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Documento 62007CJ0334
Judgment of the Court (Second Chamber) of 11 December 2008.#Commission of the European Communities v Freistaat Sachsen.#Appeal - State aid - Proposed scheme for aid to small and medium-sized enterprises - Compatibility with the common market - Criteria for assessing State aid - Application ratione temporis - Proposed scheme notified before the entry into force of Regulation (EC) No 70/2001 - Decision subsequent to entry into force thereof - Legitimate expectations - Legal certainty - Complete notification.#Case C-334/07 P.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 dicembre 2008.
Commissione delle Comunità europee contro Freistaat Sachsen.
Impugnazione - Aiuti di Stato - Progetto di regime di aiuti a favore delle piccole e medie imprese - Compatibilità con il mercato comune - Criteri di valutazione degli aiuti di Stato - Applicazione nel tempo - Progetto notificato prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 70/2001 - Decisione successiva a tale entrata in vigore - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Notifica completa.
Causa C-334/07 P.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 dicembre 2008.
Commissione delle Comunità europee contro Freistaat Sachsen.
Impugnazione - Aiuti di Stato - Progetto di regime di aiuti a favore delle piccole e medie imprese - Compatibilità con il mercato comune - Criteri di valutazione degli aiuti di Stato - Applicazione nel tempo - Progetto notificato prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 70/2001 - Decisione successiva a tale entrata in vigore - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Notifica completa.
Causa C-334/07 P.
Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-09465
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2008:709
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
11 dicembre 2008 ( *1 )
«Impugnazione — Aiuti di Stato — Progetto di regime di aiuti a favore delle piccole e medie imprese — Compatibilità con il mercato comune — Criteri di valutazione degli aiuti di Stato — Applicazione nel tempo — Progetto notificato prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 70/2001 — Decisione successiva a tale entrata in vigore — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Notifica completa»
Nel procedimento C-334/07 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 17 luglio 2007,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Gross, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Freistaat Sachsen, rappresentato dall’avv. Th. Lübbig, Rechtsanwalt,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-C. Bonichot (relatore), J. Makarczyk, P. Kūris e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con l’impugnazione in oggetto, la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2007, causa T-357/02, Freistaat Sachsen/Commissione (Racc. pag. II-1261; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale esso ha parzialmente annullato la decisione della Commissione 24 settembre 2002, 2003/226/CE, relativa al previsto regime di aiuti della Germania «Direttive relative alla promozione delle PMI — Sviluppo delle capacità imprenditoriali in Sassonia» — Sottoprogrammi 1 (Coaching), 4 (Partecipazioni a fiere), 5 (Cooperazione) e 7 (Promozione-design) (GU 2003, L 91, pag. 13; in prosieguo: la «decisione controversa»). |
Contesto normativo
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2 |
Il regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), definisce le procedure applicabili all’esercizio, da parte della Commissione, del potere, conferitole dall’art. 88 CE, di pronunciarsi sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune. |
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3 |
Nell’impugnazione in esame sono chiamate in causa, in particolare, le seguenti disposizioni di tale regolamento:
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4 |
Nell’ambito degli aiuti alle piccole e medie imprese, il regolamento (CE) del Consiglio 7 maggio 1998, n. 994, sull’applicazione degli articoli [87] e [88] del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142, pag. 1), conferisce alla Commissione, all’art. 1, n. 1, lett. a), punto i), il potere di dichiarare, a norma dell’art. 87 CE, che, a talune condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 88, n. 3, CE. |
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5 |
Il regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 70, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10, pag. 33), definisce i criteri che devono essere rispettati dagli aiuti singoli e dai regimi d’aiuti a favore delle piccole e medie imprese per essere compatibili con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, ed esenta gli aiuti che rispettano tali criteri dall’obbligo di notificazione di cui all’art. 88, n. 3, CE. |
