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Documento 61993CJ0384

Sentenza della Corte del 10 maggio 1995.
Alpine Investments BV contro Minister van Financiën.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi.
Libera prestazione dei servizi - Art. 59 del Trattato CEE - Divieto di marketing telefonico per servizi finanziari.
Causa C-384/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-01141

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1995:126

61993J0384

SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 MAGGIO 1995. - ALPINE INVESTMENTS BV CONTRO MINISTER VAN FINANCIEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN - PAESI BASSI. - LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI - ART. 59 DEL TRATTATO CEE - DIVIETO DI MARKETING TELEFONICO PER SERVIZI FINANZIARI. - CAUSA C-384/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01141


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Libera prestazione dei servizi ° Disposizioni del Trattato ° Sfera di applicazione ° Servizi offerti per telefono a destinatari potenziali in altri Stati membri ° Inclusione

(Trattato CEE, art. 59)

2. Libera prestazione dei servizi ° Disposizioni del Trattato ° Sfera di applicazione ° Servizi forniti da uno Stato membro ad un altro senza spostamento del prestatore ° Inclusione

(Trattato CEE, art. 59)

3. Libera prestazione dei servizi ° Restrizioni ° Divieto ° Portata ° Misure indistintamente applicabili nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore ° Inclusione

(Trattato CEE, art. 59)

4. Libera prestazione dei servizi ° Restrizioni ° Nozione ° Divieto di marketing telefonico presso clienti potenziali in altri Stati membri ° Inclusione

(Trattato CEE, art. 59)

5. Libera prestazione dei servizi ° Restrizioni ° Divieto di marketing telefonico transfrontaliero per servizi legati all' investimento nelle operazioni a termine sulle merci ° Giustificazione per ragioni di interesse generale ° Mantenimento della buona reputazione del settore finanziario dello Stato membro che impone il divieto ° Carattere proporzionato del divieto ° Ammissibilità

(Trattato CEE, art. 59)

Massima


1. L' applicabilità delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi non è subordinata alla preesistenza di un destinatario determinato. L' art. 59 del Trattato deve quindi essere interpretato nel senso che esso si estende ai servizi che un prestatore offre telefonicamente a potenziali destinatari stabiliti in altri Stati membri.

2. L' art. 59 del Trattato va interpretato nel senso che esso si applica ai servizi che un prestatore fornisce, senza spostarsi dallo Stato membro nel quale è stabilito, a destinatari stabiliti in altri Stati membri.

3. L' art. 59 del Trattato non riguarda soltanto le restrizioni poste dallo Stato di destinazione, ma altresì quelle poste dallo Stato di origine, anche se esse hanno carattere generale e non discriminatorio e non hanno né per oggetto né per effetto quello di procurare un vantaggio al mercato nazionale rispetto ai prestatori di servizi di altri Stati membri.

4. Il divieto di rivolgere chiamate telefoniche non richieste a potenziali clienti stabiliti in altri Stati membri può costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi perché priva gli operatori interessati di una tecnica rapida e diretta per farsi pubblicità e contattare potenziali clienti.

5. Il divieto, imposto da uno Stato membro agli intermediari finanziari in esso stabiliti, di rivolgere a potenziali clienti stabiliti in un altro Stato membro telefonate non richieste allo scopo di offrire loro servizi connessi all' investimento nelle operazioni a termine sulle merci costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, ma è giustificato da una ragione imperativa di interesse generale che consiste nell' esigenza di proteggere la buona reputazione del settore finanziario nazionale. Il buon funzionamento dei mercati finanziari è infatti in gran parte dovuto alla fiducia che essi ispirano agli investitori, che è segnatamente subordinata all' esistenza di discipline professionali volte a garantire la competenza e la correttezza degli intermediari finanziari. Sottraendo gli investitori ad una pratica di marketing che li coglie generalmente alla sprovvista, il divieto del cosiddetto "cold calling" su un mercato altamente speculativo come è quello delle operazioni a termine sulle merci mira a salvaguardare il sano funzionamento del settore finanziario nazionale.

Poiché lo Stato membro dal quale proviene la chiamata telefonica non sollecitata è il meglio piazzato per disciplinare il marketing rivolto a potenziali clienti in un altro Stato membro, non gli si può rimproverare di non lasciare questa cura allo Stato membro in cui è stabilito il destinatario dell' offerta di servizi. Inoltre, la restrizione di cui trattasi non può essere considerata eccessiva, posto che il divieto è limitato al mercato sul quale siano stati constatati abusi e ad una sola delle possibili tecniche di presa di contatto con la clientela.

