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Documento 61995CJ0309
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 19 February 1998. # Commission of the European Communities v Council of the European Union. # Exceptional aid to producers of table wine in France. # Case C-309/95.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 febbraio 1998.
Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea.
Aiuto eccezionale ai produttori di vini da tavola in Francia.
Causa C-309/95.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 febbraio 1998.
Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea.
Aiuto eccezionale ai produttori di vini da tavola in Francia.
Causa C-309/95.
Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-00655
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1998:66
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 febbraio 1998. - Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea. - Aiuto eccezionale ai produttori di vini da tavola in Francia. - Causa C-309/95.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-00655
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Ricorso di annullamento - Termini - Dies a quo - Atto non pubblicato né notificato al ricorrente - Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione - Obbligo di richiedere il testo integrale dell'atto entro un termine ragionevole una volta conosciutane l'esistenza - Decisione del Consiglio destinata ad uno Stato membro - Conoscenza esatta da parte della Commissione - Caso concreto
(Trattato CE, art. 173, quinto comma)
In mancanza di pubblicazione e di notifica, spetta a colui che ha conoscenza dell'esistenza di un atto che lo riguarda chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole. Con questa riserva, il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso.
Trattandosi di una decisione del Consiglio destinata ad uno Stato membro il cui progetto è stato divulgato ai membri del Consiglio e della Commissione e il cui procedimento di adozione ha formato oggetto di un resoconto redatto dal segretario generale della Commissione, quest'ultima ha avuto una conoscenza esatta e dettagliata della decisione al più tardi il giorno in cui è stato redatto il detto resoconto.
Nella causa C-309/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gérard Rozet, consigliere giuridico, e Jean-Paul Keppenne, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Rüdiger Bandilla, direttore presso il servizio giuridico, e Diego Canga Fano, membro dello stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale presso la direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari Esteri, e dal signor Frédéric Pascal, incaricato ad hoc presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
interveniente,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Consiglio 22 giugno 1995, relativa alla concessione di un aiuto eccezionale ai produttori di vini da tavola in Francia,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn (relatore), J.L. Murray e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 aprile 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 29 settembre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto, in forza dell'art. 173 del Trattato CE, l'annullamento della decisione del Consiglio 22 giugno 1995, relativa alla concessione di un aiuto eccezionale ai produttori di vini da tavola in Francia (in prosieguo: la «decisione»).
2 Ai sensi dell'art. 1 della detta decisione, l'aiuto di cui trattasi è concesso dal governo francese ai viticoltori che partecipano alla distillazione preventiva di vini da tavola e di vini atti a diventare vino da tavola prodotti nel corso della campagna 1994/1995 in Francia, distillazione decisa ai sensi dell'art. 38 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1).
3 Come risulta dai `considerando' della decisione, il governo francese, in conformità all'art. 93, n. 3, del Trattato CE, ha notificato il progetto relativo a tale aiuto alla Commissione, la quale lo ha considerato incompatibile con il mercato comune. Il Consiglio, tuttavia, ritenendo che circostanze eccezionali giustificassero il detto aiuto, in forza dell'art. 93, n. 2, terzo comma, ha deciso di considerare l'aiuto stesso compatibile con il mercato comune.
4 L'art. 93, n. 2, terzo comma, del Trattato prevede che, a richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
5 A sostegno del ricorso, la Commissione deduce, in via principale, l'erronea applicazione dell'art. 93, n. 2, terzo comma, del Trattato, in quanto esso è stato utilizzato per derogare ai meccanismi dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; in subordine, essa deduce l'insussistenza, nel caso di specie, delle circostanze eccezionali richieste dalla disposizione de qua, nonché l'insufficienza e il carattere erroneo della motivazione.
6 Nella replica la Commissione, traendo le conseguenze della sentenza 29 febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-881), dichiara, per quanto attiene al motivo principale, di ribadire soltanto che il Consiglio ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.
7 Con ordinanza 7 febbraio 1996, il presidente della Corte ha ammesso l'intervento della Repubblica francese a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
8 Con atto separato in data 6 novembre 1995, il Consiglio, in forza dell'art. 91 del regolamento di procedura, ha sollevato un'eccezione di irricevibilità. Con decisione 18 giugno 1996, la Corte ha deciso di rinviare al merito l'esame dell'eccezione di irricevibilità.
Sull'eccezione di irricevibilità
9 Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica francese, afferma che, poiché la decisione non è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e ha come destinataria, ai sensi dell'art. 191, n. 3, del Trattato CE, la Repubblica francese e non la Commissione, quest'ultima avrebbe dovuto proporre il suo ricorso nel termine di due mesi a decorrere dal 22 giugno 1995, data in cui ha avuto conoscenza della decisione, in conformità all'art. 173, quinto comma, dello stesso Trattato.
