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Documento 61999CJ0030

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2001.
Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.
Libera circolazione delle merci - Metalli preziosi - Punzonatura obbligatoria.
Causa C-30/99.

Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-04619

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2001:346

61999J0030

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. - Libera circolazione delle merci - Metalli preziosi - Punzonatura obbligatoria. - Causa C-30/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-04619


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Normativa nazionale che vieta la messa in commercio dei lavori in metallo prezioso importati non corrispondenti alle disposizioni nazionali sui titoli - Giustificazione - Tutela dei consumatori - Lealtà nei negozi commerciali - Presupposto

[Trattato CE, art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE)]

2. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Normativa nazionale che prescrive, per i lavori in metallo prezioso importati, l'apposizione di una punzonatura nazionale di responsabilità - Giustificazione - Tutela dei consumatori - Lealtà nei negozi commerciali - Presupposto

[Trattato CE, art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE)]

3. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Normativa nazionale che prescrive, per i lavori in metallo prezioso importati e dotati di punzonatura legale, di recare una punzonatura autorizzata da un'istanza nominata da un'associazione nazionale degli orefici o una punzonatura internazionale - Punzonatura legale apposta da un ente che offra garanzie d'indipendenza e punzonatura che fornisca un'adeguata informazione ai consumatori - Inammissibilità

[Trattato CE, art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE)]

4. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Normativa nazionale che differenzia le punzonature autorizzate impresse sui lavori in metallo prezioso nazionali e le punzonature dello stesso tipo impresse su siffatti lavori importati - Inammissibilità - Giustificazione - Mancanza

[Trattato CE, art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE)]

Massima


1. Una normativa di uno Stato membro relativa ai titoli dei lavori in metalli preziosi che vieti la messa in commercio nel territorio nazionale, con la denominazione e l'indicazione del titolo che essi recano nel loro paese d'origine, dei lavori in metalli preziosi (oro, argento o platino) legalmente prodotti e messi in commercio in altri Stati membri, ma che non corrispondono alle disposizioni nazionali sui titoli, a meno che le punzonature impresse sui lavori importati non siano sostituite con quelle corrispondenti all'adeguato titolo ufficiale nazionale inferiore, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).

Un tale ostacolo agli scambi intracomunitari non può giustificarsi con considerazioni relative alla tutela dei consumatori e alla lealtà delle transazioni commerciali, in quanto un consumatore che abbia familiarità con il sistema nazionale di indicazione dei titoli dei lavori in metalli preziosi dispone di un'informazione equivalente e comprensibile allorché si trova di fronte ad una punzonatura che è stata impressa su un lavoro in metalli preziosi proveniente da un altro Stato membro.

( v. punti 28-29, 33, 76 e dispositivo )

2. Una disciplina di uno Stato membro relativa alla punzonatura dei lavori in metalli preziosi che richieda che i lavori in metalli preziosi importati da un altro Stato membro e messi in commercio nel territorio nazionale rechino una punzonatura di responsabilità che indichi il produttore, l'artigiano o il commerciante di tali lavori, registrato da un'associazione nazionale degli orefici che nomina l'istanza incaricata di incidere la punzonatura autorizzata su tali lavori, qualora tali lavori rechino già una punzonatura di responsabilità conforme alla legislazione dello Stato membro d'origine, costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).

Un tale ostacolo agli scambi intracomunitari è giustificato da considerazioni relative alla tutela dei consumatori ed alla lealtà delle transazioni commerciali solo se i lavori in metalli preziosi provenienti da altri Stati membri non sono già dotati di punzonature che permettano di raggiungere lo stesso scopo, vale a dire, in questo caso, l'identificazione del responsabile. A tale riguardo, l'identificazione della persona responsabile di un lavoro in metallo prezioso è in linea di principio possibile se tale lavoro reca una punzonatura di responsabilità apposta conformemente alla legislazione di un altro Stato membro.

( v. punti 46, 49-51, 76 e dispositivo )

3. Uno Stato membro viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) qualora esiga che i lavori in metalli preziosi importati da un altro Stato membro e messi in commercio nel territorio nazionale, su cui è stata legalmente incisa, in un altro Stato membro, una punzonatura apposta da un ente che offra garanzie di indipendenza e che fornisca un'adeguata informazione ai consumatori, rechino una punzonatura autorizzata dall'istanza nominata da un'associazione nazionale degli orefici o una punzonatura internazionale notificata ai sensi della convenzione concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metalli preziosi.

( v. punto 76 e dispositivo )

4. Uno Stato membro viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) differenziando le punzonature autorizzate impresse sui lavori in metalli preziosi prodotti nel territorio nazionale dalle punzonature del medesimo tipo impresse su siffatti lavori importati da altri Stati membri. Il requisito secondo il quale punzonature diverse vanno apposte su taluni lavori in metalli preziosi a seconda che essi siano di origine nazionale o d'importazione costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, che non può essere giustificata con riguardo alle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.