Parti


Nel procedimento C-384/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Alpine Investments BV

e

Minister van Financiën,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 59 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn e C. Gulmann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la Alpine Investments BV, dai signori G. van der Wal e W.B.J. van Overbeek, avvocati presso lo Hoge Raad der Nederlanden,

° per il governo dei Paesi Bassi, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,

° per il governo ellenico, dal signor V. Kontolaimos, consigliere giuridico aggiunto presso l' avvocatura dello Stato, e dalla signora V. Pelekou, procuratore presso l' avvocatura dello Stato, in qualità di agenti,

° per il governo del Regno Unito, dai signori J.D. Colahan, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, e Peter Duffy, barrister,

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori B. Smulders e P. van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Alpine Investments BV, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor J.S. van den Oosterkamp, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo belga, rappresentato dal signor J. Devadder, direttore di amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo ellenico, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor C. Vajda, barrister, e della Commissione delle Comunità europee all' udienza del 29 novembre 1994,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 gennaio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 28 aprile 1993, giunta alla Corte il 6 agosto successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven (in prosieguo: il "College van Beroep") ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 59 del Trattato stesso.

2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di un ricorso presentato dalla Alpine Investments BV contro il divieto impostole dal ministero olandese delle Finanze di contattare telefonicamente dei privati, senza il loro previo consenso scritto, allo scopo di proporre loro svariati servizi finanziari (pratica detta del "cold calling").

3 La Alpine Investments BV, ricorrente nella causa principale (in prosieguo: "Alpine Investments"), è una società di diritto olandese stabilita nei Paesi Bassi e specializzata nei futures sulle merci.

4 Le parti di un future su merci si impegnano ad acquistare o vendere una determinata quantità di merci di una data qualità ad un prezzo e una data fissati al momento della conclusione del contratto. Esse tuttavia non hanno intenzione di ricevere o consegnare effettivamente delle merci, ma concludono il contratto unicamente nella speranza di lucrare sulle fluttuazioni del prezzo tra il momento della conclusione del contratto ed il mese della consegna, cosa che è possibile effettuando sul mercato dei futures, prima dell' inizio del mese della consegna, l' operazione inversa alla prima transazione.

5 La Alpine Investments offre tre tipi di servizi in materia di futures sulle merci: la gestione di portafogli, la consulenza sugli investimenti e la trasmissione degli ordini dei clienti a commissionari che operano su mercati di futures localizzati sia all' interno che all' esterno della Comunità. Essa non avrebbe clienti solo nei Paesi Bassi, ma anche in Belgio, Francia e Regno Unito. Tuttavia essa non disporrebbe di sedi fuori dei Paesi Bassi.

6 All' epoca dei fatti di cui alla causa principale, i servizi finanziari erano nei Paesi Bassi soggetti alla Wet Effectenhandel del 30 ottobre 1985 (legge sugli scambi di valori mobiliari, in prosieguo: la "WEH"). L' art. 6, n. 1, di questa legge vietava a chiunque di agire come intermediario in operazioni su valori mobiliari senza una licenza. L' art. 8, n. 1, consentiva al ministro delle Finanze di concedere, in circostanze particolari, una esenzione da tale divieto. Tuttavia, ai sensi dell' art. 8, n. 2, l' esenzione poteva "essere accompagnata da condizioni allo scopo di prevenire sviluppi indesiderati nel commercio dei valori mobiliari".

7 In data 6 settembre 1991, il ministro delle Finanze, resistente nella causa principale, accordava all' Alpine Investments una deroga per collocare ordini presso un determinato commissionario, la Merrill Lynch Inc. L' esenzione precisava che la Alpine Investments avrebbe dovuto, per quanto riguarda i suoi contatti con i potenziali clienti, conformarsi a tutte le regole che avrebbero potuto essere emanate dal ministro delle Finanze in un prossimo futuro.

8 Il 1 ottobre 1991, il ministro delle Finanze decideva di vietare in modo generale agli intermediari finanziari che offrivano investimenti nei futures e fuori della borsa su merci di contattare potenziali clienti attraverso il "cold calling".

9 Secondo il governo olandese, tale decisione è stata adottata in seguito ai numerosi esposti ricevuti dal ministro delle Finanze nel 1991 da parte di investitori che avevano effettuato in questo campo investimenti sfortunati. Poiché tali esposti provenivano in parte da investitori stabiliti in altri Stati membri, egli avrebbe esteso il divieto ai servizi offerti in altri Stati membri a partire dai Paesi Bassi allo scopo di tutelare la reputazione del settore finanziario olandese.

