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Documento 62004CJ0493

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 marzo 2006.
    L. H. Piatkowski contro Inspecteur van de Belastingdienst grote ondernemingen Eindhoven.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Gerechtshof te 's-Hertogenbosch - Paesi Bassi.
    Libera circolazione dei lavoratori - Previdenza sociale - Persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma in due diversi Stati membri - Soggezione alla legislazione in materia di previdenza sociale di ciascuno di tali Stati - Regolamento (CEE) 1408/71 - Art. 14 quater, lett. b), e allegato VII - Contributo previdenziale applicato agli interessi corrisposti da una società con sede in uno Stato membro ad una persona residente in un altro Stato membro.
    Causa C-493/04.

    Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-02369

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2006:167

    Causa C-493/04

    L. H. Piatkowski

    contro

    Inspecteur van de Belastingdienst grote ondernemingen Eindhoven

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal

    Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch)

    «Libera circolazione dei lavoratori — Previdenza sociale — Persona che esercita simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma in due diversi Stati membri — Soggezione alla legislazione in materia di previdenza sociale di ciascuno di tali Stati — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 14 quater, lett. b), e allegato VII — Contributo previdenziale applicato agli interessi corrisposti da una società con sede in uno Stato membro ad una persona residente in un altro Stato membro»

    Conclusioni dell’avvocato generale F. G. Jacobs, presentate il 17 novembre 2005 

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 marzo 2006 

    Massime della sentenza

    Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa applicabile — Persona che esercita simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma in due diversi Stati membri

    [Trattato CE, artt. 48 e 52 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 14 quater, lett. b), come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98]

    Per quanto riguarda una persona che esercita simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma in due diversi Stati membri, gli artt. 48 e 52 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE) e l’art. 14 quater, lett. b), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1606/98, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla legislazione di uno Stato membro che include nella base di calcolo dei contributi sociali gli interessi come quelli versati da una società con sede in tale Stato membro ad un cittadino del primo Stato che risiede nel secondo e che è assoggettato, in applicazione del detto regolamento e tenuto conto della natura delle sue attività lavorative, alle legislazioni in materia di previdenza sociale di ambedue gli Stati.

    Infatti, anche supponendo che il divieto di doppia imposizione che risulta dal detto art. 14 quater, lett. b), del regolamento n. 1408/71, in base al quale ciascuno degli Stati membri interessati può riscuotere contributi solo sulla quota dei redditi percepiti nel suo territorio, non si applica solo ai redditi da attività subordinate e a quelli provenienti da attività autonome, bensì si estende a tutti i redditi conseguiti dalle persone cui si applicano le disposizioni del detto articolo, la circostanza che tale regolamento non contenga nessun criterio di collegamento, allo Stato membro in cui il lavoratore esercita un’attività, dei redditi percepiti sotto forma di interessi non può ostare di per sé a che la legislazione di tale Stato membro assoggetti a contributi previdenziali questi stessi redditi allorché non sono assoggettati a contribuzione sociale nello Stato membro in cui il lavoratore risiede ed esercita l’altra attività.

    A tal riguardo, il Trattato non garantisce ad un lavoratore, che estenda le sue attività a più di uno Stato membro o che le trasferisca in un altro Stato membro, un regime previdenziale neutrale. Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni previdenziali degli Stati membri, ai quali spetta, in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, determinare i presupposti del diritto o dell’obbligo di affiliazione ad un regime previdenziale, una tale estensione o un tale trasferimento possono, secondo i casi, essere più o meno favorevoli o sfavorevoli per i lavoratori sul piano della previdenza sociale. Ne discende che, anche ove la sua applicazione sia meno favorevole, una tale legislazione è sempre conforme alle disposizioni degli artt. 48 e 52 del Trattato se non crea condizioni di svantaggio per il lavoratore di cui trattasi rispetto a quelli che svolgono l’insieme delle loro attività nello Stato membro in cui essa si applica o rispetto a quelli che già in precedenza le erano assoggettati e se non si risolve nel fatto puro e semplice di versare contributi previdenziali a fondo perduto.

