, il 25 aprile 2007, dinanzi al tribunal administratif de Paris (Francia), volto ad ottenere il recupero degli aiuti di cui trattasi, né il ricorso presentato dalle medesime il7 maggio 2013, dinanzi al tribunal de commerce de Paris, volto ad ottenere la condanna in via solidale, in particolare, del gruppo Sernam e della Geodis a risarcire i danni che tali società avrebbero causato loro, non potevano conferire loro un siffatto interesse. |
Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
19 |
Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
|
20 |
La Commissione conclude per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna delle ricorrenti alle spese. |
21 |
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 19 maggio 2014 la Calberson ha chiesto, sulla base dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione. |
22 |
Con ordinanza del presidente della Corte del 27 febbraio 2015 tale istanza è stata respinta. |
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
23 |
In seguito alla pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale, le ricorrenti hanno chiesto, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 29 giugno 2015, che sia disposta la riapertura della fase orale del procedimento. A sostegno di tale domanda, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che i nuovi argomenti addotti dall’avvocato generale nelle sue conclusioni in merito, segnatamente, alla qualificazione della decisione controversa ai fini della determinazione della legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e le implicazioni di tali argomenti sull’esame dell’impugnazione meriterebbero l’organizzazione di un dibattito in contraddittorio nell’ipotesi in cui la Corte decidesse di statuire definitivamente sulla controversia. |
24 |
Va ricordato che né lo Statuto della Corte di giustizia né il suo regolamento di procedura prevedono la facoltà per le parti di presentare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (v. sentenza Vnuk, C‑162/13, EU:C:2014:2146, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). |
25 |
In forza dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né alle conclusioni dell’avvocato generale né alla motivazione in base alla quale egli vi perviene (v. sentenza Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 29 nonché giurisprudenza ivi citata). |
26 |
Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 62). |
27 |
Ciò posto, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, la Corte può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare qualora ritenga di non essere sufficientemente edotta ovvero che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di dibattito tra le parti o gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia (sentenza Nordzucker, C‑148/14, EU:C:2015:287, punto 24). |
28 |
Ciò non ricorre nel caso di specie. Infatti, le ricorrenti e la Commissione hanno illustrato, tanto nella fase scritta del procedimento quanto nella fase orale del medesimo, tutti gli argomenti di fatto e di diritto a sostegno delle loro pretese, anche per quanto attiene alla legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Pertanto, la Corte ritiene, sentito l’avvocato generale, di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire e che tali elementi siano stati oggetto dei dibattiti svolti dinanzi ad essa. |
29 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ritiene di non dover disporre la riapertura della fase orale del procedimento. |
Sull’impugnazione
30 |
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono due motivi. Il primo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso vari errori di diritto in sede di esame del loro interesse ad agire per l’annullamento della decisione controversa. Il secondo verte sulla violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di constatare che esse erano direttamente ed individualmente interessate dalla decisione stessa. |
31 |
In via preliminare, le ricorrenti fanno valere che non sussiste una linea di demarcazione tra le nozioni di interesse ad agire e di «incidenza diretta ed individuale». Queste due nozioni si confonderebbero perfino totalmente per quanto riguarda la valutazione della ricevibilità di un ricorso presentato da una parte non destinataria di una decisione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Sarebbe, infatti, illogico ritenere che un soggetto direttamente ed individualmente interessato da una decisione non avrebbe interesse ad agire. Del pari, sarebbe inconcepibile che un soggetto possa avere un interesse ad agire senza essere direttamente ed individualmente interessato da una decisione. Il Tribunale, nel considerare tali due nozioni come distinte, sarebbe incorso in una violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. La sola dimostrazione che un soggetto è direttamente ed individualmente interessato sarebbe, di per sé, sufficiente a fondare la ricevibilità del suo ricorso. |
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
32 |
Con il loro primo motivo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere commesso vari errori di diritto nell’ambito dell’esame che lo ha condotto a concludere che esse non avevano dimostrato il loro interesse ad agire per l’annullamento della decisione controversa. |
33 |
In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che il ragionamento del Tribunale è inficiato da una serie di contraddizioni ed errori di diritto quando ha dichiarato, ai punti da 29 a 35 dell’ordinanza impugnata, che la partecipazione della Mory al procedimento amministrativo preliminare all’adozione della decisione Sernam 2 non era atta a conferirle un interesse ad agire. |
34 |
Anzitutto, il Tribunale sarebbe caduto in una contraddizione in quanto, avendo segnatamente invocato, al punto 31 dell’ordinanza impugnata, a sostegno della sua decisione secondo cui le ricorrenti non avevano un interesse ad agire, la giurisprudenza in materia di aiuti di Stato secondo cui una parte ricorrente è sempre tenuta a dimostrare che la decisione di compatibilità di un aiuto è idonea a incidere sulla sua posizione sul mercato, esso avrebbe affermato al punto 57 dell’ordinanza in parola, che la Commissione non si è pronunciata, con la decisione controversa, in ordine all’esistenza e alla compatibilità di eventuali aiuti in base all’articolo 108 TFUE. |
35 |