10 In tale situazione, il 12 novembre 1991, il ministro delle Finanze vietava alla Alpine Investments di contattare i potenziali clienti per telefono o di persona a meno che questi non avessero già consentito esplicitamente per iscritto ad essere contattati in questo modo.

11 La Alpine Investments presentava un ricorso amministrativo avverso la decisione del ministro che le vietava di praticare il "cold calling". Essendo stata la sua esenzione sostituita il 14 gennaio 1992 con un' altra esenzione che le consentiva di collocare ordini presso un altro commissionario, la Rodman & Renshaw Inc., esenzione ancora accompagnata dal divieto di praticare il "cold calling", la Alpine Investments presentava un nuovo ricorso amministrativo in data 13 febbraio 1992.

12 Il ministro delle Finanze respingeva il ricorso amministrativo della Alpine Investments con decisione 29 aprile 1992. Il 26 maggio successivo la Alpine Investments presentava un ricorso dinanzi al College van Beroep.

13 Avendo la Alpine Investments sostenuto in particolare che il divieto di "cold calling" era incompatibile con l' art. 59 del Trattato nella misura in cui riguardava potenziali clienti stabiliti in Stati membri diversi dai Paesi Bassi, il College van Beroep ha sottoposto alla Corte alcune questioni relative all' interpretazione di tale norma:

"1) Se l' art. 59 del Trattato CEE debba essere interpretato nel senso che si estende a servizi che il prestatore offre telefonicamente a partire dallo Stato membro in cui è stabilito a (potenziali) clienti stabiliti in un altro Stato membro, e, di conseguenza, presta anche a partire da quello Stato membro.

2) Se l' art. 59 si applichi anche alle prescrizioni e/o limitazioni che nello Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi disciplinano il legittimo esercizio della professione o attività di cui trattasi, ma non valgono, o almeno non allo stesso modo e nella stessa misura, per l' esercizio della menzionata professione o attività nello Stato membro di stabilimento di (potenziali) destinatari del servizio di cui trattasi e perciò possono costituire per il prestatore di servizi nell' offerta dei suoi servizi a (potenziali) committenti, stabiliti in un altro Stato membro, ostacoli che non incontrano prestatori di analoghi servizi stabiliti nell' altro Stato membro.

In caso di soluzione affermativa della questione sub 2):

3) a) Se interessi relativi alla tutela del consumatore e alla tutela della reputazione della prestazione di servizi finanziari nei Paesi Bassi, posti a base di una prescrizione intesa a contrastare sviluppi indesiderati nel commercio dei valori mobiliari, possano essere considerati come ragioni imperative di interesse pubblico, che giustifichino una limitazione quale quella indicata nella questione di cui sopra.

b) Se una prescrizione relativa ad un' esenzione, che vieti il cosiddetto 'cold calling' , debba essere considerata come obiettivamente indispensabile per la tutela degli interessi menzionati e proporzionata al fine perseguito".

14 Occorre osservare preliminarmente che la direttiva del Consiglio 10 maggio 1993, 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141, pag. 27), anche ammesso che sia applicabile alle operazioni sul mercato dei futures, è posteriore ai fatti di cui alla causa principale. D' altra parte, la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31), non si applica né ai contratti conclusi per telefono né a quelli relativi ai valori mobiliari [art. 3, n. 2, lett. e)].

15 Le questioni sottoposte alla Corte devono pertanto essere esaminate soltanto alla luce delle norme del Trattato applicabili in materia di libera prestazione dei servizi. A tale proposito, è pacifico che le prestazioni fornite dalla Alpine Investments, essendo effettuate dietro retribuzione, sono esattamente dei servizi del tipo considerato dall' art. 60 del Trattato CEE.

16 Con la prima e la seconda questione, il giudice a quo chiede sostanzialmente se il divieto di "cold calling" rientri nella sfera di applicazione dell' art. 59 del Trattato. In caso affermativo, egli chiede con la terza questione se tale divieto possa essere tuttavia giustificato.

Sulla prima questione

17 La prima questione posta dal giudice nazionale presenta due aspetti.

18 In primo luogo, occorre esaminare se l' applicazione dell' art. 59 del Trattato sia ostacolata dal fatto che i servizi in questione costituiscono semplici offerte e non hanno ancora un destinatario determinato.

