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Documento 61992CJ0115

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 dicembre 1993.
    Parlamento europeo contro Cornelis Volger.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendente - Procedimento di assegnazione di posti vacanti - Parità di trattamento e diritto dei candidati ad essere sentiti - Difetto di motivazione della decisione di rigetto della candidatura.
    Causa C-115/92 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-06549

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1993:922

    61992J0115

    SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 9 DICEMBRE 1993. - PARLAMENTO EUROPEO CONTRO CORNELIS VOLGER. - RICORSO - DIPENDENTE - PROCEDURA DI COPERTURA DI POSTI VACANTI - PARITA DI TRATTAMENTO E DIRITTI DEI CANDIDATI AD ESSERE SENTITI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI RIGETTO DELLA CANDIDATURA. - CAUSA C-115/92 P.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-06549


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Posto vacante ° Attribuzione per promozione o trasferimento ° Scrutinio dei candidati per merito comparativo ° Potere discrezionale dell' amministrazione ° Scelta di una procedura che comporti un colloquio con ciascuno dei candidati ° Procedura non rispettata ° Sentenza del Tribunale che dichiari l' illegittimità della decisione con cui viene respinta la candidatura di un dipendente che non è stato invitato ad un colloquio ° Rigetto del ricorso

    (Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 51; Statuto del personale, art. 45, n. 1)

    2. Dipendenti ° Atto arrecante pregiudizio ° Rigetto di una candidatura ° Obbligo di motivare l' atto al più tardi nella fase del rigetto del reclamo ° Inosservanza ° Regolarizzazione nel corso della fase contenziosa ° Inammissibilità ° Sentenza del Tribunale che censuri il difetto di motivazione ° Rigetto del ricorso

    (Statuto del personale, artt. 25, n. 2, e 90, n. 2)

    Massima


    1. Poiché il Tribunale, nella fase degli accertamenti e delle valutazioni dei fatti rientranti nella sua esclusiva competenza, ha rilevato, da un lato, che l' autorità che ha il potere di nomina, per coprire un posto vacante, aveva deciso, nell' ambito del proprio potere discrezionale, di procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione o al trasferimento in base, tra l' altro, ad un colloquio con ciascuno dei candidati e, dall' altro, che la procedura di esame prescelta non era stata osservata, in quanto non erano stati sentiti tutti i candidati, a buon diritto esso ha dichiarato l' illegittimità della decisione con cui è stata respinta la candidatura di un ricorrente che non è stato invitato ad un colloquio. E' pertanto infondato il ricorso diretto contro la sentenza del Tribunale.

    2. Se l' autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione o di trasferimento nei confronti dei candidati non prescelti, essa è invece tenuta a motivare la decisione con cui viene respinto un reclamo presentato ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto da un candidato non prescelto, e la motivazione di questa decisione viene ritenuta coincidere con la motivazione della decisione contro la quale il reclamo era diretto.

    Infatti, se è vero che l' autorità che ha il potere di nomina, in generale, non è tenuta a rispondere ad un reclamo, lo stesso non si può dire quando la decisione che ne è oggetto non è motivata, in quanto una risposta motivata fornita dopo la presentazione di un ricorso non assolverebbe la sua funzione né nei confronti dell' interessato, né nei confronti del giudice.

    E' perciò infondato il ricorso diretto contro una sentenza del Tribunale che censuri tale difetto di motivazione.

    Parti


    Nel procedimento C-115/92 P,

    Parlamento europeo, rappresentato, inizialmente, dal signor Jorge Campinos, giureconsulto, assistito dal signor Christian Pennera, membro del servizio giuridico, e, successivamente, da quest' ultimo, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 12 febbraio 1992, nella causa T-52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II-121),

    procedimento in cui l' altra parte è:

    Cornelis Volger, con l' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della SARL Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, che ha chiesto il rigetto totale del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese,

    sostenuto da

    Union Syndicale-Luxembourg, rappresentata dagli avv.ti Gérard Collin e Véronique Leclercq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della SARL Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener,

    interveniente,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,

    avvocato generale: C.O. Lenz

    cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le difese orali delle parti all' udienza del 4 marzo 1993,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1 aprile 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 10 aprile 1992, il Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") ha proposto, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II-121), in quanto questa ha annullato la decisione del Parlamento 4 luglio 1990 di rigetto della candidatura del signor Volger al posto dichiarato vacante con l' avviso n. 6084.

