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Documento 61993CJ0350

    Sentenza della Corte del 4 aprile 1995.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
    Inadempimento - Aiuti di Stato incompatibili col mercato comune - Recupero - Holding pubblica.
    Causa C-350/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-00699

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1995:96

    61993J0350

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 APRILE 1995. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO - AIUTI DI STATO INCOMPATIBILI COL MERCATO COMUNE - RECUPERO - HOLDING PUBBLICA. - CAUSA C-350/93.

    raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-00699


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Ricorso per inadempimento ° Mancata osservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato ° Validità della decisione risultante dal rigetto di un ricorso d' annullamento ° Mezzo di difesa ° Impossibilità assoluta di esecuzione

    (Trattato CEE, art. 93, n. 2, secondo comma)

    2. Aiuti concessi dagli Stati ° Decisione della Commissione che constata l' incompatibilità di un aiuto col mercato comune ° Difficoltà di esecuzione ° Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare alla ricerca di una soluzione nel rispetto del Trattato

    (Trattato CEE, artt. 5 e 93, n. 2, primo comma)

    3. Aiuti concessi dagli Stati ° Decisione della Commissione che constata l' incompatibilità di un aiuto col mercato comune e ordina la sua soppressione ° Determinazione degli obblighi dello Stato membro ° Obbligo di recupero ° Portata ° Ripristino dello status quo ante

    (Trattato CEE, art. 93, n. 2, primo comma)

    Massima


    1. Il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione, sulla base dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato, contro di esso per non aver eseguito una decisione che dichiara un aiuto contrario al Trattato e ne esige il rimborso, decisione contro cui era stato presentato un ricorso d' annullamento a sua volta respinto, è quello dell' impossibilità assoluta di dare esecuzione corretta alla decisione.

    2. Uno Stato membro, il quale, in occasione dell' esecuzione di una decisione che constata l' incompatibilità di un aiuto col mercato comune, incontri difficoltà impreviste o imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi alla valutazione di questa, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In tal caso la Commissione e lo Stato membro, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l' art. 5 del Trattato, debbono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato e soprattutto di quelle relative agli aiuti.

    3. L' obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile col mercato comune che una decisione della Commissione pone a carico di uno Stato membro è inteso al ripristino dello status quo ante. Siffatto obiettivo è raggiunto quando l' aiuto in parola, eventualmente maggiorato degli interessi di mora, è stato restituito dal beneficiario e di conseguenza questi è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti.

    Parti


    Nella causa C-350/93,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Antonino Abate, consigliere giuridico principale, e Vittorio Di Bucci, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica italiana, rappresentata dal professor Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo soppresso e recuperato, nel termine ad essa assegnato, gli aiuti versati al gruppo ENI-Lanerossi (attualmente SNAM SpA) per un importo di 260,4 miliardi di LIT, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della decisione della Commissione 26 luglio 1988, 89/43/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo italiano a ENI-Lanerossi (GU 1989, L 16, pag. 52),

    LA CORTE,

    composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, F.A. Schockweiler (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, giudici,

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: signora Lynn Hewlett, amministratore

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 6 dicembre 1994,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 febbraio 1995,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 7 luglio 1993, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo soppresso e recuperato, nel termine ad essa assegnato, gli aiuti versati al gruppo ENI-Lanerossi (attualmente SNAM SpA) per un importo di 260,4 miliardi di LIT, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della decisione della Commissione 26 luglio 1988, 89/43/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo italiano a ENI-Lanerossi (GU 1989, L 16, pag. 52; in prosieguo: la "decisione").

    2 La Commissione ha dichiarato nella decisione che gli aiuti concessi al gruppo ENI-Lanerossi, sotto forma di apporto di capitali a favore delle aziende del gruppo operanti nel settore delle confezioni maschili, aiuti pari a 260,4 miliardi di LIT, erano illegittimi in quanto corrisposti in violazione dell' art. 93, n. 3, del Trattato CEE ed erano incompatibili col mercato comune ai sensi dell' art. 92 del Trattato (art. 1). Essa ha deciso che si sarebbe proceduto alla soppressione degli aiuti citati per via di recupero (art. 2). Il governo italiano doveva informarla, entro due mesi dalla notifica della decisione, delle misure prese per conformarsi alla decisione stessa (art. 3).

    3 Con sentenza 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione (Racc. pag. I-1433), la Corte ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione.

    4 La Repubblica italiana, dopo essere stata invitata ripetutamente dalla Commissione ad eseguire la decisione e a comunicarle i provvedimenti adottati a tal fine, il 25 marzo 1992 ha informato quest' ultima della sua intenzione di procedere al recupero degli aiuti tramite il versamento da parte della società Lanerossi, alla holding di Stato ENI, di un importo pari agli aiuti maggiorato degli interessi maturati.

    5 Con nota 26 giugno 1992 la Commissione ha comunicato al governo italiano che esso avrebbe dovuto esigere non soltanto il rimborso degli aiuti da parte della società Lanerossi all' ENI, ma anche il loro versamento allo Stato italiano. In tale lettera, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di adire la Corte di giustizia se la Repubblica italiana non avesse adottato le misure necessarie per il recupero degli aiuti prima del 31 luglio 1992, termine ulteriormente prorogato al 31 marzo 1993.

    6 Soltanto dopo la presentazione del ricorso la SNAM SpA, nel frattempo subentrata alla società Lanerossi, ha trasferito all' ENI la somma di 362,241 miliardi di LIT corrispondente, secondo la Repubblica italiana, all' importo degli aiuti di cui la Commissione aveva sollecitato il recupero, maggiorato degli interessi.

