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Documento 62009CJ0197

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2009.
M contro Agenzia europea di valutazione dei medicinali.
Causa C-197/09 RX-II.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2009 II-B-2-00153
Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-12033;FP-I-B-2-00015

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2009:804

DECISIONE DELLA CORTE (Sezione speciale di cui all’art. 123 ter del regolamento di procedura)

24 giugno 2009

«Riesame»

«Riesame della sentenza T-12/08 P — Causa matura per la decisione — Processo equo — Principio del contraddittorio — Pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto comunitario»

Nel procedimento C-197/09 RX,

avente ad oggetto la proposta di riesame formulata dal primo avvocato generale, ai sensi dell’art. 62 dello Statuto della Corte di giustizia, il 4 giugno 2009,

LA CORTE (Sezione speciale di cui all’art. 123 ter del regolamento di procedura),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts (relatore), presidenti di sezione,

visto l’art. 225, n. 2, secondo comma, CE,

visto l’art. 62 dello Statuto della Corte di giustizia,

vista la proposta del primo avvocato generale, sig.ra E. Sharpston,

ha emesso la seguente

Decisione

1

La proposta di riesame formulata dal primo avvocato generale riguarda la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Sezione delle impugnazioni) 6 maggio 2009, causa T-12/08 P, M/EMEA (in prosieguo: la «sentenza 6 maggio 2009»), con cui quest’ultimo, da un lato, ha annullato l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F-23/07, M/EMEA, nonché la decisione dell’Agenzia europea dei medicinali (EMEA) del 25 ottobre 2006 nella parte in cui quest’ultima ha respinto l’istanza del sig. M dell’8 agosto 2006, diretta a sottoporre il proprio caso alla commissione d’invalidità (in prosieguo: la «decisione 25 ottobre 2006»), e, dall’altro, ha condannato l’EMEA a corrispondere al ricorrente un’indennità pari a EUR 3000.

Fatti

2

Dalla sentenza 6 maggio 2009 emerge che il sig. M, agente temporaneo entrato al servizio dell’EMEA nell’ottobre 1996, è stato vittima di un infortunio sul lavoro nel marzo 2005 e, da allora, è in aspettativa per motivi di malattia. Il suo contratto con l’EMEA è scaduto il 15 ottobre 2006.

3

Il 17 febbraio 2006 il sig. M chiedeva che fosse costituita una commissione di invalidità, ma tale istanza veniva respinta dall’EMEA con lettera del 31 marzo 2006.

4

Il 3 luglio 2006 il sig. M proponeva contro detto diniego un reclamo respinto con la decisione del 25 ottobre 2006.

5

Nel frattempo, in data 8 agosto 2006, il sig. M presentava una nuova domanda di costituzione di una commissione d’invalidità, alla quale univa una relazione medica del dott. W.

6

Con lettera del 29 novembre 2006 l’EMEA comunicava al sig. M che la domanda in parola non poteva essere considerata come una nuova domanda, ai sensi dell’art. 59, n. 4, dello Statuto dei funzionari delle comunità europee, e che, pertanto, doveva essere respinta per i medesimi motivi indicati nella decisione del 25 ottobre 2006.

7

Con lettera del 25 gennaio 2007 il sig. M presentava un reclamo con cui chiedeva la revoca della decisione del 25 ottobre 2006 in quanto recante rigetto della sua domanda dell’8 agosto 2006. Inoltre, il giorno successivo egli presentava all’EMEA una richiesta di risarcimento dei danni materiali e morali subiti.

8

L’EMEA, con lettera del 31 gennaio 2007, respingeva il reclamo in questione e detta domanda.

9

Il sig. M, in data 19 marzo 2007, presentava ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica diretto, da una parte, all’annullamento della decisione del 25 ottobre 2006 e, dall’altra, alla condanna dell’EMEA al pagamento di EUR 100000 a titolo di risarcimento danni per illeciti amministrativi.

10

A seguito di un’eccezione d’irricevibilità sollevata dall’EMEA, il Tribunale della funzione pubblica, con la citata ordinanza M/EMEA, dichiarava il ricorso irricevibile riguardo sia alla domanda di annullamento sia alla domanda di risarcimento. Esso considerava irricevibile, in particolare, la domanda diretta avverso la decisione del 25 ottobre 2006, in quanto aveva respinto la domanda dell’8 agosto 2006 presentata dal sig. M, dal momento che la detta decisione era da considerarsi come una decisione meramente confermativa di quella contenuta nella lettera dell’EMEA del 31 marzo 2006.

11

In seguito a un’impugnazione proposta dal sig. M avverso detta ordinanza, il Tribunale di primo grado annullava quest’ultima con sentenza 6 maggio 2009, reputando che fosse inficiata da un errore di diritto nella parte in cui si dichiarava l’irricevibilità della domanda di annullamento e della domanda risarcitoria del sig. M.

12

Ritenendo la causa matura per la decisione, il Tribunale di primo grado dichiarava successivamente ricevibile la domanda di risarcimento danni del sig. M. Quanto al merito, condannava l’EMEA al pagamento di un’indennità pari a EUR 3000 a ristoro del danno morale addotto dal sig. M.

Giudizio

13

Si deve constatare che, nella fattispecie in esame, l’incidente di procedura, ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile, all’epoca, al Tribunale della funzione pubblica, costituito dall’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EMEA dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ha comportato che la discussione svoltasi in primo grado dinanzi a detto giudice e la valutazione dello stesso si siano esclusivamente incentrate sulla ricevibilità del ricorso presentato dal sig. M e su quella delle domande ad esso sottese.

14

La domanda di risarcimento danni formulata dal sig. M al fine, in particolare, di ottenere il ristoro del danno morale addotto da quest’ultimo, in siffatte circostanze, non ha dato origine, in punto di merito, ad alcun contraddittorio scritto e nemmeno orale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica né tanto meno è stata oggetto di una valutazione e di una decisione sul merito da parte di detto giudice.