19 A tal proposito occorre rilevare che la libera prestazione dei servizi diverrebbe illusoria se normative nazionali potessero liberamente ostacolare le offerte di servizi. L' applicabilità delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi non può quindi essere subordinata alla preesistenza di un destinatario determinato.

20 In secondo luogo, occorre determinare se l' art. 59 riguardi i servizi che un prestatore offre per telefono a persone stabilite in un altro Stato membro e che egli fornisce senza spostarsi dallo Stato membro nel quale è stabilito.

21 Nel caso di specie, un prestatore stabilito in uno Stato membro rivolge le offerte di servizi a un destinatario stabilito in un altro Stato membro. Dai termini stessi dell' art. 59 discende che si tratta, per questo motivo, di una prestazione di servizi ai sensi di tale norma.

22 Occorre di conseguenza rispondere alla prima questione che l' art. 59 del Trattato dev' essere interpretato nel senso che esso si estende ai servizi che un prestatore offre telefonicamente a potenziali destinatari stabiliti in altri Stati membri e che questi fornisce senza spostarsi dallo Stato membro nel quale è stabilito.

Sulla seconda questione

23 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede se la normativa di uno Stato membro che vieta ai prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio di rivolgere chiamate telefoniche non richieste a potenziali clienti stabiliti in altri Stati membri allo scopo di proporre i propri servizi costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell' art. 59 del Trattato.

24 Occorre preliminarmente sottolineare che il divieto in questione si applica all' offerta di servizi transfrontalieri.

25 Per rispondere alla questione del giudice nazionale, occorre esaminare in successione tre punti.

26 In primo luogo va determinato se il divieto di contattare telefonicamente senza il loro consenso preventivo potenziali clienti che si trovano in un altro Stato membro possa costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi. A tal proposito, il giudice a quo attira l' attenzione della Corte sul fatto che i prestatori stabiliti negli Stati membri dove i potenziali destinatari risiedono non sono necessariamente assoggettati allo stesso divieto o, almeno, non secondo le stesse modalità.

27 Occorre rilevare che un divieto quale quello in questione nella causa principale non costituisce un restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell' art. 59 solo per il fatto che altri Stati membri applicano regole meno severe ai prestatori di servizi simili stabiliti sul loro territorio (v., in questo senso, sentenza 14 luglio 1994, causa C-379/92, Peralta, Racc. pag. I-3453, punto 48).

28 Tale divieto tuttavia priva gli operatori interessati di una tecnica rapida e diretta per farsi pubblicità e contattare potenziali clienti che si trovano in altri Stati membri. Esso è pertanto atto a costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri.

29 In secondo luogo occorre determinare se tale conclusione può essere messa in questione dal fatto che il divieto di cui trattasi è imposto dallo Stato membro nel quale è stabilito il prestatore e non quello nel quale è stabilito il potenziale destinatario.

30 L' art. 59, primo comma, del Trattato vieta in generale le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all' interno della Comunità. Tale norma, quindi, non riguarda soltanto le restrizioni poste dallo Stato di destinazione, ma anche quelle poste dallo Stato di origine. Come la Corte ha più volte dichiarato, il diritto alla libera prestazione di servizi può essere fatto valere da un' impresa nei confronti dello Stato in cui essa è stabilita, quando i servizi sono forniti a destinatari stabiliti in un altro Stato membro (v. sentenze 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica Ferries, Racc. pag. I-1783, punto 30; Peralta, citata, punto 40; 5 ottobre 1994, causa C-381/93, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5145, punto 14).

31 Ne discende che il divieto di "cold calling" non sfugge alla sfera di applicazione dell' art. 59 del Trattato per il semplice fatto di essere imposto dallo Stato nel quale è stabilito il prestatore di servizi.

32 Occorre infine esaminare taluni argomenti sottoposti dai governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito.

33 Questi sostengono che il divieto di esame non rientra nel campo di applicazione dell' art. 59 del Trattato perché si tratterebbe di una misura di applicazione generale, perché non è discriminatorio e perché non ha per oggetto o per effetto quello di procurare un vantaggio al mercato nazionale rispetto ai prestatori di servizi di altri Stati membri. Poiché riguarda solo il modo in cui i servizi vengono offerti, esso sarebbe dunque analogo alle misure non discriminatorie che disciplinano modalità di vendita le quali, secondo la giurisprudenza Keck e Mithouard (sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Racc. pag. I-6097, punto 16), non rientrano nella sfera di applicazione dell' art. 30 del Trattato CEE.