    (v. punti 29-32, 34, 40 e dispositivo)




    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    9 marzo 2006 (*)

    «Libera circolazione dei lavoratori – Previdenza sociale – Persona che esercita simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma in due diversi Stati membri – Soggezione alla legislazione in materia di previdenza sociale di ciascuno di tali Stati – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Art. 14 quater, lett. b), e allegato VII – Contributo previdenziale applicato agli interessi corrisposti da una società con sede in uno Stato membro ad una persona residente in un altro Stato membro»

    Nel procedimento C-493/04,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) con decisione 9 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 1° dicembre 2004, nella causa

    L.H. Piatkowski

    contro

    Inspecteur van de Belastingdienst grote ondernemingen Eindhoven,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore) e J.‑P. Puissochet, giudici,

    avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

    cancelliere: sig. R. Grass

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    –       per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H. Sevenster e C. Wissels, in qualità di agenti;

    –       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Martin e P. van Nuffel, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2005,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE), nonché dell’art. 14 quater, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606 (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

    2       Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig. Piatkowski e l’Inspecteur van de Belastingdienst grote ondernemingen Eindhoven (capo dell’unità «Grandi imprese» del servizio imposte nazionale di Eindhoven; in prosieguo: l’«Ispettore») in merito alla determinazione della base di calcolo dei contributi dovuti dall’interessato al sistema di previdenza sociale dei Paesi Bassi.

     Contesto normativo

     Normativa comunitaria

    3       L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71 recita:

    «Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. (…)».

    4       L’art. 14 quater del detto regolamento fissa le norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma nel territorio di diversi Stati membri.

    5       Ai sensi della lett. b) di tale articolo, la persona che esercita simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta, nei casi menzionati nell’allegato VII sempre del regolamento n. 1408/71, sia alla legislazione dello Stato membro in cui esercita attività subordinata sia alla legislazione dello Stato membro in cui esercita attività autonoma.

    6       Fra i casi elencati all’allegato VII del regolamento n. 1408/71 in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri figura, al punto 1, quello dell’esercizio da parte della medesima persona di un’attività autonoma in Belgio e di un’attività subordinata in un altro Stato membro.

     Normativa nazionale

    7       Ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. b), dell’Algemene Ouderdomswet (legge generale in materia di previdenza), ogni persona non residente tenuta all’imposta sui redditi da lavoro subordinato nei Paesi Bassi è affiliata al regime previdenziale istituito da tale legge. Le si applicheranno altresì le disposizioni pertinenti dell’Algemene Kinderbijslagwet (legge generale in materia di prestazioni previdenziali familiari), dell’Algemene Nabestaandenwet (legge generale in materia di previdenza per i superstiti) e dell’Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale in materia di assicurazione contro le malattie).

    8       Nei Paesi Bassi il prelievo dei contributi previdenziali è regolamentato dalla Wet financiering volksverzekeringen (legge sul finanziamento della previdenza sociale; in prosieguo: la «WFV»).

    9       Ai termini dell’art. 6 della WFV:

    «L’affiliato è tenuto al versamento dei contributi previdenziali».

    10     Ai termini dell’art. 7 della medesima legge:

    «I contributi previdenziali sono calcolati sulla base imponibile del soggetto tenuto a versarli».

    11     Per «base imponibile» l’art. 8 della WFV intende il reddito imponibile ovvero il reddito imponibile interno ai sensi della Wet op de inkomstenbelasting (legge sull’imposta sui redditi; in prosieguo: la «WIB»).

    12     A norma dell’art. 49, n. 1, lett. c), punto 4, di quest’ultima legge, i redditi da crediti verso una società avente sede nei Paesi Bassi sono redditi imponibili interni qualora il beneficiario abbia una partecipazione sostanziale nella società ai sensi dell’art. 20, lett. a), della detta legge e tale partecipazione non appartenga al patrimonio di un’impresa.

     Procedimento principale e questione pregiudiziale

    13     Dal 1996 il sig. Piatkowski, cittadino neerlandese, risiede in Belgio, dove esercita attività di amministratore societario. Trattasi di attività considerata dalla legislazione belga in materia di previdenza sociale come autonoma.

    14     Il sig. Piatkowski esercita anche attività di direttore della società a responsabilità limitata Vanderheide Beheer BV (in prosieguo: la «Vanderheide»), una società con sede nei Paesi Bassi controllata al 100% da una società di diritto belga di cui l’interessato e sua moglie possiedono ciascuno il 50% delle azioni. Trattasi di attività, per la quale l’interessato ha percepito nel 1998 uno stipendio assoggettato nei Paesi Bassi all’imposta sui redditi, considerata dalla legislazione previdenziale neerlandese come subordinata.

    15     Il sig. Piatkowski vanta un credito nei confronti della DuvedeC BV, società con sede nei Paesi Bassi, il cui capitale è detenuto per il 41% dalla Vanderheide. In relazione a tale credito egli ha ricevuto, nel 1998, interessi (in prosieguo: gli «interessi controversi») che sono stati conteggiati nella sua base imponibile per quell’anno.