( v. punti 74, 76 e dispositivo )

Parti


Nella causa C-30/99,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. B. Wainwright e M. Shotter, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata dal sig. M.A. Buckley, in qualità di agente, assistito dal sig. A.M. Collins, BL, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta dal

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dal sig. M. Hoskins, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che:

- vietando la messa in commercio in Irlanda, con la denominazione e l'indicazione del titolo che essi recano nel loro paese d'origine, dei lavori in metalli preziosi (oro, argento o platino) legalmente prodotti e messi in commercio in altri Stati membri, ma che non corrispondono alle disposizioni irlandesi sui titoli, ovvero imponendo la sostituzione delle punzonature impresse sui lavori importati con quelle corrispondenti all'adeguato titolo ufficiale irlandese inferiore;

- esigendo che i lavori in metalli preziosi (oro, argento o platino) importati da un altro Stato membro e messi in commercio in Irlanda rechino una punzonatura di responsabilità che indichi il produttore, l'artigiano o il commerciante di tali lavori, registrato dall'associazione degli orefici di Dublino che nomina l'Assay Master incaricato di incidere la punzonatura autorizzata su tali lavori, qualora tali lavori rechino già una punzonatura di responsabilità conforme alla legislazione dello Stato membro d'origine;

- esigendo che i lavori in metalli preziosi (oro, argento o platino) importati da un altro Stato membro e messi in commercio in Irlanda, su cui è stata legalmente incisa, in un altro Stato membro, una punzonatura apposta da un ente che offra garanzie di indipendenza e che fornisca un'adeguata informazione ai consumatori, rechino una punzonatura autorizzata dall'Assay Master nominato dall'associazione degli orefici di Dublino, e

- differenziando le punzonature autorizzate impresse sui lavori prodotti in Irlanda dalle punzonature del medesimo tipo impresse sui lavori importati da altri Stati membri,

l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: L.A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 7 dicembre 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 febbraio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 5 febbraio 1999, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso inteso a far dichiarare che:

- vietando la messa in commercio in Irlanda, con la denominazione e l'indicazione del titolo che essi recano nel loro paese d'origine, dei lavori in metalli preziosi (oro, argento o platino) legalmente prodotti e messi in commercio in altri Stati membri, ma che non corrispondono alle disposizioni irlandesi sui titoli, ovvero imponendo la sostituzione delle punzonature impresse sui lavori importati con quelle corrispondenti all'adeguato titolo ufficiale irlandese inferiore;

- esigendo che i lavori in metalli preziosi (oro, argento o platino) importati da un altro Stato membro e messi in commercio in Irlanda rechino una punzonatura di responsabilità che indichi il produttore, l'artigiano o il commerciante di tali lavori, registrato dall'associazione degli orefici di Dublino che nomina l'Assay Master incaricato di incidere la punzonatura autorizzata su tali lavori, qualora tali lavori rechino già una punzonatura di responsabilità conforme alla legislazione dello Stato membro d'origine;

- esigendo che i lavori in metalli preziosi (oro, argento o platino) importati da un altro Stato membro e messi in commercio in Irlanda, su cui è stata legalmente incisa, in un altro Stato membro, una punzonatura apposta da un ente che offra garanzie di indipendenza e che fornisca un'adeguata informazione ai consumatori, rechino una punzonatura autorizzata dall'Assay Master nominato dall'associazione degli orefici di Dublino, e

- differenziando le punzonature autorizzate impresse sui lavori prodotti in Irlanda dalle punzonature del medesimo tipo impresse sui lavori importati da altri Stati membri,

l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).

2 Con ordinanza del presidente della Corte 6 settembre 1999, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell'Irlanda.

La disciplina nazionale

3 Le disposizioni legislative e regolamentari che si applicano in Irlanda ai lavori in metalli preziosi sono contenute, segnatamente, nell'Hallmarking Act (legge in materia di punzonatura; in prosieguo: la «legge») del 1981, negli Hallmarking (Approved Hallmarks) Regulations (regolamento sulle punzonature autorizzate) del 1983, negli Hallmarking (Approved Hallmarks) (Amendment) Regulations (regolamento emendato sulle punzonature autorizzate) del 1990, negli Hallmarking (Irish Standards of Fineness) Regulations (regolamento sul titolo dei metalli preziosi) del 1983 e negli Hallmarking (Irish Standards of Fineness) (Amendment) Regulations (regolamento emendato sul titolo dei metalli preziosi) del 1990.

4 Gli Hallmarking (Irish Standards of Fineness) Regulations del 1983 e gli Hallmarking (Irish Standards of Fineness) (Amendment) Regulations del 1990 elencano i titoli ammessi per i lavori eseguiti con metalli preziosi o contenenti metalli preziosi. Tali regolamenti completano i titoli già riportati nello Statuto concesso all'associazione degli orefici di Dublino il 22 dicembre 1637 nonché nell'art. 22 della Plate Assay Act (legge sulla titolazione dei metalli preziosi) del 1783 e nell'art. 3 del Plate Assay (Ireland) Act (legge sulla titolazione dei metalli preziosi per l'Irlanda) del 1807. Sono ormai ammessi, per l'oro, i titoli 916,6, 833, 750, 585, 417 e 375 millesimi, corrispondenti rispettivamente a 22, 20, 18, 14, 10 e 9 carati; sono ammessi, per l'argento, i titoli di 925 e 958,4 millesimi e, per il platino, il titolo di 950 millesimi.

5 I lavori in metalli preziosi devono recare una punzonatura autorizzata. L'art. 2 della legge dà la definizione seguente di punzonatura autorizzata:

«(a) una punzonatura legalmente apposta dall'Assay Master, prima o dopo l'entrata in vigore della legge, in forza della legge vigente;

(b) una punzonatura legalmente apposta in un Assay Office nel Regno Unito anteriormente al 21 febbraio 1927;

(c) "una punzonatura internazionale", vale a dire una punzonatura prevista da regolamento in applicazione dell'art. 3 della legge, come riconosciuta dal governo o dal ministro in forza di un Trattato o di una convenzione internazionale cui l'Irlanda aderisca e che riguardi i metalli preziosi e che sia legalmente impressa dall'Essay Master o in un paese diverso dall'Irlanda».

