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Documento 62012CJ0083

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 aprile 2012.
    Procedimento penale a carico di Minh Khoa Vo.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
    Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Codice comunitario dei visti — Articoli 21 e 34 — Legislazione nazionale — Introduzione illegale di cittadini di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro — Visti ottenuti in modo fraudolento — Sanzione penale del passatore.
    Causa C‑83/12 PPU.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2012:202

    SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

    10 aprile 2012 ( *1 )

    «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Codice comunitario dei visti — Articoli 21 e 34 — Legislazione nazionale — Introduzione illegale di cittadini di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro — Visti ottenuti in modo fraudolento — Sanzione penale del passatore»

    Nella causa C-83/12 PPU,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione dell’8 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2012, nel procedimento penale a carico di

    Minh Khoa Vo

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh e C.G. Fernlund, giudici,

    avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

    cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

    vista la domanda del giudice del rinvio dell’8 febbraio 2012, pervenuta alla Corte il 17 febbraio 2012, di sottoporre il rinvio pregiudiziale a procedimento d’urgenza, a norma dell’articolo 104 ter del regolamento di procedura della Corte,

    vista la decisione della Seconda Sezione del 28 febbraio 2012 di accogliere la suddetta domanda,

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 marzo 2012,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il sig. Vo, da K. Beulich, Rechtsanwältin;

    per il Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, da K. Lohse e P. Knauss, in qualità di agenti;

    per il governo tedesco, da T. Henze e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti;

    per il governo greco, da T. Papadopoulou, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da G. Wils e W. Bogensberger, in qualità di agenti,

    sentito l’avvocato generale,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 21 e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico del sig. Vo, condannato, in quanto passatore, per avere introdotto nel territorio tedesco cittadini di paesi terzi in possesso di visti ottenuti in modo fraudolento.

    Contesto normativo

    Il diritto dell’Unione

    Il codice dei visti

    3

    Il terzo considerando del codice dei visti recita come segue:

    «Per quanto riguarda la politica in materia di visti, la costituzione di un “corpus normativo comune”, soprattutto tramite il consolidamento e lo sviluppo dell’acquis [le disposizioni pertinenti della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e l’istruzione consolare comune], è uno degli elementi fondamentali per “sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione clandestina tramite un’ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali”, come indicato nel programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea».

    4

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del codice dei visti, quest’ultimo fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi, nel territorio degli Stati membri; il paragrafo 2 di tale articolo precisa che i cittadini di paesi terzi devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

    5

    L’articolo 2 del codice dei visti dispone quanto segue:

    «Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    “cittadino di paesi terzi”: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

    2)

    “visto”, autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini:

    a)

    del transito o di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data di primo ingresso nel territorio degli Stati membri (...)

    (...)».

    6

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del codice dei visti:

    «1.   All’atto della presentazione di una domanda di visto uniforme, il richiedente presenta:

    a)

    documenti che indichino la finalità del viaggio;

    (...)

    d)

    informazioni che consentano di valutare l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto».

    7

    L’articolo 21 del codice dei visti prevede quanto segue:

    «1.   Nell’esaminare una domanda di visto uniforme viene accertato se il richiedente soddisfi le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del [regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1)] ed è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

    2.   Per ciascuna domanda viene consultato il VIS [sistema di informazione visti] conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 15 del regolamento [(CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218, pag. 60)]. Gli Stati membri provvedono affinché siano pienamente utilizzati tutti i criteri di ricerca di cui all’articolo 15 del regolamento VIS onde evitare respingimenti e identificazioni falsi.

    3.   Nel determinare se il richiedente soddisfi le condizioni d’ingresso, il consolato verifica:

    a)

    che il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato;

    b)

    la giustificazione presentata dal richiedente riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto e che questi disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno previsto sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

    c)

    se il richiedente è segnalato ai fini della non ammissione nel sistema d’informazione Schengen (SIS);

    d)

    che il richiedente non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all’articolo 2, punto 19, del codice frontiere Schengen, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, che non sia oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi;

    e)

    che il richiedente disponga di un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile.

    4.   Se del caso, il consolato verifica la durata dei soggiorni precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o da un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro.

    5.   La valutazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno previsto si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati per vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno, in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere Schengen. La dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato può altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

    6.   In sede di esame di una domanda di visto di transito aeroportuale, il consolato verifica, in particolare:

    a)

    che il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato;

    b)

    i luoghi di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato e la coerenza dell’itinerario e del transito aeroportuale previsti;

    c)

    il giustificativo del proseguimento del viaggio verso la destinazione finale.