15

Inoltre, dalle memorie scritte depositate dalle parti nel contesto del procedimento d’impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado non emerge che questa stessa domanda sia stata, dal punto di vista del merito, al centro di un contraddittorio scritto prima che detto giudice, nel pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di risarcimento del danno morale formulata dal sig. M, decidesse di concedere a quest’ultimo, accollandola all’EMEA, un’indennità pari a EUR 3000 per il danno di cui trattasi. Inoltre, né il verbale dell’udienza tenuta il 23 gennaio 2009 dal Tribunale di primo grado né la sentenza 6 maggio 2009 includono elementi indicanti che la fondatezza di detta domanda, in particolare l’esatta portata del diritto del sig. M a un risarcimento del danno morale, sia stata oggetto di discussione nel corso di quella udienza.

16

Da ciò risulta che, nella sentenza 6 maggio 2009, il Tribunale di primo grado, nel merito, ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dal sig. M, laddove, da un lato, l’incidente di procedura emerso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non ha consentito lo svolgimento di un contraddittorio nel merito, scritto o orale, dinanzi a quest’ultimo giudice e, dall’altro, non risulta che un siffatto contraddittorio abbia avuto luogo dinanzi al Tribunale di primo grado.

17

Date queste premesse, occorre constatare che esiste un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto comunitario in quanto la sentenza 6 maggio 2009 ha statuito, nel merito, sulla domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dal sig. M.

18

Si deve pertanto sottoporre a riesame la sentenza 6 maggio 2009.

19

Al riguardo è d’uopo, in primo luogo, verificare cosa debba intendersi per «causa matura per la decisione», ai sensi degli artt. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell’allegato di cui al detto Statuto qualora, dinanzi al giudice di primo grado, nel caso di specie il Tribunale della funzione pubblica, il convenuto abbia chiesto a quest’ultimo di pronunciarsi su un’eccezione d’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito e il giudice dell’impugnazione, nel caso di specie il Tribunale di primo grado, annulli l’ordinanza del giudice di primo grado recante accoglimento della detta eccezione d’irricevibilità.

20

In secondo luogo, occorre accertare se il fatto che, dopo aver annullato la suddetta ordinanza e dichiarato ricevibile il ricorso, in particolare la domanda di risarcimento sottesa a quest’ultimo, il giudice dell’impugnazione, nel caso di specie il Tribunale di primo grado, si pronunci sul merito di una domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dal ricorrente, laddove nessun contraddittorio scritto o orale si è svolto a tale riguardo dinanzi al giudice di primo grado, nel caso di specie il Tribunale della funzione pubblica, e non risulta che un siffatto contraddittorio abbia avuto luogo dinanzi al giudice dell’impugnazione, costituisca o meno una violazione delle prescrizioni connesse al diritto a un equo processo, in particolare di quella relativa al rispetto dei diritti della difesa.

21

In terzo luogo, nell’eventualità in cui si dovesse constatare che la sentenza 6 maggio 2009 viola gli artt. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell’allegato al detto Statuto e/o ha violato le prescrizioni connesse al diritto a un equo processo, in particolare quella relativa al rispetto dei diritti della difesa, occorre esaminare se e, eventualmente, in che misura la sentenza di cui trattasi pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto comunitario.

 

Per questi motivi, la Corte (Sezione speciale di cui all’art. 123 ter del regolamento di procedura) così provvede:

 

1)

Si deve procedere al riesame della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Sezione delle impugnazioni) 6 maggio 2009, causa T-12/08 P, M/EMEA.

 

2)

Il riesame verterà sulla questione se la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 6 maggio 2009, causa T-12/08 P, M/EMEA, pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto comunitario poiché detto Tribunale, quale giudice dell’impugnazione, ha interpretato la nozione di «causa matura per la decisione», ai sensi degli artt. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell’allegato al detto Statuto, in modo da consentirgli di avocare a sé una causa e di pronunciarsi sul merito, sebbene il ricorso di cui è stato investito vertesse sull’esame del trattamento riservato in primo grado a un’eccezione d’irricevibilità e, quanto all’aspetto della controversia oggetto dell’avocazione, non abbia avuto luogo alcun contraddittorio né dinanzi ad esso né dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea quale giudice di primo grado.

 

3)

Gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia e le parti del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee sono invitati a presentare alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nel termine di un mese dalla notificazione della presente decisione, le loro osservazioni scritte su detta questione.

 

Firme

In alto

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 dicembre 2009 ( *1 )

«Riesame della sentenza T-12/08 P — Causa matura per la decisione — Processo equo — Principio del contraddittorio — Pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto comunitario»

Nel procedimento C-197/09 RX-II,

avente ad oggetto il riesame della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Sezione delle impugnazioni) 6 maggio 2009, causa T-12/08 P, M/EMEA, pronunciata nel procedimento

M

contro

Agenzia europea dei medicinali (EMEA),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. M, dagli avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats;

per l’Agenzia europea dei medicinali (EMEA), dal sig. V. Salvatore e dalla sig.ra N. Rampal Olmedo, in qualità di agenti;

per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;

per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;

per il Parlamento europeo, dal sig. E. Perillo, dalla sig.ra M. Gómez-Leal e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, dalla sig.ra C. Fekete e dal sig. M. Bauer, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti,

visto l’art. 225, n. 2, secondo comma, CE,

visti gli artt. 62 bis e 62 ter dello Statuto della Corte di giustizia,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Il presente procedimento ha ad oggetto il riesame della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Sezione delle impugnazioni) 6 maggio 2009, causa T-12/08 P, M/EMEA (in prosieguo: la «sentenza 6 maggio 2009»), con cui quest’ultimo, da un lato, ha annullato l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F-23/07, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta), nonché la decisione dell’Agenzia europea dei medicinali (EMEA) del 25 ottobre 2006 nella parte in cui quest’ultima ha respinto l’istanza del sig. M dell’8 agosto 2006, diretta a sottoporre il proprio caso alla commissione d’invalidità (in prosieguo: la «decisione del 25 ottobre 2006»), e, dall’altro, ha condannato l’EMEA a corrispondere al ricorrente un’indennità pari a EUR 3000.

