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Documento 62011CJ0024

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 maggio 2012.
Regno di Spagna contro Commissione europea.
Impugnazione - FEAOG - Sezione "garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Spese effettuate dal Regno di Spagna - Aiuti alla produzione di olio d’oliva.
Causa C-24/11 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2012:266

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

3 maggio 2012 ( *1 )

«Impugnazione — FEAOG — Sezione “garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Spese effettuate dal Regno di Spagna — Aiuti alla produzione di olio d’oliva»

Nella causa C-24/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 gennaio 2011,

Regno di Spagna, rappresentato da M. Muñoz Pérez, in qualità di agente,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da F. Jimeno Fernández, in qualità di agente,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente di sezione, J. Malenovský, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 ottobre 2011,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il Regno di Spagna chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 novembre 2010, Spagna/Commissione, T-113/08 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso da esso proposto, diretto al parziale annullamento della decisione 2008/68/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU 2008, L 18, pag. 12; in prosieguo: la «decisione contestata»), nei limiti in cui riguarda talune spese effettuate dal Regno di Spagna nei settori dell’olio d’oliva e dei seminativi.

Contesto normativo

La disciplina relativa al finanziamento della politica agricola comune

2

Il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995 (GU L 125, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 729/70»), ha fissato le regole generali applicabili al finanziamento della politica agricola comune. Il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), ha sostituito il regolamento n. 729/70 e si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2000.

3

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 729/70, nonché dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1258/1999, la sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) finanzia, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, gli interventi destinati a regolarizzare tali mercati, effettuati secondo le norme comunitarie.

4

Secondo l’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 729/70 e l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, la Commissione, qualora constati che le spese non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie, decide di escluderle dal finanziamento comunitario. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti cercano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare. In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di una decisione di rifiuto del finanziamento. All’atto di valutare gli importi da escludere, la Commissione tiene conto del tipo e della gravità dell’inosservanza nonché del danno finanziario causato alla Comunità europea.

5

L’articolo 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999 così dispone:

«Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

a)

le spese (…) eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

b)

le spese per misure o azioni (…) il cui pagamento definitivo sia stato effettuato anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche».

6

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 contiene una disposizione simile.

7

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6), come modificato dal regolamento (CE) n. 2245/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999 (GU L 273, pag. 5; in prosieguo: il regolamento n. 1663/95), dispone quanto segue:

«Qualora ritenga, a seguito di un’indagine, che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze e indica i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza delle norme stesse.

La comunicazione fa riferimento al presente regolamento. Lo Stato membro risponde entro due mesi e la Commissione può conseguentemente modificare la sua posizione. In casi giustificati la Commissione può accordare una proroga del termine per la risposta.

Alla scadenza del termine stabilito per la risposta, i servizi della Commissione convocano una discussione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, nonché sulla valutazione della gravità dell’infrazione e del danno finanziario arrecato alla Comunità europea. In esito a tale discussione e dopo un’eventuale data fissata dalla Commissione, di concerto con lo Stato membro, dopo la discussione bilaterale per la comunicazione d’informazioni supplementari o, qualora lo Stato membro non accetti la convocazione nel termine fissato dalla Commissione, dopo la scadenza di tale termine, quest’ultima comunica ufficialmente le sue conclusioni allo Stato membro facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione (…). Fatte salve le disposizioni del quarto comma del presente paragrafo, tale comunicazione valuta le spese di cui sarà proposta l’esclusione in virtù dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (…) n. 729/70.

Lo Stato membro informa la Commissione quanto prima possibile dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto delle norme comunitarie e della data effettiva della loro attuazione. La Commissione adotta, se del caso, una o più decisioni in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (...) n. 729/70 per escludere fino alla data effettiva di attuazione dei provvedimenti le spese per le quali non sono state rispettate le norme comunitarie».

La disciplina relativa agli aiuti alla produzione di olio d’oliva

8

Per quanto riguarda il pagamento dell’aiuto alla produzione di olio d’oliva, l’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all’aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d’oliva (GU L 208, pag. 3), come modificato dal regolamento (CE) n. 1639/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 210, pag. 38; in prosieguo: il «regolamento n. 2261/84»), prevede che ciascun olivicoltore possa ricevere un anticipo sull’importo dell’aiuto richiesto.

9

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01 (GU L 293, pag. 50), precisa, al suo paragrafo 1, che l’anticipo di cui all’articolo 12 del regolamento n. 2261/84 è versato dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre di ogni campagna, fatti salvi i risultati dei controlli effettuati. Il paragrafo 2 di detto articolo 16 precisa, per quanto riguarda il pagamento definitivo, quanto segue:

«Dopo aver effettuato tutti i controlli a tal fine previsti e fatti salvi i relativi risultati, gli Stati membri versano ai produttori il saldo dell’aiuto entro novanta giorni dalla fissazione, da parte della Commissione, della produzione effettiva per la campagna di cui trattasi, nonché dell’importo unitario dell’aiuto alla produzione di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 2261/84».

Lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

10

L’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza delle disposizioni dell’articolo 53 del medesimo Statuto, prevede che le sentenze siano motivate e menzionino i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

Fatti

11

I fatti all’origine della controversia sono stati esposti dal Tribunale ai punti 37-43 della sentenza impugnata nel modo seguente:

«37

Il 20 dicembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione [contestata, che ha segnatamente escluso dal finanziamento comunitario] talune spese dichiarate dal Regno di Spagna nei settori dell’olio di oliva e dei seminativi.

38

Il presente ricorso riguarda le seguenti rettifiche finanziarie:

Una rettifica forfettaria del 5% dell’importo degli aiuti alla produzione d’olio di oliva per le campagne 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, ad esclusione della parte di tale rettifica relativa alla campagna 1999/2000 in Andalusia, il che corrisponde ad un importo totale di EUR 113517396,10;

(...)

1.

Sulla rettifica finanziaria applicata alle spese nel settore dell’olio d’oliva

39

Nell’ambito delle indagini recanti i riferimenti HO/2002/01/ES e OT/2003/05/ES, la Commissione ha effettuato controlli in Spagna, rispettivamente dall’11 al 15 febbraio 2002 e dal 7 all’11 luglio 2003. Le corrispondenti osservazioni della Commissione sono state formulate, a norma dell’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, rispettivamente nella lettera AGR 16844, dell’11 luglio 2002 [(in prosieguo: la “lettera AGR 16844”)], e nella lettera AGR 8 316, del 23 marzo 2004.

40

Una riunione bilaterale tra la Commissione e le autorità spagnole riguardante tali due indagini ha avuto luogo il 21 dicembre 2004. La Commissione ha notificato alle autorità spagnole il resoconto di tale riunione il 10 novembre 2005 e queste ultime vi hanno risposto con lettere del 13 e del 16 gennaio 2006.

41

L’11 agosto 2006, la Commissione ha comunicato formalmente le sue conclusioni alle autorità spagnole. Essa proponeva un tasso di rettifica forfettaria del 5% per ciascuna delle campagne in esame.

42

In seguito a parere dell’organo di conciliazione del 15 marzo 2007 ed alle informazioni fornite dalle autorità spagnole, la Commissione ha comunicato la sua posizione finale, che è riportata al punto 13.1.5 della relazione di sintesi AGRI-63341-01-2007, del 3 settembre 2007, relativa ai risultati dei controlli nella verifica dei conti del FEAOG, sezione “garanzia”, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 729/70 e dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999 (…).

43

Per quanto riguarda la realizzazione dei controlli chiave nel settore dell’olio d’oliva, sono state segnatamente rilevate le seguenti insufficienze a giustificare l’applicazione di una rettifica finanziaria:

a)

per quanto riguarda le campagne 1998/1999 e 1999/2000:

un andamento insufficiente dei controlli dell’agenzia dell’olio d’oliva (in prosieguo: l’“AAO”) presso i frantoi;

dossier informatizzati e registro olivicolo non operativi, che mettono in dubbio tutti i controlli fondati sui rendimenti, parzialmente compensati dalla realizzazione del tasso minimo regolamentare di controlli sul posto a livello nazionale.

b)

per quanto riguarda la campagna 2000/2001:

inadempienze nei controlli ai frantoi;

nelle due comunità autonome che hanno utilizzato una base grafica, quest’ultima presentava ancora numerosi errori collegati al catasto e il calcolo del numero di divergenze è stato ampiamente diminuito dalla presa in considerazione delle tolleranze tecniche. Il calcolo delle sanzioni in caso di divergenze non è stato conforme alla disciplina;

le altre undici comunità autonome presentavano carenze analoghe a quelle che esistevano nella campagna 1998/1999;

in tutte le comunità autonome, i controlli dei rendimenti atipici si sono basati su un’analisi estremamente sommaria».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

12

Con atto introduttivo depositato il 29 febbraio 2008 nella cancelleria del Tribunale, il Regno di Spagna ha proposto un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione contestata, in quanto riguarda talune spese effettuate da detto Stato membro nei settori dell’olio d’oliva e dei seminativi.

13

A sostegno di tale ricorso, il Regno di Spagna, con riferimento alla rettifica finanziaria applicata alle spese effettuate nel settore dell’olio d’oliva, ha invocato tre motivi. Questi ultimi vertevano, rispettivamente, su una violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, su una violazione degli articoli 2 e 3 del regolamento n. 729/70, nonché dell’articolo 2 del regolamento n. 1258/1999, nonché su un’inosservanza del termine di 24 mesi previsto all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999. Tale Stato membro ha, peraltro, sollevato altri quattro motivi, relativi alla rettifica finanziaria applicata agli aiuti associati alla superficie destinata ai seminativi.