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6 |
Ai sensi del suo art. 10, tale regolamento è entrato in vigore il 2 febbraio 2001, ossia il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. |
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7 |
L’ultima frase del quarto ‘considerando’ del detto regolamento specifica che «[l]’applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese [adottata dalla Commissione (GU 1996, C 213, pag. 4)] deve cessare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni». |
Fatti
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8 |
Nell’ambito di un programma del Ministero dell’Economia e del Lavoro del Land Sachsen diretto allo sviluppo delle capacità imprenditoriali delle piccole e medie imprese stabilite nel territorio di tale Land, esso concede alle persone che ivi esercitano la loro attività di liberi professionisti e alle piccole e medie imprese aventi sede o uno stabilimento nel suo territorio sovvenzioni a fondo perduto per progetti di sviluppo economico. Tali sovvenzioni sono previste da un regime di aiuti notificato alla Commissione per la prima volta nel corso del 1992, da essa autorizzato e prorogato a più riprese dopo aver ricevuto nuove autorizzazioni. Tali aiuti sono volti ad incrementare le capacità produttive e concorrenziali delle piccole e medie imprese. |
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9 |
Con lettera del 29 dicembre 2000, pervenuta alla Commissione il 3 gennaio 2001, la Repubblica federale di Germania ha notificato una nuova versione di tale regime di aiuti (in prosieguo: la «notifica iniziale»). |
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10 |
Il 12 gennaio 2001 la Commissione ha adottato il regolamento n. 70/2001, che è entrato in vigore il 2 febbraio successivo. |
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11 |
Nel dicembre 2001 la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale su alcune delle misure previste dal regime di aiuti notificato, ossia le misure istituite dai sottoprogrammi «Coaching», «Partecipazioni a fiere», «Cooperazione» e «Promozione-design» (in prosieguo, congiuntamente: i «quattro sottoprogrammi controversi»). La Commissione ha deciso che le altre misure notificate, invece, non sollevavano obiezioni. |
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12 |
Al termine del suo esame la Commissione ha adottato la decisione controversa, con cui, in primo luogo, ha dichiarato che le misure previste dai quattro sottoprogrammi in parola costituiscono aiuti di Stato. In secondo luogo, ha precisato che tali aiuti, per essere considerati compatibili con il mercato comune, devono ricadere nell’ambito di applicazione del regolamento n. 70/2001 e rispettare le soglie di intensità fissate da tale testo, eccezione fatta per gli aiuti al funzionamento previsti dal sottoprogramma «Cooperazione», considerati incompatibili con il mercato comune. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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13 |
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la domanda del Freistaat Sachsen diretta all’annullamento di svariate disposizioni della decisione controversa, ossia:
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14 |
Il Tribunale ha dichiarato che, esaminando la compatibilità degli aiuti controversi alla luce del regolamento n. 70/2001 nonostante tale testo non fosse in vigore alla data di ricevimento, da parte della Commissione, della loro notifica, la Commissione aveva applicato retroattivamente nuove disposizioni relative alle piccole e medie imprese stabilite da tale regolamento. |
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15 |
Sostanzialmente, il Tribunale si è fondato sugli effetti giuridici della notifica nel contesto del procedimento di esame dei progetti di aiuti di Stato. Ha rilevato, in particolare, che l’art. 4 del regolamento n. 659/1999 prevede, al n. 1, che la Commissione proceda all’esame di una notifica non appena questa è pervenuta e, al n. 5, che il termine di due mesi impartitole per procedere all’esame preliminare di tale notifica decorre dal giorno successivo a quello di ricezione di quest’ultima. |
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16 |
Il Tribunale ne ha dedotto che, in linea di principio, l’esame della compatibilità con il mercato comune di un aiuto progettato dev’essere effettuato unicamente in base alle norme vigenti alla data in cui alla Commissione viene notificato tale aiuto. Ha precisato che tale soluzione è giustificata da esigenze di trasparenza e di prevedibilità, in quanto consente di impedire alla Commissione di determinare unilateralmente il regime giuridico applicabile agli aiuti che deve esaminare. |