2

Il riesame verte sulla questione se la sentenza 6 maggio 2009 pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto comunitario poiché in tale sentenza il Tribunale di primo grado, quale giudice dell’impugnazione, ha interpretato la nozione di «causa matura per la decisione», ai sensi degli artt. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell’allegato al detto Statuto, in modo da consentirgli di avocare a sé la causa e di pronunciarsi sul merito, sebbene il ricorso di cui è stato investito vertesse sull’esame del trattamento riservato in primo grado a un’eccezione d’irricevibilità e, quanto all’aspetto della controversia oggetto dell’avocazione, non abbia avuto luogo alcun contraddittorio né dinanzi ad esso né dinanzi al Tribunale della funzione pubblica quale giudice di primo grado.

Contesto normativo

3

L’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia così dispone:

«Quando l’impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo».

4

L’art. 13, n. 1, dell’allegato al detto Statuto prevede quanto segue:

«Quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Rinvia la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest’ultimo, quando la causa non è ancora matura per la decisione».

Fatti

5

Dalla sentenza 6 maggio 2009 emerge che il sig. M, agente temporaneo entrato al servizio dell’EMEA nell’ottobre 1996, è stato vittima di un infortunio sul lavoro nel marzo 2005 e, da allora, è in aspettativa per motivi di malattia. In mancanza di rinnovo, il suo contratto con l’EMEA è scaduto il 15 ottobre 2006.

6

Il 17 febbraio 2006 il sig. M chiedeva che fosse costituita una commissione di invalidità, ma tale istanza veniva respinta dall’EMEA con lettera del 31 marzo 2006. Il 3 luglio 2006 il sig. M proponeva contro detto diniego un reclamo respinto con la decisione del 25 ottobre 2006.

7

Nel frattempo, in data 8 agosto 2006, il sig. M presentava una nuova domanda di costituzione di una commissione d’invalidità, alla quale univa una relazione medica del dott. W.

8

Con lettera del 21 novembre 2006 il sig. M chiedeva all’EMEA di precisare se la decisione del 25 ottobre 2006, che confermava la risoluzione di non convocare la commissione di invalidità, costituisse un rigetto della domanda dell’8 agosto 2006.

9

Con lettera del 29 novembre 2006 l’EMEA comunicava al sig. M di aver correttamente ritenuto, nella sua decisione del 25 ottobre 2006, che la domanda dell’8 agosto 2006 non potesse essere considerata come una nuova domanda, ai sensi dell’art. 59, n. 4, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, e che, pertanto, essa dovesse essere respinta per i medesimi motivi indicati nella citata decisione.

10

Con lettera del 25 gennaio 2007 il sig. M presentava un reclamo con cui chiedeva la revoca della decisione del 25 ottobre 2006 in quanto recante rigetto della sua domanda dell’8 agosto 2006. Inoltre, il giorno successivo egli presentava all’EMEA una richiesta di risarcimento dei danni materiali e morali subiti.

11

L’EMEA, con lettera del 31 gennaio 2007, respingeva il reclamo e la richiesta in questione.

12

In data 19 marzo 2007 il sig. M presentava ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, diretto, da una parte, all’annullamento della decisione del 25 ottobre 2006 e, dall’altra, alla condanna dell’EMEA al pagamento di EUR 100000 a titolo di risarcimento danni per illeciti amministrativi.

13

Con atto separato, l’EMEA sollevava un’eccezione d’irricevibilità avverso tale ricorso in base all’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis al Tribunale della funzione pubblica in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), sino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo, intervenuta il 1o novembre 2007.

14

Con la citata ordinanza M/EMEA, adottata in applicazione di detto art. 114, il Tribunale della funzione pubblica, senza avviare la fase orale del procedimento e senza aver riunito l’eccezione d’irricevibilità al merito, ha respinto il ricorso nel suo complesso in quanto irricevibile.

15

Per quanto riguarda la domanda d’annullamento proposta avverso la decisione del 25 ottobre 2006, nella parte in cui quest’ultima aveva respinto la domanda del sig. M dell’8 agosto 2006, il Tribunale della funzione pubblica stabiliva che tale domanda era irricevibile dal momento che la decisione stessa doveva considerarsi come un provvedimento meramente confermativo della decisione contenuta nella lettera dell’EMEA del 31 marzo 2006 e dal momento che la domanda proposta avverso tale decisione era già stata giudicata irricevibile, in ragione della tardività del reclamo preliminare, dall’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 20 aprile 2007, causa F-13/07, L/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta).

16

La domanda risarcitoria veniva parimenti respinta in quanto irricevibile in ragione, segnatamente, dello stretto nesso esistente tra la medesima e la domanda di annullamento precedentemente esaminata.

L’impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza 6 maggio 2009

17

Con la sua impugnazione proposta avverso la citata ordinanza M/EMEA il sig. M chiedeva al Tribunale di primo grado non solo di annullare l’ordinanza stessa, ma anche di statuire sul merito della controversia. L’EMEA, da parte sua, chiedeva il rigetto dell’impugnazione in quanto manifestamente infondata, limitandosi ad argomentare nel senso dell’irricevibilità del ricorso del sig. M.