In seguito, la considerazione del Tribunale di cui al punto 33 dell’ordinanza impugnata, secondo cui la questione delle modalità di recupero degli aiuti di cui trattasi riguarda esclusivamente la Commissione e lo Stato membro interessato, porterebbe ad escludere, in linea di principio, che una parte, diversa da tale Stato membro, interessata alla decisione che ha ordinato il recupero, abbia un interesse ad agire avverso una decisione riguardante le modalità di recupero dei predetti aiuti. Una simile analisi contraddirebbe le disposizioni dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui qualsiasi persona può proporre un ricorso contro una siffatta decisione che la riguardi direttamente ed individualmente. |
36 |
Infine, il Tribunale creerebbe confusione, da un lato, tra le nozioni di «interesse ad agire» e di «persona interessata» e, dall’altro, in ordine alla natura della decisione controversa, poiché nell’ordinanza impugnata la decisione viene qualificata talvolta come decisione sui generis, talvolta come decisione riguardante unicamente le modalità di recupero di un aiuto o, talvolta altresì, come decisione relativa alla sussistenza o insussistenza di un trasferimento di un aiuto incompatibile e all’elusione di una decisione di recupero. Tali confusioni avrebbero lo scopo di evitare di mettere in evidenza il fatto che il Tribunale non avrebbe adottato, a termini dell’ordinanza impugnata, lo stesso approccio da esso seguito nella sentenza Ryanair/Commissione (T‑123/09, EU:T:2012:164). |
37 |
In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso errori di diritto e di valutazione quando ha statuito, ai punti da 36 a 51 dell’ordinanza impugnata, che i ricorsi presentati dinanzi ai giudici nazionali al fine di ottenere il recupero degli aiuti di cui trattasi e il risarcimento del danno non conferivano loro un interesse ad agire dinanzi al giudice dell’Unione. |
38 |
Anzitutto, le ricorrenti fanno valere, a tal riguardo, che il Tribunale ha statuito a torto che un interesse ad agire contro una decisione dell’Unione sia giustificato unicamente dalla facoltà di una parte di promuovere un ricorso di risarcimento dinanzi ai giudici nazionali. Tale interesse potrebbe, infatti, risultare anche da un ricorso volto ad ottenere il recupero effettivo di aiuti dallo Stato membro interessato. Orbene, nella specie, la Mory avrebbe presentato un siffatto ricorso dinanzi al tribunal administratif de Paris al fine di costringere lo Stato francese al recupero degli aiuti di cui trattasi presso tutti i loro successivi beneficiari, compresa la Geodis. Non spetterebbe né alla Commissione né al Tribunale contestare la pertinenza e l’interesse delle ricorrenti nell’ambito di tale procedimento, poiché questo è stato promosso validamente e segue il suo corso. |
39 |
Le ricorrenti sostengono, poi, che il Tribunale ha considerato a torto che il loro interesse ad agire non fosse stato dimostrato in quanto, per molti anni, esse non avevano assunto alcuna iniziativa per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla distorsione della concorrenza generata dagli aiuti di cui trattasi. La presentazione del ricorso di risarcimento dinanzi al tribunal de commerce de Paris sarebbe, infatti, divenuta possibile soltanto in seguito all’adozione della decisione Sernam 3 che dichiara tali aiuti incompatibili con il mercato interno. Inoltre, tale ricorso sarebbe stato annunciato nell’atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale e promosso prima dell’adozione dell’ordinanza impugnata. Ad ogni modo, il Tribunale non potrebbe sostituire la propria analisi sulla fondatezza del ricorso di risarcimento nei confronti della Geodis con quella effettuata dal giudice nazionale per considerare che tale ricorso sia destinato all’insuccesso e che il successo del ricorso di annullamento proposto dinanzi ad esso non influirebbe sul successo del ricorso di risarcimento pendente dinanzi ai giudici nazionali. |
40 |
Infine, le ricorrenti ritengono che un ricorso di risarcimento dinanzi al giudice nazionale nei confronti della Geodis sia legittimo in quanto quest’ultima dovrebbe essere considerata come l’attuale beneficiaria degli aiuti di cui trattasi e, a tale titolo, tenuta a risarcire le conseguenze dannose derivanti dalla concessione di tali aiuti a scapito delle società Mory, in via solidale con i beneficiari successivi e il loro erogatore, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). Inoltre, qualora la decisione controversa fosse annullata, le ricorrenti potrebbero far valere dinanzi al giudice nazionale, nei confronti della Geodis, la teoria di diritto francese cosiddetta dell’«arricchimento senza causa». |
41 |
In terzo luogo, le ricorrenti censurano il Tribunale per aver negato la sussistenza di un interesse ad agire della Superga Invest rifiutando di considerare che tale interesse deriva dall’interesse ad agire delle società Mory, di cui la Superga Invest è l’azionista principale. |
42 |
In quarto luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver statuito, ai punti da 54 a 58 dell’ordinanza impugnata, che esse non sono state private del loro diritto procedurale ad ottenere l’avvio di un procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. |
43 |
Anzitutto, le ricorrenti affermano che, mentre esse avevano avvertito la Commissione dell’esistenza di rischi di elusione derivanti dalla prevista operazione di cessione, tale istituzione, adottando la decisione controversa, ha rifiutato di avviare un procedimento di esame approfondito e ha arrecato pregiudizio ai loro diritti procedurali. Le ricorrenti sarebbero quindi state private della possibilità di ottenere un esame approfondito non di aiuti nuovi, bensì dell’applicazione abusiva della decisione Sernam 3. |
44 |
Le ricorrenti considerano, poi, che il Tribunale abbia deliberatamente evitato di esaminare se esse erano direttamente ed individualmente interessate dalla decisione controversa al fine di eludere la questione della natura di tale decisione controversa, qualificata dalla Commissione come decisione sui generis. Orbene, essendo individualmente interessate dalla decisione in parola, le ricorrenti sarebbero legittimate ad impugnarla affinché il Tribunale verifichi se la Commissione fosse competente ad adottare questa stessa decisione, nonostante la mancanza di base giuridica. |
45 |