6 Ai sensi dell'art. 7 degli Hallmarking (Approved Hallmarks) Regulations del 1983, si deve intendere per «punzonatura internazionale» una punzonatura notificata in conformità alla convenzione concernente il controllo e la punzonatura dei lavori in metallo prezioso (in prosieguo: la «convenzione»), cui hanno aderito l'Irlanda e diversi altri Stati membri.

7 L'art. 5 degli Hallmarking (Approved Hallmarks) Regulations del 1983 indica le tre punzonature autorizzate da apporre a tutti i lavori in metalli preziosi, con l'eccezione dei lavori importati sui quali siano già state apposte punzonature internazionali. Si tratta della punzonatura adeguata usata dal Dublin Assay Office, di una punzonatura che indica il titolo ed applicata dal Dublin Assay Office (punzonatura di titolo) e di un marchio o di una lettera che indica l'anno di produzione o l'anno di punzonatura del lavoro, apposta nel Dublin Assay Office.

8 Risulta dall'art. 9 della legge che sui lavori in metalli preziosi presentati all'Assay Master perché vi sia incisa la punzonatura autorizzata va anche incisa una punzonatura di responsabilità. Il responsabile indicato da tale punzonatura è il produttore, l'artigiano o il commerciante del lavoro marchiato col punzone. L'Assay Master ed un responsabile possono prendere disposizioni affinché la punzonatura di responsabilità sia apposta dall'Assay Master. La punzonatura di responsabilità dev'essere registrata presso l'associazione degli orefici di Dublino.

9 L'art. 3, n. 2, della legge stabilisce che i regolamenti possono imporre punzonature diverse per i lavori prodotti sul territorio nazionale e per i lavori d'importazione.

10 In base a tale disciplina, l'art. 5 degli Hallmarking (Approved Hallmarks) Regulations del 1983 prevede, per quanto riguarda la punzonatura dell'Assay Office, differenze tra i lavori prodotti in Irlanda e determinati lavori d'importazione. Punzonature diverse per i lavori prodotti in Irlanda ed i lavori d'importazione sono imposte anche dall'art. 4 degli Hallmarking (Approved Hallmarks) Regulations del 1983 per quanto riguarda il platino e dall'art. 4 degli Hallmarking (Approved Hallmarks) (Amendment) Regulations del 1990 per quanto riguarda l'oro a 10 carati.

Il procedimento precontenzioso

11 Ritenendo che la legislazione irlandese in materia di punzonatura fosse in contrasto con l'art. 30 del Trattato, la Commissione, con lettera di diffida 28 giugno 1993, ha intimato all'Irlanda di presentarle le sue osservazioni entro due mesi, in conformità alla procedura di cui all'art. 169 del Trattato. Le autorità irlandesi hanno risposto a tale diffida con lettera 13 ottobre 1993.

12 Non soddisfatta di tale risposta, l'11 novembre 1996 la Commissione ha indirizzato all'Irlanda un parere motivato, consentendole un termine di due mesi per conformarvisi. Nella risposta 3 aprile 1997, le autorità irlandesi contestavano che la legislazione irlandese vigente restringesse la libera circolazione dei lavori in metalli preziosi in base a criteri diversi da quelli consentiti dall'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE).

13 Dato che i contatti tra gli uffici della Commissione e le autorità irlandesi non hanno condotto ad un risultato soddisfacente per la Commissione, quest'ultima ha deciso di proporre il ricorso in esame.

Nel merito

Sulla disciplina relativa ai titoli dei lavori in metalli preziosi

Argomenti delle parti

14 La Commissione sostiene che le disposizioni dei regolamenti irlandesi riguardanti i titoli dei metalli preziosi costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, in quanto le stesse vietano la messa in commercio in Irlanda, con la denominazione e l'indicazione del titolo che essi recano nel loro paese d'origine, di lavori in metalli preziosi che sono legittimamente prodotti e messi in commercio in altri Stati membri ma che non sono conformi a tali disposizioni.

15 Tali lavori, infatti, non potrebbero essere importati e indicati come lavori in oro, in platino o in argento in Irlanda. Inoltre, dato che i detti lavori non potrebbero essere venduti con il titolo che compare sulla punzonatura originale, tale punzonatura dovrebbe essere tolta e sostituita da una punzonatura che indichi il titolo ufficiale irlandese immediatamente inferiore.

16 La Commissione ammette che la disciplina irlandese contribuisce in tal modo alla tutela del consumatore ed alla lealtà delle transazioni commerciali. Essa osserva tuttavia che tali interessi vanno garantiti nel rispetto reciproco degli usi lealmente e tradizionalmente praticati nei vari Stati membri.

17 Uno Stato membro non può, secondo la Commissione, esigere che una nuova punzonatura sia apposta a prodotti importati da un altro Stato membro, allorché le indicazioni fornite dalle punzonature richieste da quest'ultimo presentano un contenuto informativo equivalente e le stesse sono comprensibili per il consumatore dello Stato d'importazione. La Commissione ritiene al riguardo che una punzonatura che indichi il titolo nominale in millesimi fornisca al consumatore informazioni equivalenti. Inoltre, esisterebbero modalità atte a informare pienamente il consumatore sul significato di una punzonatura che non sia irlandese, come l'apposizione di un'etichetta o l'applicazione di targhette negli scaffali.

