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Documento 62009CJ0540
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 10 March 2011.#Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp v Skatteverket.#Reference for a preliminary ruling: Regeringsrätten - Sweden.#Reference for a preliminary ruling - Sixth VAT Directive - Article 13B(d)(5) - Exemptions - Underwriting guarantee provided against payment of a commission by credit institutions to the issuing companies in respect of a share issue on the capital markets - Transactions in securities.#Case C-540/09.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 marzo 2011.
Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp contro Skatteverket.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Regeringsrätten - Svezia.
Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. d), punto 5 - Esenzioni - Garanzia di sottoscrizione ("underwriting guarantee") fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali - Operazioni relative a titoli.
Causa C-540/09.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 marzo 2011.
Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp contro Skatteverket.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Regeringsrätten - Svezia.
Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. d), punto 5 - Esenzioni - Garanzia di sottoscrizione ("underwriting guarantee") fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali - Operazioni relative a titoli.
Causa C-540/09.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-01509
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2011:137
Causa C‑540/09
Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp
contro
Skatteverket
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten)
«Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. d), punto 5 — Esenzioni — Garanzia di sottoscrizione (“underwriting guarantee”) fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali — Operazioni relative a titoli»
Massime della sentenza
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni relative a titoli considerate dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5)
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 5]
L’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione comprende i servizi che un istituto di credito fornisce, a titolo oneroso, sotto forma di una garanzia di sottoscrizione ad una società che intende emettere azioni, garanzia in applicazione della quale detto istituto s’impegna ad acquistare le azioni che non siano state sottoscritte allo scadere del periodo di sottoscrizione.
(v. punto 38 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
10 marzo 2011 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Art. 13, parte B, lett. d), punto 5 – Esenzioni – Garanzia di sottoscrizione (“underwriting guarantee”) fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali – Operazioni relative a titoli»
Nel procedimento C‑540/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Regeringsrätten (Svezia) con decisione 10 dicembre 2009, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2009, nella causa
Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp
contro
Skatteverket,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalle sig.re C. Toader (relatore), A. Prechal e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 novembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per lo Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp, dal sig. J. Hefner, skattejurist;
– per lo Skatteverket, dal sig. M. Loeb, in qualità di agente;
– per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;
– per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Aston, SC;
– per la Commissione europea, dai sigg. D. Triantafyllou e J. Enegren, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. a) e d), punti 1, 2 e 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp (in prosieguo: il «SEB») e lo Skatteverket (Amministrazione tributaria svedese) relativamente alla qualificazione, ai fini dell’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»), di servizi di garanzia di sottoscrizione (in prosieguo anche: i servizi di «underwriting»).
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 L’art. 2 della sesta direttiva dispone quanto segue:
«Sono soggette all’[IVA]:
1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
(…)».
4 L’art. 13, parte B, della sesta direttiva così stabilisce:
«Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;
(…)
d) le operazioni seguenti:
1. la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;
2. la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi;
(…)
5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione:
– dei titoli rappresentativi di merci,
– dei diritti o titoli di cui all’articolo 5, paragrafo 3;
(...)».
Il diritto nazionale
5 L’art. 1° del capo 1 della legge 30 marzo 1994 (1994:200), relativa all’imposta sul valore aggiunto [mervärdesskattelagen (1994:200)] (SFS 1994, n. 200; in prosieguo: la «legge sull’IVA»), è così formulato:
«Un’[IVA] viene versata allo Stato conformemente alla presente legge
1. per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate sul territorio svedese che siano imponibili e che siano effettuate nell’ambito di un’attività professionale;
(…)».
6 L’art. 9 del capo 3 della legge sull’IVA dispone che:
«Sono esenti da imposizione le prestazioni di servizi bancari e di finanziamento nonché le operazioni aventi ad oggetto titoli o le attività analoghe.
I servizi bancari e di finanziamento non comprendono l’attività notarile, i servizi di riscossione di fatture e i servizi amministrativi relativi al factoring o la locazione delle cassette di sicurezza.
Con “operazioni relative a titoli” s’intende:
1. la compravendita e l’intermediazione di azioni, di altre quote sociali e di crediti, che siano o meno rappresentati da titoli, e
2. la gestione di fondi d’investimento ai sensi della legge (2004:46) relativa ai fondi d’investimento».
7 L’art. 10 del medesimo capo 3 della legge sull’IVA è così formulato:
«Sono esenti le prestazioni di servizi di assicurazione e di riassicurazione, compresi i servizi prestati da promotori finanziari o da altri intermediari di assicurazione e relativi all’assicurazione o alla riassicurazione».
Causa principale e questione pregiudiziale
8 Il SEB è un istituto di credito svedese, posto al vertice di un «gruppo IVA» («mervärdesskattegrupp»), e che fornisce parimenti servizi di finanziamento alle imprese collegati all’emissione di strumenti finanziari.