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17 |
Il Tribunale ha considerato che tale ragionamento è inoltre corroborato dalla giurisprudenza. A tal proposito ha fatto riferimento alla sentenza 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (Racc. pag. I-7869), relativa all’applicazione nel tempo di decisioni adottate in successione dalla Commissione e inerenti alla concessione di aiuti di Stato alla siderurgia in taluni casi tassativamente elencati, comunemente denominate «codici degli aiuti alla siderurgia». In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l’applicazione delle regole del codice degli aiuti alla siderurgia vigente nel momento in cui la Commissione prende una decisione ad aiuti versati in vigenza di un codice precedente costituisce un’applicazione retroattiva del codice successivo. |
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18 |
Il Tribunale ha infine statuito che sia dalla formulazione sia dalla finalità del regolamento n. 70/2001, nonché dagli obblighi derivanti dall’osservanza dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, risulta che tale testo non è idoneo ad essere applicato retroattivamente. |
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19 |
Esso ha inoltre deciso che la circostanza che, al momento della notifica iniziale, la Repubblica federale di Germania fosse eventualmente a conoscenza dell’imminente modifica dei criteri di valutazione applicabili agli aiuti così notificati non giustifica l’applicazione del regolamento n. 70/2001. |
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20 |
Il Tribunale ha infine richiamato la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (GU 2002, C 119, pag. 22), in base alla quale essa ha deciso di valutare la compatibilità di tali aiuti con il mercato comune alla luce delle norme vigenti alla data della loro concessione. Ha ritenuto che, se i progetti di aiuti notificati dovessero invece essere valutati sulla scorta delle norme vigenti al momento dell’adozione della decisione presa dalla Commissione al loro riguardo, gli Stati membri si sentirebbero incitati a non rispettare i loro obblighi procedurali quando intendono concedere un aiuto per il quale la normativa applicabile rischia di evolversi in senso restrittivo. |
Conclusioni delle parti
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21 |
Con il suo ricorso, la Commissione chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e pronunciarsi in via definitiva sul merito della causa respingendo il ricorso di annullamento del Freistaat Sachsen e condannandolo alle spese di entrambi i procedimenti. |
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22 |
Il Freistaat Sachsen chiede che l’impugnazione della Commissione sia respinta e che quest’ultima sia condannata alle spese del procedimento di impugnazione. |
Sull’impugnazione
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23 |
A sostegno della sua impugnazione la Commissione adduce due motivi. Afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, in via principale, ritenendo che essa avesse a torto proceduto all’esame del progetto di regime di aiuti notificato dalla Repubblica federale di Germania alla luce del regolamento n. 70/2001, poiché tale testo non era in vigore alla data della ricezione della notifica iniziale e, in subordine, dichiarando che tale notifica doveva essere considerata completa. |
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
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24 |
Con il primo motivo, la Commissione afferma che il Tribunale ha violato gli artt. 88, nn. 2 e 3, CE, 249, n. 2, CE e 254, n. 2, seconda frase, CE, gli artt. 3 e seguenti del regolamento n. 659/1999, nonché l’art. 10, n. 1, del regolamento n. 70/2001, dichiarando che l’applicazione di quest’ultimo testo ad un progetto di regime di aiuti notificato prima dell’entrata in vigore del detto testo era contraria al principio di irretroattività e rendeva quindi illegittima la decisione controversa. |
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25 |
La Commissione ritiene che l’applicazione del regolamento n. 70/2001 al regime di aiuti in questione non presenti carattere retroattivo e sia invece conforme al principio di applicazione immediata, in forza del quale un testo di diritto comunitario si applica fin dalla sua entrata in vigore alle situazioni pendenti e che si protraggono nel tempo. |
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26 |
Secondo la Commissione, statuendo che la notifica di un progetto di aiuti di Stato crea una situazione giuridica che implica l’applicazione delle norme vigenti alla data in cui tale notifica è stata effettuata, il Tribunale ha adottato una posizione giuridicamente sbagliata. |