18

Dopo aver accolto la domanda del sig. M di essere sentito nella fase orale del procedimento, il Tribunale di primo grado, nella sentenza 6 maggio 2009, annullava la citata ordinanza M/EMEA ritenendola viziata da un errore di diritto per aver dichiarato irricevibili la domanda d’annullamento e la domanda risarcitoria del sig. M.

19

In seguito, ritenendo la causa matura per la decisione ai sensi dell’art. 13, n. 1, dell’allegato allo Statuto della Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado statuiva esso stesso sulla controversia, giudicando ricevibile e fondata la domanda d’annullamento ed annullando la decisione del 25 ottobre 2006. Esso dichiarava del pari ricevibile la domanda risarcitoria del sig. M e condannava l’EMEA al pagamento di un’indennità di EUR 3000 a titolo di risarcimento del danno morale da questi subìto.

20

A tal proposito il Tribunale di primo grado rilevava, al punto 100 della sentenza 6 maggio 2009, che nel suo ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica il sig. M aveva sostenuto che, persistendo nel suo diniego di avviare la procedura di invalidità, l’EMEA lo aveva posto in uno stato di inquietudine e di incertezza. Al punto 104 della citata sentenza il Tribunale di primo grado affermava che, nella fattispecie, il sig. M aveva subìto un danno morale cui non era possibile porre integralmente rimedio mediante l’annullamento della decisione del 25 ottobre 2006.

Procedimento dinanzi alla Corte

21

A seguito della proposta del primo avvocato generale di riesaminare la sentenza 6 maggio 2009, la Sezione speciale di cui all’art. 123 ter del regolamento di procedura della Corte ha stabilito, con decisione 24 giugno 2009 (causa C-197/09 RX, Racc. pag. I-12033; in prosieguo: la «decisione della Corte 24 giugno 2009»), che si deve procedere al riesame di tale sentenza e che il riesame verterà sulla questione se la sentenza 6 maggio 2009 pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto comunitario poiché il Tribunale di primo grado, quale giudice dell’impugnazione, ha interpretato la nozione di «causa matura per la decisione», ai sensi degli artt. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell’allegato al detto Statuto, in modo da consentirgli di avocare a sé una causa e di pronunciarsi sul merito, sebbene il ricorso di cui è stato investito vertesse sull’esame del trattamento riservato in primo grado a un’eccezione d’irricevibilità e, quanto all’aspetto della controversia oggetto dell’avocazione, non abbia avuto luogo alcun contraddittorio né dinanzi ad esso né dinanzi al Tribunale della funzione pubblica quale giudice di primo grado.

22

Infatti, il Tribunale di primo grado avrebbe accolto parzialmente, nel merito, la domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto dal sig. M laddove, da un lato, l’incidente di procedura emerso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non avrebbe consentito lo svolgimento di un contraddittorio nel merito, scritto o orale, dinanzi a quest’ultimo giudice e, dall’altro, non risulterebbe che un siffatto contraddittorio abbia avuto luogo dinanzi al Tribunale di primo grado. Sussisterebbe quindi un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto comunitario in quanto la sentenza 6 maggio 2009 ha statuito, nel merito, sulla domanda di risarcimento del danno morale addotto dal sig. M.

23

Per quanto concerne l’oggetto del riesame, la decisione della Corte 24 giugno 2009 ha individuato tre questioni più specifiche da esaminare. La prima consiste nel verificare ciò che si debba intendere per «causa matura per la decisione», ai sensi degli artt. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell’allegato a tale Statuto, qualora, dinanzi al giudice di primo grado, nel caso di specie il Tribunale della funzione pubblica, il convenuto abbia chiesto a quest’ultimo di pronunciarsi su un’eccezione d’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito e il giudice dell’impugnazione, nel caso di specie il Tribunale di primo grado, annulli l’ordinanza del giudice di primo grado recante accoglimento della detta eccezione d’irricevibilità.

24

La seconda questione consiste nel verificare se il fatto che, dopo aver annullato la suddetta ordinanza e dichiarato ricevibile il ricorso, in particolare la domanda di risarcimento sottesa a quest’ultimo, il giudice dell’impugnazione, nel caso di specie il Tribunale di primo grado, si pronunci sul merito di una domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subìto dal ricorrente, laddove nessun contraddittorio scritto o orale si è svolto a tale riguardo dinanzi al giudice di primo grado, nel caso di specie il Tribunale della funzione pubblica, e non risulta che un siffatto contraddittorio abbia avuto luogo dinanzi al giudice dell’impugnazione, costituisca o meno una violazione delle prescrizioni connesse al diritto a un equo processo, in particolare di quella relativa al rispetto dei diritti della difesa.

25

In terzo luogo, nell’eventualità in cui si dovesse constatare che la sentenza 6 maggio 2009 viola gli artt. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell’allegato al detto Statuto e/o ha violato le prescrizioni connesse al diritto a un equo processo, in particolare quella relativa al rispetto dei diritti della difesa, occorrerebbe esaminare se e, eventualmente, in che misura la sentenza di cui trattasi pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto comunitario.

Sulle questioni oggetto del riesame

26

In limine va osservato che dalla decisione della Corte 24 giugno 2009, segnatamente dai suoi punti 17 e 20, emerge che il riesame riguarda esclusivamente la condanna dell’EMEA al pagamento di un’indennità di EUR 3000 al ricorrente a titolo di risarcimento del danno morale lamentato. Per contro, l’annullamento della decisione del 25 ottobre 2006 e il rigetto del ricorso quanto al resto non sono oggetto del presente procedimento. Quest’ultimo rappresenta un procedimento di controllo oggettivo che esula da qualsiasi iniziativa delle parti.