10 In proposito il Consiglio rileva anzitutto che, come risulta dal ricorso, la Commissione conosceva tutti gli antecedenti della questione, inoltre, che essa ha partecipato ai lavori del Consiglio e, infine, che ha avuto conoscenza della decisione fin dalla sua adozione, il 22 giugno 1995, avendo essa allegato al suo ricorso il resoconto, redatto dal suo segretariato generale, della riunione del Consiglio. Il governo francese aggiunge che il Consiglio non ha apportato alcuna modifica al progetto di decisione sottoposto alla sua approvazione.
11 Tanto il Consiglio quanto il governo francese ritengono che la Commissione non possa richiamarsi alla giurisprudenza della Corte secondo la quale, in mancanza di pubblicazione e di notifica, spetta a chi è a conoscenza dell'esistenza di un atto che lo riguarda chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole, mentre il termine per la presentazione del ricorso decorre dal momento in cui il terzo interessato ha avuto una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi (sentenza 6 dicembre 1990, causa C-180/88, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commissione, Racc. pag. I-4413). La posizione della Commissione nella fattispecie non sarebbe infatti equiparabile a quella di un terzo nell'ambito di un procedimento in materia di concorrenza o di aiuti di Stato.
12 Invece la Commissione, che era presente alla riunione del Consiglio tenutasi dal 19 al 22 giugno 1995, sostiene che il suo ricorso è ricevibile, in quanto la decisione fa parte degli atti che, come prevede l'art. 191, n. 3, del Trattato, hanno efficacia soltanto dal giorno della loro notificazione. In subordine, la Commissione deduce di aver avuto conoscenza esatta della motivazione della decisione soltanto il 1_ agosto 1995, data in cui essa ha ricevuto la lettera del Consiglio 27 luglio 1995 con la quale la si informava della notificazione della decisione.
13 Ai sensi dell'art. 173, quinto comma, del Trattato, i ricorsi previsti da tale articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
14 E' pacifico che la decisione non è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
15 A norma dell'art. 191, n. 3, del Trattato, le decisioni diverse da quelle che, in forza del n. 1, sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europe, sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.
16 Ai sensi dell'art. 2 della decisione, la Repubblica francese era la destinataria di quest'ultima. La decisione è stata notificata al governo francese con lettera del segretario generale del Consiglio in data 27 luglio 1995.
17 Atteso che la decisione non è stata né pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee né notificata alla Commissione in quanto destinataria, il termine di due mesi ha potuto cominciare a decorrere nei confronti dell'istituzione soltanto dal giorno in cui essa ha avuto conoscenza della decisione stessa.
18 Occorre rammentare in proposito che, secondo la giurisprudenza della Corte, in mancanza di pubblicazione e di notifica, spetta a colui che ha conoscenza dell'esistenza di un atto che lo riguarda chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole e che il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso (sentenza Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commissione, citata, punto 22).
19 Si deve pertanto accertare in quale data la Commissione ha avuto conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto.
20 Come si evince dagli atti di causa, fin dal 16 giugno 1995 i membri del Consiglio e della Commissione disponevano di un progetto di decisione del Consiglio relativo alla concessione di un aiuto eccezionale ai produttori di vini da tavola in Francia (documento 8100/95 Agri 62).
21 Risulta poi dal punto 9 dell'estratto del resoconto della 1858a riunione del Consiglio «agricoltura», tenutasi a Bruxelles dal 19 al 22 giugno, redatto dal segretariato generale della Commissione e figurante all'allegato VI del ricorso, che il Consiglio ha approvato tale progetto di decisione all'unanimità. Tale documento descrive inoltre il dibattito sfociato nella decisione, menziona gli argomenti esposti dal governo francese e riporta i dubbi che tanto taluni Stati membri quanto il commissario competente hanno formulato in ordine alla questione se fosse giustificato riservare un esito favorevole alla domanda della Repubblica francese.
22 Ne consegue che la Commissione ha avuto una conoscenza esatta e dettagliata della decisione al più tardi il giorno in cui è stato redatto il citato resoconto, vale a dire il 23 giugno 1995. Il termine ad essa incombente per proporre ricorso ha quindi cominciato a decorrere il 24 giugno 1995 ed è scaduto il 26 agosto 1995, compreso il termine in ragione della distanza.
23 Poiché il ricorso è stato depositato il 29 settembre 1995, esso deve essere dichiarato irricevibile.
Sulle spese
24 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione è rimasta soccombente, e deve pertanto essere condannata alle spese. La Repubblica francese, intervenuta a sostegno delle conclusioni presentate dal Consiglio, sopporterà le proprie spese ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La Commissione è condannata alle spese.
3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.