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27 |
La Commissione sostiene infatti che una tale notifica produce unicamente effetti procedurali. Aggiunge che l’esame cui deve procedere non verte su detta notifica in quanto tale, bensì sull’aiuto notificato, e che tale esame dev’essere condotto non alla luce delle sole informazioni trasmesse nell’ambito della detta notifica, bensì anche con riferimento agli elementi di fatto attuali e alle norme giuridiche vigenti quando essa adotta la sua decisione. A tale proposito, essa rinvia agli artt. 3, 4, nn. 2-4 e 6, 5, n. 1, 6 e 7, nn. 2-4, del regolamento n. 659/1999. |
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28 |
La Commissione allega inoltre che la notifica di un progetto di aiuti di Stato costituisce un obbligo imposto dal Trattato CE agli Stati membri e non crea diritti. |
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29 |
Essa spiega che l’esame immediato della notifica previsto dall’art. 4, n. 1, del regolamento n. 659/1999 non impedisce alla Commissione di richiedere informazioni supplementari allo Stato membro interessato in applicazione dell’art. 5 di tale regolamento. |
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30 |
La Commissione adduce che il termine di due mesi che comincia a decorrere dalla ricezione della notifica, ai sensi dell’art. 4, n. 5, del regolamento n. 659/1999, e alla scadenza del quale, a norma dell’art. 4, n. 6 di tale testo, l’aiuto si ritiene autorizzato ex lege, costituisce un mero termine procedurale. A suo avviso, in forza dell’art. 4, n. 6, seconda frase, di tale regolamento, essa è in ogni caso autorizzata a adottare una decisione alla scadenza di tale termine e, all’occorrenza, ad avviare un procedimento di indagine formale. |
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31 |
La Commissione sottolinea inoltre che la Repubblica federale di Germania era pienamente a conoscenza del progetto che sarebbe poi sfociato nel regolamento n. 70/2001, poiché, tra l’altro, aveva partecipato ai relativi lavori. |
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32 |
Essa ritiene che la citata sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione non sia pertinente ai fini di questa causa, in quanto riguarda aiuti illegali, e che la soluzione accolta dalla Corte in tale sentenza fosse giustificata, inter alia, dalla specificità dei codici degli aiuti alla siderurgia. |
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33 |
La Commissione contesta altresì l’analisi del Tribunale secondo cui dalla circostanza che il regolamento n. 70/2001 conferisce agli Stati membri la possibilità di verificare autonomamente l’esistenza di un obbligo di notifica si evince che tale testo non è destinato ad essere applicato a notifiche anteriori. In proposito essa sottolinea che, nel caso di specie, dopo l’entrata in vigore del detto testo, la Repubblica federale di Germania poteva verificare se le misure notificate fruissero di un’esenzione e, all’occorrenza, ritirare la sua notifica, a norma dell’art. 8 del regolamento n. 659/1999. La Commissione aggiunge che dal quarto ‘considerando’ del regolamento n. 70/2001 risulta che gli Stati membri possono notificare aiuti di Stato rientranti in tale testo. Essa sostiene inoltre che il detto testo non osta al mantenimento delle notifiche esistenti al momento della sua entrata in vigore. |
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34 |
La Commissione afferma inoltre che l’inciso contenuto nella seconda frase del quarto ‘considerando’ del regolamento n. 70/2001, a tenore della quale i regimi notificati saranno valutati dalla Commissione «in particolare» alla luce dei criteri stabiliti da tale regolamento, non può essere interpretato nel senso di consentire l’applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese adottata nel corso del 1996, in quanto essa è stata abrogata dal detto regolamento, come espressamente precisato in tale ‘considerando’. |
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35 |
La Commissione reputa infine che il parallelo tracciato dal Tribunale tra il progetto di regime di aiuti notificato e gli aiuti illegali non sia pertinente. A tale proposito, essa fa valere che la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi cui fa riferimento il Tribunale non sarebbe comunque stata applicabile se gli aiuti notificati dalla Repubblica federale di Germania fossero stati illegali. A suo dire, infatti, tale comunicazione vale unicamente per l’applicazione di direttive o di strumenti simili, visto che, peraltro, il suo quarto comma precisa che essa «non compromette l’interpretazione dei regolamenti del Consiglio e della Commissione in materia di aiuti di Stato». |