14

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i suddetti motivi e il ricorso nella sua interezza.

15

In particolare, per quanto riguarda il primo motivo invocato nel contesto della rettifica finanziaria applicata alle spese effettuate nel settore dell’olio d’oliva e vertente su una violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, il Tribunale, ai punti 63-66 sentenza impugnata, ha dichiarato quanto segue:

«63   Nella fattispecie, tenuto conto delle censure specificamente sollevate dal Regno di Spagna, occorre quindi verificare se la Commissione abbia individuato a sufficienza nella sua comunicazione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, cioè nella lettera AGR 16844, i risultati dell’indagine, e pertanto le carenze che hanno, in definitiva, giustificato la rettifica finanziaria nel settore dell’olio d’oliva con riferimento alle campagne 1998/1999 e 1999/2000, che sono state oggetto dell’indagine HO/2002/01/ES.

64   È pacifico tra le parti che la Commissione ha basato detta rettifica finanziaria, da una parte, sull’andamento insufficiente dei controlli effettuati dall’AAO presso i frantoi e, dall’altra, sulla mancata operatività dei dossier informatizzati e del registro olivicolo.

65   In primo luogo, per quanto riguarda la censura attinente al fatto che le proposte dell’AAO venivano insufficientemente seguite dalle autorità spagnole, quest’ultima non è stata, come la Commissione ammette, menzionata in modo preciso nella lettera AGR 16844, che fa semplice riferimento alla circostanza secondo cui, in via generale, il lavoro svolto da detta agenzia è stato giudicato soddisfacente dalla commissione di indagine. Infatti, come il Regno di Spagna ha fatto osservare, l’unico riferimento a tale agenzia compare al punto 2.2, in cui si indica che “le visite ai due frantoi sono state soddisfacenti e hanno consentito di confermare il lavoro svolto dall’agenzia di controllo AAO e, di conseguenza, esse non hanno dato luogo ad alcuna osservazione”.

66   Tuttavia, tale constatazione, che si riferisce esclusivamente al lavoro effettuato dall’AAO, non impediva alla Commissione, nella fase successiva della procedura di verifica dei conti e considerate le informazioni e i dati in cifre forniti dalle autorità spagnole, in particolare nella prospettiva della riunione bilaterale del 21 dicembre 2004, di pervenire alla conclusione che l’esecuzione data dalle autorità spagnole alle sanzioni proposte da detta agenzia era insufficiente. Al contrario, la soddisfazione espressa per quanto riguarda il lavoro effettuato dall’AAO è precisamente idonea a rivelare l’importanza che va ricollegata al seguito dato alle constatazioni da essa effettuate, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 2262/84».

16

Inoltre, per quanto riguarda il terzo motivo, sollevato nel contesto della rettifica finanziaria applicata alle spese effettuate nel settore dell’olio d’oliva e vertente su un’inosservanza del termine di 24 mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, il Tribunale, ai punti 118-123 della sentenza impugnata, ha dichiarato quanto segue:

«118   L’articolo 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999 prevede che “il rifiuto del finanziamento non può riguardare (…) le spese (…) eseguite anteriormente ai 24 mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche”.

119   Nella fattispecie, non viene neppure contestato che, in conformità con le regole enucleate dalla giurisprudenza (...), la Commissione ha notificato i risultati delle verifiche con la lettera AGR 16844, inviata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95.

120   Peraltro, è pacifico che, per quanto riguarda l’indagine HO/2002/01/ES, detta lettera è stata notificata al Regno di Spagna il 15 luglio 2002.

121   Occorre quindi soltanto stabilire quale sia la data da prendere in considerazione per il calcolo del termine di 24 mesi (dies ad quem) di cui all’articolo 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999, cioè la data che deve essere considerata quale data del pagamento effettivo dell’aiuto controverso.

122   In assenza di precisazioni nella disciplina pertinente, occorre fare riferimento alla giurisprudenza in materia e, in particolare, ai precetti contenuti nella sentenza della Corte del 19 giugno 2003, Spagna/Commissione (C-329/00, Racc. pag. I-6103, punto 43). Con riferimento all’erogazione di un aiuto nel settore delle banane, la Corte ha, infatti, giudicato che la data determinante per l’applicazione del termine di 24 mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 729/70 (il cui contenuto normativo corrisponde sostanzialmente a quello dell’articolo 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999) era quella in cui l’importo definitivo dell’aiuto compensativo veniva fissato e in cui il saldo veniva versato. Infatti, gli importi versati nel corso dell’anno precedente, anche se potevano apparire nella decisione di liquidazione dei conti, costituivano meri versamenti provvisori subordinati alla costituzione di una garanzia e non erano quindi rilevanti ai fini della determinazione della data in cui l’erogazione dell’aiuto era stata effettuata, ai fini dell’applicazione del termine di 24 mesi.