18 La Commissione afferma di aver ricevuto dalle autorità irlandesi copia di un progetto di regolamento che modifica la disciplina irlandese in materia di titoli, la quale prevederebbe l'inclusione dei titoli considerati dal progetto 22 aprile 1996 di proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative ai lavori in metalli preziosi (in prosieguo: il «progetto di proposta di direttiva»). La Commissione si dichiara disposta a riconoscere come misura proporzionata una limitazione dei titoli a quelli di uso più frequente nella Comunità. Tuttavia, tale progetto di regolamento irlandese non sarebbe ancora entrato in vigore.

19 Il governo irlandese fa valere che gli Stati membri hanno il diritto di vietare la messa in commercio di merci d'importazione, ancorché quest'ultima rispetti le pratiche leali tradizionalmente in uso in un altro Stato membro, quando ciò sia giustificato da finalità di interesse pubblico.

20 Il governo irlandese rileva a tale riguardo che la punzonatura di titolo è atta a garantire un'efficace tutela dei consumatori ed a promuovere la lealtà delle transazioni commerciali. In assenza di tale punzonatura, il consumatore potrebbe essere facilmente indotto in errore quanto all'esatta percentuale di metallo prezioso di un lavoro. Il requisito dell'etichettatura, per sua stessa natura, non potrebbe offrire al consumatore la stessa garanzia delle punzonature inamovibili ed inseparabili.

21 Inoltre il governo irlandese ritiene che una limitazione del numero dei titoli costituisca un mezzo proporzionato per conseguire gli scopi così perseguiti, come dimostrerebbe il progetto di proposta di direttiva e come la Commissione stessa parrebbe ammettere nel suo ricorso.

22 Nella sua replica la Commissione sostiene che il cosiddetto principio «del reciproco riconoscimento» deve applicarsi all'indicazione dei titoli. Quanto al riferimento nel ricorso all'etichettatura dei lavori in metalli preziosi, la Commissione afferma che quest'ultima non dovrebbe sostituire la punzonatura, ma integrarla.

23 Inoltre, la Commissione fa valere che le punzonature autorizzate e legalmente apposte in altri Stati membri indicano in genere il titolo in millesimi. In conformità alla convenzione, l'Irlanda riconoscerebbe già punzonature che indicano il titolo solo in millesimi, senz'alcun riferimento ai carati. La Commissione ne desume che dovrebbero essere accettati anche titoli diversi da quelli attualmente riconosciuti dal sistema irlandese.

24 Nella controreplica il governo irlandese fa valere che la Commissione, anche se ha ammesso che una limitazione del numero dei titoli può giustificarsi per le finalità di tutela dei consumatori e di lealtà delle transazioni commerciali, non ha dimostrato perché tale limitazione è proporzionata solo se autorizza i titoli più frequentemente usati nella Comunità.

Giudizio della Corte

25 Secondo una costante giurisprudenza, ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative (sentenza della Corte 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5).

26 Conformemente alla giurisprudenza «Cassis de Dijon» (sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, Racc. pag. 649), costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall'art. 30 del Trattato, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni, dall'assoggettamento di merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e messe in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (come quelli riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'etichettatura o il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci (sentenza 15 settembre 1994, causa C-293/93, Houtwipper, Racc. pag. I-4249, punto 11).

27 La Corte ha già dichiarato che una disciplina nazionale relativa ai lavori in metalli preziosi, qualora prescriva che i lavori in metallo prezioso importati da altri Stati membri, dove sono legalmente posti in vendita e punzonati conformemente alla normativa di detti Stati, siano assoggettati a una nuova punzonatura nello Stato membro di importazione, rende le importazioni più difficili e costose (sentenza Houtwipper, già citata, punto 13).

28 Ciò vale per la disciplina irlandese relativa ai titoli dei lavori in metalli preziosi. Infatti, lavori che non siano conformi alle sue disposizioni possono essere importati e messi in commercio in Irlanda solo dopo aver fatto oggetto di una nuova punzonatura che indichi il titolo inferiore previsto dalla disciplina nazionale.

29 Quanto alla possibilità di giustificare gli effetti restrittivi della disciplina irlandese, è vero che l'obbligo dell'importatore di fare apporre sui lavori in metalli preziosi una punzonatura indicante il titolo è in linea di principio atta ad assicurare una tutela efficace dei consumatori ed a promuovere la lealtà delle transazioni commerciali (sentenza Houtwipper, citata, punto 14).

30 Tuttavia la Corte, nella sentenza 22 giugno 1982, causa 220/81, Robertson e a. (Racc. pag. 2349, punto 12), ha rilevato che uno Stato membro non può imporre una nuova punzonatura a prodotti importati da un altro Stato membro, dove sono stati legalmente messi in commercio e punzonati conformemente alla legislazione di tale Stato, qualora le indicazioni fornite dalla punzonatura originaria, quale che ne sia la forma, siano equivalenti a quelle prescritte dallo Stato membro di importazione e comprensibili per i consumatori di quest'ultimo.

31 A tale proposito si deve rilevare che la disciplina irlandese prevede che i titoli dei lavori in metalli preziosi siano indicati in millesimi.

32 Per stabilire se un'indicazione in millesimi di un titolo non contemplato da tale disciplina fornisca informazioni equivalenti e comprensibili al consumatore, si deve, come più volte ha fatto la Corte allorché è stata interrogata circa il carattere eventualmente ingannevole di una denominazione, di un marchio o di una dicitura pubblicitaria con riferimento alle disposizioni del Trattato o del diritto derivato, prendere in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (v., segnatamente, sentenza 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky, Racc. pag. I-4657, punto 31).