Infine, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver considerato, al punto 33 dell’ordinanza impugnata, che la decisione controversa, posto che riguarda non la compatibilità di aiuti di Stato con il mercato interno bensì le modalità di recupero degli aiuti di cui trattasi, riguardi esclusivamente la Commissione e lo Stato membro su cui grava l’obbligo di recupero. La questione da esaminare non sarebbe quindi quella se alla Geodis siano stati concessi nuovi aiuti, bensì se le condizioni alle quali doveva intervenire l’acquisizione degli attivi del gruppo Sernam ad opera della Geodis rappresentassero una corretta applicazione della decisione Sernam 3 o, al contrario, un’applicazione abusiva della decisione in parola. Poiché modalità di recupero possono costituire un’applicazione abusiva di una decisione di recupero di un aiuto, la Commissione dovrebbe avviare un procedimento di indagine formale qualora nutra seri dubbi al riguardo. |
46 |
Secondo la Commissione, le affermazioni delle ricorrenti non sono fondate per due motivi. Da un lato, al momento del deposito del ricorso di annullamento, le società Mory erano in liquidazione e non erano quindi più concorrenti di alcuna impresa. Dall’altro, l’annullamento della decisione controversa non presenterebbe alcun interesse reale nell’ambito di un ricorso di risarcimento dinanzi al giudice nazionale a causa del danno concorrenziale che esse avrebbero subito in passato. |
47 |
La Commissione fa valere, in via preliminare, che gli argomenti sviluppati in primo luogo e in quarto luogo nell’ambito di tale motivo si ricollegano non all’interesse ad agire bensì alla legittimazione ad agire delle ricorrenti. Tali argomenti pertanto non sono tali da dimostrare un siffatto interesse ad agire contro la decisione controversa. |
48 |
Per il resto, la Commissione ritiene che né il ricorso per il recupero né il ricorso di risarcimento promossi dinanzi ai giudici nazionali conferiscano un interesse ad agire alle ricorrenti dinanzi al giudice dell’Unione. |
49 |
Per quanto attiene al primo di tali ricorsi, proposto dinanzi al tribunal administratif de Paris, la Commissione sostiene che, siccome le società Mory sussistono ai soli fini della loro liquidazione, è escluso che esse possano ravvisare un interesse ad agire nel ripristino della loro posizione concorrenziale grazie al recupero degli aiuti di cui trattasi. Nel loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti avrebbero d’altronde invocato unicamente la possibilità di promuovere un ricorso di risarcimento per tentare di giustificare un interesse ad agire. Peraltro, le ricorrenti non sarebbero legittimate ad invocare, in fase di impugnazione, l’argomento secondo cui il ricorso per il recupero dinanzi al tribunal administratif de Paris mira anche al recupero degli aiuti di cui trattasi presso la Geodis. Infatti, tale ampliamento del ricorso sarebbe stato effettuato dopo l’emissione dell’ordinanza impugnata e il ricorso dinanzi al Tribunale non conterrebbe tale argomento. |
50 |
In subordine, la Commissione rileva che non risulta in alcun modo dimostrato che tale ricorso dinanzi al tribunal administratif de Paris sia fondato e abbia la benché minima possibilità di successo nel diritto nazionale. Sembrerebbe oltretutto, ad avviso di tale istituzione, che, in seguito all’adozione della decisione Sernam 3, tale giudice nazionale sia orientato verso un’ordinanza di non luogo a procedere. Infatti, una volta che la Commissione si è pronunciata dichiarando incompatibili con il mercato interno gli aiuti di cui trattasi e disponendone il recupero, come nella fattispecie, verrebbe meno l’oggetto del procedimento in precedenza promosso dinanzi al giudice nazionale. |
51 |
Per quanto riguarda il secondo di tali ricorsi, promosso dinanzi al tribunal de commerce de Paris, la Commissione fa valere che non è sufficiente, per dimostrare un interesse ad agire per l’annullamento di una decisione della Commissione, che il ricorrente dinanzi al giudice dell’Unione si richiami a un qualsiasi ricorso di risarcimento futuro o eventualmente già promosso dinanzi al giudice nazionale, con la motivazione che l’annullamento di tale decisione da parte del giudice dell’Unione faciliterebbe il buon esito del suo ricorso di risarcimento, senza dimostrare, inoltre, che esso ha ragionevoli possibilità di successo in caso di annullamento della decisione della Commissione. In tale contesto, sebbene il Tribunale non debba sostituirsi al giudice nazionale per statuire sulla fondatezza del ricorso di risarcimento di cui è investito il giudice nazionale, esso dovrebbe nondimeno controllare che le ricorrenti abbiano dimostrato l’esistenza di un interesse reale a chiedere l’annullamento di una decisione della Commissione a sostegno di tale ricorso di risarcimento. |
52 |
Nella specie, la Commissione ritiene che una siffatta dimostrazione faccia difetto. La valutazione effettuata su tale punto dal Tribunale sarebbe esatta e, peraltro, essa rientrerebbe nell’ambito fattuale sottratto al controllo della Corte in sede di un’impugnazione. Le ricorrenti avrebbero promosso il loro ricorso di risarcimento solamente per rispondere all’argomentazione addotta dalla Commissione nell’ambito della sua eccezione di irricevibilità, oltre un anno dopo l’adozione della decisione Sernam 3. Quanto alla possibilità di invocare nei confronti della Geodis un argomento fondato sulla teoria di diritto francese cosiddetta dell’«arricchimento senza causa», esso sarebbe stato addotto per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione e sarebbe, per tale ragione, manifestamente irricevibile. Ad ogni modo, non sarebbe stata addotta alcuna seria argomentazione a sostegno di tale teoria. |
53 |
Infine, la Commissione ritiene che il Tribunale, al punto 53 dell’ordinanza impugnata, abbia constatato a buon diritto che, siccome le società Mory non svolgono più nessuna attività, esse non possono patire alcun problema concorrenziale di cui la Superga Invest subirebbe le conseguenze. |
Giudizio della Corte
54 |
Con il primo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso vari errori di diritto statuendo che esse non hanno dimostrato il loro interesse ad agire per l’annullamento della decisione controversa, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
55 |
