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Documento 62013CJ0012
Judgment of the Court (Grand Chamber), 14 October 2014.#Gérard Buono and Others v European Commission.#Appeals — Common fisheries policy — Fishing quotas — Emergency measures adopted by the Commission — Non-contractual liability of the European Union — Second paragraph of Article 340 TFEU — Conditions — Actual and certain harm.#Joined Cases C‑12/13 P and C‑13/13 P.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 ottobre 2014.
Gérard Buono e altri contro Commissione europea.
Impugnazione – Politica comune della pesca – Quote di pesca – Misure di emergenza adottate dalla Commissione – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Presupposti – Danno certo ed effettivo.
Cause riunite C‑12/13 P e C‑13/13 P.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 ottobre 2014.
Gérard Buono e altri contro Commissione europea.
Impugnazione – Politica comune della pesca – Quote di pesca – Misure di emergenza adottate dalla Commissione – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Presupposti – Danno certo ed effettivo.
Cause riunite C‑12/13 P e C‑13/13 P.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2014:2284
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
14 ottobre 2014 ( *1 )
«Impugnazione — Politica comune della pesca — Quote di pesca — Misure di emergenza adottate dalla Commissione — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione — Articolo 340, secondo comma, TFUE — Presupposti — Danno certo ed effettivo»
Nelle cause riunite C‑12/13 P e C‑13/13 P,
aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 4 gennaio 2013,
Gérard Buono, residente in Agde (Francia),
Jean‑Luc Buono, residente in Agde,
Roger Del Ponte, residente in Balaruc‑les‑Bains (Francia),
Serge Antoine Di Rocco, residente in Sète (Francia),
Jean Gérald Lubrano, residente in Balaruc‑les‑Bains,
Jean Lubrano, residente in Port‑Vendres (Francia),
Jean Lucien Lubrano, residente in Saleilles (Francia),
Fabrice Marin, residente in Frontignan (Francia),
Robert Marin, residente in Balaruc‑les‑Bains,
rappresentati da A. Arnaud e P.‑O. Koubi‑Flotte, avocats (C‑12/13 P),
e
Syndicat des thoniers méditerranéens, con sede in Marsiglia (Francia),
Marc Carreno, residente in Sète (Francia),
Jean Louis Donnarel, residente in Lourmarin (Francia),
Jean‑François Flores, residente in Sète,
Gérald Jean Lubrano, residente in Balaruc‑les‑Bains,
Hervé Marin, residente in Balaruc‑le‑Vieux (Francia),
Nicolas Marin, residente in Frontignan,
Sébastien Marin, residente in Bouzigues (Francia),
Serge Antoine José Perez, residente in Sorède (Francia),
rappresentati da C. Bonnefoi, avocate (C‑13/13 P),
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da A. Bouquet e D. Nardi, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, C. Vajda e S. Rodin, presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits (relatore), J.L. da Cruz Vilaça e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: P. Cruz Villalón
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 marzo 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con le loro impugnazioni, i sigg. Gérard Buono, Jean Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin e Robert Marin (causa C‑12/13 P) nonché il Syndicat des thoniers méditerranéens (in prosieguo: l’«STM»), i sigg. Marc Carreno, Jean‑Louis Donnarel, Jean‑François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin e Serge Antoine José Perez (causa C‑13/13 P) chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione (T‑574/08, EU:T:2012:583; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), recante rigetto del ricorso, dagli stessi proposto, diretto ad ottenere il risarcimento del danno che essi affermano di aver subìto a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9). |
Contesto normativo
2 |
Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59), mira a stabilire una strategia pluriennale di gestione della pesca al fine di garantire la redditività a lungo termine di tale settore. |
3 |
L’articolo 7 del regolamento n. 2371/2002, intitolato «Misure di emergenza adottate dalla Commissione», enuncia quanto segue: «1. Se è stato constatato un grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l’ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione può decidere di prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Lo Stato membro trasmette la richiesta al tempo stesso alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali interessati. Questi possono presentare per iscritto le proprie osservazioni alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1. 3. Le misure di emergenza prendono immediatamente effetto. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale. 4. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notificazione. 5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita». |