33 A tal riguardo si deve constatare che un consumatore che abbia familiarità con il sistema irlandese di indicazione dei titoli dei lavori in metalli preziosi dispone di un'informazione equivalente e comprensibile allorché si trova di fronte ad una punzonatura che è stata impressa su un lavoro in metalli preziosi proveniente da un altro Stato membro e che indica il titolo in millesimi.

34 Di conseguenza, non è necessario esaminare in quale misura un'eventuale mancanza di chiarezza nell'informazione fornita da tale punzonatura possa venir compensata dall'apposizione di etichette o dall'applicazione di targhette negli scaffali.

35 Non è neanche necessario esaminare la questione se l'Irlanda sia tenuta ad autorizzare l'indicazione in millesimi di tutti i titoli dei lavori in metalli preziosi o se essa possa limitarsi a quelli che sono più frequentemente usati nella Comunità. E' infatti pacifico che la Commissione rimprovera all'Irlanda unicamente di non ammettere i titoli più frequentemente usati nella Comunità e che la disciplina irlandese in vigore alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato non consente neppure l'uso di detti titoli.

36 Ne consegue che la censura riguardante la disciplina irlandese relativa ai titoli dei lavori in metalli preziosi è fondata.

Sulla disciplina relativa alla punzonatura di responsabilità

Argomenti delle parti

37 Per quanto riguarda la punzonatura di responsabilità richiesta dall'art. 9 della legge, la Commissione fa valere che un sistema nel quale i produttori, gli artigiani o i commercianti dei lavori in metalli preziosi di altri Stati membri devono far registrare una punzonatura di responsabilità a loro nome in Irlanda è atto a restringere l'importazione in Irlanda di tali lavori provenienti da altri Stati membri. Infatti, gli importatori dovrebbero o trattare con un importatore che è già titolare di una punzonatura di responsabilità registrata in Irlanda, il che comporterebbe una nuova marchiatura dei lavori che recano una punzonatura di responsabilità registrata in un altro Stato membro, o sbrigare essi stessi le pratiche richieste per far registrare la loro punzonatura in Irlanda.

38 In varie sentenze la Corte avrebbe considerato l'obbligo di mantenere un rappresentante nello Stato membro d'importazione come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa e come una violazione dell'art. 30 del Trattato (sentenze 2 marzo 1983, causa 155/82, Commissione/Belgio, Racc. pag. 531, e 28 febbraio 1984, causa 247/81, Commissione/Germania, Racc. pag. 1111).

39 Secondo la Commissione, la finalità d'interesse generale che consiste nell'individuare una persona responsabile per il lavoro in metallo prezioso può in linea di principio essere conseguita se il lavoro reca una punzonatura di responsabilità apposta conformemente alla legislazione di un altro Stato membro. Solo in casi eccezionali, che comportano un rischio di confusione, potrebbero essere richieste formalità supplementari per garantire l'efficacia del sistema di controllo. Non sarebbe invece giustificato che tali formalità aggiuntive siano sistematicamente richieste.

40 Il governo irlandese fa valere, a tale riguardo, che non è richiesto che il responsabile indicato dalla punzonatura sia un cittadino irlandese, che risieda in Irlanda, che nomini un rappresentante in Irlanda o che mantenga una succursale in Irlanda. In pratica, ogni categoria di persone potrebbe far registrare una punzonatura. D'altronde, la punzonatura di responsabilità non andrebbe apposta in Irlanda. Per giunta, l'Assay Office che appone una punzonatura aggiungerebbe anche una punzonatura di responsabilità senza oneri aggiuntivi.

41 Il governo irlandese sostiene inoltre che il requisito di una punzonatura di responsabilità irlandese è compatibile con il diritto comunitario, dato che esso si applica solo ai lavori in metalli preziosi sui quali non sia stata apposta una punzonatura che offra garanzie equivalenti a quelle offerte da un'analoga punzonatura irlandese. Tale equivalenza sarebbe segnatamente riconosciuta per i lavori importati da Stati membri aderenti alla convenzione.

42 L'Irlanda avrebbe peraltro dichiarato alla Commissione di essere disposta ad accettare lavori in metallo prezioso recanti una punzonatura di responsabilità apposta in un altro Stato membro, allorché quest'ultimo autorizza nella sua disciplina la messa in commercio di tale lavoro ed a condizione che esso fornisca la prova che la punzonatura di responsabilità vi è registrata. La Commissione non avrebbe tuttavia dimostrato l'equivalenza delle punzonature di responsabilità apposte sui lavori in metalli preziosi provenienti da altri Stati membri.

43 A tale riguardo il governo irlandese fa valere che la Commissione accetta, da un lato, che le autorità irlandesi esigano la prova che la punzonatura di responsabilità di cui trattasi sia effettivamente registrata in un altro Stato membro e, dall'altro, che le stesse impongano formalità aggiuntive al fine di mantenere l'efficacia del loro sistema di controllo. La Commissione parrebbe quindi ammettere che può rivelarsi necessario che uno Stato membro mantenga un sistema di controllo ex ante basato sulle punzonature di responsabilità dei lavori in metalli preziosi. Il governo irlandese sostiene che un sistema come quello proposto dalla Commissione produrrebbe uno sconvolgimento nella libera circolazione delle merci non inferiore a quello del sistema delle punzonature di responsabilità attualmente praticato dall'Irlanda.