Secondo giurisprudenza costante della Corte, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di detto atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v. in particolare, in tal senso, sentenze Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519/07 P, EU:C:2009:556, punto 63; ACEA/Commissione, C‑319/09 P, EU:C:2011:857, punto 67; Stichting Woonpunt e a./Commissione, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 67, nonché Stichting Woonlinie e a./Commissione, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, punto 54). |
56 |
L’interesse ad agire di un ricorrente deve essere concreto ed attuale (v., in tal senso, sentenze Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519/07 P, EU:C:2009:556, punto 65, e Planet/Commissione, C‑564/13 P, EU:C:2015:124, punto 34). Non può riguardare una situazione futura ed ipotetica (v., in tal senso, sentenze Stroghili/Corte dei conti, 204/85, EU:C:1987:21, punto 11, nonché Cañas/Commissione, C‑269/12 P, EU:C:2013:415, punti 16 e 17). |
57 |
Tale interesse deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità, e perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire (v., in tal senso, sentenze Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 61, nonché Cañas/Commissione, C‑269/12 P, EU:C:2013:415, punto 15). |
58 |
L’interesse ad agire costituisce quindi il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale (v., in tal senso, ordinanza S./Commissione, 206/89 R, EU:C:1989:333, punto 8, e sentenza Andechser Molkerei Scheitz/Commissione, C‑682/13 P, EU:C:2015:356, punto 27). |
59 |
Inoltre, la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui non è destinataria a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che le sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale si presenta in due ipotesi. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che tale atto la riguardi direttamente ed individualmente. Dall’altro, tale persona può proporre un ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se quest’ultimo la riguarda direttamente (v. in tal senso, in particolare, sentenze Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 19, e Stichting Woonpunt e a./Commissione, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 44). |
60 |
Nella specie, va constatato, in primo luogo, che, al punto 59 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha concluso per l’irricevibilità del ricorso di annullamento della decisione controversa, proposto dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, per la sola ragione che esse non hanno dimostrato il loro interesse ad agire, senza esaminare, peraltro, se le suddette ricorrenti avessero altresì legittimazione ad agire ai sensi della medesima disposizione. |
61 |
Ciò posto, risulta che i motivi in base ai quali il Tribunale ha considerato, ai punti da 29 a 35 e da 55 a 58 dell’ordinanza impugnata, da un lato, che la Mory non fosse individualmente interessata dalla decisione controversa e, dall’altro, che il mancato avvio del procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, avesse impedito alle ricorrenti di beneficiare dei loro diritti procedurali, non sono tali da sorreggere il dispositivo della citata ordinanza, poiché attengono all’esame non dell’interesse ad agire bensì della legittimazione ad agire, circostanza che il Tribunale stesso ha d’altronde rilevato ai punti 30 e 34 della suddetta ordinanza. |
62 |
A tal riguardo, è a torto che le ricorrenti fanno valere che la mera circostanza che una persona fisica o giuridica sia direttamente ed individualmente interessata dimostra necessariamente il suo interesse ad agire. Infatti, come emerge dai punti da 55 a 59 della presente sentenza, l’interesse ad agire e la legittimazione ad agire costituiscono condizioni di ricevibilità distinte che una persona fisica o giuridica deve soddisfare cumulativamente per essere legittimata a proporre un ricorso di annullamento a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v. in tal senso, in particolare, sentenze Stichting Woonpunt e a./Commissione, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punti 67 e 68, nonché Stichting Woonlinie e a./Commissione, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, punti 54 e 55). |
63 |
Dalle considerazioni che precedono emerge che deve essere respinta, in parte, in quanto inconferente e, in parte, in quanto infondata, l’argomentazione sviluppata dalle ricorrenti nell’ambito del primo motivo a sostegno della loro impugnazione, poiché con essa si censura l’ordinanza impugnata per aver considerato le ricorrenti prive di legittimazione ad agire. |
64 |
In secondo luogo, va esaminato il primo motivo delle ricorrenti in quanto è diretto contro le considerazioni del Tribunale, di cui ai punti da 36 a 51 dell’ordinanza impugnata, a termini dei quali esso ha respinto l’argomentazione delle suddette ricorrenti secondo cui il loro interesse ad agire risultava, nel caso di specie, dal ricorso proposto, il 25 aprile 2007, dalle società Mory dinanzi al tribunal administratif de Paris, volto ad ottenere il recupero degli aiuti di cui trattasi, nonché dal ricorso di risarcimento da esse promosso in data 7 maggio 2013 dinanzi al tribunal de commerce de Paris al fine di ottenere la condanna in solido, in particolare, del gruppo Sernam e della Geodis a risarcire il danno che questi ultimi avrebbero causato alle ricorrenti. |
65 |
A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato, da un lato, ai punti 39 e 40 dell’ordinanza impugnata, che il ricorso diretto al recupero degli aiuti di cui trattasi promosso dinanzi al giudice nazionale non mirava al risarcimento di un danno che le ricorrenti sostenevano di aver subito. |
66 |
D’altro lato, il Tribunale, dopo aver sottolineato al punto 41 dell’ordinanza impugnata, che le ricorrenti per molti anni non hanno assunto alcuna iniziativa al fine di ottenere il risarcimento dell’asserito danno derivante dalla distorsione della concorrenza generata da tali aiuti, ai punti da 42 a 49 della medesima ordinanza ha dichiarato che il ricorso di risarcimento da esse proposto dinanzi al tribunal de commerce de Paris, dopo la proposizione del ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione, non conferiva loro neppure un interesse ad agire dinanzi a quest’ultimo, poiché esse non avevano dimostrato che la Geodis potesse causare loro un danno, sicché esse erano legittimate a proporre un’azione di responsabilità per danni nei suoi confronti dinanzi al giudice nazionale. |
67 |
