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Documento 61993CJ0056

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 febbraio 1996.
    Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee.
    Aiuti di Stato - Sistema tariffario preferenziale per le forniture di gas naturale ai produttori olandesi di concimi azotati.
    Causa C-56/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-00723

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1996:64

    61993J0056

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 febbraio 1996. - Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Sistema tariffario preferenziale per le forniture di gas naturale ai produttori olandesi di concimi azotati. - Causa C-56/93.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-00723


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Aiuti concessi dagli Stati ° Nozione ° Tariffa preferenziale economicamente giustificata del gas naturale a favore di una categoria d' imprese ° Esclusione

    (Trattato CE, art. 92, n. 1)

    2. Aiuti concessi dagli Stati ° Decisione della Commissione che constata la compatibilità di una misura nazionale con l' art. 92, n. 1, del Trattato ° Valutazione economica complessa ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti

    (Trattato CE, art. 92, n. 1)

    3. Aiuti concessi dagli Stati ° Disposizioni del Trattato ° Sfera d' applicazione ° Interventi finanziari statali che incidono sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, indipendentemente dagli scopi perseguiti

    (Trattato CE, art. 92)

    4. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Presa in considerazione del contesto e dei precedenti

    (Trattato CE, art. 190)

    Massima


    1. La concessione da parte di uno Stato membro o di un ente da esso controllato di una tariffa fissata a un livello inferiore a quello che di regola sarebbe stato stabilito può essere qualificata aiuto ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato. In tale situazione lo Stato o l' ente non agisce come un operatore commerciale ordinario, ma utilizza la tariffa preferenziale per far fruire determinate imprese di un vantaggio economico e rinuncia così agli utili che potrebbe normalmente ricavarne Per contro, non costituisce aiuto una tariffa preferenziale che, nel contesto del mercato di cui trattasi, sia obiettivamente giustificata da motivi economici quali la necessità di lottare contro la concorrenza esercitata su questo mercato.

    A questo proposito, un sistema tariffario preferenziale per le forniture di gas naturale praticato da uno Stato membro a favore di grandi utenti industriali operanti in un settore produttivo determinato non costituisce un aiuto di Stato, in quanto, in primo luogo, questa tariffa è giustificata dalla necessità di lottare contro la concorrenza esercitata dalle importazioni dei paesi terzi al fine di conservare un' importante clientela attuale e, in secondo luogo, il prezzo di frontiera concesso a un distributore di gas naturale stabilito in un altro Stato membro è tale da consentire a quest' ultimo di praticare un' analoga tariffa ai grandi utenti industriali di questo secondo Stato membro operanti nello stesso settore di produzione.

    2. Il sindacato giurisdizionale su di un atto che contenga una valutazione economica complessa, mediante il quale la Commissione constati la compatibilità di una misura nazionale con l' art. 92, n. 1, del Trattato, deve limitarsi alla verifica dell' osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta contestata, dell' insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell' insussistenza di sviamento di potere.

    3. L' art. 92 del Trattato considera gli interventi statali di carattere finanziario sotto il profilo non della loro causa o del loro scopo, ma dei loro effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Ne consegue che quando una pratica imputabile a uno Stato membro è obiettivamente giustificata da ragioni commerciali, essa non può essere considerata aiuto di Stato solo perché consente di conseguire uno scopo politico.

    4. La motivazione richiesta dall' art. 190 del Trattato dev' essere adeguata alla natura dell' atto e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' istituzione da cui promana l' atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l' accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni di cui all' art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

    Nel caso in cui una decisione della Commissione che constata la compatibilità di una misura nazionale con l' art. 92, n. 1, del Trattato sia stata preceduta da un' altra decisione della Commissione relativa alla stessa misura, da una sentenza della Corte che ha annullato la precedente decisione ° illuminata dalle conclusioni dell' avvocato generale ° e da una comunicazione della Commissione che ha disposto la riapertura del procedimento ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, alle quali la decisione stessa fa riferimento, questi precedenti devono essere considerati nel valutare se essa sia sufficientemente motivata.

    Parti


    Nella causa C-56/93,

    Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, dirigente amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avv. Claude A. Gonthier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Michel Nolin e Ben Smulders, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    sostenuta da

    Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor Jaap de Zwaan e Ton Heukels, viceconsiglieri giuridici presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M. Spoo,

    interveniente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato CEE, comunicata il 29 dicembre 1992 agli altri Stati membri e ai terzi interessati, riguardante un sistema tariffario preferenziale applicato nei Paesi Bassi per le forniture di gas naturale ai produttori olandesi di concimi azotati (GU C 344, pag. 4),

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici,

    avvocato generale: N. Fennelly

    cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza dell' 8 giugno 1995,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 settembre 1995,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 marzo 1993, il Regno del Belgio ha chiesto, ai sensi dell' art. 173, del Trattato CEE, l' annullamento della decisione della Commissione ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato CEE, comunicata il 29 dicembre 1992 agli altri Stati membri e ai terzi interessati, riguardante un sistema tariffario preferenziale applicato nei Paesi Bassi per le forniture di gas naturale ai produttori olandesi di concimi azotati (GU C 344, pag. 4; in prosieguo: la "decisione").

    2 Il 25 ottobre 1983 la Commissione aveva instaurato il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato nei confronti di un sistema tariffario preferenziale per forniture di gas naturale applicato, a favore dei produttori olandesi di concimi azotati, dalla NV Nederlandse Gasunie (in prosieguo: la "Gasunie"), società di diritto privato il cui capitale è detenuto per il 50%, direttamente o indirettamente, dallo Stato olandese.

    3 Nel corso del detto procedimento la Gasunie aveva modificato la sua struttura tariffaria; in particolare essa aveva aggiunto retroattivamente, con effetto dal 1 novembre 1983, una nuova tariffa, detta "tariffa F", rivolta ai maggiori utenti industriali con sede nei Paesi Bassi, esclusi quelli del settore energetico, che soddisfacessero condizioni relative alla quantità di gas consumata, al fattore di carico presentato e all' accettazione di un' eventuale interruzione della somministrazione e della fornitura di gas avente valore termico variabile. La tariffa F doveva essenzialmente tornare a vantaggio dei produttori olandesi di ammoniaca destinata alla fabbricazione di concimi azotati. Essa corrispondeva alla tariffa praticata ai grandi clienti industriali, con uno sconto variabile il cui valore massimo era di 5 centesimi/m3.

    4 Il 17 aprile 1984 la Commissione decideva di chiudere il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, ritenendo che la tariffa F non contenesse alcun elemento integrante la fattispecie dell' aiuto di Stato. Essa aveva ritenuto, in particolare, che la Gasunie realizzasse risparmi notevoli sui costi di fornitura grazie all' importanza del fattore di carico e alle condizioni di somministrazione soddisfatte dai grandi utenti industriali e, più in particolare, dai produttori di concimi azotati.