    16     Contestando tale inclusione, il sig. Piatkowski ha presentato un reclamo all’Ispettore. L’accertamento corrispondente è stato tuttavia confermato con decisione 17 marzo 2000. L’interessato ha allora proposto ricorso dinanzi al Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (Corte d’appello di Hertogenbosch) sostenendo, in particolare, che la competenza a riscuotere contributi previdenziali sugli interessi controversi è attribuita dal regolamento n. 1408/71 alle apposite autorità del Belgio, suo paese di residenza.

    17     Nutrendo ragionevoli dubbi sulla compatibilità con il diritto comunitario del prelievo di contributi previdenziali neerlandesi sugli interessi controversi, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

    «Se il diritto comunitario, in particolare il diritto alla libera circolazione e il disposto dell’art. 14 quater, lett. b), del regolamento n. 1408/71 (…), osti a che i Paesi Bassi riscuotano un contributo previdenziale sui redditi da interessi versati da una società con sede nei Paesi Bassi ad un soggetto residente in Belgio al quale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14 quater, lett. b), e dell’allegato VII, punto 1, del regolamento n. 1408/71, si applicano tanto la normativa olandese in materia di previdenza sociale quanto quella belga».

     Quanto alla questione pregiudiziale

    18     Dal tenore della questione sollevata, in uno con la motivazione della decisione di rinvio, risulta che il Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch chiede, in sostanza, se l’art. 48 del Trattato CE, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, e l’art. 52 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento, nonché l’art. 14 quater, lett. b), del regolamento n. 1408/71, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla legislazione neerlandese che include nella base di calcolo dei contributi sociali interessi come quelli versati nel caso di specie da una società con sede nei Paesi Bassi ad un cittadino neerlandese residente in Belgio e soggetto, in applicazione del detto regolamento e tenuto conto della natura delle sue attività lavorative, alle legislazioni in materia di previdenza sociale di ambedue gli Stati, pur mancando una chiara connessione di tali interessi allo Stato membro di stabilimento della detta società.

    19     Occorre ricordare preliminarmente che l’obiettivo del regolamento n. 1408/71 è di assicurare, come enunciano il secondo e il quarto ‘considerando’, la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi nella Comunità europea, rispettando tuttavia le peculiarità delle legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale. A tal fine, come risulta dal quinto, sesto e decimo ‘considerando’, il detto regolamento accoglie come principio la parità di trattamento dei lavoratori di fronte alle diverse legislazioni nazionali e mira a garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro e a non penalizzare i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione (v. sentenze 8 marzo 2001, causa C‑68/99, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑1865, punti 22 e 23, e 26 maggio 2005, causa C‑249/04, Allard, Racc. pag. I‑4535, punto 31).

    20     Il sistema attuato dal regolamento n. 1408/71 è unicamente un sistema di coordinamento che disciplina in particolare, al titolo II, la determinazione della o delle legislazioni applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano, in circostanze diverse, il loro diritto alla libera circolazione. È intrinseco ad un tale sistema che il livello dei contributi previdenziali da versare per l’esercizio di una certa attività vari secondo lo Stato membro in cui questa attività è, in tutto o in parte, esercitata o secondo la legislazione previdenziale cui tale attività è sottoposta (v., in tal senso, sentenze Commissione/Germania, cit., punto 29, e 19 marzo 2002, cause riunite C-393/99 e C-394/99, Hervein e a., Racc. pag. I‑2829, punto 52).

    21     L’art. 13 del regolamento n. 1408/71, che apre il titolo II, relativo alla determinazione della legislazione applicabile, stabilisce, al n. 1, che, fatte salve le disposizioni degli artt. 14 quater e 14 septies, il lavoratore cui è applicabile il regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro. Come risulta, in particolare, dal quinto, ottavo e decimo ‘considerando’ sempre del regolamento n. 1408/71, la regola dell’unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale mira ad eliminare le disparità di trattamento che, per i lavoratori subordinati e non che si spostano all’interno della Comunità, sarebbero la conseguenza di un cumulo parziale o totale delle legislazioni applicabili (v., in tal senso, sentenza 15 febbraio 2000, causa C‑169/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑1049, punto 43). Pertanto, conformemente all’art. 14 bis, n. 2, del detto regolamento, la persona che di norma svolge un’attività lavorativa autonoma sul territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede (v. sentenza 30 gennaio 1997, causa C‑340/94, De Jaeck, Racc. pag. I‑461, punto 11).