123   Orbene, nella fattispecie, come per il regime di aiuto nel settore delle banane di cui trattavasi in detta sentenza, risulta dal combinato disposto dell’articolo 12 del regolamento n. 2261/84 e dell’articolo 16 del regolamento n. 2366/98 che i produttori d’olio d’oliva ricevono un anticipo sull’aiuto richiesto all’inizio della campagna agricola. Il pagamento del saldo è versato dallo Stato membro successivamente alla realizzazione dei controlli previsti a tale scopo e tenuto conto dei risultati di tali controlli. In simili condizioni, è la data del pagamento del saldo a determinare il calcolo del termine di 24 mesi».

Conclusioni delle parti

17

Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la totalità delle rettifiche finanziarie relative agli aiuti alla produzione d’olio d’oliva imposte con la decisione contestata;

in subordine, annullare tali rettifiche in quanto sono relative alle spese per le quali gli anticipi sono stati versati anteriormente al 24 novembre 2002, oppure in quanto sono relative alle spese per le quali gli anticipi sono stati versati anteriormente al 15 luglio 2000, e

condannare la Commissione alle spese.

18

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Sull’impugnazione

19

A sostegno della sua impugnazione, il Regno di Spagna invoca tre motivi, vertenti rispettivamente, il primo, su una violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, il secondo, su una violazione degli articoli 36 e 53 dello Statuto della Corte, per insufficienza di motivazione nella sentenza impugnata, e, il terzo, sull’inosservanza del termine di 24 mesi previsto dagli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999. Questo terzo motivo si suddivide in due parti, riguardanti rispettivamente, la prima, un’errata considerazione della data della lettera AGR 16844, come elemento di riferimento per il calcolo di detto termine di 24 mesi e, la seconda, un’errata applicazione, nella fattispecie, dei precetti contenuti nella citata sentenza della Corte Spagna/Commissione.

Sul primo motivo e la prima parte del terzo motivo, vertenti su una violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, nonché su un’errata considerazione della data della lettera AGR 16844 come elemento di riferimento per il calcolo del termine di 24 mesi previsto dagli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999

Argomenti delle parti

20

Con il suo primo motivo, il Regno di Spagna contesta al Tribunale di avere violato, ai punti 63-66 della sentenza impugnata, l’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, avendo consentito alla Commissione di introdurre, nella fase successiva della procedura di liquidazione dei conti, un motivo nuovo, attinente al fatto che le proposte dell’AAO venivano eseguite in misura insufficiente dalle autorità spagnole, il quale ha, in definitiva, costituito la base della rettifica finanziaria effettuata nel settore dell’olio d’oliva con riferimento alle campagne 1998/1999 e 1999/2000. Tale motivo non era stato menzionato con precisione nella comunicazione della Commissione ai sensi di detta disposizione, come il Tribunale stesso ha ammesso al punto 65 di tale sentenza.

21

Il Tribunale avrebbe così disatteso le garanzie che detta disposizione prevede a favore degli Stati membri, come risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte secondo cui la comunicazione scritta ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 1663/95 deve procurare al governo interessato una perfetta conoscenza delle riserve formulate dalla Commissione e delle rettifiche che saranno verosimilmente applicate relativamente al settore di cui trattasi, affinché essa possa adempiere la funzione di avvertimento che le è conferita dalla disposizione stessa.

22

La Commissione confuta tale argomento del Regno di Spagna e sostiene che questo primo motivo è privo di fondamento. Essa precisa che il Tribunale, nella sentenza impugnata, svolge un’interpretazione logica e finalistica di quanto, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, dovrebbe essere contenuto nella prima comunicazione.

23

Con la prima parte del suo terzo motivo, il Regno di Spagna contesta al Tribunale di aver violato gli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999, non avendo annullato la decisione contestata nei limiti in cui riguarda pagamenti anteriori al 24 novembre 2002, cioè pagamenti effettuati al di fuori del termine di 24 mesi previsto in tali disposizioni.

24

Detto Stato membro sostiene che, nei limiti in cui il Tribunale ha riconosciuto, al punto 65 della sentenza impugnata, che il motivo di rettifica finanziaria, fondato sul fatto che le proposte dell’AAO non erano state eseguite in misura sufficiente dalle autorità spagnole, non era stato menzionato nella lettera AGR 16844, ma ha ammesso, al punto 66 di tale sentenza, che non vi era stato vizio procedurale poiché tutti i motivi di rettifica finanziaria comparivano nella lettera della Commissione del 24 novembre 2004 redatta ai fini di una riunione bilaterale, esso avrebbe dovuto dichiarare che tale termine di 24 mesi doveva essere calcolato a decorrere da tale data ed avrebbe, quindi, dovuto annullare detta decisione. Infatti, tale termine dovrebbe essere calcolato in funzione della data della comunicazione della Commissione che attesta l’esistenza di nuovi motivi di rettifica finanziaria, non riportati in una comunicazione anteriore, allo scopo di consentire al governo interessato di avere una conoscenza perfetta delle riserve formulate dalla Commissione, come, secondo la giurisprudenza, esigerebbe l’articolo 8 del regolamento n. 1663/95.