A tal riguardo, il Tribunale ha anzitutto rilevato, ai punti 44 e 45 dell’ordinanza impugnata, che, avendo acquisito gli attivi del gruppo Sernam in una data successiva all’assoggettamento ad amministrazione controllata delle società Mory, tale acquisizione non può essere la causa della loro liquidazione giudiziaria e che, pertanto, la Geodis non può essere ritenuta responsabile della loro difficile situazione finanziaria. Al punto 47 dell’ordinanza in parola, il Tribunale ha poi sottolineato che non era stato neppure dimostrato che la Geodis, per il solo fatto di aver acquisito taluni attivi del gruppo Sernam, potrebbe essere ritenuta responsabile in teoria, in base al diritto nazionale, dell’asserito danno cagionato da tale gruppo alle ricorrenti. Infine, nei limiti in cui le ricorrenti menzionano il danno che potrebbe cagionare loro la Geodis mediante l’acquisizione di taluni attivi del gruppo Sernam senza essere tenuta a restituire gli aiuti di cui trattasi, al punto 48 della suddetta ordinanza, il Tribunale ha considerato che, avendo le società Mory cessato qualsiasi attività economica a partire dalla loro messa in liquidazione, esse non potevano subire alcun danno causato dall’acquirente. |
68 |
Va preliminarmente osservato che, sebbene il Tribunale sia certamente il solo competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di principio, ad esaminare gli elementi probatori presi in considerazione a sostegno di tali fatti, la Corte è competente ad esercitare il suo controllo, qualora il Tribunale abbia qualificato la loro natura giuridica e ne ha fatto derivare conseguenze di diritto (v., in tal senso, sentenza E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punti 64 e 65 nonché la giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, la questione se, alla luce dei summenzionati fatti ed elementi probatori, l’annullamento della decisione controversa da parte del giudice dell’Unione sia tale da procurare alle ricorrenti un beneficio nell’ambito di un ricorso intentato dinanzi ai giudici nazionali, atto a dimostrare il loro interesse ad agire dinanzi al giudice dell’Unione, è una questione di diritto che rientra nel controllo che la Corte esercita in sede di impugnazione. |
69 |
Va ricordato che, secondo giurisprudenza costante della Corte, un ricorso di annullamento può conservare un interesse quale base di un eventuale ricorso per responsabilità (v., in tal senso, sentenze Könecke Fleischwarenfabrik/Commissione, 76/79, EU:C:1980:68, punto 9; Francia e a./Commissione, C‑68/94 e C‑30/95, EU:C:1998:148, punto 74; ordinanze Lech-Stahlwerke/Commissione, C‑111/99 P, EU:C:2001:58, punti 19 e 20; Commissione/Provincia di Imperia, C‑183/08 P, EU:C:2009:136, punto 30, nonché sentenza Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 64). |
70 |
La persistenza di un siffatto interesse ad agire dev’essere valutata in concreto, alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata e della natura del pregiudizio asseritamente subito (sentenza Abdulrahim/ Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 65). |
71 |
Nella specie, come emerge sostanzialmente dal punto 46 dell’ordinanza impugnata, il danno asserito dalle ricorrenti deriva dal fatto che il gruppo Sernam ha beneficiato per dieci anni di aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, concessi dalla Repubblica francese e di cui la Commissione ha disposto la restituzione ai sensi della decisione Sernam 3. |
72 |
Orbene, mediante la decisione controversa, la Commissione ha informato la Repubblica francese che tale obbligo di restituzione non sarebbe stato esteso alla Geodis in caso di acquisto, da parte di quest’ultima, di una parte degli attivi del gruppo Sernam, poiché, in mancanza di continuità economica, non era stato dimostrato che la Geodis goderebbe effettivamente degli aiuti di cui trattasi. |
73 |
Ne consegue che, a causa dell’adozione di tale decisione, la Geodis, che in seguito ha effettivamente acquistato taluni attivi del gruppo Sernam, è sottratta a tale obbligo di restituzione in quanto non può essere considerata beneficiaria degli aiuti di cui trattasi. |
74 |
Come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni, questa mera circostanza è atta a dimostrare che le ricorrenti hanno un interesse a chiedere l’annullamento della decisione controversa, poiché il loro ricorso di risarcimento dinanzi ai giudici nazionali, essendo diretto ad ottenere il risarcimento del danno che esse asseriscono di aver subito a causa della concessione degli aiuti di cui trattasi, si fonda proprio sull’assunto secondo cui la Geodis, in quanto acquirente, debba essere considerata beneficiaria dei medesimi aiuti. |
75 |
Infatti, poiché l’annullamento della decisione controversa può avere come conseguenza che la Geodis dovrebbe ormai essere considerata beneficiaria degli aiuti di cui trattasi, la cui concessione avrebbe cagionato il danno asserito dalle ricorrenti, un siffatto annullamento sarebbe, di per sé stesso, tale da aumentare le possibilità di successo del ricorso di risarcimento presentato dinanzi al tribunal de commerce de Paris, essendo diretto contro la Geodis, e, pertanto, atto a procurare loro un vantaggio nell’ambito di tale ricorso. |
76 |
A tal riguardo, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 47 dell’ordinanza impugnata, non può essere richiesto alle ricorrenti di dimostrare che, in base al diritto nazionale, la Geodis potrebbe effettivamente essere ritenuta responsabile dell’asserito danno per il solo fatto dell’acquisizione degli attivi del gruppo Sernam. Infatti, non spetta al giudice dell’Unione, ai fini dell’esame dell’interesse ad agire dinanzi ad esso, valutare la probabilità della fondatezza di un ricorso proposto dinanzi ai giudici nazionali in forza del diritto interno e, di conseguenza, sostituirsi ad essi ai fini di una siffatta valutazione. Per contro, è necessario, ma sufficiente che, attraverso il suo esito, il ricorso di annullamento possa procurare un beneficio alla parte che lo ha intentato. Orbene, ciò avviene nel caso di specie, come risulta dai punti 74 e 75 della presente sentenza. |
77 |
È parimenti ininfluente, a differenza di quanto rilevato dal Tribunale al punto 48 dell’ordinanza impugnata, che le società Mory abbiano cessato ogni attività economica sin dalla loro liquidazione, poiché il danno asserito dalle ricorrenti, come riconosciuto dalla Commissione stessa in udienza, risulta proprio dalla distorsione della concorrenza generata dalla concessione degli aiuti di cui trattasi nel corso di un periodo in cui è pacifico che le società Mory svolgevano un’attività economica sul mercato interessato e, dunque, erano concorrenti del beneficiario di tali aiuti. |