34 Questi argomenti non possono essere accolti.

35 Anche se un divieto come quello che ricorre nella fattispecie di cui alla causa principale ha carattere generale e non discriminatorio e non ha né per oggetto né per effetto quello di procurare un vantaggio al mercato nazionale rispetto ai prestatori di servizi di altri Stati membri, esso tuttavia, come è stato rilevato sopra (v. punto 28), è atto a costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri.

36 Un simile divieto non è analogo alle normative sulle modalità di vendita che la giurisprudenza Keck e Mithouard ha ritenuto estranee al campo di applicazione dell' art. 30 del Trattato.

37 Secondo tale giurisprudenza, l' applicazione a prodotti provenienti da altri Stati membri di disposizioni nazionali che limitano o vietano, sul territorio dello Stato membro d' importazione, talune modalità di vendita non è atta a ostacolare il commercio tra Stati membri, a condizione che, in primo luogo, esse si applichino a tutti gli operatori interessati che svolgono la loro attività sul territorio nazionale e, in secondo luogo, che colpiscano allo stesso modo, sia di diritto sia di fatto, lo smercio dei prodotti nazionali e quello di prodotti provenienti da altri Stati membri. Ciò perché l' applicazione di tali disposizioni non è atta ad impedire ai secondi l' accesso al mercato dello Stato membro d' importazione o a ostacolarlo più di quanto non ostacoli quello dei prodotti nazionali.

38 Orbene, un divieto come quello in questione emana dallo Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi e non riguarda solo le offerte che egli ha fatto a destinatari stabiliti sul territorio di tale Stato o che vi si recano per ricevere i servizi, ma anche le offerte rivolte a destinatari che si trovano sul territorio di un altro Stato membro. Pertanto, esso condiziona direttamente l' accesso al mercato dei servizi negli altri Stati membri. Esso è quindi atto ad ostacolare il commercio intracomunitario dei servizi.

39 Occorre quindi rispondere alla seconda questione che la normativa di uno Stato membro che vieta ai prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio di rivolgere chiamate telefoniche non richieste a potenziali clienti stabiliti in altri Stati membri allo scopo di offrire i propri servizi costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell' art. 59 del Trattato.

Sulla terza questione

40 Con la terza questione il giudice nazionale chiede se motivi imperativi di interesse pubblico giustifichino il divieto di "cold calling" e se questo debba essere considerato oggettivamente necessario e proporzionato allo scopo perseguito.

41 Il governo dei Paesi Bassi sostiene che il divieto di "cold calling" nei contratti a termine o futures sulle merci fuori della borsa mira, da un lato, a proteggere la reputazione dei mercati finanziari olandesi e, dall' altro, a tutelare il pubblico degli investitori.

42 Occorre anzitutto rilevare che i mercati finanziari svolgono un ruolo importante nel finanziamento degli operatori economici e che, tenuto conto della natura speculativa e della complessità dei futures sulle merci, il loro buon funzionamento è in gran parte dovuto alla fiducia che essi ispirano agli investitori. Tale fiducia è subordinata, tra l' altro, all' esistenza di discipline professionali che tendono a garantire la competenza e la correttezza degli intermediari finanziari dai quali gli investitori dipendono in modo particolare.

43 Inoltre, anche se la tutela dei consumatori sul territorio degli altri Stati membri non compete in quanto tale alle autorità dei Paesi Bassi, tuttavia la natura e la portata di tale tutela incide direttamente sulla buona reputazione dei servizi finanziari olandesi.

44 La salvaguardia della buona reputazione del settore finanziario nazionale può quindi costituire un motivo imperativo di interesse pubblico idoneo a giustificare restrizioni alla libera prestazione dei servizi finanziari.

45 Per quanto riguarda la proporzionalità della restrizione in questione, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, i requisiti imposti ai prestatori di servizi devono essere atti a garantire il conseguimento dello scopo con essi perseguito e non può eccedere quanto necessario a tal fine (v. sentenza 25 luglio 1991, causa C-288/89, Collectieve Antennevoorziening Gouda e a., Racc. pag. I-4007, punto 15).

46 Come ha giustamente fatto notare il governo dei Paesi Bassi, in caso di "cold calling", il privato, preso generalmente alla sprovvista, non è in grado di informarsi sui rischi inerenti alla natura delle operazioni che gli vengono offerte né di confrontare la qualità ed il prezzo dei servizi del proponente con le offerte dei concorrenti. Poiché il mercato dei futures sulle merci è altamente speculativo ed a stento comprensibile per investitori poco accorti, era necessario sottrarli alle tecniche di marketing più aggressive.