4 |
L’articolo 20 del regolamento n. 2371/2002, intitolato «Ripartizione delle possibilità di pesca», così dispone: «1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca e alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, nonché in merito alle condizioni associate a tali limiti. Le possibilità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca. 2. Quando la Comunità stabilisce nuove possibilità di pesca, il Consiglio ne decide la ripartizione, tenendo conto degli interessi di ogni Stato membro. 3. Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca ad esso assegnate conformemente alla normativa comunitaria. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato. 4. Il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi nelle acque comunitarie e le assegna a ciascuno di essi. 5. Gli Stati membri possono, dopo averne dato notifica alla Commissione, procedere allo scambio, in parte o per intero, delle possibilità di pesca loro assegnate». |
5 |
In tale contesto è intervenuto il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 19, pag. 1). |
6 |
Tali limiti e quantitativi sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 446/2008 della Commissione, del 22 maggio 2008, recante adeguamento di alcuni contingenti di tonno rosso per il 2008 a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 134, pag. 11). |
7 |
In applicazione dell’articolo 7 del regolamento n. 2371/2002, la Commissione ha adottato, il 12 giugno 2008, il regolamento n. 530/2008. |
8 |
Il considerando 6 del regolamento n. 530/2008 così recita: «I dati di cui dispone la Commissione e le informazioni raccolte dai suoi ispettori nelle missioni da essi effettuate negli Stati membri interessati indicano che le possibilità di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo, assegnate alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi, si considerano esaurite il 16 giugno 2008 e che le possibilità di pesca dello stesso stock assegnate alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Spagna o immatricolate in tale paese si considerano esaurite il 23 giugno 2008». |
9 |
L’articolo 1 del medesimo regolamento prevede quanto segue: «La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi è vietata a decorrere dal 16 giugno 2008. A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette». |
10 |
L’articolo 2 del medesimo regolamento è così formulato: «La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Spagna o immatricolate in tale paese è vietata a decorrere dal 23 giugno 2008. A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette». |
11 |
L’articolo 3 del regolamento n. 530/2008 dispone quanto segue: «1. Fatto salvo il paragrafo 2, a decorrere dal 16 giugno 2008 gli operatori della Comunità non accettano lo sbarco, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento e il trasbordo nelle acque o nei porti comunitari di catture di tonno rosso effettuate nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da tonniere con reti a circuizione. 2. Fino al 23 giugno 2008 è consentito sbarcare, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento o trasbordare nelle acque o nei porti comunitari catture di tonno rosso effettuate nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Spagna o immatricolate in tale paese». |
I fatti
12 |
I ricorrenti nella causa C‑12/13 P nonché i sigg. Marc Carreno, Jean‑Louis Donnarel, Jean‑François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin e Serge Antoine José Perez, ricorrenti nella causa C‑13/13 P, sono armatori e/o azionisti di navi tonniere con reti a circuizione battenti bandiera francese operanti nelle acque del Mar Mediterraneo, tutti aderenti all’STM. |
13 |
L’STM, anch’esso ricorrente nella causa C‑13/13 P, è un sindacato di categoria disciplinato dal libro IV del code du travail (codice del lavoro) francese, cui possono aderire solo i lavoratori del mare dediti alla pesca del tonno. |
14 |
Tutti i ricorrenti, ad eccezione dell’STM, disponevano, per il 2008, di una licenza di pesca speciale che li autorizzava a catturare, detenere, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare e vendere tonno rosso del Mar Mediterraneo, nei limiti delle possibilità di pesca messe a loro disposizione sotto forma di contingenti individuali. L’autorizzazione, rilasciata dalle autorità francesi, consentiva la pesca per il periodo compreso tra il 1o aprile 2008 e il 30 giugno 2008. |
15 |