    7.   L’esame di una domanda si fonda, in particolare, sull’autenticità e l’affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l’affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente.

    8.   Nel corso dell’esame di una domanda, i consolati possono, in casi giustificati, convocare il richiedente per un colloquio e richiedere documenti supplementari.

    9.   Un precedente rifiuto del visto non comporta il rifiuto automatico di una nuova domanda. Una nuova domanda è valutata sulla base di tutte le informazioni disponibili».

    8

    Ai sensi dell’articolo 34 del codice dei visti:

    «1.   Un visto è annullato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non erano soddisfatte al momento del rilascio, in particolare se vi sono fondati motivi per ritenere che il visto sia stato ottenuto in modo fraudolento. Un visto è annullato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere annullato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate dell’annullamento.

    2.   Un visto è revocato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non sono più soddisfatte. Un visto è revocato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere revocato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate della revoca.

    3.   Un visto può essere revocato su richiesta del suo titolare. Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio del visto sono informate di tale revoca.

    4.   La mancata presentazione da parte del titolare, alla frontiera, di uno o più dei documenti giustificativi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, non dà automaticamente origine a una decisione di annullamento o di revoca del visto.

    5.   In caso di annullamento o revoca, è apposto sul visto il timbro “ANNULLATO” o “REVOCATO” e l’elemento otticamente variabile della vignetta visto, l’elemento di sicurezza “effetto immagine latente” e la scritta “visto” sono annullati cancellandoli.

    6.   La decisione di annullamento o di revoca di un visto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all’allegato VI.

    7.   Un titolare il cui visto sia stato annullato o revocato ha il diritto di presentare ricorso, a meno che il visto sia stato revocato su sua richiesta conformemente al paragrafo 3. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione in merito all’annullamento o alla revoca e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell’allegato VI.

    8.   Le informazioni su un visto annullato o revocato sono inserite nel VIS conformemente all’articolo 13 del regolamento VIS».

    9

    Dall’articolo 58, paragrafo 5, del codice dei visti, risulta che i paragrafi 6 e 7 dell’articolo 34 di tale regolamento si applicano a decorrere dal 5 aprile 2011. Tra il 5 aprile 2010, data in cui è entrato in vigore il codice dei visti, e il 5 aprile 2011, il punto 2.4 della quinta parte dell’Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (GU 2005, C 326, pag. 1) faceva rinvio, in caso di rifiuto di un visto, alle vie di ricorso previste dalla legislazione nazionale della parte contraente.

    La decisione quadro 2002/946/GAI

    10

    L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328, pag. 1), prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie affinché gli illeciti definiti negli articoli 1 e 2 della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328, pag. 17), siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l’estradizione.

    11

    Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione quadro, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale in merito agli illeciti, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro medesima, perpetrati totalmente o parzialmente nel suo territorio.

    12

    L’articolo 7, paragrafo 1, della stessa decisione quadro enuncia quanto segue:

    «Se uno Stato membro è informato di [un illecito] di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che costituisca una violazione della legislazione di un altro Stato membro in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri, esso ne informa quest’ultimo Stato membro».

    La direttiva 2002/90

    13

    L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2002/90 dispone quanto segue:

    «Ciascuno Stato membro adotta sanzioni appropriate:

    a)

    nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all’ingresso o al transito degli stranieri;

    b)

    nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti, a scopo di lucro, una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa al soggiorno degli stranieri».

    14

    Dall’articolo 3 di tale direttiva risulta che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 siano soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

    La direttiva 2008/115/CE

    15

    L’articolo 3 della direttiva 2008/115/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98), prevede quanto segue:

    «Ai fini della presente direttiva, si intende per:

    (...)

    2)

    “soggiorno irregolare”: la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;

    (...)».

    La normativa nazionale

    16

    L’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della legge tedesca in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet; in prosieguo: l’«Aufenthaltsgesetz») enuncia quanto segue:

    «Per l’ingresso e il soggiorno nel territorio federale gli stranieri necessitano di un permesso di soggiorno, a meno che il diritto dell’Unione europea o una norma regolamentare disponga altrimenti o a meno che un diritto di soggiorno risulti dall’accordo del 12 settembre 1963 che crea un’Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (BGBl. 1964 II, pag. 509) (Accordo di associazione CEE-Turchia). I permessi di soggiorno hanno la forma

    1)

    di un visto (...)».

    17

    L’articolo 95 dell’Aufenthaltsgesetz, per quanto riguarda le sanzioni, prevede quanto segue:

    «1.   È punito con pena detentiva fino a un anno o con ammenda colui

    (...)