25

La Commissione, per parte sua, confuta tale argomento del Regno di Spagna e sostiene che la prima parte del terzo motivo è anch’essa priva di fondamento. Essa ritiene che la lettera AGR 16844 soddisfi tutte le condizioni fissate all’articolo 8 del regolamento n. 1663/95 e, pertanto, tutte le spese per le quali il pagamento del saldo è stato effettuato nel termine di 24 mesi che ha preceduto la notifica di tale lettera, cioè successivo al 15 luglio 2000, potessero essere oggetto della rettifica finanziaria contestata.

Giudizio della Corte

26

In forza dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95, la Commissione deve, al termine di un’indagine e nel caso in cui consideri che le spese non sono state effettuate in conformità alle norme dell’Unione, comunicare i risultati delle sue verifiche allo Stato membro interessato e indicare le misure correttive da adottare per garantire, per il futuro, il rispetto di tali norme.

27

In conformità alla giurisprudenza della Corte, la comunicazione scritta ai sensi di tale disposizione deve procurare al governo interessato una conoscenza perfetta delle riserve formulate dalla Commissione, affinché possa adempiere la funzione di avvertimento conferitale da tale disposizione (v. sentenze del 24 gennaio 2002, Finlandia/Commissione, C-170/00, Racc. pag. I-1007, punto 34, e del 7 ottobre 2004, Spagna/Commissione, C-153/01, Racc. pag. I-9009, punto 93).

28

Ne consegue che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95 richiede che l’irregolarità contestata allo Stato membro interessato compaia in modo sufficientemente preciso nella comunicazione scritta prevista al primo comma di tale disposizione, in modo che detto Stato ne abbia perfetta conoscenza. Pertanto, una comunicazione che non soddisfi tale condizione non può essere qualificata come comunicazione scritta ai sensi della stessa disposizione.

29

Inoltre, il mancato rispetto di tale condizione imposta dal detto articolo 8, paragrafo 1, svuota di contenuto la garanzia procedurale concessa agli Stati membri dagli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999, che limita nel tempo le spese il cui finanziamento da parte del FEAOG può essere rifiutato (v. in tal senso, segnatamente, sentenze del 13 giugno 2002, Lussemburgo/Commissione, C-158/00, Racc. pag. I-5373, punto 24, e del 24 febbraio 2005, Grecia/Commissione, C-300/02, Racc. pag. I-1341, punto 70).

30

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95 deve pertanto essere letto in combinato disposto con gli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999, secondo i quali la Commissione non può escludere le spese che sono state effettuate più di 24 mesi prima che essa abbia notificato per iscritto allo Stato membro interessato i risultati delle verifiche. Ne deriva che la comunicazione scritta prevista al primo comma di tale articolo 8, paragrafo 1, serve di avvertimento del fatto che le spese effettuate nel corso del periodo di 24 mesi che precede la notifica di tale comunicazione possono essere escluse dal finanziamento da parte del FEAOG e, quindi, essa costituisce l’elemento di riferimento per il calcolo del termine di 24 mesi in tal modo previsto.

31

Di conseguenza, per adempiere la sua funzione di avvertimento, in particolare alla luce dei citati articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999, la comunicazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95 deve anzitutto individuare in modo sufficientemente preciso tutte le irregolarità contestate allo Stato membro interessato che hanno, in definitiva, costituito la base della rettifica finanziaria effettuata. Soltanto tale comunicazione è idonea a garantire una conoscenza perfetta delle riserve formulate dalla Commissione ai sensi della giurisprudenza della Corte citata al punto 27 della presente sentenza e può costituire l’elemento di riferimento per il calcolo del termine di 24 mesi previsto dagli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999.

32

Nella fattispecie, per quanto riguarda la rettifica finanziaria nel settore dell’olio d’oliva, che è stata operata nella decisione contestata, il Tribunale ha giudicato, nel punto 65 della sentenza impugnata, che la censura attinente al fatto che le proposte dell’AAO non erano state accolte in misura sufficiente dalle autorità spagnole non era stata menzionata con precisione nella lettera AGR 16844. Infatti, secondo quanto constatato dal Tribunale, tale lettera aveva fatto un semplice riferimento alla circostanza che, in via generale, il lavoro effettuato da tale agenzia era stato giudicato soddisfacente dalla commissione d’indagine.