A seguito dell’adozione del regolamento n. 530/2008, il quale vietava la pesca del tonno rosso nel Mar Mediterraneo, la campagna di pesca di quest’ultimo è stata interrotta il 16 giugno 2008 e le licenze di pesca dei ricorrenti diversi dall’STM sono state revocate. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
16 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2008, i ricorrenti in primo grado, che hanno proposto impugnazione nelle cause C‑12/13 P e C‑13/13 P, hanno presentato collettivamente un ricorso per risarcimento danni volto ad ottenere l’accertamento della responsabilità extracontrattuale oggettiva dell’Unione europea in conseguenza dell’adozione del regolamento n. 530/2008. |
17 |
Con ordinanza del 25 marzo 2010, il procedimento dinanzi al Tribunale è stato sospeso sino alla pronuncia della decisione della Corte che avrebbe concluso il giudizio nella causa AJD Tuna (C‑221/09) e della decisione del Tribunale sulla ricevibilità nelle cause Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione (T‑532/08) nonché Etimine e Etiproducts/Commissione (T‑539/08). |
18 |
Con la sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153), la Corte ha dichiarato che il regolamento n. 530/2008 era invalido in quanto, essendo stato adottato sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2371/2002, i divieti che sanciva prendevano effetto a partire dal 23 giugno 2008 per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola, o immatricolate nel relativo Stato membro, e gli operatori comunitari che avevano concluso contratti con esse, mentre tali divieti prendevano effetto a partire dal 16 giugno 2008 per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota nonché maltese, oppure immatricolate nei relativi Stati membri, e per gli operatori comunitari che avevano concluso contratti con esse, senza che questa differenza di trattamento fosse obiettivamente giustificata. |
19 |
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile nella parte in cui era proposto dall’STM, e lo ha respinto in quanto infondato nella parte in cui era proposto dagli altri ricorrenti. |
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
20 |
Con ordinanza del presidente della Corte del 26 febbraio 2013, le cause C‑12/13 P e C‑13/13 P sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento e della sentenza, a norma dell’articolo 54 del regolamento di procedura della Corte. |
21 |
I ricorrenti nella causa C‑12/13 P chiedono che la Corte voglia:
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22 |
I ricorrenti nella causa C‑13/13 P chiedono che la Corte voglia:
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23 |
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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Sulla domanda volta alla riapertura della fase orale del procedimento
24 |
Poiché la fase orale del procedimento è stata chiusa il 20 marzo 2014 in seguito alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, i ricorrenti nella causa C‑13/13 P ne hanno chiesto la riapertura con lettera del 24 marzo 2014, depositata presso la cancelleria della Corte il 25 marzo 2014. |
25 |
In particolare, questi ultimi hanno affermato, da un lato, che le conclusioni dell’avvocato generale sono fondate su un argomento che non è stato oggetto di adeguata discussione tra le parti, ovverosia la legittimità o meno del regolamento n. 530/2008, e, dall’altro, che esiste un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, legato alla circostanza che la Commissione è rimasta inerte e non ha adottato misure per porre rimedio alla discriminazione che ha comportato l’invalidità del regolamento n. 530/2008. |
26 |
A tale riguardo va ricordato che, ai sensi dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (v. sentenze Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 21, e Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C‑190/12, EU:C:2014:249, punto 20). |
27 |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né alle conclusioni dell’avvocato generale né alla motivazione in base alla quale egli vi parviene (sentenza Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 57 e giurisprudenza ivi citata). |
28 |
Nella fattispecie, la Corte, sentito l’avvocato generale, considera di essere sufficientemente edotta per statuire, che le presenti cause non debbono essere decise sulla base di argomenti che non sarebbero stati oggetto di discussione tra le parti e che il fatto nuovo menzionato dai ricorrenti non è tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte. Pertanto, la domanda di riapertura della fase orale del procedimento non può essere accolta. |
Sulle impugnazioni
