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Documento 61995CJ0299

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 maggio 1997.
Friedrich Kremzow contro Repubblica d'Austria.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria.
Art. 164 del Trattato CE - Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Privazione della libertà - Diritto ad un processo equo - Effetti di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Causa C-299/95.

Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-02629

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1997:254

61995J0299

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 maggio 1997. - Friedrich Kremzow contro Repubblica d'Austria. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria. - Art. 164 del Trattato CE - Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Privazione della libertà - Diritto ad un processo equo - Effetti di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. - Causa C-299/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-02629


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Diritto comunitario - Principi - Diritti fondamentali - Osservanza garantita dalla Corte - Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo di una normativa nazionale che non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario - Valutazione da parte della Corte - Esclusione

(Trattato CE, artt. 164 e 177)

Massima


La Corte, adita in via pregiudiziale, non può fornire gli elementi interpretativi necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di una normativa nazionale ai diritti fondamentali di cui essa garantisce l'osservanza, quali risultano in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto tale normativa riguarda una situazione che non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario.

Pertanto, disposizioni di diritto nazionale che non sono destinate a garantire l'osservanza di norme del diritto comunitario riguardano una situazione che non rientra nel campo di applicazione di quest'ultimo, anche se una pena detentiva inflitta in virtù di tali disposizioni nazionali è tale da ostacolare l'esercizio da parte dell'interessato del suo diritto alla libera circolazione, in quanto la prospettiva puramente ipotetica di siffatto esercizio non presenta un nesso sufficiente con il diritto comunitario, tale da giustificare l'applicazione delle sue disposizioni.

Parti


Nel procedimento C-299/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Friedrich Kremzow

e

Repubblica d'Austria,

con l'intervento di Wilfried Weh,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 164 del Trattato CE e di varie disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Kremzow, dall'avv. Richard Soyer, del foro di Vienna,

- per la Repubblica d'Austria, dal signor Herbert Arzberger, Oberrat presso la procura generale (Finanzprokurator), in qualità di agente,

- dal signor Wilfried Ludwig Weh, interveniente nella causa principale,

- per il governo austriaco, dal signor Wolf Okresek, Ministerialrat presso il Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, in qualità di agente,

- per il governo tedesco, dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente,

- per il governo ellenico, dalla signora Aikaterini Samoni-Rantou, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, nonché dalla signora Lydia Pnevmatikou e dal signor Georgios Karipsiadis, collaboratori scientifici specializzati presso lo stesso servizio, in qualità di agenti,

- per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Anne de Bourgoing, incaricato ad hoc presso la stessa direzione, in qualità di agenti,

- per il governo del Regno Unito, dalla signora Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor Daniel Bethlehem, barrister,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Wölker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Kremzow, della Repubblica d'Austria, del signor Wilfried Ludwig Weh, del governo austriaco, del governo ellenico, del governo francese e della Commissione all'udienza del 9 gennaio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 febbraio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 29 agosto 1995, pervenuta alla Corte il 18 settembre seguente, l'Oberster Gerichtshof ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, diverse questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 164 del Trattato CE e di varie disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «convenzione»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor Kremzow e la repubblica d'Austria relativamente al risarcimento del preteso danno subito da quest'ultimo a causa della sua condanna all'ergastolo, da parte dell'Oberster Gerichtshof, a conclusione di un processo che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato incompatibile con l'art. 6 della convenzione (sentenza 21 settembre 1993, Kremzow/Austria, serie A, n. 268-B).

3 Nel dicembre 1982, il signor Kremzow, cittadino austriaco, giudice in pensione, confessò l'omicidio in Austria di un avvocato avente la stessa cittadinanza. Egli ritrattò successivamente la sua confessione.

4 Con sentenza 8 dicembre 1984, la corte d'assise presso il Kreisgericht di Korneuburg dichiarò il signor Kremzow colpevole di omicidio (art. 75 del codice penale) e di detenzione illegale di arma da fuoco (art. 36 della legge sulle armi). Essa lo condannò quindi ad una pena detentiva di 20 anni e ordinò il suo internamento in un manicomio criminale.

5 In seguito ad un'udienza tenutasi in contumacia dell'imputato, la cui comparizione non era stata né chiesta né ordinata d'ufficio, l'Oberster Gerichtshof, statuendo in appello, confermò, con una sentenza del 2 luglio 1986, la decisione della corte d'assise per quanto riguarda la colpevolezza, ma condannò il signor Kremzow all'ergastolo e annullò la decisione di internamento in un ospedale psichiatrico. L'Oberster Gerichtshof respinse poi i ricorsi per cassazione presentati dal ricorrente e dai suoi familiari contro la sentenza pronunciata in primo grado.