    5 In seguito a un ricorso presentato da taluni produttori francesi di ammoniaca, la Corte ha annullato questa decisione con sentenza 12 luglio 1990 (causa C-169/84, CdF Chimie/Commissione, Racc. pag. I-3083). La sentenza si basava su una relazione peritale, redatta su incarico della Corte, dalla quale risultava che i risparmi realizzati dalla Gasunie nelle forniture di gas naturale effettuate alle condizioni della tariffa F ammontavano al massimo a 0,5 centesimi/m3, in relazione a fattori valutati dalla Commissione come superiori a 5 centesimi/m3, e che gli sconti accordati agli utenti beneficiari della tariffa F erano quindi riconducibili ad altre considerazioni. La Corte ne ha pertanto concluso che la Commissione aveva commesso un manifesto errore nella valutazione dei fatti.

    6 In esito ad un nuovo esame della compatibilità della tariffa F con gli artt. 92 e 93 del Trattato, effettuato in seguito alla sentenza, la Commissione è giunta alla conclusione che questa tariffa poteva avere una giustificazione commerciale, che essa non aveva favorito i produttori di ammoniaca olandesi rispetto ai produttori di altri Stati membri e che lo Stato olandese non aveva esercitato sulla fissazione della tariffa un' influenza che andasse oltre quella di un normale azionista, poiché non aveva subito una perdita di reddito. Essa ha quindi ritenuto la tariffa compatibile con il mercato comune e ha deciso di chiudere il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato.

    7 Contro questa decisione il Regno del Belgio ha proposto il ricorso in oggetto, a sostegno del quale fa valere tre motivi, relativi, rispettivamente, a un errore manifesto nella valutazione dei fatti, a un' erronea interpretazione dell' art. 92 del Trattato e a un difetto di motivazione.

    8 Risulta dagli atti che la Gasunie ha adottato un nuovo sistema tariffario, sicché la tariffa F non è più applicata dal 31 dicembre 1991.

    Sul motivo relativo all' errore manifesto nella valutazione dei fatti

    9 Con questo motivo il governo belga contesta le due conclusioni della Commissione secondo le quali la tariffa F era giustificata da motivi commerciali e non ha favorito i produttori di ammoniaca olandesi rispetto ai produttori di altri Stati membri.

    Sulla conclusione della Commissione secondo la quale la tariffa F era giustificata da motivi commerciali

    10 Si deve ricordare, in via preliminare, come dalla giurisprudenza della Corte risulti che la concessione da parte di uno Stato membro o di un ente da esso controllato di una tariffa fissata a un livello inferiore a quello che di regola sarebbe stato stabilito può essere qualificata aiuto ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato. In tale situazione lo Stato o l' ente non agisce come un operatore commerciale ordinario, ma utilizza la tariffa preferenziale per far fruire determinate imprese di un vantaggio economico e rinuncia così agli utili che potrebbe normalmente ricavarne. Per contro, non costituisce aiuto una tariffa preferenziale che, nel contesto del mercato di cui trattasi, sia obiettivamente giustificata da motivi economici quali la necessità di lottare contro la concorrenza esercitata su questo mercato (v. in questo senso, sentenza 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punti 28-30).

    11 Trattandosi in tali casi di una valutazione economica complessa, si deve del pari ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il sindacato giurisdizionale su di un atto della Commissione che contenga una valutazione del genere deve limitarsi alla verifica dell' osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta contestata, dell' insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell' insussistenza di sviamento di potere (v., in particolare, sentenze 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette/Consiglio, Racc. pag. 3333, punto 25, 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 4487, punto 62, 10 marzo 1992, causa C-174/87, Ricoh/Consiglio, Racc. pag. I-1335, punto 68, e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 25).

    12 La Commissione, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, fa valere che la tariffa F era giustificata dalla necessità per la Gasunie di far fronte alla concorrenza esercitata sul mercato dell' ammoniaca dalle importazioni di ammoniaca da paesi terzi.

    13 La Commissione rileva che il gas naturale costituisce la materia prima principale nella produzione di ammoniaca e rappresenta il 75% circa del prezzo di costo di questa. Quanto all' ammoniaca, essa costituisce il prodotto base per la produzione di concimi azotati e concorre fino al 60% circa nella formazione del loro prezzo di costo. I produttori olandesi di concimi azotati producono in generale da soli l' ammoniaca di cui hanno bisogno e consumano annualmente circa il 30% del gas naturale fornito dalla Gasunie all' industria olandese. Tuttavia, se il prezzo del gas naturale utilizzato nella produzione dell' ammoniaca è troppo elevato, i produttori di concimi azotati sceglieranno di acquistarlo altrove anziché produrlo in proprio.

    14 Secondo la Commissione e il Regno dei Paesi Bassi, negli anni '80 la situazione dell' industria dell' ammoniaca nei paesi della Comunità era tale che la Gasunie avrebbe potuto perdere tale importante sbocco di mercato se non avesse accordato tariffe speciali ai produttori olandesi di concimi azotati. Essi ritengono quindi che nessun elemento consentisse di concludere che, fornendo gas naturale ai produttori olandesi di concimi azotati alla tariffa F, la Gasunie abbia agito diversamente da un' impresa privata operante in condizioni di mercato normali.

    15 Il Regno del Belgio sostiene al contrario che la tariffa F non era giustificata da motivi commerciali, ma era concessa per ragioni politiche, vale a dire per favorire i produttori olandesi di ammoniaca. A questo riguardo, esso contesta su vari punti la motivazione della decisione impugnata.

    16 Pur ammettendo che la tariffa F non aveva carattere riservato e costituiva il prezzo guida del gas naturale fornito ai produttori di ammoniaca nell' Europa continentale nord-occidentale, il Regno del Belgio fa valere, in primo luogo, che essa, non essendo pubblicata ° contrariamente alle altre tariffe della Gasunie ° non aveva carattere pubblico.

    17 Questo argomento deve essere respinto. E' sufficiente, al riguardo, rinviare, come ha fatto la Commissione, al punto 15 della citata sentenza CdF Chimie AZF/Commissione, nel quale la Corte ha rilevato che la tariffa F era una tariffa pubblica le cui condizioni di accesso erano pubbliche e perfettamente trasparenti.