Sul primo motivo dedotto nella causa C‑13/13 P
Argomenti delle parti
29 |
Con il loro primo motivo, i ricorrenti nella causa C‑13/13 P affermano che, dichiarando il difetto di legittimazione ad agire dell’STM, il Tribunale ha snaturato gli elementi contenuti nel fascicolo di causa. Essi ritengono che un esame completo di tali elementi potrebbe dimostrare l’esistenza di un interesse proprio ad agire dell’STM che gli consentirebbe di chiedere il risarcimento del suo danno distinto. |
30 |
Da un lato, i ricorrenti nella causa C‑13/13 P contestano l’esattezza materiale della conclusione del Tribunale, al punto 23 della sentenza impugnata, secondo la quale l’STM non ha dimostrato il danno subìto, rinviando alle loro risposte scritte a due quesiti posti dal Tribunale, dai quali risulta che il danno morale dell’STM è connesso alla lesione dell’immagine professionale dell’attività dei suoi membri. |
31 |
Dall’altro lato, i ricorrenti nella causa C‑13/13 P non contestano la valutazione del Tribunale, al punto 24 della sentenza impugnata, secondo la quale l’STM non è cessionario di un diritto al risarcimento trasmesso dagli aderenti al sindacato, ma affermano che, conformemente al diritto francese, l’STM, in qualità di sindacato di categoria, è investito di una missione di interesse generale che gli conferisce un interesse ad agire per sé stesso e per i suoi membri. |
32 |
La Commissione contesta gli argomenti addotti dai ricorrenti nella causa C‑13/13 P a sostegno del loro primo motivo. Nel controricorso, essa osserva che il ragionamento del Tribunale rispecchia l’argomentazione confusa svolta dall’STM. |
Giudizio della Corte
33 |
Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte e dell’articolo 44 del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve, in particolare, indicare l’oggetto della controversia e contenere le conclusioni e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. |
34 |
È pacifico che, affinché un ricorso per risarcimento soddisfi i requisiti summenzionati, il ricorrente deve indicare, nell’atto introduttivo, i motivi che esso intende far valere a sostegno delle sue pretese e, in particolare, la natura del danno che egli afferma di aver subìto nonché il fatto generatore di tale danno (ordinanza TAO/AFI/Commissione, C‑322/91, EU:C:1992:495, punto 13). |
35 |
Per contro, qualunque pretesa risarcitoria avente oggetto indeterminato e priva dell’esposizione dei motivi dedotti deve essere considerata irricevibile (sentenza Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, 5/71, EU:C:1971:116, punti 8 e 9). |
36 |
Orbene, l’atto introduttivo del ricorso proposto in primo grado non conteneva alcuna precisazione sulla natura del danno che l’STM avrebbe subìto. |
37 |
Infatti, il danno che l’STM afferma di aver subìto figura soltanto nella parte dell’atto introduttivo contenente le conclusioni dei ricorrenti in primo grado e in forma di domanda di un importo forfettario di EUR 30 000, a titolo di danni morali, che verrebbe destinato a programmi di informazione per i soggetti ad esso aderenti. |
38 |
Ne consegue che, come affermato dal Tribunale al punto 22 della sentenza impugnata, l’STM non ha fornito nel suo atto introduttivo alcuna precisazione riguardo, da un lato, alla natura del danno allegato con riguardo al comportamento addebitato alla Commissione e, dall’altro, anche in modo approssimativo, alla valutazione di tale danno. Inoltre, l’affermazione secondo la quale l’importo di EUR 30 000 sarebbe destinato all’informazione degli aderenti all’STM è inconferente ai fini della determinazione della natura e dell’entità del danno lamentato, poiché ha ad oggetto solo l’utilizzo futuro dell’importo da risarcire e non l’entità del danno lamentato. |
39 |
Di conseguenza, il ricorso per risarcimento danni presentato dall’STM doveva, in ogni caso, essere dichiarato irricevibile in quanto non soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se il Tribunale sia incorso in un errore di diritto dichiarando irricevibile il ricorso, nella parte in cui era proposto dall’STM, per difetto di legittimazione ad agire di quest’ultimo. |
Sul terzo motivo dedotto nella causa C‑12/13 P e sui motivi terzo e quarto dedotti nella causa C‑13/13 P
Argomenti delle parti
40 |
Con il terzo motivo, i ricorrenti nella causa C‑12/13 P affermano che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto in quanto il Tribunale non ha riconosciuto l’esistenza, in generale, di una responsabilità extracontrattuale oggettiva nel diritto dell’Unione. |
41 |
