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Documento 61997CJ0337

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 1999.
C.P.M. Meeusen contro Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Commissie van Beroep Studiefinanciering - Paesi Bassi.
Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Libera circolazione delle persone - Nozione di "lavoratore" - Libertà di stabilimento - Finanziamento degli studi - Discriminazione in base alla nazionalità - Requisito della residenza.
Causa C-337/97.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-03289

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1999:284

61997J0337

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 1999. - C.P.M. Meeusen contro Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Commissie van Beroep Studiefinanciering - Paesi Bassi. - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Libera circolazione delle persone - Nozione di "lavoratore" - Libertà di stabilimento - Finanziamento degli studi - Discriminazione in base alla nazionalità - Requisito della residenza. - Causa C-337/97.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03289


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Nozione - Esistenza di un rapporto di lavoro - Esercizio di attività reali ed effettive - Coniuge del direttore e unico proprietario di un'impresa - Inclusione

[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68]

2 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Finanziamento degli studi - Concessione ai discendenti a carico di un lavoratore cittadino di un altro Stato membro - Requisito della residenza - Inammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7)

3 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un finanziamento degli studi dei figli dei cittadini di altri Stati membri al requisito di residenza nel territorio nazionale - Discriminazione nei confronti dei discendenti a carico dei lavoratori non dipendenti - Inammissibilità

[Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE)]

Massima


1 La nozione di lavoratore, ai sensi dell'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e del regolamento n. 1612/68, riveste portata comunitaria e non deve essere interpretata in modo restrittivo. Deve considerarsi lavoratore ogni persona che presti attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie. La caratteristica del rapporto di lavoro è data dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione.

La circostanza che una persona sia legata da vincolo matrimoniale al direttore ed unico detentore del capitale sociale di una società non osta a che tale persona possa essere qualificata come lavoratore ai sensi delle menzionate disposizioni, quando l'attività lavorativa venga svolta nell'ambito di un vincolo di subordinazione. Infatti, i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi derivanti dal matrimonio non escludono l'esistenza, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa, di un vincolo di subordinazione caratteristico di un rapporto di lavoro.

2 Se uno Stato membro non può subordinare la concessione di un vantaggio sociale, ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68, al requisito che i lavoratori, beneficiari di tale vantaggio, risiedano nel territorio nazionale dello Stato medesimo, il principio di parità di trattamento, sancito dal medesimo art. 7, mira parimenti ad impedire le discriminazioni operate a detrimento dei discendenti che siano a carico del lavoratore. A tale riguardo, è discriminatorio un requisito di residenza, previsto da una normativa nazionale, imposto per i figli dei lavoratori cittadini di altri Stati membri ai fini del finanziamento degli studi, quando non sia richiesto ai figli dei lavoratori cittadini nazionali.

Pertanto, il figlio a carico di un cittadino di uno Stato membro, che svolga attività di lavoro subordinato in un altro Stato membro pur mantenendo la propria residenza nello Stato di cui è cittadino, può avvalersi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 al fine di ottenere il finanziamento dei propri studi alle stesse condizioni previste per i figli dei cittadini dello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa e, in particolare, senza che possa essere imposto un requisito supplementare relativo alla residenza del figlio medesimo.

3 L'art. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) garantisce il beneficio del trattamento nazionale ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare un'attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro e vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza, che ostacoli l'accesso a tale attività o l'esercizio della stessa. Tale principio della parità di trattamento mira parimenti ad impedire le discriminazioni nei confronti dei discendenti che siano a carico del lavoratore subordinato. Esso non consente, pertanto, l'imposizione, prevista da una normativa nazionale, del requisito di residenza per i figli dei lavoratori cittadini di altri Stati membri ai fini del finanziamento dei loro studi, requisito non richiesto per i figli dei lavoratori nazionali, atteso che un siffatto requisito dev'essere considerato discriminatorio.

Ne consegue che il figlio a carico di un cittadino di uno Stato membro, che svolga attività di lavoro autonomo in un altro Stato membro pur mantenendo la propria residenza nello Stato di cui è cittadino, può ottenere il finanziamento dei propri studi alle stesse condizioni previste per i figli dei cittadini dello Stato di stabilimento e, in particolare, senza che possa essere imposto un requisito supplementare relativo alla residenza del figlio medesimo.