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36 |
Il Freistaat Sachsen sostiene che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto statuendo che l’applicazione del regolamento n. 70/2001 ad un progetto di regime di aiuti notificato prima dell’entrata in vigore di tale testo costituisce un’applicazione retroattiva di quest’ultimo tale da rendere illegittima la decisione controversa. |
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37 |
Esso ritiene che la notifica di un progetto di aiuti non rappresenti solo un semplice obbligo in capo agli Stati membri, ma che tale atto comporti parimenti il sorgere di particolari obblighi a carico della Commissione e faccia decorrere un termine la cui scadenza produce significative conseguenze giuridiche per le parti coinvolte. |
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38 |
Il Freistaat Sachsen reputa che la certezza del diritto osti, in linea di principio, ad un’applicazione retroattiva dei testi comunitari che non contengano esplicite disposizioni in questo senso. |
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39 |
Esso è dell’avviso che la soluzione accolta dalla Corte nella citata sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione con riguardo a taluni aiuti illegali vada applicata anche agli aiuti notificati. |
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40 |
Esso considera che la notifica di un progetto di aiuti da parte di uno Stato membro giustifichi il suo legittimo affidamento nel fatto che i criteri di valutazione siano quelli vigenti alla data di tale notifica. Formula tuttavia una riserva relativa all’ipotesi in cui la norma entrata in vigore dopo la notifica di un progetto di aiuti sia più favorevole per lo Stato membro interessato rispetto a quella vigente al tempo di tale notifica. |
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41 |
Secondo il Freistaat Sachsen, inoltre, poiché la Commissione sostiene che gli aiuti illegali devono essere valutati alla luce delle disposizioni vigenti al momento della loro concessione, si deve altresì applicare il diritto in vigore nel momento in cui gli aiuti regolarmente notificati «nascono», ossia in occasione della loro notifica, per non penalizzare gli Stati membri che rispettano i loro obblighi procedurali. |
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42 |
In subordine, il Freistaat Sachsen afferma che, qualora la Corte considerasse fondato il primo motivo della Commissione, la decisione controversa dovrebbe ciò nondimeno essere annullata, per il motivo che la Commissione non ha realmente esercitato il suo potere discrezionale. A suo avviso, in proposito, in sede di applicazione del regolamento n. 70/2001 quest’ultima non ha tenuto conto delle peculiarità del Land Sachsen e del regime di aiuti notificato. |
Giudizio della Corte
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43 |
Per costante giurisprudenza, in linea di principio una nuova norma si applica immediatamente agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della vecchia norma (v., in questo senso, in particolare, sentenze 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock, Racc. pag. 71, punto 7, e 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/CES, Racc. pag. 305, punto 31). La Corte ha altresì statuito che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere esteso al punto da impedire, in via generale, che una nuova norma si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della norma antecedente (v., inter alia, sentenze 14 gennaio 1987, causa 278/84, Germania/Commissione, Racc. pag. , punto 36, e 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563, punto 19). |
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44 |
Per contro, le norme comunitarie di diritto sostanziale devono essere interpretate nel senso che non riguardano situazioni consolidatesi anteriormente alla loro entrata in vigore, salvo che emerga chiaramente dalla loro formulazione, dalla loro finalità o dal loro impianto sistematico che si deve ad esse attribuire tale effetto (v., segnatamente, sentenza 29 gennaio 2002, causa C-162/00, Pokrzeptowicz-Meyer, Racc. pag. I-1049, punto 49). |
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45 |
La notifica dei progetti di aiuti di Stato prevista all’art. 88, n. 3, CE costituisce un elemento centrale del dispositivo comunitario di vigilanza su tali aiuti e le imprese beneficiarie di questi ultimi non possono fare legittimo affidamento sulla loro regolarità se essi non sono stati concessi nel rispetto di tale procedura (sentenze 20 marzo 1997, causa C-24/95, Alcan Deutschland, Racc. pag. I-1591, punto 25, e 22 aprile 2008, causa C-408/04 P, Commissione/Salzgitter, Racc. pag. I-2767, punto 104). |