Con i motivi terzo e quarto, che occorre considerare come un unico motivo, i ricorrenti nella causa C‑13/13 P affermano che il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove ha dichiarato, ai punti da 82 a 88 della sentenza impugnata, che il danno invocato non era anomalo dal momento che non eccedeva i limiti dei rischi economici inerenti al settore della pesca. |
42 |
La Commissione contesta tutti gli argomenti addotti nell’ambito dei suddetti motivi. |
Giudizio della Corte
43 |
È pacifico che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, l’esame comparativo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri non consente di sancire l’esistenza di un regime di responsabilità extracontrattuale dell’Unione derivante dall’esercizio legittimo di attività rientranti nella sfera normativa (v. sentenza FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punti 175 e 179). |
44 |
A tal riguardo, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto, in quanto, da un lato, esso si è fondato sulla citata giurisprudenza, ai punti da 69 a 73 della sentenza impugnata, e, dall’altro, ha considerato, al punto 76 della stessa sentenza, che è alla luce di tale medesima giurisprudenza che occorreva esaminare il motivo vertente sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione per atto lecito. |
45 |
Ne consegue che il terzo motivo dedotto dai ricorrenti nella causa C‑12/13 P deve essere respinto in quanto infondato. |
46 |
Per quanto riguarda il terzo e il quarto motivo dei ricorrenti nella causa C‑13/13 P, il Tribunale ha proceduto, ai punti da 77 a 87 della sentenza impugnata, all’esame dell’asserita natura anomala e speciale del danno invocato ad abundantiam, nell’ipotesi in cui il principio della responsabilità extracontrattuale dell’Unione per atto lecito dovesse essere riconosciuto nel diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, C‑237/98 P, EU:C:2000:321, punti 18 e 19). |
47 |
Orbene, secondo giurisprudenza costante, nell’ambito di un’impugnazione, quando uno dei motivi accolti dal Tribunale è sufficiente a giustificare il dispositivo della sentenza, i vizi che potrebbero inficiare un altro motivo della sentenza in questione non hanno alcuna incidenza su detto dispositivo, cosicché il motivo che li evoca è inconferente e dev’essere respinto (sentenza Commissione/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, punto 68). |
48 |
Ne consegue che il terzo e il quarto motivo dedotti dai ricorrenti nella causa C‑13/13 P devono essere respinti in quanto inconferenti, essendo diretti contro un elemento ultroneo della motivazione della sentenza impugnata. |
Sul secondo motivo dedotto nella causa C‑13/13 P
Argomenti delle parti
49 |
Con il secondo motivo, i ricorrenti nella causa C‑13/13 P affermano che il regolamento n. 530/2008, anche dopo la pronuncia della sentenza AJD Tuna (EU:C:2011:153), rimane un atto essenzialmente legittimo, dichiarato invalido solo in parte, ossia riguardo alla data di entrata in vigore per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota nonché maltese, oppure immatricolate nei relativi Stati membri, e per gli operatori dell’Unione che avevano concluso contratti con esse. |
50 |
La Commissione, prendendo atto del fatto che il suddetto motivo è diretto contro alcuni punti della sentenza impugnata relativi a taluni ricorrenti in primo grado diversi dai ricorrenti che hanno proposto impugnazione nella causa C‑13/13 P, ritiene che esso sia fondato e che, di conseguenza, la pronuncia della sentenza AJD Tuna (EU:C:2011:153) non costituisca un fatto nuovo, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. |
51 |
In particolare, la Commissione ritiene, da un lato, che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto dichiarando ricevibile il motivo vertente sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione per atto illecito, dedotto dai ricorrenti in primo grado, che hanno proposto impugnazione nella causa C‑12/13 P, dal momento che, come si evince dalla lettura della sentenza AJD Tuna (EU:C:2011:153), la Corte ha dichiarato l’invalidità del regolamento n. 530/2008 soltanto nei limiti in cui i divieti che sancisce erano vigenti a partire dal 23 giugno 2008 per le tonniere battenti bandiera spagnola, o immatricolate nel corrispondente Stato membro, e per gli operatori dell’Unione che avevano concluso contratti con esse, mentre tali divieti erano vigenti a partire dal 16 giugno 2008 per le tonniere battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota, nonché maltese, oppure immatricolate nei relativi Stati membri, e per gli operatori comunitari che avevano concluso contratti con esse, e, dall’altro, che ai ricorrenti in primo grado non era stato in alcun modo impedito di presentare un ricorso per il risarcimento del danno derivante da un atto illecito dell’Unione, anche in assenza di una sentenza che dichiarasse l’invalidità di quest’ultimo. |