Parti


Nel procedimento C-337/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Commissie van Beroep Studiefinanciering (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

C.P.M. Meeusen

e

Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,

"domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE), nonché dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),$

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la signora Meeusen, dal signor P.J.M. Meeusen, padre della ricorrente nella causa principale;

- per il governo olandese, dalla signora A.H.M. Nierman, ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi a Lussemburgo, in qualità di agente;

- per il governo tedesco, dal signor E. Röder, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, in qualità di agente;

- per Commissione delle Comunità europee, dai signori P.J. Kuijper, consigliere giuridico, e B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Meeusen, rappresentata dal signor P.J.M. Meeusen, del governo olandese, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, capo del servizio Diritto europeo presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, nonché della Commissione, rappresentata dal signor P.J. Kuijper, all'udienza del 19 novembre 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 gennaio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 26 settembre 1997, pervenuta alla Corte il 29 settembre seguente, la Commissie van Beroep Studiefinanciering, ha sottoposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE), nonché dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la signora Meeusen, ricorrente nella causa principale, e la Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep (in prosieguo: l'«IBG»), resistente nella causa principale, in merito alla richiesta di una borsa di studio presentata dalla signora Meeusen ai sensi della Wet op de studiefinanciering (legge sul finanziamento degli studi; in prosieguo: la «WSF») all'atto della sua iscrizione presso il Provinciaal Hoger Technisch Institut voor Scheikunde di Anversa, istituto d'insegnamento superiore.

3 L'art. 7 del regolamento n. 1612/68 così dispone:

«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni d'impiego e di lavoro (...).

2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».

4 A termini dell'art. 7 la WSF si applica ai seguenti soggetti:

«a. studenti che possiedono la cittadinanza olandese;

b. studenti che non possiedono la cittadinanza olandese ma risiedono nei Paesi Bassi e sono assimilabili ai cittadini olandesi ai fini del finanziamento degli studi per effetto di disposizioni contenute in convenzioni concluse con altri Stati o in una decisione, vincolante per i Paesi Bassi, emanata da un'organizzazione di diritto internazionale pubblico;

c. (...)».

5 Il finanziamento previsto dalla WSF è concesso direttamente allo studente di età superiore ai 18 anni. Esso consiste in una borsa di base, il cui importo è indipendente dal reddito dei genitori, nonché in una borsa integrativa, il cui importo varia in funzione del reddito dei genitori.

6 A termini dell'art. 9, primo comma, della WSF, solamente un'attività di formazione seguita in un istituto olandese può dar diritto al finanziamento degli studi. Il successivo terzo comma prevede tuttavia una deroga a favore di taluni istituti stranieri che sono assimilati, ai fini dell'applicazione della WSF, agli istituti olandesi. E' pacifico che il Provinciaal Hoger Technisch Instituut voor Scheikunde di Anversa beneficia di tale assimilazione.

7 Dall'ordinanza di rinvio emerge che la signora Meeusen, di cittadinanza belga e residente, all'epoca dei fatti di causa, in Belgio, iniziava gli studi nell'agosto del 1993 presso il Provinciaal Hoger Technisch Instituut voor Scheikunde di Anversa. Il padre e la madre sono entrambi cittadini belgi e risiedono in Belgio. Il padre è direttore di una società con sede nei Paesi Bassi di cui detiene l'intero capitale sociale. La madre è impiegata presso la società medesima in ragione di due giorni a settimana. Il giudice di rinvio ritiene che tale attività sia reale ed effettiva.

8 Il 14 ottobre 1993 la signora Meeusen faceva domanda presso l'IBG ai fini del finanziamento degli studi ai sensi della WSF.

9 L'IBG accoglieva inizialmente la richiesta della signora Meeusen, che godeva di una borsa di base per il periodo intercorrente tra il novembre 1993 e il dicembre 1994; la richiesta della borsa veniva però successivamente respinta con decisione 2 ottobre 1994 con cui veniva inoltre ingiunto alla signora Meeusen di rimborsare le somme già percepite. Un reclamo avverso tale diniego di finanziamento veniva parimenti respinto con decisione dell'IBG 12 gennaio 1995.