    18 Il Regno del Belgio sostiene, in secondo luogo, che l' affermazione della Commissione secondo cui la Gasunie ha sempre realizzato utili nel periodo in cui la tariffa F era in vigore (v. il sedicesimo capoverso della decisione) non è idonea a dimostrare che questa tariffa era una pratica commerciale corrente poiché economicamente sostenibile. Esso fa riferimento, sotto questo profilo, al fatto che gli utili della Gasunie sono fissati forfettariamente a 80 milioni di HFL l' anno, in forza di un accordo tra gli azionisti della Gasunie e i produttori olandesi di gas naturale. La Gasunie si rifornisce di gas presso la Nederlandse Aardolie Maatschappij (in prosieguo: la "NAM"), un consorzio formato principalmente dalla Shell e dalla Esso. La NAM sfrutta i giacimenti olandesi di gas naturale per conto della società Groningen, della quale essa e lo Stato olandese possiedono rispettivamente il 60% e il 40%. Lo Stato olandese percepisce l' 80% circa degli utili delle vendite di gas naturale. Secondo il meccanismo di fissazione dei prezzi denominato "netback", la Gasunie acquista il gas naturale dalla NAM a un prezzo corrispondente al prezzo finale di vendita sui diversi mercati, detratti i costi di trasporto ed altri costi, nonché il proprio utile annuale forfettario. La Gasunie non costituisce quindi che un centro di imputazione dei costi e non sopporta alcun rischio, dal momento che la copertura dei costi da essa sostenuti e i suoi profitti sono garantiti indipendentemente dal prezzo fatturato ai clienti.

    19 La Commissione, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, fa valere che l' utile annuale di 80 milioni di HFL rappresentava l' utile massimo che poteva essere trattenuto dalla Gasunie, mentre ogni importo eccedente era attribuito alla NAM. In realtà, gli utili effettivamente realizzati dalla Gasunie nel periodo di applicazione della tariffa F sono stati notevolmente più elevati, ed è a questi utili effettivi che la Commissione si riferiva nella sua decisione.

    20 Come ha osservato il Regno del Belgio nel corso dell' udienza, gli utili effettivi cui fa riferimento la Commissione sono in realtà gli utili dei fornitori della Gasunie e quindi, in effetti, la decisione della Commissione non è sufficientemente chiara e precisa su questo punto. Non se ne può tuttavia concludere che la Commissione abbia commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti. Come ha rilevato il Regno dei Paesi Bassi, l' affermazione della Commissione era diretta a dimostrare che l' applicazione della tariffa F costituiva una pratica commerciale corrente ed economicamente sostenibile. A questo proposito, il fatto che gli utili siano stati realizzati, in ultima analisi, dalla società Groningen piuttosto che dalla Gasunie non riveste un' importanza decisiva. L' argomento del Regno del Belgio dev' essere quindi disatteso.

    21 In terzo luogo, il Regno del Belgio contesta la tesi della Commissione secondo la quale i costi variabili e i costi fissi della Gasunie erano ampiamente al di sotto della tariffa F, così che la società era in grado di aumentare il proprio ricavo netto con le vendite a questa tariffa, assicurandosi al contempo la fedeltà di una clientela importante che rischiava di perdere senza la concessione di questa tariffa (v. il diciassettesimo capoverso della decisione). Questa affermazione sarebbe contraddetta dalle relazioni annuali della Gasunie del 1990 e 1991, dalle quali risulta che il prezzo medio di acquisto del gas naturale da essa pagato era superiore alla tariffa F.

    22 E' opportuno rilevare, al riguardo, che il fatto, confermato peraltro dalla Commissione e dal Regno dei Paesi Bassi, che il prezzo medio di acquisto fosse superiore alla tariffa F non infirma la tesi della Commissione. Infatti è sufficiente constatare che il prezzo di acquisto medio della Gasunie è composto dai vari prezzi di vendita finali sui vari mercati, detratti i costi e il profitto. Informazioni relative al prezzo medio di acquisto non possono quindi costituire una base sufficiente per contraddire l' affermazione della Commissione relativa ai costi variabili e fissi della Gasunie. Anche questo argomento, quindi, deve essere respinto.

    23 In quarto luogo, il Regno del Belgio fa valere che la Commissione non può giustificare la necessità per la Gasunie di conservare la clientela costituita dai produttori olandesi di concimi azotati con la perdita, nel 1982, di una importante quota del mercato francese (v. il ventiquattresimo capoverso della decisione). Questa perdita era infatti una conseguenza della politica della stessa Gasunie, in quanto i Paesi Bassi avevano deciso, negli anni '70, di ridurre il volume del gas naturale destinato all' esportazione per far fronte alla prima crisi petrolifera del 1973/1974.

    24 Come hanno sostenuto giustamente la Commissione e il Regno dei Paesi Bassi, il Regno del Belgio non è riuscito a dimostrare l' esistenza di un nesso pertinente tra la decisione adottata nel 1974 e la perdita nel 1982 di un' importante quota del mercato francese da parte della Gasunie. Questo argomento dev' essere quindi disatteso.

    25 Il Regno del Belgio contesta, in quinto luogo, la seguente affermazione della Commissione: "(...) Se il prezzo del gas che il produttore utilizza per fabbricare l' ammoniaca di cui ha bisogno è troppo elevato, egli, se può, acquisterà l' ammoniaca altrove ad un prezzo inferiore a quanto gli costerebbe se la producesse altrove (situazione, ad esempio, del Belgio nel 1983) (...)" (ventunesimo capoverso della decisione). Esso segnala, in proposito, che i produttori belgi di concimi azotati importano ogni anno ammoniaca al fine di coprire un disavanzo tra produzione e consumo e che non viene precisato né che le importazioni del 1983 avessero un' altra causa né che il livello della produzione fosse stato insolitamente basso.

    26 La Commissione ha prodotto dati relativi alle importazioni belghe di ammoniaca tra il 1980 e il 1981, che mostrano un rilevante declino della produzione belga di ammoniaca. Così, la quota del fabbisogno belga di ammoniaca coperta dalle importazioni è passata dal 38% nel 1982 al 51% nel 1983, per superare il 70% all' inizio degli anni '90. Questi dati, che non sono stati contestati dal Regno del Belgio, attestano che la Commissione poteva ragionevolmente far riferimento all' esempio del Belgio per sostenere la propria tesi in merito alle reazioni dei produttori di concimi azotati di fronte al prezzo relativamente elevato del gas naturale. Questo argomento, quindi, dev' essere anch' esso respinto.

    27 In sesto luogo, il Regno del Belgio sostiene che la Commissione fa riferimento a mercati tra loro non comparabili allorché afferma che, tra il 1981 e il 1991, i prezzi delle forniture di gas naturale, rilevati o stimati, praticati ai produttori di ammoniaca negli Stati Uniti, in Venezuela, a Trinidad e Tobago e nel Medio Oriente sono sempre stati ampiamente inferiori alle tariffe olandesi (v. il ventiduesimo capoverso della decisione). I bassi prezzi praticati in questi paesi rappresenterebbero infatti il valore reale del gas sui rispettivi mercati, mentre la tariffa F sarebbe stata inferiore al valore del gas naturale sul mercato europeo. Il Regno del Belgio ha prodotto al riguardo dati che dimostrano come la tariffa F fosse inferiore al prezzo applicato nei diversi paesi europei per il mercato delle forniture suscettibili di interruzione a grandi utenti industriali che disponevano di bruciatori a doppia alimentazione.