33

Inoltre, ai punti 119 e 120 della sentenza impugnata, il Tribunale, con riferimento a tale censura, ha qualificato la lettera AGR 16844 come comunicazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95, la cui notifica al Regno di Spagna, il 15 luglio 2002, ha costituito l’elemento di riferimento per il calcolo del termine di 24 mesi di cui agli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999.

34

Pronunciandosi in tal modo il Tribunale ha disatteso l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95, nonché gli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70, e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999. Infatti, come è stato esposto al punto 31 della presente sentenza, soltanto una comunicazione che individui in modo sufficientemente preciso tutte le irregolarità contestate allo Stato membro interessato può essere qualificata come comunicazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95, che costituisce l’elemento di riferimento per il calcolo del termine di 24 mesi previsto dagli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999. Orbene, secondo le constatazioni in fatto del Tribunale, la lettera AGR 16844 non soddisfaceva tali requisiti con riferimento alla censura menzionata al punto 32 della presente sentenza.

35

Conseguentemente, il primo motivo e la prima parte del terzo motivo di impugnazione devono essere accolti.

Sul secondo motivo, vertente su una violazione degli articoli 36 e 53 dello Statuto della Corte, per insufficienza di motivazione della sentenza impugnata

Argomenti delle parti

36

Con il suo secondo motivo, il Regno di Spagna contesta al Tribunale di avere, in violazione degli articoli 36 e 53 dello Statuto della Corte, motivato in misura insufficiente la sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, dopo aver respinto gli argomenti di detto Stato membro attinenti alla nullità di tutte le rettifiche finanziarie, avrebbe dovuto esaminare la questione della data che doveva essere presa in considerazione come elemento di riferimento per il calcolo del termine di 24 mesi previsto dagli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999 e rispondere così agli argomenti sollevati in subordine, al riguardo, da tale Stato membro nel corso della trattazione orale che si è svolta dinanzi ad esso. Orbene, detta sentenza non affronterebbe in nessun modo tale questione e neppure, quindi, i suddetti argomenti, cosicché quest’omissione dovrebbe comportarne l’annullamento.

37

La Commissione contesta tale argomentazione del Regno di Spagna e sostiene che tale secondo motivo deve essere dichiarato infondato. Essa osserva che il Tribunale ha risposto implicitamente, al punto 66 della sentenza impugnata, ai detti argomenti sollevati in subordine.

Giudizio della Corte

38

Considerata la risposta fornita al primo motivo, nonché alla prima parte del terzo motivo dell’impugnazione, non occorre esaminare il secondo motivo di impugnazione.

39

Infatti, anche qualora tale motivo dovesse essere accolto, si dovrebbe constatare che il Tribunale, come risulta da tale risposta, ha disatteso il termine di 24 mesi previsto dagli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999 e ha, quindi, commesso necessariamente un errore quanto alla data che doveva essere presa in considerazione come punto di riferimento per il calcolo di detto termine, cosicché non importa affatto sapere se il Tribunale abbia affrontato la questione di tale data nella motivazione della sentenza impugnata.

40

Tale secondo motivo dev’essere, pertanto, tralasciato.

Sulla seconda parte del terzo motivo, vertente sull’errata applicazione, nella fattispecie, del precetto contenuto nella citata sentenza del 19 giugno 2003, Spagna/Commissione

Argomenti delle parti

41

Con la seconda parte del suo terzo motivo, il Regno di Spagna contesta al Tribunale di aver commesso, al punto 122 della sentenza impugnata, un errore di diritto applicando a torto alla fattispecie il ragionamento seguito dalla Corte nella citata sentenza del 19 giugno 2003, Spagna/Commissione, per pervenire alla conclusione che la rettifica finanziaria contestata poteva riguardare tutte le spese il cui pagamento a saldo era stato effettuato nel termine di 24 mesi previsto dagli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999, a prescindere dal fatto che il pagamento degli anticipi fosse stato effettuato al di fuori di tale termine.

42

Il Regno di Spagna sostiene che tale ragionamento della Corte riguarda gli aiuti destinati alla commercializzazione delle banane e che, poiché tali aiuti presentano differenze sostanziali rispetto a quelli relativi alla produzione dell’olio d’oliva, esso non è applicabile a questi ultimi. Detto Stato membro afferma che tale ragionamento si basa sull’idea secondo cui, per quanto riguarda una spesa relativa a un aiuto nel settore delle banane, gli importi anticipati costituiscono meri versamenti provvisori subordinati alla costituzione di una garanzia, di modo che essi non sono pertinenti per determinare la data alla quale detta spesa viene effettuata, ai fini dell’applicazione di tale termine di 24 mesi, mentre differente è la situazione nel settore dell’olio d’oliva, poiché in esso gli anticipi costituiscono semplici acconti il cui versamento non deve affatto essere preceduto dalla costituzione di una garanzia.