10 A seguito del rigetto del reclamo, la signora Meeusen ricorreva dinanzi alla Commissie van Beroep Studiefinanciering. Dinanzi a tale giudice sosteneva che il diritto al finanziamento degli studi non può essere subordinato al requisito che il figlio abiti o risieda nel territorio dello Stato membro in cui i genitori svolgono attività lavorativa subordinata, né può essere connesso alla cittadinanza. L'IBG si è difeso sostenendo che i genitori della ricorrente non possono essere considerati lavoratori migranti ai sensi dell'art. 48 del Trattato, in quanto non residenti nei Paesi Bassi. Affinché un soggetto possa essere qualificato come lavoratore migrante, sarebbe necessario che esso possieda lo status di lavoratore subordinato e che abbia stabilito la propria residenza nel paese ospitante. Quanto ai lavoratori frontalieri, cui fa riferimento il preambolo del regolamento n. 1612/68, si tratterebbe di soggetti che svolgono attività lavorativa nelle immediate vicinanze di una frontiera.

11 Ciò premesso, il giudice di rinvio decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a) Se una situazione, come quella in esame, in cui la madre della ricorrente presta attività lavorativa alle dipendenze di una società a responsabilità limitata di cui il marito è direttore generale ed unico socio osti a che essa possa essere considerata lavoratore migrante ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE e del regolamento n. 1612/68.

In caso di soluzione negativa della questione sub a):

b) Premesso che nella causa Bernini (sentenza 26 febbraio 1992, causa C-3/90) la Corte di giustizia ha dichiarato che un sussidio per gli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce, per un lavoratore migrante, un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 quando il lavoratore continui a provvedere al sostentamento del figlio e che, in tal caso, il figlio può avvalersi dell'art. 7, n. 2, per ottenere un sussidio per gli studi alle stesse condizioni vigenti per i figli dei lavoratori nazionali, ed in particolare senza che possa essergli imposta un'ulteriore condizione relativa alla residenza, se tale regola valga, senza alcuna limitazione, qualora il lavoratore migrante debba essere considerato lavoratore frontaliero.

c) Se il principio tratto dalla sentenza Bernini, esposto nella questione sopra formulata, valga anche qualora il figlio del lavoratore migrante, come nella specie, non abbia mai risieduto nei Paesi Bassi.

2) Se l'art. 52 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che la garanzia che emerge dal principio affermato dalla sentenza Bernini, menzionato nella questione sub 1b), valga anche per il figlio di un cittadino di uno Stato membro che svolge in un altro Stato membro un'attività lavorativa non subordinata. In quale misura siano allo stesso tempo determinanti al riguardo la circostanza che il figlio non abbia mai risieduto nei Paesi Bassi e la circostanza che i genitori non risiedano nel paese dove viene svolta l'attività lavorativa non subordinata».

In ordine alla prima questione, lett. a)

12 Con tale questione il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se la circostanza che una persona sia legata da vincolo matrimoniale al direttore ed unico detentore del capitale sociale della società presso la quale svolge attività lavorativa osti a che tale persona possa essere qualificata come «lavoratore» ai sensi dell'art. 48 del Trattato e del regolamento n. 1612/68.

13 Secondo costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «lavoratore», ai sensi delle menzionate disposizioni, riveste portata comunitaria e non deve essere interpretata in modo restrittivo. Deve considerarsi «lavoratore» ogni persona che presti attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie. La caratteristica del rapporto di lavoro è data, secondo tale giurisprudenza, dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione (v., in particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punti 16 e 17, e 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez Sala, Racc. pag. I-2691, punto 32).

14 La circostanza che suddetta persona sia legata da vincolo matrimoniale al direttore ed unico proprietario dell'impresa non costituisce elemento idoneo, di per sé, ad incidere su tale qualificazione.

15 La Corte ha certamente affermato, nella sentenza 27 giugno 1996, causa C-107/94, Asscher (Racc. pag. I-3089, punto 26), che il direttore di una società di cui sia l'unico azionista non esercita la sua attività nell'ambito di un vincolo di subordinazione, ragion per cui non può essere considerato come «lavoratore» ai sensi dell'art. 48 del Trattato. Tuttavia, tale soluzione non può essere automaticamente trasposta al coniuge. Infatti, i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi derivanti dal matrimonio non escludono l'esistenza, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa, di un vincolo di subordinazione caratteristico di un rapporto di lavoro.

