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Documento 62006CJ0266

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 maggio 2008.
Evonik Degussa GmbH contro Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione - Concorrenza - Intesa - Mercato della metionina - Ammenda - Regolamento n. 17 - Art. 15, n. 2 - Principio di legalità delle pene - Snaturamento dei fatti - Principio di proporzionalità - Principio della parità di trattamento.
Causa C-266/06 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-00081*

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2008:295





Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 maggio 2008 – Degussa / Commissione

(causa C‑266/06 P)

«Impugnazione – Concorrenza – Intesa – Mercato della metionina – Ammenda – Regolamento n. 17 – Art. 15, n. 2 – Principio di legalità delle pene – Snaturamento dei fatti – Principio di proporzionalità – Principio della parità di trattamento»

1.                     Diritto comunitario – Principi generali del diritto – Certezza del diritto – Legalità delle pene – Portata (v. punti 38‑40, 44‑46)

2.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale conferito alla Commissione dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 50‑62)

3.                     Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 72‑74, 86, 94)

4.                     Impugnazione – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo delle ammende inflitte alle imprese – Esclusione – Riesame di tale valutazione per motivi relativi alla violazione del principio di non discriminazione – Inclusione (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) (v. punti 95, 114)

5.                     Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36, 53, primo comma, e 58, primo comma) (v. punti 102‑103)

6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Necessità di operare una differenziazione tra le imprese coinvolte in una stessa infrazione a seconda del loro fatturato complessivo – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A, quinto comma) (v. punti 119‑123)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa AG/Commissione, con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso che chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (GU 2003, L 255, pag. 1) – Intesa relativa al mercato della metionina – Requisiti del principio di legalità delle infrazioni e delle sanzioni relativamente al sistema di ammende previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Evonik Degussa GmbH è condannata alle spese.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.

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