78 |
Per il medesimo motivo, è irrilevante che l’acquisizione da parte della Geodis di taluni attivi del gruppo Sernam, poiché successiva alla data in cui le società Mory sono state poste in liquidazione giudiziaria, circostanza rilevata dal Tribunale ai punti 44 e 45 dell’ordinanza impugnata, non sia la causa della liquidazione giudiziaria di queste ultime società. |
79 |
Va aggiunto che parimenti a torto la Commissione addebita alle ricorrenti, nella fase della presente impugnazione, di avere proposto il loro ricorso di risarcimento dinanzi al giudice nazionale in una data successiva a quella della proposizione del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte, ricordata ai punti 56 e 69 della presente sentenza, emerge che l’eventualità di un ricorso di risarcimento è sufficiente per fondare un siffatto interesse ad agire, sempreché esso non sia ipotetico. Orbene, nel caso di specie, è pacifico che le ricorrenti abbiano annunciato la presentazione di tale ricorso di risarcimento nel loro atto introduttivo depositato dinanzi al Tribunale e che il medesimo, come emerge dal punto 42 dell’ordinanza impugnata, sia stato effettivamente proposto prima dell’adozione dell’ordinanza impugnata. |
80 |
Per giunta, occorre anche constatare che l’annullamento della decisione controversa, di per sé stesso, sarebbe altresì atto a procurare alle ricorrenti un vantaggio nell’ambito del ricorso da esse promosso dinanzi al tribunal administratif de Paris al fine di costringere lo Stato francese a recuperare gli aiuti di cui trattasi, poiché tale annullamento comporterebbe che la Geodis non sarebbe più necessariamente sottratta all’obbligo di restituzione derivante dalla decisione controversa, sicché l’annullamento di quest’ultima sarebbe tale da aumentare le possibilità di successo del citato ricorso dinanzi al tribunal administratif de Paris. |
81 |
Pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo, al punto 40 dell’ordinanza impugnata, che quest’ultimo ricorso non era tale da conferire un interesse ad agire alle ricorrenti per il solo motivo che esso non era teso al risarcimento del danno asseritamente subito, visto che l’interesse ad agire può derivare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, da qualsiasi azione intentata dinanzi ai giudici nazionali nel cui ambito l’eventuale annullamento dell’atto impugnato dinanzi al giudice dell’Unione possa procurare un vantaggio al ricorrente. |
82 |
A tal riguardo, la Commissione sostiene a torto che il ricorso promosso dalle ricorrenti dinanzi al tribunal administratif de Paris non è atto a fondare l’interesse ad agire delle ricorrenti dinanzi al giudice dell’Unione in quanto tale ricorso mira unicamente ad ottenere il recupero degli aiuti di cui trattasi non presso la Geodis bensì presso il gruppo Sernam. Infatti, emerge chiaramente dal fascicolo sottoposto alla Corte che detto ricorso si estendeva ai beneficiari successivi degli aiuti di cui trattasi. Poiché le ricorrenti hanno d’altronde menzionato esplicitamente tale ampliamento del loro ricorso nelle loro memorie dinanzi al Tribunale, va respinta l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione con la motivazione che tale argomento delle ricorrenti non era stato addotto nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale. |
83 |
Peraltro, sebbene non si possa di certo escludere che l’adozione della decisione Sernam 3, nei limiti in cui ordina il recupero degli aiuti di cui trattasi, o la cessazione delle attività economiche delle società Mory possano eventualmente incidere sull’interesse ad agire delle ricorrenti dinanzi al tribunal administratif de Paris, tale circostanza, contrariamente a quanto sostenuto segnatamente dalla Commissione in udienza, non influisce invece minimamente sull’interesse ad agire di queste stesse ricorrenti dinanzi al giudice dell’Unione, poiché, mediante il suo esito, il ricorso di annullamento promosso dinanzi ad esso può influire sull’esito del ricorso dinanzi al giudice nazionale volto ad ottenere il recupero degli aiuti di cui trattasi. |
84 |
Risulta da quanto precede, in particolare dai punti 77, 78 e 83 della presente sentenza, che il Tribunale è anche incorso in un errore di diritto statuendo, ai punti da 52 a 54 dell’ordinanza impugnata, che la Superga Invest, quale azionista principale delle società Mory, non aveva dimostrato il suo interesse ad agire posto che, siccome queste ultime società non svolgono più nessuna attività, esse non possono patire nessun problema concorrenziale di cui la Superga Invest subirebbe le conseguenze. Giacché l’interesse ad agire della Superga Invest si confonde con quello delle società Mory, questa dispone altresì, per gli identici motivi, di un siffatto interesse ad agire dinanzi al giudice dell’Unione. |
85 |
Alla luce di tutte queste considerazioni, occorre dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che le ricorrenti non avevano dimostrato il loro interesse ad agire, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, al fine di ottenere l’annullamento della decisione controversa. |
86 |
Ciò posto, occorre dichiarare fondato il primo motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno della loro impugnazione. |
87 |
Si deve, pertanto, annullare l’ordinanza impugnata, senza che occorra esaminare il secondo motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno della propria impugnazione. |
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
88 |
Ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. |
89 |
Nella specie, la Corte ritiene di disporre degli elementi necessari per statuire definitivamente sull’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione nel giudizio di primo grado. |
90 |
In primo luogo, per i motivi esposti ai punti da 74 a 85 della presente sentenza, occorre respingere tale eccezione di irricevibilità in quanto addebita alle ricorrenti un difetto di interesse ad agire. |
91 |
In secondo luogo, nei limiti in cui tale eccezione imputa alle ricorrenti un difetto di legittimazione ad agire, occorre ricordare che, come già indicato al punto 59 della presente sentenza, l’articolo 263, quarto comma, TFUE prevede due ipotesi in cui la legittimazione ad agire viene riconosciuta a una persona fisica o giuridica per proporre un ricorso contro un atto dell’Unione di cui essa non è destinataria. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che l’atto la riguardi direttamente ed individualmente. Dall’altro, suddetta persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se esso la riguarda direttamente. |