27

Nelle sue osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, il sig. M ha affermato che il Tribunale di primo grado ha effettuato una corretta applicazione della nozione di «causa matura per la decisione» e non ha né pregiudicato l’unità o la coerenza del diritto comunitario, né violato i diritti della difesa e il principio del contraddittorio. Tutti gli altri interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte hanno invece proposto, in sostanza, di risolvere affermativamente la questione principale sollevata dalla decisione della Corte 24 giugno 2009.

Sulla nozione di «causa matura per la decisione»

28

Si deve esaminare la questione se e in che limiti una causa sia matura per essere decisa dal giudice dell’impugnazione qualora il giudice di primo grado abbia accolto l’eccezione d’irricevibilità sollevata dal convenuto senza impegnare la discussione nel merito e qualora l’impugnazione proposta avverso tale decisione risulti fondata.

29

Emerge da una costante giurisprudenza della Corte che, in linea di principio, una causa non è matura per la decisione sul merito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado qualora quest’ultimo abbia dichiarato irricevibile il ricorso accogliendo un’eccezione d’irricevibilità senza riunirla al merito (v. sentenze 16 giugno 1994, causa C-39/93 P, SFEI e a./Commissione, Racc. pag. I-2681, punto 38; 10 gennaio 2002, causa C-480/99 P, Plant e a./Commissione e South Wales Small Mines, Racc. pag. I-265, punto 57; 15 maggio 2003, causa C-193/01 P, Pitsiorlas/Consiglio e BCE, Racc. pag. I-4837, punto 32; 18 gennaio 2007, causa C-229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, Racc. pag. I-439, punti 91 e 123; 17 luglio 2008, causa C-521/06 P, Athinaïki Techniki/Commissione, Racc. pag. I-5829, punto 66, nonché 9 luglio 2009, causa C-319/07 P, 3F/Commissione, Racc. pag. I-5963, punto 98).

30

È tuttavia possibile, a talune condizioni, statuire sul merito di un ricorso benché il procedimento in primo grado si sia limitato ad un’eccezione d’irricevibilità che sia stata accolta dal Tribunale di primo grado. Ciò può verificarsi qualora, per un verso, l’annullamento della sentenza o dell’ordinanza impugnata implichi necessariamente una certa soluzione quanto al merito del ricorso in questione (v., in tal senso, sentenza 25 maggio 2000, causa C-359/98 P, Ca’ Pasta/Commissione, Racc. pag. I-3977, punti 32-36 e 39) o, per altro verso, l’esame del merito del ricorso d’annullamento si basi su argomenti dibattuti dalle parti nell’ambito dell’impugnazione a proposito di un aspetto dell’iter logico seguito dal giudice di primo grado (v., in tal senso, sentenze 11 gennaio 2001, causa C-389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I-65, punti 27-30, 34, 35 e 52-58, nonché causa C-459/98 P, Martínez del Peral Cagigal/Commissione, Racc. pag. I-135, punti 29, 34 e 48-54).

31

Orbene, nella fattispecie, non sussistevano simili circostanze peculiari che consentissero al Tribunale di primo grado di statuire esso stesso sul merito del ricorso teso ad ottenere un’indennità a titolo di risarcimento del danno morale lamentato.

32

In primo luogo, il diritto al versamento di un’indennità a titolo di risarcimento del danno morale asseritamente subìto non deriva direttamente dall’illegittimità dell’ordinanza impugnata, come neppure da quella dell’atto controverso. Infatti, per un verso, gli elementi su cui s’incentra l’analisi della fondatezza della domanda risarcitoria non sono sostanzialmente identici a quelli su cui s’incentra l’analisi dell’esistenza dell’errore di diritto inficiante la citata ordinanza M/EMEA e della ricevibilità del ricorso e, per altro verso, come ricordato dal Tribunale di primo grado al punto 103 della sentenza 6 maggio 2009, l’annullamento di tale atto può costituire, di per sé stesso, un’adeguata misura di ristoro al citato danno morale.

33

In secondo luogo, la fondatezza della domanda risarcitoria non è stata né dibattuta nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica né valutata dal detto Tribunale nella citata ordinanza M/EMEA, essendosi quest’ultima pronunciata solo sull’eccezione d’irricevibilità.

34

Il Tribunale di primo grado, pronunciandosi sulla domanda di risarcimento del danno morale lamentato dal sig. M, si è pertanto discostato dalla giurisprudenza della Corte relativa alle condizioni necessarie affinché una causa possa essere considerata matura per la decisione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia qualora, dinanzi al giudice di primo grado, il convenuto abbia chiesto a quest’ultimo di pronunciarsi su un’eccezione d’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito e detto giudice abbia accolto la citata eccezione d’irricevibilità.

35

È certo vero che l’art. 13, n. 1, dell’allegato allo Statuto della Corte di giustizia, che disciplina la decisione del Tribunale di primo grado nel caso di accoglimento di un’impugnazione, non è formulato in maniera completamente identica all’art. 61, primo comma, di tale Statuto, disposizione pertinente per la Corte. Tuttavia, in una situazione procedurale quale quella cui trattasi nella fattispecie, la nozione di «causa matura per la decisione» deve essere interpretata in maniera identica ai fini dell’applicazione delle citate disposizioni, indipendentemente dal fatto che, a differenza di detto art. 13, n. 1, il citato art. 61 riconosca alla Corte un margine discrezionale in presenza di una causa matura per la decisione, autorizzandola a rinviare la stessa dinanzi al giudice di primo grado.