16 L'esistenza di un vincolo di tal genere costituisce un elemento il cui accertamento spetta al giudice nazionale.

17 La prima questione, lett. a), dev'essere quindi risolta nel senso che la circostanza che una persona sia legata da vincolo matrimoniale al direttore ed unico detentore del capitale sociale della società presso la quale svolge attività lavorativa reale ed effettiva non osta a che tale persona possa essere qualificata come «lavoratore» ai sensi dell'art. 48 del Trattato e del regolamento n. 1612/68, quando l'attività lavorativa venga svolta nell'ambito di un vincolo di subordinazione.

In ordine alla prima questione, lett. b) e c)

18 Con tali questioni, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice di rinvio chiede sostanzialmente se il figlio a carico di un cittadino di uno Stato membro, che svolga attività di lavoro subordinato in un altro Stato membro pur conservando la propria residenza nello Stato di cui è cittadino, possa avvalersi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 al fine di ottenere il finanziamento dei propri studi alle stesse condizioni previste per i figli dei cittadini dello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa e, in particolare, senza che possa essere imposto un requisito supplementare relativo alla residenza del figlio.

19 Come emerge dalla menzionata sentenza Bernini, punto 25, il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce, per un lavoratore migrante, un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 quando il lavoratore continui a provvedere al mantenimento del figlio.

20 I governi olandese e tedesco sostengono che tale regola non può essere estesa alla fattispecie del lavoratore frontaliero. Infatti, la parità di trattamento prevista dall'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 mirerebbe unicamente, come risulterebbe dal quinto `considerando', ad agevolare la mobilità dei lavoratori nonché l'integrazione del lavoratore migrante e della propria famiglia nello Stato membro ospitante. La concessione da parte di quest'ultimo, a favore del figlio di un lavoratore residente con la propria famiglia in un altro Stato membro, di un finanziamento ai fini dello svolgimento di studi all'estero non rientrerebbe in tale quadro. Il requisito della residenza, quale lo prevede la normativa nazionale oggetto della causa principale, sarebbe pertanto oggettivamente giustificato e proporzionato rispetto alle finalità perseguite dal regolamento n. 1612/68.

21 Come affermato dalla Corte nella sentenza 27 novembre 1997, causa C-57/96, Meints (Racc. pag. I-6689, punto 50), tale ragionamento non tiene conto del testo del regolamento n. 1612/68. Infatti, il quarto `considerando' di quest'ultimo prevede espressamente che il diritto di libera circolazione debba essere riconosciuto «indistintamente ai lavoratori "permanenti", stagionali e frontalieri o a quelli che esercitino la loro attività in occasione di una prestazione di servizi», e l'art. 7 fa riferimento, senza riserve, al «lavoratore cittadino di uno Stato membro». Nella detta sentenza Meints la Corte ne ha dedotto e, quindi, affermato che uno Stato membro non può subordinare la concessione di un vantaggio sociale, ai sensi del menzionato art. 7, al requisito che i beneficiari di tale vantaggio risiedano sul territorio nazionale dello Stato medesimo.

22 Va aggiunto inoltre che, secondo costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 7 del regolamento n. 1612/68 mira parimenti a impedire le discriminazioni operate a detrimento dei discendenti che siano a carico del lavoratore (v. sentenza 20 giugno 1985, causa 94/84, Deak, Racc. pag. 1873, punto 22). Questi possono quindi far valere l'art. 7, n. 2, al fine di ottenere il finanziamento dei propri studi alle stesse condizioni previste per i figli dei lavoratori nazionali (v. la menzionata sentenza Bernini, punto 28).

23 Ne consegue che, nell'ipotesi in cui una normativa nazionale, del genere di quella oggetto della causa principale, non imponga il requisito della residenza ai figli di lavoratori nazionali ai fini del finanziamento degli studi, tale requisito dev'essere considerato discriminatorio ove sia richiesto ai figli dei lavoratori cittadini di altri Stati membri.

24 Infatti, un siffatto requisito sfavorirebbe in particolare i lavoratori frontalieri che, per definizione, risiedono in un altro Stato membro in cui risiedono, di regola, anche i loro familiari.