    2 Dagli accertamenti compiuti dal Tribunale nella sua sentenza (punti 1-9 della motivazione) emerge che il 2 ottobre 1989 il Parlamento aveva pubblicato l' avviso dianzi citato al fine di coprire, mediante trasferimento, un posto di amministratore presso l' ufficio informazioni dell' Aia. Prima della pubblicazione del detto avviso il signor Volger aveva avuto un colloquio con il capodivisione di quest' ufficio in merito alla sua eventuale assegnazione.

    3 La candidatura presentata dal signor Volger per il posto dichiarato vacante con l' avviso n. 6084 veniva respinta mediante un modulo tipo che gli era stato inviato dal servizio assunzioni.

    4 Il 18 luglio 1990 il signor Volger presentava un reclamo avverso la decisione con la quale era stata respinta la sua candidatura. Non avendo il Parlamento risposto entro il termine di quattro mesi di cui all' art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), il 18 dicembre 1990 il signor Volger proponeva un ricorso diretto all' annullamento di questa decisione e al pagamento di un risarcimento per il danno subito. Il 20 dicembre 1990 il presidente del Parlamento, in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), notificava al signor Volger una decisione con la quale si respingeva espressamente il suo reclamo.

    5 Con la sentenza impugnata il Tribunale annullava la decisione controversa, in quanto nel caso di specie l' APN, da un lato, non aveva rispettato, nei confronti del ricorrente, le modalità relative allo scrutinio per merito comparativo delle candidature da essa stabilite per coprire il posto di cui trattasi e pertanto aveva al contempo violato il principio della parità di trattamento e il diritto di qualsiasi dipendente ad essere sentito, privando quindi l' interessato della garanzia di un effettivo scrutinio comparativo della sua candidatura e, dall' altro, non ne aveva motivato il rigetto.

    6 Nel ricorso il Parlamento contesta le valutazioni del Tribunale sul mancato colloquio del signor Volger nell' ambito del procedimento di scrutinio per merito comparativo dei candidati e l' interpretazione fornita da questo organo giurisdizionale dell' obbligo di motivazione prescritto dall' art. 25, secondo comma, dello Statuto.

    7 Per una più ampia illustrazione dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    Sul mezzo relativo alla valutazione erronea del Tribunale in ordine al diritto del signor Volger ad essere sentito nell' ambito dello scrutinio per merito comparativo dei candidati

    8 Preliminarmente all' esame del punto se il Parlamento, nell' esercitare il proprio potere discrezionale, avesse proceduto ad un regolare scrutinio comparativo della candidatura del signor Volger per il posto dichiarato vacante con l' avviso n. 6084 (punti 25 e 26 della sentenza impugnata), il Tribunale ha anzitutto richiamato la sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universitaet Muenchen (Racc. 1991, pag. I-5469, punto 14 della motivazione), ove si legge che, "tanto più nei casi in cui le istituzioni comunitarie dispongano di un siffatto potere discrezionale, è di fondamentale importanza il rispetto, nei procedimenti amministrativi, delle garanzie offerte dall' ordinamento giuridico comunitario" e che fra queste garanzie figura, in particolare, "il diritto dell' interessato a far conoscere il proprio punto di vista".

    9 Il Tribunale ha poi accertato (punti 27 e 28 della sentenza impugnata) che dagli elementi del fascicolo di causa risultava che l' APN aveva inteso basare la propria valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, in particolare, su un colloquio che ciascuno di questi aveva avuto col capodivisione responsabile dell' ufficio dell' Aia ed ha rilevato che, a differenza degli altri candidati, il signor Volger non aveva potuto giovarsi di tale colloquio nell' ambito del procedimento di assegnazione del posto di cui trattasi.