36

Emerge infatti da una costante giurisprudenza che, nell’ipotesi comparabile a quella che caratterizza la causa in esame, ove risulti che il giudice di primo grado abbia erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso accogliendo un’eccezione d’irricevibilità senza averla riunita al merito, la Corte si limita a constatare che la causa non è matura per la decisione nel merito e la rinvia dinanzi a tale giudice, senza ricorrere a qualsivoglia potere discrezionale in proposito (v., in tal senso, citate sentenze SFEI e a./Commissione, punto 38; Plant e a./Commissione e South Wales Small Mines, punto 57; Pitsiorlas/Consiglio e BCE, punto 32; PKK e KNK/Consiglio, punti 91 e 123; Athinaïki Techniki/Commissione, punto 66, nonché 3F/Commissione, punto 98).

37

Risulta da quanto precede che il Tribunale di primo grado ha interpretato erroneamente la nozione di «causa matura per la decisione» ai sensi degli artt. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell’allegato al detto Statuto e ha violato quest’ultima disposizione ritenendo che, nella fattispecie, la causa fosse matura per la decisione quanto alla domanda di risarcimento del danno morale lamentato dal sig. M.

Sulle prescrizioni connesse al diritto a un equo processo, in particolare quella relativa al rispetto dei diritti della difesa

38

Si deve verificare se il Tribunale di primo grado, statuendo nel merito della domanda di risarcimento del danno morale lamentato dal ricorrente, abbia violato le prescrizioni connesse al diritto a un equo processo, in particolare quella relativa al rispetto dei diritti della difesa, e ciò a prescindere dall’errore di diritto rilevato al punto 37 della presente sentenza.

39

Secondo la giurisprudenza della Corte, i diritti della difesa occupano una posizione eminente nell’organizzazione e nello svolgimento di un processo equo (v., in tal senso, sentenze 21 settembre 2000, causa C-462/98 P, Mediocurso/Commissione, Racc. pag. I-7183, punto 36; 8 maggio 2008, causa C-14/07, Weiss und Partner, Racc. pag. I-3367, punto 47, nonché 2 aprile 2009, causa C-394/07, Gambazzi, Racc. pag. I-2563, punto 28).

40

I diritti della difesa includono il principio del contraddittorio (v. sentenze 10 luglio 2008, causa C-413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, Racc. pag. I-4951, punto 61, nonché 2 dicembre 2009, causa C-89/08 P, Commissione/Irlanda e a., Racc. pag. I-11245, punto 50).

41

Tale principio si applica ad ogni procedura che possa sfociare in una decisione di un’istituzione comunitaria che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona (v. sentenze 10 luglio 2001, causa C-315/99 P, Ismeri Europa/ Corte dei conti, Racc. pag. I-5281, punto 28, nonché Commissione/Irlanda e a., cit., punto 50). Esso implica, di norma, il diritto per le parti di un processo di poter prendere posizione sui fatti e sui documenti su cui si baserà una decisione giudiziaria nonché di discutere le prove e le osservazioni proposte dinanzi al giudice e i motivi di diritto rilevati d’ufficio dal giudice, sui quali egli intende basare la propria decisione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda e a., cit., punti 52 e 55). Infatti, perché siano soddisfatte le prescrizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti possano discutere in contraddittorio tanto sugli elementi di fatto quanto sugli elementi di diritto che sono decisivi per l’esito del procedimento (v. sentenza Commissione/Irlanda e a., cit., punto 56).

42

I giudici comunitari vigilano per far osservare dinanzi ad essi e per osservare essi stessi il principio del contraddittorio (v. sentenza Commissione/Irlanda e a., cit., punti 51 e 54). Di quest’ultimo devono poter beneficiare tutte le parti di un processo del quale è investito il giudice comunitario, indipendentemente dal loro status giuridico. Di conseguenza, anche le istituzioni comunitarie possono avvalersene qualora siano parti in un siffatto processo (v. sentenza Commissione/Irlanda e a., cit., punto 53).

43

Si deve quindi verificare se, nella fattispecie, l’EMEA abbia o meno beneficiato, nel corso del procedimento, della possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito alla fondatezza della domanda risarcitoria del sig. M.

44

Va rilevato a tal proposito che il dibattito dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e la valutazione da esso svolta hanno avuto ad oggetto esclusivamente la ricevibilità del ricorso proposto dal sig. M e delle domande ad esso sottese, dal momento che detto Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EMEA in conformità all’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, senza impegnare la discussione nel merito e senza avviare la fase orale del procedimento.

45

Inoltre, dalle memorie scritte depositate dalle parti nell’ambito del procedimento d’impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado non emerge che l’EMEA abbia preso posizione sulla fondatezza della domanda risarcitoria del sig. M. Né il verbale dell’udienza tenutasi il 23 gennaio 2009 dinanzi al Tribunale di primo grado né la sentenza 6 maggio 2009 contengono, del resto, alcuna indicazione secondo cui le questioni relative all’esistenza di un diritto del sig. M ad un risarcimento per danni morali e la portata esatta del diritto stesso siano state discusse in occasione di tale udienza.

46

Oltretutto, il Tribunale di primo grado non solo ha effettuato una sostituzione di motivi, ma, condannando l’EMEA al pagamento di un’indennità, ha altresì modificato l’esito del ricorso a danno della convenuta.

47

Si pone quindi, anzitutto, la questione se sia possibile imputare tale assenza di presa di posizione e di dibattito in contraddittorio su detta domanda all’EMEA in quanto essa avrebbe liberamente deciso, nei due gradi di giudizio, di limitare la propria difesa alle sole questioni di ricevibilità, rinunciando così deliberatamente a difendere i propri interessi quanto al merito.

48

L’eccezione d’irricevibilità, prevista sia dall’art. 91 del regolamento di procedura della Corte sia dall’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado come incidente di procedura, consente, per ragioni di economia processuale, di limitare in una prima fase il dibattito e l’esame alla questione della ricevibilità del ricorso. Così, tale incidente di procedura consente di evitare che le memorie delle parti nonché l’esame del giudice vertano sul merito della controversia, benché il ricorso sia irricevibile.