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46 |
Ai sensi dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, lo Stato membro che intende concedere un aiuto non può dare esecuzione alle misure progettate prima che detta procedura abbia condotto a una decisione finale della Commissione. |
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47 |
Il divieto sancito da questa disposizione mira a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per iniziare, eventualmente, il procedimento contemplato dal n. 2 dello stesso articolo (sentenze 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac Saint Frères», Racc. pag. I-307, punto 17, nonché 12 febbraio 2008, causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, Racc. pag. I-469, punto 36). |
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48 |
L’art. 88, n. 3, CE istituisce così un controllo preventivo sui progetti di nuovi aiuti (sentenze 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471, punto 2, nonché CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, cit., punto 37). |
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49 |
Nel contesto di tale controllo, l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 659/1999, a norma del quale la Commissione procede all’esame della notifica «non appena questa le è pervenuta», prescrive semplicemente a tale istituzione un particolare obbligo di diligenza e non costituisce quindi una norma di applicazione ratione temporis dei criteri di valutazione della compatibilità con il mercato comune dei progetti di aiuti notificati. Una norma di tal genere non può essere dedotta neppure dall’art. 4, n. 5, seconda frase, dello stesso regolamento, in forza del quale il termine di due mesi in cui la Commissione procede all’esame preliminare della notifica decorre dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. |
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50 |
Per contro, per accertare se un aiuto costituisca un aiuto di Stato ai sensi del Trattato occorre basarsi su elementi oggettivi, da valutare nel momento in cui la Commissione prende la propria decisione (v., in questo senso, sentenze 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgique e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I-5479, punto 137, nonché 1o luglio 2008, cause riunite C-341/06 P e C-342/06 P, Chronopost e La Poste/UFEX e a., Racc. pag. I-4777, punto 95). Pertanto, il controllo del giudice comunitario verte sulla valutazione della situazione operata dalla Commissione in tale momento (sentenza Chronopost e La Poste/UFEX e a., cit., punto 144). |
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51 |
Occorre inoltre sottolineare che le regole, i principi e i criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato vigenti nel momento in cui la Commissione adotta la sua decisione, in linea di principio, possono essere considerati più adatti al contesto concorrenziale. |
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52 |
Da quanto esposto sopra si evince che, sebbene la notifica dei progetti di aiuti rappresenti una condizione fondamentale per il loro controllo, ciò nondimeno essa costituisce solamente un obbligo procedurale, volto a consentire alla Commissione di garantire un controllo al contempo preventivo ed effettivo sugli aiuti che gli Stati membri si propongono di concedere alle imprese. Pertanto, essa non può produrre l’effetto di fissare il regime giuridico applicabile agli aiuti che ne sono oggetto. |
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53 |
Di conseguenza, la notifica da parte di uno Stato membro di un aiuto o di un regime di aiuti progettati non dà origine ad una situazione giuridica consolidata che implichi che la Commissione si pronunci sulla loro compatibilità con il mercato comune applicando le norme in vigore nel momento in cui tale notifica è stata effettuata. Al contrario, la Commissione deve applicare le norme vigenti nel momento in cui essa si pronuncia, che sono le sole in base alle quali deve essere valutata la legittimità della sua decisione in proposito. |
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54 |
Contrariamente a quanto sostiene il Freistaat Sachsen, questa soluzione non è idonea ad incitare gli Stati membri ad attuare immediatamente gli aiuti che progettano senza notificarli, per poter usufruire del regime giuridico vigente al momento di tale attuazione. Infatti, anche assumendo che la compatibilità con il mercato comune di un aiuto illegale si valuti in tutti i casi nel momento in cui tale aiuto viene versato, gli Stati membri solo difficilmente possono prevedere nei dettagli i cambiamenti della normativa. Inoltre, la concessione di un aiuto illegale può esporre lo Stato membro che lo ha versato al rischio di doverlo recuperare, nonché all’obbligo di risarcimento dei danni cagionati a causa dell’illegittimità di tale aiuto (v., in questo senso, in particolare, sentenza CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, cit., punto 55). |