    7 A sostegno del suo ricorso, la Commissione asserisce che la Repubblica italiana ha violato l' art. 93, n. 2, del Trattato poiché non ha proceduto al recupero degli aiuti entro i due mesi successivi alla notifica della decisione e ha omesso di esigere il rimborso degli aiuti da parte dell' ENI allo Stato italiano.

    Sulla ricevibilità del ricorso

    8 La Repubblica italiana eccepisce l' irricevibilità del ricorso in quanto quest' ultimo sarebbe diretto ad ottenere l' accertamento dell' inadempimento di un obbligo, cioè la restituzione degli aiuti da parte dell' ENI allo Stato italiano, che non emergerebbe dalla decisione. Inoltre, il ricorso non conterrebbe, violando l' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, l' esposizione sommaria dei motivi per cui il mancato recupero degli aiuti presso l' ENI sarebbe contrario alla decisione.

    9 Va rilevato in proposito che la Commissione si limita a sostenere che la Repubblica italiana non si è attenuta alla decisione la cui asserita violazione costituisce oggetto del presente procedimento. La questione se la decisione imponesse alla Repubblica italiana l' obbligo di recuperare gli aiuti presso l' ENI rientra nell' esame del merito del ricorso e non può inficiarne la ricevibilità.

    10 Peraltro il ricorso contiene un' esposizione chiara degli antefatti e degli argomenti della Commissione, conformemente a quanto prescrive l' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il che ha consentito al governo italiano di presentare un dettagliato controricorso.

    11 L' eccezione di irricevibilità va quindi respinta.

    Sulla mancata esecuzione della decisione

    12 Vanno esaminate l' una dopo l' altra le due censure dedotte dalla Commissione.

    Censura relativa all' omesso recupero degli aiuti nel termine stabilito

    13 La decisione ha stabilito in termini chiari l' obbligo del governo italiano di esigere il rimborso degli aiuti entro due mesi dalla notifica della decisione, che ha avuto luogo il 10 agosto 1988.

    14 Orbene, soltanto l' 11 ottobre 1993 la SNAM SpA ha effettuato il rimborso all' ENI.

    15 Secondo una costante giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell' art. 93, n. 2, del Trattato è quello dell' impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione (v., da ultimo, sentenza 23 febbraio 1995, causa C-349/93, Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 12, e la giurisprudenza ivi citata).

    16 La Corte ha anche dichiarato che uno Stato membro, il quale, in occasione dell' esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste o imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi alla valutazione di questa, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In tal caso la Commissione e lo Stato membro, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l' art. 5 del Trattato, debbono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato e soprattutto di quelle relative agli aiuti (v. citata sentenza Commissione/Italia, punto 13, e la giurisprudenza ivi citata).

    17 Orbene, la Repubblica italiana non ha fatto menzione né di un' impossibilità assoluta di esecuzione né di difficoltà impreviste o imprevedibili.

    18 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare fondato il ricorso in quanto la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla decisione nel termine stabilito.

    Censura relativa all' omesso rimborso degli aiuti da parte dell' ENI allo Stato italiano

    19 Al fine di pronunciarsi su tale censura, ci si deve riferire all' obiettivo perseguito con l' obbligo di recupero degli aiuti illegittimi nonché alla portata attribuita a quest' obbligo nella decisione.

    20 L' art. 93, n. 2, del Trattato prevede al riguardo che la Commissione, qualora constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

    21 L' obbligo a carico dello Stato di sopprimere un aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile col mercato comune è inteso, secondo una giurisprudenza consolidata, al ripristino dello status quo ante (v. sentenza 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 75, e la giurisprudenza ivi citata).

    22 Siffatto obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario, nel presente caso la SNAM SpA, all' ENI, ente pubblico di gestione delle partecipazioni statali. Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell' aiuto è ripristinata.

    23 Va poi rilevato che la Commissione, nell' art. 2 della decisione, ha richiesto unicamente che il governo italiano sopprimesse gli aiuti e ne esigesse la restituzione, da parte della SNAM SpA, entro un dato termine, assieme agli interessi moratori maturati dopo la scadenza del medesimo.

    24 Se non può escludersi che l' assegnazione di fondi da parte dello Stato ad un ente pubblico quale l' ENI possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato, la Commissione, contrariamente a quanto da essa asserito, non ha però dichiarato nella decisione, in esito alla procedura prevista dal Trattato, che anche la messa a disposizione di fondi statali a beneficio dell' ENI costituisce un aiuto incompatibile col mercato comune.

    25 Alla luce delle considerazioni precedenti, il ricorso va considerato non fondato nella parte in cui la Commissione fa carico alla Repubblica italiana di non aver sollecitato il rimborso degli aiuti da parte dell' ENI allo Stato italiano.

    26 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo dato esecuzione alla decisione entro il termine stabilito, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    27 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta essenzialmente soccombente e va pertanto condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) La Repubblica italiana, avendo omesso di sopprimere e di recuperare, nel termine stabilito, gli aiuti indebitamente corrisposti al gruppo ENI-Lanerossi (attualmente SNAM SpA) per un importo di 260,4 miliardi di LIT, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della decisione della Commissione 26 luglio 1988, 89/43/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo italiano a ENI-Lanerossi.

    2) Il ricorso è respinto per il resto.

    3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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