    28 Oltre a ciò, secondo il Regno del Belgio, a differenza di quest' ultimo mercato, le eventuali interruzioni di fornitura sul mercato dell' ammoniaca cozzano contro ostacoli tecnici e commerciali difficilmente sormontabili, dal momento che i produttori di ammoniaca non dispongono di materie prime di sostituzione. Poiché tali forniture devono essere regolari e continue, il gas naturale acquista un valore intrinseco più elevato per i produttori di ammoniaca che per i produttori di altri settori industriali.

    29 Questi argomenti devono essere respinti. In primo luogo, a ragione la Commissione osserva di non aver cercato di paragonare i mercati dei paesi terzi menzionati con quello della Comunità, ma di essersi limitata a mostrare che i produttori di ammoniaca originari di questi paesi terzi sono effettivamente in grado di fare una concorrenza forte ai produttori di ammoniaca stabiliti nella Comunità.

    30 Si deve inoltre osservare che l' affermazione del Regno del Belgio, secondo la quale la tariffa F era inferiore al valore del gas naturale sul mercato comunitario, non è rilevante, considerato il sistema di formazione del prezzo del gas naturale. Poiché il valore del gas naturale è determinato dal mercato al quale è destinato ° nella specie il segmento dei produttori di ammoniaca °, il rapporto tra la tariffa F e il prezzo del gas naturale destinato al mercato dei grandi utenti industriali che dispongono di bruciatori a doppia alimentazione non è pertinente al fine di decidere se la Commissione potesse così motivare la sua decisione. La questione decisiva, infatti, è se le condizioni concorrenziali del mercato fossero tali da giustificare la concessione, da parte della Gasunie, ai produttori olandesi di ammoniaca di un prezzo inferiore a quello applicabile ad altri settori industriali. Tale questione verrà esaminata in prosieguo.

    31 L' argomento, avanzato dal Regno del Belgio, dell' impossibilità reale di interrompere le forniture di gas ai produttori di ammoniaca e dell' influenza esercitata da questa circostanza sul valore del gas destinato a tale segmento di mercato non è più pertinente del precedente. Anche a volerne assumere la fondatezza, esso non invalida affatto la conclusione della Commissione secondo la quale, se il prezzo del gas è troppo elevato rispetto a quello dell' ammoniaca importata, i produttori di concimi azotati sceglieranno di cessare la produzione in proprio di ammoniaca.

    32 In settimo luogo, il Regno del Belgio contesta la tesi della Commissione secondo la quale le forniture destinate all' esportazione, in particolare in Belgio, in Germania e in Francia, erano meno interessanti sotto il profilo del prezzo e della necessità di realizzare nuovi investimenti (v. ventiquattresimo capoverso della decisione). Esso sostiene che i prezzi di esportazione erano superiori alla tariffa F, che l' infrastruttura esistente permetteva di aumentare il volume delle esportazioni senza nuovi investimenti e che esisteva una domanda sufficiente sui mercati di esportazione per compensare una diminuzione delle vendite ai produttori olandesi di concimi azotati. Secondo il Regno del Belgio, infatti, tale diminuzione sarebbe stata probabilmente progressiva, tenuto conto degli ingenti investimenti effettuati dai produttori di concimi azotati nei Paesi Bassi.

    33 Il Regno del Belgio aggiunge che il Regno dei Paesi Bassi avrebbe anche potuto decidere di limitare la sua produzione di gas naturale, in modo da prolungare la durata dei suoi giacimenti.

    34 La Commissione e il Regno dei Paesi Bassi sostengono che, se non avesse praticato la tariffa F, la Gasunie avrebbe improvvisamente perduto una clientela importante senza avere la possibilità di sostituirla con sbocchi oltre frontiera. I contratti di esportazione di gas naturale vengono conclusi a lungo termine per garantire la sicurezza delle forniture, così che sarebbe risultato impossibile per la Gasunie sostituire in un breve lasso di tempo le forniture ai produttori olandesi di ammoniaca con esportazioni. Le vendite della Gasunie ai produttori olandesi di ammoniaca rappresentavano infatti un terzo delle vendite all' industria olandese ed erano praticamente pari, in volume, a tutto il gas venduto dalla Gasunie in Belgio. Un aumento delle esportazioni avrebbe inoltre comportato problemi tecnici in relazione alla qualità del gas, alla pressione ecc. Peraltro, il prezzo di esportazione era superiore alla tariffa F in quanto rispecchiava la media dei prezzi praticati sui diversi mercati settoriali nel paese importatore. Siccome il mercato di esportazione era saturo, gli ingenti quantitativi supplementari di gas naturale avrebbero potuto essere esportati soltanto a prezzi notevolmente più bassi. Secondo la Commissione, la prova del rischio cui era esposta la Gasunie è stata fornita dalla chiusura, negli anni 1992 e 1993, di numerosi impianti di produzione di ammoniaca nella Comunità a causa di massicce importazioni di ammoniaca dai paesi dell' Est.

    35 Alla luce degli argomenti prospettati dalla Commissione e dal Regno dei Paesi Bassi, si deve ritenere che il Regno del Belgio non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione considerando che la Gasunie non era in grado di compensare una diminuzione delle vendite ai produttori olandesi di concimi azotati con un aumento delle vendite all' esportazione.

    36 Quanto alla possibilità di ridurre la produzione, va rilevato, come ha fatto l' avvocato generale nel paragrafo 71 delle sue conclusioni, che tale riduzione avrebbe causato un calo delle entrate e, di conseguenza, un ammortamento meno rapido degli investimenti. Pertanto, si deve concludere che il Regno del Belgio non ha affatto dimostrato che la soluzione da esso prospettata sarebbe stata commercialmente ragionevole.

    37 Il Regno del Belgio ha contestato, infine, l' essenza stessa del ragionamento della Commissione secondo cui la tariffa F si giustificava con la necessità di contrastare la concorrenza esercitata dagli importatori di ammoniaca dei paesi terzi. Esso fa valere, in proposito, che questa conclusione è invalidata dal fatto che la tariffa F è stata concessa ai produttori olandesi di concimi azotati anche quando non sussisteva alcuna necessità di contrastare la concorrenza dell' ammoniaca importata, stante il prezzo comunque elevato di questa. Il Regno del Belgio si basa, al riguardo, su alcune tabelle fornite dalla Commissione, dalle quali risulta che lo sconto massimo di 5 centesimi/m3 della tariffa F era stato accordato in periodi nei quali l' ammoniaca importata era più costosa e che uno sconto meno elevato era stato praticato in altri periodi, in cui il prezzo dell' ammoniaca era diminuito.