    2)

    che permane sul territorio federale senza il necessario permesso di soggiorno di cui all’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, se

    a)

    è destinatario di un provvedimento esecutivo di espulsione,

    b)

    non gli è stato concesso un termine per lasciare il territorio o quest’ultimo è scaduto, e

    c)

    il suo allontanamento non è stato sospeso,

    3)

    che fa ingresso nel territorio federale in violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, punti 1 e 2,

    (...).

    6.   Nei casi di cui al paragrafo 1, punti 2 e 3, l’agire sulla base di un permesso di soggiorno ottenuto in modo fraudolento mediante minaccia, corruzione o collusione o con dichiarazioni false o incomplete è equiparato al fatto di non disporre del permesso di soggiorno necessario».

    18

    L’articolo 96 dell’Aufenthaltsgesetz, intitolato «Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina», dispone quanto segue:

    «1.   È punito con pena detentiva fino a cinque anni o con ammenda colui che istiga o aiuta un’altra persona a

    1)

    compiere un atto di cui all’articolo 95, paragrafo 1, punto 3, o paragrafo 2, punto 1, lettera a), e

    a)

    a tal fine riceve o si fa promettere un vantaggio, oppure

    b)

    agisce in modo reiterato o nell’interesse di più stranieri, o

    2)

    compiere un atto di cui all’articolo 95, paragrafo 1, punto 1, o punto 2, paragrafo 1a o paragrafo 2, punto 1, lettera b), o punto 2, e a tal fine riceve o si fa promettere un vantaggio economico.

    2.   È punito con pena detentiva da sei mesi a dieci anni colui che, nei casi di cui al paragrafo 1,

    1.

    agisce a fini di lucro,

    2.

    agisce in qualità di membro di un’organizzazione criminale costituitasi allo scopo di perpetrare siffatti reati,

    (...)

    4.   Il paragrafo 1, punto 1, lettera a), e punto 2, il paragrafo 2, punti 1, 2 e 5, e il paragrafo 3 trovano applicazione nelle ipotesi di violazione di disposizioni di legge sull’ingresso e sul soggiorno di stranieri nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea o di un altro Stato Schengen, se

    1)

    esse corrispondono agli atti definiti all’articolo 95, paragrafo 1, punti 2 o 3, o paragrafo 2, punto 1, e

    2)

    il reo supporta uno straniero che non è cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

    (...)».

    19

    L’articolo 97, paragrafo 2, dell’Aufenthaltsgesetz, intitolato «Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina con conseguenza di morte; favoreggiamento, a fini di lucro e in forma organizzata, dell’immigrazione clandestina», dispone quanto segue:

    «È punito con pena detentiva da un anno a dieci anni colui che, nei casi di cui all’articolo 96, paragrafo 1, anche in combinato disposto con l’articolo 96, paragrafo 4, agisce a fini di lucro in qualità di membro di un’organizzazione costituitasi al fine di perpetrare siffatti reati in modo continuato».

    Controversia nel procedimento principale e questione pregiudiziale

    20

    Il sig. Vo, cittadino vietnamita, è stato perseguito in giudizio in Germania nell’ambito di un procedimento penale per fatti relativi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tali azioni giudiziarie hanno portato ad una condanna a suo carico, da parte del Landgericht Berlin, ad una pena complessiva di quattro anni e tre mesi di reclusione per quattro reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina commessi a fini di lucro e in forma organizzata.

    21

    Il convenuto faceva capo a organizzazioni criminali vietnamite che favorivano l’immigrazione clandestina di cittadini vietnamiti in Germania.

    22

    Una di tali organizzazioni aveva il seguente modus operandi: all’ambasciata ungherese in Vietnam veniva fatto credere che cittadini vietnamiti partecipassero a viaggi turistici in comitive che comprendevano dalle 20 alle 30 persone, mentre lo scopo era quello di farli entrare nel territorio dell’Unione dietro un corrispettivo compreso tra USD 11000 e 15000. Per salvare le apparenze, nei primi giorni veniva seguito il programma di viaggio, poi gli interessati venivano trasportati, secondo il piano prestabilito, nei rispettivi paesi di destinazione, soprattutto la Germania.

