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Documento 62002CJ0060
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 7 January 2004. # Criminal proceedings against X. # Reference for a preliminary ruling: Landesgericht Eisenstadt - Austria. # Counterfeit and pirated goods - No criminal penalty for the transit of counterfeit goods - Compatibility with Regulation (EC) No 3295/94. # Case C-60/02.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 gennaio 2004.
Procedimento penale a carico di X.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesgericht Eisenstadt - Austria.
Merci contraffatte e merci usurpative - Mancata previsione di una sanzione penale per il transito di merci contraffatte - Compatibilità con il regolamento (CE) n. 3295/94.
Causa C-60/02.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 gennaio 2004.
Procedimento penale a carico di X.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesgericht Eisenstadt - Austria.
Merci contraffatte e merci usurpative - Mancata previsione di una sanzione penale per il transito di merci contraffatte - Compatibilità con il regolamento (CE) n. 3295/94.
Causa C-60/02.
Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-00651
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2004:10
«Merci contraffatte e merci usurpative – Mancata previsione di una sanzione penale per il transito di merci contraffatte – Compatibilità con il regolamento (CE) n. 3295/94»
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[Regolamento (CE) del Consiglio n. 3295/94, artt. 2 e 11]
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
7 gennaio 2004 (1)
«Merci contraffatte e merci usurpative – Mancata previsione di una sanzione penale per il transito di merci contraffatte – Compatibilità con il regolamento (CE) n. 3295/94»
Nel procedimento C-60/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesgericht Eisenstadt (Austria) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di X, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure riguardanti l'introduzione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale (GU L 341, pag. 8), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 25 gennaio 1999, n. 241 (GU L 27, pag. 1),LA CORTE (Quinta Sezione),,
viste le osservazioni scritte presentate:
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 giugno 2003,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landesgericht Eisenstadt, con ordinanza 17 gennaio 2002, dichiara:
Jann |
Edward |
La Pergola |
Il cancelliere |
Il presidente |
R. Grass |
V. Skouris |