    38 Come rilevano giustamente la Commissione e il Regno dei Paesi Bassi, le variazioni della tariffa F devono essere valutate con riguardo ai prezzi relativi del gas industriale e dell' ammoniaca importata, senza tenere conto del loro livello assoluto. Allorché il prezzo del gas naturale è relativamente elevato rispetto a quello dell' ammoniaca importata, per un produttore di concimi azotati può risultare conveniente, sotto il profilo commerciale, acquistare l' ammoniaca invece di produrla in proprio.

    39 Orbene, come l' avvocato generale ha osservato nei paragrafi 86-91 delle sue conclusioni, dalle tabelle fornite dalla Commissione risulta che la tariffa F seguiva, in via generale, le fluttuazioni dei mercati del gas naturale e dell' ammoniaca e che taluni divari temporali potevano spiegarsi con problemi occasionali di adeguamento. Poiché il Regno del Belgio non ha fornito precisazioni e prove ulteriori, si deve considerare che non è stato dimostrato che la Commissione, allorché ha ritenuto la tariffa F necessaria per contrastare la concorrenza esercitata sul mercato dell' ammoniaca dagli importatori dei paesi terzi, al fine di conservare un' importante clientela attuale, abbia ecceduto i limiti del suo potere di valutazione in materia.

    40 Da quanto precede risulta che la prima parte di questo motivo non è fondata.

    Sulla conclusione della Commissione secondo la quale la tariffa F non ha favorito i produttori olandesi di ammoniaca rispetto ai produttori degli altri Stati membri

    41 Le parti concordano sul fatto che la determinazione del prezzo di frontiera convenuto tra la Gasunie e la compagnia di distribuzione belga Distrigaz era basata sul meccanismo denominato "netback", per il quale il prezzo di acquisto era determinato in base al valore di mercato del gas naturale secondo i vari impieghi cui era destinato nel paese importatore, detratti i costi di trasporto e di distribuzione della Distrigaz nonché il suo margine di utile. Il prezzo di frontiera rappresentava una media dei diversi valori di mercato del gas naturale ponderata in base ai volumi previsti per ciascun settore. Quanto al valore di mercato del gas naturale in ciascun settore, esso era determinato in gran parte dal prezzo dei prodotti petroliferi concorrenti ° il gasolio per il settore domestico/commerciale e la nafta per il settore industriale ° aumentato di un premio che teneva conto dei maggiori vantaggi del gas naturale.

    42 E' del pari pacifico che questo modello non forniva che la base sulla quale sono state condotte trattative commerciali fra le parti, nel corso delle quali ciascuna di esse ha tentato di ottenere dall' altra il prezzo per sé più vantaggioso. Tali trattative sono culminate nella fissazione di un prezzo globale, che si applicava a tutte le vendite di gas naturale da parte della Gasunie alla Distrigaz. Questo prezzo, detto prezzo di frontiera, veniva rinegoziato ogni tre anni.

    43 Il Regno del Belgio contesta l' affermazione della Commissione secondo la quale alle società di distribuzione francesi, belghe e tedesche la Gasunie aveva applicato, per le quantità destinate all' industria dei concimi azotati, un prezzo di frontiera molto vicino alla tariffa F (v. ottavo capoverso, quarto trattino, della decisione).

    44 A questo proposito esso sostiene, in primo luogo, che il prezzo di frontiera per le esportazioni olandesi di gas naturale in Belgio è stato per lunghi periodi superiore alla tariffa F.

    45 Questo argomento dev' essere disatteso. Come hanno rilevato la Commissione e il Regno dei Paesi Bassi, esistono mercati settoriali, come il mercato domestico, che permettono di applicare prezzi di vendita più elevati di quelli praticati ai settori industriali, compreso quello dei produttori di concimi azotati. E' quindi naturale che il prezzo di frontiera, in quanto prezzo globale che tiene conto di una media dei vari prezzi in vigore sui vari mercati settoriali, possa essere più elevato della tariffa F.

    46 Il Regno del Belgio fa valere, in secondo luogo, che il prezzo di frontiera era un prezzo unico negoziato per l' intero mercato e non era possibile separarne obiettivamente le componenti corrispondenti ai diversi mercati settoriali. A sostegno di questa tesi esso afferma che il premio pagato per il gas naturale rispetto alle energie sostitutive era un premio globale, convenuto per il mercato nella sua globalità. Inoltre, l' indennità che doveva essere pagata in caso di sottoutilizzazione (principio del "take or pay") o il prezzo di vendita in caso di acquisto di quantitativi supplementari rispetto ai quantitativi annuali contrattualmente previsti erano fatturati al prezzo di frontiera determinato unitariamente, indipendentemente dal segmento di mercato nel quale si verificava una riduzione o un aumento di volume.

    47 Questo argomento deve essere del pari disatteso. Anche volendo supporre che il prezzo di frontiera sia un prezzo unico, le cui componenti iniziali non siano determinabili a posteriori, ciò non può avere valore decisivo, in quanto è assodato che tale prezzo di frontiera è parzialmente determinato sulla base di un meccanismo di formazione dei prezzi che tiene conto del valore di mercato del gas naturale nei vari settori del mercato.

    48 In terzo e ultimo luogo, il Regno del Belgio contesta che, in occasione delle trattative sul prezzo di frontiera tra la Gasunie e la Distrigaz, si sia tenuto specificamente conto della situazione del mercato dei produttori belgi di concimi azotati. A suo parere, il valore di mercato preso in considerazione per le quantità destinate al detto mercato non era diverso da quello preso in considerazione per altri utenti industriali e non si collocava, quindi, a un livello molto vicino a quello della tariffa F.

    49 Occorre rammentare, al riguardo, che, secondo la Commissione e il Regno dei Paesi Bassi, il valore di mercato del gas naturale che non viene utilizzato come combustibile o carburante ma come materia prima è influenzato non solo dal prezzo dei prodotti petroliferi concorrenti, ma anche da quello di altre materie prime fra cui, nella specie, l' ammoniaca importata.

    50 Il Regno del Belgio non sembra contestare il fatto che il valore di mercato del gas naturale destinato ai produttori di ammoniaca sia del pari influenzato dal prezzo dell' ammoniaca importata. Esso stesso osserva, peraltro, che la Distrigaz ha praticato uno sconto simile alla tariffa F ai produttori belgi di concimi azotati per gran parte del periodo considerato.