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55 |
Occorre tuttavia rilevare come dall’art. 88, n. 2 CE, nonché dall’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, risulti che, quando la Commissione decide di avviare la procedura di indagine formale in merito ad un progetto di aiuti, deve mettere gli interessati, tra cui l’impresa o le imprese coinvolte, in condizione di presentare le loro osservazioni. Questa regola costituisce una formalità sostanziale. |
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56 |
Ne risulta che, quando il regime giuridico in vigenza del quale uno Stato membro ha proceduto alla notifica di un aiuto progettato viene modificato prima che la Commissione prenda la sua decisione, quest’ultima, per pronunciarsi, come d’obbligo, sulla base delle nuove norme, deve chiedere agli interessati di prendere posizione sulla compatibilità di tale aiuto con queste ultime. Una deroga è possibile esclusivamente se il nuovo regime giuridico non contiene modifiche sostanziali rispetto a quello in vigore precedentemente (v., in questo senso, sentenza 8 maggio 2008, causa C-49/05 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-68, punti 68-71). |
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57 |
Nel caso di specie è pacifico, in primo luogo, che il regime di aiuti progettato è stato notificato alla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 70/2001; in secondo luogo, che, alla data di entrata in vigore di quest’ultimo, la Commissione non si era ancora pronunciata e, in terzo luogo, che tale regolamento era in vigore alla data della decisione controversa. |
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58 |
Dal fascicolo emerge altresì che la Commissione ha chiesto alle parti interessate di prendere posizione in merito all’applicazione del detto regolamento al regime di aiuti notificato. |
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59 |
Da tutto quanto precede discende che, dichiarando che la decisione controversa viola il principio di irretroattività, il Tribunale è incorso in un errore di diritto che vizia la sua sentenza. Ne consegue che il primo motivo addotto dalla Commissione è fondato. Pertanto, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo, occorre annullare la sentenza impugnata. |
Sul rinvio della causa al Tribunale
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60 |
Risulta dall’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che, quando l’impugnazione è fondata, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. |
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61 |
In questa fattispecie, poiché il motivo vertente sul carattere retroattivo dell’applicazione del regolamento n. 70/2001 alla decisione controversa risulta infondato, è d’uopo pronunciarsi sul quarto e sul quinto motivo addotto dal Freistaat Sachsen dinanzi al Tribunale. Essi riguardano, da un lato, il mancato esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale in sede di esame degli aiuti in oggetto nonché la violazione dell’obbligo di motivazione che ne risulterebbe e, dall’altro, la circostanza che la Commissione non avrebbe dimostrato che la concorrenza fosse effettivamente o potenzialmente falsata da tali aiuti, nonché la violazione dell’obbligo di motivazione che ne risulterebbe. |
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La trattazione di questi motivi implica valutazioni di fatti complessi in base ad elementi che non sono stati esaminati dal Tribunale. Dinanzi alla Corte il Freistaat Sachsen si è limitato a sostenere, senza ulteriori precisazioni, che la decisione controversa deve essere annullata in quanto, a suo dire, la Commissione ha omesso di esercitare il suo potere discrezionale, non avendo tenuto conto, in sede di applicazione del regolamento n. 70/2001, delle peculiarità del Land Sachsen né di quelle del progetto di regime di aiuti notificato. |
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Ne consegue che lo stato degli atti non consente alla Corte di definire la controversia e che quindi occorre rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci su questi due motivi. |
Sulle spese
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Poiché la causa viene rimessa dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione. |
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Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.