47 La Alpine Investments sostiene invece che il divieto di "cold calling" da parte del governo olandese non è necessario in quanto lo Stato membro del prestatore dovrebbe fidarsi del controllo svolto dallo Stato membro del destinatario.

48 Tale argomento va respinto. Lo Stato a partire dal quale viene effettuata la telefonata, infatti, è meglio in grado di disciplinare il "cold calling". Anche se lo Stato di destinazione vuole vietare il "cold calling" o assoggettarlo a determinate condizioni, non è in grado di impedire o controllare telefonate provenienti da un altro Stato membro senza la collaborazione delle competenti autorità di tale Stato.

49 Conseguentemente, poiché il divieto di "cold calling" da parte dello Stato membro nel quale viene effettuata la telefonata mira a proteggere la fiducia degli investitori nei mercati finanziari di tale Stato, esso non può essere ritenuto inidoneo a realizzare l' obiettivo di tutelarne la reputazione.

50 La Alpine Investments obietta d' altra parte che un divieto generalizzato di marketing telefonico verso i potenziali clienti non è necessario alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle autorità dei Paesi Bassi. L' obbligo per le società di mediazione di registrare le proprie telefonate non richieste basterebbe a tutelare efficacemente i consumatori. Norme del genere sarebbero state peraltro adottate nel Regno Unito dalla Securities and Futures Authority (organismo di controllo dei valori mobiliari e dei futures).

51 Tale opinione non può essere accolta. Come giustamente rilevato dall' avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, il fatto che uno Stato membro imponga norme meno severe di quelle imposte da un altro Stato membro non significa che queste ultime siano sproporzionate e perciò incompatibili con il diritto comunitario.

52 La Alpine Investments sostiene infine che il divieto di "cold calling", avendo un carattere generale, non prende in considerazione il comportamento delle singole imprese e conseguentemente impone un onere non necessario alle imprese che non hanno mai suscitato lamentele da parte dei consumatori.

53 Tale argomento va ugualmente respinto. Un divieto di "cold calling" limitato a talune imprese a motivo della loro condotta precedente potrebbe non essere sufficiente a raggiungere l' obiettivo di ripristinare e conservare la fiducia degli investitori nel mercato nazionale dei valori mobiliari in generale.

54 La disciplina in questione ha in ogni caso portata limitata. Innanzitutto, essa vieta solo di contattare i potenziali clienti per telefono o di persona senza il loro previo consenso scritto, restando autorizzate le altre tecniche di presa di contatto. Inoltre, tale provvedimento riguarda i rapporti con potenziali clienti, ma non con i clienti esistenti, che conservano la possibilità di dare il proprio assenso scritto a nuove comunicazioni. Infine, il divieto di telefonate non richieste è limitato al mercato ove sono stati constatati abusi, nel caso di specie quello dei futures sulle merci.

55 Alla luce delle considerazioni che precedono, il divieto di "cold calling" non appare sproporzionato all' obiettivo che si prefigge.

56 Occorre quindi rispondere alla terza questione che l' art. 59 del Trattato non osta ad una normativa nazionale che, allo scopo di tutelare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari nazionali, vieta la pratica consistente nel rivolgere a potenziali clienti residenti in altri Stati membri telefonate non richieste allo scopo di offrire loro servizi connessi all' investimento nei futures sulle merci.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

57 Le spese sostenute dai governi belga, olandese, ellenico e britannico, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con ordinanza 28 aprile 1993, dichiara:

1) L' art. 59 del Trattato CEE va interpretato nel senso che esso si applica ai servizi che un prestatore offre per telefono a potenziali destinatari stabiliti in altri Stati membri e che egli fornisce senza spostarsi dallo Stato membro nel quale è stabilito.

2) La normativa di uno Stato membro che vieta ai prestatori di servizi stabiliti sul proprio territorio di rivolgere telefonate non richieste a potenziali clienti stabiliti in altri Stati membri allo scopo di offrire i propri servizi costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell' art. 59 del Trattato.

3) L' art. 59 del Trattato non osta ad una normativa nazionale che, allo scopo di tutelare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari nazionali, vieta la pratica consistente nel rivolgere a potenziali clienti residenti in altri Stati membri telefonate non richieste allo scopo di offrire loro servizi connessi all' investimento nei futures sulle merci.

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