    51 Inoltre, questa tesi trova conferma nella relazione peritale redatta su richiesta della Corte nell' ambito della citata causa CdF Chimie AZF/Commissione, il cui punto pertinente viene citato nel diciottesimo capoverso della decisione controversa. I periti hanno considerato che, se il gas naturale è utilizzato come materia prima in un processo industriale e se il prezzo di tale materia prima svolge un ruolo essenziale nella determinazione del costo del prodotto finito ° come accade nella produzione dell' ammoniaca °, determinante per il prezzo di mercato della materia prima è non solo il prezzo delle materie prime di sostituzione, ma anche il prezzo di vendita del prodotto finito, che è un fattore essenziale. I periti aggiungono che è frutto di un processo complicato il calcolo del prezzo massimo che un' impresa che produce ammoniaca è disposta a pagare per la materia prima (ad esempio, il gas naturale) restando concorrenziale sul mercato per quanto riguarda il prodotto finito (ad esempio, l' ammoniaca).

    52 Il Regno del Belgio sostiene, per contro, che nel corso delle trattative tra la Gasunie e la Distrigaz le vendite di gas naturale ai produttori belgi di concimi azotati non erano considerate come un segmento separato del mercato ai fini della fissazione del prezzo di frontiera. A suo parere, tali vendite erano semplicemente ricomprese nel mercato industriale in genere e il loro prezzo era influenzato soltanto da quello della nafta, non da quello dell' ammoniaca. La Gasunie si era infatti ripetutamente rifiutata di tener conto del prezzo di vendita del gas naturale ai settori industriali meno redditizi, come il settore dell' ammoniaca, ritenendo che delle riduzioni per le quantità vendute a questi settori dovessero essere ottenute dai fornitori norvegesi e algerini della Distrigaz.

    53 Il governo belga afferma inoltre che il prezzo di frontiera contrattuale era indicizzato unicamente all' andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi. Non era prevista alcuna indicizzazione in base all' evoluzione del prezzo dell' ammoniaca.

    54 A sostegno di questa tesi il governo belga esibisce una tabella intitolata "Simplified Presentation of Netback Analysis", che tiene conto solamente di due settori: quello domestico/commerciale, il cui valore di mercato è calcolato in riferimento al prezzo del gasolio, e quello industriale, il cui valore di mercato è calcolato in relazione alla nafta.

    55 Il Regno del Belgio contesta che la tabella relativa al meccanismo di formazione del prezzo fornita dalla Commissione possa essere utilizzata come base per la soluzione della presente controversia. In ogni caso, questa tabella non è, a suo parere, idonea a sostenere la tesi della Commissione. Esso ritiene infatti al riguardo che, anche ammettendo che nella determinazione del prezzo di frontiera si sia tenuto conto di un valore di mercato distinto per ciascun segmento industriale, risulti tuttavia dalla tabella che, per il settore dei concimi azotati, il valore di mercato è stato del pari determinato in funzione del prezzo della nafta e non di quello dell' ammoniaca.

    56 Il Regno del Belgio rileva infine che, allineando il suo prezzo di vendita del gas naturale destinato ai produttori belgi di concimi azotati sul prezzo guida olandese, la Distrigaz ha subito rilevanti perdite su questo segmento di mercato. Soltanto nel periodo compreso tra l' ottobre 1984 e l' ottobre 1986, nel corso del quale la Gasunie le ha concesso uno sconto per una cosiddetta quota "difensiva" pari al 20% del quantitativo totale di gas naturale acquistato, la Distrigaz è stata in grado di fornire gas naturale ai produttori belgi di ammoniaca a un prezzo equivalente alla tariffa F senza subire perdite. Quanto al margine globale di utile della Distrigaz nel corso del periodo considerato, esso è stato nettamente inferiore a quello della Gasunie.

    57 La Commissione e il Regno dei Paesi Bassi sostengono che la componente del prezzo di frontiera che rispecchiava il mercato settoriale degli utenti industriali teneva conto di tutti i settori dell' industria, tra i quali figura quello dei produttori di concimi azotati. Ne consegue che il prezzo di frontiera concesso alla Distrigaz era tale da consentirle di praticare ai produttori belgi di concimi azotati una tariffa paragonabile alla tariffa F. E' quindi possibile affermare che, per le quantità destinate all' industria dei concimi azotati, la Gasunie applicava un prezzo di frontiera essenzialmente pari alla tariffa F. La Commissione si basa, al riguardo, su una tabella elaborata dal ministero olandese dell' Economia, che suddivide il settore industriale in vari segmenti distinti, come quelli dei concimi, della carta, delle costruzioni meccaniche, della chimica ecc.

    58 Quanto alla quota difensiva concessa alla Distrigaz, la Commissione rileva che essa costituiva approssimativamente il 7,5% del consumo belga di gas naturale, il che corrisponde alle quantità di gas naturale utilizzate dai produttori belgi di concimi azotati durante il periodo di riferimento. La Commissione sottolinea il parallelismo esistente tra l' applicazione della quota difensiva nelle vendite alla Distrigaz e lo sconto concesso ai produttori olandesi di concimi azotati. Infatti soltanto durante il periodo di applicazione della quota difensiva lo sconto della tariffa F, che veniva periodicamente riveduto e ricalcolato in funzione del prezzo dell' ammoniaca, raggiungeva il livello massimo di 5 centesimi/m3. Negli altri periodi esso si situava a un livello inferiore.

    59 Per quanto riguarda, infine, le perdite subite dalla Distrigaz sulle vendite ai produttori di concimi azotati, la Commissione ritiene che esse avessero carattere fittizio e fossero imputabili alla prassi contabile della Distrigaz, secondo la quale i profitti erano calcolati, in ogni caso, con riferimento al prezzo globale di frontiera. Le dette perdite erano in realtà compensate dalle vendite ad altri utenti a un prezzo superiore al prezzo globale di frontiera. La Distrigaz ha in realtà realizzato utili globali rilevanti e crescenti nel corso del periodo considerato.

    60 E' opportuno rilevare, in primo luogo, che, come ha osservato l' avvocato generale nel paragrafo 46 delle sue conclusioni, la tabella prodotta dal Regno del Belgio, avente forma dichiaratamente semplificata, non contraddice direttamente la tabella prodotta dalla Commissione, che è volta a fornire un' immagine più dettagliata della formazione dei prezzi di settore. Peraltro, il Regno del Belgio non ha presentato argomenti atti a dimostrare che la tabella della Commissione non costituisse una rappresentazione esatta della base formale sulla quale hanno avuto luogo le trattative tra la Gasunie e la Distrigaz.

    61 Per contro, è vero che, come ha rilevato il Regno del Belgio, la seconda colonna della tabella prodotta dalla Commissione, relativa alla "determinazione del combustibile alternativo", contiene la menzione "in prevalenza gasolio" per tutti i segmenti dell' industria, compreso quello dei concimi.

