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Documento 62013CJ0537

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 gennaio 2015.
Birutė Šiba contro Arūnas Devėnas.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Ambito di applicazione – Contratti stipulati con i consumatori – Contratto di prestazione di servizi di assistenza legale stipulato tra un avvocato ed un consumatore.
Causa C-537/13.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:14

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

15 gennaio 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Ambito di applicazione — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di prestazione di servizi di assistenza legale stipulato tra un avvocato ed un consumatore»

Nella causa C‑537/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania), con decisione del 7 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2013, nel procedimento

Birutė Šiba

contro

Arūnas Devėnas,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da J. Malenovský, facente funzione di presidente della Nona Sezione, M. Safjan (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1o ottobre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per A. Devėnas, da lui stesso, assistito da I. Vėgėlė, advokatas;

per il governo lituano, da G. Taluntytė, A. Svinkūnaitė, R. Krasuckaitė e D. Kriaučiūnas, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da E. Creedon e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da E. Carolan, BL, e D. McDonald, SC;

per il governo spagnolo, da J. García-Valdecasas Dorrego e A. Gavela Llopis, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. van Beek, A. Steiblytė e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Šiba e il sig. Devėnas, nella sua qualità di avvocato, in merito ad una richiesta di pagamento di onorari.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando decimo, dodicesimo, quattordicesimo, sedicesimo e diciottesimo della direttiva 93/13 enunciano quanto segue:

«considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società;

(…)

considerando (…) che (…) sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; (…)

(…)

considerando (…) che la presente direttiva riguarda anche le attività professionali di carattere pubblico;

(…)

considerando che la valutazione, secondo i criteri generali stabiliti, del carattere abusivo di clausole, in particolare nell’ambito di attività professionali a carattere pubblico per la prestazione di servizi collettivi che presuppongono una solidarietà fra utenti, deve essere integrata con uno strumento idoneo ad attuare una valutazione globale dei vari interessi in causa; che si tratta nella fattispecie del requisito di buona fede; che nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi;

(…)

considerando che la natura dei beni o servizi deve entrare nella valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali».

4

Ai sensi dell’articolo 1 di detta direttiva:

«1.   La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

2.   Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

5

L’articolo 2 di suddetta direttiva prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

b)

“consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

c)

“professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».

6

L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva è così formulato:

«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

7

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così dispone:

«Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende».

8

L’articolo 5 di tale direttiva prevede quanto segue:

«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. (…)».

Il diritto lituano

9

L’articolo 50 della legge sulla professione dell’avvocato (Advokatūros įstatymas), del 18 marzo 2004 (Žin., 2004, n. 50-1632) prevede quanto segue:

«1.   I clienti remunerano l’avvocato per i servizi di assistenza legale forniti in virtù del contratto pagando l’onorario convenuto tra le parti.

(…)

3.   Per determinare l’ammontare del compenso dovuto all’avvocato per i servizi di assistenza legale, occorre tenere conto della complessità della causa, delle qualifiche e dell’esperienza dell’avvocato, della situazione finanziaria del cliente nonché delle altre circostanze rilevanti».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

La sig.ra Šiba ha stipulato con il sig. Devėnas, nella sua qualità di avvocato, tre contratti standard di prestazione di servizi di assistenza legale a titolo oneroso, specificamente, il 25 febbraio 2008 un contratto avente ad oggetto la difesa dei suoi interessi nell’ambito di un procedimento di divorzio, di divisione dei beni e di fissazione della residenza della prole, il 14 novembre 2008 un contratto diretto a difendere i suoi interessi in un procedimento di dichiarazione di invalidità della vendita di un bene immobile avviato dal sig. Šiba e, il 21 gennaio 2010, un contratto mediante il quale la sig.ra Šiba ha incaricato il sig. Devėnas di proporre un ricorso in appello dinanzi il Klaipėdos apygardos teismas (tribunale regionale di Klaipėda, Lituania) e di difendere i suoi interessi nel procedimento dinanzi a tale giudice.

11

Le modalità di pagamento degli onorari e i termini entro i quali siffatto pagamento doveva essere effettuato non erano specificati nei suddetti contratti, che non individuavano con precisione neppure i diversi servizi di assistenza legale per i quali detto pagamento era richiesto, né il prezzo delle prestazioni che vi corrispondevano.