    23

    L’altra organizzazione sfruttava il fatto che il Regno di Svezia consentiva ai cittadini vietnamiti la permanenza nello spazio Schengen per qualche mese, se erano muniti di visti di lavoro concessi per la raccolta delle bacche. Nel richiedere i visti, veniva fatto credere alle autorità competenti che gli instanti volessero lavorare. In realtà, una volta ottenuto il visto di lavoro, subito dopo il loro arrivo in Svezia, tali cittadini vietnamiti si recavano in Germania. Il sig. Vo è stato accusato di aver contribuito a tali fatti, ricevendo, in cambio dei suoi servizi, un importo compreso tra EUR 500 e 2000 per intervento.

    24

    Alcuni di questi cittadini vietnamiti sono stati ritrovati in territorio tedesco mentre cercavano di installarsi e di lavorare lì.

    25

    Il Landgericht Berlin ha dichiarato che il convenuto, in quattro occasioni, è incorso nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, a fini di lucro e in forma organizzata, ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 2, dell’Aufenthaltsgesetz, in combinato disposto con gli articoli 96, paragrafo 1, punto 1, lettere a) e b), 95, paragrafo 1, punto 3, 96, paragrafo 1, punto 2, e 95, paragrafo 1, punto 2, di tale legge.

    26

    Secondo tale giudice, affinché si configuri il reato, le persone infiltrate devono aver fatto ingresso nel territorio o avervi soggiornato illegalmente. Il fatto che tali persone disponessero formalmente di visti non costituirebbe una circostanza scriminante nei confronti del passatore, in quanto un permesso di soggiorno ottenuto in modo fraudolento con dichiarazioni mendaci sarebbe equiparato al fatto di non disporre di un permesso di soggiorno.

    27

    Il convenuto ha presentato un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Landgericht Berlin, eccependo, senza ulteriori precisazioni, una violazione del diritto sostanziale.

    28

    Il giudice del rinvio ritiene che i requisiti di cui all’articolo 95, paragrafo 6, dell’Aufenthaltsgesetz siano soddisfatti, poiché le persone delle quali si trattava di favorire l’immigrazione clandestina hanno deliberatamente fatto credere ai funzionari delle ambasciate ungherese e svedese di voler fare ingresso nello spazio Schengen a scopi turistici o di lavoro temporaneo, mentre in realtà avevano sin dall’inizio l’intenzione di recarsi in Germania, circostanza che avrebbe escluso il rilascio dei visti, che non avrebbe avuto luogo se detti funzionari non fossero stati indotti in errore.

    29

    Ciò considerato, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sollevare la seguente questione pregiudiziale:

    «Se gli articoli 21 e 34 del regolamento [n. 810/2009], che disciplinano il rilascio e l’annullamento di un visto uniforme, siano da interpretarsi nel senso che ostano a una punibilità, derivante dall’applicazione di norme nazionali, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nei casi in cui gli immigrati irregolari dispongono sì di un visto, ottenuto, però, traendo in inganno le autorità competenti di un altro Stato membro circa l’effettiva finalità del viaggio».

    Sul procedimento d’urgenza

    30

    Il Bundesgerichtshof ha richiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza previsto dall’articolo 104 ter del regolamento di procedura della Corte.

    31

    Tale giudice ha motivato la sua domanda facendo valere che il sig. Vo, condannato ad una pena detentiva di quattro anni e tre mesi per favoreggiamento, a fini di lucro e in forma organizzata, dell’immigrazione clandestina, è detenuto in custodia cautelare permanente dal 1o gennaio 2011, e che, qualora la Corte dovesse rispondere in modo affermativo alla questione pregiudiziale, il sig. Vo non potrebbe più essere oggetto di azioni penali e la sua detenzione sarebbe pertanto priva di fondamento.

    32

    Su proposta del giudice relatore, la Seconda Sezione della Corte, sentito l’avvocato generale, ha deciso di accogliere la domanda del giudice nazionale intesa alla trattazione del rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza.

    Sulla questione pregiudiziale

    33

    Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 21 e 34 del codice dei visti debbano essere interpretati nel senso che ostano a che talune disposizioni nazionali rendano penalmente sanzionabile il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in casi in cui le persone introdotte irregolarmente, cittadini di paesi terzi, dispongano di un visto che hanno ottenuto in modo fraudolento, traendo in inganno le autorità competenti dello Stato membro del rilascio circa l’effettiva finalità del loro viaggio, e senza che detto visto sia stato previamente annullato.

    34

    In via preliminare, occorre rilevare che l’adozione, da parte del codice dei visti, delle misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne e alle procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri rientra nello scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conformemente all’articolo 67 TFUE.

    35

    Lo scopo del codice dei visti, ai sensi del suo terzo considerando, è la creazione di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione clandestina tramite un’ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali.

    36

    L’armonizzazione perseguita da tale codice ha ad oggetto i visti per soggiorni di breve durata, in applicazione dell’acquis di Schengen.