    62 Si deve tuttavia osservare che la tabella contiene, inoltre, una terza colonna, relativa al "valore di mercato per segmento", da cui risulta che il valore di mercato del gas naturale è calcolato separatamente per il segmento dei concimi. Come si è già rilevato nei punti 49-51, il valore di mercato del gas naturale destinato al segmento dei concimi azotati è influenzato non solo dal prezzo dei prodotti petroliferi concorrenti, ma anche da quello dell' ammoniaca. Di conseguenza, come ha osservato l' avvocato generale nel paragrafo 47 delle sue conclusioni, la sola mancanza nella tabella di un' indicazione espressa dell' incidenza del prezzo dell' ammoniaca su quello del gas naturale destinato al settore dei concimi azotati non è sufficiente a provare che esso non sia stato tenuto in considerazione nella costruzione del prezzo di frontiera.

    63 Inoltre, come ha sostenuto la Commissione, il fatto che la Distrigaz abbia subito perdite sulle vendite al settore dei concimi azotati non dimostra affatto che il prezzo di frontiera non tenesse conto di questo mercato, poiché tali perdite erano calcolate con riferimento al prezzo globale di frontiera e quindi erano compensate da utili realizzati su altri mercati settoriali che permettevano di ottenere un prezzo di vendita superiore al prezzo di frontiera. Per quanto riguarda il fatto che il margine di utile globale della Distrigaz era inferiore a quello della Gasunie, esso può spiegarsi, come ha rilevato l' avvocato generale nel paragrafo 37 delle sue conclusioni, con altri fattori, e quindi è del pari insufficiente a corroborare la tesi del Regno del Belgio.

    64 Infine, anche se a ragione il Regno del Belgio sembra considerare che la componente del prezzo di frontiera, relativa al segmento dei concimi azotati, era indicizzata in base all' andamento del prezzo dei prodotti petroliferi, e non a quello del prezzo dell' ammoniaca, ciò non può essere ritenuto determinante.

    65 Come ha rilevato l' avvocato generale nei paragrafi 41, 42, 48 e 49 delle sue conclusioni, si deve considerare, in base alle informazioni di cui la Corte dispone nel caso di specie, che la quota difensiva era una misura eccezionale diretta ad integrare lo sconto accordato alla Distrigaz mediante il prezzo di frontiera per il gas naturale destinato ai produttori di concimi azotati al momento in cui lo sconto concesso nei Paesi Bassi in base alla tariffa F aveva raggiunto il livello massimo di 5 centesimi per metro cubo; tale misura eccezionale sostituiva quindi un meccanismo di indicizzazione formale.

    66 Risulta da queste considerazioni che il Regno del Belgio non è riuscito a dimostrare che, ritenendo il prezzo di frontiera concesso alla Distrigaz idoneo a consentire a quest' ultima di praticare ai produttori belgi di concimi azotati una tariffa paragonabile alla tariffa F, la Commissione abbia proceduto a una valutazione manifestamente errata dei dati economici.

    67 Nella replica il Regno del Belgio sostiene che esisteva una distorsione a detrimento del settore belga dell' ammoniaca, dovuta al fatto che il prezzo di frontiera includeva l' imposta ambientale olandese ("Milieuheffing"), mentre la stessa imposta veniva rimborsata ai produttori olandesi di ammoniaca. Il Regno del Belgio parla, inoltre, dell' obbligo incombente ai produttori belgi di ammoniaca di pagare un supplemento di 5 FB per gigajoule.

    68 Occorre rammentare al riguardo che, conformemente all' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Poiché tale presupposto non ricorre nella fattispecie, questo motivo dev' essere disatteso.

    69 Alla luce di quanto sopra, la seconda parte del primo motivo risulta anch' essa infondata e il motivo dev' essere respinto per intero.

    Sul motivo relativo all' erronea interpretazione dell' art. 92 del Trattato

    70 Il Regno del Belgio fa valere, in primo luogo, che il fatto di giustificare la tariffa F con i prezzi meno elevati del gas naturale in altri paesi è in contrasto con la giurisprudenza della Corte contenuta nella sentenza 22 marzo 1977 (causa 78/76, Steinike & Weinlig, Racc. pag. 595, punto 24), secondo la quale la violazione, da parte di uno Stato membro, dell' art. 92 del Trattato non può essere giustificata dalla circostanza che anche altri Stati membri non osservino tale disposizione. La Commissione avrebbe inoltre omesso di esaminare le condizioni specifiche dei mercati del gas naturale o dell' ammoniaca degli Stati membri nei quali i prezzi sarebbero stati inferiori a quelli praticati nei Paesi Bassi.

    71 Il Regno del Belgio allude qui all' affermazione della Commissione secondo la quale i produttori di ammoniaca in Italia, nel Regno Unito e in Irlanda ottenevano, per il loro fabbisogno di gas naturale, prezzi di fornitura ampiamente inferiori alle tariffe in vigore nei Paesi Bassi, in Belgio e in Francia (v. ottavo capoverso, terzo trattino, della decisione).

    72 Orbene, si deve constatare che la Commissione non afferma, nel citato capoverso, che le tariffe applicate nei suddetti Stati membri costituissero aiuti di Stato. Al contrario, essa rileva espressamente che i prezzi in questione avevano una giustificazione commerciale. Di conseguenza, questa prima parte del secondo motivo non può essere accolta.

    73 Il Regno del Belgio rinvia, in secondo luogo, alla tesi della Commissione tratta dalla relazione peritale citata nel punto 51 di questa sentenza e secondo la quale questo prezzo non dipende solamente dal prodotto di sostituzione, ma anche dallo stesso prodotto finito se il gas naturale è utilizzato come materia prima e se il suo prezzo ha in quanto tale un ruolo essenziale nella determinazione del costo del prodotto finito (v. diciottesimo capoverso della decisione). A suo avviso, questa tesi è contraria al punto di vista espresso dalla Corte nella sentenza 14 febbraio 1978 (causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207, punto 229), nella quale si dichiara che al gioco della domanda e dell' offerta dovrebbe farsi riferimento, data la sua natura, solo per ciascuna fase in cui esso trova realmente espressione.

    74 Questa seconda parte del motivo dev' essere anch' essa respinta. Nella motivazione della citata sentenza United Brands la Corte intende affermare che il sistema del mercato viene alterato se i prezzi si calcolano prendendo in considerazione non già la legge della domanda e dell' offerta tra venditore e compratore, nella fattispecie distributori, bensì, saltando una fase del ciclo commerciale, tra venditore e consumatore finale (v. punto 230 della sentenza). Quindi questa motivazione non contraddice affatto il ragionamento della Commissione secondo cui la domanda di gas naturale da parte dei produttori di concimi azotati è realmente influenzata dalla concorrenza esercitata dalle importazioni di ammoniaca.

    75 Il Regno del Belgio sostiene, in terzo luogo, che la Commissione non ha tenuto conto nella sua decisione, contrariamente a quanto prescritto nel punto 30 della citata sentenza Van der Kooy e a./Commissione, dei costi di conversione che i produttori di concimi azotati avrebbero dovuto sostenere per passare dalla produzione di ammoniaca a partire dal gas naturale all' acquisto diretto di ammoniaca.