Giudizio della Corte
52 |
In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità del secondo motivo sollevato dai ricorrenti nella causa C‑13/13 P, la Corte ha dichiarato che, quando il Tribunale abbia riunito due cause e pronunciato un’unica sentenza che abbia statuito sull’insieme dei motivi presentati dalle parti nel procedimento dinanzi al Tribunale, ciascuna di queste ultime può criticare i ragionamenti relativi a motivi che, dinanzi al Tribunale, sono stati sollevati soltanto dalla ricorrente nell’altra causa riunita (sentenza ISD Polska e a./Commissione, C‑369/09 P, EU:C:2011:175, punto 85 e giurisprudenza ivi citata). |
53 |
Nella fattispecie, sebbene, inizialmente, il Tribunale fosse investito soltanto di una causa, il fatto che, nel corso della fase scritta del procedimento, i ricorrenti siano stati divisi in due gruppi, uno dei quali, ossia quello dei ricorrenti in primo grado, che hanno proposto impugnazione nella causa C‑12/13 P, ha dedotto un motivo nuovo, consente di applicare, per analogia, la giurisprudenza summenzionata. |
54 |
Ne consegue che il secondo motivo dedotto dai ricorrenti nella causa C‑13/13 P, diretto contro la risposta del Tribunale a un motivo dedotto dai ricorrenti in primo grado, e altresì in impugnazione nella causa C‑12/13 P, è ricevibile. |
55 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la fondatezza del secondo motivo dedotto dai ricorrenti nella causa C‑13/13 P, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. |
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Nella fattispecie, come ricordato al punto 18 della presente sentenza, poiché la Corte ha dichiarato, nella sentenza AJD Tuna (EU:C:2011:153), che il regolamento n. 530/2008 era invalido, il Tribunale ha invitato le parti in causa a presentare osservazioni scritte sulle conseguenze da trarre dalla suddetta sentenza. Nella loro risposta, i ricorrenti in primo grado, e altresì in impugnazione nella causa C‑12/13 P, hanno dedotto un motivo vertente sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione per atto illecito. In particolare, questi ultimi hanno affermato che l’autorizzazione a pescare fino al 23 giugno 2008 rilasciata alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola, mentre le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota nonché maltese avevano dovuto interrompere la pesca il 16 giugno 2008, aveva causato loro un danno avente carattere effettivo e certo rappresentato dalla parte non pescata e non venduta del loro contingente per il 2008. |
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In limine, va ricordato che il Tribunale ha considerato, ai punti 48 e 49 della sentenza impugnata, che i ricorrenti in primo grado, che hanno proposto impugnazione nella causa C‑12/13 P, avevano formulato un motivo non dedotto col ricorso introduttivo di primo grado e che, di conseguenza, costituiva un motivo nuovo, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. |
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A tal proposito, riguardo alla ricevibilità di tale motivo, ai punti 53 e 54 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la sentenza AJD Tuna (EU:C:2011:153), pronunciata dalla Corte in una data successiva a quella della presentazione del ricorso, doveva essere considerata un elemento che consentiva la deduzione di un motivo nuovo, dal momento che la suddetta sentenza ha modificato la situazione giuridica esistente al momento del deposito dell’atto di ricorso. Infatti, il Tribunale ha rilevato che, a seguito della sentenza AJD Tuna (EU:C:2011:153), il regolamento n. 530/2008 è stato completamente invalidato cessando di produrre effetti giuridici in virtù dell’applicazione della presunzione di legittimità. |
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Orbene, si deve osservare che, nel caso di specie, il ragionamento del Tribunale muove da un’errata interpretazione della sentenza AJD Tuna (EU:C:2011:153). In particolare, risulta dai punti da 105 a 108 della suddetta sentenza che, rinviando al 23 giugno 2008 l’entrata in vigore delle misure di divieto di pesca per le sole tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola, senza che tale termine supplementare fosse obiettivamente giustificato, la Commissione ha violato il principio di non discriminazione. Si evince quindi da tale valutazione della Corte che, respingendo tutti gli altri motivi diretti a dimostrare l’invalidità del regolamento n. 530/2008, la sentenza AJD Tuna (EU:C:2011:153) ha dichiarato invalido tale regolamento solo nei limiti in cui le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola hanno beneficiato di una settimana di pesca in più, pur mantenendo la validità della data di entrata in vigore del divieto fissata per le altre tonniere, ossia il 16 giugno 2008. |