44 La Commissione rileva a tale riguardo che i lavori in metalli preziosi importati e recanti una punzonatura internazionale ai sensi dell'art. 2 della legge sono esentati dall'Irlanda dall'obbligo di recare una punzonatura di responsabilità registrata dall'Assay Master. Essa ne desume che dovrebbe bastare che la punzonatura di responsabilità risponda ai pertinenti requisiti stabiliti dalla convenzione, che prevede che «il punzone di responsabilità (...) riproduce il nome del responsabile o un'abbreviazione di quest'ultimo o un suo simbolo che sarà iscritto nel registro ufficiale dello Stato contraente o presso uno dei suoi uffici di controllo riconosciuti sul territorio del quale è controllato il lavoro di cui si tratta». Registri ufficiali delle punzonature di responsabilità esisterebbero anche in Stati membri diversi da quelli aderenti alla convenzione. In linea generale non dovrebbe sorgere un rischio di confusione, dato che la punzonatura di responsabilità può essere verificata insieme alle altre punzonature. La Commissione sostiene peraltro che dovrebbe essere possibile realizzare una rete di scambio d'informazioni che consenta di verificare rapidamente che una punzonatura è effettivamente stata registrata e conoscerne l'identità del responsabile.

45 Il governo irlandese respinge l'argomento della Commissione in quanto esso consiste nell'asserire che i registri ufficiali delle punzonature di responsabilità degli Stati membri che non aderiscono alla convenzione sono equivalenti a quelli conservati negli Stati membri che vi aderiscono. Tale governo fa valere che, in mancanza di una reale equivalenza delle punzonature, che dovrebbe costituire oggetto di una valutazione riguardante l'insieme delle loro caratteristiche, l'Irlanda non è tenuta ad applicare le disposizioni della convenzione alle punzonature di responsabilità registrate negli Stati membri che non vi aderiscono. Esso fa notare, inoltre, che la Commissione non ha adottato alcuna misura volta all'istituzione di una rete di scambio d'informazioni tra i depositari dei registri ufficiali e che nessuna proposta in tal senso è contenuta nel progetto di proposta di direttiva.

Giudizio della Corte

46 Va constatato che la disciplina irlandese riguardante la punzonatura di responsabilità costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione, in quanto essa subordina la messa in commercio in Irlanda di un prodotto legalmente in commercio in un altro Stato membro o ad una nuova punzonatura, o a formalità aggiuntive che consistono nella registrazione della punzonatura di responsabilità in Irlanda.

47 Non è pertinente al riguardo che tali formalità, specificamente connesse all'importazione, siano, come sostiene il governo irlandese, di disbrigo relativamente agevole e poco onerose.

48 Per far dichiarare che la disciplina in esame può ostacolare il commercio intracomunitario, non è neppure necessario dimostrare che l'Irlanda ha effettivamente rifiutato di riconoscere una punzonatura di responsabilità registrata in un altro Stato membro.

49 Per quanto riguarda le giustificazioni possibili di tale disciplina, la Corte ha ammesso che l'obbligo, per il produttore o l'importatore, di apporre sui lavori in metalli preziosi punzonature che indicano il produttore è in via di principio idoneo a garantire la tutela efficace dei consumatori ed a promuovere la lealtà delle transazioni commerciali (sentenza Robertson e a., già citata, punto 11).

50 Il requisito di una punzonatura di responsabilità registrata in Irlanda è tuttavia giustificato da tali considerazioni solo se i lavori in metalli preziosi provenienti da altri Stati membri non sono già dotati di punzonature che permettano di raggiungere lo stesso scopo, vale a dire, in questo caso, l'identificazione del responsabile.

51 A tale riguardo la Commissione fa giustamente valere che l'identificazione della persona responsabile di un lavoro in metallo prezioso è in linea di principio possibile se tale lavoro reca una punzonatura di responsabilità apposta conformemente alla legislazione di un altro Stato membro.

52 Anzitutto, il rischio di confusione, che non pare troppo elevato alla luce del fatto che la punzonatura di responsabilità non va esaminata isolatamente, ma insieme agli altri elementi della punzonatura, non basta a giustificare l'obbligo generale di far registrare una punzonatura di responsabilità in Irlanda.

53 Il fatto, poi, che nell'ambito della convenzione l'Irlanda accetti già l'equivalenza di punzonature di responsabilità registrate in altri Stati membri aderenti alla convenzione dimostra che essa stessa considera che la registrazione in Irlanda non è indispensabile.

54 Inoltre, la disciplina irlandese in vigore alla scadenza del termine indicato nel parere motivato, escludendo la possibilità stessa di riconoscere l'equivalenza di una punzonatura di responsabilità registrata in uno Stato membro che non aderisca alla convenzione, va, in ogni caso, al di là di quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito.

55 Si deve infine respingere l'argomento addotto dall'Irlanda secondo il quale un sistema di controllo che si basa sullo scambio di informazioni tra gli Stati membri restringerebbe la libera circolazione delle merci quanto il requisito della registrazione della punzonatura di responsabilità in Irlanda. Siffatto sistema di controllo si baserebbe infatti sul principio che i lavori in metalli preziosi recanti una punzonatura di responsabilità impressa in uno Stato membro devono poter circolare liberamente nella Comunità, mentre il requisito sistematico della registrazione di una punzonatura in Irlanda costituisce un ostacolo preventivo alla libera circolazione.

56 Per questi motivi, anche la censura riguardante la disciplina irlandese relativa alla punzonatura di responsabilità è fondata.