6 Essendo stata sottoposta la questione alla Commissione e poi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, quest'ultima ha dichiarato, nella sentenza 21 settembre 1993 sopramenzionata, che, data l'importanza della posta in gioco all'udienza dedicata ai ricorsi contro la pena, il signor Kremzow avrebbe dovuto poter «difendersi personalmente» dinanzi all'Oberster Gerichtshof, come prevede l'art. 6, n. 3, lett. c), della convenzione, e ciò malgrado la mancanza di una domanda in tal senso. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha quindi riscontrato una violazione dell'art. 6 di tale convenzione ed ha concesso al signor Kremzow 230 000 ÖS a titolo di rimborso spese.

7 In seguito a tale sentenza, il signor Kremzow ha avviato, dinanzi ai giudici austriaci, vari procedimenti diretti in particolare alla riduzione, in applicazione dell'art. 410 del codice di procedura penale austriaco, della pena inflitta e al versamento, sulla base dell'art. 5, n. 5, della convenzione, di un importo di 3 969 058,65 ÖS come risarcimento del danno subito per detenzione irregolare nel periodo 3 luglio 1986 -30 settembre 1993.

8 Nell'ambito della sua azione di risarcimento danni dinanzi ai giudici civili, il signor Kremzow ha rilevato che, ai sensi dell'art. 5, n. 5, della convenzione, ogni persona detenuta in violazione alle disposizioni dei nn. 1-4 di tale articolo aveva diritto ad un indennizzo. Questa disposizione sarebbe stata direttamente applicabile nell'ordinamento austriaco e avrebbe consentito di giustificare una domanda di risarcimento in caso di lesione della libertà individuale. Poiché la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato, in maniera definitiva, l'illegittimità della pena inflittagli, la sua detenzione non poteva, a suo parere, essere considerata una detenzione regolare in seguito a condanna da parte di un giudice competente, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della detta convenzione.

9 In primo grado la domanda di risarcimento è stata respinta, in data 9 febbraio 1994, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen di Vienna, decisione che è stata confermata, il 25 luglio seguente, dall'Oberlandesgericht di Vienna, in quanto, ai sensi dell'art. 2, n. 3, dell'Amtshaftungsgesetz (legge sulla responsabilità amministrativa) nessun diritto ad indennizzo può derivare da una decisione dell'Oberster Gerichtshof.

10 Con ordinanza 3 aprile 1995, l'Oberster Gerichtshof ha per il resto respinto la domanda intesa alla riduzione della pena inflitta al signor Kremzow.

11 Il signor Kremzow, nell'ambito del ricorso straordinario in cassazione (Revision) da lui intentato contro la sentenza dell'Oberlandesgericht di Vienna del 25 luglio 1994, ha sostenuto in particolare che il procedimento dinanzi all'Oberster Gerichtshof sfociato nell'ordinanza 3 aprile 1995 non aveva riparato la violazione della convenzione e che, a tal fine, sarebbe stato necessario riaprire il procedimento di appello dinanzi a tale giudice. Egli ha chiesto inoltre all'Oberster Gerichtshof di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla questione se il giudice nazionale sia vincolato dalla citata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

12 Il giudice nazionale, osservando che nella fattispecie esso deve esaminare il diritto fondamentale alla libertà individuale, nonché le sanzioni civili collegate alla violazione di questo diritto, che costituisce il fondamento e la condizione di un esercizio pacifico di tutte le altre libertà, in particolare della libera circolazione delle persone e della libertà di esercitare una professione, ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:

«1) Se tutte le disposizioni, o almeno quelle di diritto sostanziale, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la "CEDU") - tra cui le disposizioni degli artt. 5, 6 e 53, rilevanti nel procedimento dinanzi all'Oberster Gerichtshof - costituiscano parte integrante del diritto comunitario (art. 164 CEE), così che la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla loro interpretazione ai sensi dell'art. 177, primo comma, del Trattato CEE.