43

La Commissione contesta tale argomento del Regno di Spagna e sostiene che la seconda parte del terzo motivo d’impugnazione deve del pari essere tralasciata. Essa precisa che il Tribunale non ha affatto indicato, nella sentenza impugnata, che i settori della banana e dell’olio d’oliva fossero interamente paragonabili tra loro, ma ha soltanto sottolineato che, in conformità alla citata sentenza del 19 giugno 2003, Spagna/Commissione, la data determinante per l’applicazione del termine di 24 mesi deve essere quella in cui l’importo definitivo dell’aiuto compensativo viene fissato e il saldo versato. Peraltro, la Commissione osserva che è difficilmente ammissibile che il pagamento del saldo dipenda esclusivamente dalla fissazione dell’importo unitario dell’aiuto, mentre la disciplina applicabile, in particolare l’articolo 16 del regolamento n. 2366/98, prevede esplicitamente che il pagamento del saldo debba essere effettuato una volta realizzati tutti i controlli previsti a tale scopo e con riserva dei risultati di tali controlli, come il Tribunale ha dichiarato al punto 123 della sentenza impugnata.

Giudizio della Corte

44

Il presente motivo riguarda la questione se il Tribunale abbia errato in diritto, ai punti 122 e 123 da sentenza impugnata, designando la data del versamento del saldo, piuttosto che quella del versamento dell’anticipo, come data in cui le spese sono state effettuate ai sensi degli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999.

45

Occorre ricordare che, ai punti 41-43 della citata sentenza del 19 giugno 2003, Spagna/Commissione, la Corte ha dichiarato che la data determinante per la valutazione della questione se una spesa sia stata effettuata nel termine di 24 mesi previsto dagli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999 è quella in cui l’importo definitivo dell’aiuto compensativo è fissato e il saldo versato dallo Stato membro interessato.

46

Come per il regime d’aiuto nel settore delle banane di cui trattavasi in tale sentenza, risulta dal combinato disposto dell’articolo 12 del regolamento n. 2261/84 e dell’articolo 16 del regolamento n. 2366/98 che i produttori d’olio d’oliva ricevono anch’essi un anticipo sull’importo dell’aiuto richiesto, all’inizio di ciascuna campagna agricola. Tuttavia, in contrasto con quanto previsto per quanto riguarda il settore della banana, tali produttori non devono costituire garanzie riguardanti un eventuale obbligo di rimborso per l’ipotesi in cui l’importo finale dell’aiuto fosse inferiore a quello dell’anticipo versato. Nondimeno, in forza di tali disposizioni e come il Tribunale ha osservato al punto 123 della sentenza impugnata, lo Stato membro interessato versa ai produttori il saldo dell’aiuto soltanto dopo aver effettuato tutti i controlli previsti a tale scopo e con riserva dei loro risultati. L’importo finale dell’aiuto dovuto non è pertanto noto prima del pagamento di tale saldo.

47

Alla luce di tali circostanze, non si può censurare il Tribunale per aver applicato, ai punti 122 e 123 della sentenza impugnata, i precetti enucleati dalla citata sentenza del 19 giugno 2003, Spagna/Commissione, ed aver dichiarato che è il pagamento del saldo a determinare la data in cui la spesa viene effettuata ai sensi degli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999. È infatti a tale data che l’obbligo dello Stato membro interessato e il credito corrispondente del produttore sono definitivamente stabiliti. Al riguardo, il fatto che il versamento dell’anticipo sull’importo dell’aiuto richiesto non sia subordinato alla costituzione di una garanzia non pregiudica in alcun modo la natura provvisoria di tale versamento.

48

Detta seconda parte del terzo motivo d’impugnazione deve, pertanto, essere respinta in quanto infondata.

49

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto, qualificando la lettera AGR 16844 come comunicazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95, essa ha considerato la data di notifica di tale lettera come elemento di riferimento per il calcolo del termine di 24 mesi previsto agli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999, ai fini della rettifica finanziaria che è stata operata nella decisione contestata nel settore dell’olio d’oliva per il fatto che le proposte dell’AAO conseguenti ai controlli effettuati presso i frantoi erano state eseguite in misura insufficiente dalle autorità spagnole.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

50

Conformemente all’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Occorre rilevare che tale ipotesi ricorre nel caso di specie.

51

Per quanto riguarda la domanda presentata dal Regno di Spagna dinanzi al Tribunale, diretta al parziale annullamento della decisione contestata e fondata, per quanto riguarda la rettifica finanziaria applicata alle spese effettuate da tale Stato membro nel settore dell’olio d’oliva, sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95, nonché sull’inosservanza del termine di 24 mesi previsto dagli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999, essa deve essere accolta alla luce delle considerazioni svolte ai punti 26-34 della presente sentenza.

52

Risulta, in particolare, da tali punti che la comunicazione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95 deve anzitutto individuare in modo sufficientemente preciso tutte le irregolarità contestate allo Stato membro interessato che hanno, in definitiva, costituito la base della rettifica finanziaria effettuata.