12

Dato che la sig.ra Šiba non ha pagato gli onorari entro il termine stabilito dal sig. Devėnas, quest’ultimo ha adito il Klaipėdos miesto apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Klaipėda, Lituania) chiedendo l’emissione di un’ingiunzione di pagamento per la somma di 15000 litas lituani (LTL) a titolo degli onorari dovuti.

13

Con ordinanza dell’8 luglio 2011 e con sentenza dell’11 aprile 2012, il Klaipėdos miesto apylinkės teismas ha accolto il ricorso del sig. Devėnas.

14

Investito dall’appello proposto dalla sig.ra Šiba, il Klaipėdos apygardos teismas ha respinto detto appello con sentenza del 30 ottobre 2012.

15

Avverso tale sentenza la sig.ra Šiba ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Nel suo ricorso, la ricorrente sostiene, segnatamente, che i giudici di grado inferiore non hanno tenuto conto della sua qualità di consumatore, cosicché, contrariamente a quanto impone la normativa nazionale in proposito, essi non hanno proceduto all’interpretazione dei contratti controversi nel senso a lei favorevole.

16

Il giudice del rinvio ritiene necessario valutare se un avvocato che esercita una professione liberale possa essere qualificato come «professionista» e se un contratto di servizi di assistenza legale stipulato da un avvocato con una persona fisica costituisca un contratto stipulato con un consumatore con tutte le garanzie afferenti per la suddetta persona fisica.

17

In tale contesto il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema della Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se debba essere considerata “consumatore”, ai sensi del diritto dell’Unione europea in materia di tutela del consumatore, una persona fisica che, in forza di un contratto stipulato con un avvocato, riceve servizi di assistenza legale, prestati in cambio di un compenso, in controversie presumibilmente connesse con gli interessi personali della menzionata persona (divorzio, divisione dei beni acquisiti nel corso del matrimonio ecc.).

2)

Se debba essere considerato come “professionista”, ai sensi del diritto dell’Unione europea in materia di tutela del consumatore, un avvocato che esercita una professione liberale, il quale predispone un contratto con una persona fisica per la prestazione di servizi di assistenza legale a fronte di un compenso che lo obbliga a prestare assistenza legale finalizzata al raggiungimento di obiettivi di detta persona estranei alla sua occupazione o professione.

3)

Se i contratti per la prestazione di servizi di assistenza legale a fronte di un compenso, predisposti da un avvocato nel corso delle sue attività professionali in quanto rappresentante di una professione liberale, rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 (...).

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se possano essere applicati criteri generali ai fini della classificazione di siffatti contratti come contratti con i consumatori, o se essi debbano essere considerati contratti con i consumatori secondo criteri particolari. Ove sia necessario applicare criteri particolari per la classificazione di siffatti contratti come contratti con i consumatori, quali siano detti criteri».

Sulle questioni pregiudiziali

18

Con le sue questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa si applica a contratti standard di servizi di assistenza legale, come quelli di cui al procedimento principale, stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale.

19

A tal proposito, è opportuno osservare che la direttiva 93/13 si applica, come risulta dai suoi articoli 1, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, alle clausole dei «contratti stipulati tra un professionista e un consumatore» che «non siano state oggetto di negoziato individuale» (v., in merito, sentenza Constructora Principado, C‑226/12, EU:C:2014:10, punto 18).

20

Come enunciato dal decimo considerando della direttiva 93/13, le regole uniformi in merito alle clausole abusive devono applicarsi a «qualsiasi contratto» stipulato tra un professionista e un consumatore, quali definiti all’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13 (v. sentenza Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 29).

21

Pertanto, è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica (sentenza Asbeek Brusse e de Man Garabito, EU:C:2013:341, punto 30).

22

Tale criterio corrisponde all’idea sulla quale è basato il sistema di tutela istituito dalla direttiva, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il livello di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenza Asbeek Brusse e de Man Garabito, EU:C:2013:341, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

23

Orbene, per quanto concerne i contratti di assistenza legale, come quelli di cui al procedimento principale, si deve rilevare che, in materia di prestazioni offerte dagli avvocati, vi è, in linea di principio, una disparità tra i «clienti-consumatori» e gli avvocati, dovuta segnatamente dall’asimmetria informativa tra tali parti. Gli avvocati dispongono, infatti, di un elevato livello di competenze tecniche che i consumatori non necessariamente possiedono, cosicché questi ultimi possono incontrare difficoltà per valutare la qualità dei servizi loro forniti (v., in tal senso, sentenza Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 68).