2) Solo in caso di soluzione affermativa della questione sub 1) - almeno relativamente agli artt. 5 e 6 della CEDU:

a) Se i giudici nazionali siano vincolati da sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, con le quali siano state accertate violazioni della CEDU, almeno nei limiti in cui non possono sostenere che l'operato di organi dello Stato, cui si riferisce la sentenza, sia stato conforme alla Convenzione.

b) Se sia escluso un diritto al risarcimento danni basato sull'art. 5, n. 5, della CEDU, qualora il danno sia derivato da una decisione dell'Oberster Gerichtshof.

c) Se la detenzione ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della CEDU sia ex tunc incompatibile con la Convenzione, qualora la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia dichiarato che il giudice ha violato, nel corso del procedimento penale, le garanzie processuali di cui all'art. 6 della CEDU.

d) Se si debba tener conto dell'obiezione del resistente nel giudizio per responsabilità amministrativa, secondo cui la pena non sarebbe stata commisurata diversamente, qualora non vi fosse stata la violazione dell'art. 6 della CEDU accertata dalla Corte europea per i diritti dell'uomo, benché il diritto processuale penale austriaco - finora - non preveda per tali casi alcun procedimento di revisione o altro procedimento analogo nel corso del quale l'errore procedurale potesse essere eliminato.

e) Se l'onere di provare il nesso causale tra la violazione dell'art. 6 della CEDU e la privazione della libertà incomba al ricorrente oppure spetti al resistente provarne l'assenza».

Sulla competenza della Corte

13 Secondo il signor Kremzow, la competenza della Corte a risolvere le questioni pregiudiziali deriva in particolare dal fatto che egli è cittadino dell'Unione europea e a tale titolo beneficia della libertà di circolazione delle persone, sancita dall'art. 8 A del Trattato CE. Poiché ogni cittadino può circolare liberamente nel territorio degli Stati membri senza un fine di soggiorno preciso, lo Stato che lede questo diritto fondamentale garantito dal diritto comunitario, infliggendo una pena detentiva illegale, deve essere tenuto ad un risarcimento in forza del diritto comunitario.

14 Occorre innanzi tutto ricordare che, in base ad una giurisprudenza costante (v. in particolare parere 2/94 del 28 marzo 1996, Racc. pag. I-1759, punto 33), i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, dei quali la Corte garantisce l'osservanza. A tal fine la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato e aderito. La convenzione riveste, a questo proposito, un significato particolare. Come la Corte ha inoltre precisato, ne deriva che nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto dei diritti dell'uomo in tale modo riconosciuti e garantiti (v., in particolare, sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT Racc. pag. I-2925, punto 41).

15 Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 4 ottobre 1991, causa C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland, Racc. pag. I-4685, punto 31) che, dal momento che una normativa nazionale entra nel campo di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa con i diritti fondamentali di cui la Corte assicura il rispetto, quali essi risultano, in particolare, dalla convenzione. Per contro, essa non ha tale competenza nei confronti di una normativa che non si colloca nell'ambito del diritto comunitario.

16 Ora, il ricorrente nella causa principale è un cittadino austriaco la cui situazione non presenta alcun elemento di collegamento con una qualsiasi delle situazioni considerate dalle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone. Infatti, anche se ogni privazione di libertà è tale da ostacolare l'esercizio da parte dell'interessato del suo diritto alla libera circolazione, risulta tuttavia dalla giurisprudenza della Corte che la prospettiva puramente ipotetica di un tale esercizio non presenta un nesso sufficiente con il diritto comunitario, tale da giustificare l'applicazione delle disposizioni comunitarie (v., in tal senso, in particolare, sentenza 28 giugno 1984, causa 180/83, Moser, Racc. pag. 2539, punto 18).

17 D'altro canto, il signor Kremzow è stato condannato per omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco in forza di disposizioni del diritto nazionale che non erano destinate a garantire l'osservanza di norme di diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 13 giugno 1996, causa C-144/95, Maurin, Racc. pag. 2909, punto 12).

18 Ne consegue che la normativa nazionale che si applica nella fattispecie della causa principale riguarda una situazione che non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario.

19 Occorre quindi risolvere la questione posta dal giudice nazionale nel senso che la Corte, adita in via pregiudiziale, non può fornire gli elementi interpretativi necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di una normativa nazionale ai diritti fondamentali di cui essa garantisce l'osservanza, quali risultano in particolare dalla convenzione, in quanto tale normativa riguarda una situazione che, come nella fattispecie della causa principale, non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

20 Le spese sostenute dai governi austriaco, tedesco, ellenico, francese e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 29 agosto 1995, dichiara:

La Corte, adita in via pregiudiziale, non può fornire gli elementi interpretativi necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di una normativa nazionale ai diritti fondamentali di cui essa garantisce l'osservanza, quali risultano in particolare dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto tale normativa riguarda una situazione che non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario.

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