    22     Dall’art. 14 quater, lett. b), del regolamento n. 1408/71 risulta, tuttavia, che, nei casi elencati nell’allegato VII, la persona che svolge al contempo un’attività subordinata in uno Stato membro e un’attività autonoma in un altro Stato membro è soggetta simultaneamente alla normativa di ciascuno di tali Stati. Questa persona è pertanto obbligata a versare i contributi che le siano eventualmente imposti da entrambe le legislazioni (sentenza De Jaeck, cit., punto 39).

    23     Così, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, dove è pacifico che il sig. Piatkowski esercita simultaneamente un’attività subordinata nei Paesi Bassi e una autonoma in Belgio e rientra, così, nel caso previsto all’allegato VII, punto 1, del regolamento n. 1408/71, si ricava dallo stesso regolamento che l’interessato può essere tenuto ad assolvere i contributi richiesti dalla legislazione previdenziale neerlandese anche ove versi contributi a titolo della legislazione previdenziale belga.

    24     Si deve perciò verificare se l’art. 14 quater, lett. b), del regolamento n. 1408/71 osti a che un lavoratore possa essere assoggettato, relativamente al medesimo reddito, agli oneri sociali derivanti dall’applicazione simultanea delle due legislazioni nazionali in causa.

    25     A tale riguardo si deve osservare, come ha fatto il giudice del rinvio, che la versione dell’art. 14 quater, lett. b), del regolamento n. 1408/71 applicabile ai fatti di specie non precisa più, a differenza della versione anteriore, che l’applicazione simultanea della legislazione di ciascuno Stato membro interessato ha luogo solo «per quanto concerne l’attività lavorativa svolta nel suo territorio».

    26     Ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tuttavia tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche, eventualmente, del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze De Jaeck, cit., punto 17, e 7 giugno 2005, causa C‑17/03, VEMW e a., Racc. pag. I‑4883, punto 41).

    27     Orbene, interpretare le disposizioni dell’art. 14 quater, lett. b), del regolamento n. 1408/71 nel senso che autorizzano una doppia imposizione sul medesimo reddito penalizzerebbe i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione e sarebbe perciò manifestamente contrario all’obiettivo del regolamento. Come affermato dalla Corte, l’art. 14 quinquies, n. 2, del detto regolamento fa obbligo agli Stati membri di trattare in modo non discriminatorio i lavoratori assoggettati alle disposizioni dell’art. 14 quater, lett. b), rispetto ai lavoratori che esercitano l’insieme delle loro attività in un unico Stato membro (v., in tal senso, sentenza Hervein e a., cit., punto 61).

    28     Dalle dette disposizioni risulta, quindi, implicitamente ma necessariamente, che, nei casi elencati all’allegato VII del regolamento n. 1408/71, l’affiliato è assoggettato alla legislazione dello Stato membro in cui esercita attività subordinata per quanto concerne l’attività subordinata e alla legislazione dello Stato membro in cui esercita attività autonoma per quanto concerne l’attività autonoma.

    29     Pertanto, relativamente ai redditi provenienti da attività subordinate e a quelli provenienti da attività autonome, che in nessun caso possono costituire oggetto di una doppia imposizione, ciascuno degli Stati membri interessati può riscuotere contributi solo sulla quota dei redditi percepiti nel suo territorio (v., in tal senso, sentenza De Jaeck, cit., punto 40).

    30     Orbene, è pacifico che gli interessi controversi non sono soggetti a contribuzione sociale in Belgio. Di conseguenza, quand’anche il divieto di doppia imposizione di cui al punto precedente non si applica solo ai redditi da attività subordinate e a quelli provenienti da attività autonome, bensì si estende a tutti i redditi conseguiti dalle persone cui si applicano le disposizioni dell’art. 14 quater, lett. b), del regolamento n. 1408/71, la legislazione neerlandese controversa è in regola.

    31     Ciò considerato, la circostanza che tale regolamento non contenga nessun criterio di collegamento ai Paesi Bassi dei redditi percepiti sotto forma di interessi non può ostare di per sé a che la legislazione neerlandese assoggetti tali redditi a contributo previdenziale.

    32     Peraltro, poiché il diritto comunitario non pregiudica la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali (sentenza 13 maggio 2003, causa C-385/99, Müller-Fauré e van Riet, Racc. pag. I-4509, punto 100), spetta alla normativa di ciascuno Stato membro interessato, in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, determinare i presupposti del diritto o dell’obbligo di affiliazione a un regime previdenziale, il livello dei contributi dovuti (v., in particolare, sentenza 8 settembre 2005, causa C-512/03, Blanckaert, Racc. pag. I‑7685, punto 49) ed i redditi da prendere in considerazione per il computo degli stessi (sentenza 26 gennaio 1999, causa C‑18/95, Terhoeve, Racc. pag. I‑345, punto 51).