92 |
Poiché la decisione controversa, che è stata inviata alla Repubblica francese, non costituisce un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE in quanto non è un atto di portata generale (v., in tal senso, sentenza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 56), occorre verificare se le ricorrenti sono direttamente ed individualmente interessate da tale decisione ai sensi della disposizione in parola. |
93 |
Secondo giurisprudenza costante della Corte, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate sue qualità particolari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifica analogamente a quanto avverrebbe con il destinatario di una tale decisione (v., in particolare, sentenze Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 220; Sniace/Commissione, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 53; 3F/Commissione, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punto 29, nonché T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 63). |
94 |
Tenuto conto che il ricorso in primo grado verte su una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, va rilevato che, nell’ambito della procedura di controllo degli aiuti di Stato di cui all’articolo 108 TFUE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti disciplinata al paragrafo 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi, e, dall’altro, la fase di esame prevista al paragrafo 2 del medesimo articolo. Solamente nell’ambito di quest’ultima, diretta a consentire alla Commissione di essere completamente edotta sul complesso dei dati della causa, il Trattato pone a carico della Commissione l’obbligo di invitare gli interessati a presentare le loro osservazioni (v., in particolare, sentenza 3F/Commissione, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). |
95 |
Ne consegue che, qualora, senza avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione rilevi, con una decisione adottata sulla base del paragrafo 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, i beneficiari di tali garanzie procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice dell’Unione. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, qualora l’autore del predetto ricorso intenda, con la sua proposizione, salvaguardare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione (v. in tal senso, in particolare, sentenze 3F/Commissione, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, nonché Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 47). |
96 |
La Corte ha avuto occasione di precisare che simili interessati sono le persone, le imprese o le associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria (v., in particolare, sentenza 3F/Commissione, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). |
97 |
Al contrario, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza di una decisione di valutazione dell’aiuto adottata in base all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE o in esito ad un procedimento di indagine formale, il semplice fatto che esso possa essere considerato come interessato ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo non può essere sufficiente a far ammettere la ricevibilità del ricorso. Esso deve quindi provare di avere uno status particolare ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 93 della presente sentenza. Ciò si verifica in particolare nel caso in cui la posizione del ricorrente sul mercato sia sostanzialmente lesa dall’aiuto oggetto della decisione in questione (v., in tal senso, sentenze Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, punto 37 e giurisprudenza ivi citata, nonché British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 30). |
98 |
A tale riguardo, sono state segnatamente riconosciute come individualmente interessate da una decisione della Commissione che chiudeva il procedimento d’indagine formale, oltre all’impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest’ultima che avevano svolto un ruolo attivo nell’ambito di detto procedimento, purché la loro posizione sul mercato fosse notevolmente lesa dal provvedimento di aiuto oggetto della decisione impugnata (v. sentenza Sniace/Commissione, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). |
99 |
Per quanto riguarda la determinazione di una simile incidenza, la Corte ha avuto modo di precisare che la semplice circostanza che un atto quale la decisione controversa possa influire in una certa misura sui rapporti concorrenziali nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovasse in qualche modo in concorrenza con il beneficiario di siffatto atto non è comunque sufficiente a far ritenere che quest’ultimo la riguardi individualmente (v., in tal senso, sentenza British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 47). |
100 |
Pertanto, un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria, ma deve provare inoltre di trovarsi in una situazione di fatto che la identifica alla stessa stregua del destinatario (v., in particolare, sentenza British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 48). |
101 |
Nella specie, come emerge dal punto 72 della presente sentenza, con la decisione controversa la Commissione ha informato la Repubblica francese che l’obbligo di restituzione degli aiuti illegittimi ed incompatibili imposto a tale Stato membro dalla decisione Sernam 3 non sarebbe stata estesa alla Geodis in caso di acquisizione da parte di quest’ultima di una parte degli attivi del gruppo Sernam, poiché in mancanza di continuità economica non era dimostrato che la Geodis godrebbe effettivamente di tali aiuti. |
102 |
Inoltre, dal punto 54 della decisione controversa emerge espressamente che questa non riguarda l’oculatezza o meno dell’investimento effettuato dalla Geodis consistente nell’acquisto di una parte degli attivi del gruppo Sernam e che essa, di conseguenza, non pregiudica la valutazione di tale investimento da parte della Commissione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1,TFUE. |
103 |