25 Alla luce delle suesposte considerazioni, le dette questioni devono essere risolte nel senso che il figlio a carico di un cittadino di uno Stato membro, che svolga attività di lavoro subordinato in un altro Stato membro pur mantenendo la propria residenza nello Stato di cui è cittadino, può avvalersi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 al fine di ottenere il finanziamento dei propri studi alle stesse condizioni previste per i figli dei cittadini dello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa e, in particolare, senza che possa essere imposto un requisito supplementare relativo alla residenza del figlio medesimo.

In ordine alla seconda questione

26 Con tale questione il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se il figlio a carico di un cittadino di uno Stato membro, che svolga attività di lavoro autonomo in un altro Stato membro pur mantenendo la propria residenza nello Stato di cui è cittadino, possa ottenere il finanziamento dei propri studi alle stesse condizioni previste per i figli dei cittadini dello Stato di stabilimento e, in particolare, senza che possa essere imposto un requisito supplementare relativo alla residenza del figlio medesimo.

27 Si deve ricordare al riguardo che l'art. 52 del Trattato garantisce il beneficio del trattamento nazionale ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare un'attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro e vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza, che ostacoli l'accesso a tale attività o l'esercizio della stessa. Come affermato dalla Corte nella sentenza 10 marzo 1993, causa C-111/91, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-817, punto 17), tale divieto non riguarda solo le norme specifiche relative all'esercizio delle attività lavorative, bensì, come si evince dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU 1962, n. 2, pag. 36), anche qualsiasi impedimento alle attività lavorative autonome dei cittadini degli altri Stati membri, consistente in un trattamento discriminatorio dei cittadini degli altri Stati membri rispetto ai cittadini dello Stato di cui trattasi, previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o risultante dall'applicazione di tali disposizioni o da prassi amministrative.

28 Tale divieto si applica quindi all'imposizione del requisito della residenza per il godimento di vantaggi sociali quando risulti acclarato che tale requisito riveste carattere discriminatorio (sentenza Commissione/Lussemburgo, citata supra, punto 18).

29 Il principio della parità di trattamento così inteso mira parimenti ad impedire discriminazioni nei confronti dei discendenti che siano a carico del lavoratore non subordinato. Esso non consente, pertanto, l'imposizione del requisito di residenza del genere previsti dalla normativa nazionale di cui trattasi che, come affermato al precedente punto 23, devono essere considerati discriminatori.

30 Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda questione dev'essere risolta nel senso che il figlio a carico di un cittadino di uno Stato membro, che svolga attività di lavoro autonomo in un altro Stato membro pur mantenendo la propria residenza nello Stato di cui è cittadino, può ottenere il finanziamento dei propri studi alle stesse condizioni previste per i figli dei cittadini dello Stato di stabilimento e, in particolare, senza che possa essere imposto un requisito supplementare relativo alla residenza del figlio medesimo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

31 Le spese sostenute dai governi olandese e tedesco nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Commissie van Beroep Studiefinanciering con ordinanza 26 settembre 1997, dichiara:

1) La circostanza che una persona sia legata da vincolo matrimoniale al direttore ed unico detentore del capitale sociale della società presso la quale svolge attività lavorativa reale ed effettiva non osta a che tale persona possa essere qualificata come «lavoratore» ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, quando l'attività lavorativa venga svolta nell'ambito di un vincolo di subordinazione.

2) Il figlio a carico di un cittadino di uno Stato membro, che svolga attività di lavoro subordinato in un altro Stato membro pur mantenendo la propria residenza nello Stato di cui è cittadino, può avvalersi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 al fine di ottenere il finanziamento dei propri studi alle stesse condizioni previste per i figli dei cittadini dello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa e, in particolare, senza che possa essere imposto un requisito supplementare relativo alla residenza del figlio medesimo.

3) Il figlio a carico di un cittadino di uno Stato membro, che svolga attività di lavoro autonomo in un altro Stato membro pur mantenendo la propria residenza nello Stato di cui è cittadino, può ottenere il finanziamento dei propri studi alle stesse condizioni previste per i figli dei cittadini dello Stato di stabilimento e, in particolare, senza che possa essere imposto un requisito supplementare relativo alla residenza del figlio medesimo.

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