49

Per contro, se il ricorso viene dichiarato ricevibile nell’ambito del rigetto dell’eccezione di irricevibilità, o qualora tale eccezione sia riunita al merito, in una seconda fase deve intervenire un dibattito sul merito del ricorso. Infatti, le citate disposizioni prevedono esplicitamente che il presidente fissi un nuovo termine per la prosecuzione della causa se la domanda di statuire su un’eccezione d’irricevibilità è respinta o riunita al merito.

50

Sarebbe pertanto incompatibile con la ratio della disciplina relativa all’eccezione d’irricevibilità obbligare a titolo prudenziale un convenuto che sollevi una simile eccezione a proporre contestualmente — ovvero, qualora sia stato vittorioso in primo grado, nella sua comparsa di risposta in sede di impugnazione — i propri argomenti sul merito della controversia.

51

Pertanto, non può rimproverarsi all’EMEA il fatto di avere liberamente rinunciato a far valere i propri argomenti sulla fondatezza della domanda risarcitoria.

52

In secondo luogo, va chiarito se la procedura adottata dal Tribunale di primo grado possa essere legittimata sostenendo che, anche in assenza dell’irregolarità cui trattasi, il procedimento non poteva comunque giungere a un diverso risultato, così che l’inosservanza del principio del contraddittorio non avrebbe potuto esercitare alcuna influenza sul contenuto della sentenza 6 maggio 2009 e non avrebbe pregiudicato gli interessi dell’EMEA (v., in tal senso, sentenze Ismeri Europa/Corte dei conti, cit., punti 33-35; 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I-7869, punto 70, nonché Commissione/Irlanda e a., cit., punto 61).

53

Secondo l’analisi svolta dal Tribunale di primo grado, la decisione del 25 ottobre 2006 ha cagionato al sig. M un danno morale cui non era possibile porre integralmente rimedio mediante l’annullamento della decisione stessa, così che andava riconosciuta allo stesso un’indennità di EUR 3000, importo stabilito in funzione dei criteri di equità (v., in tal senso, segnatamente, sentenze della Corte 1o marzo 1962, causa 25/60, De Bruyn/Assemblea, Racc. pagg. 41, 59; 13 aprile 1978, causa 75/77, Mollet/Commissione, Racc. pag. 897, punto 29, e 21 febbraio 2008, causa C-348/06 P, Commissione/Girardot, Racc. pag. I-833, punto 58, nonché del Tribunale di primo grado 24 settembre 2008, causa T-412/05, M/Mediatore, punto 158). Ne consegue che tale analisi deriva da una vera e propria valutazione che poteva dar luogo a contestazione.

54

Di conseguenza, non può escludersi che la valutazione effettuata dal Tribunale di primo grado avrebbe potuto essere diversa qualora si fosse data all’EMEA la possibilità di formulare le proprie osservazioni sulla domanda risarcitoria e che, pertanto, il rispetto del principio del contraddittorio avrebbe potuto influenzare il contenuto della sentenza 6 maggio 2009.

55

In terzo e ultimo luogo, la procedura adottata dal Tribunale di primo grado non può neppure essere giustificata, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. M nelle sue osservazioni scritte, dalla competenza giurisdizionale anche di merito, prevista all’art. 91, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee nelle liti di natura pecuniaria tra le Comunità europee e uno dei soggetti considerati in tale Statuto.

56

Secondo la giurisprudenza della Corte, tale competenza conferisce al giudice comunitario l’incarico di risolvere esaustivamente le controversie sottopostegli (v. sentenza 18 dicembre 2007, causa C-135/06 P, Weißenfels/Parlamento, Racc. pag. I-12041, punto 67). Essa gli consente, anche in assenza di rituali conclusioni in tal senso, non solo di annullare, ma anche, eventualmente, di condannare d’ufficio il convenuto a versare un’indennità per il danno morale cagionato dal suo illecito amministrativo (v., in tal senso, sentenze 16 dicembre 1960, causa 44/59, Fiddelaar/Commissione, Racc. pagg. 1049, 1069; 9 luglio 1970, causa 23/69, Fiehn/Commissione, Racc. pag. 547, punto 17, nonché 27 ottobre 1987, cause riunite 176/86 e 177/86, Houyoux e Guery/Commissione, Racc. pag. 4333, punto 16).

57

Tuttavia il giudice comunitario non può, in linea di principio, fondare la propria decisione su un motivo di diritto rilevato d’ufficio, anche di ordine pubblico, senza prima aver invitato le parti a presentare le proprie osservazioni in merito (v. sentenza Commissione/Irlanda e a., cit., punto 57).

58

Pertanto, la competenza anche di merito concessa ai giudici comunitari nelle liti pecuniarie che oppongono le istituzioni comunitarie ai loro agenti non può essere considerata tale da conferire a detti giudici il potere di sottrarre una tale controversia al rispetto delle norme procedurali connesse al principio del contraddittorio, in particolare in una situazione quale quella di cui trattasi nella fattispecie. Si deve inoltre sottolineare che, nel caso specifico, il Tribunale di primo grado non si è fondato su tale competenza.

59

Da quanto precede consegue che, nella fattispecie, il Tribunale di primo grado non ha fornito all’EMEA la possibilità di esprimere utilmente il proprio punto di vista sulla fondatezza della domanda risarcitoria ed ha pertanto violato il principio del contraddittorio risultante dalle prescrizioni connesse al diritto a un equo processo.