    10 Il Tribunale ha quindi dichiarato (punto 29 della sentenza impugnata) che la mancata osservanza, nei confronti del signor Volger, della procedura di esame delle candidature che l' APN si era prefissa di seguire al fine di provvedere all' assegnazione del posto dichiarato vacante con l' avviso n. 6084 ha inficiato la validità della decisione impugnata. Quest' ultima sarebbe stata adottata in esito ad un procedimento irregolare sotto il profilo del principio della parità di trattamento e del diritto dei dipendenti ad essere sentiti.

    11 Il Parlamento contesta al Tribunale di aver esteso al settore del pubblico impiego europeo la nozione del diritto dell' interessato a far conoscere il proprio punto di vista, quale è stata definita nella citata sentenza Technische Universitaet Muenchen. Al riguardo esso sostiene che né lo Statuto né la giurisprudenza in materia impongono all' amministrazione di sentire sistematicamente i candidati prima di provvedere all' assegnazione di un posto, sia che ciò avvenga mediante trasferimento o promozione o a seguito di concorso, a meno che tale obbligo non sia stabilito nel bando di concorso. La giurisprudenza della Corte, secondo la quale l' interessato deve poter far conoscere il proprio punto di vista quando l' amministrazione adotta un provvedimento idoneo a ledere gravemente i suoi interessi, non si applicherebbe ad una situazione come quella del caso di specie (v. sentenza 13 aprile 1978, causa 75/77, Mollet/Commissione, Racc. pag. 897).

    12 Il Parlamento aggiunge che nel caso di specie lo scrutinio per merito comparativo dei candidati, in base ai loro rapporti informativi e alle loro competenze e qualifiche, e tenuto conto dei requisiti stabiliti dall' avviso di posto vacante, è stato effettuato nel pieno rispetto degli artt. 43 e 45 dello Statuto e dei principi enunciati dalla giurisprudenza. Secondo il Parlamento, la necessità di tale scrutinio non impediva che soltanto uno dei candidati, la cui situazione fosse del tutto diversa da quella del signor Volger, fosse invitato ad un colloquio, poiché un colloquio con il signor Volger, che già da dieci anni prestava servizio nell' ambito della direzione generale dalla quale dipendeva l' ufficio dell' Aia, non poteva modificare la valutazione dell' amministrazione basata su questi numerosi anni di collaborazione. Il Parlamento osserva inoltre che né l' avviso di posto vacante né alcuna istruzione interna dei suoi uffici imponevano di procedere ad un colloquio con ciascuno dei candidati e che, pertanto, esso non ha violato alcuna regola che si era imposto di seguire al riguardo.

    13 A questo proposito, si deve rilevare che il Tribunale ha accertato la violazione del diritto dei dipendenti ad essere sentiti durante la procedura di esame delle candidature al posto di cui trattasi, ritenendo che l' APN aveva deciso di procedere a tale esame in base, tra l' altro, ad un colloquio con ciascuno dei candidati e che, a differenza degli altri candidati, il signor Volger non aveva potuto giovarsi di un tale colloquio.

    14 Infatti, basandosi sulla risposta del presidente del Parlamento al reclamo dell' interessato e sulle due note della direzione generale "Personale, bilancio e finanze", da un lato, e della direzione generale "Informazione e pubbliche relazioni", dall' altro, in data, rispettivamente, 5 e 27 settembre 1990, il Tribunale ha constatato che l' APN intendeva basare la propria valutazione dei meriti dei candidati, in particolare, su un colloquio che ciascuno di essi aveva avuto con il capodivisione responsabile dell' ufficio dell' Aia.

    15 In base a questi elementi il Tribunale ha accertato che nel caso di specie l' APN non aveva osservato la procedura di esame delle candidature da essa stabilita. Orbene, la Corte non è competente per infirmare questa valutazione dei fatti di causa.