    33     L’importante è soltanto che nell’esercizio di tale competenza lo Stato membro rispetti il diritto comunitario (v., in particolare, sentenze Terhoeve, cit., punto 34, e 7 luglio 2005, causa C-227/03, Van Pommeren-Bourgondiën, Racc. pag. I‑6101, punto 39).

    34     La Corte ha affermato, a tale riguardo, che il Trattato CE non garantisce ad un lavoratore, che estenda le sue attività a più di uno Stato membro o che le trasferisca in un altro Stato membro, un regime previdenziale neutrale. Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni previdenziali degli Stati membri, una simile estensione o un simile trasferimento possono, secondo i casi, essere più o meno favorevoli o sfavorevoli per i lavoratori sul piano della previdenza sociale. Ne discende che, anche ove la sua applicazione sia meno favorevole, una tale legislazione è sempre conforme alle disposizioni degli artt. 48 e 52 del Trattato se non crea condizioni di svantaggio per il lavoratore di cui trattasi rispetto a quelli che svolgono l’insieme delle loro attività nello Stato membro in cui essa si applica o rispetto a quelli che già in precedenza le erano assoggettati e se non si risolve nel fatto puro e semplice di versare contributi previdenziali a fondo perduto (v., in tal senso, sentenza Hervein e a., cit., punto 51).

    35     Nel caso di specie si deve constatare per prima cosa che l’art. 49, n. 1, lett. c), punto 4, della WIB, ai cui sensi i redditi provenienti da crediti verso una società con sede nei Paesi Bassi fanno parte del reddito assoggettato a contribuzione previdenziale, si applica indistintamente a tutti i beneficiari di tali redditi senza svantaggiare i lavoratori che, come il sig. Piatkowski, si avvalgono del diritto alla libera circolazione rispetto a quelli che svolgono l’insieme delle loro attività in tale Stato membro.

    36     È pacifico, poi, che i contributi sociali versati dall’interessato ai Paesi Bassi gli danno diritto in tale Stato ad una tutela sociale complementare a quella di cui gode in Belgio, sicché non sono versati a fondo perduto.

    37     Vero è che l’inclusione degli interessi controversi nella base imponibile per il calcolo dei contributi sociali dovuti non farà di per sé sorgere in capo al sig. Piatkowski un diritto a prestazioni sociali, nei Paesi Bassi, supplementari a quelle di cui ivi già beneficiava. Ciò discende, però, come si è affermato sopra al punto 32, dal fatto che sono ancora i singoli Stati membri a determinare il livello di contribuzione degli affiliati e i redditi da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi. La portata della tutela sociale e le modalità di calcolo dei contributi sociali non contano, visto che l’onere di pagamento di questi ultimi è controbilanciato dalla tutela sociale complessivamente offerta.

    38     D’altro canto, che nel procedimento principale l’ampiezza della tutela sociale prescinda dall’importo dei contributi sociali versati è del tutto normale per un regime di previdenza fondato su un principio solidaristico.

    39     Ciò considerato, la legislazione neerlandese di cui trattasi nel procedimento principale non risulta violare il principio della libera circolazione dei cittadini garantito dagli artt. 48 e 52 del Trattato CE.

    40     La questione sollevata dal giudice del rinvio dev’essere dunque risolta così, che gli artt. 48 e 52 del Trattato, relativi rispettivamente alla libera circolazione dei lavoratori e alla libertà di stabilimento, e l’art. 14 quater, lett. b), del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che non ostano alla legislazione neerlandese che include nella base di calcolo dei contributi sociali interessi come quelli versati nel caso di specie da una società con sede nei Paesi Bassi ad un cittadino neerlandese residente in Belgio e soggetto, in applicazione del detto regolamento e tenuto conto della natura delle sue attività lavorative, alle legislazioni in materia di previdenza sociale di ambedue gli Stati.

     Sulle spese

    41     Nei confronti delle parti nel procedimento principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

    Gli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE), relativi rispettivamente alla libera circolazione dei lavoratori e alla libertà di stabilimento, e l’art. 14 quater, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla legislazione neerlandese che include nella base di calcolo dei contributi sociali interessi come quelli versati nel caso di specie da una società con sede nei Paesi Bassi ad un cittadino neerlandese residente in Belgio e soggetto, in applicazione del detto regolamento e tenuto conto della natura delle sue attività lavorative, alle legislazioni in materia di previdenza sociale di ambedue gli Stati.

    Firme


    * Lingua processuale: l'olandese.

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