53

Nella fattispecie, tenuto conto delle censure specificamente sollevate dal Regno di Spagna dinanzi al Tribunale, occorre verificare se la Commissione abbia sufficientemente individuato nella sua comunicazione ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, cioè nella lettera AGR 16844, i risultati dell’indagine e, quindi, le carenze che hanno, in definitiva, costituito la base della rettifica finanziaria applicata alle spese effettuate nel settore dell’olio d’oliva a titolo delle campagne 1998/1999 e 1999/2000, che sono state oggetto dell’indagine HO/2002/01/ES.

54

Come il Tribunale ha osservato al punto 64 della sentenza impugnata, è pacifico tra le parti che la Commissione ha basato detta rettifica finanziaria, in particolare, «sull’andamento insufficiente dei controlli effettuati dall’AAO presso i frantoi».

55

Per quanto riguarda la censura attinente al fatto che le proposte dell’AAO venivano eseguite in misura insufficiente dalle autorità spagnole, il Tribunale rileva, al punto 65 di tale sentenza, che detta censura non è stata, come la Commissione ammette, menzionata con precisione nella lettera AGR 16844, la quale fa semplice riferimento alla circostanza che, in via generale, il lavoro effettuato da tale agenzia è stato giudicato soddisfacente dalla commissione di indagine.

56

Ne consegue che detta lettera non può costituire una comunicazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95, in quanto essa non ha identificato in modo sufficientemente preciso l’irregolarità che derivava, nella fattispecie, dal fatto che le proposte dell’AAO conseguenti ai controlli effettuati presso i frantoi erano state eseguite in misura insufficiente dalle autorità spagnole e che ha costituito, in definitiva, la base della decisione contestata.

57

Occorre, inoltre, osservare che la lettera della Commissione del 24 novembre 2004, che ha convocato la riunione bilaterale del 21 dicembre 2004, indica espressamente tale irregolarità per la prima volta. Detta lettera costituisce, quindi, la prima comunicazione della Commissione che è, nella fattispecie, conforme ai requisiti di tale disposizione.

58

Ne consegue che, conformemente agli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999, il termine di 24 mesi previsto da dette disposizioni deve essere calcolato a partire dalla data di notifica di tale lettera.

59

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre annullare la decisione contestata in quanto esclude dal finanziamento comunitario le spese effettuate dal Regno di Spagna, nel settore dell’olio d’oliva, al di fuori del termine di 24 mesi precedente la data di notifica della lettera della Commissione, del 24 novembre 2004, che ha convocato la riunione bilaterale del 21 dicembre 2004, nei limiti in cui tali spese sono contemplate dalla rettifica applicata per il fatto che le proposte dell’AAO, conseguenti ai controlli effettuati presso i frantoi, venivano eseguite in misura insufficiente dalle autorità spagnole.

Sulle spese

60

A norma dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

61

Ai sensi dell’art. 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile all’impugnazione in forza dell’articolo 118 dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 69, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

62

Dato che sia il Regno di Spagna sia la Commissione sono rimasti entrambi parzialmente soccombenti in taluni capi nell’ambito dell’impugnazione e del ricorso in primo grado, occorre decidere che esse sopportino ciascuno le proprie spese, sostenute sia in primo grado sia in occasione della presente impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 novembre 2010, Spagna/Commissione (T-113/08), è annullata in quanto, qualificando la lettera AGR 16844 della Commissione, dell’11 luglio 2002, come comunicazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», come modificato dal regolamento (CE) n. 2245/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, essa ha considerato la data di notifica di tale lettera come elemento di riferimento per il calcolo del termine di 24 mesi previsto agli articoli 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, e 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, ai fini della rettifica finanziaria che è stata operata nella decisione 2008/68/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», nel settore dell’olio d’oliva per il fatto che le proposte dell’agenzia per l’olio d’oliva conseguenti ai controlli effettuati presso i frantoi erano state eseguite in misura insufficiente dalle autorità spagnole.

 

2)

La decisione 2008/68 è annullata in quanto esclude dal finanziamento comunitario le spese effettuate dal Regno di Spagna, nel settore dell’olio d’oliva, al di fuori del termine di 24 mesi precedente la data di notifica della lettera della Commissione, del 24 novembre 2004, che ha convocato la riunione bilaterale del 21 dicembre 2004, nei limiti in cui tali spese sono contemplate dalla rettifica applicata per il fatto che le proposte dell’agenzia dell’olio d’oliva, conseguenti ai controlli effettuati presso i frantoi, venivano eseguite in misura insufficiente dalle autorità spagnole.

 

3)

Il Regno di Spagna e la Commissione europea sopportano ciascuno le proprie spese, sostenute sia in primo grado sia in occasione della presente impugnazione.

 

Firme.


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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