24

Così, un avvocato che, come nel procedimento principale, nel quadro della sua attività professionale fornisca a titolo oneroso un servizio di assistenza legale a favore di una persona fisica che agisce per fini privati è un «professionista» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13. Il contratto relativo alla prestazione di un servizio siffatto è, di conseguenza, assoggettato al regime di detta direttiva.

25

Tale constatazione non può essere confutata dalla natura pubblica dell’attività degli avvocati, in quanto l’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 riguarda qualsiasi attività professionale «sia essa pubblica o privata» e, come enunciato dal suo quattordicesimo considerando, tale direttiva riguarda «anche le attività professionali di carattere pubblico».

26

Quando un avvocato decide di utilizzare, nei rapporti contrattuali con i clienti, le clausole standardizzate predisposte da lui stesso o dagli organi del suo ordine professionale, è per volontà di tale avvocato che le suddette clausole sono direttamente integrate nei rispettivi contratti.

27

Dato che gli avvocati decidono liberamente di ricorrere a tali clausole standardizzate che non riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, non si può inoltre sostenere che l’applicazione di tale direttiva può minare la specificità dei rapporti tra un avvocato e il suo cliente e i principi sottesi all’esercizio della professione di avvocato.

28

Alla luce dell’obiettivo della tutela dei consumatori perseguito da tale direttiva, infatti, la questione della sua stessa applicabilità non può essere determinata dalla natura pubblica o privata delle attività del professionista o dalla missione specifica di quest’ultimo (v., per analogia, sentenza Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C‑59/12, EU:C:2013:634, punto 37).

29

Come rilevato in proposito dalla Commissione europea in udienza, escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 i numerosi contratti stipulati dai «clienti-consumatori» con le persone che esercitano libere professioni, che si caratterizzano per l’indipendenza e gli obblighi deontologici ai quali tali prestatori sono soggetti, priverebbe l’insieme di tali «clienti-consumatori» della tutela accordata da detta direttiva.

30

Per quanto attiene, in particolare, alla circostanza che, nel quadro delle loro attività, gli avvocati sono tenuti a garantire il rispetto della riservatezza dei loro rapporti con i «clienti-consumatori», essa non costituisce, quindi, un ostacolo all’applicazione della direttiva 93/13 alle clausole standardizzate di contratti relativi alla prestazione di servizi di assistenza legale.

31

Le clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale, segnatamente quelle che sono predisposte per un utilizzo generalizzato, non contengono infatti, in quanto tali, informazioni personalizzate relative ai clienti degli avvocati la cui rivelazione potrebbe minare il segreto della professione di avvocato.

32

È ben vero che la formulazione specifica di una clausola contrattuale, in particolare quella vertente sulle modalità degli onorari dell’avvocato, potrebbe eventualmente rivelare, perlomeno incidentalmente, taluni aspetti dei rapporti tra l’avvocato e il suo cliente che dovrebbero restare segreti. Una clausola del genere, tuttavia, sarebbe negoziata individualmente e, di conseguenza, come risulta dal punto 19 della presente sentenza, sarebbe sottratta all’applicazione della direttiva 93/13.

33

Resta comunque il fatto che, al fine di valutare il carattere abusivo delle clausole di tali contratti, deve essere presa in considerazione la natura dei servizi che sono oggetto dei contratti assoggettati alla direttiva 93/13, conformemente al suo articolo 4, paragrafo 1, letto alla luce del suo diciottesimo considerando. Tale valutazione deve essere effettuata, infatti, dal giudice nazionale tenendo conto di tale natura e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione (v., in tal senso, sentenza Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 71, e ordinanza Sebestyén, C‑342/13, EU:C:2014:1857, punto 29).

34

Così, per quanto riguarda i contratti relativi a servizi di assistenza legale, come quelli di cui al procedimento principale, spetta al giudice del rinvio tener conto della natura particolare di tali servizi nel valutare la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali, conformemente all’articolo 5, prima frase, della direttiva 93/13, e dare ad esse, in caso di dubbio, l’interpretazione più favorevole al consumatore, ai sensi della seconda frase di tale articolo.

35

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai contratti standard di servizi di assistenza legale, come quelli di cui al procedimento principale, stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale.

Sulle spese

36

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai contratti standard di servizi di assistenza legale, come quelli di cui al procedimento principale, stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.

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