    76 Come osserva la Commissione, nel caso in esame non si trattava, per i produttori di concimi azotati, di procedere a una trasformazione degli impianti, bensì soltanto di rinunciare a una fase della produzione, vale a dire alla fabbricazione di ammoniaca. Secondo la Commissione, i costi all' uopo necessari non potevano avere che carattere marginale. Dal momento che il Regno del Belgio non ha cercato di dimostrare l' inesattezza di quest' ultima affermazione della Commissione, la terza parte di questo motivo dev' essere respinta.

    77 In quarto luogo, il Regno del Belgio, basandosi sulla citata sentenza Van der Kooy e a./Commissione, punto 28, sostiene che la Commissione avrebbe dovuto esaminare se la Gasunie avesse rinunciato a un utile che avrebbe potuto realizzare. Esso osserva inoltre che la tariffa F conserva il suo carattere di misura statale volta a conferire un vantaggio economico a determinate imprese, pur se una decisione politica intesa a conservare la produzione di concimi azotati nei Paesi Bassi poteva forse servire anche l' interesse economico della Gasunie, come si rileva dalla relazione peritale redatta nell' ambito della citata causa CdF Chimie AZF/Commissione.

    78 Anche questa quarta parte del motivo dev' essere respinta. In primo luogo, non può rimproverarsi alla Commissione di non aver esplicitamente affermato nella sua decisione che la Gasunie non aveva rinunciato a un utile che di regola avrebbe potuto conseguire; infatti, la Commissione ha enumerato proprio i motivi per i quali, a suo parere, nessun elemento permetteva di concludere che la Gasunie, fornendo gas ai produttori olandesi di concimi azotati alla tariffa F, si sia comportata diversamente da un' impresa privata nelle condizioni del mercato considerato.

    79 Occorre poi ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l' art. 92 del Trattato non distingue gli interventi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in relazione ai loro effetti (sentenze 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, e 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901, punto 8). Quando una pratica è obiettivamente giustificata da ragioni commerciali, il fatto che essa risponda anche ad uno scopo politico non implica che essa costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato.

    80 In quinto luogo, il Regno del Belgio contesta alla Commissione di non aver spiegato la contraddizione tra le condizioni ufficiali di applicazione della tariffa F e la pratica della Gasunie, che, da un lato, non applicava questa tariffa nei confronti dei grandi utenti che soddisfacevano i requisiti stabiliti ma non operavano nel settore dei concimi azotati e, dall' altro, la concedeva a produttori di concimi azotati che non soddisfacevano le condizioni richieste in materia di volume.

    81 Si deve ricordare, a tale riguardo, che l' art. 92 del Trattato si applica solo agli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, che favoriscono talune imprese o talune produzioni. Nella citata sentenza CdF Chimie/Commissione, punto 23, la Corte ha dichiarato che la tariffa F aveva carattere settoriale in quanto si applicava a talune imprese, vale a dire ai produttori olandesi di ammoniaca.

    82 La Commissione ha ammesso, nella sua decisione, il carattere settoriale della tariffa F. Così, essa ha rilevato che la Gasunie aveva anche altri clienti il cui consumo di gas, dal punto di vista quantitativo, era paragonabile a quello di taluni produttori di concimi, ma la cui esistenza non era tuttavia minacciata. Essa ha spiegato che è pratica commerciale corrente la concessione da parte di un' impresa, quando esiste una necessità commerciale, di una riduzione di prezzo qualora ciò sia economicamente sostenibile. Tale necessità non si manifestava invece nel caso di quei clienti che non presentavano rischi di sostituzione (v. quindicesimo capoverso della decisione).

    83 Alla luce di quanto considerato, non può rimproverarsi alla Commissione di non aver cercato di spiegare le ragioni per le quali la Gasunie avrebbe potuto avere un interesse qualsiasi a fissare condizioni formali e apparentemente neutre, invece di affermare espressamente che la tariffa considerata aveva natura settoriale.

    84 Poiché nemmeno quest' ultima parte del secondo motivo può essere accolta, tale motivo dev' essere interamente respinto.

    Sul motivo relativo al difetto di motivazione

    85 Il Regno del Belgio fa valere che la motivazione della decisione non soddisfa i requisiti di cui all' art. 190 del Trattato CEE, poiché è incomprensibile e insufficiente e poiché la conclusione della Commissione non è fondata sui motivi esposti.

    86 Si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall' art. 190 del Trattato dev' essere adeguata alla natura dell' atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' istituzione da cui promana l' atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. Emerge tra l' altro da tale giurisprudenza che la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l' accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni di cui all' art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenze 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punti 15 e 16, e 9 novembre 1995, causa C-466/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft, Racc. pag. I-3799, punto 16).

    87 Si deve tenere conto, nel caso di specie, del fatto che la decisione della Commissione di cui trattasi è successiva ad un' altra decisione della Commissione, a una sentenza della Corte che ha annullato quest' ultima decisione e ad una comunicazione con la quale la Commissione annunciava la riapertura del procedimento ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato e invitava gli interessati a presentare le proprie osservazioni (GU 1992, C 10, pag. 3), alle quali la Commissione ha fatto inoltre riferimento.

    88 Il Regno del Belgio rileva che la decisione non descrive la tariffa F e le condizioni alle quali era subordinata la sua applicazione e non specifica che lo sconto della tariffa F aveva carattere variabile.

    89 Si deve osservare, al riguardo, che questi elementi sono menzionati sia nella sentenza della Corte che ha annullato la precedente decisione, sia nelle relative conclusioni dell' avvocato generale Mischo, sia nella comunicazione della Commissione relativa alla riapertura del procedimento ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato. Si deve quindi considerare che gli interessati sono stati messi in grado di conoscerli e di far valere dinanzi alla Corte il loro punto di vista a tale proposito.

    90 Per il resto, gli elementi prospettati dal governo belga nell' ambito di questo motivo costituiscono, come ha rilevato l' avvocato generale nei paragrafi 110 e 111 delle sue conclusioni, una ripetizione degli argomenti precedentemente fatti valere a sostegno del motivo relativo all' erronea interpretazione dell' art. 92 del Trattato. Essi devono essere disattesi anche nel presente contesto.

    91 Risulta da quanto precede che il terzo motivo deve essere respinto.

    92 Poiché nessuno dei motivi dedotti dal Regno del Belgio è stato accolto, il ricorso dev' essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    93 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso in questo senso e il Regno del Belgio è rimasto soccombente, esso dev' essere condannato alle spese. A norma del n. 4, primo comma, dello stesso articolo, il Regno dei Paesi Bassi, intervenuto nella causa, sopporterà le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Il ricorrente è condannato alle spese.

    3) L' interveniente sopporterà le proprie spese.

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