Sulla disciplina riguardante la punzonatura autorizzata

Argomenti delle parti

57 Dopo aver ricordato che la legge prevede che i lavori in metalli preziosi devono recare una punzonatura autorizzata, consistente o in una punzonatura impressa dall'Assay Master secondo le modalità prescritte dalla disciplina irlandese, o in una punzonatura internazionale, la Commissione sostiene che tale obbligo viola l'art. 30 del Trattato in quanto esso vieta la messa in commercio di lavori in metalli preziosi importati recanti una punzonatura apposta da un ente che offre sufficienti garanzie di indipendenza e contenente informazioni equivalenti a quelle fornite dalle punzonature richieste dall'Irlanda e comprensibili per i consumatori irlandesi.

58 La Commissione precisa a tale riguardo che è stato avviato un procedimento per inadempimento a parte vertente sul punto se si possa ritenere che anche una punzonatura apposta dal produttore o dal suo laboratorio offra sufficienti garanzie d'indipendenza.

59 Il governo irlandese ammette che uno Stato membro debba riconoscere le punzonature equivalenti apposte su prodotti importati da altri Stati membri. Tuttavia, tale equivalenza dovrebbe riguardare sia il contenuto della punzonatura sia la sua chiarezza e la garanzia offerta dal controllo dei titoli.

60 Secondo il governo irlandese, la Commissione deve fornire la prova che le punzonature apposte sui lavori in metalli preziosi in taluni Stati membri sono in realtà equivalenti a quelle che la disciplina irlandese richiede per la messa in commercio di tali lavori. Orbene, la Commissione non avrebbe fornito tale prova.

61 Nella replica la Commissione osserva a tale proposito che la sua censura riguarda il fatto che la legislazione irlandese esclude la possibilità stessa di riconoscere le punzonature apposte in altri Stati membri. Non sarebbe necessaria alcuna ulteriore prova per dimostrare un'infrazione dell'art. 30 del Trattato. La Commissione ricorda inoltre che l'art. 30 del Trattato si applica agli effetti potenziali della normativa di cui trattasi.

62 Il governo irlandese contesta tale argomento della Commissione. Le disposizioni pertinenti della normativa irlandese mostrerebbero al contrario che l'Irlanda non si è mai rifiutata di riconoscere punzonature equivalenti apposte in Stati membri che non aderiscono alla convenzione. Lo attesterebbero le modifiche che l'Irlanda prospetta di apportare agli Hallmarking (Approved Hallmarks) Regulations del 1983, al fine di un'espressa previsione di tale riconoscimento. Infatti tali modifiche dei regolamenti dovrebbero inserirsi nel quadro delineato dalla legge, la quale, dal canto suo, rimarrebbe immutata, il che dimostrerebbe certamente la sua compatibilità con il diritto comunitario. Ne conseguirebbe che la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che la mancanza nel diritto irlandese di un'espressa disposizione che preveda tale riconoscimento costituisce un ostacolo, quanto meno potenziale, al commercio intracomunitario di lavori in metalli preziosi.

63 Peraltro, il fatto che la Commissione abbia contestato, nell'ambito di un procedimento a parte, il rifiuto opposto dall'Irlanda di ammettere come equivalente una punzonatura apposta da un produttore nell'ambito di un procedimento di controllo della qualità solleverebbe la questione del rigetto del ricorso in esame per motivi procedurali, dato che censure non sollevate nel parere motivato non possono stare alla base di una sentenza della Corte.

64 Il governo del Regno Unito fa valere che anche un sistema di controllo occasionale effettuato da un ente indipendente sarebbe lungi dal fornire le stesse garanzie di un sistema nel quale il controllo e la punzonatura sono effettivamente realizzati da tale ente. Il governo del Regno Unito ritiene che la censura esaminata vada disattesa, qualora la stessa debba essere intesa nel senso che mira a far dichiarare che una punzonatura apposta dal produttore stesso o dal suo laboratorio deve essere considerata equivalente alla punzonatura apposta da un ente indipendente.

65 Nelle sue osservazioni sulla memoria d'intervento del governo del Regno Unito, la Commissione conferma che, nell'ambito del procedimento in esame, essa non chiede alla Corte di pronunciarsi sulla questione se la punzonatura, effettuata da un produttore nell'ambito di un sistema di certificazione della qualità del prodotto, offra sufficienti garanzie d'indipendenza per essere considerata come equivalente alla punzonatura effettuata da un ente indipendente.

Giudizio della Corte

66 Si deve constatare, in primo luogo, come dalle spiegazioni fornite dalla Commissione risulti che il ricorso in esame non riguarda la questione se una punzonatura impressa da un produttore o dal suo laboratorio offra sufficienti garanzie d'indipendenza per essere considerata equivalente a una punzonatura impressa da un ente indipendente. Ne consegue che le osservazioni in proposito dei governi irlandese e del Regno Unito sono irrilevanti.

67 In secondo luogo, per quanto riguarda più in generale il requisito di una punzonatura autorizzata, si deve considerare che quest'ultimo costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione.

68 Contrariamente a quanto sostiene il governo irlandese, la Commissione non è tenuta a dimostrare a tale riguardo che punzonature apposte in altri Stati membri sono in realtà equivalenti a quelle prescritte dalla disciplina irlandese. Infatti, la disciplina irlandese in vigore alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato escludeva, come ha dovuto ammettere il rappresentante del governo irlandese, interrogato al riguardo in udienza, la possibilità stessa di un riconoscimento di punzonature apposte negli Stati membri che non aderivano alla convenzione. Tale esclusione produce effetti quantomeno potenziali sul commercio intracomunitario.