9 Nel corso del 2002 il SEB, con un’altra società parte del medesimo gruppo IVA, ha fornito ad una società terza garanzie di sottoscrizione in base alle quali i membri di tale gruppo s’impegnavano ad acquistare le azioni della società in parola che non fossero state sottoscritte allo scadere del termine di sottoscrizione (in prosieguo: la «garanzia di sottoscrizione»). Per la concessione della garanzia in questione i membri del gruppo ricevevano quale compenso il versamento di una commissione.
10 Ritenendo che la fornitura di garanzie di sottoscrizione beneficiasse dell’esenzione dall’IVA, detto gruppo non ha né fatturato né contabilizzato l’IVA relativa al versamento della summenzionata commissione.
11 In seguito ad una verifica fiscale effettuata nel corso del 2005, lo Skatteverket ha ritenuto che fornire garanzie di sottoscrizione non costituisse un’operazione esente dall’IVA e, con decisione 30 dicembre 2005, ha disposto una rettifica dell’IVA per il periodo contabile del mese di ottobre 2002.
12 Tale decisione è stata oggetto di un ricorso presentato dal SEB al länsrätten i Stockholms län (Tribunale amministrativo del distretto di Stoccolma), il quale lo ha respinto.
13 Il gruppo ha proposto appello avverso detta sentenza di rigetto dinanzi al Kammarrätten i Stockholm (Corte amministrativa d’appello di Stoccolma). Poiché detto giudice ha a sua volta respinto l’appello, il SEB ha proposto impugnazione dinanzi al Regeringsrätten (Corte amministrativa suprema), sostenendo che la garanzia di sottoscrizione di cui trattasi può essere assimilata ad altri servizi i quali vengono forniti nel settore finanziario senza che venga percepita l’IVA, come le operazioni sui titoli, le assicurazioni, le concessioni di credito, le garanzie, o ancora le put options.
14 Al riguardo il giudice del rinvio precisa innanzitutto che, secondo la giurisprudenza dei giudici svedesi, la concessione di garanzie di sottoscrizione non costituisce un’operazione esente ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva (operazioni relative a titoli).
15 Il Regeringsrätten constata tuttavia che negli ordinamenti giuridici di svariati Stati membri si riscontrano divergenze quanto all’applicazione ai servizi di underwriting dell’esenzione prevista dalla summenzionata disposizione della sesta direttiva. In Irlanda e nel Regno Unito, infatti, esenzioni espresse dell’IVA sarebbero state introdotte segnatamente per siffatti servizi.
16 Inoltre, il giudice del rinvio fa valere che, nella sua giurisprudenza relativa all’interpretazione delle esenzioni ex art. 13, parte B, lett. a) o d), punti 1, 2 e 5, della sesta direttiva, la Corte non avrebbe fornito alcuna soluzione chiara alla questione dell’applicabilità di una delle esenzioni in parola ai servizi consistenti nella concessione di una garanzia di sottoscrizione.
17 Ciò premesso, il Regeringsrätten ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 13, parte B, della [sesta direttiva] debba essere interpretato nel senso che le esenzioni dall’[IVA] previste dall’articolo stesso sono applicabili anche ai servizi (underwriting) tramite i quali un istituto di credito concede, a titolo oneroso, una garanzia a una società che intende effettuare un’emissione di azioni, qualora la garanzia implichi che l’istituto di credito si impegna a sottoscrivere le azioni eventualmente non sottoscritte al termine del periodo di collocamento».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni preliminari
18 Prima di analizzare il fondamento normativo di un’eventuale esenzione di una garanzia di sottoscrizione, come quella in discussione nella causa principale, occorre precisare che la garanzia di cui trattasi attiene all’ambito di applicazione della sesta direttiva, in quanto costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, di quest’ultima, tenuto conto della circostanza che tra l’emittente e il garante intercorre un rapporto giuridico e che la commissione che quest’ultimo riceve dall’emittente rappresenta il controvalore effettivo della garanzia fornita al primo dal garante (v., in tal senso, sentenze 3 marzo 1994, causa C‑16/93, Tolsma, Racc. pag. I‑743, punto 14; 14 luglio 1998, causa C‑172/96, First National Bank of Chicago, Racc. pag. I‑4387, punto 26, e 16 dicembre 2010, causa C‑270/09, MacDonald Resorts, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 16).