    37

    L’articolo 21, paragrafo 1, del codice dei visti prevede che, nell’esaminare una domanda di visto uniforme, il consolato competente accerti se il richiedente soddisfi le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen e accordi particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

    38

    Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del codice dei visti, un visto è annullato se vi sono fondati motivi per ritenere che sia stato ottenuto in modo fraudolento. In linea di principio, l’annullamento è effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio, ma può essere anche effettuato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate dell’annullamento.

    39

    Il fatto che le autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello di rilascio possano decidere di annullare un visto ha lo scopo di far fronte a situazioni in cui, dopo l’inizio del viaggio, il visto si riveli invalido o inefficace a causa del suo ottenimento fraudolento o perché i requisiti per il rilascio non erano soddisfatti.

    40

    Tuttavia, anche se l’annullamento è, in linea di principio, obbligatorio per quanto riguarda le autorità dello Stato membro di rilascio, esso sembra essere facoltativo per le autorità di un altro Stato membro, come indica l’utilizzo del verbo «potere» da parte del legislatore dell’Unione.

    41

    Tale constatazione porta ad esaminare se le disposizioni nazionali che rendono penalmente sanzionabile il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina possano dare rilievo, in quanto elementi costitutivi del reato, all’ingresso e al soggiorno irregolari delle persone introdotte illegalmente, senza che i visti loro concessi siano stati previamente annullati.

    42

    Il codice dei visti disciplina i requisiti per il rilascio, l’annullamento o la revoca dei visti, ma non contiene norme che prevedano sanzioni penali in caso di violazione di tali requisiti. Tuttavia il modulo per la presentazione della domanda di visto, di cui all’allegato 1 del codice dei visti, contiene una rubrica con cui il richiedente è informato che dichiarazioni false potranno comportare, in particolare, l’annullamento del visto e azioni giudiziarie.

    43

    Inoltre gli articoli 1, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2002/946/GAI e gli articoli 1, paragrafo 1, e 3 della direttiva 2002/90 obbligano ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie per garantire che gli illeciti previsti siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive e per definire la propria competenza giurisdizionale in merito agli illeciti perpetrati totalmente o parzialmente nel suo territorio.

    44

    Dai punti precedenti risulta che non solo il diritto dell’Unione non osta a che uno Stato membro intraprenda azioni giudiziarie nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti un cittadino di uno Stato terzo ad entrare nel territorio di tale Stato membro in violazione delle disposizioni applicabili, ma impone espressamente allo Stato membro interessato di avviare siffatte azioni.

    45

    Gli Stati membri devono, in tal modo, far fronte a due obblighi. Il primo è quello di non agire in modo da ostacolare la circolazione dei possessori di visti il cui annullamento non abbia avuto luogo correttamente. Il secondo è di prevedere ed attuare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro gli autori degli illeciti previsti dalla decisione quadro 2002/946/GAI e dalla direttiva 2002/90, vale a dire i passatori.

    46

    Tali obblighi devono essere perseguiti conferendo alle norme del diritto dell’Unione la loro piena efficacia (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, Racc. pag. 629, punto 24, nonché del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, Racc. pag. I-5667, punto 43). Se necessario, i giudici nazionali sono tenuti a cercare soluzioni di coordinamento concreto per quanto riguarda norme la cui applicazione rischierebbe di mettere in discussione l’effettività o la coerenza della normativa dell’Unione.

    47

    Orbene, la procedura penale, per sua stessa natura, potendo comportare il segreto istruttorio e l’urgenza degli atti, non sempre può conformarsi ad un previo obbligo di annullamento dei visti da parte delle autorità competenti.

    48

    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 21 e 34 del regolamento n. 810/2009 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che talune disposizioni nazionali rendano penalmente sanzionabile il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in casi in cui le persone introdotte illegalmente, cittadini di paesi terzi, dispongano di un visto che hanno ottenuto in modo fraudolento, traendo in inganno le autorità competenti dello Stato membro del rilascio circa l’effettiva finalità del viaggio, senza che detto visto sia stato previamente annullato.

    Sulle spese

    49

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

     

    Gli articoli 21 e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che talune disposizioni nazionali rendano penalmente sanzionabile il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in casi in cui le persone introdotte illegalmente, cittadini di paesi terzi, dispongano di un visto che hanno ottenuto in modo fraudolento, traendo in inganno le autorità competenti dello Stato membro del rilascio circa l’effettiva finalità del viaggio, senza che detto visto sia stato previamente annullato.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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