69 Come la Corte ha dichiarato ai punti 12 della citata sentenza Robertson e 15 della citata sentenza Houtwipper, il requisito di una punzonatura conforme alla disciplina nazionale non è giustificato allorché le indicazioni fornite dalla punzonatura apposta da un ente indipendente in un altro Stato membro sono equivalenti a quelle prescritte dallo Stato membro di importazione e comprensibili per i consumatori di tale Stato.

70 La disciplina irlandese in vigore alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, poiché riconosce solamente le punzonature apposte conformemente alla legislazione degli Stati membri che aderiscono alla convenzione ed esclude in modo sistematico tale riconoscimento per quanto riguarda i lavori in metalli preziosi punzonati in altri Stati membri, non può essere giustificata.

71 Di conseguenza, anche la censura riguardante la disciplina irlandese relativa alla punzonatura autorizzata è fondata.

Sulle disposizioni discriminatorie in materia di punzonatura

Argomenti delle parti

72 La Commissione rileva che la disciplina irlandese menzionata ai punti 9 e 10 della presente sentenza conserva differenze tra le punzonature autorizzate impresse sui lavori prodotti in Irlanda e le punzonature dello stesso tipo impresse sui lavori importati. Tali differenze sarebbero in contrasto con le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci.

73 Il governo irlandese afferma l'intenzione di modificare la sua normativa in modo tale che non sia più necessario apporre sui lavori in metalli preziosi un tipo di punzonatura diverso a seconda della loro origine.

Giudizio della Corte

74 E' pacifico che il requisito secondo il quale punzonature diverse vanno apposte su taluni lavori in metalli preziosi a seconda che essi siano di origine nazionale o d'importazione costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, che non può essere giustificata con riguardo alle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.

75 Di conseguenza è fondata anche la censura riguardante le disposizioni discriminatorie della disciplina irlandese in materia di punzonatura.

76 Per tutte le ragioni che precedono, si deve dichiarare che:

- vietando la messa in commercio in Irlanda, con la denominazione e l'indicazione del titolo che essi recano nel loro paese d'origine, dei lavori in metalli preziosi (oro, argento o platino) legalmente prodotti e messi in commercio in altri Stati membri, ma che non corrispondono alle disposizioni irlandesi sui titoli, a meno che le punzonature impresse sui lavori importati non siano sostituite con quelle corrispondenti all'adeguato titolo ufficiale irlandese inferiore;

- esigendo che i lavori in metalli preziosi importati da un altro Stato membro, e messi in commercio in Irlanda, rechino una punzonatura di responsabilità che indichi il produttore, l'artigiano o il commerciante di tali lavori, registrato dall'associazione degli orefici di Dublino che nomina l'Assay Master incaricato di incidere la punzonatura autorizzata su tali lavori, qualora tali lavori rechino già una punzonatura di responsabilità conforme alla legislazione dello Stato membro d'origine;

- esigendo che i lavori in metalli preziosi importati da un altro Stato membro e messi in commercio in Irlanda, sui quali è stata legalmente incisa, in un altro Stato membro, una punzonatura apposta da un ente che offra garanzie di indipendenza e che fornisca un'adeguata informazione ai consumatori, rechino una punzonatura autorizzata dall'Assay Master nominato dall'associazione degli orefici di Dublino o una punzonatura internazionale notificata ai sensi della convenzione, e

- differenziando le punzonature autorizzate impresse sui lavori in metalli preziosi prodotti in Irlanda dalle punzonature del medesimo tipo impresse sui lavori in metalli preziosi importati da altri Stati membri,

l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 30 del Trattato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

77 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'Irlanda, rimasta soccombente, va condannata alle spese. In applicazione dell'art. 69, n. 4, primo comma, di detto regolamento, il Regno Unito, che è intervenuto nella causa, sopporta le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) - Vietando la messa in commercio in Irlanda, con la denominazione e l'indicazione del titolo che essi recano nel loro paese d'origine, dei lavori in metalli preziosi (oro, argento o platino) legalmente prodotti e messi in commercio in altri Stati membri, ma che non corrispondono alle disposizioni irlandesi sui titoli, a meno che le punzonature impresse sui lavori importati non siano sostituite con quelle corrispondenti all'adeguato titolo ufficiale irlandese inferiore;

- esigendo che i lavori in metalli preziosi importati da un altro Stato membro, e messi in commercio in Irlanda, rechino una punzonatura di responsabilità che indichi il produttore, l'artigiano o il commerciante di tali lavori, registrato dall'associazione degli orefici di Dublino che nomina l'Assay Master incaricato di incidere la punzonatura autorizzata su tali lavori, qualora tali lavori rechino già una punzonatura di responsabilità conforme alla legislazione dello Stato membro d'origine;

- esigendo che i lavori in metalli preziosi importati da un altro Stato membro e messi in commercio in Irlanda, sui quali è stata legalmente incisa, in un altro Stato membro, una punzonatura apposta da un ente che offra garanzie di indipendenza e che fornisca un'adeguata informazione ai consumatori, rechino una punzonatura autorizzata dall'Assay Master nominato dall'associazione degli orefici di Dublino o una punzonatura internazionale notificata ai sensi della convenzione concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso, e

- differenziando le punzonature autorizzate impresse sui lavori in metalli preziosi prodotti in Irlanda dalle punzonature del medesimo tipo impresse sui lavori in metalli preziosi importati da altri Stati membri,

l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.

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