19 Occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, le esenzioni di cui all’art. 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro (v., in particolare, sentenze 25 febbraio 1999, causa C‑349/96, CPP, Racc. pag. I‑973, punto 15, nonché 28 gennaio 2010, causa C‑473/08, Eulitz, Racc. pag. I‑907, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
20 Riguardo alla questione di accertare se una siffatta garanzia di sottoscrizione possa beneficiare di un’esenzione dell’IVA in base all’art. 13, parte B, lett. a) o d), punti 1, 2 e 5, della sesta direttiva, va ricordato che i termini utilizzati per designare le esenzioni di cui al menzionato art. 13 devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Tuttavia, l’interpretazione di tali termini deve in particolare essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle dette esenzioni e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale relativo al sistema comune di IVA. Pertanto, questa regola d’interpretazione restrittiva non significa che i termini utilizzati per specificare le esenzioni di cui al detto art. 13 debbano essere interpretati in un modo che priverebbe tali esenzioni dei loro effetti (v. sentenza Eulitz, cit., punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
21 Infine, per quanto concerne le motivazioni alla base dell’adozione delle esenzioni dell’IVA per le operazioni menzionate al citato art. 13, parte B, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la finalità di dette esenzioni è di ovviare alle difficoltà finanziarie collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile e di evitare un aumento del costo del credito al consumo (sentenza 19 aprile 2007, causa C‑455/05, Velvet & Steel Immobilien, Racc. pag. I‑3225, punto 24).
22 È alla luce di tali considerazioni che occorre risolvere la questione sottoposta dal giudice del rinvio.
Sull’esenzione ex art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva
23 Sebbene non sia escluso che la garanzia di sottoscrizione di cui alla causa principale possa attenere a diverse categorie di operazioni esenti da IVA in applicazione dell’art. 13, parte B, lett. a) o d), punti 1, 2 e 5, della sesta direttiva, considerate le osservazioni sottoposte alla Corte in sede di procedimento dinanzi alla stessa, occorre esaminare, in primo luogo, la questione riguardante le disposizioni dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, di tale direttiva relativo alle operazioni sui titoli.
Osservazioni presentate alla Corte
24 Il SEB afferma che il servizio di garanzia di sottoscrizione di cui alla causa principale avrebbe, in Svezia, un carattere autonomo, restando separabile dal servizio complessivo di underwriting. Esso indica, peraltro, che, nel caso di specie, la garanzia di sottoscrizione è stata concessa da soggetti diversi da quelli che hanno operato l’emissione di azioni.
25 Benché riconosca che il servizio di garanzia di sottoscrizione in discussione non costituisce un elemento di un pacchetto di servizi finanziari e che esso dovrebbe essere valutato separatamente sotto il profilo dell’IVA, il governo svedese considera che detto servizio non è esente da IVA ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva.
26 Riguardo alla qualificazione del servizio in parola il SEB, sostenuto dalla Commissione europea nella sua analisi, fa valere che detto servizio di garanzia di sottoscrizione rappresenta un’operazione relativa a titoli così come definita dalla giurisprudenza della Corte, in quanto può creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli e modificare le condizioni giuridiche e finanziarie fra le parti ai sensi delle sentenze 5 giugno 1997, causa C‑2/95, SDC (Racc. pag. I‑3017, punti 72 e 73), nonché 13 dicembre 2001, causa C‑235/00, CSC Financial Servizi (Racc. pag. I‑10237, punto 33).
27 L’Irlanda sostiene che, in tale Stato membro, una garanzia di sottoscrizione costituisce solo uno degli elementi di un servizio complessivo e indivisibile collegato all’emissione di titoli, che include, in particolare, servizi di consulenza e di commercializzazione. Orbene, detto servizio complessivo in Irlanda è esente da IVA in quanto costituisca un’operazione su titoli ricompresa nell’ambito dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva.
28 Lo Skatteverket asserisce che la concessione di una garanzia di underwriting non può essere analizzata come un’operazione relativa a titoli, considerato che, di per sé, la garanzia di sottoscrizione non creerebbe, non modificherebbe e non estinguerebbe diritti ed obblighi sulla proprietà delle azioni. Effetti giuridici del genere verrebbero in essere, fra il garante e l’emittente, solamente nel caso in cui l’emissione non fosse stata interamente assorbita da altri investitori e il garante si trovasse a dover sottoscrivere le azioni restanti. Un’esenzione dall’IVA sarebbe quindi possibile unicamente in una tale fattispecie. Per contro, qualora l’emissione fosse interamente sottoscritta dagli investitori sul mercato, non avverrebbe alcuna modifica dei diritti e degli obblighi relativi alla proprietà delle azioni e, di conseguenza, non sarebbe possibile un’esenzione.
Risposta della Corte
29 Occorre innanzitutto rammentare che, tenuto conto delle osservazioni presentate alla Corte dal SEB e dal governo svedese, concordi su tale punto, è necessario constatare che, in Svezia, la garanzia di sottoscrizione in discussione può essere considerata una prestazione in sé, che può essere fornita in modo autonomo, e non una prestazione connessa ad altri servizi forniti nel contesto di un’operazione di emissione di azioni.