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Ne consegue che, contrariamente alla valutazione del Tribunale, poiché il regolamento n. 530/2008 è stato dichiarato invalido solo nei limiti in cui ha riservato un trattamento più favorevole alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola, l’adozione della sentenza AJD Tuna (EU:C:2011:153) non costituisce un elemento di diritto nuovo emerso durante il procedimento dinanzi al Tribunale. Infatti, dato che il divieto di pesca sancito per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota nonché maltese è rimasto valido, la suddetta sentenza ha unicamente confermato una situazione giuridica di cui i ricorrenti in primo grado, e altresì in impugnazione nella causa C‑12/13 P, erano a conoscenza nel momento in cui hanno proposto il loro ricorso. |
61 |
Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che la pronuncia della sentenza AJD Tuna (EU:C:2011:153) costituiva un elemento di diritto nuovo, che consentiva la deduzione di un motivo nuovo in corso di causa. |
62 |
Si deve tuttavia rammentare che, se la motivazione di una sentenza del Tribunale rivela una violazione del diritto dell’Unione, ma il suo dispositivo risulta fondato per altri motivi di diritto, una siffatta violazione non è tale da comportare l’annullamento della sentenza (v., in tal senso, sentenze FIAMM e a./Consiglio e Commissione, EU:C:2008:476, punto 187, nonché Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, da C‑465/09 P a C‑470/09 P, EU:C:2011:372, punto 171). |
63 |
Nella fattispecie, sebbene il Tribunale sia incorso in un errore di diritto dichiarando ricevibile il motivo vertente sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione per atto illecito, dedotto dai ricorrenti in primo grado, che hanno proposto impugnazione nella causa C‑12/13 P, tale errore non è idoneo a comportare l’annullamento della sentenza impugnata, dato che, in ogni caso, il Tribunale ha respinto il suddetto motivo in quanto infondato ai punti da 55 a 66 della sentenza impugnata. |
64 |
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il secondo motivo dedotto dai ricorrenti nella causa C‑13/13 P, sebbene sia fondato, deve essere respinto in quanto inconferente (v., in tal senso, sentenze Ojha/Commissione, C‑294/95 P, EU:C:1996:434, punto 52, nonché FIAMM e a./Consiglio e Commissione, EU:C:2008:476, punto 189). |
Sul primo e secondo motivo dedotti nella causa C‑12/13 P
Argomenti delle parti
65 |
Con il loro primo motivo, i ricorrenti nella causa C‑12/13 P affermano che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel contesto della verifica della sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione per atto illecito, avendo dichiarato, ai punti da 61 a 66 della sentenza impugnata, che il danno invocato non era qualificabile come effettivo e certo. |
66 |
Con il loro secondo motivo, i ricorrenti nella causa C‑12/13 P affermano che il Tribunale è incorso in errore anche nel valutare il carattere effettivo e certo del danno invocato, in quanto non ha constatato che quest’ultimo deriva dalla violazione dei diritti di proprietà e di libero esercizio di un’attività professionale. |
67 |
La Commissione afferma che tali motivi devono essere respinti in quanto irricevibili e, comunque, infondati. |
Giudizio della Corte
68 |
Occorre ricordare che, come risulta dal punto 63 della presente sentenza, il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando ricevibile il motivo vertente sulla sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione per atto illecito, dedotto dai ricorrenti in primo grado, e altresì in impugnazione nella causa C‑12/13 P, nel corso del procedimento di primo grado. |
69 |
Ne consegue che, poiché il suddetto motivo doveva essere dichiarato irricevibile, occorre respingere i motivi primo e secondo dedotti dai ricorrenti nella causa C‑12/13 P in quanto inconferenti, dal momento che essi riguardano l’analisi svolta dal Tribunale relativamente all’esame nel merito dello stesso motivo. |
70 |
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, le impugnazioni proposte dai ricorrenti nelle cause C‑12/13 P e C‑13/13 P devono essere integralmente respinte. |
Sulle spese
71 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati ciascuno alle proprie spese relative alle cause C‑12/13 P e C‑13/13 P, conformemente alla domanda della Commissione. |
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.