Ne deriva che gli aiuti che, ai sensi della decisione controversa, non possono essere recuperati presso l’acquirente di una parte degli attivi del loro beneficiario iniziale sono proprio e unicamente gli aiuti che hanno già formato oggetto della decisione Sernam 3. |
104 |
Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 147 e 169 delle sue conclusioni, la decisione controversa, pertanto, deve essere considerata una decisione collegata e complementare rispetto alla decisione Sernam 3, nei limiti in cui essa ne precisa la portata in merito alla qualità di beneficiario degli aiuti di cui trattasi e, di conseguenza, in merito al soggetto su cui grava l’obbligo di restituzione dei medesimi, in seguito al verificarsi di un evento successivo all’adozione di tale decisione, ossia, nella specie, l’acquisizione da parte di un terzo di parte degli attivi del beneficiario iniziale dei suddetti aiuti. |
105 |
Orbene, è pacifico che la decisione Sernam 3 è stata adottata dalla Commissione in esito al procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. |
106 |
Ciò posto, le ricorrenti possono essere considerate individualmente interessate dalla decisione controversa, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, se esse dimostrano, in particolare, che la concessione degli aiuti di cui trattasi ha inciso in modo sostanziale sulla loro posizione sul mercato. Per contro, il mero fatto che esse possano essere considerate interessate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE non può essere sufficiente per ammettere la ricevibilità del ricorso. |
107 |
Nella specie, le ricorrenti sostengono che le società Mory sono individualmente interessate dalla decisione controversa, poiché, non avviando il procedimento di indagine formale, la Commissione le ha private dei diritti procedurali loro riconosciuti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, segnatamente al fine di fare valere l’incompetenza di tale istituzione ad adottare la decisione in parola. Inoltre, le società Mory avrebbero dimostrato l’esistenza di un interesse ad agire. Per giunta, esse avrebbero partecipato al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione Sernam 3 e, il giorno prima dell’adozione della decisione controversa, esse avrebbero interrogato la Commissione in merito alla base giuridica cui intendeva fare ricorso a tal fine. Peraltro, tali società sarebbero le uniche ad aver intentato un ricorso dinanzi ai giudici francesi al fine di costringere le autorità francesi a recuperare gli aiuti di cui trattasi presso i loro beneficiari ed esse avrebbero, al pari della Superga Invest, promosso un ricorso dinanzi ai suddetti giudici al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della concessione di tali aiuti. |
108 |
Peraltro, le ricorrenti fanno valere, ad abundantiam, che la posizione concorrenziale delle società Mory è stata lesa in modo sostanziale dagli aiuti di cui trattasi. Tali società sarebbero perfino state costrette a cessare le loro attività per ragioni, a loro avviso, connesse alla concessione dei predetti aiuti. Quanto alla Superga Invest, essa subirebbe altresì, in qualità di azionista delle società Mory, gli effetti anticoncorrenziali dei suddetti aiuti, tanto che potrebbe decidere di penetrare essa stessa nel mercato interessato. |
109 |
A tal riguardo, va constatato che, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 62, 97 e 98 della presente sentenza, la violazione asserita dei diritti procedurali riconosciuti alle società Mory all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, il loro interesse ad agire e il ruolo attivo da esse svolto nell’ambito del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione Sernam 3 e della decisione controversa non sono tali, nella presente causa, da identificarle ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Quanto alla circostanza che le ricorrenti hanno proposto ricorsi dinanzi ai giudici nazionali al fine, da un lato, di costringere le autorità francesi a recuperare gli aiuti di cui trattasi, e, dall’altro, di ottenere un risarcimento del danno subito a causa della concessione degli stessi, neppure essa può, in quanto tale, essere sufficiente ad identificarle ai sensi di predetta disposizione poiché potenzialmente chiunque può proporre simili ricorsi. |
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Peraltro, sebbene le ricorrenti affermino, benché ad abundantiam, che la posizione concorrenziale delle società Mory è stata sostanzialmente lesa dagli aiuti di cui trattasi, in particolare in quanto tali società sarebbero persino state costrette a cessare le loro attività, occorre constatare che, né nei loro ricorsi di primo grado, né nell’ambito della presente impugnazione, esse hanno fornito elementi atti a suffragare tale affermazione. Inoltre, esse non hanno fornito alla Corte alcun dato relativo alla struttura del mercato di cui trattasi e alla loro situazione concorrenziale su tale mercato. Quanto alla Superga Invest, è pacifico che essa non opera sul mercato in questione e che, di conseguenza, essa non può essere qualificata come concorrente del beneficiario degli aiuti di cui trattasi. Inoltre, poiché le società Mory non hanno dimostrato che la loro posizione concorrenziale è stata sostanzialmente lesa da tali aiuti, la Superga Invest non può trarne alcuna legittimazione ad agire a tale titolo, solamente a causa della sua qualità di azionista delle stesse. |
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Di conseguenza, nessuna delle ricorrenti può essere considerata individualmente interessata dalla decisione controversa, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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Pertanto, l’eccezione di irricevibilità del ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale, sollevata dalla Commissione nell’ambito del giudizio di primo grado, deve essere accolta in quanto essa imputa alle ricorrenti un difetto di legittimazione ad agire e, di conseguenza, occorre respingere il ricorso in quanto irricevibile. |
Sulle spese
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Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese. |
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Poiché l’impugnazione delle ricorrenti è stata accolta ma è stato respinto il loro ricorso di annullamento, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese inerenti tanto al procedimento di primo grado quanto all’impugnazione. |
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.