30 Per fornire una soluzione alla questione posta, si deve ricordare che, riguardo alla portata dell’esenzione ex art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, la Corte ha rilevato che le operazioni relative alle azioni e agli altri titoli sono operazioni effettuate sul mercato dei valori mobiliari e che la negoziazione dei titoli comporta atti che modificano la situazione giuridica e finanziaria delle parti (sentenza SDC, cit., punti 72 e 73).
31 La Corte, tuttavia, ha altresì dichiarato che le operazioni sui titoli, ai sensi del menzionato art. 13, parte B, lett. d), punto 5, riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli (sentenza CSC Financial Servizi, cit., punto 33).
32 Alla luce del criterio così adottato dalla Corte nella citata sentenza CSC Financial Services, ossia la modifica, anche solo potenziale, della situazione giuridica e finanziaria fra le parti interessate, va constatato che, nel caso di specie, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, la garanzia di sottoscrizione in discussione nella causa principale soddisfa le condizioni poste dalla giurisprudenza richiamata.
33 Infatti, anche qualora l’emissione di azioni dovesse essere da ultimo interamente sottoscritta dagli investitori sul mercato, cosicché non sarebbe più necessario per il garante accollarsi le azioni rimaste senza collocazione, la conclusione di un contratto di garanzia di underwriting, come quello di cui alla causa principale, sarebbe di per sé stessa idonea a creare, modificare o estinguere diritti sulla proprietà delle azioni, essendo una siffatta possibilità sufficiente di per sé sola ai fini della qualifica di una tale garanzia di sottoscrizione come operazione sui titoli ai sensi della citata giurisprudenza.
34 Peraltro, secondo la tesi dello Skatteverket, un istituto di credito che abbia concesso una garanzia nell’ambito di un’emissione di azioni all’origine di una sottoscrizione totale delle azioni emesse da parte degli investitori sul mercato non beneficerebbe, sulla base di una siffatta operazione, dell’esenzione dall’IVA, poiché non avverrebbe alcun trasferimento di azioni fra le parti e, di conseguenza, non vi sarebbero modifiche effettive dei diritti e degli obblighi di queste ultime rispetto alla proprietà delle azioni.
35 Se, per contro, un altro istituto di credito concedesse il medesimo tipo di garanzia di sottoscrizione nel contesto di un’emissione di azioni che non fossero poi sottoscritte totalmente e fosse pertanto obbligato ad acquistare le azioni non sottoscritte, un’operazione del genere, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dallo Skatteverket, rientra nell’ambito di applicazione della sesta direttiva ed è autonoma rispetto all’emissione di azioni, sarebbe esente da IVA poiché, in siffatta ipotesi, si verificherebbero modifiche effettive dei diritti e degli obblighi delle parti relativi alla proprietà delle azioni.
36 Ciò considerato, si deve constatare che un’interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva secondo cui un servizio di garanzia di sottoscrizione sarebbe o meno esente dall’IVA in funzione della sottoscrizione parziale o totale delle azioni emesse sarebbe contraria al principio di neutralità fiscale sul quale, segnatamente, è basato il sistema comune dell’IVA istituito dalla menzionata direttiva, e che si oppone a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni siano trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA (sentenza 28 giugno 2007, causa C‑363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust e The Association of Investment Trust Companies, Racc. pag. I‑5517, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
37 Dal momento che una garanzia di sottoscrizione come quella in discussione nella causa principale è esente da IVA in quanto operazione relativa a titoli ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, non risulta più necessario, ai fini della soluzione della controversia principale e, di conseguenza, della risposta da fornire al giudice del rinvio, prendere ulteriormente in esame la garanzia di cui trattasi alla luce del menzionato art. 13, parte B, lett. a) o d), punti 1 e 2, della sesta direttiva.
38 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione posta dichiarando che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA prevista in tale disposizione comprende i servizi che un istituto di credito fornisce, a titolo oneroso, sotto forma di una garanzia di sottoscrizione ad una società che intende emettere azioni, garanzia in applicazione della quale detto istituto s’impegna ad acquistare le azioni che non siano state sottoscritte allo scadere del periodo di sottoscrizione.
Sulle spese
39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione comprende i servizi che un istituto di credito fornisce, a titolo oneroso, sotto forma di una garanzia di sottoscrizione ad una società che intende emettere azioni, garanzia in applicazione della quale detto istituto s’impegna ad acquistare le azioni che non siano state sottoscritte allo scadere del periodo di sottoscrizione.
Firme
* Lingua processuale: lo svedese.