Sull’esistenza di un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto comunitario

60

Posto che, per un verso, il Tribunale di primo grado, nella sentenza 6 maggio 2009, ha interpretato erroneamente la nozione di «causa matura per la decisione» ai sensi degli artt. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell’allegato a tale Statuto ed ha pertanto violato l’ultima di queste disposizioni ritenendo la causa matura per la decisione nel suo complesso e che, per altro verso, esso ha violato le prescrizioni connesse al diritto ad un equo processo, secondo la decisione della Corte 24 giugno 2009 si deve verificare se e, eventualmente, in che limiti la sentenza 6 maggio 2009 pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto comunitario.

61

A tal proposito devono essere presi in considerazione i seguenti aspetti.

62

Anzitutto, la sentenza 6 maggio 2009 rappresenta la prima decisione del Tribunale di primo grado con cui quest’ultimo ha ritenuto fondata un’impugnazione avverso un’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che accoglie un’eccezione d’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Tale sentenza è quindi idonea a costituire un precedente rispetto a cause future.

63

In secondo luogo, il Tribunale di primo grado si è discostato, per quanto concerne la nozione di «causa matura per la decisione», da una costante giurisprudenza della Corte, come rilevato ai punti 29, 34 e 36 della presente sentenza.

64

In terzo luogo, gli errori commessi dal Tribunale di primo grado riguardano due norme procedurali che non sono esclusivamente riconducibili al diritto della funzione pubblica, ma che si applicano indipendentemente dalla materia trattata.

65

In quarto e ultimo luogo, le norme violate dal Tribunale di primo grado occupano una posizione rilevante nell’ordinamento giuridico comunitario. In particolare, lo Statuto della Corte di giustizia e il relativo allegato fanno parte del diritto primario.

66

Alla luce di tali circostanze, considerate nel loro complesso, si deve rilevare che la sentenza 6 maggio 2009 pregiudica l’unità e la coerenza del diritto comunitario poiché il Tribunale di primo grado, quale giudice dell’impugnazione, ha interpretato la nozione di «causa matura per la decisione», ai sensi degli artt. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell’allegato al detto Statuto, in modo da consentirgli di avocare a sé la causa di cui trattasi, di pronunciarsi sul merito della domanda di risarcimento del danno morale lamentato e di condannare l’EMEA al pagamento di un’indennità di EUR 3000, sebbene il ricorso di cui è stato investito vertesse sull’esame del trattamento riservato in primo grado a un’eccezione d’irricevibilità e, quanto all’aspetto della controversia oggetto dell’avocazione, non abbia avuto luogo alcun contraddittorio né dinanzi ad esso né dinanzi al Tribunale della funzione pubblica quale giudice di primo grado.

67

Di conseguenza, rimane da verificare quali siano le conseguenze da trarsi dal rilevato pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto comunitario.

68

L’art. 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dispone che, qualora la Corte constati che la decisione del Tribunale pregiudica l’unità o la coerenza del diritto comunitario, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte. Nel rinviare la causa, la Corte può inoltre indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. In via eccezionale, la Corte può essa stessa statuire in via definitiva se la soluzione della controversia emerga, in considerazione dell’esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale.

69

Ne discende che la Corte non può limitarsi a constatare il pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto comunitario senza trarre da tale constatazione conseguenze rispetto alla controversia di cui trattasi. Nella specie, si deve quindi annullare la sentenza 6 maggio 2009 nei limiti in cui, ai punti 3 e 5 del dispositivo della stessa, il Tribunale di primo grado ha condannato l’EMEA al pagamento al sig. M di un’indennità di EUR 3000, nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e del grado di giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di primo grado.

70

Posto che il pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto comunitario risulta, nella fattispecie, da un’erronea interpretazione della nozione di «causa matura per la decisione» e dalla violazione del principio del contraddittorio, la Corte non può essa stessa statuire in via definitiva in base all’ultima frase del primo comma dell’art. 62 ter dello Statuto della Corte di giustizia.

71

Di conseguenza, si deve rinviare la causa, per quanto riguarda la domanda tesa al risarcimento del danno morale asseritamente subìto dal sig. M, dinanzi al Tribunale dell’Unione europea in modo da consentire all’EMEA di far valere i propri argomenti in merito alla fondatezza di tale domanda.

Sulle spese

72

Ai sensi dell’art. 123 sexies, ultimo comma, del regolamento di procedura della Corte, qualora la decisione del Tribunale oggetto di riesame sia stata emessa ai sensi dell’art. 225, n. 2, CE, la Corte statuisce sulle spese.

73

In assenza di norme specifiche che disciplinino la ripartizione delle spese nell’ambito di un riesame, si deve stabilire che gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia e le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado che abbiano depositato dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame devono sopportare le loro spese relative al procedimento di riesame.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Sezione delle impugnazioni) 6 maggio 2009, causa T-12/08 P, M/EMEA, pregiudica l’unità e la coerenza del diritto comunitario poiché il detto Tribunale, quale giudice dell’impugnazione, ha interpretato la nozione di «causa matura per la decisione», ai sensi degli artt. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e 13, n. 1, dell’allegato al detto Statuto, in modo da consentirgli di avocare a sé la causa di cui trattasi, di pronunciarsi sul merito della domanda di risarcimento del danno morale lamentato e di condannare l’Agenzia europea dei medicinali (EMEA) al pagamento di un’indennità di EUR 3000, sebbene il ricorso di cui è stato investito vertesse sull’esame del trattamento riservato in primo grado a un’eccezione d’irricevibilità e, quanto all’aspetto della controversia oggetto dell’avocazione, non abbia avuto luogo alcun contraddittorio né dinanzi ad esso né dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea quale giudice di primo grado.

 

2)

I punti 3 e 5 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Sezione delle impugnazioni) 6 maggio 2009, causa T-12/08 P, M/EMEA, sono annullati.

 

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 

4)

Il sig. M, l’Agenzia europea dei medicinali, la Repubblica italiana, la Repubblica di Polonia, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sopportano le proprie spese relative al procedimento di riesame.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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