    16 Poiché i motivi del mancato colloquio, dedotti dal Parlamento, non possono giustificare la mancata osservanza di una procedura che l' APN stessa si era imposta, questo motivo dev' essere disatteso.

    Sul mezzo relativo all' interpretazione erronea, da parte del Tribunale, dell' obbligo di motivazione di cui al combinato disposto degli artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2, dello Statuto

    17 Nella sentenza impugnata (punti 36-43 della motivazione) il Tribunale ha ricordato che l' APN deve motivare, quanto meno nella fase di rigetto del reclamo, la decisione con cui respinge una candidatura. Orbene, il Tribunale ha rilevato che, prima della presentazione del ricorso del signor Volger, non era stata fornita alcuna risposta motivata al suo reclamo. Infatti, soltanto dopo la presentazione di questo ricorso il Parlamento ha inviato al signor Volger una decisione di rigetto debitamente motivata.

    18 Secondo il Tribunale, il totale difetto di motivazione di una decisione non può essere sanato da spiegazioni fornite dall' APN dopo la presentazione del ricorso. Infatti, in tale fase una risposta motivata non assolverebbe più la sua funzione, che è quella di consentire all' interessato di valutare l' opportunità di proporre un ricorso ed al giudice di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale. Inoltre, la possibilità di sanare il totale difetto di motivazione dopo la proposizione di un ricorso lederebbe il diritto alla difesa del ricorrente e violerebbe il principio dell' uguaglianza delle parti dinanzi al giudice comunitario.

    19 Il Parlamento fa valere che la giurisprudenza della Corte relativa alla nullità degli atti amministrativi non motivati non si applica nel contesto degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

    20 Al riguardo esso osserva che il rigetto implicito di un reclamo è una situazione regolare, prevista espressamente dallo Statuto, e non può pertanto comportare automaticamente l' accoglimento di qualsiasi ricorso proposto da un dipendente. Inoltre, l' interpretazione sancita dalla sentenza del Tribunale comprometterebbe seriamente le soluzioni ispirate al dialogo, previste dallo Statuto, tra l' amministrazione ed il dipendente. Secondo il Parlamento, qualora, come nel caso di specie, il silenzio dell' amministrazione non consenta al dipendente di valutare l' opportunità di un ricorso, la soluzione adeguata consiste nel porre le spese di giudizio automaticamente a carico dell' istituzione di cui trattasi.

    21 Questo argomento non può essere condiviso.

    22 Si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l' APN non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi, ma è invece tenuta a motivare la decisione con cui viene respinto un reclamo presentato ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, da un candidato non promosso (sentenza 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio, Racc. pag. 1099), e la motivazione di questa decisione di rigetto viene ritenuta coincidere con la motivazione della decisione contro la quale il reclamo era diretto (v. sentenze 27 ottobre 1977, causa 121/76, Moli/Commissione, Racc. pag. 1971, e 13 aprile 1978, causa 75/77, Mollet/Commissione, Racc. pag. 897). Questa giurisprudenza si applica anche in caso di trasferimento.

    23 Se è vero che, in generale, l' APN non è tenuta a rispondere ad un reclamo, lo stesso non si può dire quando la decisione che ne è oggetto non è motivata. Infatti, come ha rilevato il Tribunale, una risposta motivata fornita dopo la presentazione di un ricorso non assolverebbe la sua funzione né nei confronti dell' interessato, né nei confronti del giudice.

    24 Pertanto, senza che occorra esaminare gli altri argomenti del Parlamento, si deve considerare che a buon diritto il Tribunale ha dichiarato che la decisione esplicita di rigetto del reclamo del signor Volger non poteva essere presa in considerazione ed ha, di conseguenza, annullato la decisione impugnata.

    25 Da quanto precede risulta che questo mezzo e, quindi, il ricorso nel suo complesso devono essere respinti.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    26 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Parlamento è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese, comprese quelle dell' interveniente.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Il Parlamento è condannato alle spese, comprese quelle dell' interveniente.

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